Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 07/04/2026, n. 6247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6247 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06247/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13285/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13285 del 2024, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Bloise, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del decreto del Ministero dell'Interno 07.10.2024 avente ad oggetto il rifiuto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata in data 11.06.2020
- di ogni altro atto presupposto o successivo, prodromico, consequenziale o comunque connesso a quelli impugnati, anche se non conosciuto e che verrà immancabilmente travolto dalla caducazione di atti precedenti e connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa TT UD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I. - Il ricorrente ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, in data 11 giugno 2020.
II. - Esperita l’istruttoria di rito, con DM 7 ottobre 2024 l’Amministrazione ha, previa comunicazione ex art. 10- bis della legge n. 241/1990, respinto la domanda dell’interessato, visto che nel corso dell’istruttoria è emersa la seguente situazione penale:
“ - 25/06/2015 sentenza della Corte di Appello di Milano irrevocabile il 20/11/2015 - conferma della sentenza emessa in data 30/05/2013 dal G.I.P. Tribunale di Milano per il reato violenza sessuale art. 609 bis ultimo comma c.p. (commesso il 22/3/2013 in San Vittore Olona) ”.
Nella motivazione che assiste il gravato diniego si rileva di aver esaminato le osservazioni pervenute in riscontro al preavviso di diniego dal ricorrente che ha evidenziato “ da un lato di avere scontato la pena per il reato contestato e allegava provvedimento di estinzione della pena, dall’altro di avere raggiunto una piena integrazione sociale ”.
III. - Avverso detto provvedimento è insorto l’interessato chiedendone l’annullamento, affidando il gravame ai seguenti motivi di censura:
1. Violazione del principio di democraticità e partecipazione. Violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/90. Violazione del principio di legalità e buon andamento. Eccesso di potere. Violazione dei principi di trasparenza, buon andamento e di imparzialità della p.a .;
2. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per arbitrarietà ed irragionevolezza manifesta dell’azione amministrativa. Violazione del principio di proporzionalità. Travisamento dei fatti. Violazione del principio di imparzialità e del buon andamento;
3. Erronea interpretazione e applicazione art. 9, comma 1 lett. f), l. n.91/92. Motivazione insufficiente, erronea, incongrua, illogica, incoerente e irragionevole. Carenza dell’attività istruttoria. Violazione del principio di proporzionalità. Violazione di legge. Eccesso di potere. Ingiustizia manifesta. sull’intervenuta estinzione del reato.
IV. - L’Amministrazione, costituita in giudizio, ha prodotto in atti una relazione difensiva, contestando nel merito le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del diniego impugnato.
V. - All’udienza pubblica del 25 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I. - Il ricorso è infondato.
II. – Con il gravame in questione, la parte ha impugnato il provvedimento con cui è stata respinta la domanda di cittadinanza per naturalizzazione a causa di un pregiudizio di carattere penale: “ - 25/06/2015 sentenza della Corte di Appello di Milano irrevocabile il 20/11/2015 - conferma della sentenza emessa in data 30/05/2013 dal G.I.P. Tribunale di Milano per il reato violenza sessuale art. 609 bis ultimo comma c.p. (commesso il 22/3/2013 in San Vittore Olona) ”.
Dalle premesse motivazionali del provvedimento emerge, peraltro, che l’autorità procedente, ai fini della formulazione del giudizio di idoneità dell’aspirante cittadino, ha anche tenuto conto delle osservazioni formulate in sede procedimentali e inviate con pec del 21 maggio 2024 dall’interessato in riscontro al preavviso di rigetto della domanda di cittadinanza presentata, di cui alla nota ministeriale del 16 maggio 2024.
III. – Orbene, alla luce di quanto testé premesso, è possibile innanzitutto escludere la fondatezza del primo motivo di ricorso, con cui, invero, parte ricorrente deduce la lesione delle proprie garanze partecipative.
Al riguardo, il Collegio segnatamente rileva che la motivazione che assiste il decreto impugnato, oltre a richiamare espressamente quanto dedotto dall’istante, che, in particolare, evidenziato “ da un lato di avere scontato la pena per il reato contestato e allegava provvedimento di estinzione della pena, dall’altro di avere raggiunto una piena integrazione sociale ”, ha anche rappresentato, come si vedrà meglio infra , le ragioni per cui, le stesse osservazioni dell’istanti non sono state ritenute dirimenti in sede di formulazione del giudizio di meritevolezza dello status .
IV. – Ad avviso del Collegio, anche le residue censure formulate nell’atto introduttivo del giudizio, con cui si contesta la correttezza dell’operato della p.a. - suscettibili di essere trattate congiuntamente, attesa la stretta intercorrelazione - devono essere disattese.
