Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 13/06/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 00531/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00420/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di RE (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 420 del 2024, proposto da
Società Impianti Metano S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Laura Pelizzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Stezzano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Giazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in RE, via XX Settembre 66;
per l'annullamento
della nota prot. 0002892/2024 del 20 marzo 2024, comunicata in pari data, a firma del Responsabile U.O. Tecnico 1 del Comune di Stezzano, recante “servizio distribuzione gas; procedimento connesso alla Vs. istanza di rideterminazione del canone concessorio post scadenza naturale e istanze connesse”;
di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso;
e, conseguentemente, per l’accertamento dell’obbligo del Comune di Stezzano di avviare il procedi-mento funzionale alla rivalutazione delle condizioni di affidamento della concessione per la distribuzione del gas naturale, adottando le misure necessarie a riequilibrare il rapporto contrattuale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Stezzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 aprile 2025 la dott.ssa Francesca Siccardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1.- A seguito di procedura di gara ex D.Lgs. 164/2000, il Comune di Stezzano ha affidato a Società Impianti Metano S.r.l. (d’ora in poi SIM) la gestione in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale, con contatto rep. 996 del 18.5.2009 della durata di dodici anni e precisamente con decorrenza dall’1.1.2010 al 31.12.2021.
1.2.- Detto contratto prevedeva che SIM: effettuasse la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, nonché interventi di estensione, sviluppo e potenziamento delle reti, sostenendo i relativi investimenti secondo le previsioni del contratto di servizio; avesse diritto all’incasso delle somme versate dall’utenza, applicando le tariffe di distribuzione del gas annualmente determinate dalla regolazione vigente, entro il limite massimo stabilito (cd. vincolo ai ricavi); fosse obbligata a corrispondere al Comune di Stezzano un canone annuo “ espresso in forma di percentuale fissa e invariabile del Margine di Distribuzione percepito del 76,13 % …Il predetto Margine di Distribuzione sarà un valore di risultato consuntivo, variabile di anno in anno in funzione del numero di utenti e dei consumi stagionali di gas, oltre che delle modifiche tariffarie (e pertanto non necessariamente corrisponderà al VRD fissato dall’Autorità per l’Energia elettrica ed il Gas) ”; a fine gestione ricevesse dal gestore entrante un indennizzo per il trasferimento dell’impianto e degli interventi realizzati.
2.- L’art. 24, comma 4, del D.Lgs. 93/2011 ha previsto, dalla data di entrata in vigore, l’obbligo di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale per ambiti territoriali minimi (cd. ATEM); tuttavia svariati interventi normativi hanno posticipato il termine di indizione delle gare d’ambito.
Secondo l’art. 14, comma 7, II periodo, del D.Lgs. 164/2000 “ il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento ”, nonostante la scadenza del contratto in essere.
3.- Non essendo stata bandita la gara dell’ATEM in cui ricade il Comune di Stezzano, a fare data dall’1.1.2022 SIM ha continuato ad erogare il servizio pubblico alle medesime condizioni pattuite nel contratto scaduto, in forza della sopra menzionata proroga ex lege .
4.1.- Con istanza del 22.12.2023 SIM ha richiesto al Comune di Stezzano l’avvio di un procedimento di rinegoziazione del canone concessorio (oltre alla revisione dell’elenco prezzi e della cauzione definitiva), in quanto la misura originariamente pattuita sarebbe diventata sproporzionata sia rispetto ai ricavi di gestione, sia rispetto all’attuale valore degli impianti e delle reti SIM, rendendo così la gestione del servizio antieconomica ed in perdita.
4.2.- Con nota del 20.3.2024 il Comune di Stezzano, ricostruito il quadro normativo di riferimento, ha negato la richiesta revisione, rilevando l’omessa prova da parte del gestore del sopravvenuto squilibrio del rapporto, che sarebbe un presupposto necessario per procedere ad una rideterminazione del canone, invitando, tuttavia, SIM a trasmettere una relazione basata su dati oggettivi a supporto della affermata alterazione dell’equilibrio economico – finanziario del contratto ed a presenziare ad un tavolo tecnico per l’approfondimento delle questioni.
5.1.- Con ricorso notificato il 20.5.2024 al Comune di Stezzano, tempestivamente depositato, SIM ha chiesto l’annullamento del suddetto provvedimento, nonché l’accertamento dell’obbligo dell’Ente di avviare il procedimento di revisione del canone concessorio.
