Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 25/01/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 831/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI GENOVA
SEZIONE III - FAMIGLIA
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni - Presidente
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere
Dott. Laura Casale - Consigliere relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa con oggetto Cessazione effetti civili del matrimonio proposta da:
IG.ra nata a [...] il [...], Parte_1
elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in La Spezia, Via Don Minzoni n. 2, presso lo studio dell'Avv. Maria Cristina Simeone, che la rappresenta e difende come da procura alle liti allegata all'atto di appello;
- Appellante -
-
contro
-
IG. nato a [...] il [...], Controparte_1
elettivamente domiciliato in La Spezia, Viale Italia n. 432, presso e nello studio dell'Avv. Alessandra
Costoli, che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
-Appellata –
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero avverso la sentenza n. 458/2024 del Tribunale di La Spezia, emessa in data 22.05.2024 e pubblicata in data
23.5.2024 nel procedimento RG 995/2020
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della IGnora di percepire l'assegno di Parte_1
divorzio, sia nella componente assistenziale, sia in quella perequativo -compensativa; PONENDO A
CARICO del IGnor l'obbligo di versare a tale titolo a favore dell'odierna Controparte_1
(novecento/00), mensili, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 del relativo mese di riferimento e da adeguarsi annualmente in ragione dell'indice ISTAT FOI con decorrenza dal mese di
Marzo 2022; Previa, se del caso, ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate nel giudizio di primo grado, come riproposte in sede di precisazione delle conclusioni nel primo giudizio;
Correlativamente, RIGETTANDO ogni e qualunque argomentazione, deduzione ed eccezione svolta dall'appellato, IGnor e segnatamente, perché infondata in fatto ed in diritto, Controparte_1
l'eccezione di “nullità della notifica telematica con conseguente improcedibilità/inammissibilità dell'appello”; e perché ormai coperte da giudicato interno, e quindi inammissibili, quelle già respinte esplicitamente o implicitamente dal primo giudice ed oggi semplicemente riproposte, invece di essere fatte oggetto di appello incidentale;
nonché , ogni altra istanza e conclusione rassegnata nella comparsa di costituzione e risposta 13/12/2024: sia quelle svolte in via principale, sia quelle svolte in via di subordine: con riferimento, in quest'ultimo caso, sia alla pretesa considerazione delle responsabilità e delle obbligazioni del IGnor ei confronti delle due figlie minori, in quanto CP_1 già valutate dal Tribunale;
sia alla richiesta di determinazione dell'assegno divorzile a favore della
IGnora in misura temporanea fino al momento dell'erogazione del trattamento pensionistico, Pt_1
perché inammissibile, in quanto domanda nuova non proponibile in appello, ex art. 473-bis.35 c.p.c.;
o, nella denegata ipotesi che l'Ecc.ma Corte non la ritenga nuova, perché comunque non fatta oggetto di tempestivo appello incidentale;
Sempre con vittoria di spese e di compensi d'avvocato, oltre accessori di legge, di entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata:
“Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza reietta e disattesa,
- in via preliminare dichiarare nullo e/o inammissibile e/o improcedibile il presente procedimento per
i motivi di cui in premessa, per irritualità e/o irregolarità e/o nullità e/o inesistenza della notifica del ricorso in appello e del provvedimento presidenziale di fissazione data udienza,
- nel merito: nel denegato e non creduto caso di accoglimento dell'eccezione preliminare, respingere
l'appello proposto dalla IG.ra , per i motivi sopra esposti e per l'effetto confermare Parte_1
la sentenza n. 458/2024 del giorno 22.05.2024 resa nella procedura n. 995/2021 RG e notificata in data 09.07.2024; - in via di subordine, nel denegato e non creduto caso, di accoglimento dello spiegato gravame, determinare eventualmente l'assegno di divorzio con funzione assistenziale-compensativa in una misura largamente inferiore ad euro 900,00 in considerazione delle responsabilità e obbligazioni del
IG. ei confronti delle due figlie minori e comunque in misura temporanea fino al momento CP_1
dell'erogazione del trattamento pensionistico (settembre 2026) e strettamente limitata alle effettive necessità della IG.ra , nel rispetto del principio di proporzionalità e solidarietà post- Parte_1
coniugale.
Con vittoria di competenze”
IN FATTO E IN DIRITTO
1. I signori e contraevano matrimonio religioso in Lerici in data Parte_1 Controparte_1
22/10/1995, con iscrizione nel Registro dello Stato Civile del Comune di Lerici, all'anno 1995, atto n.
