CA
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/12/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 808/2025
Registro generale Appello Lavoro n. 518/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da dott. IO SE Presidente dott.ssa IA RI MO Consigliera est. dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 5647/2024 del Tribunale di
Milano (est. dott. Franco Caroleo) promossa:
DA
rappresentata e difesa dall'avv. Guido Baroni ed elettivamente Parte_1 domiciliata in Corbetta (MI), via Dante n. 2, presso lo studio del difensore appellante
CONTRO rappresentato e difeso dall'avv. Mario Roberto Tarzia ed elettivamente domiciliato CP_1 in Milano, via Savaré n.1 appellato
CONCLUSIONI
APPELLANTE
1. accertare e dichiarare: la responsabilità contrattuale dell' Controparte_2
, in persona e corrente come sopra, per l'erronea comunicazione dei
[...] dati previdenziali e pensionistici così come effettuata con le certificazioni contributive trasmesse all'Appellante in data 21.10.2021 e 12.1.2023; 2. per l'effetto condannare: l' , in Controparte_3 persona e corrente come sopra, al risarcimento del danno in favore della Sig.ra
[...]
, rectius, a riconoscere e a corrispondere alla Stessa l'importo totale di € 3.247,65 Pt_1 lordi (€ 2.791,08 x 13 : 12 + € 223,98 quale quota T.f.r. - € 3.023,67 : 13,5) o, ancora, il più esatto importo che risultasse dovuto in base all'esito del Giudizio;
3. con gli interessi come per Legge nonché col favore di spese, contributo unificato, competenze e onorari del doppio Grado di Giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
1 4. in via istruttoria:
4.a. ammettersi eventuale prova per interpello e per testi sulle circostanze di cui sopra, precedute dalla locuzione “Vero che”, da ritenersi qui ritrascritti quali capitoli di prova, indicando a testi: Sig. Sig.ra 4.b. Testimone_1 Testimone_2 ammettersi eventuale C.T.U. sul quantum debeatur;
4.c.ex art. 210 c.p.c., che sia richiesta alla Sede territorialmente competente, l'esibizione di copia della CP_1 documentazione utile alla decisione della causa;
4.d. che sia acquisita l'ulteriore documentazione prodotta in tale Sede e ciò in quanto precedenti giurisprudenziali nonché copia di una circolare dell'Ente;
5. che sia disposto, anche d'ufficio, l'acquisizione del fascicolo della causa Tribunale di Milano - Sez. Lavoro– R.G.: 9047/2024 – G.U.: Dott.Franco Caroleo.
APPELLATO Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita così giudicare: Respingere l'appello principale ex adverso proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto oltre che pretestuoso e, per l'effetto, confermare la sentenza gravata (Sent. Trib. Milano sez. lav. n. 5647/2024 pubblicata in data 12.12.2024 RG. n. 9047/2024) e, per l'effetto, Nel merito, rigettare in toto il ricorso, mandando assolto l' da ogni CP_1 domanda. In via subordinata, rigettare la domanda di danni, che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza ovvero diminuire la domanda di risarcimento secondo la gravità e concorrenza della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. In via istruttoria, senza inversione dell'onus probandi che grava su controparte, ove occorra, si chiede l'audizione del Responsabile dell'area pensioni di Milano per CP_1 essere sentito sulle circostanze di fatto indicate in narrativa (capp. da 1 a 10), da intendersi quali capitoli di prova premesso “vero che”) ovvero sui chiarimenti disposti dall'Ill.mo sig. Giudice. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del grado.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.5.2025, ha impugnato la sentenza n. Parte_1
5647/2024 del Tribunale di Milano che ha respinto la domanda di risarcimento dei danni conseguenti all'erronea comunicazione di dei dati previdenziali e pensionistici. CP_1
Con il ricorso di primo grado l'appellante deduceva di aver chiesto all' , in data CP_1
12.1.2023, l'estratto conto certificativo della propria posizione previdenziale al fine di conoscere la data di accesso al pensionamento.
inviava l'estratto in data 12.1.2023 dal quale risultava l'accreditamento di n. 2108 CP_1 settimane contributive collegate all'età e n. 2138 settimane contributive alternative all'età, con riferimento al periodo dall'1.10.1981 al 30.11.2022.
