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Sentenza 29 marzo 2023
Sentenza 29 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/03/2023, n. 8941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8941 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 6580-2019 proposto da: AN AL, elettivamente domiciliato in Roma, Piazzale delle Belle Arti, N. 3, presso lo studio dell'avv. Manuela AL, che lo rappresenta e difende insieme all’avv. Stefano Vietti;
- ricorrente -
contro LIGESTRA DUE S.R.L., elettivamente domiciliata in Roma, via Gaetano Donizetti 7, presso lo studio dell'avvocato AL NA, che la rappresenta e difende;
- controricorrente e ricorrente incidentale – MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;
- controricorrente – avverso la sentenza n. 149/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/01/2018; Civile Sent. Sez. 2 Num. 8941 Anno 2023 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: TEDESCO GIUSEPPE Data pubblicazione: 29/03/2023 2 di 18 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere Giuseppe Tedesco;
viste le conclusioni motivate, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, il quale ha chiesto la parziale declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aldo Ceniccola, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi;
uditi gli Avvocati Manuela AL, Stefano AL per delega dell’avvocato Michele Giuseppe Vietti, AL NA, PI NI Marrone. FATTI DI CAUSA I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: « [...] con la sentenza di cui in rubrica il Tribunale ha giudicato sulla domanda proposta dall'avv. AL nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, volta ad ottenere il pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari esposti in cinque parcelle giudiziali, contrassegnale con i numeri 279, 284, 297, 290 e 291 ed inerenti all'attività difensiva svolta in favore del disciolto ente Nazionale per la Cellulosa e la Carta (ENCC) e delle società controllate S.A.F. s.p.a. in l.c.a. e SIVA s.p.a. in l.c.a. dinanzi a questa Corte di Appello;
che a sostegno delle pretese azionate l'avv. AL aveva dedotto di aver ricevuto dal Ministero del Tesoro (Ispettorato Generale per gli enti disciolti, divenuto poi Ministero dell'Economia) l'incarico, oggetto della convenzione stipulata in data 19/9/2000. di gestire circa 400 contenziosi inerenti all'ente disciolto ed alle sue controllate SAF S.p.A. e SIVA S.p.A. (entrambe in l.c.a.); che tale convenzione aveva 3 di 18 previsto l'applicazione della misura intermedia della tariffa di cui al D.M. 585/1994; che l'applicazione di tale DM e della tariffa intermedia era stata sancita con sentenza 2465/2005 emessa dal Tribunale di Roma all'esito di un contenzioso che aveva tra l’altro riguardato la nullità di una successiva convenzione conclusa inter-partes nel 2002 (ove era prevista una diversa, inferiore, remunerazione per l’attività professionale prestata); che l'avv. AL, invocando quindi l'applicazione ai valori medi della tariffa professionale ex DM 585/1994, aveva chiesto la condanna del Ministero al pagamento della somma di € 10.001,04 - quale saldo dell’importo complessivo dovutogli di € 22.215,57, la restante parte del quale (€ 11.323,63) il Ministero gli aveva già in precedenza corrisposto, ma che doveva considerarsi quale mero acconto - oltre agli interessi legali ed anatocistici con decorrenza dall’8 marzo 2004 o dalle ''date di diritto'', e al pagamento degli interessi moratori calcolati ai sensi del D.L.vo 231/2002 o in subordine al pagamento dei danni morali e materiali arrecati con il proprio inadempimento, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.; che il Ministero, costituitosi in giudizio, aveva chiesto dichiararsi l'inammissibilità della domanda attorea o in subordine disporsi il rigetto della stessa, deducendo da un lato l'intervenuto soddisfo delle parcelle azionate mediante liquidazione al minimo della tariffa in seguito ad accordo transattivo (che aveva riguardato tra le tante anche le cinque parcelle azionate), dall'altro il previo esperimento, da parte del AL, in epoca precedente alla predetta transazione, di un'identica azione giudiziaria per il pagamento degli onorari ex lege 794/1942, da corrispondersi ai valori minimi della tariffa professionale, nella quale non risultava essere stata formulata alcuna riserva di ulteriori pretese, ma soltanto una riserva di “maggiori interessi e danni", procedimento che era stato 4 di 18 definito dalla Corte d'Appello con ordinanza di inammissibilità; che il Tribunale in parziale accoglimento della domanda condannava il Ministero al pagamento in favore dell'avv. AL dell'importo richiesto (€ 10.991,94), oltre interessi legali ed anatocistici dalla domanda giudiziale, negando gli interessi moratori calcolati ai sensi del D.L.vo 231/2002 ed il maggior danno, dichiarando compensate tra le parti le spese di lite per la metà e per l'ulteriore metà ponendole a carico del Ministero;
[…] che con atto ritualmente notificato, avverso tale pronuncia ha proposto appello il Ministero dell'Economia e delle Finanze, chiedendo, in totale riforma della stessa, dichiararsi non dovuti i compensi richiesti dall'avv. AL per le prestazioni professionali per cui è causa e per l'effetto respingersi, poiché inammissibile, improponibile ed infondata ogni avversa domanda per sorte capitale ed interessi [...]; che l’avv. AL ha chiesto respingersi il gravame ed ha proposto appello incidentale onde ottenere la riforma della sentenza in punto di riconoscimento del maggior danno ex art. 1224 c.c. ed in relazione alla totalità delle spese del giudizio;
che con separato appello contro la medesima sentenza ha interposto gravame anche ES DU s.r.l. (di seguito: ES), in qualità di soggetto liquidatore dell’'E.N.C.C., chiedendo in riforma della stessa dichiararsi non dovuti gli importi pretesi dall'avv. AL, con condanna dello stesso alla restituzione della somma di € 15.997,59 versatagli dall’E.N.C.C. in adempimento della sentenza, somma da maggiorarsi degli interessi legali decorrenti dalla data del pagamento con vittoria di spese legali di entrambi i gradi del giudizio;
che l’avv. AL ha chiesto il rigetto dell'impugnazione». La Corte d’appello rigettava l'eccezione sollevata dall'avv. AL di inammissibilità dell'appello proposto da ES DU s.r.l. Quindi accoglieva gli appelli del Ministero e della stessa ES, mentre 5 di 18 rigettava la domanda e l'appello incidentale proposti dall'avvocato AL;
