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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 11/03/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
segue verbale udienza del 11.3.25 ex art.281 sexies cpc
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Avv.Tonia Rossi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al R.G.C. n.4171/2015 fra le parti:
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
B. Taurino e S. Matino opponente
Contro in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. S.Coccioli opposta
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta omettendo di riportare lo svolgimento del processo a norma dell' art. 132, comma 1, n.4, c.p.c. per come novellato dall' art. 45, comma 17, della legge 69/2009 ed alla luce di quanto disposto dall' art. 118, comma 1 , disp. att. cpc. Si osserva infatti che, per consolidata giurisprudenza, il giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cass. 17145/2006, Cass. 25509/2014). Le questioni non trattate non andranno pertanto ritenute come "omesse" (per l' effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente sostenuto e ritenuto provato dal giudicante.
1 La causa ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n.898/2015 emesso da questo Tribunale e con il quale veniva ingiunto alla opponente il pagamento della somma di € 8375,00 oltre interessi e spese di lite, a saldo delle fatture nn.55/14 e 97/ rispettivamente di €4000,00 e di €8375,00, avendo l'opponente corrisposto solamente la somma di €4000,00.
In via preliminare, va rammentato che l'opposta ha accettato l'offerta banco iudicis di €3500,00 in acconto del maggior avere.
Ciò detto, l'opposizione va accolta nei limiti di cui appresso.
Va innanzitutto richiamato l'orientamento, ripetutamente ribadito dalla Suprema Corte, per il quale, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite e speculari l'una all'altra, conservano la loro posizione sostanziale in guisa da rimanere impregiudicata la disciplina generale sulla distribuzione dell'onere probatorio: resterà così a carico del creditore opposto (che assume formalmente la veste di attore agente per via monitorio - ingiunzionale) la prova dell'esistenza del credito, sì da gravarsi di contro il debitore opponente della prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione.
Ne consegue, in primo luogo, che le agevolazioni probatorie caratterizzanti il procedimento per decreto ingiuntivo - riconosciute al creditore procedente per via monitoria ai sensi degli artt. 633 s.s. c.p.c. in vista di una potenziale immediata soddisfazione delle ragioni prime facie fondate - non avranno più alcuna ragion d'essere allorquando il processo venga ricondotto nell'alveo ordinario del processo di cognizione, sì da doversi concludere che la documentazione comprovante il credito dovrà essere valutata e potrà poi rilevare alla luce delle regole ordinarie previste dalla relativa disciplina civilistica e processual civilistica.
Va precisato che nella controversia per cui è causa, è pacifico, perchè non contestato ma anzi ammesso, l'esistenza del rapporto tra le odierne contendenti.
Nè è contestata l'esecuzione dei lavori presso l'abitazione dell'opponente in Torre Santa Susanna alla via Manzoni,38, ma anzi presupposta, essendo altresì pacifico che venne corrisposto per i lavori oggetto del contratto di appalto del 11 novembre 2013 l'importo di €4000,00 residuando a saldo la somma €1000,00.
L'opponente contesta la pretesa dell'opposta rispetto ai lavori extra contratto, sostenendo che per gli stessi fosse stato pattuito l'importo complessivo di €3000,00.
Di tanto non vi è prova scritta e lo stesso teste coniuge Testimone_1 dell'opponente, riferisce di un accordo verbale.
Per il resto la prova testimoniale espletata non è rilevante al fine della decisione.
Derimente è invece la espletata relazione tecnica che descrive lo stato dei luoghi e dettagliatamente le opere eseguite, in via ulteriore rispetto a quelle previste nel contratto di appalto originario, attribuendo alle stesse un valore pari ad € 6.638,28 oltre IVA come per legge, utilizzando come prezzario di riferimento quello della Camera di Commercio di Brindisi (ARIAP 2013).
2 Valga precisare che non sussiste motivo alcuno per disporre una consulenza tecnica, in quanto l'elaborato peritale ha esaminato approfonditamente ogni profilo tecnico della controversia, ha ampiamente motivato le conclusioni formulate e ha replicato attentamente a tutte le osservazioni delle parti. Pertanto, così come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ., Sez. Trib., Sent. n. 7364/2012), aderendo alla conclusione del consulente ed individuando in essa la fonte del proprio convincimento, si ritiene esaurito l'obbligo motivazionale.
Tanto impone l'accoglimento della opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto emesso per un importo superiore, con conseguente integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Per l'effetto, l'opponente va condannata a corrispondere all'opposta la somma di € 6638,28 oltre iva, cui va detratto l'importo di €3500,00 offerto ed accettato banco iudicis all'udienza del 02.03.2016, oltre interessi dal domanda al soddisfo.
La reciproca soccombenza impone che anche le spese di ctu vadano poste a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando sulla opposizione al decreto ingiuntivo n 898/2015 emesso da questo Tribunale, così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente a corrispondere all'opposta la somma di € 6638,28 oltre iva, detratto l'importo di €3500,00 ed oltre interessi dal domanda al soddisfo;
- spese di lite compensate;
- spese di ctu a carico delle parti in solido.