Secondo detti dati avrebbe maturato il requisito necessario per accedere alla pensione di anzianità anticipata nel mese di agosto 2023 con decorrenza della pensione dal 1.12.2023
a fronte di n. 2176 contributi-settimane (41 anni e 10 mesi).
In data 4.7.2023 si dimetteva, con efficacia dal 1.10.2023, e in data 7.9.2023 presentava domanda di pensione anticipata.
2 La domanda veniva accolta ma con decorrenza della pensione dal 1.1.2024 sul presupposto di n. 2178 contributi settimanali, in quanto l'ente annullava 3 settimane con riferimento al periodo compreso tra l'1.1.1998 e il 31.12.1988 a causa di una sovrapposizione contributiva del periodo di disoccupazione o, meglio, di una doppia registrazione di periodi.
Il ricorso amministrativo veniva accolto dal Comitato Provinciale , ma il relativo CP_1 provvedimento veniva annullato dal Comitato Amministratore delle pensioni dei lavoratori dipendenti.
Agiva quindi per chiedere il risarcimento dei danni pari alle retribuzioni perse fra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la data dell'effettivo conseguimento della pensione, per la somma € 3.247,65 lordi, considerato che le dimissioni erano state rilasciate sul presupposto errato, comunicato da , dell'avvenuta maturazione dei requisiti CP_1 necessari per beneficiare della pensione anticipata.
Il Tribunale, dopo aver premesso che nell'ipotesi in cui fornisca all'assicurato una CP_1 erronea indicazione del numero dei contributi versati il danno sofferto dall'interessato è riconducibile alla responsabilità contrattuale alla quale l'ente può sottrarsi solo provando che il fatto dannoso sia dipeso da un evento allo stesso non imputabile ovvero che l'evento dannoso sia imputabile, in tutto o in parte, al mancato uso dell'ordinaria diligenza da parte dello stesso danneggiato (Cass n. 6887/2001, 6995/2001), ha respinto la domanda in ragione delle argomentazioni della sentenza n. 19089/2011 della Corte di
AS relativa ad un caso analogo.
In particolare, ha evidenziato come fosse immediatamente riconoscibile dal ricorrente l'errore nell'estratto contributivo, costituito dalla doppia registrazione del medesimo periodo.
L'appellante censura la sentenza insistendo sulla valenza certificativa degli estratti conto rilasciati da a norma dell'art. 54 L. n. 88/1989, come confermato dalla Corte di CP_1
AS ( sent. n. 7859/2004 e n. 21454/2013), e sulla relativa idoneità a generare un affidamento nel lavoratore.
Contesta la ritenuta macroscopicità dell'errore commesso da . CP_1
In particolare, sostiene che “Dall'esame delle certificazioni prodotti sub docc. 1 e 2, a pagina 3, si evidenzia come nella colonna “Contributi registrati negli archivi” risultino certificate, con riferimento al periodo 1.1.1988 / 31.1.1989, rispettivamente 23, 24, 3, e 3 settimane di disoccupazione. Nella successiva colonna “Settimane utili a pensione”, dette settimane vengono ridotte rispettivamente a 23, 2, 3 e 2, con una riduzione
3 complessiva di 23 settimane, di fatto riconoscendo 30 settimane a capienza. Ergo
l' aveva già operato la riduzione di 23 settimane con riferimento al periodo CP_1 compreso tra il 1.7.1988 ed il 31.12.1988: ciò non è in contestazione. Stante quanto sopra ci si chiede come avrebbe potuto il Patronato e/o l'Appellante stessa comprendere che tale operata riduzione non comprendesse interamente i periodi di sovrapposizione non indicati, rectius, ulteriori 3 settimane….a conferma dell'oggettiva non riconoscibilità dell'errore, si rimarca come la citata ricostruzione effettuata dall'Ente in
Primo Grado, in un primo tempo riferisca di una sovrapposizione contributiva che avrebbe comportato l'annullamento di 3 settimane nel periodo 1.1.1988 / 21.1.1989, salvo poi, in un secondo tempo, affermare che la cessazione del periodo di disoccupazione al 21.1.1989 avrebbe giustificato l'eliminazione della doppia registrazione sino al giorno 31.1.1989, ergo per un periodo ben maggiore rispetto alle accennate 3 settimane.”