Il ricorrente, asseritamente ben integrato nel tessuto sociale italiano, di contro, deduce il difetto di istruttoria e di motivazione, atteso il riferimento ad una condanna, per un fatto commesso nel lontano 2013, per altro interamente scontato ed estinto, senza valutare la situazione economica e il livello di integrazione sociale del richiedente, con conseguente violazione del principio di proporzionalità.
Il Collegio, di contro, ritiene il provvedimento impugnato supportato da una adeguata indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione in relazione alle risultanze dell'istruttoria, avendo l’Amministrazione valutato correttamente i fatti occorsi e risultando chiaro il percorso logico-giuridico seguito dall'Autorità emanante.
Difatti, il ricorrente è stato condannato per il reato violenza sessuale art. 609 bis, ultimo comma, c.p., commesso il 22/3/2013 e, al riguardo, appare superfluo rimarcare il notevole allarme sociale dei reati di tal fatta, lesivi di diritti fondamentali della persona di rango costituzionale e puniti con una pena edittale nel massimo fino a dodici anni di reclusione.
Sotto quest’ultimo aspetto, occorre evidenziare che, considerato che tra le ipotesi automaticamente ostative all’acquisto della cittadinanza “di diritto” per matrimonio previste dall’art. 6 della legge n. 91 del 1992 è contemplata anche “ la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione ”, tale fattispecie di reato, rientrando tra quelle preclusive all’acquisto della cittadinanza per matrimonio, costituisce, a fortiori , circostanza ostativa alla richiesta cittadinanza per naturalizzazione (Cons. Stato, sez. III, n. 52/2011, 1726/2019, 8734/2019, 4151/2021; TAR Lazio, sez. II quater, n. 1833/15; 3582/14; n. 9947/2016, 324/2017; TAR Lazio, sez. I ter, n. 11734/2019, 4632/2020; TAR Lazio, sez. V bis, n. 2944/2022; n. 4236/22; n. 4295/2022; 4941/2022; n. 5130/2022; n. 5131/2022; n. 6254/2022; 6604/2022).
Del resto, è noto che nel corso degli anni il legislatore, al dichiarato fine di reprimere più severamente i c.d. “reati sessuali”, è intervenuto sia sotto il profilo dell’inasprimento del trattamento sanzionatorio che sotto l’aspetto processuale (basti richiamare, da ultimo, la Legge n. 69/2019, c.d. Codice Rosso). Occorre, inoltre, aggiungere che, contrariamente a quanto eccepito dal ricorrente, non pare assumere alcuna portata dirimente l’intervenuta estinzione del reato prima del diniego di concessione della cittadinanza, in quanto tale circostanza, dedotta in sede di osservazioni al preavviso di diniego ex art. 10- bis , è stata debitamente tenuta in considerazione dall’Amministrazione - come emerge, secondo quanto sopra già rimarcato, espressamente dalla motivazione del gravato provvedimento - che ha ciò nondimeno ritenuto di valutare sfavorevolmente il “fatto storico” incriminato all’esito di un giudizio prognostico sull’affidabilità e sulla compiuta integrazione del richiedente nella comunità nazionale che non appare affetto da vizi di manifesta irragionevolezza (cfr., in senso conforme, Consiglio di Stato, n. 7122/2022).
Del resto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il comportamento dell'istante, nonostante l’estinzione del reato, rimane valutabile come fatto storico e, pertanto, può essere, come accaduto nel caso in esame, ragionevolmente considerato come indicativo di una personalità non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza, e tale da giustificare il diniego di riconoscimento della cittadinanza italiana.
Al riguardo, infatti, si è condivisibilmente precisato che, ai fini della concessione della cittadinanza, non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l'area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla sicurezza dello Stato, anche considerato che “ le valutazioni volte all'accertamento di una responsabilità penale si pongono su di un piano assolutamente differente ed autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell'adozione di un provvedimento amministrativo, sicché può darsi la possibilità che le risultanze fattuali oggetto della vicenda penale vengano valutate negativamente, sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti del parallelo iter giudiziale ” (cfr., di recente, Consiglio di Stato sez. III, 14/02/2022, n.1057).
D’altronde, tale conclusione rappresenta il precipitato applicativo del più generale principio della c.d. pluriqualificazione dei fatti giuridici, per cui lo stesso comportamento può assumere diversa rilevanza, sul piano penale, civile, fiscale, amministrativo, etc. a seconda dei settori d’azione, delle materie e delle finalità perseguite, invocato dalla giurisprudenza amministrativa anche in relazione alla circostanza dell’estinzione e della riabilitazione pronunciata dal giudice penale. Difatti, sul piano amministrativo, visto che la valutazione che l’Amministrazione è chiamata a compiere per concedere lo status di cittadino ha riguardo principalmente all’interesse pubblico alla tutela dell’ordinamento, la condotta comunque posta in essere dall’interessato rileva per il particolare valore sintomatico che può assumere in quel procedimento (Consiglio di Stato, Sez. III, 14 febbraio 2022, n. 1057; id. 28 maggio 2021, n. 4122; id., 16 novembre 2020, n. 7036; id., 23 dicembre 2019, n. 8734; id., 21 ottobre 2019, n. 7122; id., 14 maggio 2019, n. 3121; sez. IV, n. 1788/2009, n. 4862/2010; T.A.R. Lazio sez. V bis, nn. 2944, 4469 e 4651 del 2022; sez. II quater, n. 10590/12; 10678/2013).
