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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 21/11/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 879/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MATERA
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico dott.ssa Anna Zaccaria, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 879/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Nicola Mastronardi
OPPONENTE contro
(C.F. e per essa quale mandataria Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
Marco RO
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sintetizzarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 81/2022 emesso in data 24.02.2022 dal
Tribunale di Matera, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento, in favore di
[...]
e per essa la mandataria in Controparte_1 Controparte_2 qualità di cessionaria, della somma di € 42.827,66, oltre interessi di mora e spese di procedura, a titolo di credito residuo di due rapporti contrattuali (in specie: linee di pagina 1 di 7 credito revolving) originariamente intrattenuti con la con Controparte_3 la , chiedendone la revoca. Controparte_4
A sostegno dell'opposizione, ha disconosciuto i contratti e Parte_1 gli estratti conto allegati al ricorso monitorio, perché non conformi all'originale, disconoscendo anche le sottoscrizioni apposte sui medesimi contratti. Ha inoltre eccepito: la nullità del decreto opposto per carenza di idonea prova scritta del credito azionato, perché fondato essenzialmente sulla dichiarazione ex art. 50 TUB;
la nullità dei contratti perché contrari all'art. 117 TUB, in quanto non è stata consegnata al cliente copia sottoscritta dalla l'illegittimità della pattuizione ed applicazione CP_4 di tassi di interesse usurari;
la nullità/inesistenza della cessione del credito, per carenza di prova scritta della titolarità del credito in capo all'opposta.
La creditrice opposta, costituitasi in giudizio, ha resistito all'avversa opposizione, eccependone l'infondatezza e chiedendone il rigetto. Ha contestato, in particolare, il disconoscimento operato dall'opponente, perché inammissibile e dilatorio;
in via subordinata ha formulato istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c.
Denegata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e disposta ctu grafologica, rigettata ogni altra richiesta istruttoria, all'esito delle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
03.10.2025, la causa è stata decisa.
L'opposizione spiegata è infondata e, pertanto, va rigettata, per le seguenti motivazioni.
1. Occorre premettere, in punto di diritto, che per consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione nel quale il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria, mentre l'opponente (al quale compete la posizione sostanziale di convenuto) compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul fronte della domanda – che resta quella prospettata dal creditore – ma configurano altrettante eccezioni (cfr., in proposito,
Cass. Sez. I, 2003/n. 6421; Cass. Sez. II, 2003/n. 5321; Cass. Sez. II, 2002/n. 16957; pagina 2 di 7 Cass. Sez. III, 2002/ n. 16331; Cass. Sez. Lav., 2002/n. 8502; Cass. Sez. Lav.,
2002/n. 5526; Cass. Sez. Lav., 2002/n. 1568).
Inoltre, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Sez. Un. 13533/2011; conformi Cass. 13685/2019, Cass.
25584/2018).
Ciò posto, in riferimento alla fattispecie in esame, la convenuta ha assolto il proprio onere probatorio mediante la produzione in giudizio dei contratti originariamente stipulati (in specie: linee di credito revolving) originariamente stipulati da
[...]
con la con la Parte_1 Controparte_3 Controparte_4
(docc. 3 e 9 monitorio), e del rendiconto analitico integrale dei rapporti (docc.
[...]
CP_ 8 e 11 fascicolo opposizione ), allegando l'inadempimento.
Alla luce della documentazione contrattuale prodotta dalla Banca opposta,
l'opponente non ha allegato la prova del pagamento delle somme ingiunte, né ha rappresentato che l'inadempimento origini da impossibilità della prestazione, ma si è limitata a formulare, a sostegno dell'opposizione, contestazioni assolutamente generiche e prive di suffragio probatorio.
2. La prima doglianza dell'opponente consiste nel disconoscimento dei contratti azionati con il monitorio opposto, prodotti in copia perché non conformi all'originale.
