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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 19/03/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
Rg. n. 427/2018
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
UDIENZA DEL 19/03/2025
Il GOT, esaminati gli atti e i documenti di causa, nonché le note di trattazione scritta, si ritira in camera di consiglio. Alle ore 17.13 dà lettura del dispositivo e della motivazione, come da sottocalendata sentenza, che fa parte integrante del presente verbale.
IL GIUDICE
Maria Salvatora Magliona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice onorario Dott.ssa Maria Salvatora Magliona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 427/2018 pendente tra
( ), rapp.ta e difesa dall'Avv. ROBERTO Parte_1 C.F._1
CONTINI giusta procura in atti ed elett.te dom.ta in SASSARI VIA STINTINO 6
CONTRO
( ), rapp.to e difeso dall'Avv. IGNAZIA PAOLA CP_1 P.IVA_1
MARIA PALITTA giusta procura in atti ed elett.te dom.to in OLBIA VIA ROMA 76
*****************
OGGETTO: Somministrazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME IN ATTI.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in Parte_1 giudizio la convenuta indicata in epigrafe, proponendo opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. 303/2018 notificata il 31.1.2018, con la quale la ha intimato all'opponente, titolare dell'utenza idrica n. 36588106 CP_1 ad uso “domestico residente”, il pagamento della somma di € 10.559,88, dovuta a saldo delle fatture elencate con indicazione di tutti i relativi dati, nell'estratto conto costituente parte integrante della stessa ordinanza, contestando la legittimità dell'ingiunzione per carenza di legittimazione attiva del gestore,
l'invalidità della notifica dello stesso provvedimento e, nel merito, contestando la legittimità delle fatture pluriennali, la mancanza di certezza ed esigibilità del credito rilevati da un contatore che per alloggiamento e per mancanza dei dispositivi accessori necessari non sarebbe funzionte correttamente e, comunque, sarebbero incongrui con riferimento ai consumi medi di un nucleo familiare di analoghe caratteristiche.
Chiedeva pertanto che venissero dichiarate non dovute le somme ingiunte o in subordine dovute in misura inferiore.
La convenuta si costituiva in giudizio, contestando ogni avversa pretesa ed insistendo nella domanda.
La causa, istruita mediante produzioni documentali e CTU, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 19.03.2025, con contestuale lettura del dispositivo ex art. 281 sexies.
********
L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
Preliminarmente deve osservarsi che, in tema di contratto di somministrazione relativo ad utenza idrica e nell'ipotesi in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo o eccedente le sue ordinarie esigenze trova applicazione il criterio di ripartizione dell'onere della prova accolto in giurisprudenza, che esclude l'esistenza di qualsivoglia privilegio probatorio e addossa al gestore, a fronte della contestazione dell'addebito da parte dell'utente, la dimostrazione del buon funzionamento del contatore e la corrispondenza tra la misura letta e quella trascritta in fattura (Cass. N.
10313/2004 e Cass. 17041/2002).
E' da osservare, inoltre, che anche nel regolamento del servizio idrico integrato, emanato dall'autorità d'ambito, è prevista una specifica disposizione, integrativa del contratto di utenza, che impone al gestore, in caso di malfunzionamento del contatore, di provvedere alla determinazione dei consumi sulla base di quelli rilevati negli anni precedenti in analoghi periodi e condizioni, ovvero in assenza di dati storici sulla base dei valori medi statistici in funzione della tipologia di utenza ( art. B35).
Giurisprudenza ormai costante ha chiarito, a riguardo, che la denuncia di un consumo abnorme in un certo periodo di tempo da parte dell'utente al fine di contestare la determinazione del corrispettivo, non lo dispensi affatto dall'obbligo di corrispondere ugualmente la somma dovuta, determinabile però secondo il presumibile consumo, quale può essere ricostruito in termini storici sulla base delle misure non contestate, anteriori o posteriori, ovvero, in difetto, statisticamente ascritto a un'utenza caratterizzata dalla medesima tipologia d'uso e, se domestico, destinata al servizio del medesimo numero di persone.
Orbene, nel caso che ci occupa, a fronte delle contestazioni dell'opponente,
è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio la quale - priva di vizi logici e giuridici ed al cui accertamento si rimanda - ha consentito di verificare il corretto funzionamento del contatore, per cui le somme richieste dal gestore idrico risultano calcolate nella misura corretta.
L'opponente ha altresì eccepito la prescrizione di parte delle somme pretese da CP_1
Orbene, in ordine alla somma dovuta ed a fronte dell'eccezione di prescrizione formulata da parte opponente, va rilevato come quest'ultima sia fondata.
