Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 28/02/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello dell'Aquila composta dai seguenti Magistrati:
Presidente dr. Nicoletta Orlandi
Consigliere dr. Carla Ciofani
Giudice Ausiliario avv. Giuseppe de Falco rel. ed est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 1249/2022 in grado di appello avverso la sentenza n. 768/2022 del Tribunale di Pescara del 19
maggio 2022, pronunciata nella causa iscritta al n. 1065/2018
R.G.A.C., promossa
DA
Parte 1 già Controparte 1 in persona del suo legale rappresentante dottoressa con sede Controparte_2 in San Donato Milanese Via Milano 10, P. Iva P.IVA 1
rappresentata ed assistita dall'avv. Giorgia Maschera del Foro di
Venezia, con domicilio eletto presso l'avv. Claudia Acciavatti con studio in Pescara, Via Piero Gobetti.
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_3
- (in breve Controparte_3 in
[...]
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Spoltore
(PE), S.S. 16 n. 90, elettivamente domiciliata in Pescara al Viale R.
Margherita n. 28 presso e nello Studio dell'avv. Pierluigi Marramiero del Foro di Chieti che la rappresenta e difende.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Breve ricostruzione del procedimento di primo e di secondo grado.
I.
1. Si riporta per esigenze di brevità descrittiva la sintesi del giudizio di primo grado che si rinviene nella sentenza impugnata: con la Controparte 1 e il CME [...] "La CP 3
si univano in un'Associazione Temporanea Controparte_4 di imprese, giusto atto pubblico per Notar Persona 1 del
19.06.2015, costituita in previsione della realizzazione dell'accordo quadro, sottoscritto in data 30.09.2015, per la manutenzione degli immobili gestiti dalla Parte 2
All'interno dell'ATI, la Pt 1 rivestiva il ruolo di mandataria mentre la CP 3 e il CME, che partecipava per le imprese Di
TI srl e MD Costruzioni srl proprie consorziate, assumevano il ruolo di mandanti. Queste ultime società costituivano con la [...]
CP 3 la società consortile EDIOS scarl, per la realizzazione delle opere edili di loro competenza e relative all'appalto di cui sopra.
In data 27.02.2017, la CP 3 e la CME, per nome e per conto delle sue associate, firmavano con la Pt 1 un accordo transattivo, volto alla regolamentazione dello scioglimento dell'ATI e del recesso dal contratto. La capogruppo mandataria, poiché dotata dei requisiti finanziari e tecnico-organizzativi necessari per proseguire in autonomia e/o con nuove mandanti subentranti, seguitava con la realizzazione delle opere a favore della Parte 3
Con d.i. n. 130/2018 emesso dal Tribunale di Pescara, la CP_3
ingiungeva alla Pt 1 il pagamento di € 164.498,67 più spese e interessi, a causa del mancato adempimento da parte della società mandataria degli impegni assunti in sede di transazione, non avendo essa provveduto all'inoltro delle somme dei SAL liquidati dalla stazione appaltante per i lavori eseguiti dalla CP_3 fino alla data del 28.02.2017. Chiedeva al Giudice di dichiarare la provvisoria esecutività del provvedimento ai sensi dell'art. 642 cpc.
Pt 1Si opponeva, con atto di citazione ritualmente notificato la
Preliminarmente deduceva l'incompetenza territoriale del giudice adito per il procedimento monitorio, in considerazione della sussistenza tra le parti di un accordo sottoscritto in data 20.01.2015, volto a stabilire le linee guida da seguire in previsione della costituzione dell'ATI e dell'aggiudicazione dei lavori, nel quale si individuava convenzionalmente nel foro di Venezia l'unico competente per ogni eventuale controversia in relazione allo stesso contratto. Pertanto, chiedeva dichiararsi nullo il decreto ingiuntivo opposto. Contestava, poi, la configurabilità di un proprio inadempimento, deducendo la circostanza che le somme non corrisposte fossero in realtà servite a saldare i fornitori della [...]
CP 3 ancora insoddisfatti. Eccepiva ancora, l'esistenza di un controcredito nei confronti delle società mandanti, oggetto di accertamento d'innanzi al Tribunale di Venezia. Si opponeva alla concessione della provvisoria esecutività.
Si costituiva in giudizio la CP 3 che, in prima istanza, chiedeva rigettarsi l'eccezione di incompetenza territoriale considerato che l'accordo transattivo del 28.02.2017, sostituitosi completamente alla scrittura privata richiamata dalla Pt 1 nulla statuisse in relazione al foro con la conseguente reviviscenza degli ordinari rimedi codicistici.
In relazione al controcredito dedotto dall'opponente e costituito da diverse partite, ne lamentava la mancanza di fondamento probatorio e, quindi, insisteva per la concessione della provvisoria esecutività.
