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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 12/12/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 4607/2025 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per la regolamentazione della responsabilità genitoriale a domanda congiunta instaurato da
, con l'Avv. LAURA CASARI Parte_1
e
, con l'Avv. L ELEONORA COLLAZUOL CP_1
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. FATTO E DIRITTO Con ricorso congiunto dd 29.09.2025, iscritto al ruolo in data 09.10.2025, i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale la regolamentazione dei rapporti tra di loro nell'interesse esclusivo del figlio minore A tal fine Persona_1 hanno dichiarato:
-di aver avuto una relazione sentimentale more uxorio e che dalla detta relazione sono nati due figli, nata a [...] il [...], Persona_2 attualmente collocata presso una famiglia affidataria come disposto nel decreto emesso in data 19.12.2023 nel proc. n. 21/2023VG pendente presso il Tribunale per i minorenni di Trento e nato a [...] il [...]; Persona_1 -per quanto concerne i rapporti tra la figlia minore ed i genitori, il Per_2 protocollo di visite è regolamentato dal Servizio Sociale;
-in costanza di convivenza hanno vissuto con il figlio minore in un Per_1 appartamento presso Maso Martini, struttura gestita dalla Cooperativa Kaleidoscopio e che, al termine della relazione affettiva la madre ed il minore sono rimasti a vivere nel predetto alloggio.
-la relazione sentimentale si è conclusa, e che gli stessi non intendono addivenire ad una riconciliazione. Con decreto presidenziale del 14.10.2025, sono stati assegnati termini di giorni 45 per il deposito telematico di note scritte e dei documenti ex art. 473 bis.13, comma 3, c.p.c. Con note depositate in data 27.10.2025 nell'interesse della sig.ra CP_1 ed in data 18.11.2025 nell'interesse del sig. , i ricorrenti si Parte_1 avvalevano della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note a trattazione scritta ex art. 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, in cui hanno confermato la loro volontà di non volersi riconciliare e confermavano le condizioni così come formulate nel ricorso introduttivo per l'affidamento del minore e così si legge:
“1) Disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore con collocamento e residenza del minore presso Persona_1
l'abitazione della madre attualmente sita a Pergine Valsugana (TN), fraz.
Vigalzano, via Maso Martini n. 1. 2) Regolamentarsi il diritto/dovere di visita paterno secondo il seguente protocollo:
- il padre potrà vedere il figlio minore per almeno due volte durante la settimana nelle giornate e fascia oraria che i genitori concorderanno di volta in volta;
- dal compimento del primo anno e mezzo di vita del bambino i genitori concorderanno un diverso calendario di visite con eventuale previsione del pernottamento del minore presso il padre se lo stesso avrà un'abitazione idonea ad ospitarlo;
3) Disporsi che il signor provvederà al mantenimento Parte_1 ordinario del figlio mediante versamento a favore della signora Per_1 [...]
entro il giorno 15 di ogni mese dell'importo mensile di Euro 300,00 da CP_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. 4) Disporsi che le spese straordinarie per il minore, con riferimento alle Linee Guida CNF dell'anno 2017, verranno ripartite tra i genitori al 50% con la previsione che il genitore che avrà anticipato la spesa avrà diritto al rimborso
Pag. 2 di 3 della quota di competenza dell'altro genitore entro il termine di sette giorni dall'esibizione della relativa documentazione (scontrino, fattura o ricevuta);
5) Disporsi che la signora abbia diritto a percepire per intero gli CP_1 assegni familiari-attualmente assegno unico universale - nonché l'assegno unico provinciale e comunque le analoghe provvidenze quale genitore collocatario del minore;
6) Ciascuna parte provvederà alle spese del proprio legale, con rinuncia dei legali alla solidarietà.” Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti, provvede in conformità, atteso che le condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, in ordine alle modalità stabilite nel ricorso congiunto secondo cui il figlio che sarà affidato congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori, vivrà con la madre, in un appartamento presso Maso Martini, struttura gestita dalla Cooperativa Kaleidoscopio, non contrasta con l'interesse del minore, né vi è motivo di formulare obiezioni in ordine alla pattuita quantificazione del contributo paterno al mantenimento del figlio .
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 337 bis e ss. e l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti circa la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale come riportati nelle conclusioni congiunte e nel presente provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge. Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2025
Il Presidente est.
