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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/02/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.n. 8421/2022
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di NZ
Sezione Prima civile
Il Tribunale di NZ, Sez. Prima Civile, giudice dott. Alessandro Rossato, ha emesso la seguente
Sentenza
Nel procedimento civile n. 8421 / 2022 Ruolo Generale tra:
(c.f. residente in [...] Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Ballabio (c.f con domicilio C.F._2 eletto in NZ vicolo Lambro 1 e che ai fini delle notifiche e comunicazione indica il seguente indirizzo PEC: Email_1
-attore opponente
Contro
(P. IVA ) già Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3 incorporante con sede legale in Padova, Via San Marco 11, in persona Controparte_4 del Procuratore speciale nato a [...] il [...] CF: CP_5
giusta procura a rogito del Notaio di Padova n. C.F._3 Persona_1 41112 Rep. 49001 del 8.10.2021, reg. il 8.10.2021, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, da Partiva Parte_1 Iva e Codice Fiscale n. , con sede legale in Milano, Via Hoepli n. 3, e dall'Avv. P.IVA_2 Renata Castellan del Foro di Treviso (C.F.: , unitamente all'Avv. C.F._4 Sebastiano Angelo Scarpa del Foro di Venezia (C.F. ), anche in via C.F._5 disgiunta tra loro, eleggendo domicilio presso la sede operativa della stessa in Padova (PD), Via San Marco n. 11/C
-convenuta opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
➢ Per parte attrice:
IN VIA PRELIMINARE: respingersi la formulanda istanza ex art. 648 cpc in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta.
NEL MERITO: revocarsi il decreto ingiuntivo opposito per tutti i motivi dedotti in premessa.
Spese rifuse.
➢ Per parte convenuta:
1 IN VIA PRELIMINARE: non essendo la contraria opposizione fondata su valida prova scritta, autorizzarsi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 2858/2022 odiernamente opposto ai sensi dell'art. 648
c.p.c.;
NEL MERITO: accertata l'infondatezza in fatto e in diritto della opposizione proposta dal Signor
[...]
rigettarsi la stessa e per l'effetto confermarsi integralmente il decreto ingiuntivo n. 2858/2022; CP_1
Con vittoria di spese e compenso di lite.
IN OGNI CASO: accertata l'infondatezza in fatto e in diritto della opposizione proposta, condannarsi con ogni statuizione di legge il Signor al pagamento della somma di €. 17.482,48.=, oltre agli Controparte_1 interessi moratori contrattualmente previsti, calcolati dalla data di risoluzione del rapporto sino all'effettivo soddisfo, oppure nella diversa misura che il Giudice riterrà accertata all'esito del presente giudizio.
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge. motivi della decisione
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene indicata in termini sintetici , alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod.proc.civ.
(come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. 69 del 2009) nel quale,peraltro, non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
È consentito in applicazione del principio c.d. della “ragione più liquida”, analizzare gli elementi della fattispecie secondo l'evidenza dirimente.
Infatti il principio richiamato suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo,con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti. Come hanno precisato le sezioni unite della Corte di Cassazione il principio citato risponde ad: “esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Cost. (cfr. Cass. S.U.
9.10.2008 n. 24883; conf. Cass. sez. un.
12.12.2014, n. 26242; Cass, SU 8.05.2014 nr. 9936 secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.
- deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (Nella specie, la S.C., sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ., avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della "res" da parte del danneggiato). [Si vedano pure Cassazione 8.05.2014, n. 12002; Cassazione 16.5.2006 n. 11356;
2 Tribunale Milano sez. V 3.12.2014; Tribunale Bari sez. III 19.09.2013; Tribunale
Reggio Emilia 29 novembre 2012; Tribunale Bari sez. fer. 6.9.2012].
In definitiva ritiene il Tribunale che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
# # #
Con atto di citazione in opposizione al D.I., depositato in data 19/10/22, CP_1
rappresentava che in data 30/09/2022 gli veniva notificato, su istanza della
[...]