Chiedeva inoltre la condanna dell'opponente ex art. 96 cpc. Con ordinanza pronunciata all'udienza del 26.09.2018, il Tribunale disponeva la provvisoria esecutività del d. i.
All'udienza del 5.12.2018 il Giudice, ritenendo la sussistenza di ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, disponeva la riunione al procedimento R.G. 1065/2018 di quello recante n R.G.1533/2018 ed avente ad oggetto l'opposizione al d.i. provvisoriamente esecutivo n. 294/2018. Con esso la CP_3 ingiungeva la ripetizione del credito di € 76.182,29 per costi sostenuti in eccedenza rispetto ai lavori svolti per la Parte_3 alla data del 28.02.2017. Contro Pt 1 opponeva l'erroneità dei conteggi fatti dalla tale credito la e sosteneva, di contro, l'ammontare diverso di € CP 3 53.853,53, comunque non dovuto in ragione del controcredito in accertamento presso il Tribunale di Venezia.
Con ordinanza del 29.10.2019 il Giudice rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla Pt 1 In accoglimento
.
dell'istanza della opponente, disponeva la sospensione del procedimento ex art. 295 cpc, sussistendo un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica con il procedimento pendente innanzi il Giudice di Venezia. Contro la sospensione proponeva ricorso alla Corte di Cassazione la CP_3 ottenendone l'accoglimento con l'ordinanza n. 29814/2020 depositata in data 29.12.2020. Il procedimento veniva quindi riassunto.
Ritenendo la causa matura per la decisione, il Giudice rinviava all'udienza per la precisazione delle conclusioni del giorno
11.01.2022, svoltasi con trattazione scritta.". I.2. Il Tribunale ha rigettato l'eccezione di incompetenza ritenendo che l'accordo transattivo avesse natura novativa e ha rigettato nel merito l'opposizione ritenendo che il credito portato dal decreto ingiuntivo n. 130/2018 per lavori effettuati con riferimenti ad alcuni
SAL fosse esistente come anche il credito di cui al decreto ingiuntivo n. 291/2018 relativo a costi sopportati dalla creditrice in misura eccedente la propria quota di partecipazione all'ATI.
I.
3. Il rigetto dell'opposizione giustificava la condanna alle spese dell'opponente.
I.
4. Propone appello la società Pt 1 che rassegna le seguenti conclusioni:
"Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, In via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, per tutti i motivi esposti in atti,
Nel merito: riformare la sentenza n. 768/2022 emessa dal Tribunale di Pescara nella causa n. 1065/2018 Rg, che porta riunito il procedimento n. 1533/2018 Rg, e rigettate tutte le domande, eccezioni ed istanze ex adverso proposte, per tutti i motivi esposti, accogliere le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria domanda, istanza ed eccezione. Nel merito in principalità: accertare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Pescara, stante la sussistenza della competenza esclusiva del Tribunale di Venezia, per tutti i motivi esposti in premessa e tenuto conto delle allegate
Ordinanze della Corte di Cassazione, dichiarando la nullità dei decreti ingiuntivi opposti. Nel merito: revocarsi il decreto ingiuntivo n. 130/2018 e il decreto ingiuntivo n. 294/2018, in quanto emessi in assenza dei presupposti di legge e accertare che nessuna somma è dovuto dalla società Parte 1 lla società.
(già [...])] Controparte_5
Controparte_3 ) per i motivi di cui in premessa.
Rigettare tutte le domande ex adverso proposte nel procedimento n.
1065/2018 Rg e nel procedimento n. 1533/2018 Rg compresa la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in premessa ed accogliere la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da InParte 1 via istruttoria: a modifica dell'ordinanza del 29.06.2021, ammettere tutte le istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. e chiede il rigetto delle istanze avversarie per tutti i motivi esposti in atti nonché nel verbale dell'udienza del 21.04.2021 e del 10.04.2019. In ogni caso: spese e compensi integralmente rifusi".
L'appellata si costituisce chiedendo: Controparte_3
"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvedere:
In via preliminare, rigettare l'avversa eccezione di incompetenza per territorio in quanto infondata in fatto e diritto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Nel merito ed in via principale, rigettare l'avverso appello in quanto infondato in fatto ed in diritto con conferma delle statuizioni della sentenza di primo grado.
Condannare, in ogni caso, l'appellante alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio, con ulteriore condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per l'utilizzo improprio dello strumento processuale."
II. Motivazioni della decisione.
II.
1. Motivi di impugnazione.
II.
2. Eccezione di incompetenza.
II.
3. L'appellante esordisce contestando il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale proposta in primo grado. II.4. È bene in proposito riepilogare la scansione dei contrati che punteggiano il rapporto tra le parti che hanno costituito un ATI che si
è vista aggiudicare lavori di manutenzione degli immobili gestiti da
Parte 2
In particolare, in data 20.01.2015 le parti dell'odierno II.5.
procedimento sottoscrivevano un accordo quadro in vista della Cont costituzione del avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori menzionati.