condannava l’avv. AL restituire a ES DU s.r.l., nella qualità anzidetta, la somma corrisposta in adempimento della sentenza impugnata, con gli interessi legali dal versamento al soddisfo. Per la cassazione della sentenza l’avv. AL ha proposto ricorso affidato a diciotto motivi. La ES DU s.r.l. ha resistito con controricorso, contenente altresì ricorso incidentale affidato a due motivi. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorrente principale ha prodotto in allegato alla propria memoria e con distinti depositi del 7 e del 22 novembre 2022 numerose decisioni della Corte di cassazione, le quali non costituiscono documenti, agli effetti dell’art. 372 c.p.c., dovendo, piuttosto, essere conosciute da questa Corte mediante l’attività di istituto che costituisce corredo della ricerca del collegio giudicante (Cass., S.U., n. 26482/2007). Disattendendo l’eccezione svolte dalle controricorrenti, può affermarsi che il ricorso principale consente di ricavare una sufficiente esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda oggetto di questo procedimento, funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte. Si ricorda che l’accertamento dell'osservanza di quanto prescritto dall'art. 366, comma 1, nn. 4) e 6), c.p.c. deve necessariamente compiersi con riferimento a ciascun singolo motivo di impugnazione, 6 di 18 verificandone in modo distinto specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, nonché l’analitica indicazione dei documenti sui quali ognuno si fondi, il che esclude che il ricorso possa essere dichiarato per intero inammissibile, ove tale situazione sia propria solo di uno o di alcuno dei motivi proposti (cfr. Cass., S.U., n. 16887/2013). 2. Il primo motivo denuncia “violazione della legge 14/09 art. 41, comma 16-ter erroneamente applicata dalla LIGESTRA e dal MEF alla convenzione di patrocinio 19.9.2000”. Il secondo motivo denuncia “conseguente violazione degli arti. 81, 99, 100, 101, 110, 167 e 323 c.p.c. per inammissibilità dell'appello ed erroneità delle accolte domande per carenza della legittimazione della LIGESTRA”. Il terzo motivo denuncia “violazione degli arti. 112, 100 e 110 c.p.c. per omessa pronuncia sulla rinuncia del MEF ex lege 14/09 alla propria legittimazione processuale e domande, con inammissibilità del gravame ed erroneità delle domande accolte, rilevabile d'ufficio”. Il quarto motivo denuncia “violazione degli artt. 81, 99, 100, 101, 110 e c.p.c. ed erroneità delle domande del MEF ex lege 14/09”. Il quinto motivo denuncia “violazione degli artt. 112, 100, 101 105, 106, 167, 183 e 268 c.p.c. in difetto di proposizione di domande/azioni ex lege 14/09 nel primo grado di giudizio, con inammissibilità dei relativi gravami ed erroneità delle accolte domande, rilevabile d'ufficio”. Il sesto motivo denuncia “violazione degli arti. 345 e 112 c.p.c. per novità delle domande/azioni ex lege 14/09, con inammissibilità dei gravami ed erroneità delle accolte domande, rilevabile d'ufficio”. Il settimo motivo denuncia “valenza panprocessuale dei giudicati insorti dalle sentenze nn. 2465/06 e 614/09 perché relative al 7 di 18 medesimo contratto di patrocinio 19.9.2000 denominato convenzione, e dalle sentenze definitive a queste informate, rilevabili ed acquisibili d'ufficio”. L’ottavo motivo denuncia “violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c. per i gravami/domande ex lege 14/09 perché preclusi dai giudicati panprocessuali resi dalle sentenze definitive nn. 2465/05 e 614/09”. Il nono motivo denuncia “violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c. e 112,342 e 343 c.p.c. per la preclusione della applicabilità della legge 14/09 alla convenzione 19.9.2000 espressa dai giudicati “panprocessuali” resi dalle sentenze definitive n. 24986/10, 25555/10, 25576/10 e 985/11”. Il decimo motivo denuncia “violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c. e 112 c.p.c. per la preclusione espressa dai comportamenti processuali del MEF nel primo grado rg. 40609/06 del presente giudizio conclusosi con la sentenza n. 8208/12 avente autorità di cosa giudicata per la carenza di legittimazione ex lege della LIGESTRA e del MEF”. L’undicesimo motivo denuncia “violazione degli arti. 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c. e 112; 342 e 343 c.p.c. per la preclusione espressa dalla sentenza n. 15381/16 avente autorità di cosa giudicata in ordine alla carenza di legittimazione ex lege 14/09 della LIGESTRA e del MEF”. 3. Come correttamente evidenzia il ricorrente nella memoria, i primi undici motivi di ricorso attengono tutti al capo della sentenza impugnata che ha ritenuto che ES DU s.r.l., quale liquidatore dell’Ente Nazionale per la Cellulosa e la Carta designato con d.m. dell’11 novembre 2009 e dunque successore nei rapporti in corso e nelle cause pendenti, fosse legittimata, ai sensi dell’art. 111, comma 4, c.p.c., a proporre appello avverso la sentenza di primo grado, pur 8 di 18 non essendo stata parte del giudizio davanti al Tribunale. Secondo il ricorrente il difetto di legittimazione di ES a proporre appello contro la decisione di primo grado dovrebbe implicare anche il difetto di legittimazione del MEF, che aveva impropriamente condiviso l’iniziativa di ES. Nell’ambito dei motivi in esame sono richiamati una pluralità di giudicati, formatisi su altre parcelle, derivanti da pronunce che avevano accolto le domande del professionista. Secondo il ricorrente, l’esistenza di tali giudicati avrebbe imposto alla Corte d’appello di dichiarare inammissibile sia l’appello di ES, sia l’appello del MEF. 4. I primi undici motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono inammissibili. Il ruolo rivestito dalla ES DU s.r.l. nelle vicende del rapporto intercorso tra l’avvocato Stefano AL e l'Ispettorato Generale per la liquidazione degli Enti Disciolti del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'Economia e delle Finanze, in relazione alla difesa in giudizio del disciolto Ente Nazionale per la Cellulosa e la Carta, è stato già illustrato nella sentenza n. 3701/2022 del 7 febbraio 2022 (non massimata). È stato chiarito che la legge n. 14 del 2009, su cui è fondata la decisione impugnata, ha comportato il mutamento del soggetto passivo delle obbligazioni e la responsabilità nei limiti dell’attivo limitatamente alle posizioni debitorie già facenti capo al soppresso Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, nelle quali operava la successione dello Stato. La stessa disciplina normativa non rileva, invece, per i debiti contratti direttamente da organi statali, quali quelli derivanti dalle convenzioni di patrocinio stipulate nel 2000 (e nel 2002) tra l’avvocato AL e l’Ispettorato generale per gli affari e per 9 di 18 la gestione del patrimonio degli enti disciolti (ufficio quest’ultimo compreso dapprima nel Ministero del Tesoro e poi nel Ministero dell’Economia e delle Finanze, quale struttura della Ragioneria generale dello Stato, poi trasformato a seguito del d.l. n. 63 del 2002, e delle leggi n. 311 del 2004, n. 266 del 2005 e n. 296 del 2006, col subentro della società FINTECNA, ed infine soppresso con la legge finanziaria per il 2007). ES DU S.r.l., quale soggetto liquidatore dell'Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta (E.N.C.C.), non può qualificarsi come successore nei debiti e nei crediti derivanti dai contratti di patrocinio stipulati nel 2000 e nel 2002 tra l’avvocato Stefano AL e l’Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti, i quali sono rimati nella titolarità dell’ente disciolto, la cui legittimazione processuale, diversamente da quanto vorrebbe il ricorrente, non può essere negata in conseguenza del fatto che il Mef avrebbe impropriamente riconosciuto la legittimazione della ES DU s.r.l. quale successore a titolo particolare. Infatti, è evidente che l’avere condiviso l’iniziativa processuale di ES non può portare con sé, quale sanzione a carico