Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 30/05/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1868/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1868/2018, al quale è riunito il procedimento n. R.G. 5170/2018, promossa da:
(c.f. , in proprio e n.q. di coerede di Parte_1 C.F._1 R_
e ,
[...] Persona_2
(c.f. ), (c.f. Parte_2 C.F._2 Parte_3
), (c.f. ), tutte in proprio e n.q. C.F._3 Parte_4 C.F._4 di coeredi di , Persona_1 tutti con il patrocinio degli avv.ti VINCENZO DI BLASI e ONOFRIO DI BLASI;
(c.f. , in proprio e n.q. di genitore esercente la potestà sul Parte_5 C.F._5 figlio minore (c.f. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._6
GIUSEPPE RUSTICO e GIOVANNI CASSARINO;
ATTORI contro
(p.iva ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, e (c.f. ), entrambi con il Controparte_2 C.F._7 patrocinio dell'avv. GIOVANNI MILANA;
CONVENUTI
OGGETTO: Risarcimento danno da perdita del rapporto parentale a seguito di incidente stradale
CONCLUSIONI
Per gli attori , e : Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
- Ritenuto il fatto come reato, reiectis adversis, 1) - Ritenere e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa del sig. ; 2) - In via subordinata ritenere e Controparte_2 dichiarare che il sinistro si è verificato per fatto, colpa e responsabilità concorrenti e di gran lunga prevalenti del convenuto nella misura che il Tribunale adito riterrà di giustizia. 3) Controparte_2
- Conseguentemente, e per l'effetto, condannare in solido e la Controparte_2 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore Controparte_1 degli odierni attori di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, come meglio specificati in citazione a cui si fa espresso riferimento oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle somme rivalutate dal fatto all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di avere anticipato le spese e non riscosso gli pagina 1 di 12
Per l'attrice Parte_5
- 1) ACCERTARE E DICHIARARE che il sinistro oggetto del presente giudizio si è verificato per responsabilità esclusiva del convenuto Sig. , nato a [...] il [...] Controparte_2 residente in [...] (C.F.: ), conducente dell'autocarro EC C.F._7
OM – 40 tg SR344080 (assicurato per la RCA dalla con polizza n. Controparte_1
1/590/013/0000112343); 2) ACCERTARE e DICHIARARE che alla Sig.ra spetta il Parte_5 risarcimento del DANNO PATRIMONIALE e del DANNO NON PATRIMONIALE (come danno morale
+ danno esistenziale) nella misura meglio indicata in atti, da intendersi qui integralmente trascritta e riportata;
3) ACCERTARE e DICHIARARE che alla Sig.ra in particolare, spetta un Parte_5 risarcimento del DANNO NON PATRIMONIALE (danno morale + danno esistenziale) pari ad € 331.920,00 o quella maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa mediante C.T.U. medica o che, comunque, l'On.le Giudice riterrà equa e giusta, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
4) ACCERTARE e DICHIARARE che alla Sig.ra in Parte_5 particolare, spetta un risarcimento del quale perdita del reddito familiare Parte_6
(inteso nei termini indicati in narrativa) dalla data del sinistro a quella di emissione della sentenza pari ad euro 375,00 per ogni mensilità che va, appunto, dal sinistro a quella di emissione della sentenza;
ovvero quella maggiore o minore somma che dovesse derivare dalla diversa data di conclusione del giudizio di primo grado che nel calcolo indicato in narrativa è stata individuata, presumibilmente, nel 2023, o quella maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa mediante C.T.U. medica e/o contabile o che, comunque, l'On.le Giudice riterrà equa, giusta e dovuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
5) ACCERTARE e DICHIARARE che alla Sig.ra in particolare, spetta un risarcimento del DANNO PATRIMONIALE per perdita del Parte_5 reddito familiare (inteso nei termini indicati in narrativa, ossia come danno patrimoniale futuro) pari, complessivamente, ad euro € 237.675,00 [di cui: A) € 82.875,00 per il periodo che va dal 2023 al 2040 (ossia, € 4.875,00 annui x 17 anni dal 2023 al 2040; B) € 92.400,00 per il periodo che va dal 2040 al 2054 (ossia, € 6.600,00 annui x 14 anni dal 2040 al 2054); C) € 62.400,00 per il periodo che va dal 2054 al 2066 (ossia, € 5.200,00 annui x 12 anni dal 2054 al 2066)], ovvero quella maggiore o minore somma che dovesse derivare dalla diversa data di conclusione del giudizio di primo grado che nel calcolo indicato in narrativa è stata individuata, presumibilmente, nel 2023, o quella maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa mediante C.T.U. medica e/o contabile o che, comunque, l'On.le Giudice riterrà equa, giusta e dovuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
6) in ragione di ciò, CONDANNARE il Sig. , nato a [...] il [...] Controparte_2 residente in [...] (C.F.: ), in qualità di conducente C.F._7 dell'autocarro EC OM – 40 tg SR344080 e la , in qualità di compagnia Controparte_1 assicuratrice, per la RCA, del predetto autocarro, IN SOLIDO FRA LORO, a risarcire i predetti danni in favore della Sig.ra CONDANNANDOLI a pagarne in suo favore i rispettivi importi;
