TRIB
Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 07/11/2024, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 755 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. NOLASCO PAOLO, giusta Parte_1
delega in atti
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. SILVESTRINI ANDREA, giusta delega in Controparte_1
atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione e divorzio
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi e era ormai Parte_1 Controparte_1
divenuta intollerabile. Tanto si evince dalle decise e categoriche affermazioni in proposito rese da entrambe le parti e dalle accuse che si rivolgono con i rispettivi scritti difensivi. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1
Controparte_1
Parte resistente ha chiesto l'addebito della separazione al marito, per violazione del dovere di fedeltà coniugale.
A tal proposito, si rileva che la pronuncia di addebito a norma dell'art. 151 comma 2 c.c. postula non soltanto il riscontro di un comportamento consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ma anche l'accertamento che a tale comportamento sia causalmente ricollegabile il deterioramento del rapporto coniugale e la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza: Cass. civ. 4656/86; Cass.civ., sez. I 21/8/97 n. 7817; Cass.civ. sez. I 11/12/98 n. 12489;
Cass. civ. sez I . 18/3/99 n. 2444; Cass. civ. sez. I 9/6/2000 N. 7859).
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che nel caso di specie il contegno tenuto dal ricorrente nei confronti della moglie integri senza alcun dubbio quel “comportamento consapevolmente contrario
ai doveri nascenti dal matrimonio” che, come testé evidenziato, è tale da integrare i presupposti dell'addebito della responsabilità della separazione coniugale. Infatti, dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni rese dalle parti emerge con ogni evidenza che la fine del rapporto matrimoniale sia stata determinata dalla relazione extraconiugale intrattenuta dal negli ultimi Pt_1
mesi del 2023 e che ha portato all'abbandono della casa coniugale, da parte del marito, nel dicembre 2023. Infatti, lo stesso ricorrente in sede di udienza ex art. 473bis.22 c.p.c., pur negando di avere avuto relazioni extraconiugali, ha dichiarato: “l'allontanamento definitivo c'è stato durante
l'autunno del 2023: ho conosciuto un'altra persona, che è la mia attuale compagna, che mi ha dato quel senso di famiglia che cercavo”. Risulta, poi, pacifico in atti, in quanto non contestato, che il abbia lasciato la casa coniugale nel dicembre 2023 andando a convivere con la stessa donna Pt_1
con la quale attualmente, pacificamente, intrattiene una relazione sentimentale, di talché appare presumibile che tale relazione fosse già iniziata durante la convivenza matrimoniale. Né pare condivisibile l'affermazione del secondo cui il rapporto coniugale fosse già in crisi: infatti se è Pt_1
vero che dagli atti di causa e dalle stesse dichiarazioni rese dalla resistente è emerso che il rapporto matrimoniale abbia avuto momenti di difficoltà – peraltro tutti legati a tradimenti o comunque a rapporti intrattenuti dal con altre donne comunque idonei a determinare offesa alla dignità ed Pt_1
all'onere dell'altro coniuge, ponendo in crisi il rapporto di fiducia posto alla base dell'obbligo di fedeltà coniugale (cfr. docc. nn. 14, 15, 16 e 17) – è pur vero che tali momenti risultavano comunque superati e che, almeno sino all'estate 2023 il rapporto coniugale pareva solido (cfr. in particolare, doc. n. 5 fascicolo parte resistente: lettera del 16.02.2022 nella quale il AL scrive alla moglie “Amore mio ti amo, sei la cosa più bella del mondo (…) Voglio vivere ed invecchiare con te
(…) Non rimarrai più sola e ti amerò cercando di recuperare il tempo che non ti ho dedicato”; cfr.
anche doc. n. 13 fascicolo parte resistente, messaggio del 14.06.2023, nel quale il ricorrente scrive alla moglie: “Ti amo. Siamo soli io e te ma ne usciremo sempre. Dobbiamo attendere luglio”
oppure messaggio del 29.08.2023 ove il AL scrive “Dobbiamo stare un po' più da soli. Adesso il
sabato e la domenica andiamo via. Piuttosto dormiamo in macchina”; cfr. anche doc. n. 7 fascicolo parte resistente, messaggio del 06.09.2023 nel quale il ricorrente scrive alla moglie: “Ho solo voglia
di stare bene con te e basta”). D'altra parte, per ciò che attiene alla tolleranza, da parte della moglie,
delle precedenti relazioni extraconiugali intrattenute dal marito, si osserva che, secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale in materia: “In tema di addebito della separazione
personale per inosservanza dell'obbligo di fedeltà, ai fini dell'esclusione del nesso causale tra la
relativa condotta e l'impossibilità della prosecuzione della convivenza, non assume rilievo la
tolleranza dell'altro coniuge, non essendo configurabile un'esimente oggettiva, che faccia venire
meno l'illiceità del comportamento, né una rinuncia tacita all'adempimento dei doveri coniugali, aventi carattere indisponibile, anche se la sopportazione dell'infedeltà altrui può essere presa in
considerazione, unitamente ad altri elementi, quale indice rivelatore del fatto che l'"affectio
coniugaliis" era già venuta meno da tempo” (Cass. Civ., n. 25966/2022). Nel caso specifico,
tuttavia, dal tenore degli scritti e dei messaggi scambiati tra i coniugi ancora nell'anno 2023 emerge chiaramente che i precedenti rapporti intrattenuti dal con altre donne fossero stati ampiamenti Pt_1
superati dai coniugi e che il rapporto coniugale fosse, pertanto, in tale momento ancora solido.