, il decreto n. 2858/2022 emesso dal Tribunale di NZ con cui si Controparte_2 ingiungeva di pagare la somma complessiva di € 17.482,48 oltre interessi e spese.
Riprendeva in fatto le circostanze dedotte dalla ricorrente in monitorio:
-la società (C.F. ), con sede in NZ, via Monti e Tognetti n.7, ebbe a stipulare con CP_6 P.IVA_3
l contratto di leasing n. 2026590, per il cui finanziamento Controparte_7 si era reso garante l'odierno attore;
-i debitori si rendevano inadempienti alle obbligazioni di pagamento sottese al contratto;
-il credito maturato da nei confronti di e del Controparte_7 CP_6 garante era stato ceduto alla Società Blue Factor S.p.A. e che di ciò ne veniva notiziato anche l'opponente;
-il 21.10.2015 (atto comunicato tramite G.U. n. 126 del 31.10.2015) acquistava pro soluto Parte_2 da BLUE FACTOR S.P.A. un portafoglio di crediti pecuniari individuabili in blocco, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 TUB, tra cui quello vantato nei confronti di e del e gliene dava comunicazione;
CP_6 CP_1
-in data 23.12.2020, acquistava pro soluto da un portafoglio di crediti Controparte_8 Parte_2 pecuniari individuabili in blocco, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 TUB, tra cui quello vantano nei confronti del sig. , Controparte_1 cessione alla quale veniva data pubblicità mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del
31.12.2020 Parte Seconda e formalmente comunicata all'opponente.
si era fusa per incorporazione in la quale ha variato la Controparte_8 Controparte_9 propria denominazione in;
Controparte_2
3 -il credito verso l'ingiunto era di € 17.482,48 in quanto risultante dalla contabilità di al Parte_2
31.08.2020;
Con diversa prospettiva l'attore/opponente contestava che :
-il primo atto di cessione di credito prodotto (doc. 5 fascicolo monitorio) non indichi in alcun modo che sia stato ceduto a Blue Factor la presunta posizione debitoria sia di che del sig. CP_6 CP_1
-i successivi passaggi del credito effettuati a mezzo di pubblicazione ex art 58 TUB, oltre ad essere viziati sotto quest'ultimo profilo, sono anch'essi inidonei a comprovare l'avvenuta cessione del credito per cui ha agito la parte opposta;
-l'onere probatorio del cessionario di per sé non potrebbe ritenersi assolto con la sola produzione di una lista dei crediti e del nominativo del debitore ingiunto;
-nell'atto di cessione di credito sub doc. 5 clausola 8 pag. 8, la cedente dichiari Controparte_7 di non garantire la sussistenza del credito ceduto;
-la scheda contabile “apparentemente” riferibile a è certificata da soggetto che non si qualifica Parte_2 tanto da rendere detto documento non utilizzabile e privo di valore anche in sede monitoria in quanto non conforme al combinato disposto dell'art. 50 TUB;
-la comunicazione via mail dell'ex Curatore del Fallimento dott.ssa dichiara il debito CP_6 Persona_2 della fallita verso la in relazione al contratto n. 00000000002026590 Controparte_10 come di soli € 2.440,22, ammesso al passivo come da domanda.
Costituendosi nel presente giudizio, l'opposta ha invece Controparte_2 rappresentato che:
-ha prodotto già in fase monitoria la copia del contratto di cessione dei crediti tra il proprio dante causa e (cfr. doc. n. 9 in fascicolo monitorio), che sia è fusa per incorporazione Parte_2 Controparte_8 in e infine ha mutato denominazione e ragione sociale in Controparte_9 Controparte_2 godendo quindi di legittimazione attiva;
-l'estratto della G.U. n. 152, II parte del 31.12.2020 prodotto sub doc. n. 10 del fascicolo monitorio evidenzia come oggetto di cessione a favore di siano stati i “crediti originanti da rapporti indicati Controparte_2 nella lista di Crediti denominata “Progetto Anacap – Cersei”, depositata dalla Cessionaria in data 17.12.2020 presso lo Studio del Notaio del Distretto Notarile di Padova registrata con Repertorio N. 48017 Persona_1
e Numero di Raccolta 19867”.
