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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/11/2025, n. 16676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16676 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20562/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 20562/2025 tra
Parte_1
ATTRICE
E
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 27 novembre 2025, alle ore 9.40, innanzi alla dott.ssa Bianca Ferramosca, sono comparsi:
1. l'avv. dell'Alberto IA per parte opponente;
2. l'Avv.to Cristina Ciaravalle in sostituzione dell'avv. Agostino Agaro per parte opposta;
L'avv. IA insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori articolati nella memoria ex art. 171 ter n. 2
c.p.c. da ritenersi qui richiamati e trascritti e precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto introduttivo dando atto che, in ragione della modifica dell'ordinanza di conversione con riferimento alle spese di iscrizione ipotecaria, la materia del contendere per detta contestazione può ritenersi cessata;
l'avv. Ciaravalle contesta le reiterate istanze istruttorie e conclude riportandosi alle conclusioni di cui alla propria comparsa di costituzione e risposta confermando la cessazione della materia del contendere limitatamente alla parte di contestazione che ha riguardato le spese di iscrizione ipotecaria;
i procuratori discutono oralmente,
Il Giudice
All'esito della discussione orale e della successiva camera di consiglio, preso atto dell'allontanamento delle parti decide la causa dando lettura della sentenza.
Il Giudice
dott.ssa Bianca Ferramosca
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Bianca Ferramosca, all'udienza del 27 novembre 2025, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 20562/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Parte_1 C.F._1
IA
ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Agostino Agaro
CONVENUTO
Oggetto: merito di opposizione ex art. 615, 2° co., c.p.c. avverso l'esecuzione immobiliare iscritta al n.
630/2023 R.G.Es.
Conclusioni: come da antescritto verbale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 16 aprile 2025, , debitrice esecutata, ha Parte_1 istaurato il merito dell'opposizione proposta avverso la procedura di cui in oggetto a fronte dell'ordinanza sulla istanza di conversione ex art. 495 c.p.c..
A sostegno dell'opposizione, la ha dedotto: - la duplicazione delle spese di iscrizione ipotecaria Parte_1 computate nell'ordinanza di conversione;
- la non corretta indicazione degli interessi maturati dalla data del precetto;
- l'abuso del diritto per aver il creditore procedente avviato l'esecuzione forzata nonostante la debitrice avesse manifestato la volontà di adempiere mediante il pagamento a rate di quanto dovuto, con conseguente esclusione della ripetizione delle spese e dei compensi di iscrizione ipotecaria e della procedura esecutiva. La opponente ha anche richiesto condannarsi il creditore procedente alla restituzione alla debitrice esecutata delle somme che risultassero, all'esito di quanto deciso con la definizione della presente opposizione, dalla stessa versate in eccedenza. pagina 2 di 4 Si è costituto tempestivamente il , chiedendo il rigetto della domanda in Controparte_2 quanto inammissibile e/o infondata.
All'odierna udienza, in ragione dell'avvenuta correzione dell'ordinanza di conversione in punto di spese di iscrizione ipotecaria, ridotte a quanto effettivamente dovuto a seguito del riconoscimento dell'erronea duplicazione, le parti hanno chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere in parte qua.
A seguito della discussione orale, la causa viene ora in decisione.
Preliminarmente, va dichiarata la cessata materia del contendere, limitatamente alla questione della duplicazione delle spese per l'iscrizione ipotecaria, vista la rettifica dell'ordinanza di ammissione della conversione avvenuta nel corso della procedura e la concorde volontà delle parti.
Resta, dunque, da definire la questione in punto di spese di lite, secondo la generale regola della
“soccombenza virtuale”, nonché le censure relative all'erroneo calcolo degli interessi e all'asserito esercizio abusivo del diritto.
Quanto al motivo attinente all'erroneo calcolo degli interessi maturati a seguito della notifica del precetto, lo stesso è fondato e merita accoglimento. Difatti, gli interessi dovuti sulla somma indicata nell'atto di precetto decorrenti dal 1° marzo 2023 (data del precetto) al 28.02.2024 (data della precisazione del credito nella procedura esecutiva), in applicazione del tasso legale richiamato nel titolo, risultano pari alla minor somma di euro 365,61 in luogo di quella di euro 469,45 individuata nell'ordinanza di conversione.