Da quanto esposto consegue che, nel caso di specie, l’intervenuta estinzione del reato non valga comunque ad elidere la rilevanza sintomatica del “fatto storico”, residuando in capo alla P.A. ogni valutazione discrezionale in merito alla richiesta concessione della cittadinanza, valutazioni che non appaiono, nel caso di specie, affette da manifesta irragionevolezza o illogicità in ragione dei rilievi innanzi descritti.
V. – Dal provvedimento, inoltre, emerge con chiarezza che, di contro l’argomento di parte ricorrente sul carattere risalente delle condotte contestate, ai fini della valutazione della significatività delle stesse ha inciso anche l’elemento del tempus commissi delicti , in quanto, commessa nel 2013 e quindi collocabile nel decennio antecedente la domanda, presentata nel 2020; decennio antecedente che rappresenta il c.d. “periodo di osservazione”, il frangente temporale rilevante nell’ambito del procedimento concessorio, in cui devono essere maturati e conservati i requisiti per la cittadinanza, ai sensi dell'art. 9 legge n. 91 del 1992, inclusi quelli dell’irreprensibilità della condotta, salvo che ci si trovi al cospetto di fattispecie di particolare gravità che possono essere apprezzate nel loro particolare valore “sintomatico”, in quanto indicative di tendenze caratteriali, anche oltre il decennio) (Consiglio di Stato sez. VI n. 52/2011, Consiglio di Stato sez. III n. 1726/2019, 5271/2019, 4122/2021; TAR Lazio, sez. II quater, n. 10678/13, 5615/2015, 5917/21; cfr. TAR Lazio, sez. V bis, n. 2643, 2644, 2945, 2946, 4469, 4618, 4621, 4623, 11286 e 11026 del 2022, nonché, da ultimo, n. 10363/2024: “ il requisito della residenza legale da almeno di 10 anni nel territorio della Repubblica prescritto dal comma 1 lett. f) della richiamata disposizione va inteso non solo nel senso “quantitativo” della “durata minima del soggiorno” che legittima la presentazione dell’istanza, in quanto indicativo del “legame” che si è venuto a instaurato con il Paese di accoglienza, ma anche nel senso “qualitativo” del “periodo di osservazione” in cui chi aspira ad essere ammesso in una Comunità politica, per determinarne le sorti, assumendo diritti politici ed esercitato funzioni pubbliche, deve dare prova di saper mantenere – per lo meno nell’arco dell’ultimo decennio - un “comportamento senza mende” in modo da dimostrare di aver conseguito un adeguato grado di assimilazione dei valori fondanti per la nostra Comunità” ).
VI. – Quanto esposto vale, pertanto, a confermare la legittimità del negativo giudizio cui è pervenuta l’Amministrazione in ordine ai fatti valutati come ostativi alla concessione della cittadinanza, di cui il ricorrente neppure contesta la sussistenza, né offre elementi che possano integrare meriti speciali, atteso che lo stabile inserimento, anche nella realtà sociale ed economica, del Paese ospitante, se, per un verso, rappresenta una condizione del tutto ordinaria, in quanto costituisce solo il presupposto per conservare il titolo di soggiorno, per altro verso rappresenta soltanto il prerequisito per la concessione della cittadinanza alla stregua di quanto sopra osservato.
Il fatto che il ricorrente sia dotato di stabile occupazione, non sia socialmente pericoloso e sia integrato nella società locale costituisce il percorso “normale” che ci si attende dallo straniero regolarmente soggiornante, trattandosi di requisiti necessari per entrare e risiedere legalmente nel Paese, a tal fine prescritti dall’art. 4, comma 3 e 5, comma 5, del T.U.I. per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno.
Si tratta, pertanto, di circostanze del tutto ordinarie, che costituiscono solo le condizioni minime, necessarie, ma non sufficienti per aspirare alla cittadinanza ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992.
VII. - Il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi di revoca normativamente previsti), si fonda su determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104) e, pertanto, presuppone che “nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).
D’altronde, la particolare cautela con cui l’Amministrazione valuta la rilevanza di condotte antigiuridiche è compensata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza che l’ordinamento riconosce al richiedente, già a distanza di un anno dal primo rifiuto, una volta mutate le condizioni oggettive sottese all’esito negativo originario.
VIII. - Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso.
IX. – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO ZE, Presidente
Gianluca Verico, Primo Referendario
TT UD, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TT UD | LO ZE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.