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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 28/03/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 467/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 467/2025 promosso da:
con il patrocinio dell'avv. RIVA STEFANIA CP_1
e con il patrocinio dell'avv. CIAMPOLINI ALESSIA CP_2 con l'intervento del P.M. in sede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe indicati chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo, proponendo, contestualmente, ex art. 473bis.49 c.p.c. domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.
Premettevano di aver contratto matrimonio in data 2.09.2017, trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Palaia (PI), atto n. 10 – parte 2 s A – anno 2017;
Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché venga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi;
le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando omologa la separazione personale dei coniugi in epigrafe e dunque:
- DICHIARA la separazione personale dei coniugi e uniti in CP_1 CP_2
matrimonio come da atto celebrato in data 02.09.2017, trascritto nei registri di Stato Civile del
Comune di Palaia (PI), atto n. 10 – parte 2 s A – anno 2017;
- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare dove riterranno più opportuno la propria residenza;
- il figlio minore resterà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente presso la madre, nell'abitazione coniugale situata in CP_1
Pontedera (PI) Via del Popolo 125/C, che sarà alla stessa assegnata. Le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale del minore saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle sue inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente;
- Il padre proprietario dell'immobile adibito a casa coniugale del quale la signora CP_2
è titolare di usufrutto nella misura del 20% e garante nel contratto, si impegna a CP_1 corrispondere mensilmente la rata/mese del mutuo acceso per l'acquisto dell'abitazione posta in
Pontedera via del Popolo n. 125/C loc. Santa Lucia;
- si impegna inoltre, fino alla sostituzione del garante, a inviare ricevuta del pagamento CP_2
mensile delle rate/ mutuo alla sig.ra CP_1
- , si obbliga a versare a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore CP_2 un assegno di € 300,00 da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese sul c/c intestato a Per_1
già comunicato allo stesso, oltre rivalutazione annuale ISTAT come per legge;
CP_1 CP_ Co
- Le spese ordinarie relative alle utenze della fornitura di acqua e pagamento e saranno volturate entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto a favore dell'assegnataria dell'abitazione coniugale la quale resterà obbligata alle spese di manutenzione ordinaria, mentre quelle di manutenzione straordinaria saranno a carico del proprietario;
Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio due fine settimana alternati al mese, con prelievo all'abitazione della madre Per_1
il sabato indicativamente dalle ore 10,00, e ivi ricondotto la domenica sera dopo cena intorno alle ore 21,30. Nella settimana in cui il padre potrà tenere il figlio con sé nel week-end, potrà altresì tenerlo il martedì dalle ore 16,00 quando lo prenderà all'uscita dalla scuola d'infanzia (durante il periodo scolastico) ed indicativamente dalle ore 10,00 quando lo prenderà presso l'abitazione della madre (durante il periodo non scolastico e vacanze scolastiche) fino al mercoledì sera indicativamente intorno alle 21,30 quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
- Nella settimana in cui il padre non potrà tenere il figlio con sé nel week-end, avrà diritto di tenerlo il martedì dalle ore 16,00 quando lo prenderà all'uscita dalla scuola d'infanzia (durante il periodo scolastico) ed indicativamente dalle ore 10,00 quando lo prenderà presso l'abitazione della madre
(durante il periodo non scolastico e vacanze scolastiche), fino al mercoledì mattina quando lo riaccompagnerà all'asilo (durante il periodo scolastico) o a casa della madre indicativamente alle ore 10,00 (durante il periodo non scolastico e vacanze scolastiche) ed il venerdì dalle ore 16,00 quando lo prenderà all'uscita dalla scuola dell'infanzia (durante il periodo scolastico) e indicativamente dalle ore 10,00 quando lo prenderà presso l'abitazione della madre (durante il periodo non scolastico e vacanze scolastiche) fino al sabato mattina, quando lo accompagnerà a casa della madre indicativamente alle ore 10,00.
- In caso di pernottamento del figlio minore fuori dalla casa familiare o dalla casa paterna, nei giorni rispettivamente assegnati ai genitori, dovrà esserne data comunicazione preventiva all'altro genitore.
- I giorni di Pasqua, di Natale, vigilia di Natale, 26 dicembre, Primo dell'anno, Epifania, il giorno di
Pasquetta, il 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre e 8 dicembre, il minore li trascorrerà alternativamente con il padre e con la madre.