Considerata la completa esecuzione dell'ordinanza di conversione e la conseguente chiusura della procedura come avvenuta il 25 novembre u.s., deve accogliersi la domanda di ripetizione dell'importo di €
103,84 corrisposta in eccesso dalla debitrice a titolo di interessi in esecuzione della ordinanza di conversione, come formulata alla lettera h delle conclusioni dell'atto di citazione.
In relazione al prospettato abuso del diritto, la doglianza va correttamente qualifica come opposizione all'esecuzione giacché, a motivo del preteso abuso, la debitrice contesta il diritto del Condominio a vedersi liquidare le spese come sostenute per la riscossione del credito che, secondo principio interpretativo consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. n. 28627/2008), discendono dal titolo esecutivo e concorrono alla soddisfazione completa del credito.
Nel merito il motivo è infondato.
La mancata accettazione da parte del di una proposta - che veda, in luogo dell'esatto CP_1 adempimento, il pagamento rateale nel termine di un anno del credito vantato in base al titolo - non si connota come comportamento abusivo del creditore che, infatti, ha pieno diritto di esigere il pagamento del credito nell'importo e nel tempo stabiliti nel titolo. La dilazione proposta dalla debitrice integra, invece, pagina 3 di 4 una prestazione diversa da quella dovuta, che il creditore ha la facoltà ma non il dovere di accettare ex art. 1197 c.c… E', infatti, solo l'offerta tempestiva della prestazione dovuta che, a mente dell'art. 1220 c.c., esclude la mora del debitore anche senza le formalità di legge della costituzione in mora del creditore, se rifiutata senza legittimo motivo.
Ne consegue:
- la declaratoria di cessazione materia del contendere quanto alle contestazioni mosse sulla duplicazione delle spese di iscrizione ipotecaria;
- l'accoglimento della domanda di ripetizione dell'importo corrisposto in eccesso dalla debitrice a titolo di interessi successivi al precetto;
- il rigetto del motivo inerente l'esercizio abusivo del diritto.
Quanto alle spese di lite, visti i margini di soccombenza reciproca, le stesse si intendono integralmente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere quanto alle contestazioni mosse sulla duplicazione delle spese di iscrizione ipotecaria;
- in parziale accoglimento della domanda condanna il alla restituzione a Controparte_1
dell'importo di € 103,84 e rigetta nel resto l'opposizione; Parte_1
- compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti.
Roma, 27 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Bianca Ferramosca
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 20562/2025 tra
Parte_1
ATTRICE
E
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 27 novembre 2025, alle ore 9.40, innanzi alla dott.ssa Bianca Ferramosca, sono comparsi:
1. l'avv. dell'Alberto IA per parte opponente;
2. l'Avv.to Cristina Ciaravalle in sostituzione dell'avv. Agostino Agaro per parte opposta;
L'avv. IA insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori articolati nella memoria ex art. 171 ter n. 2
c.p.c. da ritenersi qui richiamati e trascritti e precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto introduttivo dando atto che, in ragione della modifica dell'ordinanza di conversione con riferimento alle spese di iscrizione ipotecaria, la materia del contendere per detta contestazione può ritenersi cessata;
l'avv. Ciaravalle contesta le reiterate istanze istruttorie e conclude riportandosi alle conclusioni di cui alla propria comparsa di costituzione e risposta confermando la cessazione della materia del contendere limitatamente alla parte di contestazione che ha riguardato le spese di iscrizione ipotecaria;
i procuratori discutono oralmente,
Il Giudice
All'esito della discussione orale e della successiva camera di consiglio, preso atto dell'allontanamento delle parti decide la causa dando lettura della sentenza.
Il Giudice
dott.ssa Bianca Ferramosca
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Bianca Ferramosca, all'udienza del 27 novembre 2025, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 20562/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Parte_1 C.F._1
IA
ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Agostino Agaro
CONVENUTO
Oggetto: merito di opposizione ex art. 615, 2° co., c.p.c. avverso l'esecuzione immobiliare iscritta al n.
630/2023 R.G.Es.
Conclusioni: come da antescritto verbale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 16 aprile 2025, , debitrice esecutata, ha Parte_1 istaurato il merito dell'opposizione proposta avverso la procedura di cui in oggetto a fronte dell'ordinanza sulla istanza di conversione ex art. 495 c.p.c..
