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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 21/03/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Sezione 3^ Civile
Il Giudice Onorario presso il Tribunale di Treviso, avv. Veronica
Marchiori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 3885 dell'anno 2023 del Ruolo Generale, promossa da:
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
con l'avv. Elisa Frasson
Contro
, con l'avv. Vito Nicola Caprioli Controparte_1
OGGETTO: diritti reali, possesso, trascrizioni
CONCLUSIONI:
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
1 “Voglia l'intestato Tribunale di Treviso, per tutti i suindicati motivi, contrariis reiectis:
IN VIA PRINCIPALE:
A.accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto del sig.
[...]
a costituire una servitù di passaggio coattiva ex artt. 1051 e CP_1
1052 c.c. a suo favore (i.e. Accesso A), per accedere dalla via pubblica (via
Fagarè) al suo immobile sito in Quinto di Treviso, via Fagarè n. 16 (Sez.
B, foglio 8, mappale 1100) a carico dei fondi confinanti di comproprietà dei sig.ri , (foglio 14, mappale Parte_1 CP_2 Parte_3
312 e foglio 8 mappale 24) in quanto l'immobile non risulta intercluso nemmeno relativamente;
B.accertare e dichiarare che (i) non sussiste alcuna servitù di passaggio in favore dell'immobile del sig. , sito in Quinto di Treviso, Controparte_1
via Fagarè n. 16 (Sez. B, foglio 8, mappale 1100) a carico dei fondi confinanti di comproprietà dei sig.ri , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
(foglio 14, mappale 312 e foglio 8 mappale 24) e (ii) non sussistono i
[...]
presupposti per usucapire né acquisire per destinazione del padre di famiglia la servitù di passaggio come descritta in atti (i.e. Accesso A) a favore del sig. , per accedere dalla via pubblica (Via Controparte_1
Fagarè) al suo immobile sito in Quinto di Treviso, Via Fagarè n. 16 (Sez.
B, foglio 8, mappale 1100) a carico dei fondi confinanti di comproprietà dei sig.ri , e (foglio 14, mappale Parte_1 Parte_2 Parte_3
2 D.ordinare all'odierno convenuto la cessazione di ogni turbativa al pacifico godimento dei fondi di proprietà esclusiva, come descritto in atti, degli odierni attori;
E.ordinare al sig. , alla sua famiglia, nonché ad ogni Controparte_1
altro soggetto terzo autorizzato ad accedere all'Immobile, di non transitare nei fondi confinanti degli odierni attori (i.e. Accesso A);
F.condannare ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. il sig. a Controparte_1
corrispondere, per ciascuna violazione (i.e. passaggio) dell'obbligo di non transitare nel fondo degli attori di cui alla conclusione sub c), l'importo di
Euro 500,00 (ovvero il diverso importo ritenuto di diritto);
G.ordinare al competente Ufficio la trascrizione e/o la intavolazione della emananda sentenza, autorizzando lo stesso a porre in essere ogni attività preordinata a renderla validamente opponibile a qualunque terzo, con espresso esonero del medesimo da qualsivoglia correlata responsabilità;
in ogni caso rigettare tutte le domande riconvenzionali formulate da parte convenuta.
Con vittoria di spese e competenze professionali, sulla base del tariffario applicabile ratione temporis, con distrazione in favore dalla scrivente procuratrice.
IN VIA ISTRUTTORIA: come in atti”.
Per : Controparte_1
“NEL MERITO
In via principale • rigettare la domanda proposta dagli odierni attori per tutti i motivi esposti in narrativa.
3 In via riconvenzionale • costituire ex art. 1051 ovvero ex art. 1052 c.c. a favore del fondo del sig. , Via Fagarè n. 16 (Sez. B, Controparte_1
foglio 8, mappale 1100) ed a carico dei fondi confinanti di comproprietà dei sig.ri , e (foglio 14, mappale Parte_1 Parte_2 Parte_3
312 e foglio 8 mappale 24) la Servitù di Passaggio pedonale e carrabile, compreso i sottoservizi insistenti e asserviti al predetto mappale 1100, come sopra definita ed individuata;
• per l'effetto ordinare al competente
Ufficio della Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari, di provvedere alla consequenziale trascrizione della suddetta Servitù di
Passaggio a favore del fondo del NO ed a carico dei Controparte_1
fondi dei NOi , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
in via riconvenzionale subordinata, • accertare e dichiarare che i fondi identificati al foglio 14, mappale 312 e foglio 8 mappale 24 del Comune di
Quinto di Treviso intestati ai NOi , e Parte_1 Parte_2
sono gravati da Servitù di Passaggio pedonale e carrabile Parte_3
costituita per destinazione del padre di famiglia o per usucapione a favore del fondo di Via Fagarè n. 16 (Sez. B, foglio 8, mappale 1100) in proprietà al NO , compreso i sottoservizi insistenti e asserviti al Controparte_1
predetto mappale 1100, come sopra definita ed individuata;
• per l'effetto ordinare al competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici Registri
Immobiliari, di provvedere alla consequenziale trascrizione della suddetta
Servitù di Passaggio a favore del fondo del NO ed a Controparte_1
carico dei fondi dei NOi , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
[...]
In ogni caso: Con vittoria di diritti, onorari e spese di lite oltre accessori e la condanna di parte attorea al pagamento delle penali ex art. 96 c.p.c.
4 anche tenuto conto della ingiustificata mancata partecipazione alla mediazione.”
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 3.07.2023, gli attori convenivano in giudizio il NO , il quale per effetto del decreto di Controparte_1
trasferimento emesso dal Tribunale di Treviso nell'ambito della procedura esecutiva R. Es. Imm. n. 11/2009, era divenuto proprietario dell'immobile sito in Quinto di Treviso, via Fagarè n. 16, catastalmente censito al Catasto
Fabbricati del predetto Comune, Sez. B, foglio 8, mappale 1100, nel cui possesso era stato immesso in data 4.2.2019, confinante con i due fondi in comproprietà dal 1987 dei sig.ri , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
catastalmente censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Quinto di
[...]
Treviso, foglio 14, mappale 312 e foglio 8 mappale 24, insistenti su via
Fagarè al civico 18.
Gli attori davano atto di aver esperito con esito negativo la procedura di mediazione obbligatoria e chiedevano al Tribunale di dichiarare l'inesistenza di una servitù di passaggio a carico dei loro fondi ed a favore del fondo del NO sostenendo: l'insussistenza dei presupposti CP_1
per la costituzione coattiva della servitù di passaggio ex art. 1051 c.c. mancando il presupposto della interclusione del fondo dominante e sussistendo un altro accesso più breve per l'accesso all'immobile;
l'insussistenza dei presupposti per l'usucapione del diritto di servitù, mancando il decorso del termine ventennale di possesso in capo al NO
ed assumendo le conclusioni sopra riportate. CP_1
Si costituiva in giudizio il NO , invocando l'esistenza del CP_1
diritto al transito sui terreni degli attori e istando per la costituzione di una
5 servitù ex art. 1051 o 1052 c.c. ovvero per destinazione del padre di famiglia o usucapione e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Depositate le memorie ex art. 171 ter cpc, all'udienza del 22.2.2024 gli attori insistevano per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate in sede di seconda memoria nonché per l'ammissione dell'istanza di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. al fine di produrre la nota del
Comune di Quinto di Treviso dalla quale a suo dire emergeva la possibilità per il sig. di realizzare un nuovo accesso lungo la via pubblica CP_1
Via Fagarè. Parte convenuta non formulava invece alcuna istanza istruttoria, se non in sede di terza memoria integrativa una richiesta di prova contraria con due capitoli di prova.
A scioglimento della riserva assunta, con provvedimento dell'8.3.2024 il
Giudice allora assegnatario del procedimento, dott. rigettava Per_1
l'istanza di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., in quanto tardiva, e ritenendo di poter decidere sulla scorta della documentazione in atti, rigettava le istanze istruttorie e rinviava all'udienza del 19.12.2024 per la remissione in decisione, concedendo i termini ex art 189 c.p.c
L'udienza del 19.12.2024 veniva poi rinviata al 18.03.2025 ed aveva svolgimento avanti la scrivente in modalità cartolare.
Motivi della decisione
Si premette che la presente sentenza viene redatta con motivazione consistente nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, comma 4, c.p.c. e 118, comma
6 1, disp. att. c.p.c. nel testo introdotto dagli artt. 45, comma 17, e 52, comma
5, della legge 18 giugno 2009 n. 69.
Si evidenzia altresì che per consolidata giurisprudenza, nel motivare concisamente la sentenza ai sensi delle norme citate, il Giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cassazione civile, 27 luglio 2006, n. 17145).
Richiamato quindi il contenuto assertivo degli atti di causa come sopra riassunti, il Giudice osserva quanto segue.
Appare opportuno premettere che in data 5.8.2019 il sig. ha CP_1
promosso avanti il Tribunale di Treviso ricorso ex art. 700 c.p.c. (R.G. n.
6176/2019 (doc. 5).
Anche in quella sede come nel presente giudizio, preannunciando l'avvio di un'azione per la costituzione della servitù di passaggio ai sensi degli articoli 1051 e 1054 c.c. in vista della quale aveva già avviato la procedura di mediazione obbligatoria, il NO ha sostenuto che: CP_1
“i fondi appartenenti ai NOi e Parte_3 Parte_2
, dopo il trasferimento di proprietà, costituiscono l'unica via Parte_1
di accesso all'immobile e di collegamento alla via pubblica (via Fagarè dello stradario comunale)”;
“per effetto dell'avvenuto acquisto, dunque, il fondo acquistato dal NO
è divenuto intercluso non avendo alcun accesso alla via CP_1
pubblica”.
In tale procedimento, con memoria del 25.10.2019 si è costituito il sig. chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso asserendo che Parte_3
7 l'Immobile confina ad est e a sud direttamente con la pubblica via Fagarè e il fondo del NO godeva inoltre di un ulteriore accesso più CP_1
breve dal fondo confinante posto a sud di proprietà della società Unicredit
Leasing S.p.A. (già Locat S.p.A.), poi concesso in locazione finanziaria alla a sua volta concesso in sublocazione al centro Parte_4
(ed in precedenza alla società Arcadent Treviso S.r.l.), Parte_5
accesso già utilizzato dal (docc. 6, 7, 8, 9). CP_1
Orbene, con ordinanza del 9.12.2019, il Tribunale di Treviso ha accolto il ricorso del sig. (doc. 10), avverso il quale tuttavia il sig. CP_1 Parte_3
ha proposto reclamo accolto in data 19.10.2020 (docc. 11, 12 e 13).
[...]
Per quanto qui di interesse, si osserva che il Collegio ha concluso accertando la fondatezza nel merito del reclamo per difetto del requisito del fumus boni iuris.
Il sig. non ha promosso giudizio di merito ed ha omesso altresì di CP_1
dare attuazione alla sopra riportata decisione del Collegio, così costringendo gli attori ad avviare il presente giudizio.
Le domande attoree meritano accoglimento, posto che dai documenti di causa emerge l'insussistenza dei requisiti previsti per la costituzione di una servitù di passaggio sui fondi attorei a favore del fondo del convenuto.
In proposito devono essere qui richiamate le argomentazioni in fatto e in diritto enunciate nel provvedimento adottato dal Collegio in sede di reclamo, in quanto pienamente condivisibili.
Il Collegio ha osservato: “ ….la tutela prevista dagli artt. 1051 e 1054 c.c.
….Tuttavia, entrambe le norme richiamate sono applicabili ai soli casi di interclusione del fondo, totale o parziale. Presupposto per il riconoscimento della servitù coattiva di passaggio è, pertanto, l'inesistenza di un accesso diretto alla via pubblica del fondo (dominante), per il
8 raggiungimento del quale è necessario l'attraversamento di fondi vicini.
L'interclusione è relativa quando il fondo, chiuso da ogni lato da altri immobili, già usufruisce di un passaggio tramite un fondo altrui, che però si palesa insufficiente per il passaggio con veicoli a trazione meccanica…
Ciò premesso, dall'esame della planimetria in atti (doc. 13 di parte reclamata), emerge che il mappale n° 1100 di proprietà del CP_1
confina da un lato con la pubblica via e, da altro lato, con il mappale n°
1231 che parte reclamante affermava, in assenza di contestazioni, essere una pubblica piazza, destinata alla sosta dei veicoli. Pertanto, l'immobile di proprietà del non può dirsi intercluso, avendo accesso diretto CP_1
alla strada pubblica nonché ad un parcheggio del pari pubblico… Inoltre
“osserva il collegio, che quando le disposizioni di cui all'art. 1051 e ss. parlano di “accesso”, non intendono riferirsi all'esistenza di manufatti che consentano il transito, quali cancelli, varchi o stradine, ma indicano la contiguità del fondo con la via pubblica. Pertanto, nessuna rilevanza ha la circostanza che l'immobile sia o meno recintato in corrispondenza della via pubblica, ma solo l'effettiva contiguità con la stessa. Inoltre, a differenza dell'art. 1051 c.c., che consente di contemperare le esigenze del fondo dominante e il sacrificio del fondo servente, operando una valutazione sul dispendio o il disagio che il proprietario del primo dovrebbe affrontare per ottenere una via alternativa alla servitù richiesta,
l'art. 1052 c.c. prevede per colui che chiede la costituzione della servitù una disciplina maggiormente restrittiva, giustificata dalla circostanza che un accesso alla via pubblica già sussiste e solo ove lo stesso sia insufficiente, è possibile imporre un peso su altro fondo. Pertanto, la considerazione del disagio di dover spostare l'attuale cancello, e gli impianti allo stesso collegati, o la necessità di cambiare l'attuale assetto
9 del giardino e del vialetto di accesso, non rappresentano situazioni valorizzabili ai sensi dell'art. 1052 c.c., mentre alcuna allegazione veniva svolta in relazione all'insufficienza o all'inadeguatezza di tale accesso rispetto all'utilizzo del fondo…”.
