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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 21/05/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2424/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Francesca Possenti, all'esito dell'udienza del 21/5/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 2424/2024 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. ) Parte_1 C.F._1
(Cod. Fisc. ) Parte_2 C.F._2
(Cod. Fisc. ) Parte_3 C.F._3
tutti rappresentati e difesi dall'avv. PEPOLI VERONICA ricorrenti contro
(Cod. Fisc. Controparte_1
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso ai P.IVA_1 CP_2 sensi dell'art. 417bis c.p.c. dalla dott.ssa MARILU' ALBANESE e dalla dott.ssa
GIUSEPPINA TABONE resistente
OGGETTO: attribuzione della Carta Elettronica del Docente
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
Pag. 1 di 9 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 414 c.p.c. , Parte_1 Parte_2
hanno adito l'intestato Tribunale Parte_3
rappresentando di essere attualmente in servizio in provincia di Bergamo alle dipendenze del in qualità di docenti per l'a.s. 2024/2025 con un CP_1
contratto a tempo determinato.
Hanno quindi lamentato il mancato riconoscimento da parte dell'amministrazione, durante i citati periodi, della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione”, dell'importo nominale di 500,00 euro (infra
“Carta docente”), di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015 prevista esclusivamente a favore del personale assunto a tempo indeterminato al fine di sostenerne la formazione continua e di valorizzarne le competenze professionali.
Hanno precisato che l'esclusione dei docenti assunti a tempo determinato costituisce violazione delle norme interne e comunitarie in materia di divieto di discriminazione del personale a tempo determinato con riferimento alle condizioni di impiego in assenza di ragioni oggettive, con conseguente obbligo per il giudice nazionale di disapplicare le disposizioni interne incompatibili con la normativa europea dotata di efficacia diretta.
La parte ricorrente ha quindi concluso, chiedendo, in principalità e previ i necessari accertamenti, la condanna del alla concessione della Carta CP_1 docente e all'accreditamento di € 500,00: per per l'a.s. Parte_1
2024/2025 per € 500,00, per per l'a.s. 2024/2025 per € Parte_2
500,00, per per l'a.s. 2024/2025 per € 500,00, Pt_3 Parte_3
ovvero per il diverso periodo o somma ritenuta di giustizia.
Con memoria di costituzione ritualmente depositata il ha CP_1
preliminarmente evidenziato che tutti i ricorrenti hanno già proposto avanti al
Tribunale di Bergamo cause per il riconoscimento del beneficio della carta docenti, definite come da sentenza passate in giudicato e prodotte in giudizio, e ha chiesto quindi di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem e la condanna dei ricorrenti per temerarietà ex art. 96
Pag. 2 di 9 c.p.c.; nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso e ha genericamente eccepito prescrizione relativa ai crediti anteriori ai cinque anni precedenti la notifica del ricorso.
Il Giudice, esaminate le note pervenute, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di approfondimenti istruttori, ha definito il giudizio all'esito dell'udienza tenutasi in trattazione scritta con motivazione contestuale.
2.- Preliminarmente non può essere invero accolta l'eccezione di
“inammissibilità della domanda per violazione del ne bis in idem” formulata dal
, poiché i tre precedenti giudizi, instaurati dai ricorrenti, avevano ad CP_1
oggetto annualità precedenti e diverse da quella azionata con il presente procedimento (per gli anni 2020/2021, 2022/2023, 2023/2024, per Pt_3
per gli anni 2021/2022 e 2023/2024, per per gli anni PT Pt_2
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023). Tale condotta, pertanto, non determina l'inammissibilità della domanda azionata nel presente processo, giustifica una valorizzazione in punto di diversa regolamentazione delle spese di lite. Si ritiene infatti che costituisca una immotivata frammentazione del credito e quindi un abuso dello strumento processuale, soprattutto alla luce del fatto che i predetti ricorsi sono stati tutti introdotti nel 2024, così come quello oggetto del presente giudizio, tutti con lo stesso difensore, sicché i ricorrenti avrebbero quindi ben potuto introdurre un giudizio unitario con risparmio di costi e tempi di giustizia.