Parte_5
7) ACCERTARE e DICHIARARE che al minore spetta il risarcimento del DANNO Parte_1
PATRIMONIALE, del DANNO NON PATRIMONIALE (come danno morale + danno esistenziale) e del DANNO BIOLOGICO nella misura meglio indicata in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritta e riportata;
8) ACCERTARE e DICHIARARE che al minore , in particolare, Parte_1 spetta un risarcimento del DANNO NON PATRIMONIALE (danno morale + danno esistenziale) pari ad € 331.920,00 o quella maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa mediante C.T.U. medica o che, comunque, l'On.le Giudice riterrà equa, giusta e dovuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
9) ACCERTARE e DICHIARARE che al minore , in Parte_1 particolare, spetta un risarcimento del DANNO PATRIMONIALE quale perdita del reddito familiare
(inteso nei termini indicati in narrativa) dalla data del sinistro a quella di emissione della sentenza pari ad euro 375,00 per ogni mensilità che va, appunto, dal sinistro a quella di emissione della pagina 2 di 12 sentenza;
ovvero quella maggiore o minore somma che dovesse derivare dalla diversa data di conclusione del giudizio di primo grado che nel calcolo indicato in narrativa è stata individuata, presumibilmente, nel 2023, o quella maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa mediante C.T.U. medica e/o contabile o che, comunque, l'On.le Giudice riterrà equa, giusta e dovuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
10) ACCERTARE e DICHIARARE che al minore
, in particolare, spetta un risarcimento del DANNO PATRIMONIALE per perdita del Parte_1 reddito familiare (inteso nei termini indicati in narrativa, ossia come danno patrimoniale futuro) pari, complessivamente, ad euro € 82.875,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per il periodo che va dal 2023 al 2040 (ossia, € 4.875,00 annui x 17 anni dal 2023 al 2040, ovvero quella maggiore o minore somma che dovesse derivare dalla diversa data di conclusione del giudizio di primo grado che nel calcolo indicato in narrativa è stata individuata, presumibilmente, nel 2023, o quella maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa mediante C.T.U. medica e/o contabile o che, comunque, l'On.le Giudice riterrà equa, giusta e dovuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
11) ACCERTARE e DICHIARARE che al minore , in particolare, spetta un risarcimento Parte_1 del DANNO BIOLOGICO quantificabile, sulla base delle Tabelle del Tribunale di Milano, in non meno di euro 100.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria o quella maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa mediante C.T.U. medica o che, comunque, l'On.le Giudice riterrà equa, giusta e dovuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
12) in ragione di ciò,
CONDANNARE il Sig. , nato a [...] il [...] residente in [...]
Monreale n. 9 (C.F.: ), in qualità di conducente dell'autocarro EC OM – 40 tg C.F._7
SR344080 e la , in qualità di compagnia assicuratrice, per la RCA, del Controparte_1 predetto autocarro, IN SOLIDO FRA LORO, a risarcire i predetti danni in favore del minore Pt_1
, CONDANNANDOLI a pagarne in suo favore i rispettivi importi;
13) da ultimo,
[...]
CONDANNARE il Sig. , nato a [...] il [...] residente in [...]
Monreale n. 9 (C.F.: ), in qualità di conducente dell'autocarro EC OM – 40 tg C.F._7
SR344080 e la , in qualità di compagnia assicuratrice, per la RCA, del Controparte_1 predetto autocarro, IN SOLIDO FRA LORO, a pagare e/o rimborsare in favore di e di Parte_5
le spese ed i compensi di avvocato del presente giudizio nella misura prescritta dal Parte_1
D.M. 55/2014 (o di quella eventuale Tariffa ratione temporis applicabile), oltre al rimborso della spese generali nella misura del 15%, l'IVA e la CPA, come per legge;
14) STANTE L'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE SOLLEVATA DALLA PARTI CONVENUTE PUR NELLA LORO
CONSAPEVOLEZZA DELLA ASSULTA INFONDATEZZA, e più in genale contegno tenuto da esse tenuto nel sollevare ripetutamente eccezioni che consapevolmente ed oggettivamente sanno essere infondate e, dunque, sollevate con il mero scopo di confondere il reale stato dei fatti, CONDANNARE il Sig. , nato a [...] il [...] residente in [...] Controparte_2 (C.F.: ), in qualità di conducente dell'autocarro EC OM – 40 tg SR344080 e C.F._7 la , in qualità di compagnia assicuratrice, per la RCA, del predetto Controparte_1 autocarro, IN SOLIDO FRA LORO, per VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI E DEI DOVERI IMPOSTI DALL'ART. 88 C.P.C. e, in ragione di ciò, CONDANNARLI, sempre in solido fra loro, ex Art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata e temerarietà della lite (limitatamente alla predetta eccezione infondata), anche in via equitativa.