Cont Cont II.
6. Il 19 giugno 2015 le parti del veniva costituito il mediante il conferimento del mandato alla capogruppo e mandataria
CP 1
II.
7. Il 30 settembre 2015 Controparte 1 Impresa CME
Società Cooperativa e Controparte_3 tutte legate da Raggruppamento Temporaneo di Imprese, sottoscrivevano con Parte 2 l'accordo quadro, di durata triennale, relativo alle lavorazioni sopra indicate.
II.
8. Con comitato tecnico del 22.10.2015 le parti stabilivano che
Controparte_1 avrebbe realizzato tutte le opere impiantistiche, elettriche ed idrauliche, e le società CME e CP_3 tutte le opere edili ed affini.
Successivamente alla stesura dell'accordo quadro sopra ricordato, venivano sottoscritti con la Stazione Appaltante sei contratti applicativi relativi a sei diversi ambiti territoriali: Cesena, Forlì,
Faenza/Lugo, Ravenna, Rimini, Rimini esterno;
il tutto per complessivi euro nove milioni, compresi gli oneri per la sicurezza. Cont Sorte delle controversie tra le parti del circa la corretta II.9.
esecuzione dei lavori, queste addivenivano ad una transazione con contratto stipulato il 27 febbraio 2017. Nelle premesse di quest'ultimo contratto si riepiloga questa sequenza e quindi si dà atto di quanto segue: "Considerato che le Mandanti [e tra esse l'odierna appellata] si rendono disponibili, la fine di dirimere ogni problematica sorta in corso d'esecuzione del contratto, a recedere dal contratto dall'accordo quadro del 30/09/2015 e correlati contratti applicativi e a risolvere consensualmente il contratto di mandato di ATI
sottoscritto tra le Parti". II. 10. Le parti decidono quindi di sciogliere il RTI mentre prosegue in solitaria l'esecuzione del contratto di appalto. Pt 1
Si conviene che le mandanti e recedenti ricevano da Pt 1 euro
450.000,00 e che avranno diritto alla propria quota del SAL dei lavori a tutto il 31 marzo 2017 oltre che al rimborso dei costi sopportati in eccedenza sulla propria quota di partecipazione calcolata sull'importo complessivo dell'appalto pari a euro 20 milioni.
II. 11. L'appellante, detto in sintesi, prometteva con la medesima scrittura di tenere indenne le mandanti da penali e dalle contestazioni delle riserve mentre le mandanti avrebbero conservato la propria responsabilità per le opere eseguite.
II.12. Proprio quest'accordo è il titolo delle richieste avanzate nel procedimento monitorio da Controparte_3
II. 13. L'accordo transattivo del 2017 non contiene una clausola sul foro competente. L'appellante invoca una clausola contenuta nell'articolo 12 del "Regolamento", una scrittura privata firmata il 20 gennaio 2015 dalle parti del RTI in vista della costituzione dello stesso
II.14. Ora, nelle premesse di tale “Regolamento” si legge che: "con il presente regolamento di associazione temporanea di imprese (di seguito "il Regolamento") le imprese intendono disciplinare i reciproci rapporti nella fase di presentazione dell'offerta e, in caso di aggiudicazione, nella successiva fase di esecuzione dell'Appalto". La funzione di regolare i rapporti tra le parti ai fini dell'aggiudicazione e in corso di esecuzione dell'appalto fino al completamento di lavori emerge anche dall'articolo 2.1 dove è scritto: "Le Imprese, con il presente atto, intendono regolare tutti i reciproci rapporti per la partecipazione alla gara di cui in premessa, per la presentazione dell'offerta e, in caso di aggiudicazione, per l'adempimento dei conseguenti obblighi contrattuali e l'esecuzione delle prestazioni”..
II. 15. Anche l'articolo 9 relativo alla durata stabilisce che il
Regolamento cesserà di produrre effetti se l'offerta non viene presentata oppure se non vi fosse l'aggiudicazione ovvero ancora, in caso di aggiudicazione, al momento dello “esaurimento del contratto"
che è a dire con la definitiva esecuzione dell'appalto. II.16. La lettura del Regolamento depone nel senso che esso regola la Cont che, per il resto, ossia nella sua estrinsecazione vita interna del esterna rispetto alla stazione appaltante è disciplinata dal mandato.
II. 17. L'accordo transattivo del 2017 governa le conseguenze del
Cont recesso dal Si legge infatti nell'accordo transattivo:
"Considerato che le Mandanti [e tra esse l'odierna appellata] si rendono disponibili, la fine di dirimere ogni problematica sorta in corso d'esecuzione del contratto, a recedere dal contratto dall'accordo quadro del 30/09/2015 e correlati contratti applicativi e a risolvere consensualmente il contratto di mandato di ATI
sottoscritto tra le Parti."
