TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 16/04/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 91/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 91/2022
Parte_1
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE
Oggi innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi l'avv. Benedetta Guardigli per parte ricorrente;
l'avv. Francesco Matranga per parte resistente.
Il Giudice Istruttore invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Dopo breve discussione orale, le parti insistono per le conclusioni come da rispettivi atti e per tutte le richieste ivi formulate, anche istruttorie, rinunciando altresì a presenziare alla lettura del provvedimento.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice del lavoro pagina 1 di 9 Dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 91/2022 promossa da:
(c.f.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
GUARDIGLI BENEDETTA
RICORRENTE contro
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. MATRANGA FRANCESCO CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
coltivatore diretto presso la propria azienda agricola, avente un'estensione di Parte_1
5.54.97 ettari coltivati a seminativo, frutteto e vigneto, ha promosso il seguente giudizio al fine pagina 3 di 9 di conseguire da le prestazioni economiche di legge spettanti per aver contratto la CP_1
patologia “ernia discale lombare” a causa della predetta attività lavorativa, svolta sin dal 1976, prima presso l'azienda paterna poi presso la propria azienda, e sino alla data di presentazione del ricorso.
Ha dedotto che in data 27.02.2020 aveva presentato una denuncia di malattia professionale per
“ernia discale lombare” presso che, con provvedimento del 1.9.2020, aveva negato la CP_1
propria competenza assicurativa per quanto denunciato, avendo escluso l'esistenza di nesso causale tra il rischio lavorativo a cui il ricorrente era stato esposto e la malattia denunciata.
Dopo l'inutile proposizione di ricorso amministrativo, esitato, dopo visita collegiale, nella conferma del diniego indennitario, il ricorrente ha promosso il presente giudizio.
Si è costituito in giudizio , eccependo preliminarmente la prescrizione della pretesa CP_1
attorea in ragione di quanto disposto dall'art. 112 D. Lgs 1124/1965, affermando che la denuncia di malattia del 27.02.2020 concerneva la medesima malattia lombare già denunciata dal ricorrente nel 2013. Infatti, il ricorrente nell'anno 2013 aveva presentato ad una CP_1
prima domanda per il riconoscimento di malattia professionale sia con riferimento ad una
“lesione cuffia rotatori”, che aveva trovato riconoscimento (menomazione pari al 3%), che con riferimento a “protrusioni discli lombari multiple” , domanda quest'ultima che invece era stata ripetutamente respinta da per l'insussistenza del nesso di causalità fra la malattia e CP_1
l'attività lavorativa.
Nel merito, ha chiesto il rigetto in ragione dell'assenza del nesso causale tra la malattia CP_1
denunciata e la lavorazione svolta, per inidoneità del rischio lavorativo a cagionare la patologia de quo.
La causa è stata istruita tramite prova per testi e tramite CTU medico legale ed all'esito della discussione delle parti all'odierna udienza è stata posta in decisione.
2.
pagina 4 di 9 Preliminarmente, occorre respingere l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente, dovendosi rilevare che la patologia denunciata per la quale oggi è causa, ossia “ernia discale lombare” risulta essere stata oggetto di denuncia solo nel 2020.
Come segnalato dal CTU nella sua relazione peritale: “…Discopatia (ossia la patologia denunciata dal ricorrente nel 2013 come “protrusioni discali lombari”) ed ernia del disco non sono la stessa cosa: la prima è la condizione necessaria per lo sviluppo della seconda”.
Non può quindi affermarsi che la patologia denunciata nel 2013 fosse la medesima oggetto del presente giudizio, denunciata ad solo nel 2020 e non può quindi affermarsi la CP_1
prescrizione di quest'ultima pretesa.
Nel merito, la pretesa del ricorrente non risulta fondata per le ragioni che si espongono di seguito.