Si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
I fatti sono documentali e non contestati.
L'annullamento delle tre settimane, dal 01.01.1988 al 21.01.1989, è stato determinato da una sovrapposizione contributiva del periodo di disoccupazione trattandosi, infatti, di doppia registrazione di periodi.
In particolare, come emerge dall'estratto inviato da , costituito da tre pagine, alla CP_1
10^ e 11^ riga della prima pagina, si legge “1.7.1988-31.12.1988 disoccupazione 23 settimane;
23.7.1988-31.12.1988 disoccupazione 24 settimane”.
L'errore nella comunicazione di è quindi indiscutibile. CP_1
Come affermato più volte dalla Suprema Corte, “L'Ente previdenziale ha l'obbligo di fornire al proprio assicurato una comunicazione contenente i dati relativi alla sua posizione contributiva avente valenza certificativa;
tale prospetto deve essere redatto secondo criteri di diligenza e di comprensibilità da parte di una persona che abbia un livello culturale minimo compatibile con lo svolgimento di una attività lavorativa;
ne consegue che, nell'ipotesi in cui l' abbia fornito all'assicurato una indicazione CP_1 erronea (per eccesso) del numero dei contributi versati, l'ente potrà essere tenuto a rispondere dei danni subiti dall'assicurato a causa delle inesattezze contenute nelle comunicazioni fornite.” (cfr. Cass. n. 7859/2004)
La Suprema Core ha in più occasioni anche ribadito che “l' risponde delle erronee CP_1 comunicazioni della posizione contributiva rese a seguito di specifica domanda
4 dell'interessato, che lo abbiano indotto alla anticipata cessazione del rapporto di lavoro, responsabilità derivante dall'inadempimento dell'obbligo legale previsto dall'art. 54 della I. n. 88 del 1989, esercitabile sulla base del poteri di indagine e certificazione di cui dispone l'ente (v. Cass. n. 21454 del 19/09/2013, Cass. n. 23050 del 03/10/2017,
Cass. n. 2498 del 1/2/2018). L'anzidetta responsabilità ha natura contrattuale, in quanto ha origine legale e attiene al rapporto intercorrente tra le parti, con conseguente applicabilità dell'art.1218 c.c., il quale pone espressamente a carico del debitore la prova liberatoria che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (Cass. 02/05/2016, n. 8604, Cass. n.
27118 del 15/11/2017).
12. L'assicurato ha tuttavia l'obbligo di intervenire per interrompere il processo che determina l'evento produttivo di danno quando l'erroneità dei dati forniti dall'istituto sia riscontrabile sulla base dell'ordinaria diligenza, esercitabile nell'ambito dei dati che rientrano nella sua normale sfera di conoscibilità. Qualora egli non si attivi in tal senso
e rassegni comunque le proprie dimissioni presentando domanda di pensione malgrado
l'evidente erroneità dei dati contributivi a lui comunicati, concorre al verificarsi dell'evento dannoso, ai sensi del I comma dell'art. 1227 c.c., con la conseguente possibilità per il giudice di limitare il risarcimento dovuto. In tal senso l' ipotesi va distinta da quella, disciplinata dal secondo comma dell'art. 1227 c.c., cui ha fatto talora riferimento la giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. n. 8604 del 02/05/2016, cit.), riferibile ad un comportamento dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno già prodottosi, diverso dal contributo alla sua originaria causazione.
