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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/12/2025, n. 5392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5392 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22803/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Alessandra Aragno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 22803/2024 promossa da:
Parte_1 nato ad SC (SP) in BRASILE in data [...] in [...] e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore nata a [...] Persona_1
AO (SP) in BRASILE in data 27/09/2007
Parte_2 nato ad SC (SP) in [...] in data [...]
Parte_3 nata a SA AO (SP) in [...] in data [...]
Parte_4 nato a SA AO (SP) in [...] in data [...]
Parte_5 nato a SA AO (SP) in [...] in data [...]
Parte_6 nata a SA AO (SP) in [...] in data [...]
Parte_7 nato a SA AO (SP) in [...] in data [...]
Parte_8 nata a SA AO (SP) in [...] in data [...] rappresentati e difesi dall'Avv. CLAUDIO ANTONINO LAGANÀ Ricorrenti
CONTRO Co
in persona del Ministro tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente nonché nel contraddittorio con il Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Torino, disattesa ogni contraria istanza, ritenuta la propria competenza, rilevato che per il giudizio de quo ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'art. 281-decies c.p.c., accertare e dichiarare il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis dei sig.ri , Parte_1 [...]
, Persona_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, Controparte_3 Parte_5 Parte_6 Parte_7 per trasmissione ininterrotta dello status civitatis dai propri ascendenti, Parte_8 con condanna del Convenuto, ovvero Il , (C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Torino, alla Via Arsenale, n. 21 – CAP 10121, Torino (TO), presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale Dello Stato di Torino (C.F.
), rappresenta e difende procedere alle trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni di legge P.IVA_2 della cittadinanza italiana della ricorrente presso i registri di stato civile, e, conseguentemente, al pagamento dei diritti e degli onorari del presente giudizio oltre ad IVA e CPA come per legge”.
Motivi in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 18/12/2024, ritualmente notificato, i ricorrenti hanno evocato in giudizio il
[...]
chiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere CP_1 discendenti di cittadino italiano che non aveva mai perso la cittadinanza. A sostegno della domanda i ricorrenti hanno allegato:
- di essere cittadini argentini;
- di essere discendenti diretti dell'avo (o o Persona_2 Persona_3 Per_4
) nato il [...] a [...], il quale, dopo essere emigrato in
[...] territorio brasiliano, contraeva matrimonio con la sig.ra il 20/02/1915 e dalla Persona_5 loro unione nasceva a Campinas, in Brasile, il 20/12/1921, la figlia (cfr. Persona_6 docc. 9-12);
- che dall'unione tra e del 17/10/1942 nascevano in Persona_6 Persona_7
Brasile tre figli, ricorrenti nel presente giudizio: in data 08/09/1953, Parte_5 in data 09/02/1959, e, infine, in data 16/09/1962, Parte_8 Parte_3
(cfr. docc. 12-15);
[...]
- che dalla relazione tra il ricorrente e nascevano ad Parte_5 Parte_9
SC, in Brasile, due figli, anch'essi ricorrenti nel presente giudizio: in data 20/06/1985, e, in data 03/06/1987, (cfr. docc. Parte_1 Parte_10
16 e 17);
- che dalla relazione tra il ricorrente e nasceva a Parte_1 CP_4
SA AO, in Brasile, il 27/09/2007, la minore Persona_1 rappresentata dal padre esercente la potestà genitoriale (cfr. docc. 18); CP_
- che dal matrimonio tra la ricorrente e del Parte_8 Persona_8
04/01/1986 nascevano in territorio brasiliano due figli, anch'essi ricorrenti nel presente giudizio: in data 12/02/1987, e, in data 16/06/1988, Parte_7 [...]
