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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/04/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 15/04/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 2763/2023
TRA
nato il [...] ad [...], rappr. e dif. dall'Avv. Parte_1 tt. dom. in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla via L. De Michele n. 52, giusta procura in atti RICORRENTE
E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv.ti I. De Benedictis, I. Verrengia, L. CP_1 li e D. Catalano giusta procura generale alle liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE
OGGETTO: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/05/2023, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso la rettifica di accertamento n. 2000.08/11/2017.0399023, CP_1 notificata in data 29/03/2023, relativa a sanzioni a strative riferite all'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali anno 2015, per la complessiva somma di € 10.000,00. Deduceva, in particolare, la decadenza ex art. 25 del D. Lgs. 46/1999, nonché l'intervenuta prescrizione dei crediti contestati e concludeva chiedendo di “Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto avviso di rettifica n. 23F7AN3OA00243 per i motivi esposti nel presente ricorso ed in particolare per Intervenuta decadenza e/o prescrizione”. Vittoria di spese, con attribuzione. Si costituiva l' che, con articolata memoria, contestava la fondatezza del ricorso e CP_1 precisava di a ceduto alla rideterminazione della sanzione, concludendo per il rigetto del ricorso, in quanto infondato sia in fatto che in diritto. Spese vinte.
1 Con note depositate in data 03/04/2025, parte ricorrente deduceva l'avvenuto pagamento della sanzione, così come rideterminata dall'ente previdenziale, con richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. La causa giungeva all'odierna udienza e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************ Dalla documentazione versata in atti da parte ricorrente, non contestata dall'ente resistente, si evince l'avvenuto pagamento della sanzione, così come rideterminata. Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione e che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Orbene, nel caso di specie, l'intervenuto pagamento della somma rideterminata, oggetto del presente giudizio, risulta tale da far ritenere integralmente soddisfatte le ragioni delle parti, con carenza di interesse ad un provvedimento di contenuto contenzioso. Assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite si compensano integralmente, stante il mutamento normativo in corso di causa che comportava la rideterminazione della sanzione comminata, con conseguente pagamento ad opera di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa integralmente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 15/04/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 15/04/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 2763/2023
TRA
nato il [...] ad [...], rappr. e dif. dall'Avv. Parte_1 tt. dom. in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla via L. De Michele n. 52, giusta procura in atti RICORRENTE
E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv.ti I. De Benedictis, I. Verrengia, L. CP_1 li e D. Catalano giusta procura generale alle liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE
OGGETTO: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/05/2023, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso la rettifica di accertamento n. 2000.08/11/2017.0399023, CP_1 notificata in data 29/03/2023, relativa a sanzioni a strative riferite all'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali anno 2015, per la complessiva somma di € 10.000,00. Deduceva, in particolare, la decadenza ex art. 25 del D. Lgs. 46/1999, nonché l'intervenuta prescrizione dei crediti contestati e concludeva chiedendo di “Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto avviso di rettifica n. 23F7AN3OA00243 per i motivi esposti nel presente ricorso ed in particolare per Intervenuta decadenza e/o prescrizione”. Vittoria di spese, con attribuzione. Si costituiva l' che, con articolata memoria, contestava la fondatezza del ricorso e CP_1 precisava di a ceduto alla rideterminazione della sanzione, concludendo per il rigetto del ricorso, in quanto infondato sia in fatto che in diritto. Spese vinte.
1 Con note depositate in data 03/04/2025, parte ricorrente deduceva l'avvenuto pagamento della sanzione, così come rideterminata dall'ente previdenziale, con richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. La causa giungeva all'odierna udienza e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************ Dalla documentazione versata in atti da parte ricorrente, non contestata dall'ente resistente, si evince l'avvenuto pagamento della sanzione, così come rideterminata. Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione e che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Orbene, nel caso di specie, l'intervenuto pagamento della somma rideterminata, oggetto del presente giudizio, risulta tale da far ritenere integralmente soddisfatte le ragioni delle parti, con carenza di interesse ad un provvedimento di contenuto contenzioso. Assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite si compensano integralmente, stante il mutamento normativo in corso di causa che comportava la rideterminazione della sanzione comminata, con conseguente pagamento ad opera di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa integralmente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 15/04/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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