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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 30/05/2025, n. 1959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1959 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 254/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di conIGlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini ConIGliere rel.
Dott. Caterina Caniato ConIGliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. ), con l'avv. Mignone Davide Parte_1 C.F._1
Appellante
contro
(C.F. , con l'avv. Belloli Attilio _1 C.F._2
Appellata
Oggetto: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima. Appello avverso la sentenza non definitiva n. 1080/20 pubblicata in data
17.7.2020 del Tribunale di RO e avverso la sentenza definitiva n. 1262/22 pubblicata in data 02/07/2022 del Tribunale di RO
CONCLUSIONI
Per l'appellante
Nel merito In via principale
Accertare e dichiarare che, per tutte le motivazioni esposte in atti, le disposizioni di ultima volontà contenute nel testamento olografo redatto dal IG. nel RS
mese di gennaio 2014, ove correttamente interpretate, non sono tali da far ritenere che lo stesso abbia voluto in alcun modo istituire sua erede la IG.ra e che, _1
quindi, al netto dei legati istituiti con la predetta scheda testamentaria, tutti i beni costituenti la massa ereditaria del predetto de cuius siano di spettanza della IG.ra Pt_1
nella sua qualità di erede universale dello stesso in forza del precedente
[...]
testamento olografo del 18.01.2013 e, conseguentemente, disporsi la riforma integrale tanto della sentenza n. 1080/2020 del Tribunale di RO, pubblicata in data
17.07.2020, quanto della successiva sentenza definitiva n. 1262/2022, pubblicata in data
02.07.2022.
In via subordinata
Per il caso in cui non venisse disposta la riforma della sentenza n. 1080/2020 del
Tribunale di RO, richiesta in via principale e venisse, quindi, riconosciuta in capo alla IG.ra la qualità di erede del IG. disporsi, per tutte _1 RS le ragioni esposte in narrativa, l'integrale riforma della sentenza n. 1262/2022, pubblicata dal Tribunale di RO in data 02.07.2022 e, conseguentemente:
- accertarsi e dichiararsi che, sulla base dell'istruttoria svolta in primo grado e delle risposte fornite dal CTU ivi nominato al quesito postogli, la quota di legittima spettante alla IG.ra quale coniuge del defunto IG. è pari ad € Parte_1 RS
121.704,37 e che, conseguentemente, la quota ereditaria di pertinenza della stessa è pari ad € 204.785,42 e che su di essa gravano passività per complessivi € 83.081,45;
- accertarsi che in danno all'appellante IG.ra è stata disposta una lesione Parte_1 della quota di legittima spettantele per legge nella misura di € 85.860,42, che dovrà essere reintegrata, per la parte rilevante nel presente giudizio, mediante la riduzione delle disposizioni in favore dell'erede IG.ra nella misura di € 70.706,05 e, _1
conseguentemente, disporsi la reintegrazione della quota di legittima mediante la riduzione di tali disposizioni nella predetta misura;
pag. 2/29 - accertarsi e dichiararsi che, conseguentemente, la quota ereditaria di competenza dell'erede IG.ra è pari a complessivi € 169.239,79 e che sulla stessa _1 gravano passività per complessivi € 83.081,45;
- disporsi, infine, la divisione dei beni ereditari tra le coeredi assegnando alle stesse in proprietà esclusiva i beni in natura facenti parte dell'asse ereditario nel rispetto del valore delle reciproche quote.
In ogni caso:
- rigettare l'appello incidentale proposto da controparte, sia in via principale che in via subordinata, in quanto le relative domande risultano infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi già esposti nel corso del giudizio di primo grado, che verranno comunque ulteriormente esposti in sede di memorie ex art. 190 c.p.c..
- con condanna della controparte al rimborso dei compensi del primo e secondo grado di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali nella misura forfettaria del 15% ed oltre ad IVA e CPA nella misura di legge.
Per l'appellata
In via principale: rigettare integralmente l'appello proposto dalla IG.ra Parte_1
avverso la sentenza non definitiva n. 1080/2020 nonché contro la sentenza definitiva n.
1262/2022, emesse dal Tribunale di RO all'esito del giudizio n. 3882/2018 R.G., siccome infondato in fatto ed in diritto.
In via di appello incidentale: in riforma della sentenza non definitiva n. 1080/2020 del
17.7.2020 e della sentenza definitiva n. 1262/2022 del 2.7.2022 emesse dal Tribunale di
RO:
1) accertare e dichiarare -anche ex art. 533 e ss. c.c.- che la IG.ra , in virtù _1
del testamento olografo del gennaio 2014 pubblicato in data 11/04/2014, atto a superare ogni precedente disposizione (ivi compreso il testamento pubblicato il 28/2/2014, da considerare nullo, annullato e/od inefficace), è erede universale e/o coerede del fratello
, deceduto in RO il 18 febbraio 2014; RS
pag. 3/29 2) determinare la consistenza dell'asse ereditario del IGnor , asse da RS
assegnare all'attrice -salva eventuale quota di legittima a favore della convenuta-, e ciò:
- previa redazione dell'inventario dei cespiti immobiliari, degli altri beni mobili, di tutte le consistenze patrimoniali derivanti dai rapporti bancari e di tutte le ulteriori consistenze di qualunque natura, genere e specie;
- previo accertamento e/o declaratoria di nullità, invalidità, inefficacia e/o annullamento e comunque illegittimità delle eventuali donazioni poste in essere dal de cuius in pregiudizio della massa, con ogni conseguente statuizione di ragione o legge, ivi compresa la ricollocazione alla massa stessa;
in subordine previa riduzione delle donazioni stesse,
- previa collazione, in particolare con riferimento all'immobile di Riccione, Via
Zandonai n. 22, previo accertamento che è stato acquistato dalla IG.ra con denaro Pt_1
del marito e costituisce quindi donazione indiretta;
3) condannare la IGnora alla restituzione e ricollocazione alla massa, e Parte_1
quindi in favore della IG.ra di tutti i beni, immobili (fra cui quello sito in _1
RO, Via F.lli Govoni 10, identificato al foglio 204, n. 552, sub 16 - appartamento- e subb 68 -box- e quello sito in Riccione, Viale Zandonai 22, identificato al foglio 11, mapp. 3084, sub. 44 -appartamento-, sub. 51 -lastrico solare-, e sub.10 -autorimessa-)
e/o mobili, e/o consistenze patrimoniali derivanti dai rapporti bancari richiamati, con ulteriore condanna alla corresponsione dei canoni e degli accessori, dei frutti e dei benefici dal dovuto al saldo, oltre ad interessi e rivalutazione;
4) condannare la IG.ra a restituire alla IG.ra tutti i beni e Parte_1 _1
valori personali del IG. , per tutto quanto in atti;
RS
5) procedere alla divisione giudiziale del patrimonio del IG. ed RS all'assegnazione all'erede in applicazione dei principi di legge;
ciò con la attribuzione in proprietà esclusiva alla stessa dei beni in natura di valore corrispondente alla relativa quota, ed in alternativa con la vendita all'incanto dei beni con formazione successiva di separate masse liquide da ripartire fra gli eredi;
pag. 4/29 6) ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza;
7) in denegato subordine, condannare la convenuta IG.ra a restituire alla Parte_1
IG.ra tutti i beni e valori personali del IG. , per tutto _1 RS
quanto in atti;
8) condannare la IG.ra alla rifusione a favore della IG.ra delle Parte_1 _1
spese e competenze del giudizio di primo grado, ivi comprese quelle di CTU.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio, ivi comprese quelle della fase cautelare susseguente alla proposizione, da parte dell'appellante, del ricorso ex art. 351 c.p.c., dichiarato inammissibile da Codesta Corte, conformemente ai principi della soccombenza.
In via istruttoria: si insiste, previa revoca dell'ordinanza del G.I. di primo grado del
17.5.2019 siccome illegittima ed errata come esposto in sede di appello incidentale, per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate nel giudizio di primo grado, così come da conclusioni istruttorie precisate nel relativo foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente, che di seguito si riportano:
A) ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che il IG. per molti anni (a far tempo dalla seconda metà RS
degli anni '90, e sino al decesso) ha svolto l'attività di promotore finanziario di RA, ora
, e che nel proprio portafoglio clienti vi sono stati, fra gli altri, molti giocatori del CP_2
Per_ Per_ MI CA ( , , , , , Per_2 Per_3 Per_4 Per_5 Per_6 Per_9
ecc.); giocatori di cui raccoglieva gli ingenti investimenti (miliardi di vecchie lire), girati sui fondi RA che egli poi gestiva per loro direttamente?;
2) Vero che in forza anche di tale portafoglio, e quindi per i risultati economici prodotti, il IG. è stato premiato più volte (anni 2002- 2009) come il miglior promotore RA _1
in Lombardia, ed addirittura -per due anni- Italia?;
3) Vero che, specie in relazione alle annualità dal 2002 al 2009, il IG. corrispose _1
alla Agenzia delle entrate centinaia di migliaia di Euro di Irpef, e che alla fine del proprio mandato ha ricevuto dalla RA una somma molto ingente a titolo di pag. 5/29 liquidazione?;
4) Vero che il quadro mutò radicalmente a far tempo dal 2012, quando i giocatori brasiliani lasciarono via via il MI, ed il IG. perse il relativo portafoglio? _1
5) Vero che i rapporti personali del IG. con la RE sono RS _1
sempre stati caratterizzati da grandissimo affetto reciproco e da un legame solidissimo, privilegiato, di notevole affinità e totale fiducia, sotto ogni profilo, mantenuto in tali termini per tutta la vita, compreso -naturalmente- l'ultimo difficilissimo periodo, quello della malattia e della sofferenza?;
6) Vero che proprio , per lui, abbia costituito -soprattutto in tale periodo (2013- _1
2014)- il punto di riferimento affettivo e personale più saldo e profondo, se non l'unico?;
7) Vero che nel periodo in cui , già malato, si sottoponeva alle cure RS
chemioterapiche a MIo (Niguarda, marzo/novembre 2013), ed aveva necessità di assistenza per i 2/3 giorni immediatamente successivi ai cicli di cura, era a _1
recarsi a MIo, ove il fratello viveva da solo tutta la settimana, e lì si stabiliva _1
dal fratello per due-tre giorni ogni settimana, assistendolo personalmente, rincuorandolo, e dormendogli accanto anche di notte?;
8) Vero che in tale periodo ed in tali occasioni la IG.ra rimaneva lontana dal Parte_1
marito, restando per mesi nell'appartamento di RO, od al mare -per tutta l'estate- nell'appartamento di Riccione, e addirittura, in un caso, a quanto consta, alle Canarie per un torneo di gioco a carte?;
9) Vero che i rapporti fra il IG. e la moglie , specie negli ultimi RS Pt_1
anni di vita del primo, si erano gravemente pregiudicati, e che i coniugi vivevano in sostanza vite separate?;
10) Vero che la IG.ra non ha mai svolto attività lavorativa, né goduto di Parte_1
alcun reddito per proprie prestazioni lavorative?;
11) Vero che, a far tempo dall'acquisto dell'appartamento di Riccione, per tutte le successive estati, e per tutti i mesi estivi, la IG.ra si trasferiva lì a vivere, mentre il Pt_1
marito rimaneva a MIo;
e che, in conseguenza di ciò, il IG. si recava _1
pag. 6/29 spessissimo, di domenica mezzogiorno, a pranzare a casa della RE , e spesso _1 anche in serata a cenare, durante la settimana?”;
12) Vero che, oltre a ciò, a far tempo dall'acquisto dell'appartamento di RO, la IG.ra si trasferiva per altri mesi interi in tale appartamento, mentre come detto il marito Pt_1
rimaneva a MIo?;
13) Vero che, oltre a ciò, spesso -anche nel corso del 2013 e nei pochi periodi in cui la IG.ra tornava a MIo,- la stessa lasciava solo il marito, anche di sera e/o Pt_1 Pt_1
durante i week end, che lei trascorreva altrove con amici ed amiche?;
14) Vero, in particolare, che il IG. nel corso del 2013, confidò ripetutamente - _1
prima alla RE, e quindi al cognato ed agli amici più fidati-, il proprio rammarico per lo stato del proprio rapporto con la moglie, che da tempo percepiva come lontana, distaccata, priva di ogni forma di affetto nei suoi confronti, e poi persino del tutto indifferente alle sue condizioni?;
15) Vero che, in tale contesto, il IG. aveva del pari a loro confidato che avrebbe _1
dovuto da tempo separarsi da lei?;
16) Vero che il IG. nell'estate del 2013, confidò ripetutamente alla RE ed al _1
cognato di avere intenzione di redigere un testamento radicalmente nuovo, che azzerasse i precedenti;
e che, in particolare, avrebbe nominato sua erede _1
universale, al posto della moglie , e disposto legati relativi ad alcuni specifici beni, Pt_1
a favore della moglie, del PO e di amici?;
17) Vero che il IG. ribadì tale propria volontà anche nel dicembre 2013 e nel _1
gennaio 2014, presso l'Ospedale di Negrar?; 18) Vero che, ormai sul letto di morte, il IG. il 9 febbraio 2014 chiese alla RE, al cognato ed al PO -che lo _1 CP_3
stavano assistendo di poter rilasciare, “a fianco del testamento ufficiale a mani di mia RE, con cui l'ho nominata mia erede universale, ultime memorie, desideri, ricordi”; e che -non essendo più in grado di redigere personalmente documenti-, rilasciò dichiarazioni verbali, chiedendo a loro di prenderne nota -cosa che fece il cognato e farne conoscere il contenuto? CP_3
pag. 7/29 19) Vero che, nell'occasione, fra l'altro, dichiarò: - “so bene quale sia la mia situazione.
Ho già espresso a qualche mio amico il desiderio di vederci in Paradiso”, - “in questi lunghi mesi di sofferenze, di ospedali, di cure, di farmaci, ho potuto ed avuto il tempo di molto riflettere, sulla mia vita, sui miei cari, sui miei amici, su chi davvero disinteressato mi ha voluto bene”; - “il più grande ringraziamento lo devo a mia RE
, premurosa, disponibile, sempre di corsa nei momenti nei quali avevo bisogno. _1
Le sarò grato per sempre e la aspetto in Paradiso, felice di riabbracciarla. Ho avuto la fortuna di avere una grande RE, e questo mi basta”?; 20) Vero che, nell'occasione, ribadì espressamente: “devo a mia RE €. 51.000,00 quale debito per la _1
vendita di titoli, provenienti dalla eredità dei genitori e . Questa somma Per_10 Per_11
deve in assoluto essere restituita a mia RE”?;
21) Vero che l'immobile sito in Riccione, Viale Zandonai 22, identificato al foglio 11, mapp. 3084, sub. 44 (appartamento), sub. 51 (lastrico solare), e sub.10 (autorimessa), formalmente fatto intestare alla IG.ra (doc.12), è stato acquistato proprio dal de Pt_1 cuius, e pagato interamente (€. 81.600,00) con proventi del medesimo, ed a mezzo mutuo ipotecario?;
22)Vero che il de cuius effettuò -nel decennio 1998/2008 frequenti di viaggi in
Svizzera, per asseriti affari, e/o comunque in ordine ad operazioni bancarie e/od immobiliari?;
23) Vero che il patrimonio di e genitori di Parte_2 Per_12 RS
ed , relativo ai rapporti bancari, era costituito almeno dai seguenti: a) C/C _1
ordinario n. 1962 presso BNL di MIo (fil:4300) intestato a e Parte_2 Per_12
(doc.15); b) Portafoglio BA (RAS Capital C25876097; RA Monetario
[...]
