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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 03/11/2025, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
n. 1150/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Riunito in camera di consiglio e così composto dai magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO Presidente Relatore
2) dott. Salvatore REGASTO Giudice
3) dott.ssa Daniela LAGANI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1150 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliato in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme (CZ) alla Via Nazario Sauro n. 15, presso lo studio dell'avv. Maria Antonietta DI CELLO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- parte ricorrente -
CONTRO
(c.f. , elettivamente domiciliato in Catanzaro Controparte_1 C.F._2 alla Via Padre Antonio da Olivadi n. 15, presso lo studio dell'avv. Giovanna DIACO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- parte resistente - con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in via telematica per l'udienza del
2.7.2025 tenuta con le modalità introdotte dagli artt. 127, co. 3, e 127 ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio, depositato in data 5.9.2022, esponeva: di aver contratto matrimonio con e che Parte_1 Controparte_1 dall'unione erano nati i figli (il 26.1.1989) e (16.3.1999); che, essendo venuta Parte_1 Per_1 meno l'affectio coniugalis, i coniugi si erano separati consensualmente dinnanzi l'intestato tribunale
1 in data 16.9.2014; che dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale erano trascorsi oltre sei mesi ed i coniugi avevano sempre vissuto separatamente senza ripresa della convivenza e senza alcuna riconciliazione (vedi ricorso introduttivo in atti).
Tutto ciò premesso, la ricorrente chiedeva al Tribunale di Lamezia Terme di pronunciare la cessazione degli effetti civile del matrimonio, senza alcuna previsione di assegno divorzile.
Si costituiva in giudizio, con apposita comparsa, la quale aderiva alla Controparte_1 richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con riconoscimento di un assegno divorzile di € 350,00 in suo favore;
a sostegno della sua richiesta, deduceva: che i figli erano entrambi divenuti maggiorenni ed erano economicamente indipendenti;
che la stessa risultava inoccupata, non avendo possibilità di trovare un lavoro considerata la sosteneva un canone di € 320,00 per la locazione dell'immobile adibito a sua abitazione (vedi comparsa in atti).
All'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente del Tribunale - preso atto del venir meno dell'obbligo di mantenimento nei riguardi dell'unico figlio all'epoca minorenne ( ), Per_1 determinato nella misura di € 350,00 mensili, oltre che del venire meno del regime di visita e rilevato che ciascuno dei coniugi continuava a mantenere una autonomia e indipendenza economica e che, allo stato degli atti, non emergeva un significativo ed irreversibile mutamento delle reciproche capacità contributive - rimetteva alla fase istruttoria e decisionale la questione concernente il diritto alla corresponsione dell'assegno divorzile;
le parti venivano, quindi, rimesse dinanzi al Giudice
Istruttore.
All'esito dell'udienza del 17.5.2023, il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la pronuncia sullo status.
In data 22.5.2023 veniva, pertanto, pubblicata la Sentenza non definitiva n. 384/2023, con cui veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i sopra menzionati coniugi;
con separata ordinanza, la causa veniva rimessa dinnanzi il Giudice Istruttore per la relativa prosecuzione.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e, precisate le conclusioni all'udienza del 2.7.2025, veniva rimessa al Collegio per la decisione, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. in forma abbreviata - 20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'esame degli atti ha evidenziato la sussistenza delle condizioni per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, già resa da questo Tribunale con sentenza non definitiva (n.
384/2023 pubblicata il 22.5.2023): essendo già stata emessa sentenza parziale sullo status, in questa sede deve statuirsi solo in ordine alle ulteriori domande delle parti.
2. La presente pronuncia concerne, dunque, solo l'eventuale riconoscimento dell'assegno divorzile a carico di ed in favore di Parte_1 Controparte_1
2 Giova, anzitutto, osservare che i presupposti per il versamento dell'assegno di mantenimento e di quello divorzile non sono i medesimi, e incombe sul richiedente l'onere della relativa allegazione e prova (art. 2697 c.c.).