3.- Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini che seguono.
La Carta docente (art. 1, comma 121, l. 107/2015) dell'importo nominale di
500,00 euro annui, è riconosciuta al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, onde consentire un costante aggiornamento degli stessi nella logica di un accrescimento professionale degli insegnanti. Quanto all'aggiornamento professionale, l'art. 282 del d.lgs. 297/1994 specifica che trattasi di un diritto-dovere fondamentale del personale docente, senza distinzioni connesse alla natura del contratto stipulato. Analogamente, gli artt. 63 e 64 CCNL del 29.11.2007, senza differenze
Pag. 3 di 9 tra docenti a tempo determinato e indeterminato, riconoscono l'importanza della formazione e della partecipazione alle attività di aggiornamento in quanto funzionali alla piena realizzazione della professionalità del personale. Come osservato dalla giurisprudenza che si è pronunciata sul punto, la previsione di un beneficio economico che sia rapportato all'annualità scolastica, quale è appunto la Carta Docente, “evidenzia la connessione tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di tale periodo di durata di quest'ultima”
(Cassazione civile sez. lav. del 27/10/2023, n. 29961). Tale emolumento non pare quindi essere collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione, ma è dovuto per consentire la formazione del personale a condizione che venga rispettata la “taratura annuale” (sent. 29961 cit.) sulla quale il sostegno è stato calibrato.
Di conseguenza, tale emolumento rientra tra le “condizioni di impiego” che, a norma della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, deve assicurare ai lavoratori a tempo determinato a meno che non sussistano “ragioni oggettive” che giustifichino la disparità di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato. Sul punto, a più riprese sia la Corte di Giustizia dell'Unione Europea che la Suprema Corte di
Cassazione (da ultimo, tra le molte, vedasi Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. 20015 del
27.7.2018, sebbene in riferimento ad altro emolumento spettante ai docenti) hanno evidenziato, con orientamento ormai consolidato che:
- la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Per_1
; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana);
[...]
Pag. 4 di 9 - il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), «non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» (Del
Cerro Alonso, cit., punto 42);
- non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11,
Bertazzi);
- l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di
Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della
Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (tra le molte, Cass. Civ. Ord. 2468 del 8.2.2016).
In altre parole, e con specifico riguardo alla Carta Docente, poiché il Legislatore ha calibrato il beneficio alla durata “annuale” della prestazione, non è consentito
Pag. 5 di 9 escludere quei docenti che, benché precari, abbiano svolto un'attività lavorativa pienamente equiparabile ai colleghi di ruolo, fermo restando che spetta al giudice nazionale verificare se, nel caso concreto, il docente a tempo determinato che invochi la Carta docente si trovi in una “situazione comparabile” a quella dei colleghi a tempo indeterminato. In simili ipotesi, quindi, l'art. 1 della L. n.
107/2015 deve essere disapplicato nella parte in cui non riconosce la possibilità di usufruire della Carta Docente anche dal personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
Sul punto, si condividono i principi espressi dalla già citata sentenza della
Suprema Corte di Cassazione n. 29961 del 27.10.2023, il cui intervento è stato sollecitato ex art. 363-bis c.p.c. con conseguente particolare valore nomofilattico della pronuncia. Invero, secondo la Corte, nella ricerca dei “parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni” deve ritenersi dirimente il criterio della “taratura annuale” dell'incarico conferito al docente a tempo determinato, che rende assimilabile le attività formative e di aggiornamento svolte da entrambi le tipologie di lavoratori. Nello specifico, è stata ritenuta configurabile una relazione tra supplenza e didattica annua nelle ipotesi previste dall'art. 4, commi
1 e 2 della L. 124/1999, dedicati rispettivamente alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento vacanti e disponibili (c.d. vacanza su organico di diritto) e non vacanti ma di fatto disponibili (c.d. vacanza su organico di fatto) entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico, ivi compresa l'ipotesi di copertura di ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario: trattasi infatti di “supplenze destinate a protrarsi per
l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo” (vedasi Cass. 29961/2023 cit). Rispetto a detti incarichi, “si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”. È
Pag. 6 di 9 opportuno evidenziare che l'eventuale orario di lavoro ridotto assegnato al supplente non scalfisce le considerazioni poc'anzi enunciate, poiché il principio della “taratura annuale” dell'incarico rende irrilevante ogni ulteriore considerazione circa il minor impegno orario settimanale del docente.