Per i convenuti, nei confronti di , e : Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
- ritenere e dichiarare, come preliminarmente eccepito, prescritto il preteso, presunto diritto degli attori al risarcimento dell'altrettanto presunto, preteso danno in relazione a tutte le voci di danno richieste e rigettare o con qualsiasi altra formula comunque respingere tutte le domande proposte dagli attori nei confronti della e dell' con ogni Controparte_1 Controparte_2 conseguenza di legge e con vittoria di spese, competenze ed onorari;
- ritenere e dichiarare, come altrettanto preliminarmente eccepito, prescritto il presunto, preteso diritto del quale Parte_1
pagina 3 di 12 erede di a richiedere pro quota il risarcimento del danno presumibilmente spettante a Persona_2
in relazione al decesso di e ciò sia perché si è prescritto il preteso, Persona_2 Persona_1 presunto diritto del a richiedere il risarcimento di tale voce di danno, sia perché, prima Parte_1 ancora, si è prescritto il diritto della a richiedere il risarcimento del presunto, patito Persona_2 danno conseguenza del decesso di e rigettare o con qualsiasi altra formula comunque Persona_1 respingere tutte le domande proposte dagli attori nei confronti della e Controparte_1 dell' con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese, competenze ed onorari;
Controparte_2
- ritenere e dichiarare, come altrettanto preliminarmente eccepito, improponibili, improcedibili, inammissibili, non provate e non fondate le domande attoree con le quali peraltro i danno sono chiesti in misura enormemente esagerata ed assolutamente non provata e non dovuta e rigettare o con qualsiasi altra formula comunque respingere tutte le domande proposte dagli attori nei confronti della e dell' , con ogni conseguenza di legge e con vittoria di Controparte_1 Controparte_2 spese, competenze ed onorari;
- ritenere e dichiarare, come altrettanto preliminarmente eccepito, che l'attore , per quanto sopra già evidenziato in narrativa, è carente di legittimazione Parte_1 attiva nei confronti della e nei confronti dell' in ordine Controparte_1 Controparte_2 alla richiesta di risarcimento del danno quale presunto, asserito erede di ed in Persona_2 relazione al preteso danno patito da costei in conseguenza del decesso di e Persona_1 conseguentemente rigettare o con qualsiasi altra formula respingere la domanda in tal senso proposta dal nei confronti della e dell' , con ogni Parte_1 Controparte_1 CP_2 conseguenza di legge e con vittoria di spese, competenze ed onorari;
- ritenere e dichiarare non provata la sussistenza del rapporto parentale tra la ed il e Persona_2 Persona_1 conseguentemente ritenere e dichiarare, anche per tal motivo, che la nulla poteva Persona_2 pretendere o richiedere a titolo di risarcimento del danno da perdita parentale per il decesso di e conseguentemente nulla poteva essere richiesto da , pro quota, quale Persona_1 Parte_1 erede di , in relazione alle richieste risarcitorie asseritamente spettanti a Persona_2 Per_2
e rigettare o con qualsiasi altra formula comunque respingere nei confronti della
[...] [...]
e dell' tutte le richieste risarcitorie avanzate da Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 anche quale presunto erede di , con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese, Persona_2 competenze ed onorari;
- ritenere e dichiarare, per quanto detto in narrativa, che tutti gli attori sono carenti di legittimazione attiva nei confronti della e dell' Controparte_1 Controparte_2
a richiedere il risarcimento del danno ius hereditatis conseguente al decesso di ed in Persona_1 particolare sono carenti di legittimazione attiva a richiedere anche il presunto risarcimento del danno cd “catastrofale” per il decesso di e conseguentemente ritenere e dichiarare che la Persona_1
e l' sono carenti di legittimazione passiva nei confronti Controparte_1 Controparte_2 degli attori con riferimento a tutte le domande risarcitorie da questi proposte quali eredi di R_
e rigettare o con qualsiasi altra formula comunque respingere tutte le domande risarcitorie in
[...] tal senso proposte nei confronti della e dell' , con ogni Controparte_1 Controparte_2 conseguenza di legge e con vittoria di spese, competenze ed onorari;
- ritenere e dichiarare che in capo agli attori non sussiste alcun diritto a richiedere il risarcimento delle voci di danno richieste con l'atto di citazione e rigettare o con qualsiasi altra formula comunque respingere tutte le domande proposte dagli attori nei confronti della e dell' , con ogni Controparte_1 Controparte_2 conseguenza di legge e con vittoria di spese, competenze ed onorari;
- ritenere e dichiarare che la responsabilità del sinistro per cui è causa è addebitabile alla colpa esclusiva e gravissima del sig.
