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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 14/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
N.R.G. 2033/2020
Il Tribunale di Massa in composizione collegiale, composto dai Magistrati
Dr. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dr. Elisa Pinna Giudice
Dr. Valentina Prudente Giudice rel., est.
Nel giudizio tra:
difeso dall'avv. BONDIELLI ANDREA e dall'avv. RAINONE Parte_1
GIUSEPPA
- RICORRENTE -
CONTRO difesa dall'avv. ANDREANI ANNA Controparte_1
- RESISTENTE -
CON L'INTERVENTO DELL' Controparte_2
Avente a oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Sulle seguenti conclusioni:
Per la parte ricorrente Parte_1
Come da ricorso
“
1-dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sig.ri Parte_1
e trascritto nel registro degli atti di matrimonio, del Comune di
[...] Controparte_1
Massa, al numero: atto n. 202 anno 1996 parte II, serie A, celebrato in data 6/10/1996; CP_
virtù dell'acquisita indipendenza economica nonché della convivenza instaurata, stabilmente, more uxorio, dalla sig.ra con il sig. , in Prati di Silla CP_1 CP_4
(BO) alla via Don Fornasini 121, dichiari che il sig. nulla deve all'ex coniuge a CP_5 titolo di assegno divorzile;
Pag. 1 di 6
3-tenuto conto che le figlie del sig. ed NN, entrambe maggiorenni hanno Parte_1 Per_1 lasciato la casa coniugale, in Massa alla via Marina Vecchia 257, per trasferirsi in via Treviso 18, dimostrando la loro indipendenza, dichiari che alle stesse nulla è dovuto a titolo di mantenimento;
4-ordini all'ufficiale dello stato civile presso il Comune di Massa di procedere a tutte le incombenze di legge e di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza a margine dell'estratto dell'atto di matrimonio.”
Come da precisazione delle conclusioni
“-accogliere il ricorso e per l'effetto in virtù dell'acquisita indipendenza economica nonché della convivenza instaurata, stabilmente, prima more uxorio, dalla sig.ra con il sig. CP_1
, in Prati di Silla (BO) alla via Don Fornasini 121, già dalla separazione e CP_4 conclusasi con le nozze della resistente con il predetto dichiari che il sig. nulla Parte_1 deve all'ex coniuge a titolo di assegno divorzile;
-tenuto conto che le figlie del sig. ed NN, entrambe maggiorenni hanno Parte_1 Per_1 lasciato la casa coniugale, in Massa alla via Marina Vecchia 257, per trasferirsi prima in via Treviso 18, Massa (MS), e successivamente si è trasferita a Piacenza alla via Per_1
Abbondanza 26 dove ha instaurato la convivenza con il sig. come emerge Controparte_6 dal certificato contestuale anagrafico di nascita, residenza, stato civile e di famiglia, mentre NN sebbene risulti residente in via Molinaccio Gaggio Montano (BO), tuttavia, come dimostrato in corso di istruttoria di fatto non abita all'indirizzo sopra indicato, dimostrando la loro indipendenza, per cui si chiede di dichiarare, in ragione della loro indipendenza che alle stesse nulla è dovuto a titolo di mantenimento;
-confermi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sig.ri Parte_1
e , trascritto nel registro degli atti di matrimonio, del Comune di
[...] Controparte_1
Massa, al numero: atto n. 202 anno 1996 parte II, serie A, celebrato in data 6/10/1996, ordinando all'ufficiale dello stato civile presso il Comune di Massa di procedere a tutte le incombenze di legge e di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza a margine dell'estratto dell'atto di matrimonio.
-rigettare la richiesta di porre a carico del ricorrente le spese straordinari nella misura del 50% in virtù della dichiarata indipendenza per essere le figlie l'una convivente con il sig.
e l'altra perché ha lasciato la casa Familiare e perché comunque non Controparte_6 convivente con la madre;
-condanni essa resistente al pagamento delle spese e compensi di giudizio perché sebbene convivente con il sig. già all'atto della separazione ha richiesto l'assegno divorzile.” CP_4
Per la parte resistente Controparte_1
Come da comparsa
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni diversa istanza disattesa: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sig.ri e Parte_1 Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Massa, al numero: atto n.202 anno 1996 parte Il, serie A, celebrato ìn data 6/10/1996;
Pag. 2 di 6 accertare e riconoscere il diritto della sig.ra a percepire un assegno Controparte_1 divorzile di € 200,00 o quella diversa somma ritenuta di giustizia, ricorrendone i presupposti di legge;
disporre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento delle due figlie, la somma di € 400,00 per ciascuna figlia, o quella diversa somma che riterrà di giustizia;
disporre a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie in favore delle figlie, da intendersi come spese scolastiche (es: tasse di iscrizione, libri scolastici ecc.) sanitarie e di svago (es. sport, gite scolastiche e/ di istruzione, settimana bianca ecc.); vinte le spese di lite.”
Come da precisazione delle conclusioni
“Limitatamente alle domande svolte in atti per il mantenimento delle figlie:
a) disporre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento delle due figlie, la somma di € 400,00 per ciascuna figlia, o quella diversa somma che riterrà di giustizia;
b) disporre a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie in favore delle figlie, da intendersi come spese scolastiche (es: tasse di iscrizione, libri scolastici ecc.) sanitarie e di svago (es. sport, gite scolastiche e/ di istruzione, settimana bianca ecc.);
Con vittoria di spese.”
Udito il relatore nella camera di consiglio del 10.1.25, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso in data 05/11/2020, chiedeva dichiararsi la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio concordatario con celebrato a Controparte_1
Massa il 6.10.1996, atto trascritto nel registro di stato civile del Comune di Massa al n.202 anno 1996 parte II, serie A.
Con sentenza parziale dell'8.4.21 era dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti il 6.10.1996 e la causa era rimessa sul ruolo per la decisione delle questioni ancora controverse.
Il fascicolo era riassegnato alla scrivente in conseguenza di provvedimento di variazione tabellare del 18.10.22.
La causa era istruita con acquisizioni documentali ed escussione del testimone Tes_1
(richiesto da parte ricorrente).
All'udienza del 6.9.24 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa era trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190.
Pag. 3 di 6 ***
Oggetto del contendere è, allo stato, esclusivamente la debenza da parte del del Parte_1 contributo al mantenimento (stabilito con sentenza n. 269/19 del Tribunale di Massa) di complessivi € 720 (€ 360 ciascuna) in favore delle figlie, (nata l'[...]) e NN Per_1
(nata il [...]), entrambe maggiorenni, essendo pacifico che la ha contratto CP_1 nuove nozze, con conseguente rinuncia alla domanda di assegno divorzile (come dato atto a verbale di udienza del 31.10.23), domanda peraltro non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni.
Secondo la prospettazione del ricorrente, infatti, entrambe le figlie sarebbero ormai autonome, avendo peraltro costituito propri nuclei familiari e, quanto a convivendo more Per_1 uxorio; la resistente, di contro, espone che – oggi ventisettenne-, iscritta alla facoltà Per_1 di Matematica dell'Università di Bologna, avrebbe momentaneamente sospeso gli studi per intraprendere lavori saltuari, essendo stata assunta con contratto di apprendistato (venuto a scadenza nel gennaio 2024) da Trenitalia s.p.a., mentre NN – attualmente ventiquattrenne - è studentessa universitaria di Scienze Infermieristiche e convive con la madre.
D'altra parte, il teste investigatore privato assunto dal ha riferito di aver Tes_1 Parte_1 monitorato l'abitazione della (sita in via Don Fornasini n.12 a Castel di Casio) nel CP_1 periodo dal 22.1.20 fino a metà febbraio 2020 (cfr. verbale di udienza del 31.10.23) e di non avervi mai visto entrare o uscire le figlie, i cui nomi, pure, erano riportati sul citofono. Inoltre, il ricorrente ha prodotto in telematico in data 29.7.24 certificato di residenza di da Per_1 cui emerge che la stessa è residente a [...]con tale , e quello di NN, Controparte_6 che risulta residente a [...], documenti alla cui acquisizione la controparte si è opposta, in quanto tardivi.
Ora, come noto, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente “il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che questo obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni” (Cass. 5177/2024; Cass. 17183/2020). Il relativo onere della prova dei presupposti fondanti il diritto al mantenimento, cioè l'aver curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro, grava sul richiedente il mantenimento. È di tutta evidenza, poi, che se la prole abbia da poco raggiunto la maggiore età e stia proseguendo nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari, ciò evidenzia di per sé la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto. Viceversa, “per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (Cass. 26875/2023).
Va poi aggiunto che il figlio di genitori divorziati, nel caso in cui abbia ampiamente superato la maggiore età e non abbia reperito un'occupazione lavorativa stabile (o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente), “non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare,
Pag. 4 di 6 mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso” (Cass. 29264/2022).