Nel caso di specie, come risulta dallo stato matricolare in atti, tutti i ricorrenti hanno effettivamente svolto, per gli anni scolastici rivendicati, supplenze ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, l. 124/99; il ha quindi violato il diritto europeo CP_1
per non aver disapplicato la normativa nazionale e non aver riconosciuto alla parte ricorrente la Carta docente. Segnatamente, i ricorrenti e PT
sono attualmente docenti con contatto a tempo determinato sino al Pt_3
30.6.2025 mentre il ricorrente ino al 31.8.2025, sicché deve ritenersi Pt_2
pienamente integrato il requisito della continuità didattica così come sopra specificato. Vi è da dire, quanto al ricorrente il contratto (come Pt_2
emerge dallo stato matricolare in atti, doc. 1 ) è stipulato sino al CP_1
31.8.2025 e, a seguito delle modifiche apportate all'art. 1 comma 121 della legge
13 luglio 2015, n. 107 dall'art. 1 commi 572-573-574 della legge di bilancio n.
207 del 30.12.2024, il beneficio della carta elettronica è riconosciuto automaticamente anche ai docenti con contratto di lavoro “con supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. Il beneficio, quindi, spetta a tale ricorrente anche in via amministrativa e per espressa previsione normativa. Si osserva che, nonostante i chiarimenti richiesti dal Giudice, il ricorrente non ha specificato in maniera espressa se, nelle more, il gli abbia o meno attribuito il CP_1
beneficio spontaneamente in via amministrativa, limitandosi, con le note del
14.4.2025, ad insistere nella domanda principale;
tale contegno, benché processualmente censurabile e valorizzabile in punto di spese, nel merito può essere interpretato come conferma, implicita, della mancata erogazione del bonus per l'anno in corso, che quindi gli deve essere riconosciuto.
In definitiva, i servizi resi dai ricorrenti, sebbene assunti a tempo determinato, sono quindi pienamente comparabili a quelli svolti dai colleghi di ruolo ai fini del diritto alla Carta Docente. Del resto, gli argomenti spesi dal per CP_1
Pag. 7 di 9 contestare la sussistenza dei presupposti di operatività del principio di parità di trattamento previsti dalla clausola 4 non sono decisivi per arrivare a conclusioni diverse da quelle indicate.
In ordine alle conseguenze, la Corte, con la sentenza citata, ha chiarito che si verte in materia di obbligazione di pagamento “sui generis”, poiché le somme messe a disposizione devono essere destinate a specifiche tipologie di acquisti e poiché la “cessazione dal servizio” per qualsiasi causa comporta l'estinzione del diritto ad utilizzare gli importi eventualmente non consumati ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.p.c.m. 28 novembre 2016. Ne consegue, per i docenti “in servizio” l'accoglimento della domanda di adempimento in forma specifica mediante attribuzione della Carta;
difatti “attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali”.
Diversamente, per i docenti che abbiano cessato il servizio residua l'azione risarcitoria per equivalente;
con la specificazione che per “cessazione dal servizio” deve intendersi la totale fuoriuscita dal sistema scolastico per cancellazione dalle graduatorie. Il precario che, pur non ancora di ruolo, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) permane invece nel sistema scolastico, con conseguente possibilità di esercitare il diritto all'adempimento in forma specifica. Va poi precisato che l'importo di € 500,00 non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 D.P.C.M. del
28.11.2016 l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo. Nel caso di specie, come emerge dallo stato matricolare (doc.