Il CTU nella propria relazione ha rilevato che: “ (…) La Tabella delle Malattie Professionali dell'
Agricoltura (D.M. Lavoro e Previdenza Sociale del 9 aprile 2008 - G.U. n. 169 del 21.7.2008) indica al
N. 22 la voce "Ernia discale lombare" in caso di: "Lavorazioni svolte in modo non occasionale, con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: trattori, mietitrebbia, vendemmiatrice semovente.
Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci.". Il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione viene indicato: 1 anno.
Segnaliamo che il più recente aggiornamento della Tabella delle M.P. (Decreto Min. Lavoro e Politiche Sociali del 10.10.2023) entrato in vigore con pubblicazione in G.U. del 18.11.2023, in riferimento alle lavorazioni, ha sostituito l' indicazione "... svolte in modo non occasionale" con "... svolte in modo abituale e sistematico", invariato il resto.
La presenza in Tabella dell'Ernia discale, con la conseguente presunzione legale di origine, costituisce un importante elemento da considerare attentamente nella valutazione del nostro caso.
Il CTU, sulla base delle allegazioni e delle produzioni documentali del ricorrente e di quanto è emerso in sede testimoniale, ha quindi escluso la possibilità di affermare la riconducibilità della pagina 5 di 9 patologia de quo, all'ipotesi tabellata, non essendosi in presenza delle tipologie di lavorazioni ad essa correlate: “ …Nella fattispecie, pur essendo ovvio che il come la maggioranza degli agricoltori, Pt_1
utilizza un trattore o solleva cassette o sacchi, non si individuano nella ciclica e polimorfa attività svolta dal periziando caratteristiche tali da poter individuare adibizione alle lavorazioni indicate in maniera non occasionale: secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione: l'adibizione alla lavorazione può ritenersi non occasionale quando costituisca una componente abituale e sistematica dell'attività professionale dell'assicurato e sia dunque intrinseca alle mansioni che lo stesso è tenuto a prestare.”
Il CTU, quindi, è passato ad esaminare la inquadrabilità della malattia, come malattia professionale non tabellata, anche in questo caso, arrivando infine ad escluderne la riconducibilità a tale ipotesi.
Segnatamente, il CTU ha evidenziato quanto segue: “Non individuando quindi i presupposti per
l'inquadramento nell' ambito delle fattispecie di M.P. Tabellata, riteniamo di procedere nell'esame del caso come
M.P. non tabellata.
Rammentando la criteriologia da seguire nel riconoscimento delle malattie ad etiologia plurifattoriale, si è soliti operare individuando tre distinte casistiche:
1) Casi in cui risulti accertata, rispetto alla patologia diagnosticata, l'efficienza causale sia di agenti patogeni lavorativi sia di agenti patogeni extralavorativi, in cui si procede al positivo riconoscimento, indipendentemente dall'effettuazione di un raffronto tra la maggiore e minore l'incidenza delle concause lavorative ed extralavorative.
2) Casi in cui gli agenti patogeni lavorativi ed extralavorativi, non dotati di per sé stessi di efficacia causale sufficiente a causare la patologia, agendo insieme, con azione sinergica e moltiplicativa, costituiscano causa idonea per il determinismo della malattia diagnosticata, situazione anch'essa che porta al riconoscimento della patologia come di origine professionale, rappresentando il rischio lavorativo elemento necessario per l'insorgenza della forma morbosa.
3) Casi in cui gli agenti patogeni lavorativi non dotati di sufficiente efficacia causale concorrono con fattori
pagina 6 di 9 extralavorativi dotati di efficacia causale, circostanza in cui la patologia non può essere riconosciuta come di origine professionale. Il caso che stiamo esaminando appare inquadrabile nella terza delle predette ipotesi.
Infatti esaminando la documentazione in atti, e di conseguenza la storia naturale dell'infermità che il Pt_1
Con ha denunciato come , osserviamo che si tratta di una evoluzione negli anni di plurime discopatie lombari insorte in età giovanile, che, come prevedibile, hanno portato a formazione di ernie discali (a livello L3-L4 ernia discale foraminale destra;
minuscola ernia del disco in sede mediana L5-S1.)
Già nel 2013 i rilievi anamnestici indicavano: "L'assicurato lamenta da circa 15 aa [quindi intorno a 38 anni] dolore e impotenza funzionale al rachide lombosacrale che si irradia agli arti inferiori. ... ". In altra parte dello stesso documento il dolore viene riferito a 20 anni prima;
la certificazione di M.P. indicava protrusioni discali lombari e lombosciatalgia bilaterale;
nella collegiale del 14.2.2014 era segnalata una TAC eseguita nel
95 [quindi a 36 anni] che evidenziava canale ristretto e discopatie diffuse. La successione degli esami poi effettuati (che oltre alle patologie discali evidenziano anche l'alterazione della lordosi lombare) mostra la comune evoluzione della storia clinica delle discopatie nell'arco del tempo.”.
Il CTU ha poi concluso “in risposta al quesito, che presenta da molti anni multiple Parte_1
discopatie lombari che trovano origine in un quadro disfunzionale bio-costituzionale, con naturale evoluzione nel tempo dell'infermità in ernia discale foraminale destra L3-L4 e minuscola ernia del disco in sede mediana L5-
S1.
Il caso è da inquadrarsi come evoluzione clinica di una "malattia comune", senza i requisiti richiesti per il riconoscimento di Malattia Professionale.”.
Occorre evidenziare che parte ricorrente ha formulato osservazioni critiche alla bozza di CTU, delle quali il CTU ha dato atto, fornendo esaustivo riscontro (cfr. pagg. 15-20 CTU) e confermando infine le proprie conclusioni.
Le valutazioni e le conclusioni del CTU risultando logiche, motivate ed immuni da vizi devono essere recepite integralmente senza necessità di integrazione/rinnovazione come richiesto da parte ricorrente nelle proprie note conclusive.
pagina 7 di 9 Occorre evidenziare che il CTU ha chiaramente rilevato come il ricorrente soffrisse da svariati anni di multiple discopatie lombari che “trovano origine in un quadro disfunzionale bio-costituzionale”
(cfr. pag. 14 CTU) del ricorrente. In altre parole, a giudizio del CTU le discopatie lombari, dalle quali è poi derivata l'ernia discale, nascevano da un quadro disfunzionale costituzionale proprio del ricorrente, che prescindeva dall'attività lavorativa dello stesso svolta nel tempo.
Tale circostanza trova conferma anche dalle deposizioni dei testi, i quali hanno riferisto di importanti sofferenze del ricorrente alla schiena assai risalenti nel tempo, sostanzialmente da sempre. In particolare, i testi indotti dal ricorrente, peraltro strettissimi parenti e familiari, sentiti all'udienza del 11.01.2023, hanno riferito quanto segue. Teste fratello Testimone_1
del ricorrente: “ (…) con il mal di schiena non riesce a stare tanto sul trattore. Questi problemi li ha da quando è diventato titolare (ossia dal 1995, epoca indicata espressamente da parte resistente come inizio dell'attività da titolare a pag. 5 della memoria e non contestata espressamente dal ricorrente)”; , moglie del ricorrente: “(…) Si è sempre fatto aiutare: prima da suo babbo Persona_1
(quindi quantomeno dal 1976, epoca dalla quale il ricorrente ha dichiarato in ricorso di aver lavorato nell'azienda paterna), poi da altri. È una vita che gli fa mal la schiena.”.
Alla luce dei dati testimoniali e delle risultanze della CTU, la domanda del ricorrente deve essere respinta, dovendo trovare conferma le ragioni del diniego già manifestate in via amministrativa da . CP_1
3.
Stante la peculiarità della vicenda, le spese di lite vengono interamente essere compensate tra le parti, mentre quelle di CTU, già integralmente anticipate dal ricorrente (cfr. pag. 20 CTU), vengono liquidate come da separato decreto e definitivamente poste a suo carico in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione pagina 8 di 9 disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite fra le parti;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte ricorrente, liquidate come da separato decreto.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 16/04/2025.