Brindisi, 11/03/2025
Il Giudice Onorario Avv. Tonia Rossi
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Avv.Tonia Rossi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al R.G.C. n.4171/2015 fra le parti:
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
B. Taurino e S. Matino opponente
Contro in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. S.Coccioli opposta
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta omettendo di riportare lo svolgimento del processo a norma dell' art. 132, comma 1, n.4, c.p.c. per come novellato dall' art. 45, comma 17, della legge 69/2009 ed alla luce di quanto disposto dall' art. 118, comma 1 , disp. att. cpc. Si osserva infatti che, per consolidata giurisprudenza, il giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cass. 17145/2006, Cass. 25509/2014). Le questioni non trattate non andranno pertanto ritenute come "omesse" (per l' effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente sostenuto e ritenuto provato dal giudicante.
1 La causa ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n.898/2015 emesso da questo Tribunale e con il quale veniva ingiunto alla opponente il pagamento della somma di € 8375,00 oltre interessi e spese di lite, a saldo delle fatture nn.55/14 e 97/ rispettivamente di €4000,00 e di €8375,00, avendo l'opponente corrisposto solamente la somma di €4000,00.
In via preliminare, va rammentato che l'opposta ha accettato l'offerta banco iudicis di €3500,00 in acconto del maggior avere.
Ciò detto, l'opposizione va accolta nei limiti di cui appresso.
Va innanzitutto richiamato l'orientamento, ripetutamente ribadito dalla Suprema Corte, per il quale, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite e speculari l'una all'altra, conservano la loro posizione sostanziale in guisa da rimanere impregiudicata la disciplina generale sulla distribuzione dell'onere probatorio: resterà così a carico del creditore opposto (che assume formalmente la veste di attore agente per via monitorio - ingiunzionale) la prova dell'esistenza del credito, sì da gravarsi di contro il debitore opponente della prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione.
Ne consegue, in primo luogo, che le agevolazioni probatorie caratterizzanti il procedimento per decreto ingiuntivo - riconosciute al creditore procedente per via monitoria ai sensi degli artt. 633 s.s. c.p.c. in vista di una potenziale immediata soddisfazione delle ragioni prime facie fondate - non avranno più alcuna ragion d'essere allorquando il processo venga ricondotto nell'alveo ordinario del processo di cognizione, sì da doversi concludere che la documentazione comprovante il credito dovrà essere valutata e potrà poi rilevare alla luce delle regole ordinarie previste dalla relativa disciplina civilistica e processual civilistica.
Va precisato che nella controversia per cui è causa, è pacifico, perchè non contestato ma anzi ammesso, l'esistenza del rapporto tra le odierne contendenti.
Nè è contestata l'esecuzione dei lavori presso l'abitazione dell'opponente in Torre Santa Susanna alla via Manzoni,38, ma anzi presupposta, essendo altresì pacifico che venne corrisposto per i lavori oggetto del contratto di appalto del 11 novembre 2013 l'importo di €4000,00 residuando a saldo la somma €1000,00.
L'opponente contesta la pretesa dell'opposta rispetto ai lavori extra contratto, sostenendo che per gli stessi fosse stato pattuito l'importo complessivo di €3000,00.
Di tanto non vi è prova scritta e lo stesso teste coniuge Testimone_1 dell'opponente, riferisce di un accordo verbale.
Per il resto la prova testimoniale espletata non è rilevante al fine della decisione.
Derimente è invece la espletata relazione tecnica che descrive lo stato dei luoghi e dettagliatamente le opere eseguite, in via ulteriore rispetto a quelle previste nel contratto di appalto originario, attribuendo alle stesse un valore pari ad € 6.638,28 oltre IVA come per legge, utilizzando come prezzario di riferimento quello della Camera di Commercio di Brindisi (ARIAP 2013).
2 Valga precisare che non sussiste motivo alcuno per disporre una consulenza tecnica, in quanto l'elaborato peritale ha esaminato approfonditamente ogni profilo tecnico della controversia, ha ampiamente motivato le conclusioni formulate e ha replicato attentamente a tutte le osservazioni delle parti. Pertanto, così come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ., Sez. Trib., Sent. n. 7364/2012), aderendo alla conclusione del consulente ed individuando in essa la fonte del proprio convincimento, si ritiene esaurito l'obbligo motivazionale.
Tanto impone l'accoglimento della opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto emesso per un importo superiore, con conseguente integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Per l'effetto, l'opponente va condannata a corrispondere all'opposta la somma di € 6638,28 oltre iva, cui va detratto l'importo di €3500,00 offerto ed accettato banco iudicis all'udienza del 02.03.2016, oltre interessi dal domanda al soddisfo.
La reciproca soccombenza impone che anche le spese di ctu vadano poste a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando sulla opposizione al decreto ingiuntivo n 898/2015 emesso da questo Tribunale, così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente a corrispondere all'opposta la somma di € 6638,28 oltre iva, detratto l'importo di €3500,00 ed oltre interessi dal domanda al soddisfo;
- spese di lite compensate;
- spese di ctu a carico delle parti in solido.
Brindisi, 11/03/2025
Il Giudice Onorario Avv. Tonia Rossi
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