1 fascicolo ), i ricorrenti sono attualmente in servizio per l'a.s. CP_1
2024/2025 come già detto e ne consegue che la domanda di adempimento in forma specifica deve essere accolta.
4.- In punto di spese di lite, il frazionamento del credito e l'abuso dello strumento processuale da parte dei ricorrenti, come sopra esposto al punto 2, nonché la
Pag. 8 di 9 serialità della lite, che non ha determinato un nuovo studio della controversia da parte del difensore, costituiscono gravi motivi che giustificano la compensazione integrale delle spese di lite. A ciò si aggiunga che il difensore dei ricorrenti, nonostante l'espressa richiesta di chiarimenti effettuata dal Giudice con l'ordinanza del 19.3.2025, non ha fornito alcuna risposta e si è limitato a depositare il 14.4.2025 note di trattazione standardizzate, tramite “copiaincolla” delle conclusioni già riportate nel ricorso introduttivo, circostanza che all'evidenza manifesta la scarsa attenzione alle singole posizioni proprio alla luce della serialità della controversia, che non ha comportato per il difensore uno studio particolareggiato della materia. Si impone pertanto la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1 – in accoglimento del ricorso, accerta il diritto della parte ricorrente all'assegnazione della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015: per per l'a.s. 2024/2025; Parte_1 per per l'a.s. 2024/2025; Parte_2
per per l'a.s. 2024/2025; Parte_3
2 – per l'effetto, condanna il a consentire, per i periodi Controparte_1
di cui al punto 1, la generazione dei buoni spesa di cui all'art. 6 d.p.c.m.
28.11.2016 a favore di parte ricorrente;
3 – compensa tra le parti le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, il 21/5/2025 il Giudice del lavoro
Francesca Possenti
Pag. 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Francesca Possenti, all'esito dell'udienza del 21/5/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 2424/2024 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. ) Parte_1 C.F._1
(Cod. Fisc. ) Parte_2 C.F._2
(Cod. Fisc. ) Parte_3 C.F._3
tutti rappresentati e difesi dall'avv. PEPOLI VERONICA ricorrenti contro
(Cod. Fisc. Controparte_1
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso ai P.IVA_1 CP_2 sensi dell'art. 417bis c.p.c. dalla dott.ssa MARILU' ALBANESE e dalla dott.ssa
GIUSEPPINA TABONE resistente
OGGETTO: attribuzione della Carta Elettronica del Docente
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
Pag. 1 di 9 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 414 c.p.c. , Parte_1 Parte_2
hanno adito l'intestato Tribunale Parte_3
rappresentando di essere attualmente in servizio in provincia di Bergamo alle dipendenze del in qualità di docenti per l'a.s. 2024/2025 con un CP_1
contratto a tempo determinato.
Hanno quindi lamentato il mancato riconoscimento da parte dell'amministrazione, durante i citati periodi, della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione”, dell'importo nominale di 500,00 euro (infra
“Carta docente”), di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015 prevista esclusivamente a favore del personale assunto a tempo indeterminato al fine di sostenerne la formazione continua e di valorizzarne le competenze professionali.
Hanno precisato che l'esclusione dei docenti assunti a tempo determinato costituisce violazione delle norme interne e comunitarie in materia di divieto di discriminazione del personale a tempo determinato con riferimento alle condizioni di impiego in assenza di ragioni oggettive, con conseguente obbligo per il giudice nazionale di disapplicare le disposizioni interne incompatibili con la normativa europea dotata di efficacia diretta.