D24926138; RA emerging W2L13675587), intestato a (doc.16)?; Parte_2
24) Vero che la complessiva consistenza di tali rapporti bancari ammontava ad oltre
280.000,00 euro, e precisamente circa 80.000,00 euro in ordine al c/c (€. 79.809,99 al
31/3/04) ed oltre 200.000,00 per il Portafoglio RA (€. 208.050,81 al 2005)?;
25)Vero che tale complessiva consistenza economica avrebbe naturalmente dovuto essere divisa in parti eguali fra i due fratelli ed , per un importo pari RS _1
pag. 8/29 ad €. 140.000,00 circa per ciascuno -più precisamente, per ciascuno, dedotte le spese funerarie (€.
2.600 per il funerale di ed €. 2.700,00 per quello della Parte_2 moglie), €. 141.979,00 o la somma maggiore o minore che risultasse?;
26) Vero che tali importi però, invece di essere stati oggetto di ripartizione pro quota, e pur confluiti su c/c cointestati tra i due fratelli, sono stati interamente gestiti da
[...]
, che ne ha arbitrariamente disposto, sino alla estinzione del conto, RS
corrispondendo alla RE , negli anni, solo importi parziali rispetto al dovuto, e _1
residuando alla sua morte ancora un IGnificativo importo?;
27) Vero, infatti, che venivano restituiti alla RE: a) €. 30.000,00 il 30/7/2004 come da assegni circolari che si allegano (doc.17); b) €. 5.000,00 il 4/8/2005 -di cui i ¾
(essendo conto cointestato con la madre) per €. 3.750,00 a definitivo favore della RE
(doc.18); c) €. 5.000,00 il 21/10/2005 -di cui i ¾ (essendo conto cointestato con la madre) per €. 3.750,00 a definitivo favore della RE (doc.19); d) €. 5.000,00 il
5/2/2007 (doc.20)?;
28) Vero che nel complesso, quindi, il IG. restituì alla RE €. RS
42.500,00 sino al 05/02/2007, con un residuo debito di €. 100.000,00 circa?;
29) Vero che, proprio all'inizio di aprile del 2009, nel corso di una cena di famiglia presso la residenza di , a Trezzo sull'Adda, ed alla presenza anche della moglie _1
, nonché del cognato e del PO , oltre Parte_1 Controparte_4 Parte_3
che di , comunicò che, in relazione ai proventi genitoriali, da lui in _1 RS
via esclusiva gestiti, intendeva procedere alla liquidazione e restituzione del dovuto - appunto- ad ?; _1
30) Vero che, nell'occasione, il IG. confermò che, dedotti gli acconti RS
già versati, il suo debito residuo nei confronti della RE era, a saldo, pari alla cifra tonda di €. 100.000,00, impegnandosi al pagamento immediato di €. 50.000,00 ed a successive “comode rate” per la restituzione del saldo finale di €. 50.000,00 e che la RE assentì a quanto sopra?; _1
31) Vero che provvide in effetti a corrispondere immediatamente il primo RS
pag. 9/29 importo di €. 50.000,00; e ciò a mezzo pagamento effettuato direttamente al PO
, figlio appunto dell'attrice?; e che tale versamento è confluito -il 7/4/2009- sul Pt_3
c/c cointestato con , come dal doc.28?; _1
32) Vero che rimandò ad un momento successivo, invece, il pagamento delle rateizzazioni per il saldo;
il che, però, non è più stato?;
33) Vero che il patrimonio economico dei genitori era stato fatto confluire da su conti e portafogli cointestati ai due fratelli, e precisamente -da una parte- RS sul c/c BPM, fil.24, n. 24783 (si veda in particolare il bonifico di €. 80.000,00 effettuato il 6/5/2004 dal c/c dei genitori di cui abbiamo sopra detto), e - dall'altra- sul Portafoglio
BA -cointestato appunto tra i fratelli- Portafoglio che al 31/12/2006 ammontava ad
€. 209.258,19 sostanzialmente sovrapponibile a quello genitoriale (docc. 21 e 22)?;
34) Vero che aveva poi gestito in modo arbitrario tali conti e RS
portafogli, con operazioni, acquisti, pagamenti, ecc., mai specificamente autorizzati dalla RE, e neppure mai comunicati alla stessa, e della quale via via intaccò anche la quota parte, sino ad estinguerla?;
35) Vero che ciò avvenne, ad esempio, in ordine al c/c BPM, fil.24, n. 24783 (doc.23), a mezzo delle seguenti operazioni: la sequenza di assegni bancari emessi a pochi giorni dall'apertura del conto, alimentato da quella provvista genitoriale;
la sequenza di compravendite di titoli a contanti, e per importi assai IGnificativi (oltre 50.000,00 euro), nel solo luglio 2004; le imputazioni di tali compravendite, tutte riferite infatti al conto deposito 526064/01 (deposito -come abbiamo documentato- di esclusiva titolarità di ); il bonifico a favore del giocatore del MI MI OB, di €. RS
9.000,00 il 6/10/2004; il bonifico a favore...di e , di €. RS Parte_1
10.000,00 il 10/12/2004; la chiusura del conto pochi giorni dopo, appena dopo un ultimo bonifico...a se stesso?;
36) Vero che ha operato come se fosse conto proprio e privato, di cui si è RS
sostanzialmente appropriato;
conto aperto per far transitare quel bonifico genitoriale, utilizzarlo per qualche mese ai propri fini, e quindi -esaurito l'importo chiudere il conto?;
pag. 10/29 37) Vero che , anche in ordine al portafoglio BA, ha posto in essere RS
analogo atteggiamento, ha operato come se fosse conto proprio e privato, di cui si è sostanzialmente appropriato, per importi di cui poi si sono perse le tracce, con l'azzeramento dell'attivo e dei conti/portafoglio?;
38) Vero che ciò è avvenuto a fronte di un mutuo -senza interessi intercorso fra il de cuius e la RE, mediante il quale l'attrice (su richiesta del fratello, che aveva facilità di investimento) ha mutuato al fratello l'importo in questione (corrispondente in sostanza alla propria metà del saldo complessivo dei conti e portafoglio di cui sopra, generati dai versamenti operati dai genitori, e comunque dal loro patrimonio), con l'obbligo appunto in capo al fratello di restituirle poi nel tempo l'importo citato (€.
142.000,00 circa, già dedotte le spese funerarie dei genitori per quanto si è detto);
39) Vero che, in subordine, ciò è avvenuto a fronte di una autorizzazione da parte della RE all'utilizzo dei conti e fondi da parte di , vincolata ai medesimi RS
obblighi di restituzione a suo carico;
e comunque, in ogni caso, quale importo residuo relativo alla obbligazione specificamente assunta -ed al saldo concordato ed accettato- nell'aprile 2009, quale riconoscimento di debito, tra i fratelli ed a carico di , RS
sulla scorta di quanto sopra capitolato;
* Si indicano a testi: , residente in [...]sull'Adda (MI) Controparte_4
, residente in [...]sull'Adda (MI) Parte_3 CP_5
, residente in [...]sull'Adda (MI) , residente in
[...] Controparte_6
Trezzo sull'Adda (MI) , residente in [...]sull'Adda (MI) CP_7
, residente in [...], residente in [...]CP_8 Controparte_9
residente in [...]commerciale RA, ora Controparte_10
, di MIo Direttore Banca filiale di Trezzo sull'Adda CP_2 _11 _12
, c/o di Bergamo
[...] _11
* Ci si oppone, poi, all'ammissione degli avversi capitoli di prova: in ogni caso, nella denegata ipotesi in cui qualcuno dei capitoli di prova articolati dalla convenuta dovessero superare il vaglio di ammissibilità, si chiede essere ammessi a prova contraria sui medesimi con i testi di cui sopra, da noi indicati nella memoria ex art 183 comma 6
pag. 11/29 n. 2 c.p.c.
***
B) Ordinarsi l'esibizione, ex art. 210 c.p.c.
1) ad , già RA e BA, di produrre copia di tutti i rapporti bancari _13
(estratti c/c., movimenti titoli, ecc..) intrattenuti in vita dal IG. con RS
RA e BA, con analitici movimenti relativi ai c/c e deposito titoli descritti in atti, sino alla estinzione.
2) alla Agenzia delle Entrate di produrre le dichiarazioni dei Redditi di
[...]
relative alle annualità dal 2002 al 2009 compresa, e di dal 2010 RS Parte_1
in poi.
3) ad , filiale di Trezzo sull'Adda, di produrre tutta la documentazione _14
relativa al versamento del 7/4/09 – 9/4/09 di €. 50.000,00 di cui al doc.28.
***
C) Ammettersi C.T.U.
a) bancaria tesa, previa ogni più opportuna verifica presso gli Istituti di credito indicati in atti, alla determinazione di tutte le consistenze bancarie, di qualunque genere e specie, intrattenute dal de cuius, alla ricostruzione di tutte le movimentazioni e frutti, alla individuazione del soggetto che le ha materialmente poste in essere e dei soggetti beneficiari di tali movimentazioni (ciò con particolare riferimento a quelle di cui alla documentazione già allegata in atti, relativa agli istituti BPM, Popolare Bergamo-
Credito Varesino, San Paolo, BA, Ubi, Banco Desio), e previa ogni opportuna verifica presso gli Istituti di credito svizzeri;
ed alle analoghe verifiche sulle consistenze e movimentazioni bancarie di in relazione al deposito titoli BPM n. Parte_1
526064/02, nonché la conto presso e presso Istituti di credito Controparte_15
svizzeri;
b) tesa alla determinazione del rendiconto della gestione dei beni tutti medio tempore dalla IG.ra detenuti, utilizzati e gestiti, ed alla determinazione dei relativi frutti. Pt_1
pag. 12/29 MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado conveniva in giudizio avanti al Tribunale di RO al fine di _1 Parte_1
far accertare la propria qualità di erede universale del fratello RS
deceduto in RO in data 18.2.2014, in forza del testamento olografo redatto nel gennaio 2014, e pubblicato in data 11 aprile 2014, con assegnazione dell'intero asse ereditario. Chiedeva di ritenere nullo, annullato e/o inefficace il precedente testamento pubblicato il 28 febbraio 2014 condannando moglie di Parte_1 RS alla restituzione dei beni appartenuti al de cuius, salva l'eventuale quota di legittima, con divisione giudiziale e assegnazione dei beni. In via subordinata faceva valere un credito nei confronti della massa di euro 50.000,00 derivante dalla successione dei comuni genitori.
L'attrice allegava che nel mese di gennaio 2014 il fratello aveva RS
redatto un testamento olografo, poi pubblicato in data 11.04.2014, con il quale, pur contemporaneamente istituendo dei legati a favore della moglie e di altri soggetti ivi nominati, l'aveva istituita sua erede universale revocando ogni precedente disposizione testamentaria, ivi compreso il precedente testamento olografo del 18.01.2013 con cui il medesimo aveva precedentemente nominato quale sua erede universale la moglie Pt_1
Allegava inoltre che era proprietaria di un immobile sito in Riccione –
[...] Parte_1
viale Zandonai n.22 da ritenere frutto di donazione posto che, nonostante la formale intestazione, sarebbe stato in realtà acquistato dal marito e pagato con denari provenienti dallo stesso, donazione da considerarsi nulla per mancanza della forma prevista dalla legge. Chiedeva di condannare la convenuta alla restituzione dei beni e di disporre la divisione giudiziale. In via solo subordinata allegava che tra il 2004 ed il
2005, erano deceduti i genitori lasciando ai fratelli ed un RS _1
patrimonio, suddiviso tra disponibilità liquide su conto corrente e titoli di investimento, pari a complessivi 280.000,00, la metà dei quali, per legge, sarebbe spettata alla stessa.
Assumeva che in ragione della professione di promotore finanziario del fratello gli stessi si erano accordati affinché gestisse il patrimonio lasciato dai genitori, che tuttavia lo stesso corrispondendo alla RE, finché era in vita, solo la somma di euro pag. 13/29 92.500,00. Chiedeva di accertare il credito nei confronti della massa ereditaria dell'ulteriore somma di euro 50.000,00.
Si costituiva chiedendo in via principale il rigetto di tutte le domande attoree Parte_1
poiché infondate e in via meramente subordinata e riconvenzionale, in caso di accoglimento delle domande attoree, chiedeva di accertare che le disposizioni testamentarie in favore dell'attrice erano lesive della quota di legittima ex art.540 c.c. con conseguente ordine di riduzione nella misura di legge.
In via principale la convenuta rilevava come le disposizioni contenute nel testamento del gennaio 2014 azionato dall'attrice, non solo non revocavano esplicitamente quelle contenute nel precedente testamento del 18.01.2013 ma neppure potevano ritenersi tali da configurare un'istituzione di erede.
Rilevava come la massa ereditaria lasciata dal de cuius, in assenza di alcuna idonea prova contraria fornita dall'attrice ed in mancanza della proposizione, da parte di quest'ultima, di querela di falso rispetto alla dichiarazione di successione presentata dalla convenuta, doveva considerarsi coincidente con quanto indicato nella dichiarazione di successione, integrata dal lato passivo di ulteriori poste debitorie emerse dopo la presentazione della stessa per complessivi euro 86.864,41. Evidenziava
l'infondatezza della domanda di accertamento della nullità della asserita donazione dell'immobile sito in Riccione in assenza di alcuna prova a sostegno della asserzione relativa all'avvenuto pagamento, da parte del marito del corrispettivo versato per l'acquisto dell'immobile e in ogni caso rilevando come non si sarebbe comunque trattato di una donazione nulla ma, al più, di una donazione indiretta, valida ed efficace.
Rilevava che la domanda svolta in via subordinata dall'attrice doveva considerarsi infondata in assenza di alcuna prova a dimostrazione della sussistenza dell'obbligazione pecuniaria dedotta in giudizio eccependone in ogni caso la prescrizione.
Con la sentenza non definitiva n. 1080/20 il Tribunale di RO così provvedeva:“accerta in capo a la qualità di coerede in forza del _1
testamento olografo datato gennaio 2014, con cui il defunto ha dato RS
luogo ad una institutio ex re certa in favore della stessa, devolvendole valori e beni personali nei termini indicati in parte motiva;
respinge le domande di accertamento della nullità e/o riduzione della donazione indiretta dell'immobile in Riccione formulate
pag. 14/29 dall'attrice”, rimettendo la causa sul ruolo per l'istruttoria in relazione alle ulteriori domande.
Il Tribunale riteneva che con la seconda scheda testamentaria il de cuius aveva dato luogo a una seconda istituzione di erede coesistente alla prima, entro i limiti specificati dalla segnalazione dei beni in favore della RE. La causa veniva rimessa sul ruolo e veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio finalizzata a ricostruire la composizione della massa ereditaria, della situazione contabile dei rapporti intercorsi tra attrice e de cuius, a quantificare i beni ereditari e ripartirli in base al principio della proporzionalità della quota ereditaria.
