Articolo 13 della Legge 22 dicembre 1980, n. 889
Articolo 12Articolo 14
Versione
31 dicembre 1980
Art. 13.
Le nuove aliquote stabilite con la presente legge, se sostitutive di quelle vigenti per un periodo di tempo determinato, si intendono definitive.
Entrata in vigore il 31 dicembre 1980
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