-tale lista è stata regolarmente depositata presso il suddetto Notaio, come da documento prodotto (doc. n.
1: estratto lista CERSEI) e nel quale viene dato espresso riconoscimento del documento “contenente un elenco di codici identificativi di n. 8316 linee di posizioni creditorie nei confronti di n. 6973 debitori, originate dai contratti indicati nell'elenco, e che formano oggetto di cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB dalla società alla società nell'ambito del Progetto Anacap – Cersei”; Parte_2 Controparte_8
-dall'estratto autentico di tale elenco notarile contenente indicazione numerica del credito ceduto e prodotto
(doc. n. 2) emerge l'inserimento del credito nei confronti del nella sua qualità di garante del CP_1 finanziamento a suo tempo concesso da alla società Controparte_7 CP_6 con i numeri identificativi dello stesso Rif.: 28599 - 43726 coincidenti con i numeri indicati dalla lettera di notifica della cessione del credito del 12.04.2021 (doc. 11 fascicolo fase monitoria) in capo alla odierna opposta che lo ha poi azionato in sede monitoria;
4 -la documentazione consente di ritenere provato e univocamente determinato il negozio di cessione avente ad oggetto il credito già vantato dall'istituto cedente nei confronti del Signor CP_1
-l'estratto delle scritture contabili prodotto in sede monitoria fa piena prova anche nei confronti del Sig.
garante del finanziamento concesso alla società poi fallita (doc. n. 4 fascicolo monitorio) CP_1 CP_6
e già Presidente del C.d.A. e legale rappresentante della stessa il quale, in tale qualificata veste, aveva provveduto ancora in data 15.07.2006 alla restituzione del veicolo oggetto del contratto di CP_7 finanziamento (doc. n. 3 fascicolo monitorio), come certificato dal Curatore fallimentare della suddetta società;
-L'importo dovuto, già determinato in €. 11.282,07.= in missiva Blue Factor del 17.02.2010 prodotta sub doc.
n. 6 del fascicolo monitoria e mai contestata da controparte, è stato gravato di interessi moratori contrattualmente determinati ai sensi dell'art. 11 delle Condizioni generali di Locazione Finanziaria (doc. n. 3 fascicolo monitorio) a seguito dell'omesso pagamento delle rate in misura determinata pari al “tasso Euribor
Tre Mesi dell'ultimo giorno lavorativo del mese precedente il verificarsi della mora, maggiorato di 9 punti percentuali e comunque nei limiti del c.c. “tasso soglia” di cui alla legge n. 108/1996;
-non rileva la determinazione del credito ammesso al passivo del fallimento della società CP_6
******
Occorre preliminarmente ricordare che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, è onere del resistente provare il diritto per cui il decreto ingiuntivo è stato emesso, posto che ricopre solo formalmente la posizione di convenuto, mentre deve essere considerato nella sua qualità di attore in senso sostanziale ai fini della ripartizione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c..
In via preliminare si rileva che risultano da dati certi e non contestati la restituzione del veicolo TG. CX 422 DX in un momento antecedente il Controparte_11 fallimento (15/07/2006), e l'ammissione al passivo di per l'importo Controparte_10 di euro 2.440,22 per rate insolute.
Co Questo evento non può che assumere rilievo in quanto circoscrive per l'importo del debito apparentemente rimasto insoluto, con evidenti ripercussioni in capo all'odierno attore. infatti ha garantito l'adempimento dell'originario contratto di locazione CP_1 finanziaria di veicoli con il concedente Controparte_10 costituendosi fideiussore della per l'adempimento di qualunque obbligazione CP_6 dipendente dal contratto, secondo quanto previsto in via generale in tema di obbligazione del fideiussore ex art. 1944 c.1 c.c., ricomprendendo perciò anche quanto ancora dovuto, sub specie quanto ammesso in sede concorsuale.
E' da rilevare che la stessa parte attorea riconosce come dovuto, in subordine e in conseguenza dell'eventuale riconoscimento di titolarità del diritto di credito in capo all'odierna convenuta, quanto ammesso al passivo del fallimento, ossia la somma di euro
2.440,22 per rate insolute.