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 91/2022
Parte_1
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE
Oggi innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi l'avv. Benedetta Guardigli per parte ricorrente;
l'avv. Francesco Matranga per parte resistente.
Il Giudice Istruttore invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Dopo breve discussione orale, le parti insistono per le conclusioni come da rispettivi atti e per tutte le richieste ivi formulate, anche istruttorie, rinunciando altresì a presenziare alla lettura del provvedimento.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice del lavoro pagina 1 di 9 Dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 91/2022 promossa da:
(c.f.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
GUARDIGLI BENEDETTA
RICORRENTE contro
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. MATRANGA FRANCESCO CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
coltivatore diretto presso la propria azienda agricola, avente un'estensione di Parte_1
5.54.97 ettari coltivati a seminativo, frutteto e vigneto, ha promosso il seguente giudizio al fine pagina 3 di 9 di conseguire da le prestazioni economiche di legge spettanti per aver contratto la CP_1
patologia “ernia discale lombare” a causa della predetta attività lavorativa, svolta sin dal 1976, prima presso l'azienda paterna poi presso la propria azienda, e sino alla data di presentazione del ricorso.
Ha dedotto che in data 27.02.2020 aveva presentato una denuncia di malattia professionale per
“ernia discale lombare” presso che, con provvedimento del 1.9.2020, aveva negato la CP_1
propria competenza assicurativa per quanto denunciato, avendo escluso l'esistenza di nesso causale tra il rischio lavorativo a cui il ricorrente era stato esposto e la malattia denunciata.
Dopo l'inutile proposizione di ricorso amministrativo, esitato, dopo visita collegiale, nella conferma del diniego indennitario, il ricorrente ha promosso il presente giudizio.
Si è costituito in giudizio , eccependo preliminarmente la prescrizione della pretesa CP_1
attorea in ragione di quanto disposto dall'art. 112 D. Lgs 1124/1965, affermando che la denuncia di malattia del 27.02.2020 concerneva la medesima malattia lombare già denunciata dal ricorrente nel 2013. Infatti, il ricorrente nell'anno 2013 aveva presentato ad una CP_1
prima domanda per il riconoscimento di malattia professionale sia con riferimento ad una
“lesione cuffia rotatori”, che aveva trovato riconoscimento (menomazione pari al 3%), che con riferimento a “protrusioni discli lombari multiple” , domanda quest'ultima che invece era stata ripetutamente respinta da per l'insussistenza del nesso di causalità fra la malattia e CP_1
l'attività lavorativa.
Nel merito, ha chiesto il rigetto in ragione dell'assenza del nesso causale tra la malattia CP_1
denunciata e la lavorazione svolta, per inidoneità del rischio lavorativo a cagionare la patologia de quo.
La causa è stata istruita tramite prova per testi e tramite CTU medico legale ed all'esito della discussione delle parti all'odierna udienza è stata posta in decisione.
2.
pagina 4 di 9 Preliminarmente, occorre respingere l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente, dovendosi rilevare che la patologia denunciata per la quale oggi è causa, ossia “ernia discale lombare” risulta essere stata oggetto di denuncia solo nel 2020.
Come segnalato dal CTU nella sua relazione peritale: “…Discopatia (ossia la patologia denunciata dal ricorrente nel 2013 come “protrusioni discali lombari”) ed ernia del disco non sono la stessa cosa: la prima è la condizione necessaria per lo sviluppo della seconda”.
Non può quindi affermarsi che la patologia denunciata nel 2013 fosse la medesima oggetto del presente giudizio, denunciata ad solo nel 2020 e non può quindi affermarsi la CP_1
prescrizione di quest'ultima pretesa.
Nel merito, la pretesa del ricorrente non risulta fondata per le ragioni che si espongono di seguito.
