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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 05/12/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
n.371/2025 r.g. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Venezia, prima sezione civile, composta dai seguenti magistrati: dott. Guido Santoro Presidente dott.ssa Gabriella Zanon Consigliere relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 2 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da: da
(c.f. e p. iva: ), Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Francescon, domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Treviso, via Longhin n.1 reclamante nei confronti di
Controparte_1
1 reclamata non costituita
Oggetto: Reclamo ex art.50 CCII avverso il decreto del Tribunale di
Treviso del 17 aprile 2025, di rigetto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale Controparte_2
Ragioni della decisione
Con ricorso ex artt. 37, comma 2, e 40 CCII La Nuova MI Parte_2
depositava, dinanzi al Tribunale di Treviso, ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale di Controparte_1
.
[...]
L'istante allegava di essere creditrice della società della somma CP_1
di euro 169.006,31 in linea capitale, a fronte di numerose forniture di tessuti effettuate nel corso degli ultimi quattro anni e rimaste impagate;
affermava altresì l'insolvenza della debitrice.
non si costituiva. Controparte_1
Il Tribunale di Treviso rigettava il ricorso con la seguente motivazione:
“La domanda viene rigettata, perché la ricorrente non ha dimostrato di essere creditrice della convenuta.
Come correttamente ricordato dalla migliore dottrina processualistica, a differenza dei sistemi processuali in cui la contumacia costituisce una ficta confessio, nel nostro ordinamento la stessa ha la valenza di una ficta litis contestatio, e come tale non implica alcuna forma di adesione alla domanda attorea. Sicché il creditore ha l'onere di provare compiutamente la sussistenza e
l'entità del credito dedotto in giudizio.
2 Nel caso di specie, la ricorrente non ha prodotto documenti idonei a comprovare la stipulazione e l'oggetto dei contratti di fornitura, e muniti di una sottoscrizione imputabile alla controparte contrattuale.
Tali non sono infatti:
➢ né le fatture, in mancanza di specifiche ammissioni al riguardo della controparte contrattuale;
➢ né i c.d. documenti di trasporto, in mancanza di sottoscrizioni imputabili alla controparte e aventi ad oggetto il regolamento contrattuale;
➢ né i c.d. ordini, in mancanza di sottoscrizioni imputabili alla controparte e aventi ad oggetto il regolamento contrattuale.”.
A sostegno del reclamo lamenta l'erroneità Parte_1 Parte_2
della pronuncia del Tribunale per avere addossato alla ricorrente l'onere di “provare compiutamente la sussistenza e l'entità del credito dedotto in giudizio”, in quanto, ai sensi dell'art.37, comma 2,
CCII il Tribunale deve procedere ad una autonoma delibazione incidentale in merito alla qualifica di creditore attraverso un accertamento che deve risultare necessariamente compatibile con la natura sommaria del rito.
La valutazione da parte del Tribunale della documentazione prodotta dalla ricorrente sarebbe stata invece eccessivamente rigorosa in quanto le fatture, gli ordini e i documenti di trasporto (seppur privi di sottoscrizione diretta della controparte) costituiscono, nel contesto di rapporti commerciali continuativi, indizi gravi, precisi e concordanti della sussistenza del credito. In particolare, le fatture elettroniche
(quali sono quelle prodotte dalla ricorrente), costituiscono idonea prova scritta per l'emissione di un decreto ingiuntivo, ex art 634
3 comma 2 c.p.c., e pertanto, a maggior ragione, debbono ritenersi sufficienti ai fini della prova della qualifica di creditore ex art 37 comma 2CCII.
Ciò premesso, A “produce nuovamente sub doc.3 la Parte_1
documentazione già affogliata al ricorso di primo grado, questa volta integrata dai DDT recanti sottoscrizioni dei trasportatori incaricati dalla e dalle email di accompagnamento degli CP_1
ordini”; produce, inoltre, il bilancio finale di liquidazione dd. 16 maggio 2025 di contenente un espresso riconoscimento CP_1
della sua qualità di creditore (v. doc. 4, pag.3) e dello stato di insolvenza della debitrice, oltre che certificare il superamento dei limiti dimensionali, di cui all'art.49 ultimo comma CCII.
La Corte d'appello ha riservato la decisione all'esito dell'udienza del
2 ottobre 2025.
Ragioni della decisione
Il reclamo è fondato e merita accoglimento alla luce della nuova produzione documentale effettuata da A e, Parte_1
segnatamente, del bilancio finale di liquidazione di del 15 CP_1
maggio 2025 (v. doc.4 fascicolo reclamante).
In tale bilancio, infatti, riconosce che A è CP_1 Parte_1
creditrice nei suoi confronti della somma di euro 7.000,00 e che il credito è rimasto insoddisfatto per mancanza di attivo (v. pag. 3 del doc.4 cit.).
Tale riconoscimento appare sufficiente – anche alla luce della previsione di cui all'art. 2709 c.c. – al fine di ritenere Parte_1
Part
legittimata alla proposizione dell'istanza di apertura della
[...]
liquidazione giudiziale.
4 Sempre dal bilancio finale di liquidazione in oggetto risulta integrato anche il requisito previsto dall'art.49, comma 5, CCII (“Non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila”) che evidenzia un debito di euro 37.034,20.
Così, infatti, si legge nelle informazioni in calce allo stato patrimoniale:
Dall'analisi del bilancio al 31 dicembre 2023 (doc.6 ricorrente) risultano altresì sussistenti i requisiti dimensionali per l'apertura della liquidazione giudiziale, previsti dall'art. 2, comma 1, lettera d), CCII, richiamato dall'art.121 CCII.
È noto che è impresa minore – che, come tale, non può essere assoggettata alla procedura di liquidazione giudiziale – l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:
5 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
Si tratta di requisiti o limiti dimensionali cumulativi, sicché il superamento anche solo di uno di essi e anche solo per uno dei tre anni porta a ritenere soddisfatti i requisiti e presupposti per la dichiarazione di liquidazione giudiziale.
Nel caso di specie risulta il superamento del limite di duecentomila euro relativamente ai ricavi nell'esercizio al 31 dicembre 2022, come si evince dall'esame del conto economico del bilancio al 31 dicembre
2023, che mette a raffronto le due annualità:
6 Tale superamento, anche se per una sola delle tre annualità in considerazione (2022, 2023 e 2024) è sufficiente per ritenere
[...]
assoggettabile alla procedura di liquidazione Controparte_1
giudiziale.
Per quanto attiene, infine, al requisito dell'insolvenza, mette conto rilevare che vi è il riconoscimento della impossibilità di CP_1
effettuare il pagamento dei debiti residui “poiché tutto l'attivo è stato utilizzato” (v. pag. 3 del doc.4 cit.) e che, per converso, non emergono elementi che consentano di ritenere verosimile che tali debiti possano essere soddisfatti dalla società oramai cancellata (v. doc.5 reclamante):
In definitiva, il reclamo va accolto, con conseguente dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e rimessione degli atti al
7 Tribunale di Treviso per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art.49, comma 3, CCII.
Nulla per le spese nei confronti di non costituita. CP_1
P. Q. M.
In accoglimento del reclamo, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale e rimessione degli atti al Tribunale di Treviso per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art.49, comma 3, CCII.
Nulla per le spese.
Venezia, 2 ottobre 2025
Il Presidente
dott. Guido Santoro
Il Consigliere estensore dott.ssa Gabriella Zanon
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Venezia, prima sezione civile, composta dai seguenti magistrati: dott. Guido Santoro Presidente dott.ssa Gabriella Zanon Consigliere relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 2 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da: da
(c.f. e p. iva: ), Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Francescon, domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Treviso, via Longhin n.1 reclamante nei confronti di
Controparte_1
1 reclamata non costituita
Oggetto: Reclamo ex art.50 CCII avverso il decreto del Tribunale di
Treviso del 17 aprile 2025, di rigetto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale Controparte_2
Ragioni della decisione
Con ricorso ex artt. 37, comma 2, e 40 CCII La Nuova MI Parte_2
depositava, dinanzi al Tribunale di Treviso, ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale di Controparte_1
.
[...]
L'istante allegava di essere creditrice della società della somma CP_1
di euro 169.006,31 in linea capitale, a fronte di numerose forniture di tessuti effettuate nel corso degli ultimi quattro anni e rimaste impagate;
affermava altresì l'insolvenza della debitrice.
non si costituiva. Controparte_1
Il Tribunale di Treviso rigettava il ricorso con la seguente motivazione:
“La domanda viene rigettata, perché la ricorrente non ha dimostrato di essere creditrice della convenuta.
Come correttamente ricordato dalla migliore dottrina processualistica, a differenza dei sistemi processuali in cui la contumacia costituisce una ficta confessio, nel nostro ordinamento la stessa ha la valenza di una ficta litis contestatio, e come tale non implica alcuna forma di adesione alla domanda attorea. Sicché il creditore ha l'onere di provare compiutamente la sussistenza e
l'entità del credito dedotto in giudizio.
2 Nel caso di specie, la ricorrente non ha prodotto documenti idonei a comprovare la stipulazione e l'oggetto dei contratti di fornitura, e muniti di una sottoscrizione imputabile alla controparte contrattuale.
Tali non sono infatti:
➢ né le fatture, in mancanza di specifiche ammissioni al riguardo della controparte contrattuale;
➢ né i c.d. documenti di trasporto, in mancanza di sottoscrizioni imputabili alla controparte e aventi ad oggetto il regolamento contrattuale;
➢ né i c.d. ordini, in mancanza di sottoscrizioni imputabili alla controparte e aventi ad oggetto il regolamento contrattuale.”.