39, parte II, serie A e dalla loro unione nasceva, in data 4/12/1996, . Persona_1
1.1. A seguito della sopravvenuta mancanza di affezione coniugale, in data 10/10/2013 adivano il
Tribunale di La Spezia che pronunciava omologa alla loro richiesta di separazione consensuale.
1.2. Con ricorso in data 24/6/2020, il signor agiva innanzi al Tribunale di La Spezia Controparte_1
al fine di ottenere la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, rilevando, a sostegno della propria domanda, ciò che segue:
- che lo stesso ricorrente era medico dermatologo ed esercitava esclusivamente in forma privata avendo lasciato ogni incarico rivestito nella sanità pubblica ai tempi del matrimonio e della separazione. Il suo reddito imponibile lordo per l'anno 2018 era di euro 58.227,00 contro i 129.140,00 dell'anno della separazione. Era proprietario della quota pari al 50% dell'immobile destinato a casa coniugale – che in forza dell'assegnazione era goduta dalla moglie e dal figlio al quale, già in sede di separazione, si era già impegnato a donarla – ed era intestatario di altro immobile sito in Sarzana (SP) Via Muccini 30, ove esercitava la professione medica e dal quale quindi non traeva reddito alcuno;
- che la convenuta, prima della separazione aveva lavorato per circa 18 anni, mentre dopo aveva disdegnato qualsiasi attività lavorativa;
- che dopo la separazione il signor intraprendeva una nuova relazione dalla quale nasceva CP_1 una figlia, in data 7/2/2018 e che quindi i nuovi intervenuti carichi famigliari e l'importante Per_2
contrazione del reddito – sia per aver lasciato l'esercizio della professione nel settore pubblico sia per la situazione determinata dalle misure adottate per fronteggiare l'emergenza Covid-19 che, oltre a ridurre il numero delle visite per garantire la dovuta sicurezza nell'ambulatorio, comportava gravose spese di gestione – rendevano impossibile al ricorrente continuare a sostenere le obbligazioni come assunte in sede di separazione;
- che non sussistevano i requisiti per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
2. Si costituiva la signora eccependo innanzitutto che il ricorso si fondava su una Pt_1
rappresentazione generica e imprecisa dei fatti. Tanto è vero che rilevava come la separazione non fosse dipesa da una "disaffezione", ma, nonostante fosse stata una separazione consensuale, da una relazione extraconiugale del signor CP_1
2.1. Quanto alla situazione patrimoniale di quest'ultimo, poi, sottolineava innanzitutto che al ricorso erano allegate solo la dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2018 e quella relativa al
2011, esortandolo a depositare le dichiarazioni degli ultimi 3 anni, e che la differenza tra reddito imponibile dichiarato nel 2011 e quello dichiarato nel 2018 sarebbe dipeso dalla mancanza, nel 2018, della componente di reddito “da lavoro dipendente ed assimilati”, avendo egli lasciato l'incarico nella sanità pubblica ed esercitando ad ormai solo in forma privata;
però in quest'ultima dichiarazione, al reddito di euro 81.000 circa (simile a quello del 2011) deduceva oneri per 22.806,00 euro, contro i
2.386,00 dedotti nel 2011.
Quindi in realtà, rilevava parte convenuta, non sarebbe sussistita la presunta vistosa disparità tra il reddito del 2011 e quello del 2018.
2.3. Inoltre, affermava che il ricorrente era proprietario del 50% dell'immobile in Sarzana, Via XX
Settembre n. 18, e proprietario per la totalità di altro appartamento sito in Sarzana, Via Muccini n. 30.
Al contrario di quanto dallo stesso dedotto nell'atto introduttivo, e cioè che in quest'ultimo immobile
“…esercita la professione medica e dal quale quindi non trae reddito alcuno”, è proprio dalla attività svolta in quell'immobile che traeva il proprio reddito;
più precisamente si trattava di centro dermatologico ove lo stesso svolgeva l'attività in associazione con la signora CP_1 Per_3
sua compagna, convivente e madre delle sue figlie e
[...] Per_4 Per_2
La nascita di queste ultime, sollevava parte convenuta, poteva legittimare una riduzione del contributo stabilito in sede di separazione solo ove sussistesse un effettivo depauperamento delle sue sostanze, che però nel caso di specie non sembrava potersi rinvenire.