13. Tale omesso intervento non può tuttavia ritenersi di per sé solo causa del danno ed escludere la responsabilità dell al contrario di quanto preteso dall'istituto: la CP_1 sussistenza di un obbligo di informazione dell'ente pubblico ed il legittimo affidamento dell'assicurato in ordine all'esattezza dei dati fornitigli dalla pubblica amministrazione, che tanto più nel caso deriva dal valore certificativo della comunicazione ai sensi del richiamato art. 54, determinano infatti l'applicazione del principio dell'equivalenza delle condizioni, in forza del quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell'evento, ai sensi dell'art. 41 I comma del codice penale.” (cfr. Cass. 23114/2019)
Applicando al caso in esame i principi sopra esposti deve ritenersi sussistente la responsabilità risarcitoria dell' per aver commesso un errore nell'estratto CP_1
5 contributivo rilasciato, non avendo l'ente fornito la dimostrazione dell'inevitabilità dell'errore ovvero della sua commissione per causa non imputabile ai propri uffici.
Lo stesso a sostegno dell'esclusione di qualsiasi responsabilità risarcitoria ha CP_1 addotto esclusivamente la ritenuta macroscopicità dell'errore, tale da essere immediatamente riconoscibile dall'assicurato con l'ordinaria diligenza.
La tesi dell' , sposata dal primo giudice, non convince nella parte in cui tende a CP_1 scaricare completamente sull'assicurato la responsabilità delle conseguenze dell'errore fatto dall'ente, mentre, come ribadito dalla Suprema Corte e sopra richiamato, è innanzitutto l'ente che deve agire secondo criteri di diligenza e di comprensibilità tanto più in ragione del legittimo affidamento dell'assicurato in ordine all'esattezza dei dati fornitigli dalla pubblica amministrazione, derivante dal valore certificativo della comunicazione ai sensi dell'art. 54, l. n. 88/1989.
L'obbligo dell'assicurato di intervenire ad interrompere il processo causativo del danno, sempre secondo l'ordinaria diligenza, se non attivato non esclude la responsabilità dell'ente ma, come precisato dalla Suprema Corte sopra richiamata, configura esclusivamente un concorso nel verificarsi dell'evento dannoso, ai sensi del I comma dell'art. 1227 c.c., con la conseguente possibilità per il giudice di limitare il risarcimento dovuto.
Nel caso in esame, una più attenta lettura dell'estratto contributivo, secondo l'ordinaria diligenza, avrebbe consentito di cogliere l'errata sovrapposizione dei periodi - riportati in colonna nella prima pagina, l'uno in seguito all'altro-.
Deve quindi ritenersi un concorso dell'appellato nel verificarsi dell'evento dannoso.
Considerato che il danno subito è pari alle retribuzioni perse fra la data “anticipata” di cessazione del rapporto di lavoro e la data dell'effettivo conseguimento della pensione, per la somma di € 3.247,65 - cifra non contestata da -, deve ritenersi equo stabilire CP_1 in € 2.500,00 il risarcimento del danno dovuto da , oltre interessi legali dal dovuto CP_1 al saldo, con condanna di al relativo pagamento. CP_1
Le spese processuali del grado, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 10.3.14 n.
55, come modificato dal DM n. 147/2022, in ragione del valore della controversia e del grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 5647/2024 del Tribunale di Milano condanna l' al CP_1 pagamento in favore di della somma di € 2.500,00 a titolo di risarcimento Parte_1 danno, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
6 Condanna alla rifusione delle spese del doppio grado che liquida in € 2.000,00 oltre CP_1 spese generali ed oneri di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Milano 15.10.2025
Consigliera est Presidente
IA RI MO IO SE
7
Registro generale Appello Lavoro n. 518/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da dott. IO SE Presidente dott.ssa IA RI MO Consigliera est. dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 5647/2024 del Tribunale di
Milano (est. dott. Franco Caroleo) promossa:
DA
rappresentata e difesa dall'avv. Guido Baroni ed elettivamente Parte_1 domiciliata in Corbetta (MI), via Dante n. 2, presso lo studio del difensore appellante
CONTRO rappresentato e difeso dall'avv. Mario Roberto Tarzia ed elettivamente domiciliato CP_1 in Milano, via Savaré n.1 appellato
CONCLUSIONI
APPELLANTE
1. accertare e dichiarare: la responsabilità contrattuale dell' Controparte_2
, in persona e corrente come sopra, per l'erronea comunicazione dei
[...] dati previdenziali e pensionistici così come effettuata con le certificazioni contributive trasmesse all'Appellante in data 21.10.2021 e 12.1.2023; 2. per l'effetto condannare: l' , in Controparte_3 persona e corrente come sopra, al risarcimento del danno in favore della Sig.ra
[...]
, rectius, a riconoscere e a corrispondere alla Stessa l'importo totale di € 3.247,65 Pt_1 lordi (€ 2.791,08 x 13 : 12 + € 223,98 quale quota T.f.r. - € 3.023,67 : 13,5) o, ancora, il più esatto importo che risultasse dovuto in base all'esito del Giudizio;
3. con gli interessi come per Legge nonché col favore di spese, contributo unificato, competenze e onorari del doppio Grado di Giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
1 4. in via istruttoria:
4.a. ammettersi eventuale prova per interpello e per testi sulle circostanze di cui sopra, precedute dalla locuzione “Vero che”, da ritenersi qui ritrascritti quali capitoli di prova, indicando a testi: Sig. Sig.ra 4.b. Testimone_1 Testimone_2 ammettersi eventuale C.T.U. sul quantum debeatur;
4.c.ex art. 210 c.p.c., che sia richiesta alla Sede territorialmente competente, l'esibizione di copia della CP_1 documentazione utile alla decisione della causa;
4.d. che sia acquisita l'ulteriore documentazione prodotta in tale Sede e ciò in quanto precedenti giurisprudenziali nonché copia di una circolare dell'Ente;
5. che sia disposto, anche d'ufficio, l'acquisizione del fascicolo della causa Tribunale di Milano - Sez. Lavoro– R.G.: 9047/2024 – G.U.: Dott.Franco Caroleo.
APPELLATO Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita così giudicare: Respingere l'appello principale ex adverso proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto oltre che pretestuoso e, per l'effetto, confermare la sentenza gravata (Sent. Trib. Milano sez. lav. n. 5647/2024 pubblicata in data 12.12.2024 RG. n. 9047/2024) e, per l'effetto, Nel merito, rigettare in toto il ricorso, mandando assolto l' da ogni CP_1 domanda. In via subordinata, rigettare la domanda di danni, che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza ovvero diminuire la domanda di risarcimento secondo la gravità e concorrenza della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. In via istruttoria, senza inversione dell'onus probandi che grava su controparte, ove occorra, si chiede l'audizione del Responsabile dell'area pensioni di Milano per CP_1 essere sentito sulle circostanze di fatto indicate in narrativa (capp. da 1 a 10), da intendersi quali capitoli di prova premesso “vero che”) ovvero sui chiarimenti disposti dall'Ill.mo sig. Giudice. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del grado.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.5.2025, ha impugnato la sentenza n. Parte_1
5647/2024 del Tribunale di Milano che ha respinto la domanda di risarcimento dei danni conseguenti all'erronea comunicazione di dei dati previdenziali e pensionistici. CP_1
Con il ricorso di primo grado l'appellante deduceva di aver chiesto all' , in data CP_1
12.1.2023, l'estratto conto certificativo della propria posizione previdenziale al fine di conoscere la data di accesso al pensionamento.
inviava l'estratto in data 12.1.2023 dal quale risultava l'accreditamento di n. 2108 CP_1 settimane contributive collegate all'età e n. 2138 settimane contributive alternative all'età, con riferimento al periodo dall'1.10.1981 al 30.11.2022.
Secondo detti dati avrebbe maturato il requisito necessario per accedere alla pensione di anzianità anticipata nel mese di agosto 2023 con decorrenza della pensione dal 1.12.2023
a fronte di n. 2176 contributi-settimane (41 anni e 10 mesi).
In data 4.7.2023 si dimetteva, con efficacia dal 1.10.2023, e in data 7.9.2023 presentava domanda di pensione anticipata.
2 La domanda veniva accolta ma con decorrenza della pensione dal 1.1.2024 sul presupposto di n. 2178 contributi settimanali, in quanto l'ente annullava 3 settimane con riferimento al periodo compreso tra l'1.1.1998 e il 31.12.1988 a causa di una sovrapposizione contributiva del periodo di disoccupazione o, meglio, di una doppia registrazione di periodi.
Il ricorso amministrativo veniva accolto dal Comitato Provinciale , ma il relativo CP_1 provvedimento veniva annullato dal Comitato Amministratore delle pensioni dei lavoratori dipendenti.
Agiva quindi per chiedere il risarcimento dei danni pari alle retribuzioni perse fra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la data dell'effettivo conseguimento della pensione, per la somma € 3.247,65 lordi, considerato che le dimissioni erano state rilasciate sul presupposto errato, comunicato da , dell'avvenuta maturazione dei requisiti CP_1 necessari per beneficiare della pensione anticipata.
Il Tribunale, dopo aver premesso che nell'ipotesi in cui fornisca all'assicurato una CP_1 erronea indicazione del numero dei contributi versati il danno sofferto dall'interessato è riconducibile alla responsabilità contrattuale alla quale l'ente può sottrarsi solo provando che il fatto dannoso sia dipeso da un evento allo stesso non imputabile ovvero che l'evento dannoso sia imputabile, in tutto o in parte, al mancato uso dell'ordinaria diligenza da parte dello stesso danneggiato (Cass n. 6887/2001, 6995/2001), ha respinto la domanda in ragione delle argomentazioni della sentenza n. 19089/2011 della Corte di
AS relativa ad un caso analogo.
In particolare, ha evidenziato come fosse immediatamente riconoscibile dal ricorrente l'errore nell'estratto contributivo, costituito dalla doppia registrazione del medesimo periodo.
L'appellante censura la sentenza insistendo sulla valenza certificativa degli estratti conto rilasciati da a norma dell'art. 54 L. n. 88/1989, come confermato dalla Corte di CP_1
AS ( sent. n. 7859/2004 e n. 21454/2013), e sulla relativa idoneità a generare un affidamento nel lavoratore.
Contesta la ritenuta macroscopicità dell'errore commesso da . CP_1
In particolare, sostiene che “Dall'esame delle certificazioni prodotti sub docc. 1 e 2, a pagina 3, si evidenzia come nella colonna “Contributi registrati negli archivi” risultino certificate, con riferimento al periodo 1.1.1988 / 31.1.1989, rispettivamente 23, 24, 3, e 3 settimane di disoccupazione. Nella successiva colonna “Settimane utili a pensione”, dette settimane vengono ridotte rispettivamente a 23, 2, 3 e 2, con una riduzione
3 complessiva di 23 settimane, di fatto riconoscendo 30 settimane a capienza. Ergo
l' aveva già operato la riduzione di 23 settimane con riferimento al periodo CP_1 compreso tra il 1.7.1988 ed il 31.12.1988: ciò non è in contestazione. Stante quanto sopra ci si chiede come avrebbe potuto il Patronato e/o l'Appellante stessa comprendere che tale operata riduzione non comprendesse interamente i periodi di sovrapposizione non indicati, rectius, ulteriori 3 settimane….a conferma dell'oggettiva non riconoscibilità dell'errore, si rimarca come la citata ricostruzione effettuata dall'Ente in
Primo Grado, in un primo tempo riferisca di una sovrapposizione contributiva che avrebbe comportato l'annullamento di 3 settimane nel periodo 1.1.1988 / 21.1.1989, salvo poi, in un secondo tempo, affermare che la cessazione del periodo di disoccupazione al 21.1.1989 avrebbe giustificato l'eliminazione della doppia registrazione sino al giorno 31.1.1989, ergo per un periodo ben maggiore rispetto alle accennate 3 settimane.”