Per giurisprudenza costante, la copia fotostatica del contratto ha valore di prova documentale se non viene contestata formalmente da controparte.
La Suprema Corte ha chiarito che, in tema di prova documentale, il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco sia il documento che si intende contestare sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale,
pagina 3 di 7 non essendo sufficienti, invece, né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (Cass. n. 16557/2019 e n. 26200/2024).
Nel caso di specie, la mera contestazione della conformità dei contratti all'originale è stata eseguita senza indicare particolari difformità tra le scritture prodotte in copia e quelle originali. Il disconoscimento dovrà quindi ad es. contenere l'indicazione delle parti il cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto;
oppure, in alternativa, le parti aggiunte;
a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce dovrà anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale (Cass. n.
27633/2018), elementi questi ultimi del tutto carenti nel caso di specie.
Ne consegue l'inammissibilità del disconoscimento.
2.1. L'opponente ha inoltre disconosciuto le sottoscrizioni a suo nome apposte sui contratti sopra richiamati.
Invero, il disconoscimento formulato dall'opponente nell'atto di citazione, ex artt.
214 e 215 c.p.c., è inammissibile, in quanto incompatibile con il comportamento tenuto dallo stesso durante l'esecuzione dei finanziamenti.
Dalla documentazione prodotta risulta che l'opponente ha parzialmente onorato il debito assunto sia con che con mediante il Controparte_4 CP_3 pagamento di talune delle rate pattuite, come emerge chiaramente dall'esame dei CP_ rendiconti integrali dei rapporti (doc. 8 e 11 fascicolo opposizione ), in cui si legge che, in relazione al contratto il debitore ha effettuato versamenti dal CP_3
26/7/2006 al 17/7/2012 (circa 6 anni); in relazione al contratto il CP_4 debitore ha effettuato versamenti dal 28/3/2008 al 3/2/2012 (circa 4 anni). Né lo stesso ha mai negato di aver dato spontanea esecuzione, ancorchè parziale, ai contratti sottoscritti.
E' pacifico, per costante giurisprudenza, che “la parte che, prima del giudizio, abbia tacitamente riconosciuto un documento da essa sottoscritto, non può, nel giudizio successivamente instaurato, legittimamente disconoscerlo. Pertanto, ove il suddetto disconoscimento invece avvenga, la parte che intenda avvalersi del documento non è tenuta a proporre istanza di verificazione” (Cass. sez. 3, 28.06.2012 n. 10849; v. anche Cass. n. 25047/2009 e n. 18748/2004).
pagina 4 di 7 Lo stesso debitore, altresì, ha affermato (pur senza provare) di aver transatto con la posizione relativa al contratto che assume non aver sottoscritto, cadendo CP_3 così in evidente contraddizione.
Infine, va rilevato che la riconducibilità della sottoscrizione all'odierno opponente è stata accertata anche dalla CTU grafologica espletata, nella quale è stato affermato che “In definitiva, è possibile affermare, con , che le Parte_2 sottoscrizioni presenti sul contratto di finanziamento UC PY – Richiesta
Linea di Credito Revolving 185166 N. Finanziamento – sono AUTOGRAFE e pertanto riferibili al sig. ” (pag. 62 della relazione peritale). Parte_1
In conclusione, il disconoscimento delle sottoscrizioni da parte dell'opponente deve ritenersi inammissibile e non meritevole di accoglimento.
3. Passando, ora, ad esaminare il secondo motivo di opposizione, con il quale l'ingiunta ha eccepito il difetto di idonea prova scritta del decreto opposto, perché fondato essenzialmente sull'estratto conto ex art. 50 T.U.B., ritiene il decidente che l'eccezione sia infondata.
Sul punto, giova ricordare che la disposizione di cui all'art. 50 T.U.B. è valevole per i soli rapporti regolati in conto corrente - tale non essendo quello relativo al finanziamento oggetto di causa – e, comunque, attribuisce eccezionale valenza probatoria al suddetto documento solo nella fase monitoria, non anche nell'ordinario giudizio di opposizione, per il quale valgono le norme generali sulla prova (cfr. Cass. civ., n. 4911/2017).
