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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 24/03/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2768/2024
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
non definitiva nella causa civile di prima istanza iscritta al n° 2768/2024 R. G., assunta in decisione all'udienza in data 19 marzo 2025, promossa
DA
rappresentata e difesa dall'avv. Otello Bagalini, giusta procura allegata Parte_1
al ricorso.
Ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Galiffa per procura allegata alla CP_1
comparsa di costituzione.
Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione personale coniugi e cessazione effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dai Procuratori delle parti in sostituzione dell'udienza del 19 marzo 2025, ex art. 127 ter c.p.c. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10/12/2024, premesso di avere contratto Parte_1
matrimonio concordatario a Civitella del Tronto in data 30/08/1998 con , CP_1
da cui non erano nati figli, ha chiesto: dichiarare la separazione personale dei coniugi;
dare atto dell'indipedenza economica degli stessi;
all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorsi i termini di cui all'art. 3 della L
898/1970, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza altra statuizione.
A sostegno della domanda di separazione, la ricorrente ha dedotto che: da tempo, per incompatibilità caratteriali ed incomprensioni, la convivenza matrimoniale era diventata intollerabile;
entrambi i coniugi erano economicamente indipendenti, godendo di una stabile situazione lavorativa;
intendeva avvalersi della facoltà, prevista dal nuovo art. 473 bis .49 c.p.c, di introdurre anche la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel costituirsi in giudizio, ha aderito ad entrambe le domande, alle CP_1
condizioni proposte dalla ricorrente, chiedendo la compensazione delle spese processuali.
All'udienza del 19 marzo 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., preso atto dell'accordo delle parti, la causa è stata rimessa all'immediata decisione del collegio sulla domanda di separazione.
La domanda è fondata e pertanto deve essere accolta.
Invero, dalle stesse posizioni difensive assunte dalle parti può evincersi il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151 c.c.).
Va dunque resa pronunciata di separazione personale dei coniugi, senza altra statuizione, in assenza di prole e di richieste di carattere economico. Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Stante la cumulativa domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis .49 c.p.c., la causa, con separata ordinanza, deve essere rimessa sul ruolo per la decisione di quest'ultima domanda, previo accertamento del passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione.
Infine, considerato l'accordo raggiunto sulle condizioni della separazione, ricorrono ragioni che giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, relativamente al giudizio di separazione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, non definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di separazione;
3) dispone che il competente Ufficiale di Stato civile provveda all'annotazione della presente sentenza;
4) rimette la causa sul ruolo per la decisione della cumulativa domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Teramo, 20 marzo 2025
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo)
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
non definitiva nella causa civile di prima istanza iscritta al n° 2768/2024 R. G., assunta in decisione all'udienza in data 19 marzo 2025, promossa
DA
rappresentata e difesa dall'avv. Otello Bagalini, giusta procura allegata Parte_1
al ricorso.
Ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Galiffa per procura allegata alla CP_1
comparsa di costituzione.
Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione personale coniugi e cessazione effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dai Procuratori delle parti in sostituzione dell'udienza del 19 marzo 2025, ex art. 127 ter c.p.c. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10/12/2024, premesso di avere contratto Parte_1
matrimonio concordatario a Civitella del Tronto in data 30/08/1998 con , CP_1
da cui non erano nati figli, ha chiesto: dichiarare la separazione personale dei coniugi;
dare atto dell'indipedenza economica degli stessi;
all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorsi i termini di cui all'art. 3 della L
898/1970, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza altra statuizione.
A sostegno della domanda di separazione, la ricorrente ha dedotto che: da tempo, per incompatibilità caratteriali ed incomprensioni, la convivenza matrimoniale era diventata intollerabile;
entrambi i coniugi erano economicamente indipendenti, godendo di una stabile situazione lavorativa;
intendeva avvalersi della facoltà, prevista dal nuovo art. 473 bis .49 c.p.c, di introdurre anche la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel costituirsi in giudizio, ha aderito ad entrambe le domande, alle CP_1
condizioni proposte dalla ricorrente, chiedendo la compensazione delle spese processuali.
All'udienza del 19 marzo 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., preso atto dell'accordo delle parti, la causa è stata rimessa all'immediata decisione del collegio sulla domanda di separazione.
La domanda è fondata e pertanto deve essere accolta.
Invero, dalle stesse posizioni difensive assunte dalle parti può evincersi il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151 c.c.).
Va dunque resa pronunciata di separazione personale dei coniugi, senza altra statuizione, in assenza di prole e di richieste di carattere economico. Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Stante la cumulativa domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis .49 c.p.c., la causa, con separata ordinanza, deve essere rimessa sul ruolo per la decisione di quest'ultima domanda, previo accertamento del passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione.
Infine, considerato l'accordo raggiunto sulle condizioni della separazione, ricorrono ragioni che giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, relativamente al giudizio di separazione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, non definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di separazione;
3) dispone che il competente Ufficiale di Stato civile provveda all'annotazione della presente sentenza;
4) rimette la causa sul ruolo per la decisione della cumulativa domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Teramo, 20 marzo 2025
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo)