Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 27/05/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, in persona del Giudice, dott.ssa
Mariagrazia Galati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa iscritta al n. 466/2020 R.G. proposta da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti LAGAMBA ALESSANDRO e
ALBANESE STEFANIA, domiciliatari, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 15.6.2021;
attore contro in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., (c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv.to P.IVA_1
FILIPPO CASANTI, domiciliatario, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
convenuta nonché
unipersonale (codice Controparte_2
fiscale, partita I.V.A. ), rappresentata da a socio P.IVA_2 CP_3
unico, (codice fiscale e partita IVA n. ), giusta procura del P.IVA_3
04.09.2018 autenticata dal Notaio Dott. da Roma, Rep. Persona_1
57298 – Racc. 29003, quest'ultima in persona del suo procuratore speciale giusta procura del 21.11.2019, autenticata dal Notaio CP_4
di San Donato Milanese, Rep. 1083 – Racc. 686, Persona_2
convenuta e
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_5
pro tempore;
convenuta contumace
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione immobiliare (art. 615, II comma c.p.c.)
Conclusioni: alla udienza cartolare del 10.12.2024 la causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni dei procuratori costituiti da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.
1- Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato
[...]
premettendo di aver proposto opposizione avverso la Parte_1
procedura esecutiva immobiliare n. 53/2015 R.G. Es. intrapresa dalla e definita con ordinanza del 28.1.2020 di Controparte_1
rigetto della sospensiva e condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti del creditore principale e del creditore intervenuto, CP_2
ha introdotto il giudizio di merito nel termine indicato con la
[...]
medesima ordinanza chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “In via preliminare: dichiarare la nullità e l'inefficacia dell'esecuzione intrapresa nei confronti degli attori (procedura esecutiva recante n. di R.G. Es. 53/2015 Trib. Civ. Locri), con consequenziale
2 adozione di tutti i provvedimenti di legge;
Per l'effetto: revocare la condanna alla spese della fase sommaria;
Nel merito: accertare e dichiarare, per i motivi esposti nell'atto riportato, la nullità del contratto di mutuo e del conto corrente ad esso collegato e la nullità della garanzia fideiussoria, dichiarando che nulla è dovuto dal ricorrente per l'escussione della garanzia;
sempre nel merito, accertata e dichiarata, sempre per i motivi esposti nell'atto riportato, la nullità del contratto di mutuo e del conto corrente ad esso collegato, disporre la restituzione delle somme indebitamente trattenute dall'Istituto di Credito. Il tutto, con vittoria di spese e competenze di lite oltre al rimborso forfettario I.V.A. e C.P.A. da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
A fondamento della domanda ha contestato sia l'an della liquidazione delle spese - evidenziando in primis la fondatezza nel merito dei motivi di opposizione già spiegati nel ricorso introduttivo del giudizio iscritto al n.
53/2015 sub 1 R.G. Es. - che il quantum debeatur attesa la l'esosità della liquidazione tenuto conto dell'attività difensiva espletata (unica udienza) e l'unicità dell'atto difensivo con la conseguenza che non troverebbe giustificazione, a proprio avviso, la condanna al pagamento delle spese di lite in favore del creditore principale e del creditore intervenuto.
I.
2- Si sono costituite in giudizio e Controparte_1 [...]
in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., chiedendo CP_6
il rigetto dell'avversa domanda per le ragioni meglio esplicate nei rispettivi scritti difensivi con vittoria di spese di lite. Inoltre, è stato integrato il contraddittorio nei confronti della Controparte_5
(creditore rinunciatario ex lege nell'esecuzione per effetto del disposto dell'articolo 19 comma 1 quater.2 del DPR 602/73).
3 Concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c. con memoria depositata in data 01 luglio 2021 la ha Controparte_1
dichiarato di aver definito le ragioni creditorie vantate nei confronti del debitore esecutato e, pertanto, rinunciato agli atti depositati nel procedimento civile R.G. n. 466/2020 avanti al Tribunale di Locri con compensazione delle spese di lite. Con ordinanza del 31.3.2022, disattesa la richiesta di ammissione di CTU avanzata dalla difesa di parte attrice, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del
14.11.2022 e successivamente differita;
da ultimo è stata assunta in decisione alla udienza cartolare del 10.12.2014 sulle conclusioni dei procuratori costituiti con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
II.- In primo luogo va dichiarata cessata la materia del contendere nei rapporti tra il e la quest'ultima aveva avviato la Pt_1 CP_1
procedura esecutiva assumendo di essere creditrice della somma di €
25.869,00, in forza dell'assegno bancario tratto su Monte dei Paschi di
Siena n. 0871091910-00, 15.04.2015, tornato protestato il Pt_2
20.04.2015, per mancanza fondi, con spese di protesto e bancarie di €
190,25.
Nel corso del presente giudizio la ha dato atto di aver definito le CP_1
proprie ragioni creditorie nei confronti del e di rinunciare agli atti Pt_1
del giudizio;
la circostanza è stata confermata dall'odierno opponente che ha chiesto la cessazione della materia del contendere con conseguente estromissione dal giudizio della A fronte della dichiarata CP_1
sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente a conseguire una pronuncia di merito sulla fondatezza o meno della pretesa sostanziale cautelare, il
4 giudicante non può che limitarsi ad una mera presa d'atto ed una pronuncia in conformità. Peraltro, le parti hanno dato atto di aver definito i loro rapporti anche in punto di spese di lite.
III.- Quanto ai rapporti con quale attuale Controparte_7
titolare del credito in quanto cedutole dalla Banca Monte dei Paschi di
Siena S.p.A. (creditore intervenuto nella procedura esecutiva n. 53/2015
RG. Es.) in forza del contratto di cessione di crediti stipulato in data 20 dicembre 2017, di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana del 23 -12-2017 - Parte Seconda n.151, emerge documentalmente che il credito vantato da quest'ultima ha origine in un contratto di mutuo fondiario a rogito Notaio di Persona_3
Siderno n. 27088 racc. e 7666 di rep. del 27/9/2007 di originari euro
1.000.000,00 ai sensi dell'art. 38 e ss. a d.lgs.
1.9.93 n. 385 concluso tra la da un lato (a cui era subentrata la Banca Parte_3
Monte dei Paschi di Siena Spa nel credito in forza di atto di fusione per incorporazione della e il Parte_3 Controparte_8
(nato a [...] il [...] c.f. ) quale socio C.F._2
accomandatario della società “ Controparte_9
dall'altra. All'atto di cui sopra avevano preso parte anche, nella qualità di terzi datori di ipoteca, oltre a anche Controparte_8 CP_10
(nata a [...] il [...] c.f. ),
[...] C.F._3 [...]
(nata a [...] il [...] c.f. ) e CP_11 C.F._4
, odierno opponente. Parte_1
Assumendo che la parte mutuataria si era resa inadempiente al pagamento delle rate per la somma di euro 403.071,85, MPS interveniva nella procedura esecutiva n. 53/2015 R.G. Es. introdotta dalla Gilmar Divisione
5 Industria s.p.a. previa notifica in data 03.12.2015 di atto di pignoramento immobiliare (trascritto all'Ufficio Provinciale di Reggio Calabria -
Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare (Registro Generale n. 21246,
Registro Particolare n. 17568, Presentazione n. 50 del 23.12.2015) sui seguenti beni immobili, siti nel Comune di Siderno (Rc):
- unità immobiliare sita nel Comune di Siderno (Rc), Corso della
Repubblica, 44 - 46 - 48 piano T, identificata al Catasto Fabbricati al foglio
34, part. 187, sub 1, C/1, classe 9, consistenza 104 mq, per le quote di ½ di proprietà e di ½ di nuda proprietà;
- unità immobiliare sita nel Comune di Siderno (Rc), Via Cesare Battisti,
81, piano S1, identificata al Catasto Fabbricati al foglio 34, particella 187, sub. 54, C/2, classe 1, consistenza 30 mq, per la quota 1/1 di proprietà;
- unità immobiliare sita nel Comune di Siderno (Rc), Via Cesare Battisti,
81, piano S1, identificata al Catasto Fabbricati al foglio 34, particella 187, sub. 55, C/2, classe 1, consistenza 101 mq, per la quota 1/1 di proprietà;
- unità immobiliare sita nel Comune di Siderno (Rc), Via Cesare Battisti,
81, piano S1, identificata al Catasto Fabbricati al foglio 34, particella 187, sub. 57, C/2, classe 1, consistenza 26 mq, per la quota 1/1 di proprietà.
Ciò posto, in sede di originario ricorso in opposizione la difesa del Pt_1
ha sollevato i seguenti profili di nullità rilevati rispetto al detto titolo, ossia:
i) la eccepita usurarietà del mutuo, con conseguente sua gratuità e imputazione al capitale di quanto corrisposto a titolo di interessi, oneri accessori e more;
ii) la nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza delle condizioni contrattuali;
iii) la assunta mancata materiale traditio della somma mutuata in conseguenza della contestuale costituzione di deposito cauzionale infruttifero presso la stessa banca mutuante.