La parte ricorrente ha quindi concluso, chiedendo, in principalità e previ i necessari accertamenti, la condanna del alla concessione della Carta CP_1 docente e all'accreditamento di € 500,00: per per l'a.s. Parte_1
2024/2025 per € 500,00, per per l'a.s. 2024/2025 per € Parte_2
500,00, per per l'a.s. 2024/2025 per € 500,00, Pt_3 Parte_3
ovvero per il diverso periodo o somma ritenuta di giustizia.
Con memoria di costituzione ritualmente depositata il ha CP_1
preliminarmente evidenziato che tutti i ricorrenti hanno già proposto avanti al
Tribunale di Bergamo cause per il riconoscimento del beneficio della carta docenti, definite come da sentenza passate in giudicato e prodotte in giudizio, e ha chiesto quindi di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem e la condanna dei ricorrenti per temerarietà ex art. 96
Pag. 2 di 9 c.p.c.; nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso e ha genericamente eccepito prescrizione relativa ai crediti anteriori ai cinque anni precedenti la notifica del ricorso.
Il Giudice, esaminate le note pervenute, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di approfondimenti istruttori, ha definito il giudizio all'esito dell'udienza tenutasi in trattazione scritta con motivazione contestuale.
2.- Preliminarmente non può essere invero accolta l'eccezione di
“inammissibilità della domanda per violazione del ne bis in idem” formulata dal
, poiché i tre precedenti giudizi, instaurati dai ricorrenti, avevano ad CP_1
oggetto annualità precedenti e diverse da quella azionata con il presente procedimento (per gli anni 2020/2021, 2022/2023, 2023/2024, per Pt_3
per gli anni 2021/2022 e 2023/2024, per per gli anni PT Pt_2
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023). Tale condotta, pertanto, non determina l'inammissibilità della domanda azionata nel presente processo, giustifica una valorizzazione in punto di diversa regolamentazione delle spese di lite. Si ritiene infatti che costituisca una immotivata frammentazione del credito e quindi un abuso dello strumento processuale, soprattutto alla luce del fatto che i predetti ricorsi sono stati tutti introdotti nel 2024, così come quello oggetto del presente giudizio, tutti con lo stesso difensore, sicché i ricorrenti avrebbero quindi ben potuto introdurre un giudizio unitario con risparmio di costi e tempi di giustizia.
3.- Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini che seguono.
La Carta docente (art. 1, comma 121, l. 107/2015) dell'importo nominale di
500,00 euro annui, è riconosciuta al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, onde consentire un costante aggiornamento degli stessi nella logica di un accrescimento professionale degli insegnanti. Quanto all'aggiornamento professionale, l'art. 282 del d.lgs. 297/1994 specifica che trattasi di un diritto-dovere fondamentale del personale docente, senza distinzioni connesse alla natura del contratto stipulato. Analogamente, gli artt. 63 e 64 CCNL del 29.11.2007, senza differenze
Pag. 3 di 9 tra docenti a tempo determinato e indeterminato, riconoscono l'importanza della formazione e della partecipazione alle attività di aggiornamento in quanto funzionali alla piena realizzazione della professionalità del personale. Come osservato dalla giurisprudenza che si è pronunciata sul punto, la previsione di un beneficio economico che sia rapportato all'annualità scolastica, quale è appunto la Carta Docente, “evidenzia la connessione tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di tale periodo di durata di quest'ultima”
(Cassazione civile sez. lav. del 27/10/2023, n. 29961). Tale emolumento non pare quindi essere collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione, ma è dovuto per consentire la formazione del personale a condizione che venga rispettata la “taratura annuale” (sent. 29961 cit.) sulla quale il sostegno è stato calibrato.
Di conseguenza, tale emolumento rientra tra le “condizioni di impiego” che, a norma della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, deve assicurare ai lavoratori a tempo determinato a meno che non sussistano “ragioni oggettive” che giustifichino la disparità di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato. Sul punto, a più riprese sia la Corte di Giustizia dell'Unione Europea che la Suprema Corte di
Cassazione (da ultimo, tra le molte, vedasi Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. 20015 del
27.7.2018, sebbene in riferimento ad altro emolumento spettante ai docenti) hanno evidenziato, con orientamento ormai consolidato che:
- la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Per_1
; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana);
[...]