, conducente il dì del sinistro il motociclo tg DN07422, e rigettare o con qualsiasi altra Persona_1 formula comunque respingere tutte le domande proposte dagli attori nel confronti della
[...]
e dell' ,con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese, competenze Controparte_1 CP_2 ed onorari;
- ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità può essere attribuita all' CP_2
in ordine al verificarsi dal sinistro per cui è causa e rigettare o con qualsiasi altra formula
[...] comunque respingere tutte le domande proposte dagli attori nei confronti dell' e della CP_2
pagina 4 di 12 con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese, competenze ed Controparte_1 onorari;
- ritenere e dichiarare che il sig. nulla avrebbe potuto e potè fare per Controparte_2 evitare di essere investito del motociclo tg DN07422 condotto dal e rigettare o con qualsiasi Pt_1 altra formula comunque respingere tutte le domande proposte dagli attori nei confronti dell' CP_2
e della , con ogni conseguenza di legge e con vittoria dl spese, competenze ed Controparte_1 onorari;
- ritenere e dichiarare che la non può essere tenuta ad alcun Controparte_1 risarcimento di nessuna voce di danno nei confronti degli attori e rigettare o con qualsiasi altra formula comunque respingere le domande attoree con le quali peraltro i danni sono chiesti in misura enormemente esagerata ed assolutamente non provata e non dovuta, con vittoria di spese, competenze ed onorari;
- ritenere e dichiarare , in via subordinata, senza recesso e salvo gravame, che la
[...]
, pro bono pacis, senza con ciò nulla voler ammettere o riconoscere, ha integralmente Controparte_1 risarcito il danno asseritamente patito dagli attori con l'invio agli stessi della somma complessiva di € 190.000,00, sulla base di un paritario concorso di colpa tra il e l' Persona_1 Controparte_2
e conseguentemente ritenere e dichiarare tale somma pienamente satisfattiva di ogni pretesa risarcitoria avanzata dagli attori e rigettare o con qualsiasi altra formula comunque respingere tutte le domande risarcitorie proposte dagli attori nei confronti della e Controparte_1 dell' con le quali peraltro i danni cono chiesti in misura enormemente esagerata Controparte_2 ed assolutamente non provata e non dovuta, con vittoria di spese, competenze ed onorari;
- ritenere e dichiarare, sempre in via subordinata, senza recesso e salvo gravame, che il dì del sinistro il R_
, conducente del motociclo tg DNO7423, non indossava il prescritto casco protettivo e ritenere
[...]
e dichiarare, nella non temuta ipotesi in cui dovessero ravvisarsi elementi di responsabilità a carico del conducente l'autocarro tg SR344080, il concorso del nel verificarsi del danno e nel suo Pt_1 aggravamento per non aver indossato ii prescritto casco protettivo, riducendo il danno in proporzione della gravità della colpa del , ai sensi del combinato disposto degli artt. 2056 e 1227 cc, con Pt_1 esclusione, quindi, di quei danni che avrebbero potuto essere evitati con l'uso del prescritto casco protettivo, con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese, competenze ed onorari;
- ritenere e dichiarare, in via altrettanto subordinata, senza recesso e salvo gravame, ove fosse provata una qualche responsabilità dell' nel verificarsi del sinistro per cui è causa, che l'incidente nel CP_2 quale è deceduto il sig. si è verificato per la colpa prevalente o quanto meno Persona_1 equivalente del e quantificare il danno tenendo conto del prevalente o tuttalpiù equivalente Pt_1 concorso di colpa del , liquidandolo nella misura eventualmente accertata, provata e dovuta, Pt_1 sottraendo in ogni caso dall'ammontare del danno la somma di € 190.000,00 già pagata agli attori pro bono pacis dalla , con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese, Controparte_1 competenze ed onorari;
- ritenere e dichiarare che in ogni caso i danni sono chiesti in misura enormemente esagerata ed assolutamente non provata e non dovuta e, nella non temuta ipotesi in cui dovesse ravvisarsi qualche elemento di responsabilità in ordine al sinistro per cui è causa a carico del sig. , conducente l'autocarro tg SR344080, ritenere e dichiarare il prevalente Controparte_2 concorso di colpa del , conducente il motociclo tg DN07422, per non aver tenuto una Persona_1 velocità adeguata e per non aver indossato il prescritto casco protettivo e liquidare il danno in misura effettivamente provata, dovuta e sofferta, decurtando dall'ammontare totale del danno la somma totale di € 190.000,00 già pagata dalla agli attori, con ogni conseguenza di legge e Controparte_1 con vittoria di spese, competenze ed onorari;
- ritenere e dichiarare in ogni caso che la
[...]
