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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 04/02/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 113/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. Paolo TALAMO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere rel.
Dr. Silvia BURELLI Consigliere
SENTENZA nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 10 febbraio 2022 da
(c.f. , (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(c.f. ), (c.f. ,
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
(c.f. ), (c.f. Parte_6 C.F._6 Parte_7
, (c.f. , C.F._7 Parte_8 C.F._8 Pt_9
(c.f. , (c.f.
[...] C.F._9 Parte_10
), (c.f. ) C.F._10 Parte_11 C.F._11
(c.f. ), Parte_12 C.F._12 Parte_13
(c.f. ), (c.f. ), C.F._13 Parte_14 C.F._14 Pt_15
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._15 Parte_16 C.F._16
(c.f. ), (c.f. Parte_17 C.F._17 Parte_18
, (c.f. , C.F._18 Parte_19 C.F._19
(c.f. ), (c.f. Parte_20 C.F._20 Parte_21
, (c.f. ), C.F._21 Parte_22 C.F._22
(c.f. ), (c.f. Parte_23 C.F._23 Parte_24
1 ), (c.f. , C.F._24 Parte_25 C.F._25 Pt_26
(c.f. ), rappresentati e difesi giusta procure
[...] C.F._26 inserite nel fascicolo telematico l'avv. Alberto Impellizzeri (pec:
, Email_1
appellanti contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del Commissario Straordinario pro
[...] P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, giusto decreto n. 226 del 04.08.2021, per mandato a margine del presente atto dagli avvocati Maria Luisa Miazzi, prof.
Carlo Cester e Irene Gianesini questi ultimi nominati procuratori in forza del mandato conferito all'avv. Maria Luisa Miazzi (pec:
, Email_2
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di
VE n. 635/2021 d.d. 10.12.2021, non notificata
In punto: retribuzione pubblico impiego;
difetto di giurisdizione.-
CONCLUSIONI
APPELLANTI:
“NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE 1. Dichiararsi la giurisdizione del Giudice Ordinario in relazione alle conclusioni formulate con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado r.g. n.2693/18 del Tribunale di VE, sezione lavoro e per l'effetto concedere ex art.353 c.p.c. il termine per la riassunzione del presente giudizio avanti a tale Tribunale
o quello diverso che verrà ritenuto competente;
IN VIA SUBORDINATA 2. Dichiararsi la giurisdizione del Giudice Ordinario in relazione alle conclusioni formulate in via subordinata con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado r.g. n.2693/18 del
Tribunale di VE, sezione lavoro e per l'effetto concedere ex art.353 c.p.c. il termine per la riassunzione del presente giudizio avanti a tale Tribunale o quello diverso che
2 verrà ritenuto competente. IN OGNI CASO 3. Spese, diritti ed onorari interamente rifusi”.
APPELLATA:
“rigettarsi l'appello perché inammissibile e/o infondato e per l'effetto, confermarsi la sentenza del Tribunale di VE n. 638/2021, e comunque rigettarsi tutte le pretese e le domande ex adverso proposte , sia in via principale che subordinata, in quanto inammissibili, nulle, infondate in fatto e in diritto, prescritte con riferimento al periodo antecedente al gennaio 2014, o, in via subordinata, al periodo antecedente al gennaio
2009, tutte le pretese e le domande ex adverso proposte, sia in via principale che subordinata. Con vittoria di spese e competenze professionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. i ricorrenti, tutti dipendenti o ex dipendenti dell' CP_1 Controparte_1 con rapporto di lavoro disciplinato dal CCNL Comparto Sanità Pubblica,
[...] hanno convenuto in giudizio innanzi al giudice del lavoro del Tribunale di CP_1
VE lamentando la mancata corresponsione di somme relative a retribuzione accessoria spettanti dal 1999 al 2017 in relazione a tre (3) fondi contrattuali previsti per l'area del Comparto sanità:
1) compensi di lavoro straordinario;
2) produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali;
3) finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica.