Pag. 4 di 9 - il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), «non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» (Del
Cerro Alonso, cit., punto 42);
- non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11,
Bertazzi);
- l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di
Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della
Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (tra le molte, Cass. Civ. Ord. 2468 del 8.2.2016).
In altre parole, e con specifico riguardo alla Carta Docente, poiché il Legislatore ha calibrato il beneficio alla durata “annuale” della prestazione, non è consentito
Pag. 5 di 9 escludere quei docenti che, benché precari, abbiano svolto un'attività lavorativa pienamente equiparabile ai colleghi di ruolo, fermo restando che spetta al giudice nazionale verificare se, nel caso concreto, il docente a tempo determinato che invochi la Carta docente si trovi in una “situazione comparabile” a quella dei colleghi a tempo indeterminato. In simili ipotesi, quindi, l'art. 1 della L. n.
107/2015 deve essere disapplicato nella parte in cui non riconosce la possibilità di usufruire della Carta Docente anche dal personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
Sul punto, si condividono i principi espressi dalla già citata sentenza della
Suprema Corte di Cassazione n. 29961 del 27.10.2023, il cui intervento è stato sollecitato ex art. 363-bis c.p.c. con conseguente particolare valore nomofilattico della pronuncia. Invero, secondo la Corte, nella ricerca dei “parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni” deve ritenersi dirimente il criterio della “taratura annuale” dell'incarico conferito al docente a tempo determinato, che rende assimilabile le attività formative e di aggiornamento svolte da entrambi le tipologie di lavoratori. Nello specifico, è stata ritenuta configurabile una relazione tra supplenza e didattica annua nelle ipotesi previste dall'art. 4, commi
1 e 2 della L. 124/1999, dedicati rispettivamente alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento vacanti e disponibili (c.d. vacanza su organico di diritto) e non vacanti ma di fatto disponibili (c.d. vacanza su organico di fatto) entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico, ivi compresa l'ipotesi di copertura di ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario: trattasi infatti di “supplenze destinate a protrarsi per
l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo” (vedasi Cass. 29961/2023 cit). Rispetto a detti incarichi, “si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”. È
Pag. 6 di 9 opportuno evidenziare che l'eventuale orario di lavoro ridotto assegnato al supplente non scalfisce le considerazioni poc'anzi enunciate, poiché il principio della “taratura annuale” dell'incarico rende irrilevante ogni ulteriore considerazione circa il minor impegno orario settimanale del docente.
Nel caso di specie, come risulta dallo stato matricolare in atti, tutti i ricorrenti hanno effettivamente svolto, per gli anni scolastici rivendicati, supplenze ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, l. 124/99; il ha quindi violato il diritto europeo CP_1
per non aver disapplicato la normativa nazionale e non aver riconosciuto alla parte ricorrente la Carta docente. Segnatamente, i ricorrenti e PT
sono attualmente docenti con contatto a tempo determinato sino al Pt_3
30.6.2025 mentre il ricorrente ino al 31.8.2025, sicché deve ritenersi Pt_2
pienamente integrato il requisito della continuità didattica così come sopra specificato. Vi è da dire, quanto al ricorrente il contratto (come Pt_2
emerge dallo stato matricolare in atti, doc. 1 ) è stipulato sino al CP_1
31.8.2025 e, a seguito delle modifiche apportate all'art. 1 comma 121 della legge
13 luglio 2015, n. 107 dall'art. 1 commi 572-573-574 della legge di bilancio n.
