Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 25/03/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.P.U. 6/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
Il Tribunale di Cremona, in persona dei seguenti magistrati dott. Andrea Milesi Presidente dott. Daniele Moro Giudice dott. Giorgio Scarsato Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.P.U. 6/2025 promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore (p.iva. Parte_1
) P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. Luca Perego ricorrente per l'apertura della liquidazione giudiziale della
Controparte_1 in persona del liquidatore pro tempore (p.iva. ) P.IVA_2 resistente contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.1.2025 la ricorrente ha chiesto aprirsi la liquidazione giudiziale della società
[...]
, società cancellata dal registro Controparte_1 delle Imprese in data 6.8.2024.
Nonostante la regolarità delle notifiche, la società resistente non si è costituita.
1
Sussiste la legittimazione ad agire della ricorrente, in quanto la stessa è creditrice della somma di 53.583,70, credito riconosciuto da provvedimento giudiziario (in particolare, ordinanza della Corte d'Appello di Brescia del
14.2.2024, al doc. 2 ricorrente).
La società resistente è da ritenersi soggetto fallibile, in quanto trattasi di società consortile a cd attività esterna, in particolare il cui oggetto sociale è stato la costruzione dell'hotel Ibis a (cfr. la visura camerale in atti;
sulla CP_1 fallibilità di questo tipo di società consortili cfr., fra le tante, Cass.1081/2004;
Cass. 28015/2013).
Essendo stata la società messa in liquidazione il 14.10.2022; essendo stata la società cancellata dal Registro Imprese il 6.8.2024, ai fini dell'accoglimento del ricorso si deve verificare se è rispettato il limite temporale ex art. 33 CCI e se fosse data una condizione di insolvenza della società precedente alla cancellazione.
Alla verifica deve darsi risposta positiva: non è trascorso ancora un anno dalla cancellazione;
a far data dal bilancio al 31.12.2022 e sino al bilancio di chiusura del 31.7.2024 emerge senza soluzione di continuità che l' attivo non fosse sufficiente a coprire il passivo, ossia non fosse sufficiente ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei debiti sociali (cfr. i bilanci in atti).
Infatti, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte formatosi nella vigenza della l. fall., ma da ritenersi valido ed applicabile anche nella vigenza del CCI., non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei propri creditori previa realizzazione delle attività, non è necessario accertare se essa disponga di liquidità sufficienti per soddisfare i crediti correnti, come nel caso di società attiva.
L'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore alla soglia oggettiva di € 30.000,00 di cui all'art. 49 ult. comma CCI.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:
2 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale della società
Controparte_1
(p.iva. ;
[...] P.IVA_2
2) nomina Giudice delegato il dott. Giorgio Scarsato;
3) nomina Curatore il dott. , con studio in Cremona;
Persona_1
4) ordina al debitore il deposito, entro 3 giorni, nella Cancelleria di questo Tribunale, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis cod. civ. ), delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre ultimi esercizi, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
5) stabilisce il giorno 16.7.2025 h. 10.15 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avanti al Giudice delegato, nella sede di questo Tribunale;
dispone che detta udienza avvenga con modalità “ da remoto” attraverso il seguente link
“https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19:6f9265be4b9b4a61b5ae5b0ef81fdcab@thread.tacv2/1668617317294?c ontext=%7B%22Tid%22:%22792bc8b1-9088-4858-b830-
2aad443e9f3f%22,%22Oid%22:%2225352fe0-00f0-4697-87d4- fa533d4e48bf%22%7D ;
6) assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni 30 prima dell'udienza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione;
7) autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155quater, quinquies e sexies disp. att. cod. proc. civ. ad accedere ed acquisire le informazioni e la documentazione elencata nell'art. 49 comma 3 lett. f)
CCI;
8) dispone la prenotazione a debito e l'anticipazione dall'erario delle spese della presente procedura, onerando sin d'ora il Curatore di operare il versamento del non appena vi siano risorse Parte_2 sufficienti nell'attivo fallimentare;
9) ricorda alla società:
3 - che, ai sensi dell'art. 148 CCI, la corrispondenza, inclusa quella elettronica, diretta al fallito va consegnata al Curatore, esclusa quella estranea ai rapporti compresi nel fallimento, ove il fallito sia persona fisica;
- che, ai sensi dell'art. 149 CCI, il debitore, gli amministratori e i liquidatori della società o dell'ente sono tenuti a comunicare al Curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio ed a presentarsi personalmente al Giudice delegato, al Curatore o al Comitato dei Creditori laddove occorrano informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura;
10) dispone che il Curatore: predisponga il progetto di stato passivo e lo depositi nella cancelleria del tribunale almeno 15 giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo;
proceda all'immediata ricognizione dei beni, all'apposizione dei sigilli e, nel più breve tempo possibile, alla redazione dell'inventario, nonché di presentare al
Giudice delegato, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, un'informativa ai sensi dell'art. 130, comma 1, CCI, mentre la relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCI andrà presentata entro 60 giorni dal deposito del decreto di esecutorietà dello stato passivo;
11) manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 49, comma 4, e
45 CCI;
Cremona, 13.3.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Giorgio Scarsato dott. Andrea Milesi
Si comunichi alla ricorrente ed al Curatore
4