La relazione peritale veniva depositata in data 17.09.2021
Con la sentenza definitiva n. 1262/2022 il Tribunale di RO così disponeva : “rigetta la domanda dell'attrice di accertare in suo favore il credito di euro 50.000,00 nei confronti della massa ereditaria;
rigetta la domanda dell'attrice di accertare che
l'acquisto dell'immobile di Riccione da parte della convenuta costituisce donazione indiretta da parte del de cuius;
accerta che la massa dell'eredità di RS
(attivo ereditario) all'apertura della successione è di valore pari a complessivi euro
409.570,84 e che le passività ereditarie ammontano ad euro 166.162,09; accerta che la quota di legittima spettante alla convenuta e, parimenti, la quota di cui il testatore poteva liberamente disporre, corrispondono ciascuna ad euro 121.704,38; accerta che la violazione della quota di legittima spettante alla convenuta è complessivamente pari ad euro 57.835,49, di cui euro 41.390,77 da recuperare tramite riduzione della disposizione testamentaria in favore dell'attrice e, per l'effetto:
- accoglie la domanda riconvenzionale di riduzione della disposizione testamentaria di del gennaio 2014 in favore dell'attrice (testamento RS _1 pubblicato l'11.04.2014 dal Notaio dr. , rep. N. 79.822; RS3
racc. n. 22.752), esperita dalla convenuta nei confronti della stessa, e, per Parte_1
l'effetto la dichiara priva di effetti nei confronti della convenuta limitatamente all'importo di euro 41.390,77;
- tenuto conto di quanto sopra, dichiara lo scioglimento della comunione relativa all'eredità di e, quanto alla divisione: RS
pag. 15/29 A) attribuisce alla convenuta i seguenti beni in piena ed esclusiva Parte_1 proprietà: L'appartamento di RO, via F.lli Govoni n. 10 ed il garage pertinenziale, identificati come segue: L'autovettura Mercedes tg. CS958LG telaio
WDD2193561A006300; l'orologio Rolex;
N. 1.706,167 quote fondo “Total return bond
Fund” per l'intero; L'importo di euro 9.058,91 dalla quota di 1/2 caduta in successione del saldo del conto corrente cointestato 10649 AL AN (la quota di 1/2 caduta in successione è pari ad euro 18.064,24). Il saldo residuo del c/c 10649 AL AN –
1/2, al netto dell'operazione necessaria per la reintegra la quota di legittima spettante alla convenuta stessa, per l'importo di euro 9.005,33, oltre interessi maturati dall'apertura della successione al saldo effettivo;
Il saldo liquido c/c 249 _16
Commercio ½ per euro 243,43, oltre interessi di legge dall'apertura della _17 successione alla dazione effettiva B) attribuisce all'attrice i seguenti beni _1
in piena ed esclusiva proprietà: Il saldo liquido c/c n. 24-24773 BPM – 1/1 per euro
1.059,17, oltre interessi di legge dall'apertura della successione alla dazione effettiva;
Il credito pecuniario e indennità val Portafoglio per euro Controparte_18
117.726,65; Il credito pecuniario AL AN indennità val. portafoglio per euro
69.920,49; con la precisazione che la convenuta è tenuta a restituirli all'attrice, se già riscossi, con gli interessi di legge, con decorrenza come sopra indicato, sino al saldo effettivo, o, se non riscossi, a compiere quanto necessario per consentire all'attrice di acquisirne la disponibilità esclusiva;
- accerta che le passività dell'eredità di gravano nella misura del RS
58,33% sulla convenuta e nella misura del 41,67% sull'attrice;
- rigetta la domanda dell'attrice di attribuirle unicamente i valori attivi al netto delle passività gravanti su di lei in proporzione alla propria quota, e di porre tutte le passività ereditarie a carico della convenuta;
- al netto della compensazione di 1/3, condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite che si liquidano per la quota in complessivi euro 15.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, oltre CPA ed IVA come per legge;
pag. 16/29 - pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, per 1/3 a carico a carico della convenuta e per 2/3 a carico dell'attrice, ferma la solidarietà esterna delle parti nei confronti del CTU “.
Il Tribunale riteneva che non avesse dimostrato la sussistenza del _1
suo credito pari ad euro 50.000,00 nei confronti della massa ereditaria e confermava la stima effettuata della massa ereditaria da parte del c.t.u. pari a euro 409.570,84 in cui erano inclusi i legati disposti dal de cuius consistenti in un orologio del valore di circa euro 300,00 al PO un quadro a del valore di circa Parte_4 RS4
euro 1.000,00 e un quadro a del valore di euro 50.000,00 rilevando RS5
come residuava in capo alle eredi il valore complessivo di euro 358.270,84.
Il giudice di prime cure individuati i “beni personali” e i “valori” di cui RS
aveva disposto in favore della RE in ciò che possiede un'utilità
[...] _1
definita e può essere oggetto di negoziazione in denaro, titoli di credito e valori mobiliari in genere, ricomprendeva in tale conteggio i due crediti pecuniari del de cuius nei confronti di AL AN per € 117.726,65 ed euro 69.920,49, nonché le quote del fondo “Total Return bond fund”, distribuendo un attivo alle eredi euro 118.925,00, pari al 33,19%, in favore della moglie ed euro 239.345,84, pari al 66,81%, in Parte_1
favore della RE Il Tribunale rilevava che, con riferimento _1 all'immobile di Riccione, non era stato provato che il medesimo fosse stato pagato con denaro proveniente dal de cuius , e dunque oggetto di donazione indiretta, e conseguentemente lo stesso non doveva essere considerato nella riunione fittizia.
Assumeva che il patrimonio di cui poteva disporre era pari a euro RS
243.408,75 di euro 121.704,38 corrispondenti alla quota di legittima spettante alla moglie. Essendo il valore dei beni attribuiti alla moglie secondo il testamento pari a euro 63.768,89, accertava la sussistenza della lesione della quota di legittima, da reintegrarsi per euro 57.835,49. Ritenuti lesivi della quota di legittima spettante alla moglie sia l'institutio ex re certa della coerede sia i legati disposti nei _1
confronti dei tre beneficiari (rimasti tuttavia estranei al procedimento) accertava la riduzione della quota attribuita all'attrice per complessivi euro 41.390,77. Tenuto conto delle passività, procedeva alla divisione e alla spartizione dei beni ereditari attribuendo a l'immobile di RO, l'autovettura Mercedes, l'orologio Rolex, n. Parte_1
pag. 17/29 1.706,167 quote fondo “Total return bond Fund” per l'intero e l'importo di euro
9.058,91 dalla quota di 1/2 caduta in successione del saldo del conto corrente cointestato 10649 AL AN. Attribuiva a il saldo residuo del c/c _1
10649 AL AN di euro 9.005,33, oltre interessi maturati dall'apertura della successione al saldo effettivo, il saldo liquido c/c 249 _16 _19
per euro 243,43, oltre interessi di legge dall'apertura della successione alla
[...]
dazione effettiva, il saldo liquido c/c n. 24-24773 BPM – per € 1.059,17, oltre interessi di legge dall'apertura della successione alla dazione effettiva, il credito pecuniario val Portafoglio per euro 117.726,65 e il credito Controparte_20
pecuniario AL AN indennità val. portafoglio per euro 69.920,49.
Giudizio di appello
Contro la sentenza non definitiva n. 1080/20 e contro la sentenza n. 1262/22 del
Tribunale di RO ha interposto tempestivo appello insistendo per Parte_1
l'accoglimento dei motivi di appello e la riforma della sentenza di primo grado.
Con comparsa di costituzione e con appello incidentale si è costituita _1
chiedendo il rigetto delle domande attoree e in via incidentale chiedendo l'accertamento della qualità di erede universale in forza del testamento olografo del gennaio 2024,
l'accertamento che l'acquisto dell'immobile di Riccione costituiva una donazione indiretta e proponendo impugnazione anche della statuizione in punto spese.
All'udienza del 27 maggio 2025 la causa è stata rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Motivi d'appello principale di Parte_1
Primo motivo di impugnazione in relazione alla sentenza non definitiva n. 1080/2020
Con il primo motivo l'appellante impugna la sentenza non definitiva ove ha accertato la qualità di erede universale di rilevando la non corretta applicazione delle _1 disposizioni relative all'interpretazione delle schede testamentarie e in particolare dell'articolo 682 cod. civ., dovendosi ritenere che con il secondo testamento il de cuius aveva disposto in favore di unicamente di un legato de residuo. _1
Secondo l'appellante principale tenuto conto che nel testamento redatto in data
18.01.2013 revocava espressamente i precedenti testamenti, RS
pag. 18/29 nominando erede universale tale disposizione poteva essere superata solo Parte_1
ove il de cuius avesse redatto un successivo testamento in cui disponeva espressamente la revoca della precedente disposizione ovvero in cui avesse inserito disposizioni di ultima volontà certamente incompatibili con la precedente istituzione di erede.
L'appellante rilevava l'errata applicazione del principio del criterio del IGnificato proprio delle parole, assumendo che l'espressione “intendo quindi mia RE destinataria di ogni bene e valore e da me non indicati su altri miei documenti testamentari già da me sottoscritti” non poteva che IGnificare che il de cuius, non solo non aveva voluto annullare le precedenti disposizioni testamentarie ma, anzi, che aveva inteso farle espressamente salve, esplicitamente sottraendo dai “valori e beni personali”, che col secondo testamento destinava alla RE, tutti i beni già “indicati su altri miei documenti testamentari già da me scritti e sottoscritti”.
Rilevava come tale risultato era raggiunto anche utilizzando il criterio che si avvale degli elementi estrinseci alla scheda testamentaria considerando che il testatore pur avendo dimostrato di conoscere l'importanza della espressa revoca delle disposizioni testamentarie antecedenti, avendola disposta nel testamento del 18.01.2013, non aveva voluto inserirla anche nel successivo testamento del gennaio 2014 e, ulteriormente, osservando come nel primo testamento veniva utilizzata l'espressione “nomino mia erede universale” mentre nel secondo vi era la differente dicitura “i miei valori e beni personali saranno destinati a mia RE , peraltro con la specificazione _1 che tali “valori e beni personali” non dovessero essere quelli indicati in precedenti documenti testamentari.
Secondo motivo di impugnazione in relazione alla sentenza definitiva n.1262/2022
Con il secondo motivo l'appellante principale contesta quanto statuito nella sentenza definitiva del Tribunale di RO rilevando l'erronea applicazione delle norme e dei criteri per la ripartizione tra gli eredi delle attività e passività. L'appellante assume in proposito che la quota di eredità spettante al legittimario quale quota di riserva deve essere tale da consentire allo stesso di ottenere esattamente quanto la legge gli riserva, al netto dei debiti gravanti sulla quota a lui assegnata. Assume che essendo la quota di eredità spettante all'appellante pari al 50% la stessa avrebbe dovuto sopportare passività
pag. 19/29 nella medesima percentuale, restando le ulteriori passività integralmente a carico della coerede _1
Motivi d'appello incidentale proposto da _1
Primo motivo di impugnazione nei confronti della sentenza non definitiva n.1080/2020
Con il primo motivo l'appellante incidentale impugna la sentenza non definitiva ove ha rigettato la domanda di vedersi riconosciuta la qualità di erede universale del fratello in forza del testamento olografo del gennaio 2014 riconoscendo in suo RS
favore la sola institutio ex re certa.
Rilevava che come già dedotto nei capitoli di prova orale debitamente formulati nella seconda memoria ex art.183 c.p.c. negli ultimi periodi di vita di i RS
rapporti tra questi e la moglie era totalmente deteriorati, tanto che nella fase peggiore e terminale della propria malattia egli, in cura presso l'ospedale Niguarda di MIo, era assistito esclusivamente dalla RE, sicchè risultava comprensibile che il de cuius, poco prima di morire, avesse voluto istituire la RE quale propria erede universale, revocando la precedente disposizione testamentaria a favore della moglie.
L'appellante incidentale assumeva che tale volontà emergeva chiaramente dal tenore letterale del testamento olografo del gennaio 2014, ove si diceva testualmente “i miei valori e bene personali saranno destinati a mia RE , per poi ribadire _1 subito dopo “intendo quindi mia RE destinataria di ogni bene e valore”, indicando infine alcuni specifici beni assegnati alla moglie (orologio Rolex ed autovettura
Mercedes) e ad altri legatari. Rilevava come proprio il fatto che la moglie era indicata come destinataria di specifici beni confermava, all'evidenza, l'intenzione del testatore di non considerarla più quale erede universale, revocando così la precedente disposizione testamentaria con cui le aveva attribuito, appunto, tale qualità. Contestava inoltre l'interpretazione fornita dal giudice di prime cure in relazione all'espressione “valori e beni personali” come riferita ai soli beni mobili tenuto conto che anche l'appartamento di RO costituiva un “valore” ed anche un “bene personale”.
Secondo motivo di impugnazione nei confronti della sentenza non definitiva n.1080/2020 e quella definitiva n. 1262/2022.
L'appellante incidentale impugnava i capi della sentenza non definitiva e di quella definitiva “che hanno rigettato la domanda di accertamento che l'acquisto dell'immobile pag. 20/29 di Riccione da parte della IG.ra costituisce donazione indiretta da parte del de Pt_1
cuius, in favore di una pronuncia che accerti e dichiari che il predetto acquisto è stato effettuato tramite denaro del IG. , per cui costituisce donazione RS
indiretta e quindi il cespite immobiliare deve essere oggetto di collazione, restituendolo alla massa ereditaria o imputando il relativo valore alla quota di legittima spettante alla IG.ra . In particolare, l'appellante incidentale criticava entrambe le sentenze per Pt_1
non avere riconosciuto la donazione indiretta a da parte del marito Parte_1 dell'immobile sito in Riccione, escludendo il cespite dalla ricostruzione della massa ereditaria sulla base del rilievo che non vi era prova che l'acquisto fosse stato pagato da de cuius. Assumeva che l'accertamento della circostanza che l'immobile di Riccione sia stato acquistato con denaro del de cuius, configurando una donazione indiretta in favore di rileva ai fini della corretta ricostruzione della massa ereditaria, da Parte_1
attribuire ad salva la quota di legittima spettante alla moglie, previa _1
collazione delle donazioni.
L'appellante incidentale sottolineava l'erroneità della sentenza non definitiva che si era limitata a richiamare i concetti di legittimazione attiva all'azione di riduzione e di forma solenne richiesta per le donazioni nella fattispecie del tutto inconferenti. Quanto alla sentenza definitiva censurava l'affermazione relativa alla mancata dimostrazione del pagamento da parte del de cuius rilevando come sul punto era stato dedotto uno specifico capitolo di prova testimoniale e per interrogatorio formale e richiesta una c.t.u. tenuto conto che la stessa, estranea all'affare, non poteva disporre della documentazione attestante la provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto. Ferma la reiterazione in appello delle richieste istruttorie l'appellante incidentale rilevava comunque che era stata data prova della circostanza aveva dichiarato nell'atto di acquisto di Parte_1
essere casalinga e della circostanza che vi era stata la stipula di un finanziamento in pari data, finanziamento che, stante l'assenza di fonti reddituali in capo a era Parte_1 stato “all'evidenza” restituito integralmente dal marito.
Terzo di impugnazione avverso la sentenza definitiva n.162/2022.
Con il terzo motivo l'appellante incidentale lamenta l'erroneità della regolamentazione sulle spese legali e di c.t.u. poste dal Tribunale in compensazione per la quota di 1/3 e per la residua quota dei due terzi a carico di L'appellante incidentale _1
pag. 21/29 assumeva che in ragione della riforma delle sentenze impugnate le spese dovevano essere poste totalmente a carico di Parte_1
Ragioni della decisione
1.Esaminati congiuntamente il primo motivo di appello principale e il primo motivo di appello incidentale, aventi entrambi ad oggetto quanto deciso con la sentenza non definitiva n.1080/2020, rileva il Collegio come vadano entrambi rigettati e la sentenza integralmente confermata.
In proposito vanno richiamati i due testamenti oggetto di causa.
Il testamento olografo del 18 gennaio 2013 riporta espressamente “ Io sottoscritto
[...]
… nel pieno delle mie facoltà mentali, con il presente testamento scritto di RS
mio pugno dispongo dei miei beni per il tempo in cui avrò cessato di vivere nel seguente modo: revoco con il presente ogni mia precedente disposizione testamentaria e nomino mia erede universale mia moglie nata a [...] il [...] e Parte_1
residente a [...] per tutti i beni di mia proprietà mobile ed immobili.