5 risulta titolare, avendo fornito prova delle cessioni di credito intercorse, della CP_2 somma così riconosciuta a;
con riguardo alle doglianze di parte Controparte_10 attrice, la giurisprudenza di legittimità più recente (Cass. ord. 13289/2024) afferma che “:
è pacifico il principio per il quale la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. 1 dicembre 1993, n. 3, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (Cass., sez. 3, 10 febbraio 2023, n.
4277; Cass., 22 febbraio 2022, n. 5857; Cass., 5 novembre 2020, n. 24798). Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha, in qualche misura, limitato l'onere probatorio della società cessionaria in blocco dei crediti bancari. Si è ritenuto, dunque, che l'art. 58 del d.lgs. n.
385 del 1993, nel consentire la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, detta una disciplina derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessazione del credito del contratto (Cass.,
31 dicembre 2017, n. 31188). Ciò per la semplice considerazione che tale regolamentazione specifica è giustificata dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi blocchi di beni, crediti rapporti giuridici, «individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. Si è, dunque, affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti bancari, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass., 10 febbraio 2023, n. 4277; Cass., 13 giugno 2019, n. 15884; Cass., n. 31118 del 2017).
Si riscontra tuttavia un difetto probatorio circa la giustificazione delle ulteriori somme pretese in via monitoria, posto che l'estratto delle scritture contabili di Parte_2 denominato “estratto conto 31/08/20-23/12/20” riporta, infatti, un “saldo e/conto” scaduto per un importo di 17.482,48 euro, con una mera certificazione di conformità alle scritture contabili che tuttavia non risulta provenire da un dirigente che si qualifichi come tale. Il documento in questione non contiene nemmeno la dichiarazione che il credito sia vero e liquido, rimanendo quindi sprovvisto dei requisiti richiesti dall'art. 50 TUB per qualificarlo come estratto conto certificato.
6 Occorre rilevare la mancanza di un prospetto di dettaglio di quanto sarebbe in ipotesi dovuto a titolo di importo capitale e quanto a titolo di interessi. In tal senso, non risulta adeguatamente provata la correttezza della quantificazione del credito per come prospettato dal convenuto opposto.
Anche l'estratto della lista CERSEI allegato, contenente “un elenco di codici identificativi
(…) di posizioni creditorie (…), originate dai contratti in elenco, e che formano oggetto di cessioni in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB della società alla società Parte_2
: nell'ambito del progetto Anacap-Cersei” pur confermando la cessione Controparte_8 della posizione creditoria, originariamente attribuita a Controparte_7 per il contratto di cui trattasi, non specifica alcun tipo di importo dovuto.
non ha quindi raggiunto l'onere probatorio necessario al fine del CP_2 riconoscimento del credito per come prospettato in fase monitoria, dovendo limitare la pretesa a quanto formalmente riconosciuto in sede di ammissione al passivo nel fallimento Co di .
L'odierno attore rimane pertanto obbligato in quanto garante del debito in oggetto, stante la previsione di rinuncia del beneficio di cui all'art. 1944 c.c., contenuta al punto 1) della fideiussione prodotta in atti e regolarmente sottoscritta.
Le spese di lite vanno compensate, considerato il notevole divario tra la richiesta azionata in monitorio e il credito riconosciuto in questa sede .
P.Q.M.
Il Tribunale di NZ, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti:
-revoca il decreto ingiuntivo opposto, n. 2858/2022 emesso dal Tribunale di NZ , accerta il diritto di credito in capo a per la somma di € 2.440,22 nei Controparte_2 confronti di condanna in qualità di fideiussore della al CP_6 Controparte_1 CP_6 pagamento della somma di € 2.440,22 oltre interessi dal dovuto al saldo.
Compensa le spese di lite tra le parti
Rigetta ogni diversa eccezione deduzione, istanza conclusione.
Sentenza esecutiva ex lege.
NZ, 8 febbraio 2025.
Il giudice
Dot. Alessandro Rossato
7 8
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di NZ
Sezione Prima civile
Il Tribunale di NZ, Sez. Prima Civile, giudice dott. Alessandro Rossato, ha emesso la seguente
Sentenza
Nel procedimento civile n. 8421 / 2022 Ruolo Generale tra:
(c.f. residente in [...] Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Ballabio (c.f con domicilio C.F._2 eletto in NZ vicolo Lambro 1 e che ai fini delle notifiche e comunicazione indica il seguente indirizzo PEC: Email_1
-attore opponente
Contro
(P. IVA ) già Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3 incorporante con sede legale in Padova, Via San Marco 11, in persona Controparte_4 del Procuratore speciale nato a [...] il [...] CF: CP_5
giusta procura a rogito del Notaio di Padova n. C.F._3 Persona_1 41112 Rep. 49001 del 8.10.2021, reg. il 8.10.2021, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, da Partiva Parte_1 Iva e Codice Fiscale n. , con sede legale in Milano, Via Hoepli n. 3, e dall'Avv. P.IVA_2 Renata Castellan del Foro di Treviso (C.F.: , unitamente all'Avv. C.F._4 Sebastiano Angelo Scarpa del Foro di Venezia (C.F. ), anche in via C.F._5 disgiunta tra loro, eleggendo domicilio presso la sede operativa della stessa in Padova (PD), Via San Marco n. 11/C
-convenuta opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
➢ Per parte attrice:
IN VIA PRELIMINARE: respingersi la formulanda istanza ex art. 648 cpc in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta.
NEL MERITO: revocarsi il decreto ingiuntivo opposito per tutti i motivi dedotti in premessa.
Spese rifuse.
➢ Per parte convenuta:
1 IN VIA PRELIMINARE: non essendo la contraria opposizione fondata su valida prova scritta, autorizzarsi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 2858/2022 odiernamente opposto ai sensi dell'art. 648
c.p.c.;
NEL MERITO: accertata l'infondatezza in fatto e in diritto della opposizione proposta dal Signor
[...]
rigettarsi la stessa e per l'effetto confermarsi integralmente il decreto ingiuntivo n. 2858/2022; CP_1
Con vittoria di spese e compenso di lite.
IN OGNI CASO: accertata l'infondatezza in fatto e in diritto della opposizione proposta, condannarsi con ogni statuizione di legge il Signor al pagamento della somma di €. 17.482,48.=, oltre agli Controparte_1 interessi moratori contrattualmente previsti, calcolati dalla data di risoluzione del rapporto sino all'effettivo soddisfo, oppure nella diversa misura che il Giudice riterrà accertata all'esito del presente giudizio.
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge. motivi della decisione
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene indicata in termini sintetici , alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod.proc.civ.
(come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. 69 del 2009) nel quale,peraltro, non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
È consentito in applicazione del principio c.d. della “ragione più liquida”, analizzare gli elementi della fattispecie secondo l'evidenza dirimente.
Infatti il principio richiamato suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo,con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti. Come hanno precisato le sezioni unite della Corte di Cassazione il principio citato risponde ad: “esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Cost. (cfr. Cass. S.U.
9.10.2008 n. 24883; conf. Cass. sez. un.
12.12.2014, n. 26242; Cass, SU 8.05.2014 nr. 9936 secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.
- deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (Nella specie, la S.C., sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ., avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della "res" da parte del danneggiato). [Si vedano pure Cassazione 8.05.2014, n. 12002; Cassazione 16.5.2006 n. 11356;
2 Tribunale Milano sez. V 3.12.2014; Tribunale Bari sez. III 19.09.2013; Tribunale
Reggio Emilia 29 novembre 2012; Tribunale Bari sez. fer. 6.9.2012].
In definitiva ritiene il Tribunale che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
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Con atto di citazione in opposizione al D.I., depositato in data 19/10/22, CP_1
rappresentava che in data 30/09/2022 gli veniva notificato, su istanza della
[...]
, il decreto n. 2858/2022 emesso dal Tribunale di NZ con cui si Controparte_2 ingiungeva di pagare la somma complessiva di € 17.482,48 oltre interessi e spese.