del MEEF, la perdita della propria legittimazione, positivamente spesa nella presente causa mediante l’impugnazione della decisione di primo grado, poi riformata con la sentenza oggetto del presente ricorso. A questo fine occorreva l’estromissione (art. 111, comma 3, c.p.c.), che nella specie non è stata disposta. Né tanto meno il difetto di legittimazione potrebbe farsi discendere dalla circostanza che il MEF non avrebbe impugnato la pluralità di decisioni, favorevoli per il ricorrente su parcelle diverse da quelle oggetto del presente giudizio. Le sentenze pronunciate dagli altri giudici del Tribunale di Roma riguardano, appunto, pretese diverse da 10 di 18 quella per cui è causa, essendo irrilevante, a questi effetti, che le prestazioni furono svolte nell’ambito della medesima convenzione. Vale infatti il principio secondo cui «L'acquiescenza ad una sentenza, con conseguenti effetti preclusivi della sua impugnazione ai sensi dell'art. 329, primo comma, c.p.c. presuppone che il comportamento posto in essere dall'interessato - dal quale sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il suo proposito di non voler contrastare gli effetti giuridici della pronuncia - si riferisca allo specifico rapporto oggetto dell'intervenuta sentenza. Ne consegue, pertanto, che l'acquiescenza tacita non è ravvisabile allorché il comportamento tenuto dall'interessato concerna pretese creditorie diverse, ossia rapporti autonomi con altri soggetti o con lo stesso soggetto ma per periodi diversi» (Cass., S.U., n. 11488/2002). È allora dirimente osservare che la Corte d’appello di Roma, dopo aver espressamente riconosciuto la legittimazione di ES DU s.r.l. ad impugnare la sentenza di primo grado pronunciata nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in forza degli effetti prodotti dalla legge n. 14 del 2009 e dal d.m. dell’11 novembre 2009, ha poi in dispositivo accolto sia l’appello del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sia l’appello della ES DU s.r.l. In altre parole i giudici di appello, avendo erroneamente ritenuto ammissibile l’impugnazione proposta dalla ES DU s.r.l. quale successore nella titolarità del rapporto litigioso, hanno comunque attribuito a quest’ultima nel giudizio di gravame la stessa posizione processuale riferibile al Ministero “dante causa”, di tal ché la sentenza della Corte di Roma ha pronunciato sulla base di attività processuali reputate suscettibili di essere poste in essere congiuntamente da alienante ed acquirente. 11 di 18 Ciò considerato, essendo stato comunque accolto nel merito l’appello formulato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, il ricorrente principale non adduce quale interesse concreto abbia alla cassazione con rinvio della sentenza impugnata, al fine di sentir accogliere il solo gravame dello stesso Ministero, ovvero quale apprezzabile utilità giuridica ricaverebbe dalla negazione della concorrente legittimazione ad appellare riconosciuta in capo alla ES DU s.r.l. I primi undici motivi del ricorso dell’avvocato Stefano AL sono, perciò, inammissibili per carenza di attualità dell'interesse ad impugnare. 5. Il dodicesimo motivo denuncia “violazione degli artt. 2230 e 2233 c.c. e del dm 585/94 per omessa remunerazione delle prestazioni alla percentuale intermedia degli onorari richiesto successivamente al passaggio in giudicato della sentenza n. 2465/06 e degli arti. 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c. per intervenuto giudicato panprocessuale”. Il tredicesimo motivo denuncia “violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c. per giudicati panprocessuali insorti sulla retribuzione alla percentuale intermedia degli onorari anche di parcelle già liquidate al minimo da ordinanze definitive ex d. lgs. 794/42”. 6. Il dodicesimo e il tredicesimo motivo, da esaminare congiuntamente perché connessi, sono inammissibili. Secondo la Corte d’appello, l’unica pronuncia avente efficacia di giudicato assunta tra le stesse parti è la più volte citata sentenza del Tribunale di Roma 2465/2005, nei limiti in cui il Tribunale ha ritenuto l'inapplicabilità della disciplina convenzionale (di cui alla Convenzione del 18/3/2002) alle prestazioni professionali rese dal legale nell'ipotesi in cui il cliente Ministero avesse anticipatamente esercitato il proprio diritto di recesso dalla convenzione stessa, revocando all'avv. AL il mandato professionale. Tale pronuncia, sempre secondo la valutazione della 12 di 18 Corte d’appello, ha unicamente disposto l’inapplicabilità della disciplina convenzionale e l'applicabilità di quella legale all'epoca vigente, ma non ha imposto - come invece argomentato e preteso dall'avv. AL - l'applicazione dei valori medi tariffari, essendo quindi rimessa alla libera determinazione dell'autorità giudiziaria la valutazione della congruità dei compensi richiesti nell'ambito del range tra il minimo ed il massimo. Tanto premesso, la Corte d’appello ha posto l’accento sul fatto incontroverso che le stesse parcelle - nn. 279, 284, 287, 290 e 291 - erano già state in precedenza azionate dall'avv. AL con ricorso promosso ai sensi degli artt. 28 e 29 L. 794/1942, depositato in data 13/5/2005, con il quale fu chiesta la liquidazione dei compensi ai minimi di tariffa, quantificati nella somma di € 13.388,08, oltre interessi legali ed accessori di legge. In tale precedente richiesta avanzata dal legale, seguita dal pagamento della somma da parte del Ministero, la Corte d’appello ha ravvisato l’implicita, ma univoca rinuncia del professionista «a far valere qualsivoglia diverso e superiore importo proprio perché quello richiesto era stato espressamente qualificato congruo. Nulla, infatti, impediva all'Avv. AL di chiedere sin dal principio i compensi calcolandoli indipendentemente dalla Convenzione con i criteri a suo avviso che meglio si attagliavano all'attività svolta. La nuova richiesta, in aumento, contenuta nella citazione introduttiva del giudizio di primo grado definito con la sentenza gravata, contrasta ed è contraddittoria, quindi, in primo luogo rispetto alle deduzioni del medesimo creditore e non può quindi ritenersi accoglibile. Vi è infatti un principio di carattere generale, valido sia quando la fonte del credito risieda in un contratto, sia quando risieda in un illecito, per cui la tutela giudiziaria non può essere frazionata, neppure menzionando riserva di ulteriori 13 di 18 azioni, allorquando il creditore è nelle condizioni di apprezzare appieno qual è la pretesa insoddisfatta che egli intende azionare». Sulla base delle considerazioni sopra richiamate e in parte letteralmente trascritte, la ratio essenziale della decisione deve essere ravvisata nel rilievo che il professionista, il quale abbia in sede giudiziale fatto valere la pretesa per un importo riconosciuto congruo, non può poi accampare pretese per importo superiore. Ebbene tale ratio non è scalfita dei motivi di ricorso. L’esistenza, in ipotesi, di pronunce che avessero risolto fattispecie analoghe con esito positivo per il professionista, non precludevano certamente la possibilità di una diversa soluzione in relazione alle specifiche parcelle oggetto del presente giudizio. L'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone, quindi, che la causa precedente e quella in atto abbiano in comune, oltre ai soggetti, anche il petitum e la causa petendi, restando irrilevante, a tal fine, l'eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto da esaminare per pervenire alla decisione (Cass. n. 15817/2021; n. 6830/2014). 