MIo 18/1/2013 Piergiorgio” . Em_1
Il testamento del gennaio 2014 riporta espressamente quanto segue “Negrar gennaio
2014. Io sottoscritto ..nel pieno possesso delle mie facoltà. Decido di RS
lasciare testamento secondo le istruzioni e modalità che seguono. I miei valori e beni personali saranno destinati a mia RE residente a [...]sull'adda _1
intendo quindi mia RE destinataria di ogni bene e valore e da me non indicati su altri miei documenti testamentari già da me scritti e sottoscritti: Rolex a mia moglie
Orologio OB MI a mio PO Vittorio Maffei Parte_1
Autovettura Mercedes a mia moglie che si impegna a venderla per Parte_1
acquistarne una più piccola Quadro New York a Quadro RS4 [...]
a In fede . Affido a mia RE l'incarico di CP_21 RS6 RS
depositare questo documento presso lo studio di un notaio di sua fiducia
[...]
” RS
Ebbene, come indicato dal giudice di prime cure, in adesione al disposto dell'art.682 cod.civ., deve ritenersi che il secondo testamento risulta incompatibile rispetto al primo solo con riferimento alla destinazione di parte del patrimonio e in particolare con riferimento ai beni mobili (esclusi quelli espressamente indicati e oggetto di legato)
pag. 22/29 rispetto ai quali viene istituita erede ex re certa la RE. Nel caso di specie, secondo quanto accertato con argomentazione logica e coerente dal giudice di prime cure, vi è solo una parziale incompatibilità oggettiva delle diverse disposizioni del secondo testamento rispetto al primo, risultando una differenza strutturale tra le due schede testamentarie, in quanto, a fronte della istituzione di erede universale di cui Parte_1
venivano attributi tutti i beni immobili e mobili, contenuta nel primo testamento, il secondo testamento e' invece caratterizzato da una disaggregazione patrimoniale con riferimento al solo patrimonio mobiliare e con destinazione dei beni a diversi beneficiari, e specifica attribuzione soltanto di taluni beni.
Nè appare logicamente motivata la ricostruzione offerta dall'appellante secondo la quale il testatore avrebbe voluto istituire un mero legato de residuo destinando alla RE i valori e beni personali ad esclusione dei valori e beni personali già oggetto del precedente testamento.
Come si legge a pag. 11 della sentenza impugnata “va recisamente respinta anche la tesi difensiva della IG.ra secondo cui il lascito andrebbe qualificato come legato Pt_1
de residuo a favore della RE, da intendersi beneficiata di tutti i beni di cui il testatore non aveva disposto in precedenti schede testamentarie: non solo tale tesi è contraddetta dalle espressioni utilizzate nella scheda, innanzi esaminate, ma conduce ad una vanificazione della volontà del de cuius, privata di ogni effetto in contrasto con il principio di conservazione delle disposizioni testamentarie”.
In proposito l'appellante senza svolgere una effettiva critica rispetto al rilievo della mancanza di contenuto del legato in tal modo interpretate le disposizioni testamentarie si limita a replicare che “non si vanifica in alcun modo la volontà del de cuius e ciò proprio in quanto la corretta interpretazione della scheda testamentaria del gennaio 2014 porta a ritenere che la volontà del predetto de cuius non fosse quella di istituire erede sua RE” senza prendere atto che il motivo dirimente della decisione è dato dalla circostanza, non contestata, che secondo la ricostruzione nei termini di legato de residuo tale legato nel caso di specie non avrebbe ad oggetto alcun bene, privando dunque la disposizione testamentaria del suo contenuto. Va in proposito tenuto conto della necessità che il giudice accertando quale sia stata l'effettiva volontà del testatore pag. 23/29 comunque espressa, considerando congiuntamente ed in modo coordinato l'elemento letterale e quello logico dell'atto unilaterale mortis causa, deve salvaguardare il rispetto, in materia, del principio di conservazione del testamento (Cass. civ. n. 8899/2013).
Vi è infine da considerare che il rilievo svolto rispetto alle precarie condizioni cliniche del de cuius appare del tutto irrilevante in assenza di qualsivoglia doglianza, in primo grado e in grado di appello, rispetto alla validità delle disposizioni testamentarie.
In relazione alla sentenza non definitiva n.1080/2020 va altresì rigettato l'appello incidentale ove ripropone la domanda di accertamento della qualità di unica erede in capo a . _1
In proposito va confermata la sentenza impugnata sulla base del corretto rilievo che il testamento successivo non contiene alcuna revoca espressa del precedente, né tale testamento risulta integralmente incompatibile con il precedente.
Come osservato dalla Suprema Corte “Fuori dall'ipotesi di revoca espressa di un testamento, può ricorrere un caso di incompatibilità oggettiva o intenzionale fra il testamento precedente e quello successivo, sussistendo la prima allorché, indipendentemente da un intento di revoca, sia materialmente impossibile dare contemporanea esecuzione alle disposizioni contenute in entrambi gli atti, e configurandosi, invece, la seconda quando, dal contenuto del testamento successivo, si evinca la volontà del testatore di revocare, in tutto o in parte, quello precedente e, dal raffronto del complesso delle disposizioni o di singole previsioni contenute nei due atti, si desuma che il contenuto della volontà più recente del testatore è inconciliabile con quanto risultante dall'atto antecedente. La relativa indagine, involgendo apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, non è censurabile in sede di legittimità, se non per vizio attinente alla motivazione” (Cass.civ. n.11587/2017). Ed ancora: “Nell'ipotesi di più testamenti successivi, il posteriore, quando non revoca in modo espresso il precedente, annulla in questo solo le disposizioni incompatibili, in applicazione del generale principio di conservazione delle disposizioni di ultima volontà, così da circoscriverne la caducazione al riscontro, caso per caso, della sicura incompatibilità con le successive, potendosi, inoltre, ravvisare una revoca implicita dell'intero testamento precedente solo qualora non sia configurabile la sua pag. 24/29 sopravvivenza a seguito delle mutilazioni derivanti dalla suddetta incompatibilità.” (cfr.
Cass. civ. n.8030/2019).
Va condivisa la ricostruzione offerta nell'impugnata sentenza ove si evidenzia che laddove il testatore ha utilizzato l'espressione “beni personali e i valori” non ha inteso riferirsi a tutti i suoi beni vieppiù nella considerazione che tali espressioni nel IGnificato comune delle parole non ricomprendono i beni immobili. Come evidenziato dal giudice di prime cure “Giova qui osservare che, come riportato nell'atto introduttivo, l'asse ereditario si compone di un unico compendio immobiliare, sito in
RO, alla Via F.lli Govoni, composto di abitazione di tipo civile e autorimessa. Non solo tale cespite rientra, come visto, tra quelli “indicati su altri miei documenti testamentari”, ma, più in generale, non appare in alcun modo riconducibile al novero dei “valori e beni personali” attribuiti alla IG.ra La locuzione “beni _1 personali”, invero, rimanda nel linguaggio d'uso comune a quei beni mobili che sono destinati funzionalmente al soddisfacimento di eIGenze strettamente personali (es. gli abiti, l'orologio) o che rinvengano dal patrimonio della famiglia d'origine (es. gioielli appartenuti agli ascendenti) o il cui valore affettivo superi comunque le possibilità di sfruttamento economico (es. collezioni di oggetti, regali), e che tale fosse il concetto avuto presente dal de cuius lo si evince dalla successiva elencazione dei beni esclusi dall'institutio ex re certa, tutti annoverabili nelle categorie predette: i due orologi,
l'autovettura, i due quadri. Il termine “valori”, poi, rappresenta la denominazione generica di gioielli e altri oggetti preziosi e, nel linguaggio economico, conosciuto dal de cuius per la sua qualità di intermediario finanziario, è riferito a tutto ciò che ha un'utilità definita e può essere oggetto di negoziazione, in particolare danaro (i biglietti di banca come species appartenente al genus della carta valori), titoli di credito e valori mobiliari in genere (cfr. Lemmario italiano, Garzanti linguistica edizione on line;
Vocabolario, Treccani edizione online)” (cfr. sentenza impugnata).
2.Va rigettato il secondo motivo di impugnazione principale in relazione alla sentenza definitiva n.1262/2022 e in particolare ove si assume l'erronea applicazione delle norme e dei criteri per la ripartizione tra gli eredi delle attività e passività assumendo che i debiti andrebbero posti a carico dell'appellante principale nella medesima percentuale corrispondente alla quota di riserva (pari al 50%). Rileva il Collegio come il motivo è
pag. 25/29 infondato tenuto conto che secondo quanto disposto dall'art. 752 c.c., ciascun erede risponde dei debiti e in proporzione alla rispettiva quota, e la quota cui fare riferimento
“è quella risultante dalla riduzione della disposizione testamentaria e dalla reintegra della legittima” fermo restando che i legatari non rispondono delle passività ereditarie.
Pertanto come correttamente individuato nella sentenza impugnata “al fine di individuare in che misura i debiti ereditari sono ripartiti tra le parti, è necessario tenere conto unicamente dei beni attribuiti alle eredi (ed esclusione, quindi, di quanto attribuito ai legatari;
Cass. 2050/1976), per l'importo complessivo di euro 208.653,47
(secondo i dati ricavabili nella seconda tabella di pagina 33: euro 121.704,38 quale quota spettante a;
euro 86.949,09 quale quota spettante a ). Parte_1 _1
Operate le proporzioni tra l'importo complessivo dei beni attribuiti alle due coeredi
(euro 208.653,47) ed il valore delle singole attribuzioni, risulta che sulla convenuta le passività ereditarie gravano nella misura del 58,33%, mentre sull'attrice Parte_1 gravano nella misura del 41,67%.” (cfr. sentenza impugnata). Ciascun _1
erede è infatti tenuto a soddisfare il debito ereditario esclusivamente in proporzione della quota attiva in cui succede, al fine della determinazione dell'entità di detto obbligo, quando si tratti di institutio ex re certa, è necessario accertare il valore dei beni attribuiti all'erede medesimo, e porlo in relazione al valore dell'intero patrimonio ereditario. (cfr.
Cass. civ. n.2050/1976).
3.Va rigettato il motivo di appello incidentale proposto da in relazione al _1
rigetto della domanda di accertamento che l'acquisto dell'immobile di Riccione da parte di costituisce donazione indiretta da parte del de cuius. Parte_1
Va preliminarmente rilevato in linea generale che la dazione di una somma di denaro configura una donazione indiretta d'immobile ove sia effettuata quale mezzo per l'unico e specifico fine dell'acquisto del bene, dovendosi altrimenti ravvisare soltanto una donazione diretta del denaro elargito, per quanto poi successivamente utilizzato in un acquisto immobiliare. Per integrare la fattispecie di donazione indiretta è necessario che la dazione della somma di denaro sia effettuata quale mezzo per l'unico e specifico fine dell'acquisto dell'immobile: deve, cioè, sussistere incontrovertibilmente un collegamento teleologico tra elargizione del denaro e acquisto dell'immobile (Cass. civ.
n. 3642/2004). Secondo quanto evidenziato dalla Suprema Corte, per valutare se una pag. 26/29 fattispecie contrattuale configuri una donazione indiretta, è necessario accertare positivamente l'animus donandi del disponente e chi agisce deve dimostrare lo spirito di liberalità, attraverso la rigorosa considerazione di tutte le circostanze del singolo caso non essendo a tal fine sufficiente la sola dichiarazione, resa dall'accipiens; mentre il beneficiario della disposizione dovrà provare la sussistenza di una diversa giustificazione causale del trasferimento (Cass. civ. n. 9379/2020).
Tanto premesso la domanda svolta dalla appellante incidentale e volta ad accertare l'atto di donazione indiretta è, come già evidenziato dal giudice di prime cure, da ritenersi infondata, per non avere la parte assolto all'onere della prova gravante sulla stessa, tenuto conto che la domanda è basata sulla sola e generica affermazione, poi rimasta indimostrata, dell'acquisto del bene immobile da parte di con denaro Parte_1
fornitole integralmente dal marito. In proposito la prova orale dedotta in primo grado e reiterata in questa sede risulta del tutto generica (cfr. capitolo 21) Vero che l'immobile sito in Riccione, Viale Zandonai 22, identificato al foglio 11, mapp. 3084, sub. 44
(appartamento), sub. 51 (lastrico solare), e sub.10 (autorimessa), formalmente fatto intestare alla IG.ra (doc.12), è stato acquistato proprio dal de cuius, e pagato Pt_1 interamente (€. 81.600,00) con proventi del medesimo, ed a mezzo mutuo ipotecario?).
Va evidenziato come non è stata data alcuna specifica indicazione in ordine alla origine delle provviste e alle modalità di consegna del denaro, quali circostanze tali da dimostrare che il pagamento del prezzo di compravendita immobiliare sia avvenuto con danari del defunto (risultando altresì le formulate richieste ex art.210 RS
c.p.c. e di ctu del tutto generiche ed esplorative: B) Ordinarsi l'esibizione, ex art. 210
c.p.c. 1) ad , già RA e BA, di produrre copia di tutti i rapporti bancari _13
(estratti c/c., movimenti titoli, ecc..) intrattenuti in vita dal IG. con RS
RA e BA, con analitici movimenti relativi ai c/c e deposito titoli descritti in atti, sino alla estinzione. C) Ammettersi C.T.U. a) bancaria tesa, previa ogni più opportuna verifica presso gli Istituti di credito indicati in atti, alla determinazione di tutte le consistenze bancarie, di qualunque genere e specie, intrattenute dal de cuius, alla ricostruzione di tutte le movimentazioni e frutti, alla individuazione del soggetto che le ha materialmente poste in essere e dei soggetti beneficiari di tali movimentazioni (ciò con particolare riferimento a quelle di cui alla documentazione già allegata in atti,
pag. 27/29 relativa agli istituti BPM, Popolare Bergamo-Credito Varesino, San Paolo, BA,
Ubi, Banco Desio), e previa ogni opportuna verifica presso gli Istituti di credito svizzeri;
ed alle analoghe verifiche sulle consistenze e movimentazioni bancarie di Pt_1
in relazione al deposito titoli BPM n. 526064/02, nonché la conto presso
[...] [...]
e presso Istituti di credito svizzeri). Neppure è stata Controparte_15
tempestivamente e ritualmente dedotta e, dunque, provata in giudizio, alcuna circostanza volta a dimostrare l'animus donandi del defunto in favore della moglie.
4.Va infine rilevata l'inammissibilità del terzo motivo dell'appello incidentale ove si lamentata l'erroneità della regolamentazione sulle spese legali e di c.t.u. poste dal
Tribunale in compensazione per la quota di 1/3 e per la residua quota dei due terzi a carico di sulla base del dirimente rilievo che il motivo di impugnazione _1
non espone alcuna critica o evidenzia alcuna erroneità della sentenza, limitandosi ad assumere che in ragione dell'auspicata riforma delle sentenze impugnate le spese dovevano essere poste totalmente a carico di Parte_1
Conclusioni e spese
Le sentenze appellate meritano integrale conferma.
Stante il rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale e la reciproca soccombenza le spese processuali del presente grado vanno integralmente compensate.
Segue al rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 nei confronti dell'appellante e dell'appellata.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sugli appelli avverso la sentenza non definitiva n. 1080/20 pubblicata in data 17.7.2020 del Tribunale di RO e avverso la sentenza definitiva n. 1262/22 pubblicata in data 02/07/2022 del Tribunale di RO li respinge e per l'effetto:
1) conferma le sentenze appellate;
2) compensa integralmente le spese del presente grado;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico dell'appellante Parte_1
4) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico dell'appellante _1
pag. 28/29 Cosi deciso in Venezia, nella Camera di ConIGlio 28 maggio 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
pag. 29/29
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 254/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di conIGlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini ConIGliere rel.
