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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/04/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 743/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 743/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
QUARTICELLI PAOLA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SFORZA Controparte_1 C.F._2
CARMELA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata e va pertanto accolta.
ha intimato sfratto per morosità nei confronti di in forza del Parte_1 Controparte_1 contratto di locazione abitativa stipulato tra le parti in data 23.12.2020, regolarmente registrato, avente ad oggetto l'immobile sito in Cerignola alla via Gubbio n. 15, secondo piano. A sostegno dell'intimazione ha dedotto la morosità del conduttore nel pagamento dei canoni relativi alle mensilità di febbraio, ottobre, novembre ed in parte aprile 2023, oltre al mancato pagamento di rate condominiali e spese di AQP per complessivi euro 1659,66.
L'intimato si è opposto alla convalida contestando la morosità, in particolare deducendo di aver versato in data 17.5.2023, prima della notifica dell'intimazione di sfratto, la residua somma dovuta a titolo di canone relativo alla mensilità di aprile 2023, ed in data 22.9.2023 i canoni relativi alle mensilità di febbraio, ottobre, novembre 2023; ha altresì dedotto di aver parzialmente versato prima della notifica dell'intimazione di sfratto gli oneri condominiali e di aver comunque sanato l'intera morosità per canoni ed oneri condominiali con i versamenti successivi alla notifica dell'intimazione.
pagina 1 di 3 Orbene, rileva questo giudicante che l'intimante ha allegato il titolo costitutivo dell'azione promossa, vale a dire il contratto di locazione abitativa stipulato tra le parti, regolarmente registrato, ed ha specificamente allegato l'altrui inadempimento dell'obbligo di pagamento dei canoni.
Per converso l'intimato non ha provato l'adempimento o la non imputabilità dell'inadempimento dedotto. Invero, dall'esame della documentazione allegata da parte convenuta, il pagamento eseguito in data 17.5.2023 risulta effettuato, senza una specifica causale, in favore di soggetto diverso dall'intimante; il pagamento di euro 1065,00 eseguito in data 22.9.2023 deve intendersi imputato, come dedotto da parte intimante, alle precedenti mensilità di giugno, agosto e settembre 2023 (cfr. art. 1193 co. 2 c.c., “debito più antico” tra debiti ugualmente scaduti), per le quali, oltre che per la mensilità di febbraio, dagli estratti conto allegati dallo stesso resistente non risultano versati i relativi canoni. Peraltro, nelle more del presente giudizio sono rimasti insoluti i canoni successivamente scaduti sino al rilascio avvenuto in data 18.9.2024, con il conseguente protrarsi della morosità al netto degli unici versamenti documentati eseguiti dopo la notifica dell'intimazione di sfratto (cfr. all. 6 e 7 fascicolo di parte resistente).
Sussiste pertanto il presupposto della gravità dell'inadempimento idoneo a fondare la risoluzione del contratto di locazione.
Va invece dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di rilascio dell'immobile locato, atteso il sopravvenuto rilascio forzoso in data 18.9.2024 come attestato da parte ricorrente.
Il va altresì condannato al pagamento della somma complessiva di euro 3236,00, pari ai CP_1 canoni insoluti sino alla data di rilascio dell'immobile, oltre interessi legali a decorrere dalle singole scadenze mensili, nonché al pagamento delle spese condominiali e di AQP pari a complessivi euro
1659,66.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri medi di cui al d.m. 147/22, con esclusione della fase istruttoria attesa la natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accertato il grave inadempimento del conduttore resistente, dispone la risoluzione del contratto di locazione abitativa stipulato tra le parti in data 23.12.2020, regolarmente registrato, avente ad oggetto l'immobile sito in Cerignola alla via Gubbio n. 15, secondo piano;
dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di rilascio dell'immobile;
condanna il resistente a pagare in favore della controparte la somma complessiva di euro 3236,00 a titolo di canoni insoluti sino alla data di rilascio dell'immobile, oltre interessi legali a decorrere dalle singole scadenze mensili, nonché al pagamento delle spese condominiali e di AQP pari a complessivi euro 1659,66;
pagina 2 di 3 condanna altresì il resistente a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 100,00 per spese ed € 1700,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 10.4.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 743/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
QUARTICELLI PAOLA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SFORZA Controparte_1 C.F._2
CARMELA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata e va pertanto accolta.