Ne consegue pertanto che dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni rese dalle parti nel corso del giudizio deve ritenersi provata non solo la relazione extraconiugale intrapresa dal marito durante la convivenza matrimoniale, ma anche l'esclusiva riconducibilità della cessazione della convivenza matrimoniale a tale rapporto extraconiugale.
La domanda di addebito proposta dalla resistente deve pertanto trovare accoglimento.
Viceversa, deve respingersi la domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della moglie.
Come noto, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento può essere disposto in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. Il
richiamo al concetto di mantenimento comporta la necessità di far riferimento, nella valutazione dei presupposti del contributo, non già ad una situazione di bisogno, bensì alla mancanza di redditi sufficienti ad assicurare al coniuge il tenore di vita di cui godeva durante la convivenza matrimoniale (per la rilevanza del tenore di vita con riguardo alla sussistenza del diritto all'assegno,
in giurisprudenza, cfr., ad es., Cass. Civ., n. 21097/2007 e Cass. Civ., n. 5762/1997), dovendosi rilevare come la nota sentenza emessa dalla Corte di Cassazione n. 11504/2017 riguardi unicamente l'assegno divorzile (cfr. Cass. Civ., n. 12196/2017, secondo cui: “La separazione personale, a
differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la
permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art.
156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa
dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità
con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura
personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla
solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio”). Pertanto, presupposti per la concessione dell'assegno di mantenimento sono la non titolarità di redditi propri che consentano al coniuge di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e la sussistenza di una disparità economica tra le parti.
Nel caso specifico appare evidente l'insussistenza dei requisiti testé indicati, atteso che le attuali condizioni abitative ed economiche della resistente paiono idonee a garantirle lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Ed, infatti, quanto al tenore di vita goduto dai coniugi durante la convivenza matrimoniale, dagli atti di causa, è emerso che: a) dal 2002 al 2016 i coniugi hanno prestato attività lavorativa ciascuno per conto proprio: il era impiegato presso Pt_1
un'azienda come responsabile tecnico, guadagnando circa Euro 2.000,00/2.500,00 mensili, mentre la lavorava come impiegata presso studi professionali, percependo una retribuzione netta CP_1
mensile, secondo quanto dichiarato, pari ad Euro 800,00; b) nel 2016 entrambe le parti rimangono prive di attività lavorativa e la coppia sopravvive, sino all'anno 2020, attingendo ai trattamenti di fine rapporto rispettivamente percepiti;
c) nell'anno 2020 il costituisce, unitamente ad altri Pt_1
due soci, la con oggetto sociale “costruzione di edifici residenziali e non Parte_2
residenziali”: il detiene una partecipazione pari al 30% del capitale sociale e nell'anno 2021 Pt_1
anche la acquista una partecipazione nella predetta società pari al 15% del capitale sociale;
CP_1
d) a marzo del 2023 il apre la ditta individuale “Energie Rinnovabili di Pt_1 Parte_1
” per il cui tramite esercita attività di installazione di impianti idraulici, riscaldamento,
[...]