7. Il quattordicesimo motivo denuncia £violazione degli artt. 324 e 329 c.c. e 2909 c.c. per denegata condanna del MEF ai danni per ritardato pagamento ex art. 1124, II, comma, c.p.c.”. Il motivo è inammissibile. Le censura si riferisce a una conseguenza che sarebbe divenuta attuale se la Corte d’appello avesse riconosciuto l’esistenza del diritto del professionista di avere compensi ulteriori, oltre a quelli già richiesti e corrisposti dall’amministrazione, mentre tale diritto è stato negato dalla Corte d’appello. 8. Il quindicesimo motivo denuncia “violazione degli artt. 329 c.p.c. e 2909 c.c. per omessa pronuncia sui giudicati panprocessuali insorti in 14 di 18 ordine al mancato perfezionamento della proposta transattiva 22.7.2005”. Il ricorrente lamenta che la gravata sentenza si è limitata a dichiarare che mancava prova esauriente dell'assunta transazione 26.7.2005 sostenuta dagli appellanti, con ciò negando i giudicati pan-processuali oggetto del presente giudizio con le richiamate sentenze che avevano già negato che fosse stata data la prova di tale transazione. Il motivo è inammissibile, sia perché non è configurabile il vizio di omissione di pronuncia su questione processuale (Cass. n. 25154/2018; n. 1876/2018), sia perché la questione della transazione, la cui esistenza è stata comunque disconosciuta dalla Corte d’appello, non ha avuto alcuna incidenza sulla decisione. Si sa che le argomentazioni ultronee, che non hanno lo scopo di sorreggere la decisione già basata su altre decisive ragioni, sono improduttive di effetti giuridici e, come tali, non sono suscettibili di censura in sede di legittimità (Cass. n. 10420/2005; n. 24591/2005). 9. Il sedicesimo motivo è rubricato “danni ex art. 96 c.p.c. per temerarietà degli avversi gravami”. Sostiene il ricorrente che “[...] Qualora riscontrasse anche d' ufficio la temerarietà degli avversi gravami, specie dopo l'insorgenza dei giudicati insorti dalle sentenze della Corte di Appello nn. 7605, 4288/17183 7/ 17 e 1684/17, l'Ill.ma Corte di Cassazione adita vorrà cassare con rinvio la gravata sentenza, per la condanna del MEF, ai danni nella misura ritenuta di diritto, anche ai danni nella misura del 10% sulla somma riconosciuta dall’emananda decisione”. Il motivo è inammissibile. Non si censura alcun contenuto della decisione, ma si anticipa una conseguenza che il ricorrente aspirerebbe a conseguire nel giudizio di rinvio in ipotesi di cassazione della decisione, ipotesi non verificatasi. 15 di 18 10. Il diciassettesimo motivo denuncia “violazione degli artt. 12 e 167, 1° comma, c.p.c. per assunta valenza delle generiche contestazioni e dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 116 c.p.c. per assunta mancanza di prova delle prestazioni di cui alle azionate parcelle e deli artt. 329 c.p.c. e 2909 c.c. per giudicati”. La decisione è oggetto di censura nella parte in cui la Corte d’appello, dopo aver riconosciuta la preclusione derivante dalla precidente richiesta, così si esprime: «A ciò va aggiunto che la differenza di euro 10.991,94, [...] è stata comunque oggetto di contestazione da parte del Ministero ( cfr. la sua comparsa di costituzione e risposta in primo grado), la quale non può qualificarsi generica. Il Ministero ha sostenuto di aver già corrisposto per le stesse parcelle € 11.363,63, deducendo di non dover corrispondere all'avv. AL nulla di più. Pertanto, quest'ultimo avrebbe dovuto provare il diritto all'ulteriore compenso richiesto [...] prova che il medesimo Legale non risulta aver fornito». Sostiene l’avv. AL che “ignora altresì il Giudicante che legge 80/2005 ha introdotto in nuovo capoverso dell'art. 167 c.p.c. che commina espressamente la decadenza del convenuto in difetto di specifiche contestazioni. Quindi le generiche contestazioni potevano eventualmente essere esperite anteriormente al 1° gennaio 2006, e non per le presenti parcelle azionate successivamente [...]. In ogni caso, intervenuto giudicato panprocessuale ex artt. 329 c.p.c. e 2909 c.c.” 11. Il motivo è inammissibile, innanzitutto perché investe una argomentazione aggiuntiva della decisione, già interamente giustificata in forza dei rilievi fondati sulla considerazione della vicenda pregresse (v. giurisprudenza richiamata nell’esame del quindicesimo motivo). In secondo luogo, perché, sotto l’apparenza 16 di 18 della denuncia di una violazione di legge, il ricorrente censura la valutazione di “non genericità” di una contestazione, che costituisce apprezzamento di merito incensurabile in cassazione (Cass. n. 27490/2019). È fin troppo chiaro, infine, quanto ai richiami dei precedenti che avrebbero preso sul punto una posizione diversa, che il giudicato non si può formare su questioni meramente processuali, quale l'applicazione del principio di non contestazione al cospetto di una contestazione ritenuta generica. 12. Il diciottesimo motivo è rubricato “violazione dell'art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese di lite dei gradi di giudizio”. Secondo il ricorrente “[...] Infine la sentenza deve essere cassata con rinvio per la violazione dell'art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese di lite dei gradi di giudizio”. Il motivo è inammissibile. Non si cesura alcun contenuto della decisione, ma si anticipa una conseguenza che il ricorrente aspira a conseguire nel giudizio di rinvio in ipotesi di cassazione della decisione. 13. Essendo l’impugnazione principale dichiarata inammissibile, perde efficacia, ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c., il ricorso incidentale tardivo avverso la sentenza n. 149/2018 della Corte d’appello di Roma, pubblicata il 10 gennaio 2018, proposto dalla ES DU s.r.l., quale liquidatrice dell’Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta, con atto notificato in data 25 marzo 2019, e dunque quando era decorso il termine di decadenza di cui all’art. 327 c.p.c. 14. Le spese del giudizio di cassazione vengono regolate secondo soccombenza in favore dei controricorrenti nei rispettivi importi liquidati in dispositivo. Invero, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale e di inefficacia del ricorso incidentale tardivo ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., la 17 di 18 soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all'esame dell'impugnazione incidentale e dunque l'applicazione del principio di causalità con riferimento al decisum evidenzia che l'instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale (Cass. Sez. 3, 12 giugno 2018, n. 15220; Cass. Sez. 3, 20 febbraio 2014, n. 4074). Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale;
dichiara inefficace il ricorso incidentale di ES DU S.r.l.; condanna il ricorrente principale a rimborsare ai controricorrenti le spese rispettivamente sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida per la ES DU s.r.l. in complessivi € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge, e per il Ministero dell’Economia e delle Finanze in € 3.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. 18 di 18 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione
- ricorrente -
contro LIGESTRA DUE S.R.L., elettivamente domiciliata in Roma, via Gaetano Donizetti 7, presso lo studio dell'avvocato AL NA, che la rappresenta e difende;
- controricorrente e ricorrente incidentale – MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;
- controricorrente – avverso la sentenza n. 149/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/01/2018; Civile Sent. Sez. 2 Num. 8941 Anno 2023 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: TEDESCO GIUSEPPE Data pubblicazione: 29/03/2023 2 di 18 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere Giuseppe Tedesco;
viste le conclusioni motivate, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, il quale ha chiesto la parziale declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aldo Ceniccola, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi;
uditi gli Avvocati Manuela AL, Stefano AL per delega dell’avvocato Michele Giuseppe Vietti, AL NA, PI NI Marrone. FATTI DI CAUSA I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: « [...] con la sentenza di cui in rubrica il Tribunale ha giudicato sulla domanda proposta dall'avv. AL nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, volta ad ottenere il pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari esposti in cinque parcelle giudiziali, contrassegnale con i numeri 279, 284, 297, 290 e 291 ed inerenti all'attività difensiva svolta in favore del disciolto ente Nazionale per la Cellulosa e la Carta (ENCC) e delle società controllate S.A.F. s.p.a. in l.c.a. e SIVA s.p.a. in l.c.a. dinanzi a questa Corte di Appello;
che a sostegno delle pretese azionate l'avv. AL aveva dedotto di aver ricevuto dal Ministero del Tesoro (Ispettorato Generale per gli enti disciolti, divenuto poi Ministero dell'Economia) l'incarico, oggetto della convenzione stipulata in data 19/9/2000. di gestire circa 400 contenziosi inerenti all'ente disciolto ed alle sue controllate SAF S.p.A. e SIVA S.p.A. (entrambe in l.c.a.); che tale convenzione aveva 3 di 18 previsto l'applicazione della misura intermedia della tariffa di cui al D.M. 585/1994; che l'applicazione di tale DM e della tariffa intermedia era stata sancita con sentenza 2465/2005 emessa dal Tribunale di Roma all'esito di un contenzioso che aveva tra l’altro riguardato la nullità di una successiva convenzione conclusa inter-partes nel 2002 (ove era prevista una diversa, inferiore, remunerazione per l’attività professionale prestata); che l'avv. AL, invocando quindi l'applicazione ai valori medi della tariffa professionale ex DM 585/1994, aveva chiesto la condanna del Ministero al pagamento della somma di € 10.001,04 - quale saldo dell’importo complessivo dovutogli di € 22.215,57, la restante parte del quale (€ 11.323,63) il Ministero gli aveva già in precedenza corrisposto, ma che doveva considerarsi quale mero acconto - oltre agli interessi legali ed anatocistici con decorrenza dall’8 marzo 2004 o dalle ''date di diritto'', e al pagamento degli interessi moratori calcolati ai sensi del D.L.vo 231/2002 o in subordine al pagamento dei danni morali e materiali arrecati con il proprio inadempimento, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.; che il Ministero, costituitosi in giudizio, aveva chiesto dichiararsi l'inammissibilità della domanda attorea o in subordine disporsi il rigetto della stessa, deducendo da un lato l'intervenuto soddisfo delle parcelle azionate mediante liquidazione al minimo della tariffa in seguito ad accordo transattivo (che aveva riguardato tra le tante anche le cinque parcelle azionate), dall'altro il previo esperimento, da parte del AL, in epoca precedente alla predetta transazione, di un'identica azione giudiziaria per il pagamento degli onorari ex lege 794/1942, da corrispondersi ai valori minimi della tariffa professionale, nella quale non risultava essere stata formulata alcuna riserva di ulteriori pretese, ma soltanto una riserva di “maggiori interessi e danni", procedimento che era stato 4 di 18 definito dalla Corte d'Appello con ordinanza di inammissibilità; che il Tribunale in parziale accoglimento della domanda condannava il Ministero al pagamento in favore dell'avv. AL dell'importo richiesto (€ 10.991,94), oltre interessi legali ed anatocistici dalla domanda giudiziale, negando gli interessi moratori calcolati ai sensi del D.L.vo 231/2002 ed il maggior danno, dichiarando compensate tra le parti le spese di lite per la metà e per l'ulteriore metà ponendole a carico del Ministero;
[…] che con atto ritualmente notificato, avverso tale pronuncia ha proposto appello il Ministero dell'Economia e delle Finanze, chiedendo, in totale riforma della stessa, dichiararsi non dovuti i compensi richiesti dall'avv. AL per le prestazioni professionali per cui è causa e per l'effetto respingersi, poiché inammissibile, improponibile ed infondata ogni avversa domanda per sorte capitale ed interessi [...]; che l’avv. AL ha chiesto respingersi il gravame ed ha proposto appello incidentale onde ottenere la riforma della sentenza in punto di riconoscimento del maggior danno ex art. 1224 c.c. ed in relazione alla totalità delle spese del giudizio;
che con separato appello contro la medesima sentenza ha interposto gravame anche ES DU s.r.l. (di seguito: ES), in qualità di soggetto liquidatore dell’'E.N.C.C., chiedendo in riforma della stessa dichiararsi non dovuti gli importi pretesi dall'avv. AL, con condanna dello stesso alla restituzione della somma di € 15.997,59 versatagli dall’E.N.C.C. in adempimento della sentenza, somma da maggiorarsi degli interessi legali decorrenti dalla data del pagamento con vittoria di spese legali di entrambi i gradi del giudizio;
che l’avv. AL ha chiesto il rigetto dell'impugnazione». La Corte d’appello rigettava l'eccezione sollevata dall'avv. AL di inammissibilità dell'appello proposto da ES DU s.r.l. Quindi accoglieva gli appelli del Ministero e della stessa ES, mentre 5 di 18 rigettava la domanda e l'appello incidentale proposti dall'avvocato AL;