Dott. Caterina Caniato ConIGliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. ), con l'avv. Mignone Davide Parte_1 C.F._1
Appellante
contro
(C.F. , con l'avv. Belloli Attilio _1 C.F._2
Appellata
Oggetto: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima. Appello avverso la sentenza non definitiva n. 1080/20 pubblicata in data
17.7.2020 del Tribunale di RO e avverso la sentenza definitiva n. 1262/22 pubblicata in data 02/07/2022 del Tribunale di RO
CONCLUSIONI
Per l'appellante
Nel merito In via principale
Accertare e dichiarare che, per tutte le motivazioni esposte in atti, le disposizioni di ultima volontà contenute nel testamento olografo redatto dal IG. nel RS
mese di gennaio 2014, ove correttamente interpretate, non sono tali da far ritenere che lo stesso abbia voluto in alcun modo istituire sua erede la IG.ra e che, _1
quindi, al netto dei legati istituiti con la predetta scheda testamentaria, tutti i beni costituenti la massa ereditaria del predetto de cuius siano di spettanza della IG.ra Pt_1
nella sua qualità di erede universale dello stesso in forza del precedente
[...]
testamento olografo del 18.01.2013 e, conseguentemente, disporsi la riforma integrale tanto della sentenza n. 1080/2020 del Tribunale di RO, pubblicata in data
17.07.2020, quanto della successiva sentenza definitiva n. 1262/2022, pubblicata in data
02.07.2022.
In via subordinata
Per il caso in cui non venisse disposta la riforma della sentenza n. 1080/2020 del
Tribunale di RO, richiesta in via principale e venisse, quindi, riconosciuta in capo alla IG.ra la qualità di erede del IG. disporsi, per tutte _1 RS le ragioni esposte in narrativa, l'integrale riforma della sentenza n. 1262/2022, pubblicata dal Tribunale di RO in data 02.07.2022 e, conseguentemente:
- accertarsi e dichiararsi che, sulla base dell'istruttoria svolta in primo grado e delle risposte fornite dal CTU ivi nominato al quesito postogli, la quota di legittima spettante alla IG.ra quale coniuge del defunto IG. è pari ad € Parte_1 RS
121.704,37 e che, conseguentemente, la quota ereditaria di pertinenza della stessa è pari ad € 204.785,42 e che su di essa gravano passività per complessivi € 83.081,45;
- accertarsi che in danno all'appellante IG.ra è stata disposta una lesione Parte_1 della quota di legittima spettantele per legge nella misura di € 85.860,42, che dovrà essere reintegrata, per la parte rilevante nel presente giudizio, mediante la riduzione delle disposizioni in favore dell'erede IG.ra nella misura di € 70.706,05 e, _1
conseguentemente, disporsi la reintegrazione della quota di legittima mediante la riduzione di tali disposizioni nella predetta misura;
pag. 2/29 - accertarsi e dichiararsi che, conseguentemente, la quota ereditaria di competenza dell'erede IG.ra è pari a complessivi € 169.239,79 e che sulla stessa _1 gravano passività per complessivi € 83.081,45;
- disporsi, infine, la divisione dei beni ereditari tra le coeredi assegnando alle stesse in proprietà esclusiva i beni in natura facenti parte dell'asse ereditario nel rispetto del valore delle reciproche quote.
In ogni caso:
- rigettare l'appello incidentale proposto da controparte, sia in via principale che in via subordinata, in quanto le relative domande risultano infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi già esposti nel corso del giudizio di primo grado, che verranno comunque ulteriormente esposti in sede di memorie ex art. 190 c.p.c..
- con condanna della controparte al rimborso dei compensi del primo e secondo grado di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali nella misura forfettaria del 15% ed oltre ad IVA e CPA nella misura di legge.
Per l'appellata
In via principale: rigettare integralmente l'appello proposto dalla IG.ra Parte_1
avverso la sentenza non definitiva n. 1080/2020 nonché contro la sentenza definitiva n.
1262/2022, emesse dal Tribunale di RO all'esito del giudizio n. 3882/2018 R.G., siccome infondato in fatto ed in diritto.
In via di appello incidentale: in riforma della sentenza non definitiva n. 1080/2020 del
17.7.2020 e della sentenza definitiva n. 1262/2022 del 2.7.2022 emesse dal Tribunale di
RO:
1) accertare e dichiarare -anche ex art. 533 e ss. c.c.- che la IG.ra , in virtù _1
del testamento olografo del gennaio 2014 pubblicato in data 11/04/2014, atto a superare ogni precedente disposizione (ivi compreso il testamento pubblicato il 28/2/2014, da considerare nullo, annullato e/od inefficace), è erede universale e/o coerede del fratello
, deceduto in RO il 18 febbraio 2014; RS
pag. 3/29 2) determinare la consistenza dell'asse ereditario del IGnor , asse da RS
assegnare all'attrice -salva eventuale quota di legittima a favore della convenuta-, e ciò:
- previa redazione dell'inventario dei cespiti immobiliari, degli altri beni mobili, di tutte le consistenze patrimoniali derivanti dai rapporti bancari e di tutte le ulteriori consistenze di qualunque natura, genere e specie;
- previo accertamento e/o declaratoria di nullità, invalidità, inefficacia e/o annullamento e comunque illegittimità delle eventuali donazioni poste in essere dal de cuius in pregiudizio della massa, con ogni conseguente statuizione di ragione o legge, ivi compresa la ricollocazione alla massa stessa;
in subordine previa riduzione delle donazioni stesse,
- previa collazione, in particolare con riferimento all'immobile di Riccione, Via
Zandonai n. 22, previo accertamento che è stato acquistato dalla IG.ra con denaro Pt_1
del marito e costituisce quindi donazione indiretta;
3) condannare la IGnora alla restituzione e ricollocazione alla massa, e Parte_1
quindi in favore della IG.ra di tutti i beni, immobili (fra cui quello sito in _1
RO, Via F.lli Govoni 10, identificato al foglio 204, n. 552, sub 16 - appartamento- e subb 68 -box- e quello sito in Riccione, Viale Zandonai 22, identificato al foglio 11, mapp. 3084, sub. 44 -appartamento-, sub. 51 -lastrico solare-, e sub.10 -autorimessa-)
e/o mobili, e/o consistenze patrimoniali derivanti dai rapporti bancari richiamati, con ulteriore condanna alla corresponsione dei canoni e degli accessori, dei frutti e dei benefici dal dovuto al saldo, oltre ad interessi e rivalutazione;
4) condannare la IG.ra a restituire alla IG.ra tutti i beni e Parte_1 _1
valori personali del IG. , per tutto quanto in atti;
RS
5) procedere alla divisione giudiziale del patrimonio del IG. ed RS all'assegnazione all'erede in applicazione dei principi di legge;
ciò con la attribuzione in proprietà esclusiva alla stessa dei beni in natura di valore corrispondente alla relativa quota, ed in alternativa con la vendita all'incanto dei beni con formazione successiva di separate masse liquide da ripartire fra gli eredi;
pag. 4/29 6) ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza;
7) in denegato subordine, condannare la convenuta IG.ra a restituire alla Parte_1
IG.ra tutti i beni e valori personali del IG. , per tutto _1 RS
quanto in atti;
8) condannare la IG.ra alla rifusione a favore della IG.ra delle Parte_1 _1
spese e competenze del giudizio di primo grado, ivi comprese quelle di CTU.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio, ivi comprese quelle della fase cautelare susseguente alla proposizione, da parte dell'appellante, del ricorso ex art. 351 c.p.c., dichiarato inammissibile da Codesta Corte, conformemente ai principi della soccombenza.
In via istruttoria: si insiste, previa revoca dell'ordinanza del G.I. di primo grado del
17.5.2019 siccome illegittima ed errata come esposto in sede di appello incidentale, per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate nel giudizio di primo grado, così come da conclusioni istruttorie precisate nel relativo foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente, che di seguito si riportano:
A) ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che il IG. per molti anni (a far tempo dalla seconda metà RS
degli anni '90, e sino al decesso) ha svolto l'attività di promotore finanziario di RA, ora
, e che nel proprio portafoglio clienti vi sono stati, fra gli altri, molti giocatori del CP_2
Per_ Per_ MI CA ( , , , , , Per_2 Per_3 Per_4 Per_5 Per_6 Per_9
ecc.); giocatori di cui raccoglieva gli ingenti investimenti (miliardi di vecchie lire), girati sui fondi RA che egli poi gestiva per loro direttamente?;
2) Vero che in forza anche di tale portafoglio, e quindi per i risultati economici prodotti, il IG. è stato premiato più volte (anni 2002- 2009) come il miglior promotore RA _1
in Lombardia, ed addirittura -per due anni- Italia?;
3) Vero che, specie in relazione alle annualità dal 2002 al 2009, il IG. corrispose _1
alla Agenzia delle entrate centinaia di migliaia di Euro di Irpef, e che alla fine del proprio mandato ha ricevuto dalla RA una somma molto ingente a titolo di pag. 5/29 liquidazione?;
4) Vero che il quadro mutò radicalmente a far tempo dal 2012, quando i giocatori brasiliani lasciarono via via il MI, ed il IG. perse il relativo portafoglio? _1
5) Vero che i rapporti personali del IG. con la RE sono RS _1
sempre stati caratterizzati da grandissimo affetto reciproco e da un legame solidissimo, privilegiato, di notevole affinità e totale fiducia, sotto ogni profilo, mantenuto in tali termini per tutta la vita, compreso -naturalmente- l'ultimo difficilissimo periodo, quello della malattia e della sofferenza?;
6) Vero che proprio , per lui, abbia costituito -soprattutto in tale periodo (2013- _1
2014)- il punto di riferimento affettivo e personale più saldo e profondo, se non l'unico?;
7) Vero che nel periodo in cui , già malato, si sottoponeva alle cure RS
chemioterapiche a MIo (Niguarda, marzo/novembre 2013), ed aveva necessità di assistenza per i 2/3 giorni immediatamente successivi ai cicli di cura, era a _1
recarsi a MIo, ove il fratello viveva da solo tutta la settimana, e lì si stabiliva _1
dal fratello per due-tre giorni ogni settimana, assistendolo personalmente, rincuorandolo, e dormendogli accanto anche di notte?;
8) Vero che in tale periodo ed in tali occasioni la IG.ra rimaneva lontana dal Parte_1
marito, restando per mesi nell'appartamento di RO, od al mare -per tutta l'estate- nell'appartamento di Riccione, e addirittura, in un caso, a quanto consta, alle Canarie per un torneo di gioco a carte?;
9) Vero che i rapporti fra il IG. e la moglie , specie negli ultimi RS Pt_1
anni di vita del primo, si erano gravemente pregiudicati, e che i coniugi vivevano in sostanza vite separate?;
10) Vero che la IG.ra non ha mai svolto attività lavorativa, né goduto di Parte_1
alcun reddito per proprie prestazioni lavorative?;
11) Vero che, a far tempo dall'acquisto dell'appartamento di Riccione, per tutte le successive estati, e per tutti i mesi estivi, la IG.ra si trasferiva lì a vivere, mentre il Pt_1
marito rimaneva a MIo;
e che, in conseguenza di ciò, il IG. si recava _1
pag. 6/29 spessissimo, di domenica mezzogiorno, a pranzare a casa della RE , e spesso _1 anche in serata a cenare, durante la settimana?”;
12) Vero che, oltre a ciò, a far tempo dall'acquisto dell'appartamento di RO, la IG.ra si trasferiva per altri mesi interi in tale appartamento, mentre come detto il marito Pt_1
rimaneva a MIo?;
13) Vero che, oltre a ciò, spesso -anche nel corso del 2013 e nei pochi periodi in cui la IG.ra tornava a MIo,- la stessa lasciava solo il marito, anche di sera e/o Pt_1 Pt_1
durante i week end, che lei trascorreva altrove con amici ed amiche?;
14) Vero, in particolare, che il IG. nel corso del 2013, confidò ripetutamente - _1
prima alla RE, e quindi al cognato ed agli amici più fidati-, il proprio rammarico per lo stato del proprio rapporto con la moglie, che da tempo percepiva come lontana, distaccata, priva di ogni forma di affetto nei suoi confronti, e poi persino del tutto indifferente alle sue condizioni?;
15) Vero che, in tale contesto, il IG. aveva del pari a loro confidato che avrebbe _1
dovuto da tempo separarsi da lei?;
16) Vero che il IG. nell'estate del 2013, confidò ripetutamente alla RE ed al _1
cognato di avere intenzione di redigere un testamento radicalmente nuovo, che azzerasse i precedenti;
e che, in particolare, avrebbe nominato sua erede _1
universale, al posto della moglie , e disposto legati relativi ad alcuni specifici beni, Pt_1
a favore della moglie, del PO e di amici?;
17) Vero che il IG. ribadì tale propria volontà anche nel dicembre 2013 e nel _1
gennaio 2014, presso l'Ospedale di Negrar?; 18) Vero che, ormai sul letto di morte, il IG. il 9 febbraio 2014 chiese alla RE, al cognato ed al PO -che lo _1 CP_3
stavano assistendo di poter rilasciare, “a fianco del testamento ufficiale a mani di mia RE, con cui l'ho nominata mia erede universale, ultime memorie, desideri, ricordi”; e che -non essendo più in grado di redigere personalmente documenti-, rilasciò dichiarazioni verbali, chiedendo a loro di prenderne nota -cosa che fece il cognato e farne conoscere il contenuto? CP_3
pag. 7/29 19) Vero che, nell'occasione, fra l'altro, dichiarò: - “so bene quale sia la mia situazione.
Ho già espresso a qualche mio amico il desiderio di vederci in Paradiso”, - “in questi lunghi mesi di sofferenze, di ospedali, di cure, di farmaci, ho potuto ed avuto il tempo di molto riflettere, sulla mia vita, sui miei cari, sui miei amici, su chi davvero disinteressato mi ha voluto bene”; - “il più grande ringraziamento lo devo a mia RE
, premurosa, disponibile, sempre di corsa nei momenti nei quali avevo bisogno. _1
Le sarò grato per sempre e la aspetto in Paradiso, felice di riabbracciarla. Ho avuto la fortuna di avere una grande RE, e questo mi basta”?; 20) Vero che, nell'occasione, ribadì espressamente: “devo a mia RE €. 51.000,00 quale debito per la _1
vendita di titoli, provenienti dalla eredità dei genitori e . Questa somma Per_10 Per_11
deve in assoluto essere restituita a mia RE”?;
21) Vero che l'immobile sito in Riccione, Viale Zandonai 22, identificato al foglio 11, mapp. 3084, sub. 44 (appartamento), sub. 51 (lastrico solare), e sub.10 (autorimessa), formalmente fatto intestare alla IG.ra (doc.12), è stato acquistato proprio dal de Pt_1 cuius, e pagato interamente (€. 81.600,00) con proventi del medesimo, ed a mezzo mutuo ipotecario?;
22)Vero che il de cuius effettuò -nel decennio 1998/2008 frequenti di viaggi in
Svizzera, per asseriti affari, e/o comunque in ordine ad operazioni bancarie e/od immobiliari?;
23) Vero che il patrimonio di e genitori di Parte_2 Per_12 RS
ed , relativo ai rapporti bancari, era costituito almeno dai seguenti: a) C/C _1
ordinario n. 1962 presso BNL di MIo (fil:4300) intestato a e Parte_2 Per_12
(doc.15); b) Portafoglio BA (RAS Capital C25876097; RA Monetario
[...]