In conclusione, l'accertamento della sopravvenuta autonomia economica del figlio ai fini della revoca dell'obbligo di contribuzione al mantenimento, richiesta dal genitore onerato, consiste nella verifica se, raggiunta un'adeguata capacità lavorativa, con conseguente inserimento nel mondo del lavoro, la successiva perdita dell'occupazione comporti o meno la reviviscenza dell'obbligo del genitore. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che “l'ingresso effettivo nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta che preluda ad una successiva spendita dalla capacità lavorativa a rendimenti crescenti, comporta la fine dell'obbligo di contribuzione da parte del genitore” (Cass. civ., sez. VI, 14 marzo 2017, n. 6509), di talché la successiva perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comportano la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento. Quanto al riparto dell'onere della prova, ne consegue che non può gravare sul genitore onerato la dimostrazione dell'effettiva e stabile autosufficienza o della responsabilità del figlio per la mancata acquisizione di un'occupazione che lo renda indipendente, dovendo essere il figlio maggiorenne a fornire la prova contraria, vale a dire che, pur avendo completato il proprio percorso formativo, non riesca a ottenere una remunerazione sufficiente.
Nel caso in esame, premesso che effettivamente i documenti prodotti in data 29.7.24 non rispettano le preclusioni processuali – né vi è prova che si tratti di documenti sopravvenuti – e che, pertanto, non possono essere considerati ai fini della decisione, l'onere della prova ricadente sulla resistente non risulta assolto.
Invero, rispetto alla figlia maggiore, oggi di 27 anni, è la stessa a riferire che la CP_1 ragazza non sta proseguendo gli studi universitari e si dedica a lavori, che la madre definisce saltuari, salvo poi produrre contratto di apprendistato con società a partecipazione pubblica (retribuzione lorda annua di € 28.206,24), che, come noto, costituisce contratto a tempo indeterminato (è infatti la durata del periodo di apprendistato, appunto, cioè quella di concomitante formazione, funzionale allo stabile inserimento nella realtà lavorativa aziendale, ad avere durata massima di 36 mesi). È tuttavia un dato di fatto – come dichiarato dalla resistente nella propria memoria conclusionale – che ha interrotto gli studi Per_1 all'avvio dell'attività lavorativa e, dunque, da almeno tre anni, senza averli più ripresi. L'età raggiunta e la circostanza di aver ormai da tempo compiuto il proprio ingresso nel mondo del lavoro (non rilevando il momentaneo stato di disoccupazione della stessa, stando a quanto dichiarato dalla determinano l'insussistenza dei presupposti per provvedere al suo CP_1 mantenimento.
Rispetto ad NN si impongono, poi, ulteriori precisazioni.
La resistente produce, in allegato alle memorie conclusionali (e dunque tardivamente) certificato di immatricolazione di NN alla facoltà di Scienze Infermieristiche dell'Università di Bologna, da cui si evince che la stessa è iscritta al terzo anno fuori corso. Evidentemente, anche di tale documento –non sopravvenuto – non può tenersi conto ai fini della decisione. Risulta, tuttavia, che, in forza di autodichiarazione (tempestivamente prodotta, in allegato alla prima memoria ex art. 183) NN si è immatricolata in data 08/10/2020 al corso di studi, che ha durata di tre anni (e che, dunque, avrebbe dovuto essere
Pag. 5 di 6 completato nell'a.a. 2022/2023). Alla data del 4.2.22, NN aveva superato nove esami e aveva conseguito un'idoneità da 3 c.f.u.. Pur non risultando alcun aggiornamento sul percorso accademico a opera della resistente, neppure nella narrativa delle proprie conclusionali e repliche, nondimeno, tenuto conto anche della giovane età della ragazza, può dirsi assolto l'onere della prova gravante sulla volto a dimostrare l'effettiva profusione del CP_1 necessario impegno nella propria formazione accademica e professionale da parte di NN, con conseguente non riconducibilità alla stessa del mancato raggiungimento dell'indipendenza economica.
Poiché la domanda del non è fondata sul mutamento delle sue condizioni Parte_1 economiche, ma unicamente sul venir meno dei presupposti legittimanti il mantenimento della prole maggiorenne, deve essere confermata la debenza a suo carico dell'assegno in favore di NN, pari a € 360, soggetti a rivalutazione annuale ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo 19/07/2024.0000286.I concluso tra il Tribunale di Massa e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara, da ritenersi applicabile per ragioni di uniformità di trattamento con casi analoghi. In ragione della reciproca soccombenza, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA, SEZIONE CIVILE, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, azione, difesa disattesa, così dispone:
1. DICHIARA non più dovuto il contributo al mantenimento ordinario e straordinario da parte del ricorrente nei confronti di Parte_1 Controparte_7
2. DICHIARA cessata la materia del contendere rispetto alla domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente Controparte_1
3. RIGETTA nel resto;
4. DICHIARA compensate integralmente le spese di lite.
5. Così deciso in Massa, nella soprarichiamata camera di consiglio.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Prudente Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
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