A sostegno dell'opposizione, la ha dedotto: - la duplicazione delle spese di iscrizione ipotecaria Parte_1 computate nell'ordinanza di conversione;
- la non corretta indicazione degli interessi maturati dalla data del precetto;
- l'abuso del diritto per aver il creditore procedente avviato l'esecuzione forzata nonostante la debitrice avesse manifestato la volontà di adempiere mediante il pagamento a rate di quanto dovuto, con conseguente esclusione della ripetizione delle spese e dei compensi di iscrizione ipotecaria e della procedura esecutiva. La opponente ha anche richiesto condannarsi il creditore procedente alla restituzione alla debitrice esecutata delle somme che risultassero, all'esito di quanto deciso con la definizione della presente opposizione, dalla stessa versate in eccedenza. pagina 2 di 4 Si è costituto tempestivamente il , chiedendo il rigetto della domanda in Controparte_2 quanto inammissibile e/o infondata.
All'odierna udienza, in ragione dell'avvenuta correzione dell'ordinanza di conversione in punto di spese di iscrizione ipotecaria, ridotte a quanto effettivamente dovuto a seguito del riconoscimento dell'erronea duplicazione, le parti hanno chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere in parte qua.
A seguito della discussione orale, la causa viene ora in decisione.
Preliminarmente, va dichiarata la cessata materia del contendere, limitatamente alla questione della duplicazione delle spese per l'iscrizione ipotecaria, vista la rettifica dell'ordinanza di ammissione della conversione avvenuta nel corso della procedura e la concorde volontà delle parti.
Resta, dunque, da definire la questione in punto di spese di lite, secondo la generale regola della
“soccombenza virtuale”, nonché le censure relative all'erroneo calcolo degli interessi e all'asserito esercizio abusivo del diritto.
Quanto al motivo attinente all'erroneo calcolo degli interessi maturati a seguito della notifica del precetto, lo stesso è fondato e merita accoglimento. Difatti, gli interessi dovuti sulla somma indicata nell'atto di precetto decorrenti dal 1° marzo 2023 (data del precetto) al 28.02.2024 (data della precisazione del credito nella procedura esecutiva), in applicazione del tasso legale richiamato nel titolo, risultano pari alla minor somma di euro 365,61 in luogo di quella di euro 469,45 individuata nell'ordinanza di conversione.
Considerata la completa esecuzione dell'ordinanza di conversione e la conseguente chiusura della procedura come avvenuta il 25 novembre u.s., deve accogliersi la domanda di ripetizione dell'importo di €
103,84 corrisposta in eccesso dalla debitrice a titolo di interessi in esecuzione della ordinanza di conversione, come formulata alla lettera h delle conclusioni dell'atto di citazione.
In relazione al prospettato abuso del diritto, la doglianza va correttamente qualifica come opposizione all'esecuzione giacché, a motivo del preteso abuso, la debitrice contesta il diritto del Condominio a vedersi liquidare le spese come sostenute per la riscossione del credito che, secondo principio interpretativo consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. n. 28627/2008), discendono dal titolo esecutivo e concorrono alla soddisfazione completa del credito.
Nel merito il motivo è infondato.
La mancata accettazione da parte del di una proposta - che veda, in luogo dell'esatto CP_1 adempimento, il pagamento rateale nel termine di un anno del credito vantato in base al titolo - non si connota come comportamento abusivo del creditore che, infatti, ha pieno diritto di esigere il pagamento del credito nell'importo e nel tempo stabiliti nel titolo. La dilazione proposta dalla debitrice integra, invece, pagina 3 di 4 una prestazione diversa da quella dovuta, che il creditore ha la facoltà ma non il dovere di accettare ex art. 1197 c.c… E', infatti, solo l'offerta tempestiva della prestazione dovuta che, a mente dell'art. 1220 c.c., esclude la mora del debitore anche senza le formalità di legge della costituzione in mora del creditore, se rifiutata senza legittimo motivo.
Ne consegue:
- la declaratoria di cessazione materia del contendere quanto alle contestazioni mosse sulla duplicazione delle spese di iscrizione ipotecaria;
- l'accoglimento della domanda di ripetizione dell'importo corrisposto in eccesso dalla debitrice a titolo di interessi successivi al precetto;
- il rigetto del motivo inerente l'esercizio abusivo del diritto.
Quanto alle spese di lite, visti i margini di soccombenza reciproca, le stesse si intendono integralmente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere quanto alle contestazioni mosse sulla duplicazione delle spese di iscrizione ipotecaria;
- in parziale accoglimento della domanda condanna il alla restituzione a Controparte_1
dell'importo di € 103,84 e rigetta nel resto l'opposizione; Parte_1
- compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti.
Roma, 27 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Bianca Ferramosca
pagina 4 di 4