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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 02/04/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 464/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente Relatore dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di rinvio iscritta al n. r.g. 464/2024 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STEFANO
[...] P.IVA_1
VESCIO (C.F. C.F._1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VESCIO Parte_2 C.F._2
STEFANO (C.F. C.F._1
ATTORI IN RIASSUNZIONE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RT C.F._3
FABIO PIZZO (C.F. ) C.F._4
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
In data 03.12.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 16 Per la parte attrice in riassunzione:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze
1. in riforma della sentenza 8/2012 del Tribunale di Pistoia, Sezione distaccata di Pescia, emessa il 7 marzo 2012 a definizione della causa civile n° 302/2010 R.G., dichiarare non dovuti gli interessi su quanto a suo tempo pagato dal- l'attore al creditore sociale RT Parte_3
, nonché le spese legali relative all'atto di precetto e all'atto di
[...] pignoramento compiuti da quest'ultima nei confronti di e le RT spese del primo grado del presente giudizio e quindi limitare sostanzialmente il quantum della condanna alla somma liquidata in favore della ditta
[...]
dalla Corte d'Appello di Firenze con la sentenza n° 602/1996 ed alle Pt_3 spese legali di quel procedimento.
2. con vittoria si spese e competenze legali delle restanti fasi del giudizio.
Per la parte convenuta in riassunzione:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale – contrariis reiectis -:
Nel merito:
In tesi: (come già era stato chiesto nel precedente grado di appello del 2019) dichiarare l'inammissibilità per le uniche conclusioni “nel merito” svolte da controparte (quelle indicate sub 4 a pag. 9 dell'atto di citazione in appello) per limitazione dei diritti della difesa del Convenuto che si vedrebbe in tal modo privato delle garanzie del doppio grado del giudizio di merito;
In ipotesi: respingere tutte richieste ex adverso formulate, perché infondate in fatto ed in diritto.
Con il ristoro delle spese e competenze di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato,
[...]
(di seguito solo Parte_1 [...]
e (di seguito entrambi anche ATTORI IN Pt_4 Parte_2
RIASSUNZIONE) convenivano in giudizio, innanzi questa Corte di Appello
(di seguito anche CONVENUTO IN RIASSUNZIONE), a RT
pagina 2 di 16 seguito della ordinanza con rinvio della Corte di Cassazione n. 33176/2023, per ottenere l'esame nel merito della vicenda sulla base delle indicazioni espresse dalla Suprema Corte.
La Cassazione aveva accolto il ricorso degli ATTORI IN RIASSUNZIONE limitatamente al suo quarto motivo, dichiarandone inammissibili gli altri, cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviato la causa a questa
Corte di Appello, in diversa composizione, per il nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
Radicatosi il contraddittorio, il CONVENUTO IN RIASSUNZIONE nel costituirsi in giudizio, contestava l'eccezione dei riassumenti tesa ad evidenziare l'insussistenza del proprio diritto a pretendere il rimborso di parte delle somme pretese e concludeva come in epigrafe.
La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione in data 03.12.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio e della sua valutazione in questa sede, occorre effettuare una compiuta cronistoria dei fatti e delle vicende processuali.
I. La sentenza n. 259/2019 di questa Corte di Appello, pubblicata in data 05/02/2019
Con la sentenza cassata con rinvio, questa Corte di Appello, in diversa Parte_ composizione, aveva respinto il gravame proposto dalla e da Pt_2
avverso la sentenza del 7 marzo 2012, con cui il Tribunale di Pistoia,
[...] sezione distaccata di Pescia, aveva condannato la contumace a pagare Pt_4 la somma di € 140.818,95 oltre interessi legali e spese, a favore di Pt_2
pagina 3 di 16 , il quale aveva agito per farsi rimborsare quanto versato, come socio CP illimitatamente responsabile, ad un terzo creditore Parte_3
) in forza di sentenza definitiva di condanna.
[...]
Parte_ L'appello proposto da e da era stato affidato ai seguenti Parte_2 motivi:
I) carenza d'interesse ad agire dell'interlocutore processuale, che in sostanza aveva agito contro sé stesso, sebbene, essendo a propria volta socio e liquidatore della società, avesse avuto il potere (disgiuntivo) di realizzare il patrimonio sociale e pagare direttamente il terzo creditore ("in qualità di liquidatore della odierna appellante, aveva il potere di esprimere la volontà del soggetto contro cui ha agito in giudizio e quindi avrebbe potuto compiere tutti gli atti necessari all'adempimento dell'obbligazione che ha assunto essere stata violata. Bastava che procedesse, una buona volta, alla liquidazione del patrimonio sociale ed al successivo pagamento dell'unico creditore: sé stesso. Non gli serviva a nulla una sentenza di condanna, a meno che il suo vero interesse non fosse quello di nuocere alla società ed agli altri soci" pag. 5 appello);
II) inesistenza e/o nullità della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio, sia perché rivolto ad un soggetto con ragione sociale diversa
[...] invece di PA TE
, sia perché indirizzato alla sede della liquidazione [Massa e
[...]
Cozzile via Vetriano 112) diversa dalla sede legale della società (Massa e Cozzile via Vetriano 108/bis);
III) eccessività della somma liquidata dal giudice, dovendosi in ogni caso escludere: a) gli interessi riconosciuti al terzo creditore b) le spese Pt_3 dell'atto di precetto e pignoramento a carico di;
c) le RT competenze difensive di primo grado (la ragione è sempre la stessa: l'inerzia, la negligenza e le scelte difensive sbagliate dell'odierno appellato non possono andare a detrimento della società, poiché egli avrebbe potuto tranquillamente resistere all'azione esecutiva intrapresa nei suoi confronti dal creditore sociale, avvalendosi del beneficium excussionis e quindi non ha alcun diritto a farsi rimborsare dalla società le spese legali incautamente pagate).
Questa Corte aveva così motivato la propria decisione: “Tornando al primo motivo
d'appello, va senz'altro respinto anch'esso, non diversamente dal secondo. pagina 4 di 16 Invero, quel che avrebbe potuto o dovuto fare come liquidatore RT della società non elide il suo interesse ad ottenere giudizialmente dall'ente collettivo il rimborso di quanto pagato a terzi in forza della posizione di garanzia rivestita. Se insomma l'odierno appellato si è comportato male come liquidatore, la società o gli altri soci potranno proporre nei suoi confronti un'azione di responsabilità gestionale, ma non possono intrinsecamente negare il suo diritto al rimborso di quanto pagato in luogo della società. L'argomento vale parimenti a respingere il terzo motivo d'appello. Non a caso la difesa appellante sottolinea che, anche per quest'ultimo motivo, la ragione di doglianza "è sempre la stessa”.