(Dott. Luciano SPINA)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 4607/2025 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per la regolamentazione della responsabilità genitoriale a domanda congiunta instaurato da
, con l'Avv. LAURA CASARI Parte_1
e
, con l'Avv. L ELEONORA COLLAZUOL CP_1
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. FATTO E DIRITTO Con ricorso congiunto dd 29.09.2025, iscritto al ruolo in data 09.10.2025, i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale la regolamentazione dei rapporti tra di loro nell'interesse esclusivo del figlio minore A tal fine Persona_1 hanno dichiarato:
-di aver avuto una relazione sentimentale more uxorio e che dalla detta relazione sono nati due figli, nata a [...] il [...], Persona_2 attualmente collocata presso una famiglia affidataria come disposto nel decreto emesso in data 19.12.2023 nel proc. n. 21/2023VG pendente presso il Tribunale per i minorenni di Trento e nato a [...] il [...]; Persona_1 -per quanto concerne i rapporti tra la figlia minore ed i genitori, il Per_2 protocollo di visite è regolamentato dal Servizio Sociale;
-in costanza di convivenza hanno vissuto con il figlio minore in un Per_1 appartamento presso Maso Martini, struttura gestita dalla Cooperativa Kaleidoscopio e che, al termine della relazione affettiva la madre ed il minore sono rimasti a vivere nel predetto alloggio.
-la relazione sentimentale si è conclusa, e che gli stessi non intendono addivenire ad una riconciliazione. Con decreto presidenziale del 14.10.2025, sono stati assegnati termini di giorni 45 per il deposito telematico di note scritte e dei documenti ex art. 473 bis.13, comma 3, c.p.c. Con note depositate in data 27.10.2025 nell'interesse della sig.ra CP_1 ed in data 18.11.2025 nell'interesse del sig. , i ricorrenti si Parte_1 avvalevano della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note a trattazione scritta ex art. 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, in cui hanno confermato la loro volontà di non volersi riconciliare e confermavano le condizioni così come formulate nel ricorso introduttivo per l'affidamento del minore e così si legge:
“1) Disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore con collocamento e residenza del minore presso Persona_1
l'abitazione della madre attualmente sita a Pergine Valsugana (TN), fraz.
Vigalzano, via Maso Martini n. 1. 2) Regolamentarsi il diritto/dovere di visita paterno secondo il seguente protocollo:
- il padre potrà vedere il figlio minore per almeno due volte durante la settimana nelle giornate e fascia oraria che i genitori concorderanno di volta in volta;
- dal compimento del primo anno e mezzo di vita del bambino i genitori concorderanno un diverso calendario di visite con eventuale previsione del pernottamento del minore presso il padre se lo stesso avrà un'abitazione idonea ad ospitarlo;
3) Disporsi che il signor provvederà al mantenimento Parte_1 ordinario del figlio mediante versamento a favore della signora Per_1 [...]
entro il giorno 15 di ogni mese dell'importo mensile di Euro 300,00 da CP_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. 4) Disporsi che le spese straordinarie per il minore, con riferimento alle Linee Guida CNF dell'anno 2017, verranno ripartite tra i genitori al 50% con la previsione che il genitore che avrà anticipato la spesa avrà diritto al rimborso
Pag. 2 di 3 della quota di competenza dell'altro genitore entro il termine di sette giorni dall'esibizione della relativa documentazione (scontrino, fattura o ricevuta);
5) Disporsi che la signora abbia diritto a percepire per intero gli CP_1 assegni familiari-attualmente assegno unico universale - nonché l'assegno unico provinciale e comunque le analoghe provvidenze quale genitore collocatario del minore;
6) Ciascuna parte provvederà alle spese del proprio legale, con rinuncia dei legali alla solidarietà.” Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti, provvede in conformità, atteso che le condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, in ordine alle modalità stabilite nel ricorso congiunto secondo cui il figlio che sarà affidato congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori, vivrà con la madre, in un appartamento presso Maso Martini, struttura gestita dalla Cooperativa Kaleidoscopio, non contrasta con l'interesse del minore, né vi è motivo di formulare obiezioni in ordine alla pattuita quantificazione del contributo paterno al mantenimento del figlio .
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 337 bis e ss. e l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti circa la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale come riportati nelle conclusioni congiunte e nel presente provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge. Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2025
Il Presidente est.
(Dott. Luciano SPINA)
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