Ordinanza cautelare 30 luglio 2021
Sentenza breve 9 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza breve 09/05/2022, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/05/2022
N. 00463/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00581/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di CI (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 581 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Nico Moravia, Marco Giustiniani e Antonello Frasca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bergamo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vito Gritti e Silvia Mangili, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Lucia Tamborino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Donatella Mento in CI, via Cipro n. 30;
per quanto riguarda il ricorso introduttivo,
per l’annullamento:
- della Determinazione del Comune di Bergamo n. -OMISSIS- del -OMISSIS- avente ad oggetto “Approvazione Bando di concorso per la presentazione di domande finalizzate all'assegnazione di n. 5 licenze Taxi” ;
- della Comunicazione del Comune di Bergamo del -OMISSIS-avente ad oggetto il diniego della richiesta di -OMISSIS-protocollata al PG n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, di annullamento d'ufficio della Determinazione n. -OMISSIS- del -OMISSIS-;
- della delibera della Regione Lombardia n. VIII/9805/2009 dell'8 luglio 2009, nella parte in cui ha assegnato al Comune di Bergamo n. 41 licenze;
- della nota di Regione Lombardia n. PG E0368528 del 20 novembre 2019 con cui sarebbe stata confermata la validità dell'assegnazione di 41 licenze in favore del Comune di Bergamo originariamente disposta con la delibera n. VIII/9805/2009;
- di tutti gli atti connessi, presupposti, antecedenti o successivi ancorché non conosciuti;
per quanto riguarda i motivi aggiunti,
per l’annullamento:
- della determinazione dirigenziale numero di registro 0981-21 del 21 maggio 2021 (classificazione VI.8/f0004-20) avente ad oggetto la Nomina della Commissione giudicatrice (art. 12 - R.R. 2/2014) per l'assegnazione di n.5 licenze Taxi di cui al bando di concorso approvato con determinazione in 17/03/2020 n. -OMISSIS-- 20 Atto non comportante spesa;
- di tutti gli atti connessi, presupposti, antecedenti o successivi ancorché non conosciuti;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bergamo e della Regione Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 maggio 2022 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, specificando di non avervi più interesse;
ritenuto che da tale circostanza possa desumersi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 84, co. 4, c.p.a, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa;
ritenuto di dover compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di CI (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile ex art. 35, co. 1 lett. c), c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in CI nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Bernardo Massari, Presidente
Mauro Pedron, Consigliere
Massimo Zampicinini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimo Zampicinini | Bernardo Massari |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.