Il CTU nella propria relazione ha rilevato che: “ (…) La Tabella delle Malattie Professionali dell'
Agricoltura (D.M. Lavoro e Previdenza Sociale del 9 aprile 2008 - G.U. n. 169 del 21.7.2008) indica al
N. 22 la voce "Ernia discale lombare" in caso di: "Lavorazioni svolte in modo non occasionale, con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: trattori, mietitrebbia, vendemmiatrice semovente.
Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci.". Il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione viene indicato: 1 anno.
Segnaliamo che il più recente aggiornamento della Tabella delle M.P. (Decreto Min. Lavoro e Politiche Sociali del 10.10.2023) entrato in vigore con pubblicazione in G.U. del 18.11.2023, in riferimento alle lavorazioni, ha sostituito l' indicazione "... svolte in modo non occasionale" con "... svolte in modo abituale e sistematico", invariato il resto.
La presenza in Tabella dell'Ernia discale, con la conseguente presunzione legale di origine, costituisce un importante elemento da considerare attentamente nella valutazione del nostro caso.
Il CTU, sulla base delle allegazioni e delle produzioni documentali del ricorrente e di quanto è emerso in sede testimoniale, ha quindi escluso la possibilità di affermare la riconducibilità della pagina 5 di 9 patologia de quo, all'ipotesi tabellata, non essendosi in presenza delle tipologie di lavorazioni ad essa correlate: “ …Nella fattispecie, pur essendo ovvio che il come la maggioranza degli agricoltori, Pt_1
utilizza un trattore o solleva cassette o sacchi, non si individuano nella ciclica e polimorfa attività svolta dal periziando caratteristiche tali da poter individuare adibizione alle lavorazioni indicate in maniera non occasionale: secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione: l'adibizione alla lavorazione può ritenersi non occasionale quando costituisca una componente abituale e sistematica dell'attività professionale dell'assicurato e sia dunque intrinseca alle mansioni che lo stesso è tenuto a prestare.”
Il CTU, quindi, è passato ad esaminare la inquadrabilità della malattia, come malattia professionale non tabellata, anche in questo caso, arrivando infine ad escluderne la riconducibilità a tale ipotesi.
Segnatamente, il CTU ha evidenziato quanto segue: “Non individuando quindi i presupposti per
l'inquadramento nell' ambito delle fattispecie di M.P. Tabellata, riteniamo di procedere nell'esame del caso come
M.P. non tabellata.
Rammentando la criteriologia da seguire nel riconoscimento delle malattie ad etiologia plurifattoriale, si è soliti operare individuando tre distinte casistiche:
1) Casi in cui risulti accertata, rispetto alla patologia diagnosticata, l'efficienza causale sia di agenti patogeni lavorativi sia di agenti patogeni extralavorativi, in cui si procede al positivo riconoscimento, indipendentemente dall'effettuazione di un raffronto tra la maggiore e minore l'incidenza delle concause lavorative ed extralavorative.
2) Casi in cui gli agenti patogeni lavorativi ed extralavorativi, non dotati di per sé stessi di efficacia causale sufficiente a causare la patologia, agendo insieme, con azione sinergica e moltiplicativa, costituiscano causa idonea per il determinismo della malattia diagnosticata, situazione anch'essa che porta al riconoscimento della patologia come di origine professionale, rappresentando il rischio lavorativo elemento necessario per l'insorgenza della forma morbosa.
3) Casi in cui gli agenti patogeni lavorativi non dotati di sufficiente efficacia causale concorrono con fattori
pagina 6 di 9 extralavorativi dotati di efficacia causale, circostanza in cui la patologia non può essere riconosciuta come di origine professionale. Il caso che stiamo esaminando appare inquadrabile nella terza delle predette ipotesi.
Infatti esaminando la documentazione in atti, e di conseguenza la storia naturale dell'infermità che il Pt_1
Con ha denunciato come , osserviamo che si tratta di una evoluzione negli anni di plurime discopatie lombari insorte in età giovanile, che, come prevedibile, hanno portato a formazione di ernie discali (a livello L3-L4 ernia discale foraminale destra;
minuscola ernia del disco in sede mediana L5-S1.)