condannava l’avv. AL restituire a ES DU s.r.l., nella qualità anzidetta, la somma corrisposta in adempimento della sentenza impugnata, con gli interessi legali dal versamento al soddisfo. Per la cassazione della sentenza l’avv. AL ha proposto ricorso affidato a diciotto motivi. La ES DU s.r.l. ha resistito con controricorso, contenente altresì ricorso incidentale affidato a due motivi. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorrente principale ha prodotto in allegato alla propria memoria e con distinti depositi del 7 e del 22 novembre 2022 numerose decisioni della Corte di cassazione, le quali non costituiscono documenti, agli effetti dell’art. 372 c.p.c., dovendo, piuttosto, essere conosciute da questa Corte mediante l’attività di istituto che costituisce corredo della ricerca del collegio giudicante (Cass., S.U., n. 26482/2007). Disattendendo l’eccezione svolte dalle controricorrenti, può affermarsi che il ricorso principale consente di ricavare una sufficiente esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda oggetto di questo procedimento, funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte. Si ricorda che l’accertamento dell'osservanza di quanto prescritto dall'art. 366, comma 1, nn. 4) e 6), c.p.c. deve necessariamente compiersi con riferimento a ciascun singolo motivo di impugnazione, 6 di 18 verificandone in modo distinto specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, nonché l’analitica indicazione dei documenti sui quali ognuno si fondi, il che esclude che il ricorso possa essere dichiarato per intero inammissibile, ove tale situazione sia propria solo di uno o di alcuno dei motivi proposti (cfr. Cass., S.U., n. 16887/2013). 2. Il primo motivo denuncia “violazione della legge 14/09 art. 41, comma 16-ter erroneamente applicata dalla LIGESTRA e dal MEF alla convenzione di patrocinio 19.9.2000”. Il secondo motivo denuncia “conseguente violazione degli arti. 81, 99, 100, 101, 110, 167 e 323 c.p.c. per inammissibilità dell'appello ed erroneità delle accolte domande per carenza della legittimazione della LIGESTRA”. Il terzo motivo denuncia “violazione degli arti. 112, 100 e 110 c.p.c. per omessa pronuncia sulla rinuncia del MEF ex lege 14/09 alla propria legittimazione processuale e domande, con inammissibilità del gravame ed erroneità delle domande accolte, rilevabile d'ufficio”. Il quarto motivo denuncia “violazione degli artt. 81, 99, 100, 101, 110 e c.p.c. ed erroneità delle domande del MEF ex lege 14/09”. Il quinto motivo denuncia “violazione degli artt. 112, 100, 101 105, 106, 167, 183 e 268 c.p.c. in difetto di proposizione di domande/azioni ex lege 14/09 nel primo grado di giudizio, con inammissibilità dei relativi gravami ed erroneità delle accolte domande, rilevabile d'ufficio”. Il sesto motivo denuncia “violazione degli arti. 345 e 112 c.p.c. per novità delle domande/azioni ex lege 14/09, con inammissibilità dei gravami ed erroneità delle accolte domande, rilevabile d'ufficio”. Il settimo motivo denuncia “valenza panprocessuale dei giudicati insorti dalle sentenze nn. 2465/06 e 614/09 perché relative al 7 di 18 medesimo contratto di patrocinio 19.9.2000 denominato convenzione, e dalle sentenze definitive a queste informate, rilevabili ed acquisibili d'ufficio”. L’ottavo motivo denuncia “violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c. per i gravami/domande ex lege 14/09 perché preclusi dai giudicati panprocessuali resi dalle sentenze definitive nn. 2465/05 e 614/09”. Il nono motivo denuncia “violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c. e 112,342 e 343 c.p.c. per la preclusione della applicabilità della legge 14/09 alla convenzione 19.9.2000 espressa dai giudicati “panprocessuali” resi dalle sentenze definitive n. 24986/10, 25555/10, 25576/10 e 985/11”. Il decimo motivo denuncia “violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c. e 112 c.p.c. per la preclusione espressa dai comportamenti processuali del MEF nel primo grado rg. 40609/06 del presente giudizio conclusosi con la sentenza n. 8208/12 avente autorità di cosa giudicata per la carenza di legittimazione ex lege della LIGESTRA e del MEF”. L’undicesimo motivo denuncia “violazione degli arti. 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c. e 112; 342 e 343 c.p.c. per la preclusione espressa dalla sentenza n. 15381/16 avente autorità di cosa giudicata in ordine alla carenza di legittimazione ex lege 14/09 della LIGESTRA e del MEF”. 3. Come correttamente evidenzia il ricorrente nella memoria, i primi undici motivi di ricorso attengono tutti al capo della sentenza impugnata che ha ritenuto che ES DU s.r.l., quale liquidatore dell’Ente Nazionale per la Cellulosa e la Carta designato con d.m. dell’11 novembre 2009 e dunque successore nei rapporti in corso e nelle cause pendenti, fosse legittimata, ai sensi dell’art. 111, comma 4, c.p.c., a proporre appello avverso la sentenza di primo grado, pur 8 di 18 non essendo stata parte del giudizio davanti al Tribunale. Secondo il ricorrente il difetto di legittimazione di ES a proporre appello contro la decisione di primo grado dovrebbe implicare anche il difetto di legittimazione del MEF, che aveva impropriamente condiviso l’iniziativa di ES. Nell’ambito dei motivi in esame sono richiamati una pluralità di giudicati, formatisi su altre parcelle, derivanti da pronunce che avevano accolto le domande del professionista. Secondo il ricorrente, l’esistenza di tali giudicati avrebbe imposto alla Corte d’appello di dichiarare inammissibile sia l’appello di ES, sia l’appello del MEF. 4. I primi undici motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono inammissibili. Il ruolo rivestito dalla ES DU s.r.l. nelle vicende del rapporto intercorso tra l’avvocato Stefano AL e l'Ispettorato Generale per la liquidazione degli Enti Disciolti del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'Economia e delle Finanze, in relazione alla difesa in giudizio del disciolto Ente Nazionale per la Cellulosa e la Carta, è stato già illustrato nella sentenza n. 3701/2022 del 7 febbraio 2022 (non massimata). È stato chiarito che la legge n. 14 del 2009, su cui è fondata la decisione impugnata, ha comportato il mutamento del soggetto passivo delle obbligazioni e la responsabilità nei limiti dell’attivo limitatamente alle posizioni debitorie già facenti capo al soppresso Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, nelle quali operava la successione dello Stato. La stessa disciplina normativa non rileva, invece, per i debiti contratti direttamente da organi statali, quali quelli derivanti dalle convenzioni di patrocinio stipulate nel 2000 (e nel 2002) tra l’avvocato AL e l’Ispettorato generale per gli affari e per 9 di 18 la gestione del patrimonio degli enti disciolti (ufficio quest’ultimo compreso dapprima nel Ministero del Tesoro e poi nel Ministero dell’Economia e delle Finanze, quale struttura della Ragioneria generale dello Stato, poi trasformato a seguito del d.l. n. 63 del 2002, e delle leggi n. 311 del 2004, n. 266 del 2005 e n. 296 del 2006, col subentro della società FINTECNA, ed infine soppresso con la legge finanziaria per il 2007). ES DU S.r.l., quale soggetto liquidatore dell'Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta (E.N.C.C.), non può qualificarsi come successore nei debiti e nei crediti derivanti dai contratti di patrocinio stipulati nel 2000 e nel 2002 tra l’avvocato Stefano AL e l’Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti, i quali sono rimati nella titolarità dell’ente disciolto, la cui legittimazione processuale, diversamente da quanto vorrebbe il ricorrente, non può essere negata in conseguenza del fatto che il Mef avrebbe impropriamente riconosciuto la legittimazione della ES DU s.r.l. quale successore a titolo particolare. Infatti, è evidente che l’avere condiviso l’iniziativa processuale di ES non può portare con sé, quale sanzione a carico del MEEF, la perdita della propria legittimazione, positivamente spesa nella presente causa mediante l’impugnazione della decisione di primo grado, poi riformata con la sentenza oggetto del presente ricorso. A questo fine occorreva