2.4. La convenuta passava poi alla comparazione con la propria situazione economica ponendo in luce la disparità economica tra i coniugi e sosteneva poi che, alla luce dell'orientamento della Cassazione del 2018 sussistessero i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
2.5. Quanto alla situazione del figlio, la convenuta sottolineava di essersi presa in tutto e per tutto cura dello stesso, compresa la difficoltà incontrata a scuola e il percorso medico e psicologico che ha portato alla diagnosi di DSA, e che la chiusura dei rapporti con il padre andava imputata unicamente a quest'ultimo, il quale, ancora convivente con la moglie, aveva delegato interamente a quest'ultima la cura e la crescita del figlio e poi si era eclissato dalla sua vita.
2.6. Con sentenza parziale n. 88/2021 il Tribunale di La Spezia dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2.7. Con successiva sentenza definitiva n. 458/2024, il Tribunale di La Spezia:
- riteneva di non dover pronunciarsi quanto al mantenimento del figlio , in quanto la Persona_1
convenuta non aveva più riproposto la domanda iniziale, da intendersi così rinunciata;
- ritenendo sussistente un'esigenza compensativa, poneva a carico del signor un assegno CP_1
divorziale a favore dell'ex moglie, pari ad un contributo di euro 400,00.
3. Con ricorso in appello ex art. 473-bis. 30 c.p.c. la signora impugnava la sopra citata Parte_1
sentenza per i seguenti motivi.
3.1. Con il primo motivo deduceva che il mancato riconoscimento della sussistenza del criterio assistenziale dell'assegno di divorzio era avvenuto sulla base di illazioni.
Rilevava infatti che, riconosciuta la sostanziale e sostanziosa disparità economico reddituale a vantaggio dell'allora attore, il primo giudice aveva ritenuto che non sussistesse e non potesse essere riconosciuta a favore della IGnora un'esigenza di carattere assistenziale tutelabile in quanto Pt_1
essa al momento della separazione (Ottobre 2013) aveva 54 anni e, in assenza di particolari condizioni di salute, in ipotesi impeditive o limitative, mai dedotte, doveva ritenersi allora dotata di capacità lavorativa.
Inoltre, sosteneva il Tribunale che le circostanze addotte dall'odierna appellante a dimostrazione dell'impossibilità di reinserirsi nel mondo del lavoro, non rappresentassero elementi incompatibili con la possibilità di svolgere contestualmente un'attività lavorativa. Sottolineava il Tribunale, da ultimo,
l'assenza di oneri abitativi in capo alla signora e che quest'ultima avesse a disposizione una Pt_1
buona liquidità, dovuta agli accordi di separazione.
3.2. Con il secondo motivo eccepiva, in relazione all'accertamento del criterio compensativo- perequativo, la mancata valorizzazione del contributo della signora alla conduzione familiare. Pt_1
3.3. Con il terzo motivo, quanto all'ammontare dell'assegno periodico, sollevava l'incongruità della valutazione e la sua non adeguatezza alle condizioni economico-reddituali delle parti. Sosteneva in particolare che tale somma non fosse sufficiente a permettere alla stessa un'esistenza libera e dignitosa e/o a compensarla del contributo fornito al menage familiare, alla crescita del figlio, alla formazione del patrimonio comune e di quello dell'altro, all'attività professionale dello stesso ex coniuge.
Chiedeva che la somma mensile venisse elevata ad euro 900,00
4. Si costituiva in giudizio il signor il quale eccepiva innanzitutto l'irritualità e/o irregolarità CP_1
e/o nullità e/o inesistenza della notifica del ricorso in appello e del provvedimento presidenziale di fissazione data udienza in quanto i file allegati alla notifica non sarebbero stati estratti dal fascicolo telematico. Infatti, le copie notificate sarebbero state prive della firma digitale (per quanto riguarda il ricorso, dell'avvocato, e per quanto riguarda il decreto di fissazione dell'udienza, del soggetto abilitato).
4.1. Premetteva poi, sulla scorta dell'orientamento della Cassazione del 2018, che la signora Pt_1
aveva avuto quasi 20 anni di tempo dal suo licenziamento dalla Coldiretti e oltre 10 anni dalla separazione legale avvenuta nell'anno 2013 per reperire un'occupazione. Sottolineava come la stessa avesse, nelle sue esperienze lavorative con Coldiretti e presso l'attività del marito, dimostrato possedere capacità e competenze lavorative adeguate, nonché un'ottima capacità organizzativa e lavorativa.
Inoltre, rilevava che nonostante fosse rimasta senza occupazione all'età di 53 anni, età che era lavorativamente attiva, non si fosse più adoperata per cercare un nuovo impiego.
L'appellante non avrebbe dato prova che la sua disoccupazione non derivasse da sua responsabilità o colpa.