In particolare, evidenziavano come in violazione di norme di legge e di CP_1 contrattazione collettiva, avesse omesso di alimentare i sopra menzionati Fondi in virtù di disposizioni di legge e di contratto e ne domandavano la condanna, anche in via risarcitoria (perdita di chance), alla corresponsione delle somme dovute a ciascun ricorrente previa disapplicazione di atti amministrativi e, quindi, rideterminazione delle risorse monetarie assegnate a ciascun fondo tenuto conto dell'effettivo personale in servizio anno per anno.
3 Radicatosi il contradditorio, eccepiva, in via preliminare, il difetto di CP_1 giurisdizione del giudice adito in favore della giurisdizione amministrativa, concludendo nel merito per la reiezione del ricorso.
Con la sentenza qui appellata il giudice del lavoro del Tribunale di VE ha dichiarato il difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo;
ciò ha fatto richiamando precedenti dello stesso Tribunale (sentenze n. 298/12019 nonché n. 299/2019 del 13.05.2019 confermata in appello con sentenza n.
103/2021 del 06.09.2021a propria volta riformata dalla Cassazione a Sezioni
Unite con sentenza n. 33365/2022 che ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario).
Il giudice di prime cure, con il richiamo della pronuncia n. 299/2019, ha in particolare svolto le seguenti con considerazioni (come riportate anche nella motivazione della sentenza n. 103/2021 pronunciata da CdA VE): “1.
Questa Giudice condivide ed intende dare continuità alla sentenza n. 298/2019 (e conforme n. 299/2019, entrambe in atti) di questa Sezione che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c.
2. Deve infatti condividersi «Come in più occasioni affermato dalla S.C. e da questo stesso Tribunale, la giurisdizione si determina sulla base della domanda e, ai fini del suo riparto tra giudice ordinario e amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il cosiddetto "petitum" sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia dell'intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale essi sono manifestazione (v. per tutte
Cass. Sez. U, Ordinanza n.6348 del 18/04/2003). E' dunque necessario ricostruire brevemente i fatti di causa, così come emergono dal ricorso introduttivo, al fine di cogliere la natura delle domande proposte».
3. L'incipit da cui muove la ricostruzione attorea in quei giudizi come nel presente
«è una consulenza del dott. perito incaricato dallo stesso Direttore Generale Per_1 dell' per verificare la 'definizione dei fondi contrattuali aziendali del CP_1 personale non dirigente', in cui vengono esaminate le dinamiche di costituzione e
4 sviluppo dei tre Fondi indicati in ricorso e da cui risulta un debito pari a € CP_1
14.549.387, con riferimento al periodo 1999/2015, e un debito di € 8.498.921, con riguardo al più circoscritto periodo 2008/2015. Proprio dalla perizia citata risulta chiaramente che i predetti crediti sarebbero la conseguenza di una errata quantificazione dei Fondi in virtù della normativa contrattuale. avrebbe CP_1 errato perché non avrebbe provveduto all'incremento dei Fondi per effetto dell'ampliamento numerico del personale. Tanto risulta dalla relazione del dott.
da cui si evince per l'appunto che i Fondi sarebbero stati formati e le risorse Per_1 erogate considerando 689 unità di personale senza incremento in funzione delle nuove assunzioni, e tale è la prospettazione attorea, che pone a fondamento della domanda proprio la relazione del dott. In tutto il ricorso si lamenta che i Per_1
Fondi non sono stati rideterminati, e quindi non corrisposti. Non si tratta dunque di erronea 'gestione dei residui', ossia di distribuire risorse già appostate e non utilizzate, ma di individuare l'effettiva consistenza dei Fondi. E del resto è ovvio che non vi possano essere residui non utilizzati dei perché le risorse di asserita Pt_27 competenza dei Fondi non sono state assegnate e sono sempre rimaste nella disponibilità generale dell'Ente. Orbene, la formazione dei Fondi è frutto di un atto unilaterale dell'Amministrazione, che indubbiamente non è libera di decidere tipologia ed entità delle risorse da destinare al finanziamento dei trattamenti accessori, ma deve disporre in conformità al CCNL e alle previsioni legislative di finanza pubblica».