(cfr. docc. 19-21); Parte_6
- che dall'unione tra la ricorrente e del 06/09/1990 Parte_3 CP_6 nascevano in Brasile, il 06/05/1998, il ricorrente (cfr. docc. Parte_4
22 e 23); - ha infine precisato che l'avo mai ha rinunciato alla cittadinanza italiana e Persona_2 non si è mai naturalizzato brasiliano (cfr. doc. 11). Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente citato Controparte_7
e non comparso. Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio non opponendosi alla domanda. Con provvedimento reso dal G.D. in data 13/11/2025 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi degli artt. 127-ter c.p.c. e 35 d.lgs. n. 149/2022 – la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 281 sexies c. 3 c.p.c..
2. Motivi della decisione Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021, nonchè la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione. La competenza territoriale è fissata, ai sensi dell'art. 4 co. 5 L. 46/2017 (come modificato dall'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26/11/2021) in base al luogo in cui l'attore ha la dimora, oppure, quando l'attore risiede all'estero, avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani, con conseguente corretta instaurazione del giudizio dinanzi a questo Giudice, trattandosi di discendenti di soggetto nato a [...]. Va evidenziato che i ricorrenti instano per la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett a), legge n. 91/92. Tenendo conto della ricostruzione dell'albero genealogico dei ricorrenti, essi fanno valere il loro diritto alla cittadinanza italiana per trasmissione dall'avo nato il [...] a Persona_2
ZZ NF (si vedano allegati al ricorso introduttivo) e che la cittadinanza è dunque stata trasmessa attraverso la sig.ra (figlia di e ) e poi tramite Persona_6 Persona_2 Persona_5 la sig.ra , madre dei ricorrenti e Persona_6 Parte_5 Parte_8 Parte_3
[...]
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata. Dall'esame di tale documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale. Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis – alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile e, quindi, a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. Infatti, con riferimento all'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza. Fatte queste premesse, pertanto, il primo problema che si pone è se vi sia una pregiudiziale amministrativa, ovvero se la parte debba prima adire la via amministrava ex art. 17 ter L.91/92, o se comunque la parte ricorrente abbia interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. Tuttavia, dagli allegati al ricorso introduttivo (cfr. doc. 11) - in relazione alle richieste di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguins, ai sensi della Legge n. 91 del 5.02.1992, quali discendenti in linea diretta di cittadino italiano – si evince che il Consolato Generale d'Italia a SA AO a partire dall'anno 2021 ha previsto una nuova modalità di prenotazione degli appuntamenti, la quale tuttavia non permette di accedere al servizio non essendovi date disponibili, come si evince dalla documentazione allegata al ricorso. Ed invero, nel caso di specie, nell'anno 2024, il a SA AO procedeva alla convocazione dei richiedenti inseriti nelle Parte_11 liste di attesa degli anni 2016 e 2017 (cfr. docc. 3-6). È ormai notoria la dimensione del fenomeno nel Sud America e la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate. Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta presentata dai ricorrenti. Ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. In applicazione dei principi sopra enunciati l'art 3 DPR n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni. Quando tale termine sia superato o sarebbe verosimilmente superato in caso di accesso alla via amministrativa il soggetto può adire direttamente l'autorità giudiziaria competente. Il decorso di tale termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, inoltre, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere, infatti, che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione. Passando al merito del ricorso, nel caso di specie, i ricorrenti fanno discendere il proprio diritto alla cittadinanza italiana dal combinato disposto di due elementi, ovvero la circostanza per cui l'avo Pt_1
era cittadino italiano, in quanto nato in [...]anno 1890, successivamente Persona_2 trasferitosi e coniugatosi in territorio brasiliano, e dalla circostanza che il figlio di tale antenato era