Si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
I fatti sono documentali e non contestati.
L'annullamento delle tre settimane, dal 01.01.1988 al 21.01.1989, è stato determinato da una sovrapposizione contributiva del periodo di disoccupazione trattandosi, infatti, di doppia registrazione di periodi.
In particolare, come emerge dall'estratto inviato da , costituito da tre pagine, alla CP_1
10^ e 11^ riga della prima pagina, si legge “1.7.1988-31.12.1988 disoccupazione 23 settimane;
23.7.1988-31.12.1988 disoccupazione 24 settimane”.
L'errore nella comunicazione di è quindi indiscutibile. CP_1
Come affermato più volte dalla Suprema Corte, “L'Ente previdenziale ha l'obbligo di fornire al proprio assicurato una comunicazione contenente i dati relativi alla sua posizione contributiva avente valenza certificativa;
tale prospetto deve essere redatto secondo criteri di diligenza e di comprensibilità da parte di una persona che abbia un livello culturale minimo compatibile con lo svolgimento di una attività lavorativa;
ne consegue che, nell'ipotesi in cui l' abbia fornito all'assicurato una indicazione CP_1 erronea (per eccesso) del numero dei contributi versati, l'ente potrà essere tenuto a rispondere dei danni subiti dall'assicurato a causa delle inesattezze contenute nelle comunicazioni fornite.” (cfr. Cass. n. 7859/2004)
La Suprema Core ha in più occasioni anche ribadito che “l' risponde delle erronee CP_1 comunicazioni della posizione contributiva rese a seguito di specifica domanda
4 dell'interessato, che lo abbiano indotto alla anticipata cessazione del rapporto di lavoro, responsabilità derivante dall'inadempimento dell'obbligo legale previsto dall'art. 54 della I. n. 88 del 1989, esercitabile sulla base del poteri di indagine e certificazione di cui dispone l'ente (v. Cass. n. 21454 del 19/09/2013, Cass. n. 23050 del 03/10/2017,
Cass. n. 2498 del 1/2/2018). L'anzidetta responsabilità ha natura contrattuale, in quanto ha origine legale e attiene al rapporto intercorrente tra le parti, con conseguente applicabilità dell'art.1218 c.c., il quale pone espressamente a carico del debitore la prova liberatoria che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (Cass. 02/05/2016, n. 8604, Cass. n.
27118 del 15/11/2017).
12. L'assicurato ha tuttavia l'obbligo di intervenire per interrompere il processo che determina l'evento produttivo di danno quando l'erroneità dei dati forniti dall'istituto sia riscontrabile sulla base dell'ordinaria diligenza, esercitabile nell'ambito dei dati che rientrano nella sua normale sfera di conoscibilità. Qualora egli non si attivi in tal senso
e rassegni comunque le proprie dimissioni presentando domanda di pensione malgrado
l'evidente erroneità dei dati contributivi a lui comunicati, concorre al verificarsi dell'evento dannoso, ai sensi del I comma dell'art. 1227 c.c., con la conseguente possibilità per il giudice di limitare il risarcimento dovuto. In tal senso l' ipotesi va distinta da quella, disciplinata dal secondo comma dell'art. 1227 c.c., cui ha fatto talora riferimento la giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. n. 8604 del 02/05/2016, cit.), riferibile ad un comportamento dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno già prodottosi, diverso dal contributo alla sua originaria causazione.