l’estromissione (art. 111, comma 3, c.p.c.), che nella specie non è stata disposta. Né tanto meno il difetto di legittimazione potrebbe farsi discendere dalla circostanza che il MEF non avrebbe impugnato la pluralità di decisioni, favorevoli per il ricorrente su parcelle diverse da quelle oggetto del presente giudizio. Le sentenze pronunciate dagli altri giudici del Tribunale di Roma riguardano, appunto, pretese diverse da 10 di 18 quella per cui è causa, essendo irrilevante, a questi effetti, che le prestazioni furono svolte nell’ambito della medesima convenzione. Vale infatti il principio secondo cui «L'acquiescenza ad una sentenza, con conseguenti effetti preclusivi della sua impugnazione ai sensi dell'art. 329, primo comma, c.p.c. presuppone che il comportamento posto in essere dall'interessato - dal quale sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il suo proposito di non voler contrastare gli effetti giuridici della pronuncia - si riferisca allo specifico rapporto oggetto dell'intervenuta sentenza. Ne consegue, pertanto, che l'acquiescenza tacita non è ravvisabile allorché il comportamento tenuto dall'interessato concerna pretese creditorie diverse, ossia rapporti autonomi con altri soggetti o con lo stesso soggetto ma per periodi diversi» (Cass., S.U., n. 11488/2002). È allora dirimente osservare che la Corte d’appello di Roma, dopo aver espressamente riconosciuto la legittimazione di ES DU s.r.l. ad impugnare la sentenza di primo grado pronunciata nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in forza degli effetti prodotti dalla legge n. 14 del 2009 e dal d.m. dell’11 novembre 2009, ha poi in dispositivo accolto sia l’appello del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sia l’appello della ES DU s.r.l. In altre parole i giudici di appello, avendo erroneamente ritenuto ammissibile l’impugnazione proposta dalla ES DU s.r.l. quale successore nella titolarità del rapporto litigioso, hanno comunque attribuito a quest’ultima nel giudizio di gravame la stessa posizione processuale riferibile al Ministero “dante causa”, di tal ché la sentenza della Corte di Roma ha pronunciato sulla base di attività processuali reputate suscettibili di essere poste in essere congiuntamente da alienante ed acquirente. 11 di 18 Ciò considerato, essendo stato comunque accolto nel merito l’appello formulato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, il ricorrente principale non adduce quale interesse concreto abbia alla cassazione con rinvio della sentenza impugnata, al fine di sentir accogliere il solo gravame dello stesso Ministero, ovvero quale apprezzabile utilità giuridica ricaverebbe dalla negazione della concorrente legittimazione ad appellare riconosciuta in capo alla ES DU s.r.l. I primi undici motivi del ricorso dell’avvocato Stefano AL sono, perciò, inammissibili per carenza di attualità dell'interesse ad impugnare. 5. Il dodicesimo motivo denuncia “violazione degli artt. 2230 e 2233 c.c. e del dm 585/94 per omessa remunerazione delle prestazioni alla percentuale intermedia degli onorari richiesto successivamente al passaggio in giudicato della sentenza n. 2465/06 e degli arti. 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c. per intervenuto giudicato panprocessuale”. Il tredicesimo motivo denuncia “violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c. per giudicati panprocessuali insorti sulla retribuzione alla percentuale intermedia degli onorari anche di parcelle già liquidate al minimo da ordinanze definitive ex d. lgs. 794/42”. 6. Il dodicesimo e il tredicesimo motivo, da esaminare congiuntamente perché connessi, sono inammissibili. Secondo la Corte d’appello, l’unica pronuncia avente efficacia di giudicato assunta tra le stesse parti è la più volte citata sentenza del Tribunale di Roma 2465/2005, nei limiti in cui il Tribunale ha ritenuto l'inapplicabilità della disciplina convenzionale (di cui alla Convenzione del 18/3/2002) alle prestazioni professionali rese dal legale nell'ipotesi in cui il cliente Ministero avesse anticipatamente esercitato il proprio diritto di recesso dalla convenzione stessa, revocando all'avv. AL il mandato professionale. Tale pronuncia, sempre secondo la valutazione della 12 di 18 Corte d’appello, ha unicamente disposto l’inapplicabilità della disciplina convenzionale e l'applicabilità di quella legale all'epoca vigente, ma non ha imposto - come invece argomentato e preteso dall'avv. AL - l'applicazione dei valori medi tariffari, essendo quindi rimessa alla libera determinazione dell'autorità giudiziaria la valutazione della congruità dei compensi richiesti nell'ambito del range tra il minimo ed il massimo. Tanto premesso, la Corte d’appello ha posto l’accento sul fatto incontroverso che le stesse parcelle - nn. 279, 284, 287, 290 e 291 - erano già state in precedenza azionate dall'avv. AL con ricorso promosso ai sensi degli artt. 28 e 29 L. 794/1942, depositato in data 13/5/2005, con il quale fu chiesta la liquidazione dei compensi ai minimi di tariffa, quantificati nella somma di € 13.388,08, oltre interessi legali ed accessori di legge. In tale precedente richiesta avanzata dal legale, seguita dal pagamento della somma da parte del Ministero, la Corte d’appello ha ravvisato l’implicita, ma univoca rinuncia del professionista «a far valere qualsivoglia diverso e superiore importo proprio perché quello richiesto era stato espressamente qualificato congruo. Nulla, infatti, impediva all'Avv. AL di chiedere sin dal principio i compensi calcolandoli indipendentemente dalla Convenzione con i criteri a suo avviso che meglio si attagliavano all'attività svolta. La nuova richiesta, in aumento, contenuta nella citazione introduttiva del giudizio di primo grado definito con la sentenza gravata, contrasta ed è contraddittoria, quindi, in primo luogo rispetto alle deduzioni del medesimo creditore e non può quindi ritenersi accoglibile. Vi è infatti un principio di carattere generale, valido sia quando la fonte del credito risieda in un contratto, sia quando risieda in un illecito, per cui la tutela giudiziaria non può essere frazionata, neppure menzionando riserva di ulteriori 13 di 18 azioni, allorquando il creditore è nelle condizioni di apprezzare appieno qual è la pretesa insoddisfatta che egli intende azionare». Sulla base delle considerazioni sopra richiamate e in parte letteralmente trascritte, la ratio essenziale della decisione deve essere ravvisata nel rilievo che il professionista, il quale abbia in sede giudiziale fatto valere la pretesa per un importo riconosciuto congruo, non può poi accampare pretese per importo superiore. Ebbene tale ratio non è scalfita dei motivi di ricorso. L’esistenza, in ipotesi, di pronunce che avessero risolto fattispecie analoghe con esito positivo per il professionista, non precludevano certamente la possibilità di una diversa soluzione in relazione alle specifiche parcelle oggetto del presente giudizio. L'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone, quindi, che la causa precedente e quella in atto abbiano in comune, oltre ai soggetti, anche il petitum e la causa petendi, restando irrilevante, a tal fine, l'eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto da esaminare per pervenire alla decisione (Cass. n. 15817/2021; n. 6830/2014). 