Infatti, i crediti riguardanti somministrazioni di energia elettrica, acqua e gas, e in genere i crediti riguardanti tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, riferiti al periodo precedente al 1 Gennaio 2020, si prescrivono nel termine di 5 anni, secondo quanto dettato dall'art. 2948, n. 4
c.c.
Il contratto di somministrazione è infatti caratterizzato dal fatto che le prestazioni che ne costituiscono l'oggetto si effettuano ad intervalli periodici, costituendo un rapporto di durata;
ogni singola prestazione è distinta ed autonoma rispetto alle altre prestazioni, pur non frammentando l'intrinseca unità contrattuale.
Come confermato dalla Suprema Corte “il prezzo della somministrazione pagato annualmente o a scadenze inferiori l'anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica, con connotati di autonomia nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo, e deve ritenersi, pertanto, incluso nella previsione dell'art. 2948 n. 4 c.c., con l'ulteriore conseguenza dell'assoggettamento a prescrizione breve quinquennale del relativo credito”.
Sulla base di tali principi generali, si evidenzia che la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere;
in altre parole dal momento in cui il fornitore può eseguire la lettura dei consumi sul contatore;
è questo il momento in cui - rilevati consumi superiori a quelli addebitati in acconto sulla base di letture stimate - il fornitore può pretendere il pagamento del conguaglio. Pertanto, è dall'anzidetto momento che decorre la prescrizione quinquennale.
Orbene, il CTU, a fronte della pretesa di della somma di € CP_1
10.559,88, ha ricalcolato le somme dovute dall'opponente, detraendo dalle stesse quelle prescritte e determinando il saldo dovuto nella misura di € 453,60 iva compresa.
Per quanto sopra, accoglie l'opposizione condannando la al Parte_1
pagamento in favore della della somma nella misura determinata CP_1
dal CTU.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, il Tribunale di Tempio Pausania, nella suindicata composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione reietta, così provvede:
- accoglie l'opposizione e condanna l'opponente al pagamento in favore di della somma di € 453,60; CP_1
- condanna alla rifusione delle spese del giudizio in favore CP_1 dell'opponente nella misura di € 2.800,00, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
Tempio Pausania, 19/03/2025
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
UDIENZA DEL 19/03/2025
Il GOT, esaminati gli atti e i documenti di causa, nonché le note di trattazione scritta, si ritira in camera di consiglio. Alle ore 17.13 dà lettura del dispositivo e della motivazione, come da sottocalendata sentenza, che fa parte integrante del presente verbale.
IL GIUDICE
Maria Salvatora Magliona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice onorario Dott.ssa Maria Salvatora Magliona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 427/2018 pendente tra
( ), rapp.ta e difesa dall'Avv. ROBERTO Parte_1 C.F._1
CONTINI giusta procura in atti ed elett.te dom.ta in SASSARI VIA STINTINO 6
CONTRO
( ), rapp.to e difeso dall'Avv. IGNAZIA PAOLA CP_1 P.IVA_1
MARIA PALITTA giusta procura in atti ed elett.te dom.to in OLBIA VIA ROMA 76
*****************
OGGETTO: Somministrazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME IN ATTI.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in Parte_1 giudizio la convenuta indicata in epigrafe, proponendo opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. 303/2018 notificata il 31.1.2018, con la quale la ha intimato all'opponente, titolare dell'utenza idrica n. 36588106 CP_1 ad uso “domestico residente”, il pagamento della somma di € 10.559,88, dovuta a saldo delle fatture elencate con indicazione di tutti i relativi dati, nell'estratto conto costituente parte integrante della stessa ordinanza, contestando la legittimità dell'ingiunzione per carenza di legittimazione attiva del gestore,
l'invalidità della notifica dello stesso provvedimento e, nel merito, contestando la legittimità delle fatture pluriennali, la mancanza di certezza ed esigibilità del credito rilevati da un contatore che per alloggiamento e per mancanza dei dispositivi accessori necessari non sarebbe funzionte correttamente e, comunque, sarebbero incongrui con riferimento ai consumi medi di un nucleo familiare di analoghe caratteristiche.
Chiedeva pertanto che venissero dichiarate non dovute le somme ingiunte o in subordine dovute in misura inferiore.
La convenuta si costituiva in giudizio, contestando ogni avversa pretesa ed insistendo nella domanda.
La causa, istruita mediante produzioni documentali e CTU, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 19.03.2025, con contestuale lettura del dispositivo ex art. 281 sexies.