In breve: ha qui agito come socio pagatore di debiti sociali, se RT come liquidatore ha contribuito ad aggravare quei debiti, ne risponderà caso mai in ambito societario, ma non per questo gli si pub negare il rimborso oggettivamente spettante”.
II. L'ordinanza della Corte di Cassazione n. 33176/2023
La Corte di legittimità, con la pronuncia di rinvio, ha accolto il ricorso degli
ATTORI IN RIASSUNZIONE limitatamente al quarto motivo, avendo ritenuto che le argomentazioni svolte nella sentenza cassata non avessero affrontato l'effettivo contenuto della doglianza, volta a censurare l'entità della condanna pronunciata dal giudice di primo grado nei confronti della . Pt_5
Tale doglianza era stata articolata nel terzo motivo di gravame, con cui gli appellanti avevano lamentato la “eccessività della somma liquidata dal giudice, dovendosi, in ogni caso, escludere: a) gli interessi riconosciuti al terzo creditore dichiarandone inammissibili gli altri, b) le spese dell'atto di precetto e Pt_3 pignoramento a carico di e c) le competenze difensive di primo RT grado (la ragione è sempre la stessa: l'inerzia, la negligenza e le scelte difensive sbagliate dell'odierno appellato non possono andare a detrimento della società.
Egli avrebbe potuto tranquillamente resistere all'azione esecutiva intrapresa nei
pagina 5 di 16 suoi confronti dal creditore sociale avvalendosi del beneficium excussionis, quindi non ha alcun diritto a farsi rimborsare dalla società le spese legali incautamente pagate. Pag. 8 appello)”.
Questa Corte territoriale - come si legge nella sentenza di rinvio - aveva
“disatteso tale censura richiamando quanto già affermato per respingere il primo motivo di appello («quel che avrebbe potuto o dovuto fare RT come liquidatore della società non elide il suo interesse ad ottenere giudizialmente dall'ente collettivo il rimborso di quanto pagato a terzi in forza della posizione di garanzia rivestita. Se, insomma, l'odierno appellato si è comportato male come liquidatore, la società o gli altri soci potranno proporre nei suoi confronti un'azione di responsabilità gestionale, ma non possono intrinsecamente negare il suo diritto al rimborso di quanto pagato in luogo della società») e ribadendo che ha qui agito come socio pagatore di RT debiti sociali, se come liquidatore ha contribuito ad aggravare quei debiti, ne risponderà caso mai in ambito societario, ma non per questo gli si può negare il rimborso oggettivamente spettante»”.
Per contro, a giudizio della Corte remittente, “la riportata doglianza degli appellanti riguardava la possibilità di far valere, già in questo processo,
l'eccezione tesa ad evidenziare l'insussistenza (proprio in forza del beneficium excussionis che avrebbe potuto opporre al creditore sociale che RT aveva agito esecutivamente nei suoi confronti, quale socio illimitatamente responsabile), del diritto dell'attore a pretendere il rimborso almeno di parte delle somme da lui pretese” e “la corte di appello, lungi dal disinteressarsi di tale eccezione, avrebbe dovuto esaminarla e deciderla (accogliendola o respingendola), risolvendosi, invece, la sua già riportata motivazione, sul punto, in un sostanziale ed illegittimo diniego di pronuncia sul punto”.
pagina 6 di 16 La decisione di annullamento con rinvio ha preso spunto dal principio secondo cui il beneficio d'escussione previsto dall'art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio, se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma ciò non impedisce allo stesso creditore d'agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito (cfr.
Cass. n. 15966 del 2016; Cass. n. 49 del 2014). Tale principio è stato da ultimo recepito anche da altre due pronunce della Corte regolatrice la n. 25378 del
12/10/2018 e n. 22629 del 16/10/2020.
La S.C. ha, inoltre, affermato che tale medesimo principio, è stato tuttavia, successivamente rimeditato e precisato dalle Sezioni Unite, con pronuncia n.
28709 del 2020, nella quale è stato osservato che “non è accettabile una interpretazione che determini un vuoto di tutela per il coobbligato sussidiario, che sarebbe costretto ad aspettare il pignoramento, invasivo della sua sfera giuridica, per far valere l'improcedibilità dell'azione esecutiva. Al tempo stesso, si è ritenuto eccessivo l'orientamento minoritario là dove sostiene che l'escussione del patrimonio sociale debba comunque precedere l'azione esecutiva contro il socio.
Piuttosto, per poter affermare l'inoperatività della responsabilità sussidiaria, è necessaria la dimostrazione che la società ha la capacità patrimoniale di soddisfare i propri debiti (cfr. Cass. n. 5136 del 2011). Nell[e] società semplici (e nelle società irregolari) è sul socio che incombe l'onere di provare che il creditore può agevolmente soddisfarsi sul patrimonio sociale, mentre nel caso della società in nome collettivo e di quelle in accomandita semplice e per azioni l'onere della prova s'inverte: qui è il creditore a dover provare l'insufficienza del patrimonio sociale”. pagina 7 di 16 Ha evidenziato, inoltre, la Corte remittente che da ciò “può desumersi, dunque, che la responsabilità del socio illimitatamente responsabile delle società in nome collettivo per i debiti sociali è assistita - ai sensi dell'art. 2304 cod. civ. - dal beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale, la cui violazione è deducibile ed impone al creditore sociale istante di dover provare l'insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale, a meno che non risulti aliunde dimostrata, in modo certo, l'insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito, come, ad esempio, in caso in cui la società sia cancellata
(cfr., anche nelle relative motivazioni, Cass., SU, n. 28709 del 2020; Cass. n. 998 del 2022)”.
In particolare, la Corte di legittimità ha precisato che “l'ammissione della società debitrice del tributo alla procedura di concordato preventivo non costituisce, di per sé, prova dell'insufficienza del patrimonio sociale, tale da giustificare
l'esecuzione nei confronti del socio che ha eccepito il "beneficium excussionis", essendo necessario che sia offerta la prova dell'impossibilità del soddisfacimento sul patrimonio sociale mediante la procedura concorsuale” (Cass. Sez. 5 –
Sentenza n. 998 del 14/01/2022).
Traendo, quindi, spunto da tali principi la Corte remittente ha annullato con rinvio la sentenza di questa Corte di merito, non essendosi quest'ultima pronunciata sull'eccepita insussistenza del diritto dell'originario attore , al RT rimborso di parte delle somme richieste.
III. Il thema decidendum del presente giudizio
Passando, dunque, alla disamina delle domande proposte nel presente giudizio di rinvio, la Corte ritiene dunque di dover fare applicazione del principio delle S.U. richiamato dalla Corte remittente ed al riguardo osserva quanto segue.
Il giudizio è stato riassunto al fine di sentir accertare l'inoperatività della responsabilità sussidiaria del socio e, quindi, per sentir RT pagina 8 di 16 dichiarare non dovuti gli interessi su quanto a suo tempo dal medesimo dovuto al creditore sociale , nonché le spese Parte_3 legali relative all'atto di precetto e all'atto di pignoramento compiuti da quest'ultima società nei confronti del predetto socio e quelle del primo grado del presente giudizio e quindi per sentir limitare sostanzialmente il quantum della condanna, alla somma liquidata in favore della ditta dalla Corte Parte_3
d'Appello di Firenze con la sentenza n° 602/1996 ed alle spese legali di quel procedimento.
Secondo gli ATTORI IN RIASSUNZIONE infatti, sarebbe RT stato inerte, negligente ed avrebbe assunto scelte difensive sbagliate che quindi, non potrebbero andare a detrimento della , poiché egli avrebbe potuto Pt_5 resistere all'azione esecutiva intrapresa nei suoi confronti dal creditore sociale, avvalendosi del beneficium excussionis e quindi, avendo omesso tale condotta, Parte_ non avrebbe alcun diritto a farsi rimborsare da le spese legali incautamente pagate).
Parte_ Piuttosto, a detta di e di , il CONVENUTO IN Parte_2
RIASSUNZIONE avrebbe potuto e dovuto liquidare il patrimonio sociale per pagare il creditore.
, dal canto proprio, ha concluso per sentir: RT
• in tesi, dichiarare l'inammissibilità delle uniche conclusioni “nel merito” svolte dalla controparte (quelle indicate sub 4 a pag. 9 dell'atto Pagina – 10 di citazione in appello) per limitazione dei propri diritti della difesa essendo in tal modo egli privato delle garanzie del doppio grado del giudizio di merito;
• in ipotesi, respingere tutte richieste ex adverso formulate, perché infondate in fatto ed in diritto.
pagina 9 di 16 Il presente giudizio verte, dunque, sulla entità della somma liquidata dal giudice, dovendosi accertare se siano dovuti o meno a : a) gli RT interessi riconosciuti al terzo creditore b) le spese dell'atto di precetto e Pt_3 pignoramento a carico di;
c) le spese del primo grado del RT giudizio.
Di tale domanda è stata, tuttavia, eccepita l'inammissibilità da CP
, in quanto nuova poiché formulata per la prima volta in appello e,
[...] quindi, lesiva del doppio del credo del giudizio.
IV. Il decisum
Occorre, dunque, alla luce delle considerazioni sopra svolte pronunciarsi sulle domande ove si consideri che “il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della decisione di appello per motivi di merito costituisce una nuova ed autonoma fase del processo di natura rescissoria, destinata a concludersi con una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, statuisce per la prima volta sulle domande delle parti e non necessita di alcun impulso ulteriore da parte dell'originario appellante, la cui contumacia in quella sede, una volta riassunto il procedimento ad opera dell'interessato, non determina l'improseguibilità dell'appello, né il passaggio in giudicato delle sentenza di primo grado” (Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10009 del 20/04/2017). Il giudizio di rinvio per motivi di merito integra, infatti, “una nuova ed autonoma fase, che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo
o secondo grado, ha natura rescissoria ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad una precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti” (Cass.
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 24372 del 05/08/2022).
E' preliminare la pronuncia sulla eccezione di inammissibilità della domanda degli
ATTORI IN RIASSUNZIONE sollevata da . RT
pagina 10 di 16 Parte_ Come si evince dalla sentenza del primo grado del giudizio la e Pt_2
erano quivi rimasti contumaci.
[...]
Ciò posto, la Corte osserva quanto segue.
Sono pacifiche tra le parti le seguenti circostanze:
a) l'esistenza del credito della società Parte_3
, creditrice della SOCIETA' in forza della sentenza n. 602/1996 di
[...] questa Corte d'Appello;
b) la ricezione da parte di in data 27 giugno 1996, della RT notifica di atto di precetto dalla ditta per complessive Lire Parte_3
265.991.519 (pari ad € 137.373,15);
c) la notifica allo stesso CONVENUTO IN RIASSUNZIONE in data 23 ottobre
1996, sempre ad istanza della ditta di atto di pignoramento immobiliare Pt_3 per il pagamento di complessive Lire 272.663.519 (pari ad € 140.818,95);
d) l'avvenuto pagamento di tale somma al creditore sociale
[...]
, da parte del per evitare il Parte_3 RT protrarsi della procedura esecutiva;
Parte_ e) la vana richiesta alla del rimborso di tale somma, oltre interessi e spese legali relative all'atto di precetto e all'atto di pignoramento, oltre alle spese del primo grado del presente giudizio;
Parte_ f) la promozione del giudizio da parte di verso RT conclusosi con l'emissione il 7 marzo 2012 di sentenza n. 8/2012 del Tribunale di Parte_ Pistoia, Sezione distaccata di Pescia, di condanna di al pagamento a favore del CONVENUTO IN RIASSUNZIONE della somma di € 140.818,95 oltre interessi legali a decorrere dai singoli pagamenti sino all'effettivo soddisfo, nonché le spese di lite.
pagina 11 di 16 Orbene, in applicazione dei principi sanciti dalle Sezioni Unite con
Sentenza n. 28709 del 16/12/2020, richiamata dalla Corte remittente, a detta di Parte_ e di , il socio avrebbe dovuto opporsi Parte_2 RT al precetto e alla esecuzione immobiliare promossa dalla
[...]
, al fine di eccepire la violazione del beneficio di Parte_3 preventiva escussione del patrimonio sociale alla predetta società, la quale Parte_ essendo creditrice di ovvero di una società in nome collettivo, avrebbe dovuto provare l'insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale di quest'ultima.
Sulla base di tale assunto gli ATTORI IN RIASSUNZIONE hanno chiesto in appello ed in questa sede di “dichiarare non dovuti gli interessi su quanto a suo tempo pagato dal- l'attore al creditore sociale RT [...] nonché le spese legali relative all'atto di precetto e Parte_3 all'atto di pignoramento compiuti da quest'ultima nei confronti di CP
e le spese del primo grado del presente giudizio e quindi limitare
[...] sostanzialmente il quantum della condanna alla somma liquidata in favore della ditta dalla Corte d'Appello di Firenze con la sentenza n° Parte_3
602/1996 ed alle spese legali di quel procedimento”.
Tuttavia, tale domanda è stata proposta solo in grado di appello, essendo gli odierni ATTORI IN RIASSUNZIONE rimasti contumaci nel primo grado del giudizio promosso da al fine di ottenere il rimborso di quanto pagato RT al creditore sociale.
La novità, ex art. 345 c.p.c., della sopra indicata domanda è stata eccepita dal
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE anche in questa sede, avendo dovuto a suo dire,
OMT obiettare nel giudizio di primo grado - nel quale il medesimo CP
aveva esercitato il regresso e dove essa era rimasta contumace -
[...] quale fatto impeditivo di tale diritto, la mancata opposizione al precetto, intimato pagina 12 di 16 a quest'ultimo, dal creditore sociale Parte_3
e chiedere l'accertamento della non debenza delle ulteriori somme
[...] chieste dal CONVENUTO IN RIASSUNZIONE nei loro confronti.
Orbene, la domanda degli ATTORI IN RIASSUNZIONE sopra riportata - proposta per la prima volta nel grado di appello e quivi riproposta - è sicuramente una domanda nuova di accertamento negativo del diritto di regresso di CP
, per la quale opera di divieto di cui all'art. 345 c.p.c.
[...]
Del resto, il motivo accolto dalla Corte remittente ex art. 360, comma 1, n. 3,
c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt.
24 e 111 della Costituzione, ascrive alla sentenza impugnata di aver negato agli appellanti, ricorrenti in sede di legittimità e odierni ATTORI IN RIASSUNZIONE la possibilità di far valere, in questo processo, l'eccezione tesa ad evidenziare l'insussistenza del diritto dell'attore a pretendere il rimborso di parte delle somme pretese, ma non anche la domanda.
Parte_ La Corte remittente ha, infatti, soltanto affermato che aveva allegato di avere “diritto di mettere in campo tutte le difese nei confronti dell'attore già in questo processo e, fra queste, vi è sicuramente quella tesa a evidenziare
l'insussistenza del diritto dell'attore al rimborso di parte delle somme richieste” non potendo “pretendere di farsi restituire dalla società RT somme che avrebbe potuto facilmente evitare di pagare con l'impiego dell'ordinaria diligenza” con particolare riguardo “alle spese legali per l'atto di precetto e per il pignoramento” che lo stesso aveva deciso “incautamente di pagare al creditore della società , Parte_3 malgrado la possibilità di eccepire il beneficium excussionis”.
Orbene, ritiene il Collegio che - anche a voler valorizzare il suddetto fatto impeditivo all'esercizio del regresso posto a fondamento della domanda degli
ATTORI IN RIASSUNZIONE, quale eccezione in senso lato e quindi rilevabile pagina 13 di 16 d'ufficio, anche in appello – resta il fatto che la circostanza della mancata opposizione, da parte di , del beneficium excussionis al RT
Parte_ creditore di sopra indicato, fosse stata tradivamente dedotta.
Non si tratta, infatti, di una mera difensa, consistendo nell'allegazione di un fatto diverso, non compreso tra quelli dedotti dalla controparte e dotato normativamente di idoneità impeditiva, in via immediata e diretta, del diritto azionato in giudizio., quanto piuttosto di una eccezione in senso lato, che consiste
“nell'allegazione o rilevazione di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dedotto in giudizio ai sensi dell'art. 2697 c.c., con cui sono opposti nuovi fatti o temi di indagine non compresi fra quelli indicati dall'attore” (Cass. Sez. 3 -
Ordinanza n. 8525 del 06/05/2020) ed “è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi” (Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 4867 del 23/02/2024).
Pertanto, gli elementi di fatto posti a fondamento dell'ecccezione de qua avrebbero dovuto essere allegati al più tardi nella prima memoria ex art. 183 Parte_ c.p.c., ma sia che sono rimasti contumaci nel grado del Parte_2 giudizio.
Ne conseguono la tardività dell'allegazione e delle prove offerte e, quindi,
l'impossibilità di pronunciarsi, al riguardo, pena la violazione dell'art. 112 c.p.c.
In ogni caso, la suddetta eccezione in senso lato sarebbe infondata, posto che il socio che abbia provveduto al pagamento di un debito sociale residuo ha diritto, alla stregua degli articoli 2291 e 1299 c.c. di rivalersi "pro quota" nei confronti degli altri soci come lui illimitatamente responsabili, a ciò non ostando il beneficio pagina 14 di 16 di escussione disciplinato dall'art. 2304 c.c. poiché questo opera solo nei confronti dei creditori sociali e non dei soci che abbiano pagato i debiti sociali.
Infatti, come ha affermato la Corte regolatrice, “il socio di una società in nome collettivo che, per effetto della responsabilità solidale e illimitata stabilita dall'art.
2291 cod. civ., abbia pagato un debito sociale, può direttamente rivalersi nei confronti del , tenuto in via di regresso a rifondere la parte di debito Pt_6 sociale su di lui gravante, senza che tale rivalsa resti condizionata all'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei creditori, dato che il beneficio di previa escussione di detto patrimonio, previsto dall'art. 2304 cod. civ., opera solo nei confronti dei creditori e non dei soci che abbiano pagato i debiti sociali” (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 18185 del 18/08/2006).
Parte_ In conclusione, dunque, le domande proposte da e da nei Parte_2 confronti di , richiamate nel paragrafo relativo al thema RT decidendum e la stessa eccezione in senso lato sopra richiamata, anche se ritenute ammissibili, sarebbero state meritevoli di rigetto, in quanto infondate.
V. In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittorioso ) le RT spese processuali del giudizio di legittimità devono essere poste a carico degli
ATTORI IN RIASSUNZIONE nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M.
147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri.
Alla stessa regolamentazione soggiacciono le spese del giudizio di appello e quelle del presente giudizio di rinvio, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, nel giudizio di rinvio dalla pagina 15 di 16 Corte di Cassazione che ha annullato la sentenza n. 259/2019 emessa dalla Corte
d'Appello di Firenze depositata il 5/02/2019, riassunto da
[...]
e Parte_1 Pt_2
nei confronti di , così provvede:
[...] RT
1. RESPINGE le domande degli attori in riassunzione;
2. CONDANNA questi ultimi alla rifusione in favore di RT delle spese:
• del giudizio di legittimità che si liquidano in € 7.655,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% Iva e Cap come per legge;
• del giudizio di appello che si liquidano in € 9.991,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% Iva e Cap come per legge;
• del presente giudizio di rinvio che si liquidano in € 9.991,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% Iva e Cap come per legge.
Firenze, camera di consiglio del 31.03.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente Relatore dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di rinvio iscritta al n. r.g. 464/2024 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STEFANO
[...] P.IVA_1
VESCIO (C.F. C.F._1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VESCIO Parte_2 C.F._2
STEFANO (C.F. C.F._1
ATTORI IN RIASSUNZIONE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RT C.F._3
FABIO PIZZO (C.F. ) C.F._4
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
In data 03.12.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 16 Per la parte attrice in riassunzione:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze
1. in riforma della sentenza 8/2012 del Tribunale di Pistoia, Sezione distaccata di Pescia, emessa il 7 marzo 2012 a definizione della causa civile n° 302/2010 R.G., dichiarare non dovuti gli interessi su quanto a suo tempo pagato dal- l'attore al creditore sociale RT Parte_3
, nonché le spese legali relative all'atto di precetto e all'atto di
[...] pignoramento compiuti da quest'ultima nei confronti di e le RT spese del primo grado del presente giudizio e quindi limitare sostanzialmente il quantum della condanna alla somma liquidata in favore della ditta
[...]
dalla Corte d'Appello di Firenze con la sentenza n° 602/1996 ed alle Pt_3 spese legali di quel procedimento.
2. con vittoria si spese e competenze legali delle restanti fasi del giudizio.
Per la parte convenuta in riassunzione:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale – contrariis reiectis -:
Nel merito:
In tesi: (come già era stato chiesto nel precedente grado di appello del 2019) dichiarare l'inammissibilità per le uniche conclusioni “nel merito” svolte da controparte (quelle indicate sub 4 a pag. 9 dell'atto di citazione in appello) per limitazione dei diritti della difesa del Convenuto che si vedrebbe in tal modo privato delle garanzie del doppio grado del giudizio di merito;
In ipotesi: respingere tutte richieste ex adverso formulate, perché infondate in fatto ed in diritto.
Con il ristoro delle spese e competenze di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato,
[...]
(di seguito solo Parte_1 [...]
e (di seguito entrambi anche ATTORI IN Pt_4 Parte_2
RIASSUNZIONE) convenivano in giudizio, innanzi questa Corte di Appello
(di seguito anche CONVENUTO IN RIASSUNZIONE), a RT
pagina 2 di 16 seguito della ordinanza con rinvio della Corte di Cassazione n. 33176/2023, per ottenere l'esame nel merito della vicenda sulla base delle indicazioni espresse dalla Suprema Corte.
La Cassazione aveva accolto il ricorso degli ATTORI IN RIASSUNZIONE limitatamente al suo quarto motivo, dichiarandone inammissibili gli altri, cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviato la causa a questa
Corte di Appello, in diversa composizione, per il nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
Radicatosi il contraddittorio, il CONVENUTO IN RIASSUNZIONE nel costituirsi in giudizio, contestava l'eccezione dei riassumenti tesa ad evidenziare l'insussistenza del proprio diritto a pretendere il rimborso di parte delle somme pretese e concludeva come in epigrafe.
La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione in data 03.12.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio e della sua valutazione in questa sede, occorre effettuare una compiuta cronistoria dei fatti e delle vicende processuali.
I. La sentenza n. 259/2019 di questa Corte di Appello, pubblicata in data 05/02/2019
Con la sentenza cassata con rinvio, questa Corte di Appello, in diversa Parte_ composizione, aveva respinto il gravame proposto dalla e da Pt_2
avverso la sentenza del 7 marzo 2012, con cui il Tribunale di Pistoia,
[...] sezione distaccata di Pescia, aveva condannato la contumace a pagare Pt_4 la somma di € 140.818,95 oltre interessi legali e spese, a favore di Pt_2
pagina 3 di 16 , il quale aveva agito per farsi rimborsare quanto versato, come socio CP illimitatamente responsabile, ad un terzo creditore Parte_3
) in forza di sentenza definitiva di condanna.
[...]
Parte_ L'appello proposto da e da era stato affidato ai seguenti Parte_2 motivi:
I) carenza d'interesse ad agire dell'interlocutore processuale, che in sostanza aveva agito contro sé stesso, sebbene, essendo a propria volta socio e liquidatore della società, avesse avuto il potere (disgiuntivo) di realizzare il patrimonio sociale e pagare direttamente il terzo creditore ("in qualità di liquidatore della odierna appellante, aveva il potere di esprimere la volontà del soggetto contro cui ha agito in giudizio e quindi avrebbe potuto compiere tutti gli atti necessari all'adempimento dell'obbligazione che ha assunto essere stata violata. Bastava che procedesse, una buona volta, alla liquidazione del patrimonio sociale ed al successivo pagamento dell'unico creditore: sé stesso. Non gli serviva a nulla una sentenza di condanna, a meno che il suo vero interesse non fosse quello di nuocere alla società ed agli altri soci" pag. 5 appello);
II) inesistenza e/o nullità della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio, sia perché rivolto ad un soggetto con ragione sociale diversa
[...] invece di PA TE
, sia perché indirizzato alla sede della liquidazione [Massa e
[...]
Cozzile via Vetriano 112) diversa dalla sede legale della società (Massa e Cozzile via Vetriano 108/bis);
III) eccessività della somma liquidata dal giudice, dovendosi in ogni caso escludere: a) gli interessi riconosciuti al terzo creditore b) le spese Pt_3 dell'atto di precetto e pignoramento a carico di;
c) le RT competenze difensive di primo grado (la ragione è sempre la stessa: l'inerzia, la negligenza e le scelte difensive sbagliate dell'odierno appellato non possono andare a detrimento della società, poiché egli avrebbe potuto tranquillamente resistere all'azione esecutiva intrapresa nei suoi confronti dal creditore sociale, avvalendosi del beneficium excussionis e quindi non ha alcun diritto a farsi rimborsare dalla società le spese legali incautamente pagate).
Questa Corte aveva così motivato la propria decisione: “Tornando al primo motivo
d'appello, va senz'altro respinto anch'esso, non diversamente dal secondo. pagina 4 di 16 Invero, quel che avrebbe potuto o dovuto fare come liquidatore RT della società non elide il suo interesse ad ottenere giudizialmente dall'ente collettivo il rimborso di quanto pagato a terzi in forza della posizione di garanzia rivestita. Se insomma l'odierno appellato si è comportato male come liquidatore, la società o gli altri soci potranno proporre nei suoi confronti un'azione di responsabilità gestionale, ma non possono intrinsecamente negare il suo diritto al rimborso di quanto pagato in luogo della società. L'argomento vale parimenti a respingere il terzo motivo d'appello. Non a caso la difesa appellante sottolinea che, anche per quest'ultimo motivo, la ragione di doglianza "è sempre la stessa”.
In breve: ha qui agito come socio pagatore di debiti sociali, se RT come liquidatore ha contribuito ad aggravare quei debiti, ne risponderà caso mai in ambito societario, ma non per questo gli si pub negare il rimborso oggettivamente spettante”.
II. L'ordinanza della Corte di Cassazione n. 33176/2023
La Corte di legittimità, con la pronuncia di rinvio, ha accolto il ricorso degli
ATTORI IN RIASSUNZIONE limitatamente al quarto motivo, avendo ritenuto che le argomentazioni svolte nella sentenza cassata non avessero affrontato l'effettivo contenuto della doglianza, volta a censurare l'entità della condanna pronunciata dal giudice di primo grado nei confronti della . Pt_5
Tale doglianza era stata articolata nel terzo motivo di gravame, con cui gli appellanti avevano lamentato la “eccessività della somma liquidata dal giudice, dovendosi, in ogni caso, escludere: a) gli interessi riconosciuti al terzo creditore dichiarandone inammissibili gli altri, b) le spese dell'atto di precetto e Pt_3 pignoramento a carico di e c) le competenze difensive di primo RT grado (la ragione è sempre la stessa: l'inerzia, la negligenza e le scelte difensive sbagliate dell'odierno appellato non possono andare a detrimento della società.
Egli avrebbe potuto tranquillamente resistere all'azione esecutiva intrapresa nei
pagina 5 di 16 suoi confronti dal creditore sociale avvalendosi del beneficium excussionis, quindi non ha alcun diritto a farsi rimborsare dalla società le spese legali incautamente pagate. Pag. 8 appello)”.
Questa Corte territoriale - come si legge nella sentenza di rinvio - aveva
“disatteso tale censura richiamando quanto già affermato per respingere il primo motivo di appello («quel che avrebbe potuto o dovuto fare RT come liquidatore della società non elide il suo interesse ad ottenere giudizialmente dall'ente collettivo il rimborso di quanto pagato a terzi in forza della posizione di garanzia rivestita. Se, insomma, l'odierno appellato si è comportato male come liquidatore, la società o gli altri soci potranno proporre nei suoi confronti un'azione di responsabilità gestionale, ma non possono intrinsecamente negare il suo diritto al rimborso di quanto pagato in luogo della società») e ribadendo che ha qui agito come socio pagatore di RT debiti sociali, se come liquidatore ha contribuito ad aggravare quei debiti, ne risponderà caso mai in ambito societario, ma non per questo gli si può negare il rimborso oggettivamente spettante»”.
Per contro, a giudizio della Corte remittente, “la riportata doglianza degli appellanti riguardava la possibilità di far valere, già in questo processo,
l'eccezione tesa ad evidenziare l'insussistenza (proprio in forza del beneficium excussionis che avrebbe potuto opporre al creditore sociale che RT aveva agito esecutivamente nei suoi confronti, quale socio illimitatamente responsabile), del diritto dell'attore a pretendere il rimborso almeno di parte delle somme da lui pretese” e “la corte di appello, lungi dal disinteressarsi di tale eccezione, avrebbe dovuto esaminarla e deciderla (accogliendola o respingendola), risolvendosi, invece, la sua già riportata motivazione, sul punto, in un sostanziale ed illegittimo diniego di pronuncia sul punto”.
pagina 6 di 16 La decisione di annullamento con rinvio ha preso spunto dal principio secondo cui il beneficio d'escussione previsto dall'art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio, se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma ciò non impedisce allo stesso creditore d'agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito (cfr.
Cass. n. 15966 del 2016; Cass. n. 49 del 2014). Tale principio è stato da ultimo recepito anche da altre due pronunce della Corte regolatrice la n. 25378 del
12/10/2018 e n. 22629 del 16/10/2020.
La S.C. ha, inoltre, affermato che tale medesimo principio, è stato tuttavia, successivamente rimeditato e precisato dalle Sezioni Unite, con pronuncia n.
28709 del 2020, nella quale è stato osservato che “non è accettabile una interpretazione che determini un vuoto di tutela per il coobbligato sussidiario, che sarebbe costretto ad aspettare il pignoramento, invasivo della sua sfera giuridica, per far valere l'improcedibilità dell'azione esecutiva. Al tempo stesso, si è ritenuto eccessivo l'orientamento minoritario là dove sostiene che l'escussione del patrimonio sociale debba comunque precedere l'azione esecutiva contro il socio.
Piuttosto, per poter affermare l'inoperatività della responsabilità sussidiaria, è necessaria la dimostrazione che la società ha la capacità patrimoniale di soddisfare i propri debiti (cfr. Cass. n. 5136 del 2011). Nell[e] società semplici (e nelle società irregolari) è sul socio che incombe l'onere di provare che il creditore può agevolmente soddisfarsi sul patrimonio sociale, mentre nel caso della società in nome collettivo e di quelle in accomandita semplice e per azioni l'onere della prova s'inverte: qui è il creditore a dover provare l'insufficienza del patrimonio sociale”. pagina 7 di 16 Ha evidenziato, inoltre, la Corte remittente che da ciò “può desumersi, dunque, che la responsabilità del socio illimitatamente responsabile delle società in nome collettivo per i debiti sociali è assistita - ai sensi dell'art. 2304 cod. civ. - dal beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale, la cui violazione è deducibile ed impone al creditore sociale istante di dover provare l'insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale, a meno che non risulti aliunde dimostrata, in modo certo, l'insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito, come, ad esempio, in caso in cui la società sia cancellata
(cfr., anche nelle relative motivazioni, Cass., SU, n. 28709 del 2020; Cass. n. 998 del 2022)”.
In particolare, la Corte di legittimità ha precisato che “l'ammissione della società debitrice del tributo alla procedura di concordato preventivo non costituisce, di per sé, prova dell'insufficienza del patrimonio sociale, tale da giustificare
l'esecuzione nei confronti del socio che ha eccepito il "beneficium excussionis", essendo necessario che sia offerta la prova dell'impossibilità del soddisfacimento sul patrimonio sociale mediante la procedura concorsuale” (Cass. Sez. 5 –
Sentenza n. 998 del 14/01/2022).
Traendo, quindi, spunto da tali principi la Corte remittente ha annullato con rinvio la sentenza di questa Corte di merito, non essendosi quest'ultima pronunciata sull'eccepita insussistenza del diritto dell'originario attore , al RT rimborso di parte delle somme richieste.
III. Il thema decidendum del presente giudizio
Passando, dunque, alla disamina delle domande proposte nel presente giudizio di rinvio, la Corte ritiene dunque di dover fare applicazione del principio delle S.U. richiamato dalla Corte remittente ed al riguardo osserva quanto segue.
Il giudizio è stato riassunto al fine di sentir accertare l'inoperatività della responsabilità sussidiaria del socio e, quindi, per sentir RT pagina 8 di 16 dichiarare non dovuti gli interessi su quanto a suo tempo dal medesimo dovuto al creditore sociale , nonché le spese Parte_3 legali relative all'atto di precetto e all'atto di pignoramento compiuti da quest'ultima società nei confronti del predetto socio e quelle del primo grado del presente giudizio e quindi per sentir limitare sostanzialmente il quantum della condanna, alla somma liquidata in favore della ditta dalla Corte Parte_3
d'Appello di Firenze con la sentenza n° 602/1996 ed alle spese legali di quel procedimento.
Secondo gli ATTORI IN RIASSUNZIONE infatti, sarebbe RT stato inerte, negligente ed avrebbe assunto scelte difensive sbagliate che quindi, non potrebbero andare a detrimento della , poiché egli avrebbe potuto Pt_5 resistere all'azione esecutiva intrapresa nei suoi confronti dal creditore sociale, avvalendosi del beneficium excussionis e quindi, avendo omesso tale condotta, Parte_ non avrebbe alcun diritto a farsi rimborsare da le spese legali incautamente pagate).
Parte_ Piuttosto, a detta di e di , il CONVENUTO IN Parte_2
RIASSUNZIONE avrebbe potuto e dovuto liquidare il patrimonio sociale per pagare il creditore.
, dal canto proprio, ha concluso per sentir: RT
• in tesi, dichiarare l'inammissibilità delle uniche conclusioni “nel merito” svolte dalla controparte (quelle indicate sub 4 a pag. 9 dell'atto Pagina – 10 di citazione in appello) per limitazione dei propri diritti della difesa essendo in tal modo egli privato delle garanzie del doppio grado del giudizio di merito;
• in ipotesi, respingere tutte richieste ex adverso formulate, perché infondate in fatto ed in diritto.
pagina 9 di 16 Il presente giudizio verte, dunque, sulla entità della somma liquidata dal giudice, dovendosi accertare se siano dovuti o meno a : a) gli RT interessi riconosciuti al terzo creditore b) le spese dell'atto di precetto e Pt_3 pignoramento a carico di;
c) le spese del primo grado del RT giudizio.
Di tale domanda è stata, tuttavia, eccepita l'inammissibilità da CP
, in quanto nuova poiché formulata per la prima volta in appello e,
[...] quindi, lesiva del doppio del credo del giudizio.
IV. Il decisum
Occorre, dunque, alla luce delle considerazioni sopra svolte pronunciarsi sulle domande ove si consideri che “il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della decisione di appello per motivi di merito costituisce una nuova ed autonoma fase del processo di natura rescissoria, destinata a concludersi con una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, statuisce per la prima volta sulle domande delle parti e non necessita di alcun impulso ulteriore da parte dell'originario appellante, la cui contumacia in quella sede, una volta riassunto il procedimento ad opera dell'interessato, non determina l'improseguibilità dell'appello, né il passaggio in giudicato delle sentenza di primo grado” (Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10009 del 20/04/2017). Il giudizio di rinvio per motivi di merito integra, infatti, “una nuova ed autonoma fase, che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo
o secondo grado, ha natura rescissoria ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad una precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti” (Cass.
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 24372 del 05/08/2022).
E' preliminare la pronuncia sulla eccezione di inammissibilità della domanda degli
ATTORI IN RIASSUNZIONE sollevata da . RT
pagina 10 di 16 Parte_ Come si evince dalla sentenza del primo grado del giudizio la e Pt_2
erano quivi rimasti contumaci.
[...]
Ciò posto, la Corte osserva quanto segue.
Sono pacifiche tra le parti le seguenti circostanze:
a) l'esistenza del credito della società Parte_3
, creditrice della SOCIETA' in forza della sentenza n. 602/1996 di
[...] questa Corte d'Appello;
b) la ricezione da parte di in data 27 giugno 1996, della RT notifica di atto di precetto dalla ditta per complessive Lire Parte_3
265.991.519 (pari ad € 137.373,15);
c) la notifica allo stesso CONVENUTO IN RIASSUNZIONE in data 23 ottobre
1996, sempre ad istanza della ditta di atto di pignoramento immobiliare Pt_3 per il pagamento di complessive Lire 272.663.519 (pari ad € 140.818,95);
d) l'avvenuto pagamento di tale somma al creditore sociale
[...]
, da parte del per evitare il Parte_3 RT protrarsi della procedura esecutiva;
Parte_ e) la vana richiesta alla del rimborso di tale somma, oltre interessi e spese legali relative all'atto di precetto e all'atto di pignoramento, oltre alle spese del primo grado del presente giudizio;
Parte_ f) la promozione del giudizio da parte di verso RT conclusosi con l'emissione il 7 marzo 2012 di sentenza n. 8/2012 del Tribunale di Parte_ Pistoia, Sezione distaccata di Pescia, di condanna di al pagamento a favore del CONVENUTO IN RIASSUNZIONE della somma di € 140.818,95 oltre interessi legali a decorrere dai singoli pagamenti sino all'effettivo soddisfo, nonché le spese di lite.
pagina 11 di 16 Orbene, in applicazione dei principi sanciti dalle Sezioni Unite con
Sentenza n. 28709 del 16/12/2020, richiamata dalla Corte remittente, a detta di Parte_ e di , il socio avrebbe dovuto opporsi Parte_2 RT al precetto e alla esecuzione immobiliare promossa dalla
[...]
, al fine di eccepire la violazione del beneficio di Parte_3 preventiva escussione del patrimonio sociale alla predetta società, la quale Parte_ essendo creditrice di ovvero di una società in nome collettivo, avrebbe dovuto provare l'insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale di quest'ultima.
Sulla base di tale assunto gli ATTORI IN RIASSUNZIONE hanno chiesto in appello ed in questa sede di “dichiarare non dovuti gli interessi su quanto a suo tempo pagato dal- l'attore al creditore sociale RT [...] nonché le spese legali relative all'atto di precetto e Parte_3 all'atto di pignoramento compiuti da quest'ultima nei confronti di CP
e le spese del primo grado del presente giudizio e quindi limitare
[...] sostanzialmente il quantum della condanna alla somma liquidata in favore della ditta dalla Corte d'Appello di Firenze con la sentenza n° Parte_3
602/1996 ed alle spese legali di quel procedimento”.