4.2. Secondo il signor era da mettere in rilievo l'aspetto per cui quando il figlio era piccolo CP_1
ed il marito occupato lavorativamente a Parma, circostanze che avrebbero più logicamente portato ad una diminuzione o addirittura all'interruzione dell'attività lavorativa, la signora avesse invece Pt_1
aumentato le ore di impegno passando da un regime di part time ad un regime di full time.
4.3. L'appellato passava in rassegna poi le situazioni economiche e rilevava che la signora al Pt_1
momento della separazione avrebbe ricevuto una somma pari a circa 170.000 euro a titolo di liquidazione patrimoniale e successivamente alla separazione avrebbe percepito, come contributo del figlio, una somma complessiva di euro 150.000.
Inoltre, continua ad abitare nella casa coniugale, il che comporta che la stessa non abbia spese di locazione.
4.4. Non riteneva quindi sussistenti nel caso di specie i requisiti per riconoscere la funzione assistenziale e la funzione perequativo - compensativa dell'assegno di divorzio. Su quest'ultima, infatti, evidenziava che la signora nel corso del matrimonio non ha mai rinunciato ad opportunità Pt_1
professionali.
La IG.ra avrebbe dovuto provare che l'assunto divario economico fra lei ed il signor Pt_1 CP_1
dipende da sue rinunce a chance professionali nell'interesse della famiglia e in accordo con il coniuge.
Chiedeva quindi:
- in via preliminare di dichiarare e nullo e/o inammissibile e/o improcedibile il presente procedimento per irritualità e/o irregolarità e/o nullità e/o inesistenza della notifica del ricorso in appello e del provvedimento presidenziale di fissazione data udienza;
- nel merito respingere l'appello e confermare la sentenza impugnata;
- in subordine, nel caso di accoglimento dell'appello, di determinare la misura dell'assegno di divorzio in una misura largamente inferiore ad euro 900,00. 4. Veniva quindi fissata udienza di discussione al 15.01.2025, di cui veniva disposta la modalità a trattazione scritta, ad esito della quale, depositate le note di trattazione scritta da entrambe le difese, la causa veniva trattenuta in decisione dal Collegio.
***
5. L'eccezione preliminare sollevata da parte appellata circa l'invalidità della notifica del ricorso in appello, dovuta al fatto che i file allegati alla notifica non sarebbero stati estratti dal fascicolo telematico, deve ritenersi infondata.
La contestazione si basa sulla mancanza, nei file notificati, della “coccardina” e delle firme digitali.
5.1. Occorre premettere che in base alle definizioni contenute nell'art. 1 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, applicabili anche al processo civile, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico: a) la copia informatica di documento informatico
è il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari;
b) il duplicato informatico è il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario e che ai sensi dell'art. 23-bis del decreto legislativo sopra menzionato i duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle Linee guida.
5.2. Come sostenuto da Cass. n. 12971/2024, i difensori, accedendo al fascicolo informatico tramite il portale dei servizi telematici, possono scegliere se estrarre copia informatica del provvedimento, recante le indicazioni sulla data di pubblicazione e sul numero di cronologico, come stampigliatura apposta dal sistema informatico in esito all'accettazione dell'atto digitale da parte della cancelleria, ovvero se scaricare direttamente il duplicato informatico che, in quanto tale, non può recare alcuna sovrapposizione o annotazione che determinerebbe ipso facto l'alterazione dell'originale informatico
(e la conseguente alterazione della sequenza di valori binari del documento originario).
5.3. Nel caso di specie, è stato notificato il duplicato informatico sia del ricorso in appello, sia del provvedimento presidenziale.
La notifica, in ogni caso, ha raggiunto pienamente il proprio scopo e perciò sarebbe sanata ex art. 156
c.p.c. Non si potrebbe comunque, infatti, nella fattispecie in esame, rientrare nell'ipotesi dell'inesistenza in quanto, come sostenuto dalla Corte di Cassazione (Ord. n. 24329/2024), è categoria del tutto residuale nel nostro ordinamento ed è integrata nelle ipotesi di mancanza materiale dell'atto, ovvero quando l'attività notificatoria intrapresa sia priva delle caratteristiche essenziali individuabili, per un verso, nell'attività di trasmissione da parte di un soggetto normativamente dotato della possibilità giuridica di compierla e, per altro verso, nell'attività della consegna a soggetto estraneo al processo.