4. Come condivisibilmente affermato dal GL di VE «Tanto peraltro non significa affatto che l'atto amministrativo non presenti aspetti di discrezionalità ed è proprio questa discrezionalità che può essere valutata solo dal giudice amministrativo. L'atto amministrativo di incremento dei Fondi non è un atto a contenuto vincolato in presenza di un aumento della dotazione organica e coinvolge aspetti di discrezionalità amministrativa, perché è l'Ente che stima la sufficienza o meno delle risorse dei Fondi per sostenere i maggiori oneri conseguenti all'aumento del personale” (pagg. 3-4).
“5. Invero, come correttamente osservato dal GL di VE, «Il necessario intervento in materia del Giudice Amministrativo è ancora più evidente per l'incremento dei Fondi successivo al Protocollo regionale del 21.12.2004, recepito
5 con DGR n.4308 del 29.12.2004 […]. A maggior ragione dunque, per il periodo successivo al 21.12.2004, a fronte della mancanza di un atto autorizzativo della
Regione che risulta determinate per l'incremento dei Fondi, ogni valutazione deve essere rimessa al Giudice amministrativo. Ne consegue il difetto di giurisdizione».
6. Tale iter argomentativo è stato pienamente confermato dalla Corte d'Appello di
VE (sentenza n. 102/2021 in atti, e conforme n. 103/2021)”
“13. Deve dunque concludersi come in dispositivo dichiarandosi il difetto di giurisdizione.”
2. Con ricorso depositato in data 9 febbraio 2022 hanno proposto appello avverso la sentenza i lavoratori soccombenti in primo grado contestandone l'affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo.
In particolare, rimarcano gli appellanti l'erroneità della sentenza nella parte in cui avrebbe individuato il petitum sostanziale della pretesa nell'incremento dei
Fondi e non invece nella corresponsione delle somme dovute che, non attenendo ad atti di macro-organizzazione, riguardano diritti soggettivi dei lavoratori e non interessi legittimi.
3. Si è costituita , resistendo al gravame di cui ha richiesto il rigetto per poi, CP_1 infine, precisare le conclusioni nei termini in epigrafe riportati.
4. La causa, con prima udienza fissata al 18.05.2023 e quindi trattata nel corso delle udienze del 18.05.2023, del 01.02.2024 del 19.12.2024 (valutando il
Collegio l'opportunità di attendere pronunciamento della Corte di Cassazione su questione identica a quella qui in trattazione), è stata infine decisa nelle forme dell'art. 127ter c.p.c. all'udienza del 23 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è fondato e, come tale, merita accoglimento.
6. La Corte di Cassazione, nella sua composizione a Sezioni Unite, in controversia del tutto simile a quella qui in trattazione, ha avuto modo di affermare la giurisdizione del giudice ordinario;
ciò sulla base delle considerazioni qui in appresso riportate.
“5.3. Ciò posto, va qui ribadito che, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice
6 amministrativo, ciò che rileva non è già la prospettazione delle parti, bensì il
"petitum" sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della
" causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio.
Questa deve essere individuata con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (cfr. Cass.31/07/2018 n. 20350).
5.4. Nel caso in esame i ricorrenti hanno agito in giudizio per ottenere la condanna della convenuta a corrispondere le differenze arretrate afferenti al Fondo per la remunerazione del lavoro straordinario e di particolari condizioni di disagio, al Fondo per la produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali nonché al Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune, dell'indennità professionale specifica. In particolare, hanno chiesto che venisse corrisposta la quota residua dei Fondi, relativa agli anni 1999/2015 e 2016/2017, mai corrisposta ancorché, a loro avviso, dovuta.