Riprendeva in fatto le circostanze dedotte dalla ricorrente in monitorio:
-la società (C.F. ), con sede in NZ, via Monti e Tognetti n.7, ebbe a stipulare con CP_6 P.IVA_3
l contratto di leasing n. 2026590, per il cui finanziamento Controparte_7 si era reso garante l'odierno attore;
-i debitori si rendevano inadempienti alle obbligazioni di pagamento sottese al contratto;
-il credito maturato da nei confronti di e del Controparte_7 CP_6 garante era stato ceduto alla Società Blue Factor S.p.A. e che di ciò ne veniva notiziato anche l'opponente;
-il 21.10.2015 (atto comunicato tramite G.U. n. 126 del 31.10.2015) acquistava pro soluto Parte_2 da BLUE FACTOR S.P.A. un portafoglio di crediti pecuniari individuabili in blocco, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 TUB, tra cui quello vantato nei confronti di e del e gliene dava comunicazione;
CP_6 CP_1
-in data 23.12.2020, acquistava pro soluto da un portafoglio di crediti Controparte_8 Parte_2 pecuniari individuabili in blocco, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 TUB, tra cui quello vantano nei confronti del sig. , Controparte_1 cessione alla quale veniva data pubblicità mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del
31.12.2020 Parte Seconda e formalmente comunicata all'opponente.
si era fusa per incorporazione in la quale ha variato la Controparte_8 Controparte_9 propria denominazione in;
Controparte_2
3 -il credito verso l'ingiunto era di € 17.482,48 in quanto risultante dalla contabilità di al Parte_2
31.08.2020;
Con diversa prospettiva l'attore/opponente contestava che :
-il primo atto di cessione di credito prodotto (doc. 5 fascicolo monitorio) non indichi in alcun modo che sia stato ceduto a Blue Factor la presunta posizione debitoria sia di che del sig. CP_6 CP_1
-i successivi passaggi del credito effettuati a mezzo di pubblicazione ex art 58 TUB, oltre ad essere viziati sotto quest'ultimo profilo, sono anch'essi inidonei a comprovare l'avvenuta cessione del credito per cui ha agito la parte opposta;
-l'onere probatorio del cessionario di per sé non potrebbe ritenersi assolto con la sola produzione di una lista dei crediti e del nominativo del debitore ingiunto;
-nell'atto di cessione di credito sub doc. 5 clausola 8 pag. 8, la cedente dichiari Controparte_7 di non garantire la sussistenza del credito ceduto;
-la scheda contabile “apparentemente” riferibile a è certificata da soggetto che non si qualifica Parte_2 tanto da rendere detto documento non utilizzabile e privo di valore anche in sede monitoria in quanto non conforme al combinato disposto dell'art. 50 TUB;
-la comunicazione via mail dell'ex Curatore del Fallimento dott.ssa dichiara il debito CP_6 Persona_2 della fallita verso la in relazione al contratto n. 00000000002026590 Controparte_10 come di soli € 2.440,22, ammesso al passivo come da domanda.
Costituendosi nel presente giudizio, l'opposta ha invece Controparte_2 rappresentato che:
-ha prodotto già in fase monitoria la copia del contratto di cessione dei crediti tra il proprio dante causa e (cfr. doc. n. 9 in fascicolo monitorio), che sia è fusa per incorporazione Parte_2 Controparte_8 in e infine ha mutato denominazione e ragione sociale in Controparte_9 Controparte_2 godendo quindi di legittimazione attiva;
-l'estratto della G.U. n. 152, II parte del 31.12.2020 prodotto sub doc. n. 10 del fascicolo monitorio evidenzia come oggetto di cessione a favore di siano stati i “crediti originanti da rapporti indicati Controparte_2 nella lista di Crediti denominata “Progetto Anacap – Cersei”, depositata dalla Cessionaria in data 17.12.2020 presso lo Studio del Notaio del Distretto Notarile di Padova registrata con Repertorio N. 48017 Persona_1
e Numero di Raccolta 19867”.
-tale lista è stata regolarmente depositata presso il suddetto Notaio, come da documento prodotto (doc. n.
1: estratto lista CERSEI) e nel quale viene dato espresso riconoscimento del documento “contenente un elenco di codici identificativi di n. 8316 linee di posizioni creditorie nei confronti di n. 6973 debitori, originate dai contratti indicati nell'elenco, e che formano oggetto di cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB dalla società alla società nell'ambito del Progetto Anacap – Cersei”; Parte_2 Controparte_8
-dall'estratto autentico di tale elenco notarile contenente indicazione numerica del credito ceduto e prodotto
(doc. n. 2) emerge l'inserimento del credito nei confronti del nella sua qualità di garante del CP_1 finanziamento a suo tempo concesso da alla società Controparte_7 CP_6 con i numeri identificativi dello stesso Rif.: 28599 - 43726 coincidenti con i numeri indicati dalla lettera di notifica della cessione del credito del 12.04.2021 (doc. 11 fascicolo fase monitoria) in capo alla odierna opposta che lo ha poi azionato in sede monitoria;
4 -la documentazione consente di ritenere provato e univocamente determinato il negozio di cessione avente ad oggetto il credito già vantato dall'istituto cedente nei confronti del Signor CP_1
-l'estratto delle scritture contabili prodotto in sede monitoria fa piena prova anche nei confronti del Sig.
garante del finanziamento concesso alla società poi fallita (doc. n. 4 fascicolo monitorio) CP_1 CP_6
e già Presidente del C.d.A. e legale rappresentante della stessa il quale, in tale qualificata veste, aveva provveduto ancora in data 15.07.2006 alla restituzione del veicolo oggetto del contratto di CP_7 finanziamento (doc. n. 3 fascicolo monitorio), come certificato dal Curatore fallimentare della suddetta società;
-L'importo dovuto, già determinato in €. 11.282,07.= in missiva Blue Factor del 17.02.2010 prodotta sub doc.
n. 6 del fascicolo monitoria e mai contestata da controparte, è stato gravato di interessi moratori contrattualmente determinati ai sensi dell'art. 11 delle Condizioni generali di Locazione Finanziaria (doc. n. 3 fascicolo monitorio) a seguito dell'omesso pagamento delle rate in misura determinata pari al “tasso Euribor
Tre Mesi dell'ultimo giorno lavorativo del mese precedente il verificarsi della mora, maggiorato di 9 punti percentuali e comunque nei limiti del c.c. “tasso soglia” di cui alla legge n. 108/1996;
-non rileva la determinazione del credito ammesso al passivo del fallimento della società CP_6
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Occorre preliminarmente ricordare che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, è onere del resistente provare il diritto per cui il decreto ingiuntivo è stato emesso, posto che ricopre solo formalmente la posizione di convenuto, mentre deve essere considerato nella sua qualità di attore in senso sostanziale ai fini della ripartizione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c..
In via preliminare si rileva che risultano da dati certi e non contestati la restituzione del veicolo TG. CX 422 DX in un momento antecedente il Controparte_11 fallimento (15/07/2006), e l'ammissione al passivo di per l'importo Controparte_10 di euro 2.440,22 per rate insolute.
Co Questo evento non può che assumere rilievo in quanto circoscrive per l'importo del debito apparentemente rimasto insoluto, con evidenti ripercussioni in capo all'odierno attore. infatti ha garantito l'adempimento dell'originario contratto di locazione CP_1 finanziaria di veicoli con il concedente Controparte_10 costituendosi fideiussore della per l'adempimento di qualunque obbligazione CP_6 dipendente dal contratto, secondo quanto previsto in via generale in tema di obbligazione del fideiussore ex art. 1944 c.1 c.c., ricomprendendo perciò anche quanto ancora dovuto, sub specie quanto ammesso in sede concorsuale.
E' da rilevare che la stessa parte attorea riconosce come dovuto, in subordine e in conseguenza dell'eventuale riconoscimento di titolarità del diritto di credito in capo all'odierna convenuta, quanto ammesso al passivo del fallimento, ossia la somma di euro
2.440,22 per rate insolute.
