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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/03/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1865/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nato a [...] l'[...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._1
e
nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Michele FACCI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Bologna, Via De' Carbonesi, n. 12 con l'intervento del P.M.
***
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
*** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note scritte sostitutive dell'udienza. Il P.M. ha concluso “esprime parere favorevole”.
*** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 337 bis c.c. e 473 bis.51 c.p.c. depositato congiuntamente l'11 febbraio 2025, e hanno chiesto la Controparte_1 Parte_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. Su richiesta delle parti l'udienza del 18 marzo 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte. Le parti hanno intrattenuto una relazione sentimentale, convivendo more uxorio. Dall'unione è nato , il [...], riconosciuto da entrambi i genitori. Per_1
A oggi si sono interrotti il legame affettivo e la convivenza tra le parti. Queste ultime hanno raggiunto un accordo relativamente all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita e al mantenimento del figlio. pagina 1 di 3 Il P.M. è intervenuto.
*** Il contenuto dell'accordo può essere recepito.
Infatti, le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì costituiscono l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) affida a entrambi i genitori, i quali prenderanno di comune accordo le Per_1 decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del figlio, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
2) colloca il minore presso la madre alla quale, per l'effetto, assegna la casa coniugale fino all'autosufficienza economica del figlio;
3) prende atto che il signor si trasferirà altrove ma manterrà la residenza CP_1 presso l'ex abitazione familiare nonché la disponibilità di cantina e garage di pertinenza;
4) dispone che possa vedere il padre secondo il seguente calendario: Per_1
- a fine settimana alterni, dal venerdì dopo scuola alla domenica sera ovvero al lunedì mattina;
- un giorno alla settimana (dal dopo scuola alla sera ovvero alla mattina successiva) che potranno diventare due nella settimana in cui il figlio trascorrerà il week end con la madre;
- nelle festività natalizie sette giorni alternando di anno in anno il giorno di Natale e il 31 dicembre;
- nel periodo pasquale tre o quattro giorni alternando ogni anno la domenica di Pasqua;
- in estate quindici/venti giorni anche non consecutivi da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno;
- il giorno del proprio compleanno ad anni alterni;
5) con decorrenza dal deposito della domanda e fino a quando abiterà con la Per_1 madre, pone a carico del signor l'obbligo di versare alla signora CP_1 Pt_1 entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del minore, la somma di 400,00 euro mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del figlio (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
pagina 2 di 3 6) a far data dal deposito della domanda dispone che il padre e la madre si facciano carico rispettivamente del 60% e del 40% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il minore, in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio: a) A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori;
7) prende atto che le parti hanno concordato che la retta scolastica per le scuole medie superiori di verrà sostenuta integralmente dal padre;
Per_1
8) prende atto che per intercorso accordo tra i ricorrenti l'assegno unico universale verrà percepito integralmente dalla madre;
9) prende atto che le parti hanno concordato che dal momento in cui , raggiunta Per_1
l'autosufficienza economica, lascerà la casa coniugale la signora dovrà Pt_1 restituirla al signor entro un anno. CP_1
Nulla sulle spese. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il
18 marzo 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nato a [...] l'[...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._1
e
nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Michele FACCI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Bologna, Via De' Carbonesi, n. 12 con l'intervento del P.M.
***
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
*** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note scritte sostitutive dell'udienza. Il P.M. ha concluso “esprime parere favorevole”.
*** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 337 bis c.c. e 473 bis.51 c.p.c. depositato congiuntamente l'11 febbraio 2025, e hanno chiesto la Controparte_1 Parte_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. Su richiesta delle parti l'udienza del 18 marzo 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte. Le parti hanno intrattenuto una relazione sentimentale, convivendo more uxorio. Dall'unione è nato , il [...], riconosciuto da entrambi i genitori. Per_1
A oggi si sono interrotti il legame affettivo e la convivenza tra le parti. Queste ultime hanno raggiunto un accordo relativamente all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita e al mantenimento del figlio. pagina 1 di 3 Il P.M. è intervenuto.
*** Il contenuto dell'accordo può essere recepito.
Infatti, le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì costituiscono l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) affida a entrambi i genitori, i quali prenderanno di comune accordo le Per_1 decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del figlio, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
2) colloca il minore presso la madre alla quale, per l'effetto, assegna la casa coniugale fino all'autosufficienza economica del figlio;
3) prende atto che il signor si trasferirà altrove ma manterrà la residenza CP_1 presso l'ex abitazione familiare nonché la disponibilità di cantina e garage di pertinenza;
4) dispone che possa vedere il padre secondo il seguente calendario: Per_1
- a fine settimana alterni, dal venerdì dopo scuola alla domenica sera ovvero al lunedì mattina;
- un giorno alla settimana (dal dopo scuola alla sera ovvero alla mattina successiva) che potranno diventare due nella settimana in cui il figlio trascorrerà il week end con la madre;
- nelle festività natalizie sette giorni alternando di anno in anno il giorno di Natale e il 31 dicembre;
- nel periodo pasquale tre o quattro giorni alternando ogni anno la domenica di Pasqua;
- in estate quindici/venti giorni anche non consecutivi da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno;
- il giorno del proprio compleanno ad anni alterni;
5) con decorrenza dal deposito della domanda e fino a quando abiterà con la Per_1 madre, pone a carico del signor l'obbligo di versare alla signora CP_1 Pt_1 entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del minore, la somma di 400,00 euro mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del figlio (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
pagina 2 di 3 6) a far data dal deposito della domanda dispone che il padre e la madre si facciano carico rispettivamente del 60% e del 40% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il minore, in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio: a) A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori;
7) prende atto che le parti hanno concordato che la retta scolastica per le scuole medie superiori di verrà sostenuta integralmente dal padre;
Per_1
8) prende atto che per intercorso accordo tra i ricorrenti l'assegno unico universale verrà percepito integralmente dalla madre;
9) prende atto che le parti hanno concordato che dal momento in cui , raggiunta Per_1
l'autosufficienza economica, lascerà la casa coniugale la signora dovrà Pt_1 restituirla al signor entro un anno. CP_1
Nulla sulle spese. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il
18 marzo 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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