Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/06/2025, n. 2975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2975 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice est.
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6211 / 2024 R.G., promossa
DA
nata a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. PULEO LEDA, giusta procura in atti
- RICORRENTE -
CONTRO nato a CATANIA (CT) il 17/04/1977 C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. INDELICATO AGATA, giusta C.F._2
procura in atti
- RESISTENTE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione giudiziale.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 16.1.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato in data 11/06/2024 ha adito questo Tribunale chiedendo la Parte_1 pronuncia della separazione giudiziale dal marito l'affidamento condiviso Controparte_1
della figlia minorenne, nonché disporsi a carico del resistente un contributo di mantenimento in favore delle due figlie nella misura di euro 800,00 mensili.
La ricorrente ha esposto di aver contratto matrimonio il giorno 8.6.2005 e che da detto matrimonio sono nate due figlie, (il 25.3.2006) e (il 22.5.2012). Per_1 Per_2
1
ricorrente per la definizione conciliata della controversia.
All'udienza del 16.1.2025, le parti hanno confermato di aver raggiunto un accordo e hanno chiesto che la causa venisse decisa con recepimento di quanto pattuito;
quindi, il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Il PM ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso alle condizioni pattuite dalle parti.
Esposti i fatti di causa, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le reciproche allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
Quanto alle condizioni della separazione, le parti hanno chiesto concordemente e congiuntamente al Tribunale di disporre:
1) Autorizzare i coniugi a fissare liberamente la propria residenza;
2) La figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Per_2
presso la madre, ragione per la quale la dimora dovrà essere nota al padre.
3) Il padre, potrà, previo preavviso di un giorno lavorativo, incontrare la figlia minorenne tutte le volte che vorrà e potrà, anche con il pernottamento, rispettando la volontà della grande minore, e comunque, in caso di disaccordi, avrà diritto di tenerla con sé, anche in relazione ai turni del padre due pomeriggi a settimana dalle ore 16,00 alle ore 19,30, nonché a settimane alterne il sabato e la domenica, salva la volontà della minore di pernottare con il padre tutte le volte che vorrà.
Fermo il superiore collocamento in via generale, si chiede che l'Ill.mo Tribunale voglia disporre che:
- la minore trascorra assieme, ad anni alterni, con la madre la S. Pasqua, il successivo Lunedì dell'Angelo col padre;
- il 24 e il 25 dicembre, il 31 dicembre e il 1 gennaio alternativamente con i genitori;
- per 15 giorni non consecutivi, nel periodo estivo di ogni anno, con il padre, scelti da questo in relazione agli impegni lavorativi dello stesso e alle esigenze della minore;
- i compleanni e gli onomastici della minore potranno essere trascorsi con entrambi i genitori.
Per il compleanno del genitore, questi potrà tenere con sè la figlia.
4) il padre verserà alla madre per il mantenimento delle due figlie minorenne, e Per_2
, maggiorenne, ma economicamente non indipendente, in quanto ancora studentessa, Per_1 un assegno mensile di € 500,00 per entrambe le figlie, nella misura di € 250,00 per ciascuna
2 figlia da corrispondere entro il giorno cinque di ciascun mese, tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici di svalutazione monetaria ISTAT;
5) il padre rinuncerà all'intero assegno unico universale in favore della moglie, la quale provvederà a richiederlo direttamente mediante presentazione della necessaria documentazione.
6) il padre contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere in favore delle figlie come da linee guida del Tribunale di Catania.
7) le parti danno atto che nessun reciproco mantenimento è dovuto avendo ciascuno proprie capacità economiche e reddituali.
Il Tribunale ritiene che tali accordi vadano confermati, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D. lgs n. 154/2013, valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Il Tribunale prende atto degli accordi che esulano dall'oggetto del presente giudizio.
Attesa la natura della controversia in oggetto le spese possono compensarsi tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al N. R.G. 6211 /2024, disattesa ogni altra domanda: pronunzia la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 Controparte_1
condizioni specificate in motivazione.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Zafferana Etnea di procedere all'annotazione della presente sentenza. compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, il 23/05/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Dott.ssa Lidia Greco
3