In particolare, la Cassazione ha chiarito che “l'assegno divorzile: a) svolge anzitutto una funzione assistenziale, e va quindi riconosciuto, di norma, al richiedente privo di autosufficienza economica;
b) può però anche rispondere a una funzione riequilibratrice, vale a dire compensativa - perequativa, allorché il matrimonio abbia comportato uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, ex post divenuto ingiustificato, e in tal caso può essere riconosciuto anche se il richiedente, risultato svantaggiato dal divorzio, sia in tutto o in parte economicamente autosufficiente (nel primo caso con assorbimento della funzione assistenziale); c) in tale seconda fattispecie il richiedente, specie a fronte di specifiche contestazioni di controparte, è onerato della prova, anche presuntiva, della circostanza che, con il divorzio, versi in condizioni economico - patrimoniali significativamente deteriori rispetto all'altro coniuge, per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali e reddituali, sacrificandole per aver invece contribuito, nell'ambito di una scelta di vita concordata, ai bisogni della famiglia” (Cassazione civile sez. I, 08/09/2021, n.24250).
In altri termini “sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, tuttavia tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso
l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa. Pertanto, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, l'assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale” (v. già citata
Cassazione civile sez. I, 08/09/2021, n. 24250).
Parimenti, occorre, rammentare che considerata la natura assistenziale, compensativa e perequativa dell'assegno divorzile, qualora in sede di divorzio uno dei due coniugi ne abbia i requisiti, il Giudice dovrà disporre un assegno divorzile “anche nell'ipotesi in cui lo stesso coniuge abbia rinunciato all'assegno di mantenimento in sede di separazione” (Cass. Civ. n. 2843/2022).
Nel caso in disamina, - che in sede di separazione aveva rinunciato Controparte_1 all'assegno di mantenimento - non ha fornito prova della circostanza riferita che in costanza di matrimonio avrebbe “dedicato la sua vita alla famiglia, rinunciando alle sue aspirazioni personali”, avendo - al contrario - fornito riscontro probatorio della mancanza di sua autosufficienza economica.
Difatti, la resistente - che, inizialmente, ha prodotto n. 3 attestazioni Isee riferite agli anni 2020, 2021
e 2022, con relativi importi di € 5.468,80, 10.352,40 e 3.523,00, dichiarando durante l'udienza
3 presidenziale di ricevere il reddito di cittadinanza di € 780,00 mensili e di vivere in affitto, con canone di locazione di € 320,00 – con le memorie depositate in data 11.9.2023, ha dichiarato l'avvenuta revoca del reddito di cittadinanza, fornendo riscontro (v. messaggio whatsapp allegato alle memorie
– non contestato); da precisare che quanto riferito risulta compatibile con la normativa di riferimento, avendo i percettori del reddito di cittadinanza mantenuto il beneficio fino alla naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.
La stessa resistente rappresentava – poi - di aver ricevuto un irrisorio emolumento per la formazione ed inserimento nel lavoro (come da riscontro nella Certificazione Unica 2025 allegata alle note scritte del 13.6.2025), venuto meno anch'esso e che, non avendo più avuto la possibilità di corrispondere il canone di locazione, alloggiava – in qualità di ospite - presso l'abitazione della sorella (dette circostanze non risultano specificatamente contestate).
V'è, infine, da aggiungere che, tenuto conto della sua età anagrafica (anni 57) e della mancanza di qualifiche professionali specifiche, risulta la concreta ed effettiva impossibilità per la resistente di riuscire a trovare una occupazione;
in una circostanza simile, la Corte di cassazione, con l'Ordinanza
n. 289/2021, ha precisato che “ha diritto all'assegno divorzile la ex moglie di 53 anni che difficilmente può trovare lavoro, anche se può contare su amici e parenti”.
Per quanto concerne, invece, il ricorrente, dalla documentazione fiscale depositata è emersa una situazione economica del tutto differente;
difatti, risultano versate in atti le certificazioni uniche
2020, 2021 e 2022, dalle quali emerge un reddito da lavoro dipendente – rispettivamente – di €
22.160,08, 19.390,34 e 21.226,13; dunque, la sua situazione reddituale – come evidenziato da egli stesso – risultava migliorata rispetto al momento della separazione (v. comparsa conclusionale del
21.7.2025 “ ha migliorato la sua condizione lavorativa solo dopo la fine del Parte_1 matrimonio”).
