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31 dicembre 1980
31 dicembre 1980
Art. 13.
Le nuove aliquote stabilite con la presente legge, se sostitutive di quelle vigenti per un periodo di tempo determinato, si intendono definitive.
Le nuove aliquote stabilite con la presente legge, se sostitutive di quelle vigenti per un periodo di tempo determinato, si intendono definitive.
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- 1. Risoluzione del 20/05/1983 n. 341974 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 20 maggio 1983 · 0.4507922
Con istanza diretta alla scrivente l\'Associazione in oggetto indicata ha chiesto di conoscere l\'aliquota I.V.A. applicabile alle cessioni ed alle importazioni di sacchi a pelo confezionati con tagli di tessuto di fibre tessili sintetiche. Sentita in merito la Direzione Generale delle Dogane ed imposte Indirette, la scrivente premette che i suddetti prodotti nella tariffa doganale attualmente in vigore sono da classificare come "Oggetti letterecci e simili con molle oppure imbottiti o guarniti interamente da qualsiasi materia: altri non nominati: sacchi a pelo, della voce 94.04 - B - III a (codice statistico 94.04/610) mentre nella tariffa doganale vigente alla data di entrata …
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