Tuttavia, tale domanda è stata proposta solo in grado di appello, essendo gli odierni ATTORI IN RIASSUNZIONE rimasti contumaci nel primo grado del giudizio promosso da al fine di ottenere il rimborso di quanto pagato RT al creditore sociale.
La novità, ex art. 345 c.p.c., della sopra indicata domanda è stata eccepita dal
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE anche in questa sede, avendo dovuto a suo dire,
OMT obiettare nel giudizio di primo grado - nel quale il medesimo CP
aveva esercitato il regresso e dove essa era rimasta contumace -
[...] quale fatto impeditivo di tale diritto, la mancata opposizione al precetto, intimato pagina 12 di 16 a quest'ultimo, dal creditore sociale Parte_3
e chiedere l'accertamento della non debenza delle ulteriori somme
[...] chieste dal CONVENUTO IN RIASSUNZIONE nei loro confronti.
Orbene, la domanda degli ATTORI IN RIASSUNZIONE sopra riportata - proposta per la prima volta nel grado di appello e quivi riproposta - è sicuramente una domanda nuova di accertamento negativo del diritto di regresso di CP
, per la quale opera di divieto di cui all'art. 345 c.p.c.
[...]
Del resto, il motivo accolto dalla Corte remittente ex art. 360, comma 1, n. 3,
c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt.
24 e 111 della Costituzione, ascrive alla sentenza impugnata di aver negato agli appellanti, ricorrenti in sede di legittimità e odierni ATTORI IN RIASSUNZIONE la possibilità di far valere, in questo processo, l'eccezione tesa ad evidenziare l'insussistenza del diritto dell'attore a pretendere il rimborso di parte delle somme pretese, ma non anche la domanda.
Parte_ La Corte remittente ha, infatti, soltanto affermato che aveva allegato di avere “diritto di mettere in campo tutte le difese nei confronti dell'attore già in questo processo e, fra queste, vi è sicuramente quella tesa a evidenziare
l'insussistenza del diritto dell'attore al rimborso di parte delle somme richieste” non potendo “pretendere di farsi restituire dalla società RT somme che avrebbe potuto facilmente evitare di pagare con l'impiego dell'ordinaria diligenza” con particolare riguardo “alle spese legali per l'atto di precetto e per il pignoramento” che lo stesso aveva deciso “incautamente di pagare al creditore della società , Parte_3 malgrado la possibilità di eccepire il beneficium excussionis”.
Orbene, ritiene il Collegio che - anche a voler valorizzare il suddetto fatto impeditivo all'esercizio del regresso posto a fondamento della domanda degli
ATTORI IN RIASSUNZIONE, quale eccezione in senso lato e quindi rilevabile pagina 13 di 16 d'ufficio, anche in appello – resta il fatto che la circostanza della mancata opposizione, da parte di , del beneficium excussionis al RT
Parte_ creditore di sopra indicato, fosse stata tradivamente dedotta.
Non si tratta, infatti, di una mera difensa, consistendo nell'allegazione di un fatto diverso, non compreso tra quelli dedotti dalla controparte e dotato normativamente di idoneità impeditiva, in via immediata e diretta, del diritto azionato in giudizio., quanto piuttosto di una eccezione in senso lato, che consiste
“nell'allegazione o rilevazione di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dedotto in giudizio ai sensi dell'art. 2697 c.c., con cui sono opposti nuovi fatti o temi di indagine non compresi fra quelli indicati dall'attore” (Cass. Sez. 3 -
Ordinanza n. 8525 del 06/05/2020) ed “è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi” (Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 4867 del 23/02/2024).
Pertanto, gli elementi di fatto posti a fondamento dell'ecccezione de qua avrebbero dovuto essere allegati al più tardi nella prima memoria ex art. 183 Parte_ c.p.c., ma sia che sono rimasti contumaci nel grado del Parte_2 giudizio.
Ne conseguono la tardività dell'allegazione e delle prove offerte e, quindi,
l'impossibilità di pronunciarsi, al riguardo, pena la violazione dell'art. 112 c.p.c.
In ogni caso, la suddetta eccezione in senso lato sarebbe infondata, posto che il socio che abbia provveduto al pagamento di un debito sociale residuo ha diritto, alla stregua degli articoli 2291 e 1299 c.c. di rivalersi "pro quota" nei confronti degli altri soci come lui illimitatamente responsabili, a ciò non ostando il beneficio pagina 14 di 16 di escussione disciplinato dall'art. 2304 c.c. poiché questo opera solo nei confronti dei creditori sociali e non dei soci che abbiano pagato i debiti sociali.
Infatti, come ha affermato la Corte regolatrice, “il socio di una società in nome collettivo che, per effetto della responsabilità solidale e illimitata stabilita dall'art.
2291 cod. civ., abbia pagato un debito sociale, può direttamente rivalersi nei confronti del , tenuto in via di regresso a rifondere la parte di debito Pt_6 sociale su di lui gravante, senza che tale rivalsa resti condizionata all'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei creditori, dato che il beneficio di previa escussione di detto patrimonio, previsto dall'art. 2304 cod. civ., opera solo nei confronti dei creditori e non dei soci che abbiano pagato i debiti sociali” (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 18185 del 18/08/2006).
Parte_ In conclusione, dunque, le domande proposte da e da nei Parte_2 confronti di , richiamate nel paragrafo relativo al thema RT decidendum e la stessa eccezione in senso lato sopra richiamata, anche se ritenute ammissibili, sarebbero state meritevoli di rigetto, in quanto infondate.
V. In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittorioso ) le RT spese processuali del giudizio di legittimità devono essere poste a carico degli
ATTORI IN RIASSUNZIONE nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M.
147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri.
Alla stessa regolamentazione soggiacciono le spese del giudizio di appello e quelle del presente giudizio di rinvio, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, nel giudizio di rinvio dalla pagina 15 di 16 Corte di Cassazione che ha annullato la sentenza n. 259/2019 emessa dalla Corte
d'Appello di Firenze depositata il 5/02/2019, riassunto da
[...]
e Parte_1 Pt_2
nei confronti di , così provvede:
[...] RT
1. RESPINGE le domande degli attori in riassunzione;
2. CONDANNA questi ultimi alla rifusione in favore di RT delle spese:
• del giudizio di legittimità che si liquidano in € 7.655,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% Iva e Cap come per legge;
• del giudizio di appello che si liquidano in € 9.991,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% Iva e Cap come per legge;
• del presente giudizio di rinvio che si liquidano in € 9.991,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% Iva e Cap come per legge.
Firenze, camera di consiglio del 31.03.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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