, madre dei ricorrenti e Persona_6 Parte_5 Parte_8 Parte_3
Non emerge dagli atti che o alcuno dei suoi discendenti abbiano mai rinunciato Persona_2 alla cittadinanza italiana, ma, al contrario, dai vari allegati al ricorso introduttivo si evince che l'antenato dei ricorrenti non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come evince dalla copia depositata riguardante il certificato negativo di naturalizzazione, CNN (cfr. doc. 11). Pertanto, ai sensi dell'art. 4 del Codice civile vigente in epoca unitaria, egli poteva trasmettere la cittadinanza italiana alla figlia nata il [...] nel villaggio di Rebouças, Persona_6
Campinas, in territorio brasiliano. Quindi se non vi sono dubbi che l'avo era cittadino italiano, in quanto nato in Persona_2 Pt_1
da cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del 1861 (n. 28/08/1890), i suoi discendenti sono diventati cittadini brasiliani in forza della disciplina dello ius soli vigente in Brasile. La figlia nasceva, infatti, il 20/12/1921, a Campinas, in Brasile. Persona_6
Tuttavia, ciò non ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile in quanto la legge 555 del 1912 espressamente disciplinava tale ipotesi all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine. La figlia di , poteva, quindi, trasmettere la cittadinanza italiana Persona_2 Persona_6 al figlio ai figli ricorrenti e Parte_5 Parte_8 Parte_3
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti. Sussistono i presupposti per compensare le spese di lite stante la peculiarità della controversia, il mancato ricorso alla via amministrativa e la mancata opposizione della controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: Accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti , nato ad Parte_1
SC (SP) in BRASILE in data 20/06/1985; nata a Persona_1
SA AO (SP) in BRASILE in data 27/09/2007; nato ad Parte_2
SC (SP) in BRASILE in data 03/06/1987; , Parte_3 nata a SA AO (SP) in [...] in data [...]; , Parte_4 nato a SA AO (SP) in [...] in data [...]; nato a [...] Parte_5
AO (SP) in BRASILE in data 08/09/1953; nata a [...] Parte_6
(SP) in BRASILE in data 16/06/1988; nato a [...] Parte_7 in BRASILE in data 12/02/1987 e nata a [...] in Parte_8
BRASILE in data 09/02/1959, il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana. Ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Compensa le spese di causa. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito. Così deciso in Torino il 13/11/2025. Il Giudice
Dr.ssa Alessandra Aragno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Alessandra Aragno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 22803/2024 promossa da:
Parte_1 nato ad SC (SP) in BRASILE in data [...] in [...] e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore nata a [...] Persona_1
AO (SP) in BRASILE in data 27/09/2007
Parte_2 nato ad SC (SP) in [...] in data [...]
Parte_3 nata a SA AO (SP) in [...] in data [...]
Parte_4 nato a SA AO (SP) in [...] in data [...]
Parte_5 nato a SA AO (SP) in [...] in data [...]
Parte_6 nata a SA AO (SP) in [...] in data [...]
Parte_7 nato a SA AO (SP) in [...] in data [...]
Parte_8 nata a SA AO (SP) in [...] in data [...] rappresentati e difesi dall'Avv. CLAUDIO ANTONINO LAGANÀ Ricorrenti
CONTRO Co
in persona del Ministro tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente nonché nel contraddittorio con il Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Torino, disattesa ogni contraria istanza, ritenuta la propria competenza, rilevato che per il giudizio de quo ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'art. 281-decies c.p.c., accertare e dichiarare il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis dei sig.ri , Parte_1 [...]
, Persona_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, Controparte_3 Parte_5 Parte_6 Parte_7 per trasmissione ininterrotta dello status civitatis dai propri ascendenti, Parte_8 con condanna del Convenuto, ovvero Il , (C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Torino, alla Via Arsenale, n. 21 – CAP 10121, Torino (TO), presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale Dello Stato di Torino (C.F.
), rappresenta e difende procedere alle trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni di legge P.IVA_2 della cittadinanza italiana della ricorrente presso i registri di stato civile, e, conseguentemente, al pagamento dei diritti e degli onorari del presente giudizio oltre ad IVA e CPA come per legge”.
