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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/03/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14449/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di RE in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 14449/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Rovato (BS) presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. GHIZZONI PATRIZIA che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. elettivamente domiciliato a Rovato (BS) presso lo studio Parte_2 C.F._2 dell'Avv. GHIZZONI PATRIZIA che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 14.2.2025)
“1- Autorizzarsi i coniugi a vivere separati con obbligo del mutuo rispetto,
2- Disporsi che la casa coniugale sita in RE, via Traversa Diciottesima Villaggio Badia n. 8 di proprietà della signora unitamente a tutti gli arredi che la compongono, sia assegnata alla moglie stessa la quale Pt_1
vi abiterà con il figlio maggiorenne ma non economicamente autonomo;
1 3- Disporsi a carico del padre un contributo mensile al mantenimento del figlio maggiorenne Persona_1 ma non autonomo, nella misura di € 350,00 al mese a oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di RE qui riportate:
Spese per la salute:
spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritte dal medico curante e comunque oggetto sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione:
spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
Spese per la custodia di prole minorenne:
Spese che non richiedono il preventivo accordo:
2 I) spese di custodia dei figli minorenni (Baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Spese per il divertimento:
spese che richiedono il preventivo accordo:
I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
Per III) viaggi e vacanze.
4- Darsi atto che i due cani di razza JI e di nome " e "D presenti nell'abitazione coniugale, intestati all'anagrafe canina al signor rimarranno presso la casa della Pt_2
signora Il signor si impegna a versare l'importo mensile di € 50,00 a titolo di contributo alle Pt_1 Pt_2
spese alimentari e di gestione dei due animali. Il sig. si impegna altresì a provvedere al loro Pt_2
accudimento in caso di assenza della sig.ra Pt_1
5- Le parti concordano che l'autovettura Opel Crossland, targata FW 010 SM, intestata al signor e Pt_2
utilizzata dalla signora verrà intestata a favore della signora la quale provvederà al necessario Pt_1 Pt_1
passaggio di proprietà nonché alle relative spese;
6- Le parti dichiarano di aver risolto tra loro ogni questione di natura patrimoniale e non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra per alcuna ragione o motivo”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a RE (BS) in data 13.6.1994, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di RE al n. 293, parte II, serie A, anno 1994, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione è nato il figlio il 16.2.1995, maggiorenne ma non economicamente Persona_1
autosufficiente.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di RE in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a RE, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.2.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di RE in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 14449/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Rovato (BS) presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. GHIZZONI PATRIZIA che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. elettivamente domiciliato a Rovato (BS) presso lo studio Parte_2 C.F._2 dell'Avv. GHIZZONI PATRIZIA che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 14.2.2025)
“1- Autorizzarsi i coniugi a vivere separati con obbligo del mutuo rispetto,
2- Disporsi che la casa coniugale sita in RE, via Traversa Diciottesima Villaggio Badia n. 8 di proprietà della signora unitamente a tutti gli arredi che la compongono, sia assegnata alla moglie stessa la quale Pt_1
vi abiterà con il figlio maggiorenne ma non economicamente autonomo;
1 3- Disporsi a carico del padre un contributo mensile al mantenimento del figlio maggiorenne Persona_1 ma non autonomo, nella misura di € 350,00 al mese a oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di RE qui riportate:
Spese per la salute:
spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritte dal medico curante e comunque oggetto sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione:
spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
Spese per la custodia di prole minorenne:
Spese che non richiedono il preventivo accordo:
2 I) spese di custodia dei figli minorenni (Baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Spese per il divertimento:
spese che richiedono il preventivo accordo:
I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
Per III) viaggi e vacanze.
4- Darsi atto che i due cani di razza JI e di nome " e "D presenti nell'abitazione coniugale, intestati all'anagrafe canina al signor rimarranno presso la casa della Pt_2
signora Il signor si impegna a versare l'importo mensile di € 50,00 a titolo di contributo alle Pt_1 Pt_2
spese alimentari e di gestione dei due animali. Il sig. si impegna altresì a provvedere al loro Pt_2
accudimento in caso di assenza della sig.ra Pt_1
5- Le parti concordano che l'autovettura Opel Crossland, targata FW 010 SM, intestata al signor e Pt_2
utilizzata dalla signora verrà intestata a favore della signora la quale provvederà al necessario Pt_1 Pt_1
passaggio di proprietà nonché alle relative spese;
6- Le parti dichiarano di aver risolto tra loro ogni questione di natura patrimoniale e non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra per alcuna ragione o motivo”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a RE (BS) in data 13.6.1994, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di RE al n. 293, parte II, serie A, anno 1994, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione è nato il figlio il 16.2.1995, maggiorenne ma non economicamente Persona_1
autosufficiente.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di RE in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a RE, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.2.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
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