7. Il quattordicesimo motivo denuncia £violazione degli artt. 324 e 329 c.c. e 2909 c.c. per denegata condanna del MEF ai danni per ritardato pagamento ex art. 1124, II, comma, c.p.c.”. Il motivo è inammissibile. Le censura si riferisce a una conseguenza che sarebbe divenuta attuale se la Corte d’appello avesse riconosciuto l’esistenza del diritto del professionista di avere compensi ulteriori, oltre a quelli già richiesti e corrisposti dall’amministrazione, mentre tale diritto è stato negato dalla Corte d’appello. 8. Il quindicesimo motivo denuncia “violazione degli artt. 329 c.p.c. e 2909 c.c. per omessa pronuncia sui giudicati panprocessuali insorti in 14 di 18 ordine al mancato perfezionamento della proposta transattiva 22.7.2005”. Il ricorrente lamenta che la gravata sentenza si è limitata a dichiarare che mancava prova esauriente dell'assunta transazione 26.7.2005 sostenuta dagli appellanti, con ciò negando i giudicati pan-processuali oggetto del presente giudizio con le richiamate sentenze che avevano già negato che fosse stata data la prova di tale transazione. Il motivo è inammissibile, sia perché non è configurabile il vizio di omissione di pronuncia su questione processuale (Cass. n. 25154/2018; n. 1876/2018), sia perché la questione della transazione, la cui esistenza è stata comunque disconosciuta dalla Corte d’appello, non ha avuto alcuna incidenza sulla decisione. Si sa che le argomentazioni ultronee, che non hanno lo scopo di sorreggere la decisione già basata su altre decisive ragioni, sono improduttive di effetti giuridici e, come tali, non sono suscettibili di censura in sede di legittimità (Cass. n. 10420/2005; n. 24591/2005). 9. Il sedicesimo motivo è rubricato “danni ex art. 96 c.p.c. per temerarietà degli avversi gravami”. Sostiene il ricorrente che “[...] Qualora riscontrasse anche d' ufficio la temerarietà degli avversi gravami, specie dopo l'insorgenza dei giudicati insorti dalle sentenze della Corte di Appello nn. 7605, 4288/17183 7/ 17 e 1684/17, l'Ill.ma Corte di Cassazione adita vorrà cassare con rinvio la gravata sentenza, per la condanna del MEF, ai danni nella misura ritenuta di diritto, anche ai danni nella misura del 10% sulla somma riconosciuta dall’emananda decisione”. Il motivo è inammissibile. Non si censura alcun contenuto della decisione, ma si anticipa una conseguenza che il ricorrente aspirerebbe a conseguire nel giudizio di rinvio in ipotesi di cassazione della decisione, ipotesi non verificatasi. 15 di 18 10. Il diciassettesimo motivo denuncia “violazione degli artt. 12 e 167, 1° comma, c.p.c. per assunta valenza delle generiche contestazioni e dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 116 c.p.c. per assunta mancanza di prova delle prestazioni di cui alle azionate parcelle e deli artt. 329 c.p.c. e 2909 c.c. per giudicati”. La decisione è oggetto di censura nella parte in cui la Corte d’appello, dopo aver riconosciuta la preclusione derivante dalla precidente richiesta, così si esprime: «A ciò va aggiunto che la differenza di euro 10.991,94, [...] è stata comunque oggetto di contestazione da parte del Ministero ( cfr. la sua comparsa di costituzione e risposta in primo grado), la quale non può qualificarsi generica. Il Ministero ha sostenuto di aver già corrisposto per le stesse parcelle € 11.363,63, deducendo di non dover corrispondere all'avv. AL nulla di più. Pertanto, quest'ultimo avrebbe dovuto provare il diritto all'ulteriore compenso richiesto [...] prova che il medesimo Legale non risulta aver fornito». Sostiene l’avv. AL che “ignora altresì il Giudicante che legge 80/2005 ha introdotto in nuovo capoverso dell'art. 167 c.p.c. che commina espressamente la decadenza del convenuto in difetto di specifiche contestazioni. Quindi le generiche contestazioni potevano eventualmente essere esperite anteriormente al 1° gennaio 2006, e non per le presenti parcelle azionate successivamente [...]. In ogni caso, intervenuto giudicato panprocessuale ex artt. 329 c.p.c. e 2909 c.c.” 11. Il motivo è inammissibile, innanzitutto perché investe una argomentazione aggiuntiva della decisione, già interamente giustificata in forza dei rilievi fondati sulla considerazione della vicenda pregresse (v. giurisprudenza richiamata nell’esame del quindicesimo motivo). In secondo luogo, perché, sotto l’apparenza 16 di 18 della denuncia di una violazione di legge, il ricorrente censura la valutazione di “non genericità” di una contestazione, che costituisce apprezzamento di merito incensurabile in cassazione (Cass. n. 27490/2019). È fin troppo chiaro, infine, quanto ai richiami dei precedenti che avrebbero preso sul punto una posizione diversa, che il giudicato non si può formare su questioni meramente processuali, quale l'applicazione del principio di non contestazione al cospetto di una contestazione ritenuta generica. 12. Il diciottesimo motivo è rubricato “violazione dell'art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese di lite dei gradi di giudizio”. Secondo il ricorrente “[...] Infine la sentenza deve essere cassata con rinvio per la violazione dell'art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese di lite dei gradi di giudizio”. Il motivo è inammissibile. Non si cesura alcun contenuto della decisione, ma si anticipa una conseguenza che il ricorrente aspira a conseguire nel giudizio di rinvio in ipotesi di cassazione della decisione. 13. Essendo l’impugnazione principale dichiarata inammissibile, perde efficacia, ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c., il ricorso incidentale tardivo avverso la sentenza n. 149/2018 della Corte d’appello di Roma, pubblicata il 10 gennaio 2018, proposto dalla ES DU s.r.l., quale liquidatrice dell’Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta, con atto notificato in data 25 marzo 2019, e dunque quando era decorso il termine di decadenza di cui all’art. 327 c.p.c. 14. Le spese del giudizio di cassazione vengono regolate secondo soccombenza in favore dei controricorrenti nei rispettivi importi liquidati in dispositivo. Invero, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale e di inefficacia del ricorso incidentale tardivo ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., la 17 di 18 soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all'esame dell'impugnazione incidentale e dunque l'applicazione del principio di causalità con riferimento al decisum evidenzia che l'instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale (Cass. Sez. 3, 12 giugno 2018, n. 15220; Cass. Sez. 3, 20 febbraio 2014, n. 4074). Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale;
dichiara inefficace il ricorso incidentale di ES DU S.r.l.; condanna il ricorrente principale a rimborsare ai controricorrenti le spese rispettivamente sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida per la ES DU s.r.l. in complessivi € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge, e per il Ministero dell’Economia e delle Finanze in € 3.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. 18 di 18 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione