Ordinanza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, ordinanza 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 309-1/2025
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, in persona del Giudice Giampaolo Bellofiore, a scioglimento della riserva precedentemente assunta, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA emessa nell'ambito del subprocedimento iscritto al n. 309-1/2025 R.G. proposto da:
(CF ) e (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
), nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore C.F._2
, rappresentati e difesi dall'avv. PIRAINO Valentina;
Persona_1
- ricorrenti -
contro
(CF ), rappresentato e difeso dall'avv. AMMOSCATO Controparte_1 P.IVA_1
Angela Maria e Controparte_2
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.2.2025 e Parte_1 Parte_2 hanno agito in giudizio, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., quali esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore , onde ottenere l'accertamento e la declaratoria del diritto del Persona_1 minore di usufruire del servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione per il numero di
15 ore settimanali, come indicato nel Piano Educativo Individualizzato, nonché della natura discriminatoria della condotta tenuta dal Comune di e consistente nell'avere sospeso il CP_1 detto servizio.
Hanno esposto che:
- con certificato del 27.3.2023 l'Unità Operativa di Neuropsichiatria dell'Asp di RA ha riconosciuto una condizione di disabilità del minore con necessità di sostegno elevato ex art. 3, co. 3, Legge 104/92 (v. documento n. 5 allegato al ricorso);
- che la Commissione in data 22.10.2024, ha pure riconosciuto la condizione di CP_3 disabilità del minore, attestando un “ritardo dello sviluppo neuromotorio in nato pretermine in terapia riabilitativa logopedia e neuromotoria in soggetto sottoposto a pregresso intervento di resezione intestinale di ansa
- che in data 4.2.2025 l' ha confermato la sussistenza di una condizione di CP_4 disabilità, definendo “mista” la natura della disabilità e attestando un livello di gravità inquadrabile nell'ambito dell'art. 3, co. 1, Legge 104/92;
- che il minore frequenta, per l'anno scolastico 2024/2025, la seconda classe dell'istituto comprensivo “Stefano Pellegrino – plesso Casazze”;
- che in data 15.10.2024 il G.L.O. (Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione), analizzata la situazione del minore, ha deliberato relativamente all'anno 2024/2025 la necessità dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione per 15 ore settimanali (v. documento n. 3 allegato al ricorso);
- che il servizio, erogato al minore fino al mese di dicembre 2024, è stato sospeso nel mese di gennaio 2025, sospensione che il Comune ha giustificato affermando che “...in sede di avvio del CP_ servizio nel mese di settembre 2024, si è comunicato alle famiglie degli alunni con certificazione art 3, comma
1, L. 104/92…. …. che il servizio veniva garantito in deroga al requisito previsto fino al 31.12.2024, nelle more dell'ottenimento, entro il mese di dicembre 2024, dell'accertamento dello stato di handicap grave da parte CP_ della competente commissione medica presso l' Il requisito dell'art. 3, comma 3, della L. 104/92 per accedere al servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione è previsto dalle Linee Guida, per la funzione di
Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione per gli studenti con disabilità, adottate dall'Assessorato
Regionale per la Famiglia, le politiche sociali e il lavoro, ai sensi dell'art. 41 della L.R. n. 10 del 20.06.2019”
(v. documento n. 6 allegato al ricorso);
- che le linee guida richiamate dal Comune richiedono, ai fini dell'attivazione del servizio, una verbale di accertamento della disabilità ex art. 3, comma 3, l. n. 104/1992 redatto dalla commissione medica dell o un certificato medico ad uso scolastico rilasciato dall'Asp e, in CP_3 ogni caso, vietano la sospensione del servizio nel corso dell'anno;
- che il Comune ha sospeso il servizio senza il coinvolgimento del G.L.O. e, dunque, in modo illegittimo.
Richiamata la normativa, nazionale e sovranazionale, vigente in materia e lamentata la natura discriminatoria della condotta tenuta dall'odierna parte resistente, i ricorrenti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“IN VIA CAUTELARE ED URGENTE, INAUDITA ALTERA PARTE, ovvero previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ed assunzione, se del caso, di sommarie informazioni e/o ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario, Voglia emettere decreto ex art. 700 c.p.c. e di conseguenza, ordinare al
Comune di l'immediato ripristino del servizio di assistenza alla comunicazione (ASACOM) in favore CP_1 del minore , non avendo lo stesso dato attuazione al Piano Educativo Persona_1 Individualizzato (PEI) deliberato dal Gruppo di lavoro operativo (GLO) che ha previsto un servizio di assistenza
Asacom per 15 ore settimanali;
In via cautelare e d'urgenza, condannare il alla cessazione della condotta discriminatoria Controparte_1 non avendo il Comune dato attuazione al Piano Educativo Individualizzato (PEI) deliberato dal Gruppo di lavoro operativo (GLO) che ha previsto un servizio di assistenza Asacom per 15 ore settimanali;
Disporre ogni altro provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti dell'atto e/o del comportamento discriminatorio
e ad impedirne la ripetizione;
Ordinare la pubblicazione del provvedimento come previsto dalla normativa antidiscriminatoria;
Condannare il al pagamento della somma di 1000,00 euro, o della maggiore o minore Controparte_1 ritenuta di giustizia, per ogni mese di interruzione del servizio;
Con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”.
Rigettata la richiesta di emissione di decreto inaudita altera parte e instaurato il contraddittorio, si
è costituito il il quale, preliminarmente, ha chiesto disporsi la riunione del Controparte_1 presente procedimento a quello recante n. R.G. 305/2025, pendente innanzi a diverso Giudice di questo Tribunale, e, nel merito, contestato la fondatezza del ricorso, del quale ha chiesto il rigetto.
Il resistente ha, in particolare, dedotto che: CP_1
- la normativa regionale vigente in materia di assistenza agli alunni disabili e le linee guida per le funzioni di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli studenti con disabilità adottate dall'Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, emanate in attuazione della previsione di cui all'art. 41 della legge regionale n. 10/2019, stabiliscono che possono accedere al servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione i solo alunni in condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge n. 104/1992;
- che le suddette linee giuda richiedono, nello specifico, che alla domanda diretta ad ottenere l'erogazione del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione deve essere allegato verbale di accertamento della disabilità di cui all'art. 3, comma 3, legge n. 104/1992 (v. allegato n.
3);
- che il decreto dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, afferente il “Servizio di assistenza igienico-personale e ASACOM in favore degli alunni con disabilità delle scuole comunali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado”, prevede quali soggetti beneficiari del servizio “Alunni con disabilità di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge
104/92, ad alta intensità di cura, certificata o da certificare dall'Unità Valutazione
Multidisciplinare (UVM) od in possesso di altra documentazione, rilasciata dal medico specialista dell'ASP territorialmente competente, attestante l'alta intensità di cura, la cui assistenza non rientra nelle mansioni del personale ATA” (v. allegato n. 4); - di avere attivato il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione in favore del minore nell'attesa che venisse prodotto, entro il mese di dicembre 2024, il Persona_1
CP_ verbale di accertamento della commissione medica dell' di una disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, come da verbale di avvio del servizio con riserva (v. allegato n. 6); CP_
- che la commissione medica dell' ha accertato in data 22.10.2024 che il minore
è in condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge n. 104/1992, Persona_1 sicché non rientra tra i soggetti beneficiari del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione;
- che tale ultima valutazione è stata altresì condivisa dall' che, con certificazione CP_4 del 4.2.2025, pur confermando la sussistenza di una condizione di disabilità, ne ha attestato un livello di gravità inquadrabile nell'ambito dell'art. 3, co. 1, Legge 104/92.
Il Comune, contestati la natura vincolante del PEI e il principio di esclusività delle competenze del G.L.O. nella definizione del piano educativo individualizzato e negata la sussistenza di una condotta discriminatoria, ha chiesto il rigetto del ricorso.
***
Preliminarmente, deve rigettarsi l'istanza formulata dal resistente di riunione del CP_1 presente procedimento a quello recante n. R.G. 305/2025, pendente innanzi ad altro Giudice di questo Tribunale, o, come richiesto in udienza dal medesimo resistente, a quello recante n. R.G.
302/2025, pure pendente innanzi ad altro Giudice di questo Tribunale.
Invero, non ricorrono nel caso di specie i presupposti applicativi di cui all'art. 273 c.p.c., non trattandosi di procedimenti relativi ad una stessa causa, né quelli di cui all'art. 274 c.p.c., poiché non si ravvedono tra i detti procedimenti i profili di connessione di cui agli artt. 31 e ss. c.p.c.
Peraltro, trattasi di procedimenti che, sebbene aventi ad oggetto la stessa materia, sono relativi a dedotte violazioni di diritti individuali che postulano la valutazione della specifica situazione soggettiva oggetto del ricorso.
Infine, va rilevato che l'eventuale riunione dei procedimenti ne impedirebbe la celere definizione, con pregiudizio delle finalità di tutela sottese al ricorso cautelare di cui all'art. 700
c.p.c.
Ciò posto, la richiesta cautelare avanzata dai ricorrenti è infondata e non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Giova rammentare che, sotto il profilo normativo, il diritto all'istruzione dei disabili è oggetto di specifica tutela da parte sia dell'ordinamento internazionale che di quello interno. In particolare, per quanto attiene alla normativa internazionale, viene in rilievo la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea generale delle
Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, entrata in vigore sul piano internazionale il 3 maggio 2008 e ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18, il cui art. 24 statuisce che gli
Stati Parti «riconoscono il diritto delle persone con disabilità all'istruzione». Diritto, specifica la
Convenzione in parola, che deve essere garantito, anche attraverso la predisposizione di accomodamenti ragionevoli, al fine di «andare incontro alle esigenze individuali» del disabile (art. 24, par. 2, lett. c), della Convenzione (Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 80/2010 in motivazione).
Quanto all'ordinamento interno, il diritto all'istruzione del disabile è innanzitutto consacrato nell'art. 38 Cost. (Cfr. Corte costituzionale n. 276/206, n. 80/20210) e, a livello di normazione primaria, dalla legge n. 104/1992 (recante Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) che, all'art. 12, co. 2, attribuisce alle persone con disabilità il diritto soggettivo all'educazione e all'istruzione a partire dalla scuola materna fino all'università.
E ancora, l'art. 2 della legge n. 67/2006 prevede che:
“1. Il principio di parità di trattamento comporta che non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità.
2. Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga.
3. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.
4. Sono, altresì, considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti”.
L'art. 22 della legge regionale siciliana n. 15/2004 prevede poi che l'assistenza igienico personale e gli altri servizi specialistici volti a favorire l'integrazione nella scuola delle persone con disabilità e necessità di sostegno elevato o molto elevato inquadrabili nella previsione normativa di cui all'articolo 3, co. 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono di competenza dei comuni singoli e associati della Regione siciliana.
Tanto premesso in punto di diritto e venendo alla fattispecie in esame, va evidenziato che a sostegno del ricorso è stato prodotto il verbale redatto dall'Unità Operativa di Neuropsichiatria dell'Asp di RA in data 27.3.2023 nel quale si attesta una condizione di disabilità del minore connotata da particolare gravità e, dunque, sussumibile nella previsione di Persona_1 cui all'art. 3, comma 3, legge n. 104/1992. Ed è su detto verbale che, in sede di approvazione del P.E.I., si è basata la valutazione del G.L.O. che ha riconosciuto in favore del minore, per l'anno scolastico 2024/2025, il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per un numero complessivo di 15 ore settimanali.
Tuttavia, la valutazione sottesa a tale accertamento appare allo stato superata, oltreché dall'esame compiuto dalla Commissione medica dell in data 22.10.2024, da quello compiuto CP_3
Cont dall' di RA che, in data 4.2.2025, ha attestato la sussistenza di una condizione di disabilità inquadrabile nell'ambito del disposto di cui all'art. 3, co. 1, l. n. 104/1992.