D24926138; RA emerging W2L13675587), intestato a (doc.16)?; Parte_2
24) Vero che la complessiva consistenza di tali rapporti bancari ammontava ad oltre
280.000,00 euro, e precisamente circa 80.000,00 euro in ordine al c/c (€. 79.809,99 al
31/3/04) ed oltre 200.000,00 per il Portafoglio RA (€. 208.050,81 al 2005)?;
25)Vero che tale complessiva consistenza economica avrebbe naturalmente dovuto essere divisa in parti eguali fra i due fratelli ed , per un importo pari RS _1
pag. 8/29 ad €. 140.000,00 circa per ciascuno -più precisamente, per ciascuno, dedotte le spese funerarie (€.
2.600 per il funerale di ed €. 2.700,00 per quello della Parte_2 moglie), €. 141.979,00 o la somma maggiore o minore che risultasse?;
26) Vero che tali importi però, invece di essere stati oggetto di ripartizione pro quota, e pur confluiti su c/c cointestati tra i due fratelli, sono stati interamente gestiti da
[...]
, che ne ha arbitrariamente disposto, sino alla estinzione del conto, RS
corrispondendo alla RE , negli anni, solo importi parziali rispetto al dovuto, e _1
residuando alla sua morte ancora un IGnificativo importo?;
27) Vero, infatti, che venivano restituiti alla RE: a) €. 30.000,00 il 30/7/2004 come da assegni circolari che si allegano (doc.17); b) €. 5.000,00 il 4/8/2005 -di cui i ¾
(essendo conto cointestato con la madre) per €. 3.750,00 a definitivo favore della RE
(doc.18); c) €. 5.000,00 il 21/10/2005 -di cui i ¾ (essendo conto cointestato con la madre) per €. 3.750,00 a definitivo favore della RE (doc.19); d) €. 5.000,00 il
5/2/2007 (doc.20)?;
28) Vero che nel complesso, quindi, il IG. restituì alla RE €. RS
42.500,00 sino al 05/02/2007, con un residuo debito di €. 100.000,00 circa?;
29) Vero che, proprio all'inizio di aprile del 2009, nel corso di una cena di famiglia presso la residenza di , a Trezzo sull'Adda, ed alla presenza anche della moglie _1
, nonché del cognato e del PO , oltre Parte_1 Controparte_4 Parte_3
che di , comunicò che, in relazione ai proventi genitoriali, da lui in _1 RS
via esclusiva gestiti, intendeva procedere alla liquidazione e restituzione del dovuto - appunto- ad ?; _1
30) Vero che, nell'occasione, il IG. confermò che, dedotti gli acconti RS
già versati, il suo debito residuo nei confronti della RE era, a saldo, pari alla cifra tonda di €. 100.000,00, impegnandosi al pagamento immediato di €. 50.000,00 ed a successive “comode rate” per la restituzione del saldo finale di €. 50.000,00 e che la RE assentì a quanto sopra?; _1
31) Vero che provvide in effetti a corrispondere immediatamente il primo RS
pag. 9/29 importo di €. 50.000,00; e ciò a mezzo pagamento effettuato direttamente al PO
, figlio appunto dell'attrice?; e che tale versamento è confluito -il 7/4/2009- sul Pt_3
c/c cointestato con , come dal doc.28?; _1
32) Vero che rimandò ad un momento successivo, invece, il pagamento delle rateizzazioni per il saldo;
il che, però, non è più stato?;
33) Vero che il patrimonio economico dei genitori era stato fatto confluire da su conti e portafogli cointestati ai due fratelli, e precisamente -da una parte- RS sul c/c BPM, fil.24, n. 24783 (si veda in particolare il bonifico di €. 80.000,00 effettuato il 6/5/2004 dal c/c dei genitori di cui abbiamo sopra detto), e - dall'altra- sul Portafoglio
BA -cointestato appunto tra i fratelli- Portafoglio che al 31/12/2006 ammontava ad
€. 209.258,19 sostanzialmente sovrapponibile a quello genitoriale (docc. 21 e 22)?;
34) Vero che aveva poi gestito in modo arbitrario tali conti e RS
portafogli, con operazioni, acquisti, pagamenti, ecc., mai specificamente autorizzati dalla RE, e neppure mai comunicati alla stessa, e della quale via via intaccò anche la quota parte, sino ad estinguerla?;
35) Vero che ciò avvenne, ad esempio, in ordine al c/c BPM, fil.24, n. 24783 (doc.23), a mezzo delle seguenti operazioni: la sequenza di assegni bancari emessi a pochi giorni dall'apertura del conto, alimentato da quella provvista genitoriale;
la sequenza di compravendite di titoli a contanti, e per importi assai IGnificativi (oltre 50.000,00 euro), nel solo luglio 2004; le imputazioni di tali compravendite, tutte riferite infatti al conto deposito 526064/01 (deposito -come abbiamo documentato- di esclusiva titolarità di ); il bonifico a favore del giocatore del MI MI OB, di €. RS
9.000,00 il 6/10/2004; il bonifico a favore...di e , di €. RS Parte_1
10.000,00 il 10/12/2004; la chiusura del conto pochi giorni dopo, appena dopo un ultimo bonifico...a se stesso?;
36) Vero che ha operato come se fosse conto proprio e privato, di cui si è RS
sostanzialmente appropriato;
conto aperto per far transitare quel bonifico genitoriale, utilizzarlo per qualche mese ai propri fini, e quindi -esaurito l'importo chiudere il conto?;
pag. 10/29 37) Vero che , anche in ordine al portafoglio BA, ha posto in essere RS
analogo atteggiamento, ha operato come se fosse conto proprio e privato, di cui si è sostanzialmente appropriato, per importi di cui poi si sono perse le tracce, con l'azzeramento dell'attivo e dei conti/portafoglio?;
38) Vero che ciò è avvenuto a fronte di un mutuo -senza interessi intercorso fra il de cuius e la RE, mediante il quale l'attrice (su richiesta del fratello, che aveva facilità di investimento) ha mutuato al fratello l'importo in questione (corrispondente in sostanza alla propria metà del saldo complessivo dei conti e portafoglio di cui sopra, generati dai versamenti operati dai genitori, e comunque dal loro patrimonio), con l'obbligo appunto in capo al fratello di restituirle poi nel tempo l'importo citato (€.
142.000,00 circa, già dedotte le spese funerarie dei genitori per quanto si è detto);
39) Vero che, in subordine, ciò è avvenuto a fronte di una autorizzazione da parte della RE all'utilizzo dei conti e fondi da parte di , vincolata ai medesimi RS
obblighi di restituzione a suo carico;
e comunque, in ogni caso, quale importo residuo relativo alla obbligazione specificamente assunta -ed al saldo concordato ed accettato- nell'aprile 2009, quale riconoscimento di debito, tra i fratelli ed a carico di , RS
sulla scorta di quanto sopra capitolato;
* Si indicano a testi: , residente in [...]sull'Adda (MI) Controparte_4
, residente in [...]sull'Adda (MI) Parte_3 CP_5
, residente in [...]sull'Adda (MI) , residente in
[...] Controparte_6
Trezzo sull'Adda (MI) , residente in [...]sull'Adda (MI) CP_7
, residente in [...], residente in [...]CP_8 Controparte_9
residente in [...]commerciale RA, ora Controparte_10
, di MIo Direttore Banca filiale di Trezzo sull'Adda CP_2 _11 _12
, c/o di Bergamo
[...] _11
* Ci si oppone, poi, all'ammissione degli avversi capitoli di prova: in ogni caso, nella denegata ipotesi in cui qualcuno dei capitoli di prova articolati dalla convenuta dovessero superare il vaglio di ammissibilità, si chiede essere ammessi a prova contraria sui medesimi con i testi di cui sopra, da noi indicati nella memoria ex art 183 comma 6
pag. 11/29 n. 2 c.p.c.
***
B) Ordinarsi l'esibizione, ex art. 210 c.p.c.
1) ad , già RA e BA, di produrre copia di tutti i rapporti bancari _13
(estratti c/c., movimenti titoli, ecc..) intrattenuti in vita dal IG. con RS
RA e BA, con analitici movimenti relativi ai c/c e deposito titoli descritti in atti, sino alla estinzione.
2) alla Agenzia delle Entrate di produrre le dichiarazioni dei Redditi di
[...]
relative alle annualità dal 2002 al 2009 compresa, e di dal 2010 RS Parte_1
in poi.
3) ad , filiale di Trezzo sull'Adda, di produrre tutta la documentazione _14
relativa al versamento del 7/4/09 – 9/4/09 di €. 50.000,00 di cui al doc.28.
***
C) Ammettersi C.T.U.
a) bancaria tesa, previa ogni più opportuna verifica presso gli Istituti di credito indicati in atti, alla determinazione di tutte le consistenze bancarie, di qualunque genere e specie, intrattenute dal de cuius, alla ricostruzione di tutte le movimentazioni e frutti, alla individuazione del soggetto che le ha materialmente poste in essere e dei soggetti beneficiari di tali movimentazioni (ciò con particolare riferimento a quelle di cui alla documentazione già allegata in atti, relativa agli istituti BPM, Popolare Bergamo-
Credito Varesino, San Paolo, BA, Ubi, Banco Desio), e previa ogni opportuna verifica presso gli Istituti di credito svizzeri;
ed alle analoghe verifiche sulle consistenze e movimentazioni bancarie di in relazione al deposito titoli BPM n. Parte_1
526064/02, nonché la conto presso e presso Istituti di credito Controparte_15
svizzeri;
b) tesa alla determinazione del rendiconto della gestione dei beni tutti medio tempore dalla IG.ra detenuti, utilizzati e gestiti, ed alla determinazione dei relativi frutti. Pt_1
pag. 12/29 MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado conveniva in giudizio avanti al Tribunale di RO al fine di _1 Parte_1
far accertare la propria qualità di erede universale del fratello RS
deceduto in RO in data 18.2.2014, in forza del testamento olografo redatto nel gennaio 2014, e pubblicato in data 11 aprile 2014, con assegnazione dell'intero asse ereditario. Chiedeva di ritenere nullo, annullato e/o inefficace il precedente testamento pubblicato il 28 febbraio 2014 condannando moglie di Parte_1 RS alla restituzione dei beni appartenuti al de cuius, salva l'eventuale quota di legittima, con divisione giudiziale e assegnazione dei beni. In via subordinata faceva valere un credito nei confronti della massa di euro 50.000,00 derivante dalla successione dei comuni genitori.
L'attrice allegava che nel mese di gennaio 2014 il fratello aveva RS
redatto un testamento olografo, poi pubblicato in data 11.04.2014, con il quale, pur contemporaneamente istituendo dei legati a favore della moglie e di altri soggetti ivi nominati, l'aveva istituita sua erede universale revocando ogni precedente disposizione testamentaria, ivi compreso il precedente testamento olografo del 18.01.2013 con cui il medesimo aveva precedentemente nominato quale sua erede universale la moglie Pt_1
Allegava inoltre che era proprietaria di un immobile sito in Riccione –
[...] Parte_1
viale Zandonai n.22 da ritenere frutto di donazione posto che, nonostante la formale intestazione, sarebbe stato in realtà acquistato dal marito e pagato con denari provenienti dallo stesso, donazione da considerarsi nulla per mancanza della forma prevista dalla legge. Chiedeva di condannare la convenuta alla restituzione dei beni e di disporre la divisione giudiziale. In via solo subordinata allegava che tra il 2004 ed il
2005, erano deceduti i genitori lasciando ai fratelli ed un RS _1
patrimonio, suddiviso tra disponibilità liquide su conto corrente e titoli di investimento, pari a complessivi 280.000,00, la metà dei quali, per legge, sarebbe spettata alla stessa.
Assumeva che in ragione della professione di promotore finanziario del fratello gli stessi si erano accordati affinché gestisse il patrimonio lasciato dai genitori, che tuttavia lo stesso corrispondendo alla RE, finché era in vita, solo la somma di euro pag. 13/29 92.500,00. Chiedeva di accertare il credito nei confronti della massa ereditaria dell'ulteriore somma di euro 50.000,00.
Si costituiva chiedendo in via principale il rigetto di tutte le domande attoree Parte_1
poiché infondate e in via meramente subordinata e riconvenzionale, in caso di accoglimento delle domande attoree, chiedeva di accertare che le disposizioni testamentarie in favore dell'attrice erano lesive della quota di legittima ex art.540 c.c. con conseguente ordine di riduzione nella misura di legge.
In via principale la convenuta rilevava come le disposizioni contenute nel testamento del gennaio 2014 azionato dall'attrice, non solo non revocavano esplicitamente quelle contenute nel precedente testamento del 18.01.2013 ma neppure potevano ritenersi tali da configurare un'istituzione di erede.
Rilevava come la massa ereditaria lasciata dal de cuius, in assenza di alcuna idonea prova contraria fornita dall'attrice ed in mancanza della proposizione, da parte di quest'ultima, di querela di falso rispetto alla dichiarazione di successione presentata dalla convenuta, doveva considerarsi coincidente con quanto indicato nella dichiarazione di successione, integrata dal lato passivo di ulteriori poste debitorie emerse dopo la presentazione della stessa per complessivi euro 86.864,41. Evidenziava
l'infondatezza della domanda di accertamento della nullità della asserita donazione dell'immobile sito in Riccione in assenza di alcuna prova a sostegno della asserzione relativa all'avvenuto pagamento, da parte del marito del corrispettivo versato per l'acquisto dell'immobile e in ogni caso rilevando come non si sarebbe comunque trattato di una donazione nulla ma, al più, di una donazione indiretta, valida ed efficace.
Rilevava che la domanda svolta in via subordinata dall'attrice doveva considerarsi infondata in assenza di alcuna prova a dimostrazione della sussistenza dell'obbligazione pecuniaria dedotta in giudizio eccependone in ogni caso la prescrizione.
Con la sentenza non definitiva n. 1080/20 il Tribunale di RO così provvedeva:“accerta in capo a la qualità di coerede in forza del _1
testamento olografo datato gennaio 2014, con cui il defunto ha dato RS
luogo ad una institutio ex re certa in favore della stessa, devolvendole valori e beni personali nei termini indicati in parte motiva;
respinge le domande di accertamento della nullità e/o riduzione della donazione indiretta dell'immobile in Riccione formulate
pag. 14/29 dall'attrice”, rimettendo la causa sul ruolo per l'istruttoria in relazione alle ulteriori domande.
Il Tribunale riteneva che con la seconda scheda testamentaria il de cuius aveva dato luogo a una seconda istituzione di erede coesistente alla prima, entro i limiti specificati dalla segnalazione dei beni in favore della RE. La causa veniva rimessa sul ruolo e veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio finalizzata a ricostruire la composizione della massa ereditaria, della situazione contabile dei rapporti intercorsi tra attrice e de cuius, a quantificare i beni ereditari e ripartirli in base al principio della proporzionalità della quota ereditaria.