Motivi in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 18/12/2024, ritualmente notificato, i ricorrenti hanno evocato in giudizio il
[...]
chiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere CP_1 discendenti di cittadino italiano che non aveva mai perso la cittadinanza. A sostegno della domanda i ricorrenti hanno allegato:
- di essere cittadini argentini;
- di essere discendenti diretti dell'avo (o o Persona_2 Persona_3 Per_4
) nato il [...] a [...], il quale, dopo essere emigrato in
[...] territorio brasiliano, contraeva matrimonio con la sig.ra il 20/02/1915 e dalla Persona_5 loro unione nasceva a Campinas, in Brasile, il 20/12/1921, la figlia (cfr. Persona_6 docc. 9-12);
- che dall'unione tra e del 17/10/1942 nascevano in Persona_6 Persona_7
Brasile tre figli, ricorrenti nel presente giudizio: in data 08/09/1953, Parte_5 in data 09/02/1959, e, infine, in data 16/09/1962, Parte_8 Parte_3
(cfr. docc. 12-15);
[...]
- che dalla relazione tra il ricorrente e nascevano ad Parte_5 Parte_9
SC, in Brasile, due figli, anch'essi ricorrenti nel presente giudizio: in data 20/06/1985, e, in data 03/06/1987, (cfr. docc. Parte_1 Parte_10
16 e 17);
- che dalla relazione tra il ricorrente e nasceva a Parte_1 CP_4
SA AO, in Brasile, il 27/09/2007, la minore Persona_1 rappresentata dal padre esercente la potestà genitoriale (cfr. docc. 18); CP_
- che dal matrimonio tra la ricorrente e del Parte_8 Persona_8
04/01/1986 nascevano in territorio brasiliano due figli, anch'essi ricorrenti nel presente giudizio: in data 12/02/1987, e, in data 16/06/1988, Parte_7 [...]
(cfr. docc. 19-21); Parte_6
- che dall'unione tra la ricorrente e del 06/09/1990 Parte_3 CP_6 nascevano in Brasile, il 06/05/1998, il ricorrente (cfr. docc. Parte_4
22 e 23); - ha infine precisato che l'avo mai ha rinunciato alla cittadinanza italiana e Persona_2 non si è mai naturalizzato brasiliano (cfr. doc. 11). Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente citato Controparte_7
e non comparso. Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio non opponendosi alla domanda. Con provvedimento reso dal G.D. in data 13/11/2025 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi degli artt. 127-ter c.p.c. e 35 d.lgs. n. 149/2022 – la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 281 sexies c. 3 c.p.c..
2. Motivi della decisione Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021, nonchè la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione. La competenza territoriale è fissata, ai sensi dell'art. 4 co. 5 L. 46/2017 (come modificato dall'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26/11/2021) in base al luogo in cui l'attore ha la dimora, oppure, quando l'attore risiede all'estero, avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani, con conseguente corretta instaurazione del giudizio dinanzi a questo Giudice, trattandosi di discendenti di soggetto nato a [...]. Va evidenziato che i ricorrenti instano per la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett a), legge n. 91/92. Tenendo conto della ricostruzione dell'albero genealogico dei ricorrenti, essi fanno valere il loro diritto alla cittadinanza italiana per trasmissione dall'avo nato il [...] a Persona_2
ZZ NF (si vedano allegati al ricorso introduttivo) e che la cittadinanza è dunque stata trasmessa attraverso la sig.ra (figlia di e ) e poi tramite Persona_6 Persona_2 Persona_5 la sig.ra , madre dei ricorrenti e Persona_6 Parte_5 Parte_8 Parte_3
[...]