In particolare, poi, lo stesso ricorrente - sia nei propri atti che in sede di udienza presidenziale - ha riferito di essere assunto a tempo indeterminato “presso una ditta che lavora nell'interesse dell'ENEL
e percepisco in tale veste mensilmente una somma pari all'incirca ad euro 1200-1300”; così come ha rappresentato di alloggiare presso l'abitazione materna.
In conclusione, tenuto conto di tutto quanto sopra riportato – e, in particolare, della situazione reddituale delle parti, del fatto che entrambi attualmente trovano alloggio presso dei familiari, nonché dell'età anagrafica della resistente (inoccupata e priva di reddito) - appare equo porre a carico di ed in favore di il pagamento dell'assegno divorzile Parte_1 Controparte_1 nella misura di € 200,00.
Difatti, l'assegno divorzile può essere anche solo giustificato da una esigenza strettamente assistenziale se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e non può procurarseli per ragioni oggettive (Cass. Civ. n. 35434/2023; Cass. Civ. n. 32354/2024).
3. Con riguardo alle spese del giudizio, le stesse possono essere compensate, non essendo state accolte pianamente le richieste di ambo le parti.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, ferma la sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 384/2023 pubblicata il 22.5.2023 (matrimonio celebrato in Lamezia Terme (CZ) in data 2.1.1988 tra e Parte_1 [...]
, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Lamezia Terme al n. 2, CP_1
Parte 2, Serie A, anno 1988), così provvede:
- PONE a carico di e in favore di l'assegno Parte_1 Controparte_1 divorzile nella misura di € 200,00, rivalutabile ex lege, da consegnare alla resistente entro il giorno 5 di ciascun mese;
- REVOCA i provvedimenti dettati in tema di affido condiviso, collocazione prevalente, diritto di visita ed assegno di mantenimento per il figlio Persona_2 minorenne all'epoca della separazione e divenuto maggiorenne ed economicamente indipendente;
- DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del
31.10.2025.
Il Presidente Relatore
dott. Giovanni Garofalo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Riunito in camera di consiglio e così composto dai magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO Presidente Relatore
2) dott. Salvatore REGASTO Giudice
3) dott.ssa Daniela LAGANI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1150 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliato in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme (CZ) alla Via Nazario Sauro n. 15, presso lo studio dell'avv. Maria Antonietta DI CELLO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- parte ricorrente -
CONTRO
(c.f. , elettivamente domiciliato in Catanzaro Controparte_1 C.F._2 alla Via Padre Antonio da Olivadi n. 15, presso lo studio dell'avv. Giovanna DIACO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- parte resistente - con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in via telematica per l'udienza del
2.7.2025 tenuta con le modalità introdotte dagli artt. 127, co. 3, e 127 ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio, depositato in data 5.9.2022, esponeva: di aver contratto matrimonio con e che Parte_1 Controparte_1 dall'unione erano nati i figli (il 26.1.1989) e (16.3.1999); che, essendo venuta Parte_1 Per_1 meno l'affectio coniugalis, i coniugi si erano separati consensualmente dinnanzi l'intestato tribunale
1 in data 16.9.2014; che dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale erano trascorsi oltre sei mesi ed i coniugi avevano sempre vissuto separatamente senza ripresa della convivenza e senza alcuna riconciliazione (vedi ricorso introduttivo in atti).
Tutto ciò premesso, la ricorrente chiedeva al Tribunale di Lamezia Terme di pronunciare la cessazione degli effetti civile del matrimonio, senza alcuna previsione di assegno divorzile.
Si costituiva in giudizio, con apposita comparsa, la quale aderiva alla Controparte_1 richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con riconoscimento di un assegno divorzile di € 350,00 in suo favore;
a sostegno della sua richiesta, deduceva: che i figli erano entrambi divenuti maggiorenni ed erano economicamente indipendenti;
che la stessa risultava inoccupata, non avendo possibilità di trovare un lavoro considerata la sosteneva un canone di € 320,00 per la locazione dell'immobile adibito a sua abitazione (vedi comparsa in atti).
All'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente del Tribunale - preso atto del venir meno dell'obbligo di mantenimento nei riguardi dell'unico figlio all'epoca minorenne ( ), Per_1 determinato nella misura di € 350,00 mensili, oltre che del venire meno del regime di visita e rilevato che ciascuno dei coniugi continuava a mantenere una autonomia e indipendenza economica e che, allo stato degli atti, non emergeva un significativo ed irreversibile mutamento delle reciproche capacità contributive - rimetteva alla fase istruttoria e decisionale la questione concernente il diritto alla corresponsione dell'assegno divorzile;
le parti venivano, quindi, rimesse dinanzi al Giudice
Istruttore.
All'esito dell'udienza del 17.5.2023, il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la pronuncia sullo status.
In data 22.5.2023 veniva, pertanto, pubblicata la Sentenza non definitiva n. 384/2023, con cui veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i sopra menzionati coniugi;
con separata ordinanza, la causa veniva rimessa dinnanzi il Giudice Istruttore per la relativa prosecuzione.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e, precisate le conclusioni all'udienza del 2.7.2025, veniva rimessa al Collegio per la decisione, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. in forma abbreviata - 20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'esame degli atti ha evidenziato la sussistenza delle condizioni per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, già resa da questo Tribunale con sentenza non definitiva (n.
384/2023 pubblicata il 22.5.2023): essendo già stata emessa sentenza parziale sullo status, in questa sede deve statuirsi solo in ordine alle ulteriori domande delle parti.
2. La presente pronuncia concerne, dunque, solo l'eventuale riconoscimento dell'assegno divorzile a carico di ed in favore di Parte_1 Controparte_1
2 Giova, anzitutto, osservare che i presupposti per il versamento dell'assegno di mantenimento e di quello divorzile non sono i medesimi, e incombe sul richiedente l'onere della relativa allegazione e prova (art. 2697 c.c.).
In particolare, la Cassazione ha chiarito che “l'assegno divorzile: a) svolge anzitutto una funzione assistenziale, e va quindi riconosciuto, di norma, al richiedente privo di autosufficienza economica;
b) può però anche rispondere a una funzione riequilibratrice, vale a dire compensativa - perequativa, allorché il matrimonio abbia comportato uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, ex post divenuto ingiustificato, e in tal caso può essere riconosciuto anche se il richiedente, risultato svantaggiato dal divorzio, sia in tutto o in parte economicamente autosufficiente (nel primo caso con assorbimento della funzione assistenziale); c) in tale seconda fattispecie il richiedente, specie a fronte di specifiche contestazioni di controparte, è onerato della prova, anche presuntiva, della circostanza che, con il divorzio, versi in condizioni economico - patrimoniali significativamente deteriori rispetto all'altro coniuge, per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali e reddituali, sacrificandole per aver invece contribuito, nell'ambito di una scelta di vita concordata, ai bisogni della famiglia” (Cassazione civile sez. I, 08/09/2021, n.24250).
In altri termini “sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, tuttavia tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso
l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa. Pertanto, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, l'assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale” (v. già citata
Cassazione civile sez. I, 08/09/2021, n. 24250).
Parimenti, occorre, rammentare che considerata la natura assistenziale, compensativa e perequativa dell'assegno divorzile, qualora in sede di divorzio uno dei due coniugi ne abbia i requisiti, il Giudice dovrà disporre un assegno divorzile “anche nell'ipotesi in cui lo stesso coniuge abbia rinunciato all'assegno di mantenimento in sede di separazione” (Cass. Civ. n. 2843/2022).
Nel caso in disamina, - che in sede di separazione aveva rinunciato Controparte_1 all'assegno di mantenimento - non ha fornito prova della circostanza riferita che in costanza di matrimonio avrebbe “dedicato la sua vita alla famiglia, rinunciando alle sue aspirazioni personali”, avendo - al contrario - fornito riscontro probatorio della mancanza di sua autosufficienza economica.