Ciò che, secondo la condivisibile prospettazione del comune resistente, giustifica la sospensione del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, non rientrando il minore tra i beneficiari del detto servizio, così come previsto tanto dalle Linee Guida per le funzioni di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli studenti con disabilità adottate dall'Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, emanate in attuazione della previsione di cui all'art. 41 della legge regionale n. 10/2019, quanto dal disposto di cui all'art. 22 della legge regionale siciliana n. 15/2004 che pone a carico dei Comuni l'obbligo di garantire, al fine di favorirne l'integrazione scolastica, l'assistenza per l'autonomina e la comunicazione ai soli allievi in condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ai sensi dell'art. 3, co. 3, legge n. 104/1992.
Le linee guida richiamate dal comune resistente prevedono che alla domanda diretta ad ottenere l'erogazione del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione sia allegato il verbale di accertamento della disabilità ex art. 3, co. 3, legge n. 104/1992 in corso di validità Cont redatto dalla Commissione Medica L.104/92 dell' o, in alternativa, certificato medico ad uso scolastico rilasciato dall'Asp, valido per l'anno scolastico 2020/2021 e successivi.
Anche il decreto dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro afferente il “servizio di assistenza igienico-personale e ASACOM in favore degli alunni con disabilità delle scuole comunali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado - individuazione modalità di ripartizione delle risorse”, prevede quali soggetti beneficiari del servizio “alunni con disabilità di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge 104/92, ad alta intensità di cura, certificata o da certificare dall'Unità Valutazione Multidisciplinare
(UVM) od in possesso di altra documentazione, rilasciata dal medico specialista dell'ASP territorialmente competente, attestante l'alta intensità di cura, la cui assistenza non rientra nelle mansioni del personale ATA”.
Sicché, unico requisito che rileva ai fini della erogazione del servizio di cui di discute agli alunni disabili è quello relativo alla sussistenza di una condizione di disabilità ex art. 3, co. 3, legge n. 104/1992, che, allo stato, non può che essere esclusa sulla scorta delle valutazioni mediche Cont operate dall' e dall' di RA. CP_3 Le considerazioni che precedono inducono a ritenere in questa fase cautelare l'insussistenza del fumus boni iuris in ordine alla possibile esistenza del diritto del minore di Persona_1 potere fruire, per il corrente anno scolastico 2024/2025, di un assistente all'autonomia e alla comunicazione per le ore settimanali ritenute necessarie dal G.L.O.
Ne consegue il rigetto del ricorso, dovendo ritenersi assorbita ogni ulteriore valutazione in ordine al profilo del periculum in mora.
La natura e le peculiarità della vicenda per cui è causa inducono a ritenere sussistenti eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio (cfr. Corte cost. n.
77/2018).
Infine, deve rilevarsi che il ricorso proposto da e Parte_1 Parte_2
, a dispetto di quanto ritenuto da questo giudicante in sede di fissazione dell'udienza di prima
[...] comparizione, va qualificato come ricorso cautelare ante causam ex art. 700 c.p.c. Indi, rattandosi di unico procedimento cautelare, deve revocarsi il decreto di fissazione di udienza del giudizio di merito, giudizio che non risulta promosso dai ricorrenti, e invitarsi la Cancelleria a regolarizzare il contributo unificato dovuto dai medesimi ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, in composizione monocratica, contrariis reiectis, così provvede:
- rigetta il ricorso cautelare proposto da e Parte_1 Parte_2 quali esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore;
Persona_1
- dichiara la compensazione integrale delle spese di lite;
- revoca il decreto di fissazione dell'udienza del giudizio di merito e dispone l'archiviazione del procedimento principale iscritto al n. 309/2025 RG.
Così deciso in Marsala, il 15.4.2025.
Il Giudice
Giampaolo Bellofiore