non può essere tenuta al presunto, preteso risarcimento del danno lamentato dagli Controparte_1 attori quale conseguenza del sinistro per cui è causa se non nei limiti dei massimali di polizza e con le franchigie ivi previste. Con vittoria di spese e compensi.
Per i convenuti, nei confronti di Parte_5
- ritenere e dichiarare, come preliminarmente eccepito, prescritto il preteso, presunto diritto degli attori al risarcimento dell'altrettanto presunto, preteso danno in relazione a tutte le voci di danno pagina 5 di 12 richieste e rigettare o con qualsiasi altra formula comunque respingere tutte le domande proposte dagli attori nei confronti della e dell' con ogni Controparte_1 Controparte_2 conseguenza di legge e con vittoria di spese, competenze ed onorari;
- ritenere e dichiarare, come altrettanto preliminarmente eccepito, che l'attrice appare carente di legittimazione Parte_5 attiva nei confronti dell' e della a richiedere il Controparte_2 Controparte_1 risarcimento iure proprio del danno patito in conseguenza del decesso di e Persona_1 conseguentemente ritenere e dichiarare l' e la carenti di Controparte_2 Controparte_1 legittimazione passiva nei confronti dell'attrice e quindi rigettare o con qualsiasi altra formula comunque respingere tutte le domande proposte dagli attori nei confronti della Controparte_1
e dell' , con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese, competenze ed
[...] Controparte_2 onorari;
- ritenere e dichiarare, come altrettanto preliminarmente eccepito, improponibili, improcedibili, inammissibili, non provate e non fondate le domande attoree con le quali peraltro i danno sono chiesti in misura enormemente esagerata ed assolutamente non provata e non dovuta e rigettare o con qualsiasi altra formula comunque respingere tutte le domande proposte dagli attori nei confronti della e dell' , con ogni conseguenza di legge e Controparte_1 Controparte_2 con vittoria di spese, competenze ed onorari;
- ritenere e dichiarare che in capo agli attori non sussiste alcun diritto a richiedere il risarcimento delle voci di danno richieste con l'atto di citazione e rigettare o con qualsiasi altra formula comunque respingere tutte le domande proposte dagli attori nei confronti della e dell' , con ogni conseguenza di legge e con Controparte_1 Controparte_2 vittoria di spese, competenze ed onorari;
- ritenere e dichiarare che la responsabilità del sinistro per cui è causa è addebitabile alla colpa esclusiva e gravissima del sig. , conducente il dì Persona_1 del sinistro il motociclo tg DN07422, e rigettare o con qualsiasi altra formula comunque respingere tutte le domande proposte dagli attori nel confronti della e dell' Controparte_1 CP_2
,con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese, competenze ed onorari;
- ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità può essere attribuita all' in ordine al verificarsi dal Controparte_2 sinistro per cui è causa e rigettare o con qualsiasi altra formula comunque respingere tutte le domande proposte dagli attori nei confronti dell' e della con ogni CP_2 Controparte_1 conseguenza di legge e con vittoria di spese, competenze ed onorari;
- ritenere e dichiarare che il sig.