Nella fattispecie in esame sussiste infatti un altro accesso alla via pubblica attraverso un cancello con stradina (Accesso B), passando per un brevissimo tratto sul fondo di un altro confinante (i.e. CP_3
) il cui utilizzo è stato peraltro espressamente riconosciuto
[...]
dall'odierno convenuto nei predetti procedimenti cautelari (docc. 5 e 12).
Attraverso tale accesso il percorso per giungere alla via pubblica appare breve e poco gravoso per il confinante.
Il fondo, come rilevato anche dal Collegio Giudicante, confina inoltre ad est e a sud direttamente con la via pubblica Via Fagarè, con conseguente possibilità di realizzazione di un altro autonomo accesso.
Altrettando condivisibili sono le considerazioni espresse dal Collegio nel citato provvedimento circa l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 1052
c.c., sulla cui esistenza parte convenuta non ha peraltro offerto idonea prova.
Non sussistono neppure i presupposti per riconoscere intervenuta l'usucapione della servitù di passaggio sui mappali 24 e 312 per effetto dell'invocata unione del possesso da parte della sig.ra con il Parte_6
possesso del ai sensi dell'art. 1146 c.c. CP_1
Sul punto è infatti stato lo stesso convenuto ad aver ammesso che il possesso della precedente proprietaria era dovuto a mera tolleranza e pertanto non certo idoneo a consentire l'usucapione del diritto di passaggio.
A pag. 13 della memoria del giudizio di reclamo, il sig. ha infatti CP_1
riconosciuto l'insussistenza del possesso ad usucapionem per l'esistenza
10 della tolleranza (doc. 20): “A parere di questa difesa l'utilizzo della porzione di suolo del NO necessario per l'accesso al fondo CP_1
del NO nel periodo precedente all'acquisto del Parte_7
NO , è avvenuto per mera tolleranza da parte dell'originario CP_1
proprietario, il NO in virtù e a causa degli stretti legami Parte_3
di parentela tra i soggetti proprietari”.
Da ultimo non sussistono neppure i presupposti giuridici per la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c., posto che manca il requisito della precedente proprietà dei fondi in capo allo stesso proprietario. Prima dell'acquisto del fondo per effetto del decreto di trasferimento a favore del NO , il mappale 1100 era di CP_1
proprietà dei sig.ri e , mentre i mappali 24 e Parte_3 Parte_6
312 erano di proprietà dei sig.ri , e Parte_1 Parte_3 Parte_2
[...]
In ragione di quanto sopra, il NO non ha diritto di passare sul CP_1
fondo degli attori e deve cessare ogni turbativa diretta o indiretta, dovendo corrispondere agli attori per ogni violazione l'importo ritenuto di giustizia di € 50,00 con decorrenza dal momento di pubblicazione della presente sentenza.
Le spese di lite sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ss. mm. ex DM 37/2018, applicati i parametri medi previsti per lo scaglione di valore di riferimento, considerata l'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Treviso, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie le domande attoree e per l'effetto dichiara non sussistere il diritto del NO a costituire una servitù di passaggio a carico Controparte_1
11 dei fondi in comproprietà degli attori;
dichiara altresì che il convenuto non ha diritto di passare su tali fondi;
- ordina la cessazione di ogni turbativa diretta o indiretta e condanna il NO a corrispondere agli attori per ogni violazione Controparte_1
l'importo ritenuto di giustizia di € 50,00 con decorrenza dal momento di pubblicazione della presente sentenza;
- condanna il NO al pagamento delle spese legali Controparte_1
sostenute dagli attori che liquida in € 7.616,00 per onorari professionali d €
557,00 per anticipate, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Elisa Frasson.
Così deciso in Treviso il 18.03.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Veronica Marchiori
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
312 e foglio 8 mappale 24);
C.inibire a parte convenuta e a ogni soggetto alla stessa correlato e riferibile, ivi compresi i propri familiari e/o ospiti, il passaggio, pedonale e veicolare, attraverso la proprietà esclusiva di parte attrice, come descritta in atti;