Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 19/03/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4801 /2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO VOLONTARIA GIURISDIZIONE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, iscritto al n. r.g. 4801 /2024 V.G., su ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 29/11/2024, da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. PAOLO FATTENOTTE, elettivamente C.F._2 domiciliati in PORTO SAN GIORGIO, VIA CAVALLOTTI, N.85, presso il difensore, giusta procura in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Separazione consensuale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., Parte_3 Parte_1 personalmente sottoscritto e depositato in data 29.11.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Montefiore dell'Aso (AP), il giorno 10.10.2010, con atto trascritto nei registri dello Stato civile (Atto n. 10, parte II Serie A – anno 2010). Precisavano altresì di aver optato per il regime di separazione dei beni. Dall'unione matrimoniale sono nati due figli: in data 27.06.2016 ed in data 09.08.2014. Persona_1 Persona_2
Tutto ciò premesso, essendo venuta meno l'unione materiale e spirituale posta a fondamento del matrimonio, le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione
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“ - i coniugi vivranno separati e terranno atteggiamenti improntati al reciproco rispetto;
- i figli vengono affidati [ad e] presso ciascun genitore in modo paritetico nella casa coniugale;
- la casa coniugale dove risiederanno i figli minori, sita in Moresco (FM), Via Postina n. 11 piano 1, di proprietà di e , sarà oggetto di collocamento alternato. Nello specifico i Parte_4 Controparte_1 genitori si alterneranno nella casa coniugale in un sistema di rotazione settimanale, dormendo con i figli nei giorni di competenza.
- Questa modalità andrà avanti fino a che i figli non saranno autonomi o non sarà possibile per la sig.ra rimanere sempre nella propria abitazione a e contemporaneamente venire incontro alle Parte_3 Pt_5 esigenze dei figli. Il collocamento alternato nella casa familiare è stato ritenuto il più idoneo a rispondere alle esigenze primarie dei bambini, garantendo loro un ambiente stabile e ricco di affetti, all'interno del quale possono contare sulla presenza costante e alternata di entrambi i genitori. La decisione tiene conto della capacità dei minori di mantenere un legame solido e sicuro con entrambe le figure parentali, percepiti come fonti di conforto e protezione.
-La rotazione verrà stabilita mensilmente di comune accordo tenendo conto che i giorni e/o gli orari possono variare in base agli impegni scolastici, ludici, di salute dei figli e agli impegni lavorativi dei ricorrenti;
- le vacanze natalizie saranno trascorse dai minori alternativamente un anno il giorno di Natale con un genitore e quello di Capodanno con l'altro; lo stesso dicasi per il 24 Dicembre e per il 31nonchè per il giorno dell'Epifania e, durante le vacanze pasquali, i minori trascorreranno ad anni alterni dal giovedì di Pasqua alla domenica mattina di Pasqua con un genitore e dalla domenica mattina di Pasqua fino al Martedì di Pasqua con l'altro. In ogni caso i genitori potranno concordare tra loro e con i figli tempi e modalità diverse;
- Durante il periodo di vacanza estiva, i minori trascorreranno due settimane, anche non consecutive, sia con il padre che con la madre. Detto periodo sarà concordato tra le parti riguardo alle esigenze lavorative di ambedue i genitori e dei figli.
- I ricorrenti provvederanno al mantenimento diretto dei figli con un conguaglio della differenza a fine mese. Pertanto entrambi calcoleranno le spese inerenti ai figli effettuate nel mese e a termine dello stesso verrà rimborsata la eventuale differenza al genitore che avrà sostenuto documentalmente la spesa maggiore. Si mette a conoscenza del Tribunale che i coniugi già da quattro anni applicano tali modalità in riferimento sia al mantenimento sia al collocamento alternato;
- Ogni genitore rimborserà all'altro, in ragione del 50 %, delle spese straordinarie sostenute per i figli (spese scolastiche, mediche non mutuabili, ludiche, attività sportive ecc., come indicate in via esemplificativa e non esaustiva nel protocollo elaborato dal Tribunale di Fermo in data 03.11.2021 di cui i coniugi dichiarano di aver preso visione); il rimborso di tali spese dovrà avvenire a fronte dell'esibizione di documentazione comprovante gli esborsi sostenuti.
- i ricorrenti dichiarano di essere dal punto di vista economico autosufficienti talché rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento personale, inoltre danno atto di aver definito i loro rapporti economici e patrimoniali e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere;
- le parti si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio nonché ad esperire ogni attività necessaria al rilascio del passaporto del figlio e della carta di identità valida per l'espatrio”.
2 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. Disposta la comparizione personale delle parti, i coniugi hanno specificato le condizioni della separazione in punto di collocamento, diritto di visita e mantenimento della prole al fine di garantire il superiore interesse dei minori. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
* * * La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
❖ Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_3 Parte_1 hanno contratto matrimonio in Montefiore dell'Aso (AP), il 10.10.2010;
❖ Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
❖ Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
❖ Nulla sulle spese;
❖ Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montefiore dell'Aso (AP) per le annotazioni e gli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del Tribunale, in data 07.03.2025.
Il Presidente
dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est. dott.ssa Mariannunziata Taverna
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