condizionamento; e) nel gennaio 2024 la viene assunta con contratto di lavoro a tempo CP_1
indeterminato con orario part-time presso la ditta individuale del AL. Più in particolare per ciò che attiene al concreto tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, la resistente ha dichiarato durante l'udienza ex art. 473bis.22 c.p.c.: “non ho mai comprato cose di valore perché non ce le potevamo permettere (…) in questo periodo - e cioè dal 2002 al 2016 - stavamo
abbastanza bene, siamo riusciti a comprare la casa, non ci permettevamo cose strane per non fare
debiti; abbiamo fatto qualche viaggio ma niente di particolare, non abbiamo comprato gioielli o
oggetti d'arte; abbiamo cambiato due macchine;
abbiamo fatto un viaggio in Sudafrica ma ospiti di
amici, questo nel 2017”. Nei propri scritti difensivi, la resistente ha altresì dedotto che,
successivamente all'anno 2016 i coniugi “hanno vissuto grazie ai trattamenti di fine rapporto
incassati, facendo economia su tutto, al fine di consentire a tali provviste di durare il più a lungo
possibile”, mentre successivamente all'anno 2020 e sino al 2023 i coniugi hanno vissuto grazie agli introiti derivanti dalla pari a circa Euro 2.000,00 mensili “che ha Parte_2
permesso ai coniugi di affrontare la quotidianità” (cfr. pag. 2 comparsa di costituzione e risposta).
Pertanto, dagli elementi sopra indicati e dalle stesse dichiarazioni rese dalla resistente è emerso che il tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio sia stato modesto e non particolarmente elevato, sia nel periodo anteriore all'anno 2016 sia, soprattutto, nel periodo successivo. Quanto alle attuali condizioni abitative ed economiche della resistente, dalle dichiarazioni rese dalle parti e dalla documentazione versata in atti emerge che la sia CP_1
impiegata, a far data dal gennaio 2024, con contratto di lavoro a tempo indeterminato con orario part-time presso la ditta individuale del AL, percependo una retribuzione netta mensile pari ad
Euro 1.000,00. Parimenti, risulta dagli atti di causa che la resistente, successivamente alla cessazione della convivenza matrimoniale, sia rimasta a vivere nella ex casa coniugale, in comproprietà al 50% con il marito, non sostenendo, pertanto, allo stato, alcun onere alloggiativo.
Risulta, altresì, che la sia titolare di una partecipazione sociale pari al 15% della CP_1 [...]
della quale il marito possiede il 30% e che la resistente abbia una quota, in Parte_2
comproprietà con la sua famiglia di origine, della nuda proprietà di un immobile nel quale vive la di lei madre. In relazione alla partecipazione nella s.r.l. si osserva che dalle concordi dichiarazioni rese dalle parti è emerso che dalla costituzione della società, avvenuta nel 2020, non vi sia stata distribuzione degli utili ai soci e, tuttavia, dalle dichiarazioni dei redditi in atti (cfr. doc. n. 7 fascicolo parte ricorrente) emerge che la società sia in attivo – peraltro di importi sempre crescenti nel corso degli anni – e, pertanto, la predetta partecipazione societaria deve comunque considerarsi quale componente positiva del patrimonio delle parti e, segnatamente, della ricorrente.
Pertanto, dagli elementi sin qui elencati, tenuto conto del modesto tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, pare potersi affermare che le attuali condizioni abitative ed economiche della resistente – che percepisce uno stipendio netto mensile pari ad Euro 1.000,00 e che vive nella ex casa coniugale senza sostenere alloggiativi, detenendo anche una partecipazione del 15% di una società comunque in attivo – siano idonee a garantirle il medesimo tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale. In tale quadro, dunque, risultano del tutto irrilevanti le attuali condizioni economiche del tenuto conto del fatto che l'attuale reddito del ricorrente risulta interamente Pt_1
ritratto dall'attività esercitata dalla ditta individuale, che tuttavia, risulta essere stata aperta grosso modo in concomitanza con la crisi coniugale. In altre parole, non può tenersi conto in questa sede dell'attuale florida situazione economica del atteso che il miglioramento delle condizioni Pt_1
economiche del ricorrente si è manifestato in un periodo concomitante e successivo alla crisi matrimoniale ed alla cessazione della convivenza, non potendo pertanto essere valutato nell'ambito del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Parimenti, prive di pregio appaiono le considerazioni relative alla funzione perequativo-compensativa, trattandosi in questa sede di assegno di mantenimento e non di assegno divorzile.
La domanda deve, pertanto, essere respinta.
Parimenti deve respingersi la domanda di assegnazione della casa coniugale alla moglie, non essendovi figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Il processo deve proseguire, come da separato provvedimento, in ordine alla domanda di divorzio avanzata dalle parti ed alla domanda di corresponsione di un assegno divorzile avanzata dalla resistente.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
* dichiara la separazione personale di e Parte_1 Controparte_1
coniugi per matrimonio contratto in Albisola Superiore in data 25.07.2002, con addebito della responsabilità della separazione al marito Parte_1
* respinge la domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla resistente;
* respinge la domanda di assegnazione della ex casa coniugale;
* dispone con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo ai fini della prosecuzione del giudizio;
* spese al definitivo.
Savona, 06.11.2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dott.ssa Daniela Mele) (dott.ssa Lorena Canaparo)