6. Nel merito l'appello è infondato e deve pertanto essere integralmente rigettato.
6.1. Quanto al primo motivo, giova brevemente ricordare in linea generale che in punto assegno divorzile, è sempre stato chiaro in diritto che la valutazione circa l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno ex art. 5 l. 898/1970 debba essere del tutto autonoma rispetto a quella in sede di separazione, potendo essere la previsione di un contributo di mantenimento ex art. 156 c.c. solo un indice da tenere in considerazione nella valutazione sulle rispettive condizioni patrimoniali delle parti in sede di divorzio.
E' stato infatti sempre principio generale e pacifico, almeno fino agli arresti della Suprema Corte del maggio 2017, che l'assegno di divorzio previsto dall'art. 5 l. 898/1970 ha natura assistenziale e la sua concessione presupponeva l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante - da intendersi come insufficienza degli stessi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui disponga- a mantenere un tenore di vita non dissimile a quello avuto in costanza di matrimonio: in altre parole, la finalità dell'assegno divorzile, era stata da sempre individuata in quella di evitare che, in conseguenza del divorzio, il coniuge istante subisse un apprezzabile deterioramento delle precedenti condizioni economiche e differiva con tutta evidenza dal contributo di mantenimento previsto in separazione finalizzato, invece, a riequilibrare le posizioni economiche dei coniugi .
Ed è stato da sempre affermato dalla Suprema Corte che al fine di acquisire il diritto all'assegno divorzile, il richiedente era gravato da un duplice onere probatorio: egli doveva, infatti, fornire la prova non solo di non godere di redditi adeguati alle proprie necessità, ma anche di non essere in grado di procurarsi i detti mezzi per ragioni oggettive non imputabili alla sua volontà o alla sua inerzia sicchè è sempre stato a carico del coniuge istante l'onere di provare e dimostrare con idonei mezzi di prova, per quanto concerne l'an debeatur, quale fosse tale tenore di vita e quale deterioramento ne fosse conseguito per effetto del divorzio, mentre per quanto riguarda il quantum egli doveva provare le diverse circostanze idonee ad influire sulla sua determinazione.
Tali principi generali erano stati ribaditi ancora dalla nota sentenza delle Sezioni Unite, n. 11490 del
1990, in un'ottica di ancor forte necessità, all'epoca, di contemperamento dell'esigenza di superare la concezione patrimonialistica del matrimonio con quella di non turbare un costume sociale ancora caratterizzato dall'esistenza di modelli di matrimonio più tradizionali, anche perché sorti in epoca molto anteriore alla riforma: esigenza che tuttavia si è molto attenuata negli anni, essendo ormai generalmente condiviso nel costume sociale il significato del matrimonio come atto di libertà e di auto- responsabilità, nonché luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita, in quanto tale dissolubile.
In effetti, già significativa di questo nuovo approdo sociale, è stata l'altrettanto nota pronuncia della
Suprema Corte che ha affermato il nuovo principio, del tutto condiviso da questo Collegio, a mente del quale “L'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso. Infatti, la formazione di una famiglia di fatto - costituzionalmente tutelata ai sensi dell'art. 2 Cost. come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell'individuo - è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà post-matrimoniale con l'altro coniuge, il quale non può che confidare nell'esonero definitivo da ogni obbligo” (Così Corte Cass., 3.4.2015, n. 6855).
La ormai nota sentenza della Corte di Cassazione n. 11504/2017 del 10 maggio 2017 era, ancora, andata oltre, affermando, in estrema sintesi, in primo luogo che il parametro del “tenore di vita” induceva una indebita commistione tra le predette due “fasi” del giudizio e tra i relativi accertamenti, affermando, per la prima volta, il principio a mente del quale “nel giudizio sullo an debeatur non possono rientrare valutazioni di tipo comparativo tra le condizioni economiche degli ex coniugi, dovendosi avere riguardo esclusivamente alle condizioni del soggetto richiedente l'assegno successivamente al divorzio ed introducendo quindi la necessità di individuare un parametro diverso: parametro che nella predetta decisione veniva individuato nel “raggiungimento dell'indipendenza economica del richiedente, tanto che se è accertato che quest'ultimo è economicamente indipendente o è effettivamente in grado di esserlo, non deve essergli riconosciuto il relativo diritto”.
Il tutto facendo leva su altro principio, desunto e desumibile anche dal contesto giuridico europeo, ritenuto applicabile dalla Suprema Corte anche in tema di divorzio e cioè su quello di “auto- responsabilità”, ciò “in quanto il divorzio segue normalmente la separazione personale ed è frutto di scelte definitive che ineriscono alla dimensione della libertà della persone ed implicano per ciò stesso l'accettazione da parte di ciascuno degli ex coniugi - irrilevante sul piano giuridico, se consapevole o no-, delle relative conseguenze anche economiche”.