6 Ciò posto, esclusa la sussistenza di un difetto di legittimazione passiva in capo al in quanto terzo datore di ipoteca e, dunque, proprietario del Pt_1
bene gravato da garanzia è indubbio che la domanda volta a far valere la nullità del contratto di mutuo sia stata correttamente proposta dall'opponente nei confronti della cessionaria del credito che CP_3
sulla base di tale titolo ha agito in via esecutiva;
va tuttavia rilevato che appare meritevole di accoglimento l'eccezione sollevata dalla difesa dell'opponente circa le necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di “ , ovvero con la parte che ha Controparte_9
stipulato il mutuo oggetto di causa nonché nei confronti di MPS originaria parte contraente.
Invero, ad avviso di chi scrive, nel caso di specie viene in rilievo un'ipotesi tipica di litisconsorzio necessario, la quale ricorre, oltreché nei casi espressamente previsti dalla legge, quando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba necessariamente essere decisa in maniera unitaria nei confronti di ogni soggetto che ne sia partecipe, onde non privare la decisione dell'utilità connessa all'esperimento dell'azione proposta, e ciò indipendentemente dalla natura del provvedimento richiesto, non rilevando, di per sé, il fatto che la parte istante abbia richiesto una sentenza costitutiva, di condanna o meramente dichiarativa (v., in generale, Cass. n. 5575 del 1997, n. 11550/1998, 8788/2007 e n.
6381/2008).
Nello specifico, e secondo quanto statuito in materia dalla giurisprudenza di legittimità, allorchè la domanda di nullità di un contratto sia proposta da un terzo - nel caso di specie, il soggetto sottoposto ad esecuzione forzata in quanto proprietario dei beni gravati da ipoteca - rimasto estraneo al
7 contratto stipulato inter alios e che chieda una pronuncia di nullità di tale contratto al fine di ottenere la caducazione del titolo esecutivo azionato nei suoi confronti, occorre disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di coloro che tale contratto hanno stipulato (di recente v. Cass., sent. 19804/2016).
Ciò in quanto la domanda spiegata dal terzo è volta ad ottenere l'accertamento di una situazione giuridica, ovvero la dichiarazione di nullità del contratto di mutuo fondiario, che è unica per più soggetti, e porterebbe alla pronuncia di una sentenza che sarebbe inutiliter data se non fosse emessa nei confronti di tutti i legittimi contraddittori.
Tali considerazioni, ad avviso di chi scrive, valgono non solo nei confronti della “ (in quanto debitore Controparte_9
principale) ma anche del MPS S.p.a. perché se è vero che il detto Istituto ha ceduto il credito vantato nei confronti della società debitrice/mutuataria all'opposta è altrettanto indubbio che quest'ultima potrebbe sempre rivalersi in futuro nei confronti della banca mutuante laddove venisse emessa una pronuncia con efficacia di giudicato sulla nullità del mutuo in oggetto in un giudizio in cui la banca non è stata posta in condizioni di partecipare. E' evidente che in una simile ipotesi la banca si troverebbe esposta al rischio di eventuali azioni restitutorie intraprese nei suoi confronti dalla cessionaria del credito - a seguito di caducazione del titolo esecutivo - senza aver potuto esercitare il proprio diritto di difesa rispetto alla dedotta nullità del mutuo fondiario (la banca potrebbe aver interesse, ad esempio, a chiedere l'espletamento di una CTU o a produrre una propria perizia di parte volta a dimostrare che non vi è stata alcuna violazione dell'art. 38 TUB ovvero in ordine alle dedotte questioni sulla usurarietà del mutuo).
8 Per quanto detto, in definitiva, ogni questione sollevata in punto di nullità del titolo esecutivo dall'opponente non potrà che essere esaminata nel contraddittorio con tutte le parti contrattuali e quindi, per quanto qui di interesse nei confronti “ e di Controparte_9
MPS S.p.a.
Per tali ragioni si rende necessario disporre la integrazione del contraddittorio come da separata ordinanza emessa in pari data.
PQM
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 466/20 rg. promosso da nei confronti Parte_1
di in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t. e non definitivamente pronunciando nei confronti di Controparte_2
[...
in persona del legale rappresentante p.t., così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere nei rapporti tra e la Parte_1 Controparte_1
- nulla sulle spese nei rapporti tra e la Parte_1
Controparte_1
- dispone la rimessione della causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza emessa in pari data.
Locri, 27.5.2025
Il giudice – Mariagrazia Galati
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