A sostegno del reclamo lamenta l'erroneità Parte_1 Parte_2
della pronuncia del Tribunale per avere addossato alla ricorrente l'onere di “provare compiutamente la sussistenza e l'entità del credito dedotto in giudizio”, in quanto, ai sensi dell'art.37, comma 2,
CCII il Tribunale deve procedere ad una autonoma delibazione incidentale in merito alla qualifica di creditore attraverso un accertamento che deve risultare necessariamente compatibile con la natura sommaria del rito.
La valutazione da parte del Tribunale della documentazione prodotta dalla ricorrente sarebbe stata invece eccessivamente rigorosa in quanto le fatture, gli ordini e i documenti di trasporto (seppur privi di sottoscrizione diretta della controparte) costituiscono, nel contesto di rapporti commerciali continuativi, indizi gravi, precisi e concordanti della sussistenza del credito. In particolare, le fatture elettroniche
(quali sono quelle prodotte dalla ricorrente), costituiscono idonea prova scritta per l'emissione di un decreto ingiuntivo, ex art 634
3 comma 2 c.p.c., e pertanto, a maggior ragione, debbono ritenersi sufficienti ai fini della prova della qualifica di creditore ex art 37 comma 2CCII.
Ciò premesso, A “produce nuovamente sub doc.3 la Parte_1
documentazione già affogliata al ricorso di primo grado, questa volta integrata dai DDT recanti sottoscrizioni dei trasportatori incaricati dalla e dalle email di accompagnamento degli CP_1
ordini”; produce, inoltre, il bilancio finale di liquidazione dd. 16 maggio 2025 di contenente un espresso riconoscimento CP_1
della sua qualità di creditore (v. doc. 4, pag.3) e dello stato di insolvenza della debitrice, oltre che certificare il superamento dei limiti dimensionali, di cui all'art.49 ultimo comma CCII.
La Corte d'appello ha riservato la decisione all'esito dell'udienza del
2 ottobre 2025.
Ragioni della decisione
Il reclamo è fondato e merita accoglimento alla luce della nuova produzione documentale effettuata da A e, Parte_1
segnatamente, del bilancio finale di liquidazione di del 15 CP_1
maggio 2025 (v. doc.4 fascicolo reclamante).
In tale bilancio, infatti, riconosce che A è CP_1 Parte_1
creditrice nei suoi confronti della somma di euro 7.000,00 e che il credito è rimasto insoddisfatto per mancanza di attivo (v. pag. 3 del doc.4 cit.).
Tale riconoscimento appare sufficiente – anche alla luce della previsione di cui all'art. 2709 c.c. – al fine di ritenere Parte_1
Part
legittimata alla proposizione dell'istanza di apertura della
[...]
liquidazione giudiziale.
4 Sempre dal bilancio finale di liquidazione in oggetto risulta integrato anche il requisito previsto dall'art.49, comma 5, CCII (“Non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila”) che evidenzia un debito di euro 37.034,20.
Così, infatti, si legge nelle informazioni in calce allo stato patrimoniale:
Dall'analisi del bilancio al 31 dicembre 2023 (doc.6 ricorrente) risultano altresì sussistenti i requisiti dimensionali per l'apertura della liquidazione giudiziale, previsti dall'art. 2, comma 1, lettera d), CCII, richiamato dall'art.121 CCII.
È noto che è impresa minore – che, come tale, non può essere assoggettata alla procedura di liquidazione giudiziale – l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:
5 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
Si tratta di requisiti o limiti dimensionali cumulativi, sicché il superamento anche solo di uno di essi e anche solo per uno dei tre anni porta a ritenere soddisfatti i requisiti e presupposti per la dichiarazione di liquidazione giudiziale.
Nel caso di specie risulta il superamento del limite di duecentomila euro relativamente ai ricavi nell'esercizio al 31 dicembre 2022, come si evince dall'esame del conto economico del bilancio al 31 dicembre
2023, che mette a raffronto le due annualità:
6 Tale superamento, anche se per una sola delle tre annualità in considerazione (2022, 2023 e 2024) è sufficiente per ritenere
[...]
assoggettabile alla procedura di liquidazione Controparte_1
giudiziale.
Per quanto attiene, infine, al requisito dell'insolvenza, mette conto rilevare che vi è il riconoscimento della impossibilità di CP_1
effettuare il pagamento dei debiti residui “poiché tutto l'attivo è stato utilizzato” (v. pag. 3 del doc.4 cit.) e che, per converso, non emergono elementi che consentano di ritenere verosimile che tali debiti possano essere soddisfatti dalla società oramai cancellata (v. doc.5 reclamante):
In definitiva, il reclamo va accolto, con conseguente dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e rimessione degli atti al
7 Tribunale di Treviso per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art.49, comma 3, CCII.
Nulla per le spese nei confronti di non costituita. CP_1
P. Q. M.
In accoglimento del reclamo, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale e rimessione degli atti al Tribunale di Treviso per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art.49, comma 3, CCII.
Nulla per le spese.
Venezia, 2 ottobre 2025
Il Presidente
dott. Guido Santoro
Il Consigliere estensore dott.ssa Gabriella Zanon
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