Ed i principali “indici” per accertare, sempre nella fase di giudizio sull' an debeatur, la sussistenza o no dell' “indipendenza economica” dell'ex coniuge richiedente l'assegno di divorzio erano stati individuati nella predetta decisione: nel possesso di redditi di qualsiasi specie, nel possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, nelle capacità e possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo, e nella stabile disponibilità di una casa di abitazione.
6.2. Infine, come noto, sono intervenute, le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la decisione n.
18287 dell'11.7.2018 che hanno fornito ulteriori elementi/parametri di valutazione a cui deve attenersi il Giudice di merito nelle decisioni aventi appunto ad oggetto il riconoscimento o meno dell'assegno divorzile che, in estrema sintesi, quanto alla natura dell'assegno divorzile rilevano come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, ritenendo quindi di riconoscere al contributo periodico una funzione composita, l'unica che consentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, comma 6, l.n. 898/1970, riconoscendo sia natura assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia natura compensativa- perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia natura risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione).
Ciò in quanto permane la necessità, ad avviso della Suprema Corte, di mantenere rilevanza, anche nella fase dello scioglimento del matrimonio al principio di pari dignità dei coniugi “dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endo- familiari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'auto-responsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”. Tale scelta interpretativa, consente dunque al Giudice di merito di verificare la domanda di assegno divorzile alla luce delle risultanze delle scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio, non annullando la pregressa vita coniugale.
6.3. Gli ormai ex coniugi non devono essere considerati come “monadi senza passato” (così Trib. Roma il 26.9.2018 rel. Velletti) ma come persone con una precisa storia pregressa, presente e futura che è la risultante di scelte di vita condivise, scelte e percorsi che hanno inevitabilmente contribuito a dar vita alla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno, anche dopo lo scioglimento del vincolo. E ciò nel pieno rispetto del “modello costituzionale del matrimonio, fondato sui principi di uguaglianza, pari dignità dei coniugi”. Non dare rilevanza al passato coniugale, finirebbe per svilire il lavoro domestico vanificandone il ruolo, con conseguente negazione della pari dignità dell'ex coniuge che per scelta comune si sia dedicato in via esclusiva o prevalente all'accudimento dell'altro, della casa, dell'eventuale prole.
Per applicare tali principi occorre prendere le mosse secondo la decisione in esame dall'accertamento dell'esistenza ed dalla quantificazione dell'entità “dello squilibrio determinato dal divorzio”, mediante la ricostruzione della situazione economico patrimoniale dei coniugi, sulla base delle allegazioni delle parti, anche con l'utilizzo dei poteri officiosi attribuiti al giudice: ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale delle parti occorrerà quindi valutare se sussista una sperequazione e in presenza della stessa, per accertare la fondatezza della domanda formulata dal coniuge debole, verificare “il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto che ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rilevatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”.
Data la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, che si affianca, come si è visto, alla natura assistenziale, l'oggetto del giudizio non potrà essere limitato a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future.
6.4. Dall'applicazione di tali principi alla fattispecie concreta discende la necessità di assumere come punto di partenza della valutazione della domanda, l'analisi dell'attuale situazione economico reddituale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarli), finalizzata alla comparazione tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti per verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio.
Ma compiuto tale accertamento dovrà essere accertato se la disparità economico reddituale, lo squilibrio rilevato, siano frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio alla luce del contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e all'evolversi della situazione reddituale e patrimoniale dell'altro, considerando la durata del vincolo coniugale, chiave di lettura di tutti gli altri criteri di valutazione, che assume una rilevanza pregnante.
E' infatti di immediata evidenza, come già evidenziato da diversi Giudici di merito, che maggiore sarà
stata la durata del matrimonio, più sarà stato rilevante l'apporto di ciascuno alla formazione delle sostanze comuni e allo sviluppo delle capacità reddituali dell'altro coniuge, in una valutazione che impone la piena equi-ordinazione tra il lavoro domestico, di cura e di accudimento dell'altro e della casa familiare, allo stato privo di concreto riconoscimento reddituale, e il lavoro prestato all'esterno del nucleo familiare.
6.5. Sul punto il Collegio ritiene ancora di dover richiamare e condividere quanto precisato nella richiamata decisione della sezioni Unite nella parte in cui si legge: “I ruoli all'interno della relazione matrimoniale costituiscono un fattore, molto di frequente, decisivo nella definizione dei singoli profili economico-patrimoniali e post matrimoniali e sono frutto di scelte comuni fondate sull'autodeterminazione e sull'auto-responsabilità di entrambi i coniugi all'inizio e nella continuazione della relazione matrimoniale”.
Anche successivamente alle più volte citate Sezioni Unite, è stato infine nuovamente evidenziato che, in conformità della funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa dell'assegno divorzile, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà, deve ritenersi assegnata al contributo in questione la finalità di assicurare non già l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo da lui fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate (Cfr.
Cass. 9.8.2019, n. 21234; Cass. 28.2.2020, n. 5603, richiamate da SS.UU. Cass. 31.3.2021, n. 9004).
6.6. Con particolare riferimento all'onere della prova, assume infine fondamentale rilievo l'altra pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte la quale, nell'affermare che l'instaurazione di una stabile convivenza di fatto con una terza persona non necessariamente esclude la possibilità per l'ex coniuge di ottenere l'attribuzione di un assegno divorzile, sia pure limitatamente alla componente perequativo-compensativa, ha precisato che, a tal fine, il richiedente deve fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, dell'eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge (Cass., Sez. U, Sentenza n. 32198 del 05/11/2021).
Ciò che deve essere dimostrato, dunque, è che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, senza che sia necessario indagare sulle motivazioni strettamente individuali ed eventualmente intime che hanno portato a compiere tale scelta, che, comunque, è stata accettata e, quindi, condivisa dal coniuge. La parte può aver preferito dedicarsi esclusivamente o prevalentemente alla famiglia per amore dei figli o del coniuge, ma anche per sfuggire ad un ambiente di lavoro ostile o per infinite altre ragioni, ma tali motivi non rilevano, perché l'assegno, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente alla scelta di impiegare le proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale, produttive di reddito. Rileva, pertanto, e deve essere dimostrato, soltanto che l'ex coniuge abbia effettivamente fornito il suo contributo personale alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune o di quello personale dell'altro coniuge, a scapito del tempo e delle energie che poteva potuto dedicare al lavoro o alla carriera. Si tratta di un “contributo”, che, in quanto tale, non è l'unico apporto alla conduzione familiare e al patrimonio comune o dell'altro coniuge, poiché la condivisione di vita all'interno della famiglia è frutto dei contributi diversificati, per natura ed entità, di tutti i componenti. Neppure può ritenersi che per giustificare l'attribuzione dell'assegno divorzile il contributo del coniuge deve comportare il sacrificio totale di ogni attività lavorativa per dedicarsi alla famiglia, poiché la legge non richiede una dedizione esclusiva, essendo necessario e sufficiente che il coniuge abbia sacrificato l'attività lavorativa o occasioni di carriera professionale per dedicarsi di più alla famiglia. L'entità di tale sacrificio è, semmai, rilevante ai fini della quantificazione dell'assegno, sempre se sussistono i presupposti per la sua erogazione. In altre parole, per ottenere l'attribuzione dell'assegno divorzile, non
è necessario che il richiedente dimostri che il coniuge abbia abbandonato il lavoro per dedicarsi esclusivamente alla cura dei suoi cari, assumendo rilievo il semplice sacrificio di attività lavorativa o di occasioni professionali come, ad esempio, la scelta di lavorare part time o quella di optare per un lavoro meno remunerativo rispetto a un altro, che però lascia più tempo per seguire nel quotidiano il coniuge, i figli e la casa, come pure la decisione di rinunciare, per gli stessi motivi, a promozioni, a nuovi incarichi o ad avanzamenti di carriera (Così, ancor più di recente Cass. 4.10.2023, n. 27945).
7. Ciò premesso, nel caso in esame, al fine della decisione in punto an della sussistenza del diritto alla corresponsione di un assegno divorzile in favore dell'appellante signora occorre svolgere le Pt_1
seguenti considerazioni.
7.1. Costituisce sicuramente un dato oggettivo ed incontestato la disparità reddituale tra le parti, come risulta dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni versate in atti dalle parti.
Occorre però evidenziare, come sostenuto da Cass. 21234/2019, che “Ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile” […] “nel valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che ne faccia richiesta, o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, si deve tener conto, utilizzando i criteri di cui all'art. 5, comma 6, L. n. 898 del 1970, sia della impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte di quest'ultimo e sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge”.
7.2. Nonostante l'eventuale disparità di reddito, quindi, è precluso il riconoscimento dell'assegno divorzile a quel coniuge che abbia redditi sufficienti a garantirgli un'esistenza libera e dignitosa.
