Sentenza 12 giugno 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/06/2003, n. 9466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9466 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 09466/03 SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.m Dott. Giuseppe IANNI Presidente R.G.N. 20940/00 Dott. Fernando LUPI Consigliere 23905/00 .20743 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Cron Dott. Guido VIDIRI Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Rel. Consigliere Ud.04/12/02 ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL INTERNO, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
TR ZI;
- intimata - e sul 2° ricorso n° 23905/00 proposto da: TR ZI, elettivamente domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI 2002 rappresentatq e difeso dall'avvocato CASSAZIONE, 5105 -1- MICHELE LAMURAGLIA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
MINISTERO DELL'INTERNO; - intimato avverso la sentenza n. 2593/99 del Tribunale di BARI, depositata il 28/10/99 R.G.N. 1484/97; - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/02 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del terzo e quarto motivo per quanto di ragione, rigetto del primo e secondo motivo, rigetto del ricorso incidentale condizionato. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Bari PO OC chiedeva il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento (ex legge 11 febbraio 1980 n.18), con conseguente condanna alla erogazione del relativo trattamento economico, oltre accessori. Costituitosi, il Ministero dell'Interno convenuto contestava il fondamento della domanda, chiedendone il rigetto. In esito all'istruttoria, nel corso della quale veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio diretta ad accertare la fondatezza della pretesa della ricorrente, il Pretore, con sentenza del 26 maggio 1997, accoglieva la domanda e, per l'effetto, condannava il Ministero convenuto ad erogare l'indennità di accompagnamento a decorrere dall'1 agosto 1996, con gli interessi come per legge, nonché a pagare alla ricorrente le spese processuali. Avverso tale sentenza, il Ministero proponeva appello, contestando le conclusioni del consulente tecnico, recepite dal Pretore. Ricostituitosi il contraddittorio, l'adito Tribunale di Bari, con sentenza del 7-28 ottobre 1999, disposta la rinnovazione della consulenza tecnica, in parziale accoglimento dell'appello, condannava il Ministero a corrispondere alla OC l'indennità di accompagnamento con decorrenza dall'1 settembre 1998, oltre a interessi di legge sui ratei arretrati;
confermava nel resto l'impugnata sentenza;
compensava tra le parte le spese del grado d'appello. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Ministero dell'Interno con quattro motivi. Resiste con controricorso PO OC, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale subordinato affidato ad un unico motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza (335 c.p.c.). Con i primi due motivi del ricorso principale, da trattarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, il Ministero dell'Interno denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 149 disp. att. c.p.c. in relazione all'art.360 n.3 c.p.c., nonché motivazione insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia (art.360 n.5 c.p.c.), lamentando che il Tribunale, riconoscendo la sussistenza del diritto alla indennità di accompagnamento a far data dal mese settembre 1998, abbia dato rilievo ad un aggravamento della infermità dell'assistito, verificatosi nel corso del giudizio di appello, nonostante la censura, formulata nell'atto di gravame, fosse limitata ad una erronea valutazione del requisito sanitario da parte M del primo Giudice. In tal modo ad avviso del ricorrente- il Tribunale di Bari si sarebbe pronunciato per la prima volta, quale giudice di primo grado (e/o di grado unico) circa la sopravvenienza del requisito sanitario, in aperta violazione del principio del doppio grado di giurisdizione ed in violazione del principio dell'effetto devolutivo dell'appello. L'assunto non può essere condiviso. Va preliminarmente osservato che come ripetutamente affermato da questa Corte- la disposizione dell'art. 149 disp. att. c.p.c., che impone di valutare anche gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, trova applicazione – quale espressione di un principio generale di economia processuale nonché in base al canone interpretativo desunto dal precetto costituzionale di razionalità e di uguaglianza - oltre che per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali dovute ai mutilati e invalidi civili ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118, di 2 conversione del d.l. 30 gennaio 1971, n.5 anche per la particolare prestazione assistenziale dovuta agli invalidi non autosufficienti, vale a dire per l'indennità di accompagnamento di cui alla legge n.18 del 1980 (Cass.24 ottobre 1998 n.10588; Cass. 21 maggio 1998, n.5093; Cass.9 giugno 1995, n.6522). Tale orientamento trova il proprio fondamento sia nel principio costituzionale di ragionevolezza sia in quello di uguaglianza, tenuto conto che sia le norme in materia previdenziale, sia (e a maggior ragione) quelle in materia assistenziale sono volte a soccorrere ad un bisogno il cui soddisfacimento è indilazionabile per il soggetto, onde appare pienamente giustificabile la comune applicabilità della regola di cui all'art. 149 disc. att. c.p.c. Né vi è ragione per ritenere che in relazione alla materia assistenziale la suddetta disciplina debba ritenersi limitata allo svolgimento del giudizio di primo grado;