207 del 30.12.2024, il beneficio della carta elettronica è riconosciuto automaticamente anche ai docenti con contratto di lavoro “con supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. Il beneficio, quindi, spetta a tale ricorrente anche in via amministrativa e per espressa previsione normativa. Si osserva che, nonostante i chiarimenti richiesti dal Giudice, il ricorrente non ha specificato in maniera espressa se, nelle more, il gli abbia o meno attribuito il CP_1
beneficio spontaneamente in via amministrativa, limitandosi, con le note del
14.4.2025, ad insistere nella domanda principale;
tale contegno, benché processualmente censurabile e valorizzabile in punto di spese, nel merito può essere interpretato come conferma, implicita, della mancata erogazione del bonus per l'anno in corso, che quindi gli deve essere riconosciuto.
In definitiva, i servizi resi dai ricorrenti, sebbene assunti a tempo determinato, sono quindi pienamente comparabili a quelli svolti dai colleghi di ruolo ai fini del diritto alla Carta Docente. Del resto, gli argomenti spesi dal per CP_1
Pag. 7 di 9 contestare la sussistenza dei presupposti di operatività del principio di parità di trattamento previsti dalla clausola 4 non sono decisivi per arrivare a conclusioni diverse da quelle indicate.
In ordine alle conseguenze, la Corte, con la sentenza citata, ha chiarito che si verte in materia di obbligazione di pagamento “sui generis”, poiché le somme messe a disposizione devono essere destinate a specifiche tipologie di acquisti e poiché la “cessazione dal servizio” per qualsiasi causa comporta l'estinzione del diritto ad utilizzare gli importi eventualmente non consumati ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.p.c.m. 28 novembre 2016. Ne consegue, per i docenti “in servizio” l'accoglimento della domanda di adempimento in forma specifica mediante attribuzione della Carta;
difatti “attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali”.
Diversamente, per i docenti che abbiano cessato il servizio residua l'azione risarcitoria per equivalente;
con la specificazione che per “cessazione dal servizio” deve intendersi la totale fuoriuscita dal sistema scolastico per cancellazione dalle graduatorie. Il precario che, pur non ancora di ruolo, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) permane invece nel sistema scolastico, con conseguente possibilità di esercitare il diritto all'adempimento in forma specifica. Va poi precisato che l'importo di € 500,00 non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 D.P.C.M. del
28.11.2016 l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo. Nel caso di specie, come emerge dallo stato matricolare (doc.
1 fascicolo ), i ricorrenti sono attualmente in servizio per l'a.s. CP_1
2024/2025 come già detto e ne consegue che la domanda di adempimento in forma specifica deve essere accolta.
4.- In punto di spese di lite, il frazionamento del credito e l'abuso dello strumento processuale da parte dei ricorrenti, come sopra esposto al punto 2, nonché la
Pag. 8 di 9 serialità della lite, che non ha determinato un nuovo studio della controversia da parte del difensore, costituiscono gravi motivi che giustificano la compensazione integrale delle spese di lite. A ciò si aggiunga che il difensore dei ricorrenti, nonostante l'espressa richiesta di chiarimenti effettuata dal Giudice con l'ordinanza del 19.3.2025, non ha fornito alcuna risposta e si è limitato a depositare il 14.4.2025 note di trattazione standardizzate, tramite “copiaincolla” delle conclusioni già riportate nel ricorso introduttivo, circostanza che all'evidenza manifesta la scarsa attenzione alle singole posizioni proprio alla luce della serialità della controversia, che non ha comportato per il difensore uno studio particolareggiato della materia. Si impone pertanto la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1 – in accoglimento del ricorso, accerta il diritto della parte ricorrente all'assegnazione della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015: per per l'a.s. 2024/2025; Parte_1 per per l'a.s. 2024/2025; Parte_2
per per l'a.s. 2024/2025; Parte_3
2 – per l'effetto, condanna il a consentire, per i periodi Controparte_1
di cui al punto 1, la generazione dei buoni spesa di cui all'art. 6 d.p.c.m.
28.11.2016 a favore di parte ricorrente;
3 – compensa tra le parti le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, il 21/5/2025 il Giudice del lavoro
Francesca Possenti
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