nulla avrebbe potuto e potè fare per evitare di essere investito del motociclo tg Controparte_2
DN07422 condotto dal e rigettare o con qualsiasi altra formula comunque respingere tutte le Pt_1 domande proposte dagli attori nei confronti dell' e della , con ogni CP_2 Controparte_1 conseguenza di legge e con vittoria dl spese, competenze ed onorari;
- ritenere e dichiarare che la non può essere tenuta ad alcun risarcimento di nessuna voce di danno nei Controparte_1 confronti degli attori e rigettare o con qualsiasi altra formula comunque respingere le domande attoree con le quali peraltro i danni sono chiesti in misura enormemente esagerata ed assolutamente non provata e non dovuta, con vittoria di spese, competenze ed onorari;
- ritenere e dichiarare, in via subordinata, senza recesso e salvo gravame, che la , pro bono pacis, senza Controparte_1 con ciò nulla voler ammettere o riconoscere, ha integralmente risarcito il danno asseritamente patito dagli attori con l'invio agli stessi della somma complessiva di € 165.000,00 (€ 82.500,00 a
[...] ed € 82.500,00 al minore ) sulla base di un paritario concorso di colpa tra il Pt_5 Parte_1
e l' e conseguentemente ritenere e dichiarare tale somma Persona_1 Controparte_2 pienamente satisfattiva di ogni pretesa risarcitoria avanzata dagli attori e rigettare o con qualsiasi altra formula comunque respingere tutte le domande risarcitorie proposte dagli attori nei confronti della e dell' con le quali peraltro i danni cono chiesti in Controparte_1 Controparte_2 misura enormemente esagerata ed assolutamente non provata e non dovuta, con vittoria di spese, competenze ed onorari;
- ritenere e dichiarare, sempre in via subordinata, senza recesso e salvo gravame, che il dì del sinistro il , conducente del motociclo tg DNO7423, non Persona_1 indossava il prescritto casco protettivo e ritenere e dichiarare, nella non temuta ipotesi in cui dovessero ravvisarsi elementi di responsabilità a carico del conducente l'autocarro tg SR344080, il pagina 6 di 12 concorso del nel verificarsi del danno e nel suo aggravamento per non aver indossato ii Pt_1 prescritto casco protettivo, riducendo il danno in proporzione della gravità della colpa del , ai Pt_1 sensi del combinato disposto degli artt. 2056 e 1227 cc, con esclusione, quindi, di quei danni che avrebbero potuto essere evitati con l'uso del prescritto casco protettivo, con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese, competenze ed onorari;
- ritenere e dichiarare, in via altrettanto subordinata, senza recesso e salvo gravame, ove fosse provata una qualche responsabilità dell' nel CP_2 verificarsi del sinistro per cui è causa, che l'incidente nel quale è deceduto il sig. si è Persona_1 verificato per la colpa prevalente o quanto meno equivalente del e quantificare il danno Pt_1 tenendo conto del prevalente o tuttalpiù equivalente concorso di colpa del , liquidandolo nella Pt_1 misura eventualmente accertata, provata e dovuta, sottraendo in ogni caso dall'ammontare del danno la somma di € 165.000,00 già pagata agli attori pro bono pacis dalla , con Controparte_1 ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese, competenze ed onorari;
- ritenere e dichiarare che in ogni caso i danni sono chiesti in misura enormemente esagerata, assolutamente non provata e non dovuta e duplicati nelle loro singole voci e, nella non temuta ipotesi in cui dovesse ravvisarsi qualche elemento di responsabilità in ordine al sinistro per cui è causa a carico del sig. , Controparte_2 conducente l'autocarro tg SR344080, ritenere e dichiarare il prevalente concorso di colpa del R_
, conducente il motociclo tg DN07422, per non aver tenuto una velocità adeguata e per non
[...] aver indossato il prescritto casco protettivo e liquidare il danno in misura effettivamente provata, dovuta e sofferta, decurtando dall'ammontare totale del danno la somma totale di € 165.000,00 già pagata dalla agli attori, con ogni conseguenza di legge e con vittoria di Controparte_1 spese, competenze ed onorari;
- ritenere e dichiarare in ogni caso che la non Controparte_1 può essere tenuta al presunto, preteso risarcimento del danno lamentato dagli attori quale conseguenza del sinistro per cui è causa se non nei limiti dei massimali di polizza e con le franchigie ivi previste. Con vittoria di spese e compensi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 23.4.2018, , Parte_1 Parte_2
e , tutti in proprio e nella qualità di eredi di , nonché, Parte_3 Parte_4 Persona_1 limitatamente a , nella qualità di erede di convenivano in giudizio Parte_1 Persona_2
e , per sentirli condannare al risarcimento dei patiti Controparte_1 Controparte_2 iure proprio e iure hereditatis per effetto della morte di a seguito di incidente stradale Persona_1 avvenuto in data 3.5.2015. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 17.12.2018,
[...]
in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Pt_5
, proponeva analoga domanda risarcitoria nei confronti dei medesimi convenuti per i soli Parte_1 danni patiti iure proprio in conseguenza del decesso di . Persona_1
Con provvedimento del 27.9.2021, i due procedimenti venivano riuniti nel procedimento n. 1868/2018.
Espletate le prove orali ammesse, con provvedimento del 12.2.2025 la causa veniva rimessa in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione delle parti convenute in merito ad una presunta prescrizione del diritto degli attori , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4 al risarcimento del danno. In forza dell'art. 2947 comma 3 c.c., il diritto al risarcimento del
[...] danno cagionato da fatto di reato (nel caso di specie omicidio colposo ex art. 589 c.p.) si prescrive nel termine di cinque anni dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile (cfr., da ultimo, Cass. n.