5.2.- La ricorrente formula un unico, articolato, motivo di doglianza, rubricato “ violazione degli artt. 9 e 192 d.lgs. 36/2023 (nonché del previgente art. 165 d.lgs. 50/2016), dei principi generali in materia di equilibrio delle concessioni, degli obblighi corrispettivi di buona fede e leale collaborazione nei rapporti contrattuali; eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e travisamento dei presupposti ”: richiamando in particolare gli artt. 9 e 192 del D.Lgs. 36/2023, oltre i canoni di buona fede e correttezza, la società sostiene che l’equilibrio del rapporto in essere sia stato alterato da sopravvenute circostanze imprevedibili ad essa non addebitabili (proroga a tempo indeterminato e diversa regolazione tariffaria medio tempore intervenuta) e che a ciò si dovrebbe porre rimedio attraverso la rinegoziazione del canone – così come sarebbe stato riconosciuto anche dalla Corte Costituzionale nella pronuncia n. 239/2021.
Inoltre, a dire di SIM l’avvenuta protrazione ex lege (art. 14. comma 7, D.Lgs. 164/2000) del vincolo contrattuale, peraltro per un tempo non definito e significativamente eccedente la durata originariamente prevista, senza che a ciò abbia concorso la volontà del gestore, comporterebbe la “perdita di efficacia” delle condizioni contrattuali originariamente pattuite: infatti, l’offerta economica presentata in gara aveva quale suo presupposto il piano economico finanziario, il cui contenuto era stato condizionato tanto dalla predeterminata durata del rapporto, quanto dall’indennizzo per il valore residuo degli impianti che, alla scadenza, il gestore avrebbe ricevuto dal gestore entrante.
La società, in definitiva, sostiene che il Comune di Stezzano avrebbe illegittimamente opposto un aprioristico diniego alla propria richiesta di rideterminazione del canone, in violazione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, anziché dare corso ad un effettivo procedimento revisionale.
6.- Il Comune di Stezzano si è costituito in giudizio con atto di mera forma.
7.- Nelle more, con istanza del 16.7.2024 SIM ha sollecitato l’avvio di un tavolo tecnico per l’approfondimento della questione oggetto di causa, cui il Comune di Stezzano ha replicato in senso negativo con nota del 26.7.2024, ritenendolo incompatibile con l’avviata iniziativa giurisdizionale.
8.- Le parti si sono avvalse delle facoltà loro concesse dall’art. 73 c.p.a..
L’Amministrazione, in via preliminare, ha eccepito l’irricevibilità del ricorso: a suo dire, infatti, venendo in rilievo un rapporto concessorio, troverebbe applicazione il termine decadenziale dei trenta giorni stabilito dal novellato art. 120 c.p.a.; di conseguenza, sarebbe inammissibile la domanda di accertamento dell’obbligo comunale di concludere il procedimento, in quanto già portato a termine con un provvedimento di segno negativo non tempestivamente impugnato.
9.- Ritiene il Collegio di poter prescindere dall’esame delle questioni preliminari sollevate dal Comune di Stezzano in applicazione del principio della cd. ragione più liquida (cfr. C.d.S., A.P. n. 5 del 27.4.2015), stante l’infondatezza nel merito del ricorso, per le ragioni di seguito esposte.
10.- Venendo, quindi, alla questione della legittimità o meno del gravato diniego della richiesta revisionale di SIM (limitatamente alla rideterminazione del canone, non essendo stato censurato il rigetto della richiesta di aggiornamento del listino prezzi e della cauzione definitiva), il ricorso, per come formulato, appare infondato.
Occorre, anzitutto, precisare che oggetto del giudizio è la legittimità – nei limiti dei motivi di censura – del provvedimento con cui il Comune di Stezzano ha ritenuto che, sulla base degli elementi offerti da SIM, non sussistessero i presupposti per addivenire alla modifica del canone, dalla stessa richiesta con missiva del 22.12.2023, contenente una serie di considerazioni teoriche ed una tabella che, secondo la società, avrebbe attestato la sopravvenuta sproporzione del canone retrocesso rispetto ai ricavi d’impresa.