II. 18. Ora, la prospettiva interpretativa dell'appellante ci pare maggiormente in linea con i canoni ermeneutici codicistici e con i parametri giurisprudenziali applicabili.
II. 19. Secondo Cassazione civile sez. II, 07/03/2023, (ud.
21/12/2022, dep. 07/03/2023), n. 6821 "l'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che, al di fuori dell'ipotesi in cui sussista un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21371 del 06/10/2020 -
Rv. 659246 01; Cass. Sez.
1 - Sentenza n. 23064 del 11/11/2016 -
-
Rv. 642407 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15444 del 14/07/2011 - Rv.
618562 01); e inoltre: “in materia di transazione novativa, è necessario che l'accordo raggiunto dalle parti disciplini per intero il nuovo rapporto negoziale, ricorrendo altrimenti una novazione conservativa, perché la novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un diverso rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove ed autonome situazioni giuridiche, risultando elementi essenziali di tale contratto, oltre ai soggetti e alla causa, l'animus novandi, consistente nella inequivoca, comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l'aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto (Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 7194 del 13/03/2019 - Rv.
653632 02; Cass. Sez.
1 - Sentenza n. 23064 del 11/11/2016 - Rv.
642407-01). ". La sentenza citata ha pure sostenuto che "(...) l'effetto novativo della transazione può essere ritenuto sussistente solo allorquando esso discenda direttamente dal negozio transattivo che tale effetto contempla, mentre non può ritenersi immediatamente novativa la transazione che colleghi l'effetto novativo eventualmente contemplato, non alla conclusione in sé della transazione medesima, ma alla sua regolare esecuzione, ponendo quest'ultima come condizione dello stesso effetto novativo, che quindi deve ritenersi comunque precluso in caso di mancato avverarsi della condizione di regolare esecuzione."
II.20. Nel caso di specie, non vi è propriamente un effetto né un'intenzione novativa (“animus novandi”) per la duplice ed intersecata ragione che le parti hanno sì estinto l'obbligazione precedente ma per effetto del recesso, di cui hanno regolato le conseguenze. Non hanno sostituito un rapporto ad un altro ma hanno regolamentato lo scioglimento del rapporto preesistente. È stata regolata, in questo modo la fase estintiva del rapporto laddove una transazione novativa avrebbe integralmente sostituito la disciplina del
Regolamento a quella precedente. Non sono stati ridefiniti funditus gli obblighi delle parti e, in verità, nemmeno le quote ed è persino rimasta intatta la responsabilità dell'appellata per le prestazioni già eseguite.
II.21. In sintesi, si può concludere dicendo che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo non sull'intero Regolamento ma sulla fase terminale, risolutoria dello stesso ovverosia ne hanno disciplinato transattivamente una parte, lo scioglimento del rapporto.
Ne consegue che rimane ferma la clausola dell'articolo 12 del
Regolamento la quale, d'altra parte, comprende anche le controversie che riguardano la “risoluzione del contratto" demandata alla competenza del Tribunale di Venezia. II.22. Dall'accoglimento del primo motivo discende l'assorbimento di ogni ragione di gravame.
III. Regime delle spese. dell'accoglimento dell'appello della società III.
1. Per effetto
Pt 1 la società CP_3 è tenuta al pagamento delle spese di liquidate - ingiudizio di primo e di secondo grado in favore di Pt 1 applicazione dei minimi in ragione della definizione in rito della causa - in euro 7.052,00 oltre iva, cpa e spese generali al 15% per il primo grado ed euro 4.997,00 oltre iva, cpa e spese generali al 15% per il secondo grado
(tenuto conto del mancato svolgimento della fase istruttoria).
PQM
La Corte di Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciandosi in contraddittorio delle parti costituite nella causa civile iscritta al R.G. n.
1249/2022 in secondo grado sull'appello proposto da Parte 1
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore contro [...]
Controparte_3
& CP 3 avverso la sentenza n. 768/2022 del Tribunale di Pescara del 19
[...] maggio 2022, pronunciata nella causa iscritta al n. 1065/2018 R.G.A.C., così provvede:
A. Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di
Pescara e dichiara la competenza del Tribunale di Venezia
B. Condanna Controparte_3
[...] n persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di lite in favore di in persona del legale Parte 1
rappresentante pro tempore liquidate in euro 7.052,00 oltre iva, cpa e spese generali al 15% per il primo grado e in euro 4.997,00 oltre iva, cpa e spese generali al 15% per il secondo grado.
Così deciso nella Camera di Consiglio svoltasi da remoto mediante mezzi telematici in data 20 febbraio 2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
avv. Giuseppe de Falco dr. Nicoletta Orlandi