Già nel 2013 i rilievi anamnestici indicavano: "L'assicurato lamenta da circa 15 aa [quindi intorno a 38 anni] dolore e impotenza funzionale al rachide lombosacrale che si irradia agli arti inferiori. ... ". In altra parte dello stesso documento il dolore viene riferito a 20 anni prima;
la certificazione di M.P. indicava protrusioni discali lombari e lombosciatalgia bilaterale;
nella collegiale del 14.2.2014 era segnalata una TAC eseguita nel
95 [quindi a 36 anni] che evidenziava canale ristretto e discopatie diffuse. La successione degli esami poi effettuati (che oltre alle patologie discali evidenziano anche l'alterazione della lordosi lombare) mostra la comune evoluzione della storia clinica delle discopatie nell'arco del tempo.”.
Il CTU ha poi concluso “in risposta al quesito, che presenta da molti anni multiple Parte_1
discopatie lombari che trovano origine in un quadro disfunzionale bio-costituzionale, con naturale evoluzione nel tempo dell'infermità in ernia discale foraminale destra L3-L4 e minuscola ernia del disco in sede mediana L5-
S1.
Il caso è da inquadrarsi come evoluzione clinica di una "malattia comune", senza i requisiti richiesti per il riconoscimento di Malattia Professionale.”.
Occorre evidenziare che parte ricorrente ha formulato osservazioni critiche alla bozza di CTU, delle quali il CTU ha dato atto, fornendo esaustivo riscontro (cfr. pagg. 15-20 CTU) e confermando infine le proprie conclusioni.
Le valutazioni e le conclusioni del CTU risultando logiche, motivate ed immuni da vizi devono essere recepite integralmente senza necessità di integrazione/rinnovazione come richiesto da parte ricorrente nelle proprie note conclusive.
pagina 7 di 9 Occorre evidenziare che il CTU ha chiaramente rilevato come il ricorrente soffrisse da svariati anni di multiple discopatie lombari che “trovano origine in un quadro disfunzionale bio-costituzionale”
(cfr. pag. 14 CTU) del ricorrente. In altre parole, a giudizio del CTU le discopatie lombari, dalle quali è poi derivata l'ernia discale, nascevano da un quadro disfunzionale costituzionale proprio del ricorrente, che prescindeva dall'attività lavorativa dello stesso svolta nel tempo.
Tale circostanza trova conferma anche dalle deposizioni dei testi, i quali hanno riferisto di importanti sofferenze del ricorrente alla schiena assai risalenti nel tempo, sostanzialmente da sempre. In particolare, i testi indotti dal ricorrente, peraltro strettissimi parenti e familiari, sentiti all'udienza del 11.01.2023, hanno riferito quanto segue. Teste fratello Testimone_1
del ricorrente: “ (…) con il mal di schiena non riesce a stare tanto sul trattore. Questi problemi li ha da quando è diventato titolare (ossia dal 1995, epoca indicata espressamente da parte resistente come inizio dell'attività da titolare a pag. 5 della memoria e non contestata espressamente dal ricorrente)”; , moglie del ricorrente: “(…) Si è sempre fatto aiutare: prima da suo babbo Persona_1
(quindi quantomeno dal 1976, epoca dalla quale il ricorrente ha dichiarato in ricorso di aver lavorato nell'azienda paterna), poi da altri. È una vita che gli fa mal la schiena.”.
Alla luce dei dati testimoniali e delle risultanze della CTU, la domanda del ricorrente deve essere respinta, dovendo trovare conferma le ragioni del diniego già manifestate in via amministrativa da . CP_1
3.
Stante la peculiarità della vicenda, le spese di lite vengono interamente essere compensate tra le parti, mentre quelle di CTU, già integralmente anticipate dal ricorrente (cfr. pag. 20 CTU), vengono liquidate come da separato decreto e definitivamente poste a suo carico in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione pagina 8 di 9 disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite fra le parti;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte ricorrente, liquidate come da separato decreto.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 16/04/2025.
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 9 di 9