5 risulta titolare, avendo fornito prova delle cessioni di credito intercorse, della CP_2 somma così riconosciuta a;
con riguardo alle doglianze di parte Controparte_10 attrice, la giurisprudenza di legittimità più recente (Cass. ord. 13289/2024) afferma che “:
è pacifico il principio per il quale la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. 1 dicembre 1993, n. 3, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (Cass., sez. 3, 10 febbraio 2023, n.
4277; Cass., 22 febbraio 2022, n. 5857; Cass., 5 novembre 2020, n. 24798). Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha, in qualche misura, limitato l'onere probatorio della società cessionaria in blocco dei crediti bancari. Si è ritenuto, dunque, che l'art. 58 del d.lgs. n.
385 del 1993, nel consentire la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, detta una disciplina derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessazione del credito del contratto (Cass.,
31 dicembre 2017, n. 31188). Ciò per la semplice considerazione che tale regolamentazione specifica è giustificata dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi blocchi di beni, crediti rapporti giuridici, «individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. Si è, dunque, affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti bancari, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass., 10 febbraio 2023, n. 4277; Cass., 13 giugno 2019, n. 15884; Cass., n. 31118 del 2017).
Si riscontra tuttavia un difetto probatorio circa la giustificazione delle ulteriori somme pretese in via monitoria, posto che l'estratto delle scritture contabili di Parte_2 denominato “estratto conto 31/08/20-23/12/20” riporta, infatti, un “saldo e/conto” scaduto per un importo di 17.482,48 euro, con una mera certificazione di conformità alle scritture contabili che tuttavia non risulta provenire da un dirigente che si qualifichi come tale. Il documento in questione non contiene nemmeno la dichiarazione che il credito sia vero e liquido, rimanendo quindi sprovvisto dei requisiti richiesti dall'art. 50 TUB per qualificarlo come estratto conto certificato.
6 Occorre rilevare la mancanza di un prospetto di dettaglio di quanto sarebbe in ipotesi dovuto a titolo di importo capitale e quanto a titolo di interessi. In tal senso, non risulta adeguatamente provata la correttezza della quantificazione del credito per come prospettato dal convenuto opposto.
Anche l'estratto della lista CERSEI allegato, contenente “un elenco di codici identificativi
(…) di posizioni creditorie (…), originate dai contratti in elenco, e che formano oggetto di cessioni in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB della società alla società Parte_2
: nell'ambito del progetto Anacap-Cersei” pur confermando la cessione Controparte_8 della posizione creditoria, originariamente attribuita a Controparte_7 per il contratto di cui trattasi, non specifica alcun tipo di importo dovuto.
non ha quindi raggiunto l'onere probatorio necessario al fine del CP_2 riconoscimento del credito per come prospettato in fase monitoria, dovendo limitare la pretesa a quanto formalmente riconosciuto in sede di ammissione al passivo nel fallimento Co di .
L'odierno attore rimane pertanto obbligato in quanto garante del debito in oggetto, stante la previsione di rinuncia del beneficio di cui all'art. 1944 c.c., contenuta al punto 1) della fideiussione prodotta in atti e regolarmente sottoscritta.
Le spese di lite vanno compensate, considerato il notevole divario tra la richiesta azionata in monitorio e il credito riconosciuto in questa sede .
P.Q.M.
Il Tribunale di NZ, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti:
-revoca il decreto ingiuntivo opposto, n. 2858/2022 emesso dal Tribunale di NZ , accerta il diritto di credito in capo a per la somma di € 2.440,22 nei Controparte_2 confronti di condanna in qualità di fideiussore della al CP_6 Controparte_1 CP_6 pagamento della somma di € 2.440,22 oltre interessi dal dovuto al saldo.
Compensa le spese di lite tra le parti
Rigetta ogni diversa eccezione deduzione, istanza conclusione.
Sentenza esecutiva ex lege.
NZ, 8 febbraio 2025.
Il giudice
Dot. Alessandro Rossato
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