In riferimento alla fattispecie in esame, il decreto ingiuntivo è stato correttamente emesso sulla base dei contratti di finanziamento sottoscritti dall'opponente, oltre dell'estratto conto certificato e della lista movimenti, atteso che, traendo origine il credito, non già da un'apertura di credito in conto corrente, bensì da un mutuo, la non aveva alcun onere di produrre a conforto della richiesta di ingiunzione CP_4
l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B., essendo sufficiente, a tal fine, l'esibito contratto di finanziamento con l'allegato piano di ammortamento” (cfr., tra le tante,
Trib. Foggia, 09.02.2017, n. 339; Trib. Bari, sez. IV, 22.03.2012) e l'allegazione dell'inadempimento della controparte (v., per tutte, Cass. Sez. Un. n. 13533/2001).
4. Privo di pregio si rivela anche il terzo motivo di opposizione, con il quale l'ingiunto ha eccepito la nullità dei contratti perché contrari all'art. 117 TUB. in quanto non è stata consegnata al cliente copia sottoscritta dalla Banca. pagina 5 di 7 L'eccezione è infondata, essendo stato chiarito dalle Sezioni Unite che “Il requisito della forma scritta imposto per i contratti bancari è rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente ed è sufficiente la sola sottoscrizione del cliente stesso, non essendo necessaria anche la sottoscrizione della banca” (Sez. Un. 898/2018).
Nel caso di specie, peraltro, l'opponente ha dichiarato espressamente, negli stessi moduli contrattuali, di averne ricevuto copia, in conformità alle previsioni di cui all'art. 117 TUB.
5. Parimenti, è infondata l'eccezione di illegittimità dell'applicazione di tassi di interesse usurari, in considerazione della assoluta genericità della contestazione.
Va evidenziato che era onere dell'opponente dimostrare l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, il quale, invece, nulla al riguardo ha prodotto o allegato, così non assolvendo l'onere probatorio che su di esso gravava in ordine alla fondatezza dei motivi di opposizione, atteso che nell'atto di opposizione non risulta specificato in che termini sarebbe avvenuto il superamento del tasso soglia.
Deve pertanto confermarsi il rigetto della richiesta di ctu contabile (v. ordinanza del
20.12.2024), che non può pertanto trovare ingresso nel presente giudizio, giacché chiaramente esplorativa, in assenza dell'acquisizione di qualsivoglia elemento utile quantomeno ad allegare l'avvenuto superamento del tasso soglia.
6. Infine, deve ritenersi infondato anche l'ultimo motivo di opposizione, con il quale l'ingiunta ha eccepito la nullità/inesistenza della cessione del credito, per carenza di prova scritta della titolarità del credito in capo all'opposta.
Invero, dalla documentazione prodotta deve ritenersi provata la titolarità attiva in capo all'odierna opposta (v. contratti di cessione dei crediti con il relativo estratto degli elenchi crediti ceduti e contratti di finanziamento, in atti).
7. In definitiva, per le ragioni sopra esposte, l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, che va dichiarato esecutivo ex art. 653 c.p.c.
Le spese processuali del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in ragione al valore e all'oggetto della causa ex d.m. 55/2014 e successive modifiche.
Le spese del ctu vanno definitivamente poste a carico dell'opponente.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 il Tribunale di Matera, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandone l'esecutività ex art. 653 c.p.c.;
2) condanna l'opponente al rimborso delle spese processuali in favore dell'opposta, liquidate in € 7.600,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso 15% per spese generali, cpa ed iva come per legge;
3) pone definitivamente le spese di ctu a carico di parte opponente.
Così deciso in Matera il 21 novembre 2025
Il Giudice
dr.ssa Anna Zaccaria
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