13. Tale omesso intervento non può tuttavia ritenersi di per sé solo causa del danno ed escludere la responsabilità dell al contrario di quanto preteso dall'istituto: la CP_1 sussistenza di un obbligo di informazione dell'ente pubblico ed il legittimo affidamento dell'assicurato in ordine all'esattezza dei dati fornitigli dalla pubblica amministrazione, che tanto più nel caso deriva dal valore certificativo della comunicazione ai sensi del richiamato art. 54, determinano infatti l'applicazione del principio dell'equivalenza delle condizioni, in forza del quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell'evento, ai sensi dell'art. 41 I comma del codice penale.” (cfr. Cass. 23114/2019)
Applicando al caso in esame i principi sopra esposti deve ritenersi sussistente la responsabilità risarcitoria dell' per aver commesso un errore nell'estratto CP_1
5 contributivo rilasciato, non avendo l'ente fornito la dimostrazione dell'inevitabilità dell'errore ovvero della sua commissione per causa non imputabile ai propri uffici.
Lo stesso a sostegno dell'esclusione di qualsiasi responsabilità risarcitoria ha CP_1 addotto esclusivamente la ritenuta macroscopicità dell'errore, tale da essere immediatamente riconoscibile dall'assicurato con l'ordinaria diligenza.
La tesi dell' , sposata dal primo giudice, non convince nella parte in cui tende a CP_1 scaricare completamente sull'assicurato la responsabilità delle conseguenze dell'errore fatto dall'ente, mentre, come ribadito dalla Suprema Corte e sopra richiamato, è innanzitutto l'ente che deve agire secondo criteri di diligenza e di comprensibilità tanto più in ragione del legittimo affidamento dell'assicurato in ordine all'esattezza dei dati fornitigli dalla pubblica amministrazione, derivante dal valore certificativo della comunicazione ai sensi dell'art. 54, l. n. 88/1989.
L'obbligo dell'assicurato di intervenire ad interrompere il processo causativo del danno, sempre secondo l'ordinaria diligenza, se non attivato non esclude la responsabilità dell'ente ma, come precisato dalla Suprema Corte sopra richiamata, configura esclusivamente un concorso nel verificarsi dell'evento dannoso, ai sensi del I comma dell'art. 1227 c.c., con la conseguente possibilità per il giudice di limitare il risarcimento dovuto.
Nel caso in esame, una più attenta lettura dell'estratto contributivo, secondo l'ordinaria diligenza, avrebbe consentito di cogliere l'errata sovrapposizione dei periodi - riportati in colonna nella prima pagina, l'uno in seguito all'altro-.
Deve quindi ritenersi un concorso dell'appellato nel verificarsi dell'evento dannoso.
Considerato che il danno subito è pari alle retribuzioni perse fra la data “anticipata” di cessazione del rapporto di lavoro e la data dell'effettivo conseguimento della pensione, per la somma di € 3.247,65 - cifra non contestata da -, deve ritenersi equo stabilire CP_1 in € 2.500,00 il risarcimento del danno dovuto da , oltre interessi legali dal dovuto CP_1 al saldo, con condanna di al relativo pagamento. CP_1
Le spese processuali del grado, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 10.3.14 n.
55, come modificato dal DM n. 147/2022, in ragione del valore della controversia e del grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 5647/2024 del Tribunale di Milano condanna l' al CP_1 pagamento in favore di della somma di € 2.500,00 a titolo di risarcimento Parte_1 danno, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
6 Condanna alla rifusione delle spese del doppio grado che liquida in € 2.000,00 oltre CP_1 spese generali ed oneri di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Milano 15.10.2025
Consigliera est Presidente
IA RI MO IO SE
7