La relazione peritale veniva depositata in data 17.09.2021
Con la sentenza definitiva n. 1262/2022 il Tribunale di RO così disponeva : “rigetta la domanda dell'attrice di accertare in suo favore il credito di euro 50.000,00 nei confronti della massa ereditaria;
rigetta la domanda dell'attrice di accertare che
l'acquisto dell'immobile di Riccione da parte della convenuta costituisce donazione indiretta da parte del de cuius;
accerta che la massa dell'eredità di RS
(attivo ereditario) all'apertura della successione è di valore pari a complessivi euro
409.570,84 e che le passività ereditarie ammontano ad euro 166.162,09; accerta che la quota di legittima spettante alla convenuta e, parimenti, la quota di cui il testatore poteva liberamente disporre, corrispondono ciascuna ad euro 121.704,38; accerta che la violazione della quota di legittima spettante alla convenuta è complessivamente pari ad euro 57.835,49, di cui euro 41.390,77 da recuperare tramite riduzione della disposizione testamentaria in favore dell'attrice e, per l'effetto:
- accoglie la domanda riconvenzionale di riduzione della disposizione testamentaria di del gennaio 2014 in favore dell'attrice (testamento RS _1 pubblicato l'11.04.2014 dal Notaio dr. , rep. N. 79.822; RS3
racc. n. 22.752), esperita dalla convenuta nei confronti della stessa, e, per Parte_1
l'effetto la dichiara priva di effetti nei confronti della convenuta limitatamente all'importo di euro 41.390,77;
- tenuto conto di quanto sopra, dichiara lo scioglimento della comunione relativa all'eredità di e, quanto alla divisione: RS
pag. 15/29 A) attribuisce alla convenuta i seguenti beni in piena ed esclusiva Parte_1 proprietà: L'appartamento di RO, via F.lli Govoni n. 10 ed il garage pertinenziale, identificati come segue: L'autovettura Mercedes tg. CS958LG telaio
WDD2193561A006300; l'orologio Rolex;
N. 1.706,167 quote fondo “Total return bond
Fund” per l'intero; L'importo di euro 9.058,91 dalla quota di 1/2 caduta in successione del saldo del conto corrente cointestato 10649 AL AN (la quota di 1/2 caduta in successione è pari ad euro 18.064,24). Il saldo residuo del c/c 10649 AL AN –
1/2, al netto dell'operazione necessaria per la reintegra la quota di legittima spettante alla convenuta stessa, per l'importo di euro 9.005,33, oltre interessi maturati dall'apertura della successione al saldo effettivo;
Il saldo liquido c/c 249 _16
Commercio ½ per euro 243,43, oltre interessi di legge dall'apertura della _17 successione alla dazione effettiva B) attribuisce all'attrice i seguenti beni _1
in piena ed esclusiva proprietà: Il saldo liquido c/c n. 24-24773 BPM – 1/1 per euro
1.059,17, oltre interessi di legge dall'apertura della successione alla dazione effettiva;
Il credito pecuniario e indennità val Portafoglio per euro Controparte_18
117.726,65; Il credito pecuniario AL AN indennità val. portafoglio per euro
69.920,49; con la precisazione che la convenuta è tenuta a restituirli all'attrice, se già riscossi, con gli interessi di legge, con decorrenza come sopra indicato, sino al saldo effettivo, o, se non riscossi, a compiere quanto necessario per consentire all'attrice di acquisirne la disponibilità esclusiva;
- accerta che le passività dell'eredità di gravano nella misura del RS
58,33% sulla convenuta e nella misura del 41,67% sull'attrice;
- rigetta la domanda dell'attrice di attribuirle unicamente i valori attivi al netto delle passività gravanti su di lei in proporzione alla propria quota, e di porre tutte le passività ereditarie a carico della convenuta;
- al netto della compensazione di 1/3, condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite che si liquidano per la quota in complessivi euro 15.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, oltre CPA ed IVA come per legge;
pag. 16/29 - pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, per 1/3 a carico a carico della convenuta e per 2/3 a carico dell'attrice, ferma la solidarietà esterna delle parti nei confronti del CTU “.
Il Tribunale riteneva che non avesse dimostrato la sussistenza del _1
suo credito pari ad euro 50.000,00 nei confronti della massa ereditaria e confermava la stima effettuata della massa ereditaria da parte del c.t.u. pari a euro 409.570,84 in cui erano inclusi i legati disposti dal de cuius consistenti in un orologio del valore di circa euro 300,00 al PO un quadro a del valore di circa Parte_4 RS4
euro 1.000,00 e un quadro a del valore di euro 50.000,00 rilevando RS5
come residuava in capo alle eredi il valore complessivo di euro 358.270,84.
Il giudice di prime cure individuati i “beni personali” e i “valori” di cui RS
aveva disposto in favore della RE in ciò che possiede un'utilità
[...] _1
definita e può essere oggetto di negoziazione in denaro, titoli di credito e valori mobiliari in genere, ricomprendeva in tale conteggio i due crediti pecuniari del de cuius nei confronti di AL AN per € 117.726,65 ed euro 69.920,49, nonché le quote del fondo “Total Return bond fund”, distribuendo un attivo alle eredi euro 118.925,00, pari al 33,19%, in favore della moglie ed euro 239.345,84, pari al 66,81%, in Parte_1
favore della RE Il Tribunale rilevava che, con riferimento _1 all'immobile di Riccione, non era stato provato che il medesimo fosse stato pagato con denaro proveniente dal de cuius , e dunque oggetto di donazione indiretta, e conseguentemente lo stesso non doveva essere considerato nella riunione fittizia.
Assumeva che il patrimonio di cui poteva disporre era pari a euro RS
243.408,75 di euro 121.704,38 corrispondenti alla quota di legittima spettante alla moglie. Essendo il valore dei beni attribuiti alla moglie secondo il testamento pari a euro 63.768,89, accertava la sussistenza della lesione della quota di legittima, da reintegrarsi per euro 57.835,49. Ritenuti lesivi della quota di legittima spettante alla moglie sia l'institutio ex re certa della coerede sia i legati disposti nei _1
confronti dei tre beneficiari (rimasti tuttavia estranei al procedimento) accertava la riduzione della quota attribuita all'attrice per complessivi euro 41.390,77. Tenuto conto delle passività, procedeva alla divisione e alla spartizione dei beni ereditari attribuendo a l'immobile di RO, l'autovettura Mercedes, l'orologio Rolex, n. Parte_1
pag. 17/29 1.706,167 quote fondo “Total return bond Fund” per l'intero e l'importo di euro
9.058,91 dalla quota di 1/2 caduta in successione del saldo del conto corrente cointestato 10649 AL AN. Attribuiva a il saldo residuo del c/c _1
10649 AL AN di euro 9.005,33, oltre interessi maturati dall'apertura della successione al saldo effettivo, il saldo liquido c/c 249 _16 _19
per euro 243,43, oltre interessi di legge dall'apertura della successione alla
[...]
dazione effettiva, il saldo liquido c/c n. 24-24773 BPM – per € 1.059,17, oltre interessi di legge dall'apertura della successione alla dazione effettiva, il credito pecuniario val Portafoglio per euro 117.726,65 e il credito Controparte_20
pecuniario AL AN indennità val. portafoglio per euro 69.920,49.
Giudizio di appello
Contro la sentenza non definitiva n. 1080/20 e contro la sentenza n. 1262/22 del
Tribunale di RO ha interposto tempestivo appello insistendo per Parte_1
l'accoglimento dei motivi di appello e la riforma della sentenza di primo grado.
Con comparsa di costituzione e con appello incidentale si è costituita _1
chiedendo il rigetto delle domande attoree e in via incidentale chiedendo l'accertamento della qualità di erede universale in forza del testamento olografo del gennaio 2024,
l'accertamento che l'acquisto dell'immobile di Riccione costituiva una donazione indiretta e proponendo impugnazione anche della statuizione in punto spese.
All'udienza del 27 maggio 2025 la causa è stata rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Motivi d'appello principale di Parte_1
Primo motivo di impugnazione in relazione alla sentenza non definitiva n. 1080/2020
Con il primo motivo l'appellante impugna la sentenza non definitiva ove ha accertato la qualità di erede universale di rilevando la non corretta applicazione delle _1 disposizioni relative all'interpretazione delle schede testamentarie e in particolare dell'articolo 682 cod. civ., dovendosi ritenere che con il secondo testamento il de cuius aveva disposto in favore di unicamente di un legato de residuo. _1
Secondo l'appellante principale tenuto conto che nel testamento redatto in data
18.01.2013 revocava espressamente i precedenti testamenti, RS
pag. 18/29 nominando erede universale tale disposizione poteva essere superata solo Parte_1
ove il de cuius avesse redatto un successivo testamento in cui disponeva espressamente la revoca della precedente disposizione ovvero in cui avesse inserito disposizioni di ultima volontà certamente incompatibili con la precedente istituzione di erede.
L'appellante rilevava l'errata applicazione del principio del criterio del IGnificato proprio delle parole, assumendo che l'espressione “intendo quindi mia RE destinataria di ogni bene e valore e da me non indicati su altri miei documenti testamentari già da me sottoscritti” non poteva che IGnificare che il de cuius, non solo non aveva voluto annullare le precedenti disposizioni testamentarie ma, anzi, che aveva inteso farle espressamente salve, esplicitamente sottraendo dai “valori e beni personali”, che col secondo testamento destinava alla RE, tutti i beni già “indicati su altri miei documenti testamentari già da me scritti e sottoscritti”.
Rilevava come tale risultato era raggiunto anche utilizzando il criterio che si avvale degli elementi estrinseci alla scheda testamentaria considerando che il testatore pur avendo dimostrato di conoscere l'importanza della espressa revoca delle disposizioni testamentarie antecedenti, avendola disposta nel testamento del 18.01.2013, non aveva voluto inserirla anche nel successivo testamento del gennaio 2014 e, ulteriormente, osservando come nel primo testamento veniva utilizzata l'espressione “nomino mia erede universale” mentre nel secondo vi era la differente dicitura “i miei valori e beni personali saranno destinati a mia RE , peraltro con la specificazione _1 che tali “valori e beni personali” non dovessero essere quelli indicati in precedenti documenti testamentari.
Secondo motivo di impugnazione in relazione alla sentenza definitiva n.1262/2022
Con il secondo motivo l'appellante principale contesta quanto statuito nella sentenza definitiva del Tribunale di RO rilevando l'erronea applicazione delle norme e dei criteri per la ripartizione tra gli eredi delle attività e passività. L'appellante assume in proposito che la quota di eredità spettante al legittimario quale quota di riserva deve essere tale da consentire allo stesso di ottenere esattamente quanto la legge gli riserva, al netto dei debiti gravanti sulla quota a lui assegnata. Assume che essendo la quota di eredità spettante all'appellante pari al 50% la stessa avrebbe dovuto sopportare passività
pag. 19/29 nella medesima percentuale, restando le ulteriori passività integralmente a carico della coerede _1
Motivi d'appello incidentale proposto da _1
Primo motivo di impugnazione nei confronti della sentenza non definitiva n.1080/2020
Con il primo motivo l'appellante incidentale impugna la sentenza non definitiva ove ha rigettato la domanda di vedersi riconosciuta la qualità di erede universale del fratello in forza del testamento olografo del gennaio 2014 riconoscendo in suo RS
favore la sola institutio ex re certa.
Rilevava che come già dedotto nei capitoli di prova orale debitamente formulati nella seconda memoria ex art.183 c.p.c. negli ultimi periodi di vita di i RS
rapporti tra questi e la moglie era totalmente deteriorati, tanto che nella fase peggiore e terminale della propria malattia egli, in cura presso l'ospedale Niguarda di MIo, era assistito esclusivamente dalla RE, sicchè risultava comprensibile che il de cuius, poco prima di morire, avesse voluto istituire la RE quale propria erede universale, revocando la precedente disposizione testamentaria a favore della moglie.
L'appellante incidentale assumeva che tale volontà emergeva chiaramente dal tenore letterale del testamento olografo del gennaio 2014, ove si diceva testualmente “i miei valori e bene personali saranno destinati a mia RE , per poi ribadire _1 subito dopo “intendo quindi mia RE destinataria di ogni bene e valore”, indicando infine alcuni specifici beni assegnati alla moglie (orologio Rolex ed autovettura
Mercedes) e ad altri legatari. Rilevava come proprio il fatto che la moglie era indicata come destinataria di specifici beni confermava, all'evidenza, l'intenzione del testatore di non considerarla più quale erede universale, revocando così la precedente disposizione testamentaria con cui le aveva attribuito, appunto, tale qualità. Contestava inoltre l'interpretazione fornita dal giudice di prime cure in relazione all'espressione “valori e beni personali” come riferita ai soli beni mobili tenuto conto che anche l'appartamento di RO costituiva un “valore” ed anche un “bene personale”.
Secondo motivo di impugnazione nei confronti della sentenza non definitiva n.1080/2020 e quella definitiva n. 1262/2022.
L'appellante incidentale impugnava i capi della sentenza non definitiva e di quella definitiva “che hanno rigettato la domanda di accertamento che l'acquisto dell'immobile pag. 20/29 di Riccione da parte della IG.ra costituisce donazione indiretta da parte del de Pt_1
cuius, in favore di una pronuncia che accerti e dichiari che il predetto acquisto è stato effettuato tramite denaro del IG. , per cui costituisce donazione RS
indiretta e quindi il cespite immobiliare deve essere oggetto di collazione, restituendolo alla massa ereditaria o imputando il relativo valore alla quota di legittima spettante alla IG.ra . In particolare, l'appellante incidentale criticava entrambe le sentenze per Pt_1
non avere riconosciuto la donazione indiretta a da parte del marito Parte_1 dell'immobile sito in Riccione, escludendo il cespite dalla ricostruzione della massa ereditaria sulla base del rilievo che non vi era prova che l'acquisto fosse stato pagato da de cuius. Assumeva che l'accertamento della circostanza che l'immobile di Riccione sia stato acquistato con denaro del de cuius, configurando una donazione indiretta in favore di rileva ai fini della corretta ricostruzione della massa ereditaria, da Parte_1
attribuire ad salva la quota di legittima spettante alla moglie, previa _1
collazione delle donazioni.
L'appellante incidentale sottolineava l'erroneità della sentenza non definitiva che si era limitata a richiamare i concetti di legittimazione attiva all'azione di riduzione e di forma solenne richiesta per le donazioni nella fattispecie del tutto inconferenti. Quanto alla sentenza definitiva censurava l'affermazione relativa alla mancata dimostrazione del pagamento da parte del de cuius rilevando come sul punto era stato dedotto uno specifico capitolo di prova testimoniale e per interrogatorio formale e richiesta una c.t.u. tenuto conto che la stessa, estranea all'affare, non poteva disporre della documentazione attestante la provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto. Ferma la reiterazione in appello delle richieste istruttorie l'appellante incidentale rilevava comunque che era stata data prova della circostanza aveva dichiarato nell'atto di acquisto di Parte_1
essere casalinga e della circostanza che vi era stata la stipula di un finanziamento in pari data, finanziamento che, stante l'assenza di fonti reddituali in capo a era Parte_1 stato “all'evidenza” restituito integralmente dal marito.
Terzo di impugnazione avverso la sentenza definitiva n.162/2022.
Con il terzo motivo l'appellante incidentale lamenta l'erroneità della regolamentazione sulle spese legali e di c.t.u. poste dal Tribunale in compensazione per la quota di 1/3 e per la residua quota dei due terzi a carico di L'appellante incidentale _1
pag. 21/29 assumeva che in ragione della riforma delle sentenze impugnate le spese dovevano essere poste totalmente a carico di Parte_1
Ragioni della decisione
1.Esaminati congiuntamente il primo motivo di appello principale e il primo motivo di appello incidentale, aventi entrambi ad oggetto quanto deciso con la sentenza non definitiva n.1080/2020, rileva il Collegio come vadano entrambi rigettati e la sentenza integralmente confermata.
In proposito vanno richiamati i due testamenti oggetto di causa.
Il testamento olografo del 18 gennaio 2013 riporta espressamente “ Io sottoscritto
[...]
… nel pieno delle mie facoltà mentali, con il presente testamento scritto di RS
mio pugno dispongo dei miei beni per il tempo in cui avrò cessato di vivere nel seguente modo: revoco con il presente ogni mia precedente disposizione testamentaria e nomino mia erede universale mia moglie nata a [...] il [...] e Parte_1
residente a [...] per tutti i beni di mia proprietà mobile ed immobili.