7.3. Nella fattispecie, prendendo le mosse dalla richiesta dell'appellante relativa al riconoscimento dell'assegno con funzione assistenziale, a seguito della separazione avvenuta nel 2013, va tenuto conto che quest'ultima:
- ha percepito dal signor a titolo di mantenimento, un assegno mensile fissato inizialmente CP_1
in euro 1.200 al mese, poi ridotti in sede presidenziale in via provvisoria ad euro 900;
- sulla scorta degli accordi omologati, ha trattenuto per sé non solo le giacenze (pari a 97.000,00 euro circa) del conto a lei sola intestato (n. 100169 acceso presso Banca della Versilia), ove aveva sempre accantonato le sue retribuzioni, ma anche quelle (pari a circa 55.000,00 euro) di cui al conto corrente;
- all'epoca della separazione l'appellante aveva 54 anni di età, quindi era dotata di capacità lavorativa e avrebbe potuto reperire un'occupazione di tipologia simile a quella precedente, data anche la sua esperienza quasi trentennale accumulata.
7.4. Inoltre, la signora è comproprietaria con il signor per la quota del 50%, della Pt_1 CP_1 ex casa coniugale sita in Sarzana, Via XX Settembre n. 18, nella quale ha continuato a vivere e tutt'ora vive, senza quindi dover far fronte a canoni di locazione.
7.5. Quanto detto sopra, unitamente al fatto che l'appellante nulla espone in atti circa la sostanziosa liquidità della quale ha potuto godere in sede di separazione, non riportando quale utilizzo ne abbia fatto, e considerando le entrate che la stessa avrebbe potuto ottenere mettendo una tale cifra a reddito, porta ad escludere il riconoscimento di un'esigenza assistenziale.
Relativamente alla funzione perequativo – compensativa, si rimanda al successivo punto 8.
8. Quanto al secondo e terzo motivo, che possono essere affrontati congiuntamente, vertendo entrambi sulla valutazione del criterio perequativo – compensativo dell'assegno di divorzio, si ritiene che si tratti di motivi infondati.
8.1. Nonostante la circostanza che l'appellante abbia compiuto 64 anni di età, e si trovi quindi in un'età in cui ormai è difficile trovare una collocazione professionale, è pur vero che la stessa non svolge attività lavorativa da circa 20 anni, cioè quando ha subito il licenziamento dalla Coldiretti.
La stessa, poi, non ha mai dimostrato un atteggiamento attivo consistente nella ricerca di un posto di lavoro.
Non è stata data poi nessuna prova in giudizio circa il sacrificio della ricorrente fatto per dedicarsi all'attività familiare e alle cure del figlio. Anzi, si fa notare che quando era piccolo, e Persona_1 quindi in un momento in cui sarebbe stata più comprensibile la sospensione dell'attività lavorativa, la stessa è passata da un regime di part time ad un regime di full time. 8.2. È da riconoscere però il contributo che la signora ha fornito alla conduzione della vita Pt_1 familiare, occupandosi prevalentemente del figlio, e all'attività lavorativa del marito in quanto, in costanza di matrimonio, lo ha aiutato a gestire lo studio medico.
8.3. Il Tribunale, infatti, in maniera condivisibile e contrariamente da quanto sostenuto da parte appellante, ha ben tenuto conto dell'apporto, fornito dall'appellante, sul fronte familiare e su quello dell'attività del signor Ha infatti riconosciuto l'importanza del lavoro svolto dalla signora CP_1 circa l'educazione e la crescita del figlio , nonché, tenuto conto anche delle Pt_1 Persona_1 risultanze dell'interrogatorio del signor il sostanzioso contributo – definito dal giudice di CP_1 primo grado come “non meramente occasionale e comunque rilevante seppur non strutturato” – che la stessa ha fornito nella gestione amministrativa dello studio dermatologico del marito, occupandosi dell'organizzazione telefonica degli appuntamenti nonché di sbrigare altre pratiche burocratiche collaterali.
Quindi è stato riconosciuto un assegno di mantenimento con funzione perequativo – compensativa pari ad euro 400,00 che questo Collegio reputa corretto e quindi da confermare.
8.4. Sussistono giusti motivi, da individuarsi nella natura della causa, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
9. Dà infine atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza:
- Rigetta l'appello proposto da e per l'effetto Parte_1
- Conferma integralmente la sentenza appellata,
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello
è stato integralmente rigettato.
Così deciso in Genova, il 16.1.2025
Il Consigliere Estensore
Dott. Laura Casale
Il Presidente
Rossella Atzeni