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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 30/07/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 152/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Alessandra Camassa Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore estensore dott.ssa Federica Emanuela Lipari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 152/2025 promossa da:
(c.f. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. BONURA ANNA MARIA
Ricorrente contro
(c.f. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'avv. MESSINA GIOVANNA
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da accordo delle parti depositato il 09.05.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.02.2025, la Sig.ra
[...]
deduceva di aver contratto matrimonio con rito Parte_1
concordatario in data 01.09.2001 in Scafati (SA), regolarmente trascritto nei pagina 1 di 6 registri dello stato civile del Comune di Scafati, al n. 95, parte II, serie A, anno 2001, con il Sig. . Controparte_1
Deduceva che dalla loro unione sono nate due figlie: , in data Per_1
03.09.2003, e , in data 03.02.2006. Per_2
Rappresentava che, con decreto di omologa n. 6987/2020, emesso in data 21.07.2020, il Tribunale di Trapani aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi rassegnate congiuntamente.
Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Si costituiva in giudizio il quale Controparte_1
rappresentava che medio tempore le parti erano pervenute alla risoluzione congiunta della controversia e depositava l'accordo intervenuto in data
01.05.2025.
Nella medesima sede le parti chiedevano la sostituzione dell'udienza di comparizione personale innanzi al Presidente e, con il deposito di note scritte, dichiaravano di non volersi riconciliare.
Chiedevano, pertanto, al Tribunale di regolare i loro rapporti personali e patrimoniali alle condizioni congiunte rassegnate, di seguito riportate:
“- confermare l'assegnazione della casa familiare sita in Trapani nella Via della Pace n.10 alla Sig.ra affinché continui a vivervi Pt_1 con le figlie, entrambe maggiorenni ma non ancora economicamente autonome, e ciò fino almeno fino al mese di agosto, quando la Sig.ra e le figlie lasceranno la suddetta abitazione per trasferire la Pt_1
residenza in Campania;
- disporre la corresponsione a carico del Sig. , Controparte_1
quale contributo per il mantenimento di , di un assegno dell'importo Per_1
pagina 2 di 6 di € 386,00 (euro trecentoottantasei/00), mensili (corrispondenti al canone di locazione che già lo stesso effettivamente versa) da corrispondersi direttamente a quest'ultima, entro il giorno ventiquattro di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
- disporre la corresponsione a carico del Sig. ed in Controparte_1
favore della Sig.ra quale contributo per il mantenimento di Pt_1
di un assegno dell'importo di €264,00 (euro Per_2
duecentosessentaquattro/00), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da far pervenire alla Sig.ra entro il giorno Pt_1
ventiquattro di ogni mese mediante bonifico sulla postepay, intestata a quest'ultima con le seguenti coordinate: [...];
- disporre, altresì, che il Sig. contribuisca, inoltre, Controparte_1
nella misura dell'80%, alle spese straordinarie da sostenersi per entrambe figlie, così come individuate dal protocollo adottato dal Tribunale di
Trapani, qui di seguito trascritto:
"Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e babysitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
- spese scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e pagina 3 di 6 private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e babysitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
-spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini- car, macchina, motorino, moto);
- spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
- spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
- spese straordinarie "obbligatorie", per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco;
- spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione, per il mezzo di trasporto.
Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo dieci giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta."
In aggiunta alle suddette conclusioni di cui i coniugi chiedono l'accoglimento, i medesimi pattuiscono, inoltre, considerandole come pagina 4 di 6 condizioni essenziali per addivenire ad un procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio congiunto, che il Sig. entro la fine del CP_1
prossimo mese di giugno corrisponda alla Sig.ra l'importo di € Pt_1
500,00 a titolo di contributo per il ripristino della casa coniugale, nonché che provveda entro la stessa data, ossia entro la fine del mese di luglio
2025, a prelevare gli effetti personali che ancora si trovano presso l'appartamento adibito a casa familiare.”
Pervenuto il parere favorevole del Pubblico Ministero, la causa su richiesta delle parti veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario deve essere accolta, in forza della disciplina applicabile ratione temporis, essendo trascorso un sufficiente intervallo di tempo dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Trapani nel procedimento di separazione personale, definito con decreto di omologa n. 6987/2020, emesso in data 21.07.2020, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
Null'altro va aggiunto in ordine alle spese del giudizio, le quali rimangono compensate tra costoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e in atti Parte_1 Controparte_1 generalizzati, contratto in data 01.09.2001 in Scafati (SA) (regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Scafati, al n. 95, parte
II, serie A, anno 2001) alle condizioni di cui in parte motiva;
pagina 5 di 6 - nulla per le spese di lite.
Dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 28.07.2025
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Alessandra Camassa
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Alessandra Camassa Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore estensore dott.ssa Federica Emanuela Lipari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 152/2025 promossa da:
(c.f. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. BONURA ANNA MARIA
Ricorrente contro
(c.f. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'avv. MESSINA GIOVANNA
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da accordo delle parti depositato il 09.05.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.02.2025, la Sig.ra
[...]
deduceva di aver contratto matrimonio con rito Parte_1
concordatario in data 01.09.2001 in Scafati (SA), regolarmente trascritto nei pagina 1 di 6 registri dello stato civile del Comune di Scafati, al n. 95, parte II, serie A, anno 2001, con il Sig. . Controparte_1
Deduceva che dalla loro unione sono nate due figlie: , in data Per_1
03.09.2003, e , in data 03.02.2006. Per_2
Rappresentava che, con decreto di omologa n. 6987/2020, emesso in data 21.07.2020, il Tribunale di Trapani aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi rassegnate congiuntamente.
Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Si costituiva in giudizio il quale Controparte_1
rappresentava che medio tempore le parti erano pervenute alla risoluzione congiunta della controversia e depositava l'accordo intervenuto in data
01.05.2025.
Nella medesima sede le parti chiedevano la sostituzione dell'udienza di comparizione personale innanzi al Presidente e, con il deposito di note scritte, dichiaravano di non volersi riconciliare.
Chiedevano, pertanto, al Tribunale di regolare i loro rapporti personali e patrimoniali alle condizioni congiunte rassegnate, di seguito riportate:
“- confermare l'assegnazione della casa familiare sita in Trapani nella Via della Pace n.10 alla Sig.ra affinché continui a vivervi Pt_1 con le figlie, entrambe maggiorenni ma non ancora economicamente autonome, e ciò fino almeno fino al mese di agosto, quando la Sig.ra e le figlie lasceranno la suddetta abitazione per trasferire la Pt_1
residenza in Campania;
- disporre la corresponsione a carico del Sig. , Controparte_1
quale contributo per il mantenimento di , di un assegno dell'importo Per_1
pagina 2 di 6 di € 386,00 (euro trecentoottantasei/00), mensili (corrispondenti al canone di locazione che già lo stesso effettivamente versa) da corrispondersi direttamente a quest'ultima, entro il giorno ventiquattro di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
- disporre la corresponsione a carico del Sig. ed in Controparte_1
favore della Sig.ra quale contributo per il mantenimento di Pt_1
di un assegno dell'importo di €264,00 (euro Per_2
duecentosessentaquattro/00), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da far pervenire alla Sig.ra entro il giorno Pt_1
ventiquattro di ogni mese mediante bonifico sulla postepay, intestata a quest'ultima con le seguenti coordinate: [...];
- disporre, altresì, che il Sig. contribuisca, inoltre, Controparte_1
nella misura dell'80%, alle spese straordinarie da sostenersi per entrambe figlie, così come individuate dal protocollo adottato dal Tribunale di
Trapani, qui di seguito trascritto:
"Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e babysitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
- spese scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e pagina 3 di 6 private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e babysitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
-spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini- car, macchina, motorino, moto);
- spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
- spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
- spese straordinarie "obbligatorie", per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco;
- spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione, per il mezzo di trasporto.
Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo dieci giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta."
In aggiunta alle suddette conclusioni di cui i coniugi chiedono l'accoglimento, i medesimi pattuiscono, inoltre, considerandole come pagina 4 di 6 condizioni essenziali per addivenire ad un procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio congiunto, che il Sig. entro la fine del CP_1
prossimo mese di giugno corrisponda alla Sig.ra l'importo di € Pt_1
500,00 a titolo di contributo per il ripristino della casa coniugale, nonché che provveda entro la stessa data, ossia entro la fine del mese di luglio
2025, a prelevare gli effetti personali che ancora si trovano presso l'appartamento adibito a casa familiare.”
Pervenuto il parere favorevole del Pubblico Ministero, la causa su richiesta delle parti veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario deve essere accolta, in forza della disciplina applicabile ratione temporis, essendo trascorso un sufficiente intervallo di tempo dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Trapani nel procedimento di separazione personale, definito con decreto di omologa n. 6987/2020, emesso in data 21.07.2020, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
Null'altro va aggiunto in ordine alle spese del giudizio, le quali rimangono compensate tra costoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e in atti Parte_1 Controparte_1 generalizzati, contratto in data 01.09.2001 in Scafati (SA) (regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Scafati, al n. 95, parte
II, serie A, anno 2001) alle condizioni di cui in parte motiva;
pagina 5 di 6 - nulla per le spese di lite.
Dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 28.07.2025
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Alessandra Camassa
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