ha intimato sfratto per morosità nei confronti di in forza del Parte_1 Controparte_1 contratto di locazione abitativa stipulato tra le parti in data 23.12.2020, regolarmente registrato, avente ad oggetto l'immobile sito in Cerignola alla via Gubbio n. 15, secondo piano. A sostegno dell'intimazione ha dedotto la morosità del conduttore nel pagamento dei canoni relativi alle mensilità di febbraio, ottobre, novembre ed in parte aprile 2023, oltre al mancato pagamento di rate condominiali e spese di AQP per complessivi euro 1659,66.
L'intimato si è opposto alla convalida contestando la morosità, in particolare deducendo di aver versato in data 17.5.2023, prima della notifica dell'intimazione di sfratto, la residua somma dovuta a titolo di canone relativo alla mensilità di aprile 2023, ed in data 22.9.2023 i canoni relativi alle mensilità di febbraio, ottobre, novembre 2023; ha altresì dedotto di aver parzialmente versato prima della notifica dell'intimazione di sfratto gli oneri condominiali e di aver comunque sanato l'intera morosità per canoni ed oneri condominiali con i versamenti successivi alla notifica dell'intimazione.
pagina 1 di 3 Orbene, rileva questo giudicante che l'intimante ha allegato il titolo costitutivo dell'azione promossa, vale a dire il contratto di locazione abitativa stipulato tra le parti, regolarmente registrato, ed ha specificamente allegato l'altrui inadempimento dell'obbligo di pagamento dei canoni.
Per converso l'intimato non ha provato l'adempimento o la non imputabilità dell'inadempimento dedotto. Invero, dall'esame della documentazione allegata da parte convenuta, il pagamento eseguito in data 17.5.2023 risulta effettuato, senza una specifica causale, in favore di soggetto diverso dall'intimante; il pagamento di euro 1065,00 eseguito in data 22.9.2023 deve intendersi imputato, come dedotto da parte intimante, alle precedenti mensilità di giugno, agosto e settembre 2023 (cfr. art. 1193 co. 2 c.c., “debito più antico” tra debiti ugualmente scaduti), per le quali, oltre che per la mensilità di febbraio, dagli estratti conto allegati dallo stesso resistente non risultano versati i relativi canoni. Peraltro, nelle more del presente giudizio sono rimasti insoluti i canoni successivamente scaduti sino al rilascio avvenuto in data 18.9.2024, con il conseguente protrarsi della morosità al netto degli unici versamenti documentati eseguiti dopo la notifica dell'intimazione di sfratto (cfr. all. 6 e 7 fascicolo di parte resistente).
Sussiste pertanto il presupposto della gravità dell'inadempimento idoneo a fondare la risoluzione del contratto di locazione.
Va invece dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di rilascio dell'immobile locato, atteso il sopravvenuto rilascio forzoso in data 18.9.2024 come attestato da parte ricorrente.
Il va altresì condannato al pagamento della somma complessiva di euro 3236,00, pari ai CP_1 canoni insoluti sino alla data di rilascio dell'immobile, oltre interessi legali a decorrere dalle singole scadenze mensili, nonché al pagamento delle spese condominiali e di AQP pari a complessivi euro
1659,66.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri medi di cui al d.m. 147/22, con esclusione della fase istruttoria attesa la natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accertato il grave inadempimento del conduttore resistente, dispone la risoluzione del contratto di locazione abitativa stipulato tra le parti in data 23.12.2020, regolarmente registrato, avente ad oggetto l'immobile sito in Cerignola alla via Gubbio n. 15, secondo piano;
dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di rilascio dell'immobile;
condanna il resistente a pagare in favore della controparte la somma complessiva di euro 3236,00 a titolo di canoni insoluti sino alla data di rilascio dell'immobile, oltre interessi legali a decorrere dalle singole scadenze mensili, nonché al pagamento delle spese condominiali e di AQP pari a complessivi euro 1659,66;
pagina 2 di 3 condanna altresì il resistente a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 100,00 per spese ed € 1700,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 10.4.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 3 di 3