********
L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
Preliminarmente deve osservarsi che, in tema di contratto di somministrazione relativo ad utenza idrica e nell'ipotesi in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo o eccedente le sue ordinarie esigenze trova applicazione il criterio di ripartizione dell'onere della prova accolto in giurisprudenza, che esclude l'esistenza di qualsivoglia privilegio probatorio e addossa al gestore, a fronte della contestazione dell'addebito da parte dell'utente, la dimostrazione del buon funzionamento del contatore e la corrispondenza tra la misura letta e quella trascritta in fattura (Cass. N.
10313/2004 e Cass. 17041/2002).
E' da osservare, inoltre, che anche nel regolamento del servizio idrico integrato, emanato dall'autorità d'ambito, è prevista una specifica disposizione, integrativa del contratto di utenza, che impone al gestore, in caso di malfunzionamento del contatore, di provvedere alla determinazione dei consumi sulla base di quelli rilevati negli anni precedenti in analoghi periodi e condizioni, ovvero in assenza di dati storici sulla base dei valori medi statistici in funzione della tipologia di utenza ( art. B35).
Giurisprudenza ormai costante ha chiarito, a riguardo, che la denuncia di un consumo abnorme in un certo periodo di tempo da parte dell'utente al fine di contestare la determinazione del corrispettivo, non lo dispensi affatto dall'obbligo di corrispondere ugualmente la somma dovuta, determinabile però secondo il presumibile consumo, quale può essere ricostruito in termini storici sulla base delle misure non contestate, anteriori o posteriori, ovvero, in difetto, statisticamente ascritto a un'utenza caratterizzata dalla medesima tipologia d'uso e, se domestico, destinata al servizio del medesimo numero di persone.
Orbene, nel caso che ci occupa, a fronte delle contestazioni dell'opponente,
è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio la quale - priva di vizi logici e giuridici ed al cui accertamento si rimanda - ha consentito di verificare il corretto funzionamento del contatore, per cui le somme richieste dal gestore idrico risultano calcolate nella misura corretta.
L'opponente ha altresì eccepito la prescrizione di parte delle somme pretese da CP_1
Orbene, in ordine alla somma dovuta ed a fronte dell'eccezione di prescrizione formulata da parte opponente, va rilevato come quest'ultima sia fondata.
Infatti, i crediti riguardanti somministrazioni di energia elettrica, acqua e gas, e in genere i crediti riguardanti tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, riferiti al periodo precedente al 1 Gennaio 2020, si prescrivono nel termine di 5 anni, secondo quanto dettato dall'art. 2948, n. 4
c.c.
Il contratto di somministrazione è infatti caratterizzato dal fatto che le prestazioni che ne costituiscono l'oggetto si effettuano ad intervalli periodici, costituendo un rapporto di durata;
ogni singola prestazione è distinta ed autonoma rispetto alle altre prestazioni, pur non frammentando l'intrinseca unità contrattuale.
Come confermato dalla Suprema Corte “il prezzo della somministrazione pagato annualmente o a scadenze inferiori l'anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica, con connotati di autonomia nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo, e deve ritenersi, pertanto, incluso nella previsione dell'art. 2948 n. 4 c.c., con l'ulteriore conseguenza dell'assoggettamento a prescrizione breve quinquennale del relativo credito”.
Sulla base di tali principi generali, si evidenzia che la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere;
in altre parole dal momento in cui il fornitore può eseguire la lettura dei consumi sul contatore;
è questo il momento in cui - rilevati consumi superiori a quelli addebitati in acconto sulla base di letture stimate - il fornitore può pretendere il pagamento del conguaglio. Pertanto, è dall'anzidetto momento che decorre la prescrizione quinquennale.
Orbene, il CTU, a fronte della pretesa di della somma di € CP_1
10.559,88, ha ricalcolato le somme dovute dall'opponente, detraendo dalle stesse quelle prescritte e determinando il saldo dovuto nella misura di € 453,60 iva compresa.
Per quanto sopra, accoglie l'opposizione condannando la al Parte_1
pagamento in favore della della somma nella misura determinata CP_1
dal CTU.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, il Tribunale di Tempio Pausania, nella suindicata composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione reietta, così provvede:
- accoglie l'opposizione e condanna l'opponente al pagamento in favore di della somma di € 453,60; CP_1
- condanna alla rifusione delle spese del giudizio in favore CP_1 dell'opponente nella misura di € 2.800,00, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
Tempio Pausania, 19/03/2025
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona