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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 08/10/2025, n. 1148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1148 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariangela Mastro Presidente dott.ssa Silvia Codispoti Giudice dott.ssa Lorenza Pedullà Giudice relatore
ha pronunciato, ai sensi dell'art. 630, comma III c.p.c., la seguente
SENTENZA nel procedimento avente ad oggetto il reclamo iscritto al n. 1468 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025 proposto ai sensi dell'art. 630 c.p.c. da
P. IVA: ), con sede legale a Conegliano (TV), Parte_1 P.IVA_1 in via V. Alfieri n. 1, e per essa quale mandataria
[...]
P. IVA: ), con sede legale a San Donato Parte_2 P.IVA_2
LA (MI), in via dell'Unione Europea 6/A-6/B, in virtù di procura speciale del 5 novembre 2018 autenticata dal notaio (rep. 299772 - racc. Persona_1
n. 32631), in persona della dott.ssa in qualità di procuratore Parte_3 speciale investito di tutti i poteri attribuiti in forza di procura speciale per atto per notaio del 21 ottobre 2022 (rep. N.5488 - racc. n. 4129), Persona_2 rilasciata dal dott. munito dei necessari Persona_3 poteri in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 ottobre
2022, elettivamente domiciliata a Teramo, in via Alberto Pepe n. 31 D, presso e nello studio dell'Avv. Ilaria Misticoni, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco
ES e RG EN, come da procura alle liti allegata al reclamo;
- creditore procedente reclamante -
1 C.F.: ), nato a [...] il 19 agosto Controparte_1 C.F._1
1968;
- debitore esecutato reclamato contumace - avverso il provvedimento, emesso in data 27 maggio 2025 e comunicato dalla Cancelleria in data 28 maggio 2025, con il quale il Giudice dell'Esecuzione ha dichiarato l'estinzione del procedimento iscritto al n. R.G.E. n. 84/2024.
OGGETTO: reclamo ex art. 630 c.p.c. avverso l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva immobiliare rubricata al R.G.E. n. 84/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16 giugno 2025, il creditore procedente
[...]
, e per esso, quale mandataria, Parte_1 [...]
ha proposto reclamo ex art. 630 c.p.c. avverso l'ordinanza Parte_2 emessa in data 27 maggio 2025 e comunicata dalla Cancelleria in data 28 maggio
2025, con la quale il Giudice dell'Esecuzione ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare allibrata al R.G. n. 84/2024 per carenza originaria di titolo esecutivo.
In estrema sintesi, il creditore procedente ha affidato il proposto reclamo ad unico motivo consistente nella “Errata valutazione del G.E. in ordine all'estinzione della procedura esecutiva per assenza di un valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.”, osservando, a sostegno dell'annullamento del provvedimento di estinzione emesso dal G.E., come quest'ultimo ha errato laddove ha escluso che il debitore esecutato mutuatario abbia conseguito la disponibilità giuridica della somma di denaro mutuata, ben potendo la traditio atteggiarsi quale creazione di un autonomo titolo di disponibilità (giuridica) in favore del mutuatario e sottolineando, inoltre, la non necessarietà, ai fini della configurazione di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., di un separato o successivo atto munito degli stessi requisiti di forma del titolo originario (atto pubblico o scrittura autenticata) che attesti o riconosca l'intervenuto svincolo della somma data in prestito.
Con decreto emesso il 24 giugno 2025 e comunicato il successivo 25 giugno
2025, è stato assegnato alle altri parti (della procedura esecutiva immobiliare dichiarata estinta), in conformità a quanto disposto dall'art. 630, comma III
c.p.c., termine di giorni sessanta per depositare eventuali scritti difensivi, onerando la Cancelleria, ai sensi dell'art. 178, ultimo comma c.p.c., di notificare il ricorso per reclamo ed il predetto decreto alle altri parti ma, nonostante la regolarità della notificazione (cfr. notifica UNEP Teramo del 27 giugno 2025
2 avvenuta mediante consegna a mani della coniuge), il sig. - Controparte_1 debitore esecutato nella citata procedura esecutiva immobiliare - non si è costituito, motivo per cui deve esserne dichiarata la formale contumacia.
Orbene, dalla documentazione versata in atti, emerge che:
- con contratto di mutuo del 14 maggio 2007 a rogito del notaio Persona_4
(Rep. 25592 - Racc. 7097), registrato in pari data al n. 845/Serie1T, è stata erogata al sig. la somma di € 100.000,00 (cfr. doc. 4) e, a Controparte_1 garanzia del capitale mutuato e degli accessori, è stata iscritta ipoteca in data
15 maggio 2007 presso la Conservatoria dei RR.II di Teramo;
- in data 11 marzo 2024 è stato notificato al mutuatario atto di precetto con il quale gli è stato intimato di pagare, nel termine di dieci giorni, in favore dell'odierna parte reclamante, la somma di € 80.366,27, oltre interessi e spese successive, pena l'esecuzione forzata (cfr. doc. 5);
- quindi, con atto notificato il 18 aprile 2024, ad istanza della odierna reclamante, l'Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Esecuzioni presso l'intestato Tribunale ha sottoposto a pignoramento i beni immobili, di proprietà del debitore esecutato meglio descritti nell'atto di Controparte_1 pignoramento medesimo (cfr. doc. 6) ed il pignoramento è stato iscritto a ruolo, con avvio della procedura esecutiva immobiliare allibrata al R.G.E. n.
84/2024;
- con provvedimento emesso in data 8 luglio 2024 nell'ambito della procedimento de quo (cfr. doc. 7), il G.E. ha disposto che il creditore procedente (odierno reclamante) integrasse la produzione documentale effettuata mediante deposito, nel concesso termine di quarantacinque giorni, della documentazione carente specificata (in specie, contabile di erogazione precedente o contestuale alla stipula o quietanza di erogazione delle somme successiva in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, avviso in
G.U. e contratto di cessione oggetto di pubblicazione in G.U., procura tra la cessionaria del credito e la mandataria per mezzo della quale agisce), per cui ha depositato note esplicative, alle quali ha allegato Parte_1
l'estratto conto con il quale si è dato atto dell'avvenuto svincolo delle somme concesse a mutuo (cfr. documenti nn. 8 e 9);
- con provvedimento emesso in data 11 novembre 2024, il G.E. ha fissato l'udienza cartolare dell'8 gennaio 2025 onde consentire alle parti di prendere posizione in merito alla questione sollevata dal G.E. circa la “non contestualità del passaggio del denaro” mutuato (cfr. doc. 10) e, a scioglimento della riserva
3 assunta alla predetta udienza, il G.E., in data 27 maggio 2025, ha emesso l'ordinanza, oggi reclamata ex art. 630 c.p.c., che, sul presupposto secondo cui
“l'accrescimento del patrimonio del mutuatario non possa che derivare dall'accredito della somma, accredito che, per essere munito della forma richiesta dall'art. 474 co. I co. III c.p.c., non potrà che avvenire contestualmente alla stipula, ovvero successivamente, ma in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata”, ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione della procedura esecutiva (cfr. doc. 11);
Premessa la tempestività della presente impugnazione (il reclamo, infatti, è stato depositato in data 16 giugno 2025, quindi nel rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 630, comma III c.p.c. di venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza dichiarativa dell'estinzione, che, nel caso di specie, è stata effettuata da parte della Cancelleria il giorno 28 maggio 2025), rileva il Collegio tuttavia che il reclamo proposto ai sensi dell'art. 630 c.p.c. dal creditore procedente nell'ambito dell'esecuzione immobiliare iscritta al n. R.G.E. n. 84/2024
è, a ben vedere, inammissibile.
In particolare, in punto di diritto, costituisce orientamento ormai consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità – condiviso diffusamente dall'intestato Tribunale – quello per cui occorre distinguere le cause di estinzione tipica del processo esecutivo (ossia le ipotesi di estinzione espressamente disciplinate dal codice di rito, quali l'estinzione per rinuncia ex art. 629 c.p.c. o per inattività delle parti ex art. 631 c.p.c.) dalle ipotesi di estinzione atipica, categoria all'interno della quale vanno in generale ricondotti tutti i casi di improcedibilità o improseguibilità del processo esecutivo in ragione dell'impossibilità di raggiungere lo scopo satisfattivo dell'esecuzione forzata (cfr.
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 7 dicembre 2018, n. 31695; Cass. Civ., sez. III, 27 luglio 2021, n. 21549).
La distinzione in parola è di notevole rilevanza, dal momento che i provvedimenti di “estinzione atipica” sono impugnabili con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e non con il reclamo al Collegio ex art. 630 c.p.c.
(mezzo di impugnazione, quest'ultimo, previsto soltanto per i provvedimenti che dichiarano l'estinzione tipica del processo esecutivo, essendo il relativo thema decidendum esclusivamente circoscritto alla verifica della sussistenza o meno di causa di estinzione tipica del processo), con il corollario per cui, ove sia stato erroneamente proposto reclamo, esso deve essere dichiarato inammissibile (cfr.
Cass. civ., sez. III, 1 aprile 2004, n. 6391; Cass. civ., sez. VI, ordinanza 7 dicembre
4 2018, n. 31695; Cass. Civ., sez. III, 29 aprile 2020, n. 8404; Cass. civ., sez. III, 14 marzo 2024 n. 6873), senza che sia oltretutto possibile alcuna sanatoria mediante la conversione in opposizione agli atti esecutivi, e ciò “sia per la espressa e univoca qualificazione del mezzo ad opera della parte, sia per la destinazione dell'atto al Tribunale in composizione collegiale anziché al giudice dell'esecuzione, il quale, attesa la struttura indefettibilmente bifasica dell'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. deve essere necessariamente (oltre che tempestivamente) investito dell'atto di opposizione” (cfr., da ultimo, Cass. civ., sez. III, 14 marzo 2024 n. 6873).
Nel caso per cui è processo, la dichiarazione di estinzione del processo effettuata dal Giudice dell'Esecuzione ed oggetto della odierna impugnazione, discendendo dalla supposta carenza - sub specie originaria - del titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., non può che qualificarsi come estinzione “atipica”, con conseguente inammissibilità del reclamo proposto.
Infatti, “nei casi in cui il giudice dell'esecuzione, esercitando il potere officioso, dichiari l'improcedibilità (o l'estinzione cd. atipica, o comunque adotti altro provvedimento di definizione) della procedura esecutiva in base al rilievo della mancanza originaria o sopravvenuta del titolo esecutivo o della sua inefficacia, il provvedimento adottato in via né sommaria né provvisoria, a definitiva chiusura della procedura esecutiva, è impugnabile esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.; diversamente, se adottato in seguito a contestazioni del debitore prospettate mediante una formale opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in relazione alla quale il giudice abbia dichiarato di volersi pronunziare, il provvedimento sommario di provvisorio arresto del corso del processo esecutivo, che resta perciò pendente, è impugnabile con reclamo ai sensi dell'art. 624 c.p.c.” (cfr. Cass. civ., ordinanza 22 giugno 2017, n. 15605; la medesima ordinanza è richiamata altresì da Cass. civ., sez. III nella più recente ordinanza n. 11241 del 6 aprile 2022).
In altri termini, il provvedimento di chiusura anticipata (o improcedibilità
o improseguibilità) non può essere impugnato con il reclamo ex art. 630 c.p.c. (né tantomeno col ricorso straordinario per cassazione – cfr. Cass., civ. sez. VI, ordinanza n. 24775 del 20 novembre 2014), ma è assoggettato al solo rimedio della opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.: “I provvedimenti con i quali venga dichiarata l'estinzione del processo esecutivo in ipotesi diverse da quelle tipizzate dal codice sono impugnabili esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi e non già col reclamo ex art. 630 c.p.c., il quale, ove proposto, deve essere dichiarato inammissibile anche d'ufficio.” (cfr. Cass civ., sez. III, sentenza n. 8404 del 29 aprile 2020), essendo inoltre impedita al Collegio investito del reclamo, lo si rammenta, la
5 trasformazione dell'impugnazione proposta in opposizione agli atti esecutivi (e la conseguente rimessione della causa avanti al giudice monocratico per la pronuncia sul merito), militando, contro tale soluzione, l'univoca ed espressa definizione del mezzo impiegato ad opera della parte come reclamo e, soprattutto, la destinazione dell'atto al Tribunale in composizione collegiale, anziché al G.E., che, stante la indefettibile bifasicità dell'opposizione ex art. 617
c.p.c., deve essere necessariamente (oltre che tempestivamente) investito dell'atto di opposizione (cfr. oltre a sopracitate Cass. civ., n. 6873/2024 e Cass. civ. n.
11241/2022, anche Cass. civ. n. 25241 del 12 novembre 2013).
Ne deriva, in definitiva, l'inammissibilità del reclamo proposto.
Con riguardo alle spese di lite, nulla deve essere, essendo la parte reclamata rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul reclamo rubricato al R.G. n. 1468/2025 avverso l'ordinanza di estinzione della procedura di esecuzione iscritta R.G.E. n. 1005/2020, così provvede:
1. DICHIARA la contumacia di Controparte_1
2. DICHIARA il reclamo inammissibile;
3. NULLA sulla spese di lite.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del 6 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE
dott.ssa Mariangela Mastro dott.ssa Lorenza Pedullà
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariangela Mastro Presidente dott.ssa Silvia Codispoti Giudice dott.ssa Lorenza Pedullà Giudice relatore
ha pronunciato, ai sensi dell'art. 630, comma III c.p.c., la seguente
SENTENZA nel procedimento avente ad oggetto il reclamo iscritto al n. 1468 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025 proposto ai sensi dell'art. 630 c.p.c. da
P. IVA: ), con sede legale a Conegliano (TV), Parte_1 P.IVA_1 in via V. Alfieri n. 1, e per essa quale mandataria
[...]
P. IVA: ), con sede legale a San Donato Parte_2 P.IVA_2
LA (MI), in via dell'Unione Europea 6/A-6/B, in virtù di procura speciale del 5 novembre 2018 autenticata dal notaio (rep. 299772 - racc. Persona_1
n. 32631), in persona della dott.ssa in qualità di procuratore Parte_3 speciale investito di tutti i poteri attribuiti in forza di procura speciale per atto per notaio del 21 ottobre 2022 (rep. N.5488 - racc. n. 4129), Persona_2 rilasciata dal dott. munito dei necessari Persona_3 poteri in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 ottobre
2022, elettivamente domiciliata a Teramo, in via Alberto Pepe n. 31 D, presso e nello studio dell'Avv. Ilaria Misticoni, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco
ES e RG EN, come da procura alle liti allegata al reclamo;
- creditore procedente reclamante -
1 C.F.: ), nato a [...] il 19 agosto Controparte_1 C.F._1
1968;
- debitore esecutato reclamato contumace - avverso il provvedimento, emesso in data 27 maggio 2025 e comunicato dalla Cancelleria in data 28 maggio 2025, con il quale il Giudice dell'Esecuzione ha dichiarato l'estinzione del procedimento iscritto al n. R.G.E. n. 84/2024.
OGGETTO: reclamo ex art. 630 c.p.c. avverso l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva immobiliare rubricata al R.G.E. n. 84/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16 giugno 2025, il creditore procedente
[...]
, e per esso, quale mandataria, Parte_1 [...]
ha proposto reclamo ex art. 630 c.p.c. avverso l'ordinanza Parte_2 emessa in data 27 maggio 2025 e comunicata dalla Cancelleria in data 28 maggio
2025, con la quale il Giudice dell'Esecuzione ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare allibrata al R.G. n. 84/2024 per carenza originaria di titolo esecutivo.
In estrema sintesi, il creditore procedente ha affidato il proposto reclamo ad unico motivo consistente nella “Errata valutazione del G.E. in ordine all'estinzione della procedura esecutiva per assenza di un valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.”, osservando, a sostegno dell'annullamento del provvedimento di estinzione emesso dal G.E., come quest'ultimo ha errato laddove ha escluso che il debitore esecutato mutuatario abbia conseguito la disponibilità giuridica della somma di denaro mutuata, ben potendo la traditio atteggiarsi quale creazione di un autonomo titolo di disponibilità (giuridica) in favore del mutuatario e sottolineando, inoltre, la non necessarietà, ai fini della configurazione di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., di un separato o successivo atto munito degli stessi requisiti di forma del titolo originario (atto pubblico o scrittura autenticata) che attesti o riconosca l'intervenuto svincolo della somma data in prestito.
Con decreto emesso il 24 giugno 2025 e comunicato il successivo 25 giugno
2025, è stato assegnato alle altri parti (della procedura esecutiva immobiliare dichiarata estinta), in conformità a quanto disposto dall'art. 630, comma III
c.p.c., termine di giorni sessanta per depositare eventuali scritti difensivi, onerando la Cancelleria, ai sensi dell'art. 178, ultimo comma c.p.c., di notificare il ricorso per reclamo ed il predetto decreto alle altri parti ma, nonostante la regolarità della notificazione (cfr. notifica UNEP Teramo del 27 giugno 2025
2 avvenuta mediante consegna a mani della coniuge), il sig. - Controparte_1 debitore esecutato nella citata procedura esecutiva immobiliare - non si è costituito, motivo per cui deve esserne dichiarata la formale contumacia.
Orbene, dalla documentazione versata in atti, emerge che:
- con contratto di mutuo del 14 maggio 2007 a rogito del notaio Persona_4
(Rep. 25592 - Racc. 7097), registrato in pari data al n. 845/Serie1T, è stata erogata al sig. la somma di € 100.000,00 (cfr. doc. 4) e, a Controparte_1 garanzia del capitale mutuato e degli accessori, è stata iscritta ipoteca in data
15 maggio 2007 presso la Conservatoria dei RR.II di Teramo;
- in data 11 marzo 2024 è stato notificato al mutuatario atto di precetto con il quale gli è stato intimato di pagare, nel termine di dieci giorni, in favore dell'odierna parte reclamante, la somma di € 80.366,27, oltre interessi e spese successive, pena l'esecuzione forzata (cfr. doc. 5);
- quindi, con atto notificato il 18 aprile 2024, ad istanza della odierna reclamante, l'Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Esecuzioni presso l'intestato Tribunale ha sottoposto a pignoramento i beni immobili, di proprietà del debitore esecutato meglio descritti nell'atto di Controparte_1 pignoramento medesimo (cfr. doc. 6) ed il pignoramento è stato iscritto a ruolo, con avvio della procedura esecutiva immobiliare allibrata al R.G.E. n.
84/2024;
- con provvedimento emesso in data 8 luglio 2024 nell'ambito della procedimento de quo (cfr. doc. 7), il G.E. ha disposto che il creditore procedente (odierno reclamante) integrasse la produzione documentale effettuata mediante deposito, nel concesso termine di quarantacinque giorni, della documentazione carente specificata (in specie, contabile di erogazione precedente o contestuale alla stipula o quietanza di erogazione delle somme successiva in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, avviso in
G.U. e contratto di cessione oggetto di pubblicazione in G.U., procura tra la cessionaria del credito e la mandataria per mezzo della quale agisce), per cui ha depositato note esplicative, alle quali ha allegato Parte_1
l'estratto conto con il quale si è dato atto dell'avvenuto svincolo delle somme concesse a mutuo (cfr. documenti nn. 8 e 9);
- con provvedimento emesso in data 11 novembre 2024, il G.E. ha fissato l'udienza cartolare dell'8 gennaio 2025 onde consentire alle parti di prendere posizione in merito alla questione sollevata dal G.E. circa la “non contestualità del passaggio del denaro” mutuato (cfr. doc. 10) e, a scioglimento della riserva
3 assunta alla predetta udienza, il G.E., in data 27 maggio 2025, ha emesso l'ordinanza, oggi reclamata ex art. 630 c.p.c., che, sul presupposto secondo cui
“l'accrescimento del patrimonio del mutuatario non possa che derivare dall'accredito della somma, accredito che, per essere munito della forma richiesta dall'art. 474 co. I co. III c.p.c., non potrà che avvenire contestualmente alla stipula, ovvero successivamente, ma in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata”, ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione della procedura esecutiva (cfr. doc. 11);
Premessa la tempestività della presente impugnazione (il reclamo, infatti, è stato depositato in data 16 giugno 2025, quindi nel rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 630, comma III c.p.c. di venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza dichiarativa dell'estinzione, che, nel caso di specie, è stata effettuata da parte della Cancelleria il giorno 28 maggio 2025), rileva il Collegio tuttavia che il reclamo proposto ai sensi dell'art. 630 c.p.c. dal creditore procedente nell'ambito dell'esecuzione immobiliare iscritta al n. R.G.E. n. 84/2024
è, a ben vedere, inammissibile.
In particolare, in punto di diritto, costituisce orientamento ormai consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità – condiviso diffusamente dall'intestato Tribunale – quello per cui occorre distinguere le cause di estinzione tipica del processo esecutivo (ossia le ipotesi di estinzione espressamente disciplinate dal codice di rito, quali l'estinzione per rinuncia ex art. 629 c.p.c. o per inattività delle parti ex art. 631 c.p.c.) dalle ipotesi di estinzione atipica, categoria all'interno della quale vanno in generale ricondotti tutti i casi di improcedibilità o improseguibilità del processo esecutivo in ragione dell'impossibilità di raggiungere lo scopo satisfattivo dell'esecuzione forzata (cfr.
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 7 dicembre 2018, n. 31695; Cass. Civ., sez. III, 27 luglio 2021, n. 21549).
La distinzione in parola è di notevole rilevanza, dal momento che i provvedimenti di “estinzione atipica” sono impugnabili con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e non con il reclamo al Collegio ex art. 630 c.p.c.
(mezzo di impugnazione, quest'ultimo, previsto soltanto per i provvedimenti che dichiarano l'estinzione tipica del processo esecutivo, essendo il relativo thema decidendum esclusivamente circoscritto alla verifica della sussistenza o meno di causa di estinzione tipica del processo), con il corollario per cui, ove sia stato erroneamente proposto reclamo, esso deve essere dichiarato inammissibile (cfr.
Cass. civ., sez. III, 1 aprile 2004, n. 6391; Cass. civ., sez. VI, ordinanza 7 dicembre
4 2018, n. 31695; Cass. Civ., sez. III, 29 aprile 2020, n. 8404; Cass. civ., sez. III, 14 marzo 2024 n. 6873), senza che sia oltretutto possibile alcuna sanatoria mediante la conversione in opposizione agli atti esecutivi, e ciò “sia per la espressa e univoca qualificazione del mezzo ad opera della parte, sia per la destinazione dell'atto al Tribunale in composizione collegiale anziché al giudice dell'esecuzione, il quale, attesa la struttura indefettibilmente bifasica dell'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. deve essere necessariamente (oltre che tempestivamente) investito dell'atto di opposizione” (cfr., da ultimo, Cass. civ., sez. III, 14 marzo 2024 n. 6873).
Nel caso per cui è processo, la dichiarazione di estinzione del processo effettuata dal Giudice dell'Esecuzione ed oggetto della odierna impugnazione, discendendo dalla supposta carenza - sub specie originaria - del titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., non può che qualificarsi come estinzione “atipica”, con conseguente inammissibilità del reclamo proposto.
Infatti, “nei casi in cui il giudice dell'esecuzione, esercitando il potere officioso, dichiari l'improcedibilità (o l'estinzione cd. atipica, o comunque adotti altro provvedimento di definizione) della procedura esecutiva in base al rilievo della mancanza originaria o sopravvenuta del titolo esecutivo o della sua inefficacia, il provvedimento adottato in via né sommaria né provvisoria, a definitiva chiusura della procedura esecutiva, è impugnabile esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.; diversamente, se adottato in seguito a contestazioni del debitore prospettate mediante una formale opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in relazione alla quale il giudice abbia dichiarato di volersi pronunziare, il provvedimento sommario di provvisorio arresto del corso del processo esecutivo, che resta perciò pendente, è impugnabile con reclamo ai sensi dell'art. 624 c.p.c.” (cfr. Cass. civ., ordinanza 22 giugno 2017, n. 15605; la medesima ordinanza è richiamata altresì da Cass. civ., sez. III nella più recente ordinanza n. 11241 del 6 aprile 2022).
In altri termini, il provvedimento di chiusura anticipata (o improcedibilità
o improseguibilità) non può essere impugnato con il reclamo ex art. 630 c.p.c. (né tantomeno col ricorso straordinario per cassazione – cfr. Cass., civ. sez. VI, ordinanza n. 24775 del 20 novembre 2014), ma è assoggettato al solo rimedio della opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.: “I provvedimenti con i quali venga dichiarata l'estinzione del processo esecutivo in ipotesi diverse da quelle tipizzate dal codice sono impugnabili esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi e non già col reclamo ex art. 630 c.p.c., il quale, ove proposto, deve essere dichiarato inammissibile anche d'ufficio.” (cfr. Cass civ., sez. III, sentenza n. 8404 del 29 aprile 2020), essendo inoltre impedita al Collegio investito del reclamo, lo si rammenta, la
5 trasformazione dell'impugnazione proposta in opposizione agli atti esecutivi (e la conseguente rimessione della causa avanti al giudice monocratico per la pronuncia sul merito), militando, contro tale soluzione, l'univoca ed espressa definizione del mezzo impiegato ad opera della parte come reclamo e, soprattutto, la destinazione dell'atto al Tribunale in composizione collegiale, anziché al G.E., che, stante la indefettibile bifasicità dell'opposizione ex art. 617
c.p.c., deve essere necessariamente (oltre che tempestivamente) investito dell'atto di opposizione (cfr. oltre a sopracitate Cass. civ., n. 6873/2024 e Cass. civ. n.
11241/2022, anche Cass. civ. n. 25241 del 12 novembre 2013).
Ne deriva, in definitiva, l'inammissibilità del reclamo proposto.
Con riguardo alle spese di lite, nulla deve essere, essendo la parte reclamata rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul reclamo rubricato al R.G. n. 1468/2025 avverso l'ordinanza di estinzione della procedura di esecuzione iscritta R.G.E. n. 1005/2020, così provvede:
1. DICHIARA la contumacia di Controparte_1
2. DICHIARA il reclamo inammissibile;
3. NULLA sulla spese di lite.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del 6 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE
dott.ssa Mariangela Mastro dott.ssa Lorenza Pedullà
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