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata. Dall'esame di tale documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale. Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis – alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile e, quindi, a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. Infatti, con riferimento all'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza. Fatte queste premesse, pertanto, il primo problema che si pone è se vi sia una pregiudiziale amministrativa, ovvero se la parte debba prima adire la via amministrava ex art. 17 ter L.91/92, o se comunque la parte ricorrente abbia interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. Tuttavia, dagli allegati al ricorso introduttivo (cfr. doc. 11) - in relazione alle richieste di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguins, ai sensi della Legge n. 91 del 5.02.1992, quali discendenti in linea diretta di cittadino italiano – si evince che il Consolato Generale d'Italia a SA AO a partire dall'anno 2021 ha previsto una nuova modalità di prenotazione degli appuntamenti, la quale tuttavia non permette di accedere al servizio non essendovi date disponibili, come si evince dalla documentazione allegata al ricorso. Ed invero, nel caso di specie, nell'anno 2024, il a SA AO procedeva alla convocazione dei richiedenti inseriti nelle Parte_11 liste di attesa degli anni 2016 e 2017 (cfr. docc. 3-6). È ormai notoria la dimensione del fenomeno nel Sud America e la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate. Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta presentata dai ricorrenti. Ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. In applicazione dei principi sopra enunciati l'art 3 DPR n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni. Quando tale termine sia superato o sarebbe verosimilmente superato in caso di accesso alla via amministrativa il soggetto può adire direttamente l'autorità giudiziaria competente. Il decorso di tale termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, inoltre, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere, infatti, che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione. Passando al merito del ricorso, nel caso di specie, i ricorrenti fanno discendere il proprio diritto alla cittadinanza italiana dal combinato disposto di due elementi, ovvero la circostanza per cui l'avo Pt_1
era cittadino italiano, in quanto nato in [...]anno 1890, successivamente Persona_2 trasferitosi e coniugatosi in territorio brasiliano, e dalla circostanza che il figlio di tale antenato era
, madre dei ricorrenti e Persona_6 Parte_5 Parte_8 Parte_3
Non emerge dagli atti che o alcuno dei suoi discendenti abbiano mai rinunciato Persona_2 alla cittadinanza italiana, ma, al contrario, dai vari allegati al ricorso introduttivo si evince che l'antenato dei ricorrenti non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come evince dalla copia depositata riguardante il certificato negativo di naturalizzazione, CNN (cfr. doc. 11). Pertanto, ai sensi dell'art. 4 del Codice civile vigente in epoca unitaria, egli poteva trasmettere la cittadinanza italiana alla figlia nata il [...] nel villaggio di Rebouças, Persona_6
Campinas, in territorio brasiliano. Quindi se non vi sono dubbi che l'avo era cittadino italiano, in quanto nato in Persona_2 Pt_1
da cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del 1861 (n. 28/08/1890), i suoi discendenti sono diventati cittadini brasiliani in forza della disciplina dello ius soli vigente in Brasile. La figlia nasceva, infatti, il 20/12/1921, a Campinas, in Brasile. Persona_6
Tuttavia, ciò non ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile in quanto la legge 555 del 1912 espressamente disciplinava tale ipotesi all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine. La figlia di , poteva, quindi, trasmettere la cittadinanza italiana Persona_2 Persona_6 al figlio ai figli ricorrenti e Parte_5 Parte_8 Parte_3
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti. Sussistono i presupposti per compensare le spese di lite stante la peculiarità della controversia, il mancato ricorso alla via amministrativa e la mancata opposizione della controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: Accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti , nato ad Parte_1
SC (SP) in BRASILE in data 20/06/1985; nata a Persona_1
SA AO (SP) in BRASILE in data 27/09/2007; nato ad Parte_2
SC (SP) in BRASILE in data 03/06/1987; , Parte_3 nata a SA AO (SP) in [...] in data [...]; , Parte_4 nato a SA AO (SP) in [...] in data [...]; nato a [...] Parte_5
AO (SP) in BRASILE in data 08/09/1953; nata a [...] Parte_6
(SP) in BRASILE in data 16/06/1988; nato a [...] Parte_7 in BRASILE in data 12/02/1987 e nata a [...] in Parte_8
BRASILE in data 09/02/1959, il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana. Ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Compensa le spese di causa. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito. Così deciso in Torino il 13/11/2025. Il Giudice
Dr.ssa Alessandra Aragno