5.5. È ben vero che i ricorrenti si dolgono del criterio di costituzione e sviluppo dei
Fondi in questione, ma lo fanno per chiedere il pagamento di differenze retributive, nella forma dei residui dei Fondi stessi. Essi lamentano la lesione di diritti soggettivi rispetto ai quali il comportamento datoriale (di mancato incremento del fondo tenendo conto del numero dei lavoratori) costituisce atto prodromico del quale è censurata la legittimità in via del tutto incidentale. Si tratta dì situazione del tutto diversa da quella decisa da questa Corte con l'ordinanza n. 27285 del 17/11/2017 poiché nel caso in esame la pretesa non è correlata esclusivamente all'illegittimo esercizio di un potere autoritativo organizzativo. Non si impugna un atto regolamentare dell'amministrazione che nell'esercizio del potere amministrativo abbia, come in quel caso, deciso la riduzione dei Fondi. Il diritto soggettivo dei ricorrenti, nella prospettazione degli stessi e sulla base delle richieste avanzate, non necessita per assumere consistenza della rimozione di un mai intervenuto provvedimento di macro-organizzazione (in quel caso già deciso da questa Corte e sopra richiamato consistito nella determinazione di disporre le riduzioni).
5.6. Erra perciò la Corte di merito nell'individuare il bene della vita richiesto nell'aumento dei Fondi atteso che la domanda, per come formulata nel ricorso
7 introduttivo del giudizio e sviluppata nelle argomentazioni a sostegno della stessa, se ha come presupposto la verifica incidentale dell'obbligo di ridefinizione dei fondi contrattuali aziendali del personale non dirigente, accertamento incidentale consentito al giudice ordinario, si sostanzia tuttavia nella richiesta di pagamento di differenze retributive nella forma della distribuzione dei residui dei fondi richiamati in causa.
6. In conclusione, per le ragioni esposte, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario e la sentenza, cassata, deve essere rinviata alla Corte di appello di VE che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità>> (Cass. civ. ss.uu. 33365/2022).
7. Ora, anche nel presente procedimento i lavoratori hanno agito per ottenere la condanna di a corrispondere differenze retributive derivanti dal mancato CP_1 adeguamento dei Fondi per la retribuzione accessoria asseritamente non incrementati in relazione alle nuove assunzioni dei lavoratori.
8. Pertanto, in applicazione dei medesimi principi espressi dalla sopra richiamata pronuncia di Cassazione, deve ritenersi che l'accertamento della legittimità o meno del mancato incremento dei Fondi in questione in relazione al numero dei lavoratori è oggetto di un accertamento incidentale richiesto al giudice in funzione di tutela del diritto soggettivo alle allegate differenze retributive, diritto la cui cognizione è devoluta all'Autorità giudiziaria ordinaria.
9. In definitiva, in applicazione dei predetti principi della Suprema Corte, rispetto ai quali le parti non hanno in questa sede addotto argomenti tali per indurre il
Collegio a discostarsene, deve, dunque, in riforma dell'impugnata sentenza, essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario e, visto l'art. 353 cpc ratione temporis applicabile, le parti devono essere rimesse avanti al Tribunale di VE, con onere di riassunzione nei termini di legge.
10. In considerazione del contrasto giurisprudenziale sulla questione, della sua natura meramente processuale, del corretto comportamento processuale di che, preso atto dell'orientamento della Suprema Corte, nelle note di CP_1 trattazione cartolare ha dichiarato di rimettersi a questa Corte sulla questione di giurisdizione, nonché, infine, del revirement di questa Corte sulla questione medesima, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di 8 entrambi i gradi di giudizio.
p.q.m.
La Corte, in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, così decide:
1) accerta e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e, visto l'art. 353
c.p.c. ratione temporis applicabile, rimette le parti avanti al Tribunale di
VE, con onere di riassunzione nei termini di legge;
2) compensa integralmente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
VE, 23.01.2025
Il giudice estensore Il Presidente
PUCCETTI Lorenzo TALAMO Paolo
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