Difatti, la resistente - che, inizialmente, ha prodotto n. 3 attestazioni Isee riferite agli anni 2020, 2021
e 2022, con relativi importi di € 5.468,80, 10.352,40 e 3.523,00, dichiarando durante l'udienza
3 presidenziale di ricevere il reddito di cittadinanza di € 780,00 mensili e di vivere in affitto, con canone di locazione di € 320,00 – con le memorie depositate in data 11.9.2023, ha dichiarato l'avvenuta revoca del reddito di cittadinanza, fornendo riscontro (v. messaggio whatsapp allegato alle memorie
– non contestato); da precisare che quanto riferito risulta compatibile con la normativa di riferimento, avendo i percettori del reddito di cittadinanza mantenuto il beneficio fino alla naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.
La stessa resistente rappresentava – poi - di aver ricevuto un irrisorio emolumento per la formazione ed inserimento nel lavoro (come da riscontro nella Certificazione Unica 2025 allegata alle note scritte del 13.6.2025), venuto meno anch'esso e che, non avendo più avuto la possibilità di corrispondere il canone di locazione, alloggiava – in qualità di ospite - presso l'abitazione della sorella (dette circostanze non risultano specificatamente contestate).
V'è, infine, da aggiungere che, tenuto conto della sua età anagrafica (anni 57) e della mancanza di qualifiche professionali specifiche, risulta la concreta ed effettiva impossibilità per la resistente di riuscire a trovare una occupazione;
in una circostanza simile, la Corte di cassazione, con l'Ordinanza
n. 289/2021, ha precisato che “ha diritto all'assegno divorzile la ex moglie di 53 anni che difficilmente può trovare lavoro, anche se può contare su amici e parenti”.
Per quanto concerne, invece, il ricorrente, dalla documentazione fiscale depositata è emersa una situazione economica del tutto differente;
difatti, risultano versate in atti le certificazioni uniche
2020, 2021 e 2022, dalle quali emerge un reddito da lavoro dipendente – rispettivamente – di €
22.160,08, 19.390,34 e 21.226,13; dunque, la sua situazione reddituale – come evidenziato da egli stesso – risultava migliorata rispetto al momento della separazione (v. comparsa conclusionale del
21.7.2025 “ ha migliorato la sua condizione lavorativa solo dopo la fine del Parte_1 matrimonio”).
In particolare, poi, lo stesso ricorrente - sia nei propri atti che in sede di udienza presidenziale - ha riferito di essere assunto a tempo indeterminato “presso una ditta che lavora nell'interesse dell'ENEL
e percepisco in tale veste mensilmente una somma pari all'incirca ad euro 1200-1300”; così come ha rappresentato di alloggiare presso l'abitazione materna.
In conclusione, tenuto conto di tutto quanto sopra riportato – e, in particolare, della situazione reddituale delle parti, del fatto che entrambi attualmente trovano alloggio presso dei familiari, nonché dell'età anagrafica della resistente (inoccupata e priva di reddito) - appare equo porre a carico di ed in favore di il pagamento dell'assegno divorzile Parte_1 Controparte_1 nella misura di € 200,00.
Difatti, l'assegno divorzile può essere anche solo giustificato da una esigenza strettamente assistenziale se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e non può procurarseli per ragioni oggettive (Cass. Civ. n. 35434/2023; Cass. Civ. n. 32354/2024).
3. Con riguardo alle spese del giudizio, le stesse possono essere compensate, non essendo state accolte pianamente le richieste di ambo le parti.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, ferma la sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 384/2023 pubblicata il 22.5.2023 (matrimonio celebrato in Lamezia Terme (CZ) in data 2.1.1988 tra e Parte_1 [...]
, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Lamezia Terme al n. 2, CP_1
Parte 2, Serie A, anno 1988), così provvede:
- PONE a carico di e in favore di l'assegno Parte_1 Controparte_1 divorzile nella misura di € 200,00, rivalutabile ex lege, da consegnare alla resistente entro il giorno 5 di ciascun mese;
- REVOCA i provvedimenti dettati in tema di affido condiviso, collocazione prevalente, diritto di visita ed assegno di mantenimento per il figlio Persona_2 minorenne all'epoca della separazione e divenuto maggiorenne ed economicamente indipendente;
- DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del
31.10.2025.
Il Presidente Relatore
dott. Giovanni Garofalo
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