Nel caso di specie il Comune di Stezzano ha riscontrato l’istanza con il provvedimento del 20.3.2024, negando, nella sostanza, la spettanza della richiesta revisione, in quanto “ la scadenza naturale della concessione, in termini di costi e ricavi, non sembra arrecare alcun maggior danno al gestore (salvo che esso dimostri una onerosità sopravvenuta) soprattutto considerato che il canone versato al comune è proporzionale ai ricavi della gestione, rinegoziare lo stesso senza dimostrare il sopravvenuto squilibrio, potrebbe configurarsi come danno erariale se non addirittura come indebito arricchimento a vantaggio del gestore…Il tutto beninteso, a meno che il gestore possa invocare documentalmente i “rimedi alternativi” evidenziati dalla sentenza della Corte Costituzionale già citata in ns. precedente nota e recentemente confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n° 14351/23 a cui si rinvia ”, tuttavia dichiarando di “ resta re in attesa di ricevere una relazione a giustificazione di una sopravvenuta alterazione dell’equilibrio economico e finanziario del contratto ma basata non su una sentenza antecedente alla stipula del contratto stesso ma su dati economici oggettivi ed ampiamente documentati e che soprattutto dimostrino che nel corso della gestione si siano verificati eventi “sopravvenuti” e non prevedibili alla firma del contratto tali da modificare radicalmente l’equilibrio eco/fin del contratto stesso ”.
Secondo l’Ente, quindi, alla luce degli elementi offerti da SIM, non sussistevano i presupposti per procedere ad una revisione del canone originariamente pattuito: in altre parole, il gestore non aveva fornito prova di sopravvenienze tali da determinare uno squilibrio del rapporto in essere.
A fronte di ciò, tuttavia, i motivi di ricorso non paiono pertinenti e, comunque, non denotano l’illegittimità del provvedimento. Si rammenta, infatti, che la presente controversia è di tipo impugnatorio: di conseguenza, la ricorrente avrebbe dovuto individuare dei profili di illegittimità concreta del provvedimento, contestando le specifiche motivazioni poste a suo fondamento (nella specie, carenza della prova del dedotto squilibrio) piuttosto che argomentare sulla asserita spettanza della pretesa revisione e sulla rimodulazione dei costi sostenuti, talora richiamando le delibere RE e, talaltra, i criteri di cui al DM 226/2011.
In definitiva, quindi, a fronte della motivazione comunale che afferma la mancata offerta di elementi utili a dimostrare i presupposti per la revisione, la ricorrente avrebbe dovuto contestare la veridicità dell’affermazione o, comunque, dedurne l’irragionevolezza, sostenendo di aver bensì fornito i dati a ciò necessari: ciò, però, non è avvenuto. Il ricorso, infatti, dopo un’ampia dissertazione teorica sulla materia, si limita ad affermare, da un lato, la sussistenza di un sopravvenuto squilibrio del rapporto e, dall’altro, che la decisione comunale denoterebbe un’aprioristica chiusura al dialogo.
Tuttavia, rileva il Collegio come la richiesta revisionale della ricorrente avrebbe già in origine dovuto essere supportata da documentazione ufficiale che attestasse la sussistenza dei presupposti per la pretesa modifica del canone – ciò che non risulta essere avvenuto, non potendo essere ritenute probanti le tabelle inserite all’interno dell’istanza del dicembre 2023.
Come già affermato dalla Sezione con la pronuncia n. 1049/2024, l’Ente concessionario ha l’obbligo di riscontrare in maniera espressa una richiesta di revisione del canone: tuttavia, tale obbligo non ricomprende il dovere – come pare affermare SIM – di convocazione di un tavolo di confronto.
Ebbene, nel caso di specie, il Comune di Stezzano ha provveduto espressamente sulla richiesta di SIM, allo stato rigettandola per difetto di prova circa la sussistenza dei presupposti revisionali, manifestando, a differenza di quanto affermato in ricorso, una disponibilità ad esaminare la documentazione che la società avesse successivamente trasmesso, anche mediante attivazione di un tavolo tecnico.
SIM, tuttavia, anziché dar corso all’invito, si è determinata alla proposizione del ricorso giurisdizionale, che, per come formulato, non inficia la legittimità del diniego, né conduce ad una diversa soluzione quanto dalla società argomentato, nella memoria da ultimo depositata, con riferimento al diniego dell’Ente, a causa pendente, di convocare il suddetto tavolo tecnico, se non altro perché tale diniego non è stato impugnato.
Pertanto, il ricorso, allo stato, va respinto, ferma evidentemente restando la possibilità per SIM di avviare un distinto procedimento, trasmettendo all’Amministrazione la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza dei presupposti per una revisione del canone, e dando così seguito all’invito del Comune di Stezzano.
11.- Le spese di lite meritano compensazione, attesa la novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di RE (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RE nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Siccardi | Angelo Gabbricci |
IL SEGRETARIO