- Fino all'età di 3 anni si prevede che trascorra più giorni di vacanza fuori casa Per_1
esclusivamente con la madre;
- Fino all'età di 3 anni la madre si riserva, in base al proprio piano-ferie che si obbliga a comunicare al padre dal mese di marzo dell'anno corrente, di trascorrere le vacanze con il figlio anche per 15 giorni consecutivi durante i quali il padre manterrà comunque il proprio diritto di visita, previo accordo con la madre;
Fino all'età di 3 anni il padre potrà comunque, previo accordo con la madre, trascorrere non più di 7 giorni con il figlio nelle vacanze estive, durante i quali comunque la madre manterrà il proprio diritto di visita, previo accordo con il padre;
- Stante la tenera età del bambino, in caso di malattia, lo stesso sarà immediatamente ricondotto nella propria abitazione insieme alla madre e lì attenderà la guarigione e trascorrerà l'eventuale convalescenza, libero il padre di visitarlo, sempre previo accordo con la madre;
- Il compleanno del minore, salvo diversi accordi tra le parti, verrà trascorso, alternativamente, pranzo o cena, con i genitori separatamente;
Le spese straordinarie, se superiori a €. 100,00, dovranno essere sempre concordate preliminarmente tra le parti e suddivise poi nella misura del 50%, così il genitore che avrà anticipato la spesa avrà diritto al rimborso dall'altro coobbligato entro e non oltre 10 giorni o dall' esibizione del relativo documento (scontrino, fattura, ricevuta etc..) . Con riguardo, comunque, alla regolamentazione della divisione delle spese straordinarie le parti si riportano al protocollo elaborato al riguardo dal CNF secondo lo schema che segue:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante previa concorde individuazione dello specialista;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche erogate privatamente;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) assicurazione scolastica;
e) fondo cassa richiesto dalla scuola;
f) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per il conseguimento della patente guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) del mezzo di trasporto dei figli;
i) campi solari.
- I coniugi dichiarano di rinunciare espressamente e reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento essendo entrambi indipendenti come da documentazione che si produce;
- I coniugi dichiarano di avere già regolato e definito tra loro ogni rapporto e pendenza di natura economica e patrimoniale;
- I coniugi si impegnano, in accordo, a disinvestire la somma di cui all'investimento cointestato acceso presso Chebanca, ad oggi pari a Euro 2.000,00, con relativo versamento in parti uguali ai nonni paterni e materni e chiusura del conto;
- Si prevede che dalla sottoscrizione dell'accordo recepito in sentenza, inizi a versare a CP_2
l'assegno di mantenimento a favore del figlio pari a € 300,00; CP_1
- si impegna a sostituire nella sua qualità di garante nel contratto di CP_2 CP_1 mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile situato in Pontedera (PI) loc. Santa Lucia via Del Popolo
125/c;
Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.49, procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 28.03.2025
Il presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 467/2025 promosso da:
con il patrocinio dell'avv. RIVA STEFANIA CP_1
e con il patrocinio dell'avv. CIAMPOLINI ALESSIA CP_2 con l'intervento del P.M. in sede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe indicati chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo, proponendo, contestualmente, ex art. 473bis.49 c.p.c. domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.
Premettevano di aver contratto matrimonio in data 2.09.2017, trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Palaia (PI), atto n. 10 – parte 2 s A – anno 2017;
Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché venga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi;
le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando omologa la separazione personale dei coniugi in epigrafe e dunque:
- DICHIARA la separazione personale dei coniugi e uniti in CP_1 CP_2
matrimonio come da atto celebrato in data 02.09.2017, trascritto nei registri di Stato Civile del
Comune di Palaia (PI), atto n. 10 – parte 2 s A – anno 2017;
- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare dove riterranno più opportuno la propria residenza;
- il figlio minore resterà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente presso la madre, nell'abitazione coniugale situata in CP_1
Pontedera (PI) Via del Popolo 125/C, che sarà alla stessa assegnata. Le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale del minore saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle sue inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente;
- Il padre proprietario dell'immobile adibito a casa coniugale del quale la signora CP_2
è titolare di usufrutto nella misura del 20% e garante nel contratto, si impegna a CP_1 corrispondere mensilmente la rata/mese del mutuo acceso per l'acquisto dell'abitazione posta in
Pontedera via del Popolo n. 125/C loc. Santa Lucia;
- si impegna inoltre, fino alla sostituzione del garante, a inviare ricevuta del pagamento CP_2
mensile delle rate/ mutuo alla sig.ra CP_1
- , si obbliga a versare a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore CP_2 un assegno di € 300,00 da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese sul c/c intestato a Per_1
già comunicato allo stesso, oltre rivalutazione annuale ISTAT come per legge;
CP_1 CP_ Co
- Le spese ordinarie relative alle utenze della fornitura di acqua e pagamento e saranno volturate entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto a favore dell'assegnataria dell'abitazione coniugale la quale resterà obbligata alle spese di manutenzione ordinaria, mentre quelle di manutenzione straordinaria saranno a carico del proprietario;
Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio due fine settimana alternati al mese, con prelievo all'abitazione della madre Per_1
il sabato indicativamente dalle ore 10,00, e ivi ricondotto la domenica sera dopo cena intorno alle ore 21,30. Nella settimana in cui il padre potrà tenere il figlio con sé nel week-end, potrà altresì tenerlo il martedì dalle ore 16,00 quando lo prenderà all'uscita dalla scuola d'infanzia (durante il periodo scolastico) ed indicativamente dalle ore 10,00 quando lo prenderà presso l'abitazione della madre (durante il periodo non scolastico e vacanze scolastiche) fino al mercoledì sera indicativamente intorno alle 21,30 quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
- Nella settimana in cui il padre non potrà tenere il figlio con sé nel week-end, avrà diritto di tenerlo il martedì dalle ore 16,00 quando lo prenderà all'uscita dalla scuola d'infanzia (durante il periodo scolastico) ed indicativamente dalle ore 10,00 quando lo prenderà presso l'abitazione della madre
(durante il periodo non scolastico e vacanze scolastiche), fino al mercoledì mattina quando lo riaccompagnerà all'asilo (durante il periodo scolastico) o a casa della madre indicativamente alle ore 10,00 (durante il periodo non scolastico e vacanze scolastiche) ed il venerdì dalle ore 16,00 quando lo prenderà all'uscita dalla scuola dell'infanzia (durante il periodo scolastico) e indicativamente dalle ore 10,00 quando lo prenderà presso l'abitazione della madre (durante il periodo non scolastico e vacanze scolastiche) fino al sabato mattina, quando lo accompagnerà a casa della madre indicativamente alle ore 10,00.
- In caso di pernottamento del figlio minore fuori dalla casa familiare o dalla casa paterna, nei giorni rispettivamente assegnati ai genitori, dovrà esserne data comunicazione preventiva all'altro genitore.
- I giorni di Pasqua, di Natale, vigilia di Natale, 26 dicembre, Primo dell'anno, Epifania, il giorno di
Pasquetta, il 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre e 8 dicembre, il minore li trascorrerà alternativamente con il padre e con la madre.
- Fino all'età di 3 anni si prevede che trascorra più giorni di vacanza fuori casa Per_1
esclusivamente con la madre;
- Fino all'età di 3 anni la madre si riserva, in base al proprio piano-ferie che si obbliga a comunicare al padre dal mese di marzo dell'anno corrente, di trascorrere le vacanze con il figlio anche per 15 giorni consecutivi durante i quali il padre manterrà comunque il proprio diritto di visita, previo accordo con la madre;
Fino all'età di 3 anni il padre potrà comunque, previo accordo con la madre, trascorrere non più di 7 giorni con il figlio nelle vacanze estive, durante i quali comunque la madre manterrà il proprio diritto di visita, previo accordo con il padre;
- Stante la tenera età del bambino, in caso di malattia, lo stesso sarà immediatamente ricondotto nella propria abitazione insieme alla madre e lì attenderà la guarigione e trascorrerà l'eventuale convalescenza, libero il padre di visitarlo, sempre previo accordo con la madre;
- Il compleanno del minore, salvo diversi accordi tra le parti, verrà trascorso, alternativamente, pranzo o cena, con i genitori separatamente;
Le spese straordinarie, se superiori a €. 100,00, dovranno essere sempre concordate preliminarmente tra le parti e suddivise poi nella misura del 50%, così il genitore che avrà anticipato la spesa avrà diritto al rimborso dall'altro coobbligato entro e non oltre 10 giorni o dall' esibizione del relativo documento (scontrino, fattura, ricevuta etc..) . Con riguardo, comunque, alla regolamentazione della divisione delle spese straordinarie le parti si riportano al protocollo elaborato al riguardo dal CNF secondo lo schema che segue:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante previa concorde individuazione dello specialista;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche erogate privatamente;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) assicurazione scolastica;
e) fondo cassa richiesto dalla scuola;
f) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per il conseguimento della patente guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) del mezzo di trasporto dei figli;
i) campi solari.
- I coniugi dichiarano di rinunciare espressamente e reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento essendo entrambi indipendenti come da documentazione che si produce;
- I coniugi dichiarano di avere già regolato e definito tra loro ogni rapporto e pendenza di natura economica e patrimoniale;
- I coniugi si impegnano, in accordo, a disinvestire la somma di cui all'investimento cointestato acceso presso Chebanca, ad oggi pari a Euro 2.000,00, con relativo versamento in parti uguali ai nonni paterni e materni e chiusura del conto;
- Si prevede che dalla sottoscrizione dell'accordo recepito in sentenza, inizi a versare a CP_2
l'assegno di mantenimento a favore del figlio pari a € 300,00; CP_1
- si impegna a sostituire nella sua qualità di garante nel contratto di CP_2 CP_1 mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile situato in Pontedera (PI) loc. Santa Lucia via Del Popolo
125/c;
Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.49, procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 28.03.2025
Il presidente relatore dott.ssa Santa Spina