MIo 18/1/2013 Piergiorgio” . Em_1
Il testamento del gennaio 2014 riporta espressamente quanto segue “Negrar gennaio
2014. Io sottoscritto ..nel pieno possesso delle mie facoltà. Decido di RS
lasciare testamento secondo le istruzioni e modalità che seguono. I miei valori e beni personali saranno destinati a mia RE residente a [...]sull'adda _1
intendo quindi mia RE destinataria di ogni bene e valore e da me non indicati su altri miei documenti testamentari già da me scritti e sottoscritti: Rolex a mia moglie
Orologio OB MI a mio PO Vittorio Maffei Parte_1
Autovettura Mercedes a mia moglie che si impegna a venderla per Parte_1
acquistarne una più piccola Quadro New York a Quadro RS4 [...]
a In fede . Affido a mia RE l'incarico di CP_21 RS6 RS
depositare questo documento presso lo studio di un notaio di sua fiducia
[...]
” RS
Ebbene, come indicato dal giudice di prime cure, in adesione al disposto dell'art.682 cod.civ., deve ritenersi che il secondo testamento risulta incompatibile rispetto al primo solo con riferimento alla destinazione di parte del patrimonio e in particolare con riferimento ai beni mobili (esclusi quelli espressamente indicati e oggetto di legato)
pag. 22/29 rispetto ai quali viene istituita erede ex re certa la RE. Nel caso di specie, secondo quanto accertato con argomentazione logica e coerente dal giudice di prime cure, vi è solo una parziale incompatibilità oggettiva delle diverse disposizioni del secondo testamento rispetto al primo, risultando una differenza strutturale tra le due schede testamentarie, in quanto, a fronte della istituzione di erede universale di cui Parte_1
venivano attributi tutti i beni immobili e mobili, contenuta nel primo testamento, il secondo testamento e' invece caratterizzato da una disaggregazione patrimoniale con riferimento al solo patrimonio mobiliare e con destinazione dei beni a diversi beneficiari, e specifica attribuzione soltanto di taluni beni.
Nè appare logicamente motivata la ricostruzione offerta dall'appellante secondo la quale il testatore avrebbe voluto istituire un mero legato de residuo destinando alla RE i valori e beni personali ad esclusione dei valori e beni personali già oggetto del precedente testamento.
Come si legge a pag. 11 della sentenza impugnata “va recisamente respinta anche la tesi difensiva della IG.ra secondo cui il lascito andrebbe qualificato come legato Pt_1
de residuo a favore della RE, da intendersi beneficiata di tutti i beni di cui il testatore non aveva disposto in precedenti schede testamentarie: non solo tale tesi è contraddetta dalle espressioni utilizzate nella scheda, innanzi esaminate, ma conduce ad una vanificazione della volontà del de cuius, privata di ogni effetto in contrasto con il principio di conservazione delle disposizioni testamentarie”.
In proposito l'appellante senza svolgere una effettiva critica rispetto al rilievo della mancanza di contenuto del legato in tal modo interpretate le disposizioni testamentarie si limita a replicare che “non si vanifica in alcun modo la volontà del de cuius e ciò proprio in quanto la corretta interpretazione della scheda testamentaria del gennaio 2014 porta a ritenere che la volontà del predetto de cuius non fosse quella di istituire erede sua RE” senza prendere atto che il motivo dirimente della decisione è dato dalla circostanza, non contestata, che secondo la ricostruzione nei termini di legato de residuo tale legato nel caso di specie non avrebbe ad oggetto alcun bene, privando dunque la disposizione testamentaria del suo contenuto. Va in proposito tenuto conto della necessità che il giudice accertando quale sia stata l'effettiva volontà del testatore pag. 23/29 comunque espressa, considerando congiuntamente ed in modo coordinato l'elemento letterale e quello logico dell'atto unilaterale mortis causa, deve salvaguardare il rispetto, in materia, del principio di conservazione del testamento (Cass. civ. n. 8899/2013).
Vi è infine da considerare che il rilievo svolto rispetto alle precarie condizioni cliniche del de cuius appare del tutto irrilevante in assenza di qualsivoglia doglianza, in primo grado e in grado di appello, rispetto alla validità delle disposizioni testamentarie.
In relazione alla sentenza non definitiva n.1080/2020 va altresì rigettato l'appello incidentale ove ripropone la domanda di accertamento della qualità di unica erede in capo a . _1
In proposito va confermata la sentenza impugnata sulla base del corretto rilievo che il testamento successivo non contiene alcuna revoca espressa del precedente, né tale testamento risulta integralmente incompatibile con il precedente.
Come osservato dalla Suprema Corte “Fuori dall'ipotesi di revoca espressa di un testamento, può ricorrere un caso di incompatibilità oggettiva o intenzionale fra il testamento precedente e quello successivo, sussistendo la prima allorché, indipendentemente da un intento di revoca, sia materialmente impossibile dare contemporanea esecuzione alle disposizioni contenute in entrambi gli atti, e configurandosi, invece, la seconda quando, dal contenuto del testamento successivo, si evinca la volontà del testatore di revocare, in tutto o in parte, quello precedente e, dal raffronto del complesso delle disposizioni o di singole previsioni contenute nei due atti, si desuma che il contenuto della volontà più recente del testatore è inconciliabile con quanto risultante dall'atto antecedente. La relativa indagine, involgendo apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, non è censurabile in sede di legittimità, se non per vizio attinente alla motivazione” (Cass.civ. n.11587/2017). Ed ancora: “Nell'ipotesi di più testamenti successivi, il posteriore, quando non revoca in modo espresso il precedente, annulla in questo solo le disposizioni incompatibili, in applicazione del generale principio di conservazione delle disposizioni di ultima volontà, così da circoscriverne la caducazione al riscontro, caso per caso, della sicura incompatibilità con le successive, potendosi, inoltre, ravvisare una revoca implicita dell'intero testamento precedente solo qualora non sia configurabile la sua pag. 24/29 sopravvivenza a seguito delle mutilazioni derivanti dalla suddetta incompatibilità.” (cfr.
Cass. civ. n.8030/2019).
Va condivisa la ricostruzione offerta nell'impugnata sentenza ove si evidenzia che laddove il testatore ha utilizzato l'espressione “beni personali e i valori” non ha inteso riferirsi a tutti i suoi beni vieppiù nella considerazione che tali espressioni nel IGnificato comune delle parole non ricomprendono i beni immobili. Come evidenziato dal giudice di prime cure “Giova qui osservare che, come riportato nell'atto introduttivo, l'asse ereditario si compone di un unico compendio immobiliare, sito in
RO, alla Via F.lli Govoni, composto di abitazione di tipo civile e autorimessa. Non solo tale cespite rientra, come visto, tra quelli “indicati su altri miei documenti testamentari”, ma, più in generale, non appare in alcun modo riconducibile al novero dei “valori e beni personali” attribuiti alla IG.ra La locuzione “beni _1 personali”, invero, rimanda nel linguaggio d'uso comune a quei beni mobili che sono destinati funzionalmente al soddisfacimento di eIGenze strettamente personali (es. gli abiti, l'orologio) o che rinvengano dal patrimonio della famiglia d'origine (es. gioielli appartenuti agli ascendenti) o il cui valore affettivo superi comunque le possibilità di sfruttamento economico (es. collezioni di oggetti, regali), e che tale fosse il concetto avuto presente dal de cuius lo si evince dalla successiva elencazione dei beni esclusi dall'institutio ex re certa, tutti annoverabili nelle categorie predette: i due orologi,
l'autovettura, i due quadri. Il termine “valori”, poi, rappresenta la denominazione generica di gioielli e altri oggetti preziosi e, nel linguaggio economico, conosciuto dal de cuius per la sua qualità di intermediario finanziario, è riferito a tutto ciò che ha un'utilità definita e può essere oggetto di negoziazione, in particolare danaro (i biglietti di banca come species appartenente al genus della carta valori), titoli di credito e valori mobiliari in genere (cfr. Lemmario italiano, Garzanti linguistica edizione on line;
Vocabolario, Treccani edizione online)” (cfr. sentenza impugnata).
2.Va rigettato il secondo motivo di impugnazione principale in relazione alla sentenza definitiva n.1262/2022 e in particolare ove si assume l'erronea applicazione delle norme e dei criteri per la ripartizione tra gli eredi delle attività e passività assumendo che i debiti andrebbero posti a carico dell'appellante principale nella medesima percentuale corrispondente alla quota di riserva (pari al 50%). Rileva il Collegio come il motivo è
pag. 25/29 infondato tenuto conto che secondo quanto disposto dall'art. 752 c.c., ciascun erede risponde dei debiti e in proporzione alla rispettiva quota, e la quota cui fare riferimento
“è quella risultante dalla riduzione della disposizione testamentaria e dalla reintegra della legittima” fermo restando che i legatari non rispondono delle passività ereditarie.
Pertanto come correttamente individuato nella sentenza impugnata “al fine di individuare in che misura i debiti ereditari sono ripartiti tra le parti, è necessario tenere conto unicamente dei beni attribuiti alle eredi (ed esclusione, quindi, di quanto attribuito ai legatari;
Cass. 2050/1976), per l'importo complessivo di euro 208.653,47
(secondo i dati ricavabili nella seconda tabella di pagina 33: euro 121.704,38 quale quota spettante a;
euro 86.949,09 quale quota spettante a ). Parte_1 _1
Operate le proporzioni tra l'importo complessivo dei beni attribuiti alle due coeredi
(euro 208.653,47) ed il valore delle singole attribuzioni, risulta che sulla convenuta le passività ereditarie gravano nella misura del 58,33%, mentre sull'attrice Parte_1 gravano nella misura del 41,67%.” (cfr. sentenza impugnata). Ciascun _1
erede è infatti tenuto a soddisfare il debito ereditario esclusivamente in proporzione della quota attiva in cui succede, al fine della determinazione dell'entità di detto obbligo, quando si tratti di institutio ex re certa, è necessario accertare il valore dei beni attribuiti all'erede medesimo, e porlo in relazione al valore dell'intero patrimonio ereditario. (cfr.
Cass. civ. n.2050/1976).
3.Va rigettato il motivo di appello incidentale proposto da in relazione al _1
rigetto della domanda di accertamento che l'acquisto dell'immobile di Riccione da parte di costituisce donazione indiretta da parte del de cuius. Parte_1
Va preliminarmente rilevato in linea generale che la dazione di una somma di denaro configura una donazione indiretta d'immobile ove sia effettuata quale mezzo per l'unico e specifico fine dell'acquisto del bene, dovendosi altrimenti ravvisare soltanto una donazione diretta del denaro elargito, per quanto poi successivamente utilizzato in un acquisto immobiliare. Per integrare la fattispecie di donazione indiretta è necessario che la dazione della somma di denaro sia effettuata quale mezzo per l'unico e specifico fine dell'acquisto dell'immobile: deve, cioè, sussistere incontrovertibilmente un collegamento teleologico tra elargizione del denaro e acquisto dell'immobile (Cass. civ.
n. 3642/2004). Secondo quanto evidenziato dalla Suprema Corte, per valutare se una pag. 26/29 fattispecie contrattuale configuri una donazione indiretta, è necessario accertare positivamente l'animus donandi del disponente e chi agisce deve dimostrare lo spirito di liberalità, attraverso la rigorosa considerazione di tutte le circostanze del singolo caso non essendo a tal fine sufficiente la sola dichiarazione, resa dall'accipiens; mentre il beneficiario della disposizione dovrà provare la sussistenza di una diversa giustificazione causale del trasferimento (Cass. civ. n. 9379/2020).
Tanto premesso la domanda svolta dalla appellante incidentale e volta ad accertare l'atto di donazione indiretta è, come già evidenziato dal giudice di prime cure, da ritenersi infondata, per non avere la parte assolto all'onere della prova gravante sulla stessa, tenuto conto che la domanda è basata sulla sola e generica affermazione, poi rimasta indimostrata, dell'acquisto del bene immobile da parte di con denaro Parte_1
fornitole integralmente dal marito. In proposito la prova orale dedotta in primo grado e reiterata in questa sede risulta del tutto generica (cfr. capitolo 21) Vero che l'immobile sito in Riccione, Viale Zandonai 22, identificato al foglio 11, mapp. 3084, sub. 44
(appartamento), sub. 51 (lastrico solare), e sub.10 (autorimessa), formalmente fatto intestare alla IG.ra (doc.12), è stato acquistato proprio dal de cuius, e pagato Pt_1 interamente (€. 81.600,00) con proventi del medesimo, ed a mezzo mutuo ipotecario?).
Va evidenziato come non è stata data alcuna specifica indicazione in ordine alla origine delle provviste e alle modalità di consegna del denaro, quali circostanze tali da dimostrare che il pagamento del prezzo di compravendita immobiliare sia avvenuto con danari del defunto (risultando altresì le formulate richieste ex art.210 RS
c.p.c. e di ctu del tutto generiche ed esplorative: B) Ordinarsi l'esibizione, ex art. 210
c.p.c. 1) ad , già RA e BA, di produrre copia di tutti i rapporti bancari _13
(estratti c/c., movimenti titoli, ecc..) intrattenuti in vita dal IG. con RS
RA e BA, con analitici movimenti relativi ai c/c e deposito titoli descritti in atti, sino alla estinzione. C) Ammettersi C.T.U. a) bancaria tesa, previa ogni più opportuna verifica presso gli Istituti di credito indicati in atti, alla determinazione di tutte le consistenze bancarie, di qualunque genere e specie, intrattenute dal de cuius, alla ricostruzione di tutte le movimentazioni e frutti, alla individuazione del soggetto che le ha materialmente poste in essere e dei soggetti beneficiari di tali movimentazioni (ciò con particolare riferimento a quelle di cui alla documentazione già allegata in atti,
pag. 27/29 relativa agli istituti BPM, Popolare Bergamo-Credito Varesino, San Paolo, BA,
Ubi, Banco Desio), e previa ogni opportuna verifica presso gli Istituti di credito svizzeri;
ed alle analoghe verifiche sulle consistenze e movimentazioni bancarie di Pt_1
in relazione al deposito titoli BPM n. 526064/02, nonché la conto presso
[...] [...]
e presso Istituti di credito svizzeri). Neppure è stata Controparte_15
tempestivamente e ritualmente dedotta e, dunque, provata in giudizio, alcuna circostanza volta a dimostrare l'animus donandi del defunto in favore della moglie.
4.Va infine rilevata l'inammissibilità del terzo motivo dell'appello incidentale ove si lamentata l'erroneità della regolamentazione sulle spese legali e di c.t.u. poste dal
Tribunale in compensazione per la quota di 1/3 e per la residua quota dei due terzi a carico di sulla base del dirimente rilievo che il motivo di impugnazione _1
non espone alcuna critica o evidenzia alcuna erroneità della sentenza, limitandosi ad assumere che in ragione dell'auspicata riforma delle sentenze impugnate le spese dovevano essere poste totalmente a carico di Parte_1
Conclusioni e spese
Le sentenze appellate meritano integrale conferma.
Stante il rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale e la reciproca soccombenza le spese processuali del presente grado vanno integralmente compensate.
Segue al rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 nei confronti dell'appellante e dell'appellata.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sugli appelli avverso la sentenza non definitiva n. 1080/20 pubblicata in data 17.7.2020 del Tribunale di RO e avverso la sentenza definitiva n. 1262/22 pubblicata in data 02/07/2022 del Tribunale di RO li respinge e per l'effetto:
1) conferma le sentenze appellate;
2) compensa integralmente le spese del presente grado;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico dell'appellante Parte_1
4) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico dell'appellante _1
pag. 28/29 Cosi deciso in Venezia, nella Camera di ConIGlio 28 maggio 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
pag. 29/29