e neppure -sotto un profilo più generale, cui sembra riferirsi il ricorrente- che la sua M estensione al giudizio di appello non sarebbe consentita perché in contrasto con il principio del doppio grado di giurisdizione. Sotto quest'ultimo aspetto, infatti, va subito precisato che tale principio ha, nel nostro ordinamento, solo una portata tendenziale, non trovando inderogabile garanzia né a livello costituzionale né, più specificamente, nel sistema processuale. In relazione al primo rilievo, giova invece osservare che secondo il pensiero di questa Corte (Cass.5 gennaio 2001 n.94; Cass. 29 ottobre 1994 n. 8.956) il giudizio concernente la pensione di inabilità o l'assegno di invalidità -ma le considerazioni si estendono, per le ragioni anzidette, alle prestazioni assistenziali in genere- non ha per oggetto l'atto amministrativo di reiezione della domanda bensì l'esistenza del diritto dell'assicurato alla pensione, e quindi dei relativi presupposti, che, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., devono essere accertati non solo con riferimento alla data dell'atto amministrativo di 3 reiezione bensì con riferimento al periodo successivo e fino alla pronuncia giudiziaria. Per la stessa letterale espressione della citata norma, questo obbligo (che trae la sua logica ragione dalla naturale evolutività di molteplici infermità e dal tendenziale declino della capacità lavorativa;
e la sua ragione giuridica dall'esigenza di economizzare l'attività amministrativa e la conseguente attività giudiziaria necessarie per il relativo accertamento) non è subordinato ad una richiesta di parte, bensì è immanente alla stessa funzione giudicante (cfr. Cass.3 dicembre 1997 n.12265). Dovendo il giudice accertare, anche d'ufficio, la situazione patologica sopravvenuta alla domanda amministrativa, l'obbligo in esame ha concreta origine da ogni elemento processuale che delinei la necessità dell'accertamento: elemento che può emergere non solo da allegazioni di parte relazioni mediche o deduzioni) bensì, oggettivamente, dagli(certificati 0 stessi atti. E pertanto l'art. 149 disp. att. c.p.c. deve essere interpretato nel senso che l'obbligo ivi previsto, essendo immanente alla funzione giudicante e potendo trarre origine da ogni elemento, proveniente dalla parte interessata o rilevabile di ufficio, non solo non è subordinato alla formulazione di richiesta bensì neanche alla produzione di documenti effettuata dalla parte. Nell'adempimento di questo obbligo il giudice di merito conserva l'insindacabile potere di apprezzare (come nella concreta valutazione di ogni altro fatto: Cass. 24 febbraio 1995 n. 2.114) l'idoneità (e simmetricamente l'inidoneità) degli elementi (prospettati dalla parte o rilevati d'ufficio) ad esprimere un sopravvenuto rilevante deterioramento della situazione patologica ed a delineare l'esigenza di conseguenti accertamenti. Ed ove ritenga l'irrilevanza degli indicati elementi (che, essendo astrattamente idonei a 4 determinare una diversa decisione, investono un punto decisivo della controversia), egli ha l'onere di motivare adeguatamente l'esercizio del potere stesso. Le esaminate censure mosse alla impugnata sentenza sono, dunque, infondate. Lamenta ancora, in subordine, il Ministero, con il terzo e quarto motivo, violazione e falsa applicazione dell'art.91 c.p.c., nonché vizio di motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), in quanto il Tribunale, non tenendo adeguatamente conto del principio della soccombenza, avrebbe erroneamente mantenuto ferma la statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite contenuta nella decisione di primo grado, benché lo stesso Giudice d'appello, nel riformare la decisione del Pretore, avesse riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario da epoca ampiamente posteriore a quella del deposito della prima decisione. La censura, nella sua duplice articolazione, è fondata giacché, avuto riguardo all'esito complessivo della lite, il Giudice d'appello avrebbe dovuto compensare le 서 spese del primo grado del giudizio, rispetto al quale l'assistito era soccombente per effetto dell'accertato spostamento (a seguito del giudizio di appello) della decorrenza del requisito sanitario in epoca successiva alla prima pronuncia. Di contro, rimane intangibile la statuizione di compensazione delle spese di appello -censurata dalla OC nel suo ricorso incidentale subordinato-, stante la discrezionalità attribuita in proposito dalla legge (art. 92, secondo comma, c.p.c.) al giudice, il cui relativo potere, nella specie, risulta adeguatamente motivato sotto il profilo della sussistenza di giusti motivi, ravvisati "nel complessivo esito della lite" e, in particolare nel fatto della decorrenza della prestazione indennitaria richiesta di molto differita rispetto alla domanda avanzata dall'assistita. La impugnata sentenza va pertanto cassata in relazione alle censure accolte (terzo e quarto motivo del ricorso principale) ;conseguentemente, decidendosi nel merito 5 ai sensi dell'art.384 c.p.c. non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, va dichiarato non dovute dal ricorrente principale alla controparte le spese del giudizio di primo grado;
nulla, invece, per le spese del giudizio di cassazione ex art. 152 disc. att. c.p.c, ferma restando la statuizione del Giudice d'appello in ordine alle spese di secondo grado.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il terzo e il quarto motivo del ricorso principale e rigetta gli altri nonché il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, dichiarano dovuti dal ricorrente principale alla controparte le spese del giudizio di stim grado;
nulla per le spese del giudizio di cassazione, ferma restando la statuizione del Giudice d'appello in ordine alle spese di secondo grado. Roma, 4 dicembre 2002. Il Consigliere est. Il Presidente Celesti unlo IL CANCELLIERE Depositate in Cancelleria oggi, 2 GIU. 2003 IL CANCELLIERE