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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/02/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
n. r.g. 8505/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8505/2024 promossa con ricorso congiunto in data
22.12.2024 vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente a [...]Parte_1 C.F._1
ZE (MI) in Viale Lombardia n.42, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Mattina presso il cui studio elegge domicilio come da procura in atti;
e
(C.F. ) nato a [...] in data [...], Controparte_1 C.F._2 residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio
Mattina presso il cui studio elegge domicilio come da procura in atti;
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1. La figlia maggiorenne è collocata in via alternata una settimana con un Persona_1 genitore e una settimana con l'altro e trascorrerà le vacanze con entrambi i genitori secondo il criterio dell'alternanza, salvi diversi accordi anche tenuto conto della maggiore età della figlia.
2. verserà a , entro il decimo giorno di ogni mese, Controparte_1 Parte_1 in via anticipata, per dodici mensilità, l'importo di € 250,00 (duecentocinquanta/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento della figlia Per_1
, sino alla sua autosufficienza economica.
[...] 3. concorrerà nella misura del 50% al pagamento delle spese Controparte_1 straordinarie per la figlia , secondo le linee guida condivise concernenti le spese Persona_1 per i figli del Tribunale di Monza e dell'Ordine degli Avvocati di Monza, rimborsandole a Pt_1
[...]
4. L'assegno unico e universale per la figlia sarà suddiviso al 50% tra i genitori. Persona_1
5. La casa coniugale sita in viale Lombardia, 42, 20093 Cologno ZE (MI)e relative pertinenze, in comproprietà al 50% tra i coniugi sarà venduta al miglior offerente e il ricavato sarà ripartito in parti uguali tra i medesimi.
6. Gli obblighi di contribuzione economica per la figlia decorreranno a far data Persona_1 dalla data del rilascio della casa coniugale sita in viale Lombardia, 42, 20093 Cologno ZE
(MI) e in ogni caso con decorrenza dal 30 giugno 2025 (data stabilita per il rogito).”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in Cologno ZE in data 3.2.2001 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con atto trasmesso in data 1.2.2025 per l'udienza del 5.2.2025 in trattazione scritta.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Seguono gli adempimenti di legge.
II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente e per la restante parte relative a diritti disponibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. pronuncia la separazione tra e Parte_1 Controparte_1
II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cologno ZE per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 6 febbraio 2025
Il Presidente Est.
Dott. Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8505/2024 promossa con ricorso congiunto in data
22.12.2024 vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente a [...]Parte_1 C.F._1
ZE (MI) in Viale Lombardia n.42, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Mattina presso il cui studio elegge domicilio come da procura in atti;
e
(C.F. ) nato a [...] in data [...], Controparte_1 C.F._2 residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio
Mattina presso il cui studio elegge domicilio come da procura in atti;
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1. La figlia maggiorenne è collocata in via alternata una settimana con un Persona_1 genitore e una settimana con l'altro e trascorrerà le vacanze con entrambi i genitori secondo il criterio dell'alternanza, salvi diversi accordi anche tenuto conto della maggiore età della figlia.
2. verserà a , entro il decimo giorno di ogni mese, Controparte_1 Parte_1 in via anticipata, per dodici mensilità, l'importo di € 250,00 (duecentocinquanta/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento della figlia Per_1
, sino alla sua autosufficienza economica.
[...] 3. concorrerà nella misura del 50% al pagamento delle spese Controparte_1 straordinarie per la figlia , secondo le linee guida condivise concernenti le spese Persona_1 per i figli del Tribunale di Monza e dell'Ordine degli Avvocati di Monza, rimborsandole a Pt_1
[...]
4. L'assegno unico e universale per la figlia sarà suddiviso al 50% tra i genitori. Persona_1
5. La casa coniugale sita in viale Lombardia, 42, 20093 Cologno ZE (MI)e relative pertinenze, in comproprietà al 50% tra i coniugi sarà venduta al miglior offerente e il ricavato sarà ripartito in parti uguali tra i medesimi.
6. Gli obblighi di contribuzione economica per la figlia decorreranno a far data Persona_1 dalla data del rilascio della casa coniugale sita in viale Lombardia, 42, 20093 Cologno ZE
(MI) e in ogni caso con decorrenza dal 30 giugno 2025 (data stabilita per il rogito).”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in Cologno ZE in data 3.2.2001 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con atto trasmesso in data 1.2.2025 per l'udienza del 5.2.2025 in trattazione scritta.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Seguono gli adempimenti di legge.
II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente e per la restante parte relative a diritti disponibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. pronuncia la separazione tra e Parte_1 Controparte_1
II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cologno ZE per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 6 febbraio 2025
Il Presidente Est.
Dott. Carmen Arcellaschi