4845/2025: “nella nozione di sentenza irrevocabile deve ritenersi compresa anche quella pronunciata a seguito di patteggiamento”). Il giudizio penale a carico di è stato definito con la Controparte_2 sentenza di patteggiamento n. 1944/2016 emessa in data 28.6.2016 e la presente azione risarcitoria è stata proposta a mezzo di atto di citazione notificato ai convenuti, rispettivamente, in data 23.4.2018 (dagli attori , e e in data Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
pagina 7 di 12 17.12.2018 (dall'attrice , ben prima della maturazione dei termini prescrizionali. Sono Parte_5 stati, peraltro, documentati anche atti interruttivi antecedenti all'introduzione del giudizio. Deve parimenti essere rigettata l'eccezione delle parti convenute in ordine alla carenza di legittimazione attiva di nella qualità di erede di per non aver Parte_1 Persona_2 dimostrato né il rapporto parentale intercorrente tra la e il defunto , né la sua qualità di Per_2 Pt_1 erede della TI. Invero, sono stati prodotti in giudizio i certificati dello stato di famiglia che attestano il rapporto nonna-nipote tra la e il defunto , dal che si desume la sua Per_2 Pt_1 legittimazione ad agire per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, e il rapporto madre-figlio tra la defunta e , dal che si desume la sua qualità di erede. La Per_2 Parte_1 giurisprudenza di legittimità, infatti, afferma che “nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato;
tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede” (Cass. n. 210/2021). Nel caso di specie, la presunzione non è stata superata dalle parti convenute, che si sono limitate a contestare labialmente la qualità di di erede di Parte_1 Persona_2 Deve rigettarsi anche l'eccezione dei convenuti in ordine alla carenza di legittimazione attiva di
[...] in proprio alla proposizione dell'azione risarcitoria per il danno da perdita del rapporto Pt_5 parentale. L'attrice ha, invero, dimostrato la sua convivenza di fatto con la vittima, producendo in giudizio il certificato dello stato di famiglia da cui risulta, alla data del 2.5.2015, la comune residenza di , (figlio) e (convivente) presso C.da Marza, via del Persona_1 Parte_1 Parte_5
Sedano. Deve, invece, essere accolta l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva di , Parte_1
e , in qualità di eredi di , per il Parte_2 Parte_3 Parte_4 Persona_1 risarcimento del danno catastrofale da lui patito prima della morte. Gli attori non hanno, infatti, dimostrato in giudizio la loro qualifica di eredi legittimi del defunto . Non può a tal fine dirsi Pt_1 sufficiente l'allegato certificato dello stato di famiglia alla data dell'1.1.2000 – da cui risulta la comune residenza del nucleo familiare composto da , (moglie), Parte_1 Parte_2 Pt_4
(figlia), (figlio) e (figlia) –, atteso che lo stesso è stato
[...] Persona_1 Parte_3 superato dal successivo certificato dello stato di famiglia prodotto da da cui risulta che Parte_5 alla data del 2.5.2015 il nucleo familiare del era formato da (figlio) e Persona_1 Parte_1 da (convivente); quindi unico erede legittimo di è il figlio minore Parte_5 Persona_1 Pt_1
, che tuttavia non ha richiesto alcun risarcimento del danno iure hereditatis.
[...]
Nel merito, la domanda risarcitoria è fondata e deve essere accolta nei limiti che seguono.
Risulta dagli atti di causa che in data 03.05.2015 perdeva la vita a causa di un sinistro Persona_1 stradale verificatosi lungo la strada comunale ex S.P. 50 Bufali – Marina Marza, territorio di Ispica, consistito in uno scontro tra il motoveicolo di cui il era alla guida (Yamaha FZ1 targato Pt_1 DN07422) e l'autocarro EC OM (targato SR344080) condotto da . Controparte_2 La dinamica dell'incidente è stata oggetto di accertamento mediante perizia in sede di giudizio penale, la cui documentazione versata in atti ha dimostrato che , nel procedere in direzione Controparte_2
Ispica-Marza, effettuava una manovra di svolta a sinistra per accedere allo stabilimento della “soc. coop. A.P.I.” e occupava la corsia di marcia opposta al momento del sopraggiungere del , che Pt_1 viaggiava in direzione Marza-Ispica. Il perito incaricato dal G.I.P., ing. , ha concluso Persona_3 che la responsabilità “va a ricadere: in parte sul motociclista, per non avere mantenuto una velocità entro il limite consentito, anche tenuto conto della strada ricca di accessi laterali ed in prossimità di pagina 8 di 12 una curva (90 Km/h rispetto al limite di 70 Km/h)….se avesse mantenuto una velocità tra 50 e 70 km/h avrebbe potuto frenare in circa 25/30 metri…avendo tempo e spazio sufficiente per evitare il pericolo che si trovava a circa 52 metri….[…] in parte sul conducente l'autocarro, per avere eseguito svolta a sinistra ove non consentito dalla segnaletica, ma anche e soprattutto per avere eseguito tale manovra quando il motociclista era entro il campo di visibilità senza concedergli la dovuta precedenza”. Le allegate risultanze della perizia, contrariamente a quanto sostenuto da Controparte_1 sono a lei opponibili in quanto la compagnia assicurativa era stata citata come responsabile civile nel giudizio penale, e sono comunque utilizzabili nel presente processo civile per contribuire alla formazione del convincimento del giudice. In tal senso si esprime la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il giudice civile investito della domanda di risarcimento del danno da reato ben può utilizzare, senza peraltro averne l'obbligo, come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato e fondare la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, essendo in tal caso peraltro tenuto a procedere alla relativa valutazione con pienezza di cognizione al fine di accertare i fatti materiali all'esito del proprio vaglio critico” (Cass. n. 16893/2019). Nel caso specifico, i rilievi effettuati dal perito, il ragionamento logico e coerente da lui seguito nell'analisi dei dati rinvenuti, l'adeguata motivazione fornita in merito agli esiti degli accertamenti e alla dinamica dell'incidente, supportata da opportuna documentazione fotografica, induce ad aderire alle sue conclusioni. Deve, pertanto, ritenersi che il sinistro stradale per cui è causa sia da imputare in via concorrente, nella misura del 50% ciascuno, a e , essendo equiparabile l'entità delle Persona_1 Controparte_2 rispettive colpe in base alla ricostruzione del sinistro qui condivisa, sinistro che non si sarebbe verificato se l' avesse osservato la norma sulla precedenza e se il avesse tenuto una CP_2 Pt_1 velocità entro il limite consentito.
Passando alle voci risarcitorie, va anzitutto risarcito il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale richiesto dagli attori. L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del “quantum debeatur”); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (Cass. n. 22397/2022). Nel caso di specie, le parti convenute non hanno assolto a tale onere probatorio. Peraltro, la consistenza del legame affettivo intercorrente tra il defunto e i suoi genitori ( e Persona_1 Parte_1 Parte_2
e le sue sorelle ( e è stata confermata dalle prove
[...] Parte_3 Parte_4 testimoniali ammesse. I testi e , della cui attendibilità non c'è motivo di Testimone_1 Testimone_2 dubitare, alla domanda “Vero che frequentava stabilmente la casa ove convivevano i Persona_1 genitori e le sorelle, pranzando e cenando quasi tutti i giorni con la famiglia di origine?”, hanno risposto “vero. Posso rispondere perché sono vicino di casa dei genitori di ”; alla Persona_1 domanda “Vero che lo stesso lavorava quotidianamente a fianco dei genitori e Parte_1
?” hanno risposto “vero”. Parte_2 Con riferimento alla posizione di in proprio, “il risarcimento del danno da uccisione di Parte_5 un prossimo congiunto spetta non soltanto ai membri della famiglia legittima della vittima, ma anche a quelli della famiglia naturale, come il convivente “more uxorio” ed il figlio naturale non riconosciuto,
a condizione che gli interessati dimostrino la sussistenza di un saldo e duraturo legame affettivo tra essi e la vittima assimilabile al rapporto coniugale” (Cass. n. 12278/2011; in senso conforme, Cass. n. 8801/2023).
Tale circostanza è stata provata, oltre che con la produzione della documentazione attestante la convivenza, a mezzo di prova testimoniale. Il teste , della cui attendibilità non c'è Testimone_3 motivo di dubitare, alla domanda “Vero o no che la Sig.ra e il sig. Parte_5 Persona_1
pagina 9 di 12 hanno convissuto dal 2010 fino al 2015, stabilendo la loro famiglia di fatto presso una villetta ubicata in C.da Marza, tenere di Ispica (RG), adiacente a quella dalla famiglia di lui?”, ha risposto “vero”; alla domanda “Vero o no che la Sig.ra e il sig. durante la loro Parte_5 Persona_1 convivenza avevano provveduto ad arredare la casa familiare mettendo insieme, in un unico conto, i loro risparmi ed i loro guadagni ed acquistano mobili, elettrodomestici e suppellettili”, ha risposto
“vero. Ho visto la casa via via che veniva realizzata, ero amico di entrambi”; alla domanda “Vero o no che la Sig.ra e il sig. avevano programmato di sposarsi?”, hanno Parte_5 Persona_1 risposto “vero”. Conformi anche le dichiarazioni della teste . Peraltro, la ha Testimone_4 Pt_5 dimostrato documentalmente la sussistenza di un conto corrente cointestato a lei e a (n. Persona_1
1000/425) presso la Banca Intesa San Paolo.
Da questi elementi si desume il legame di reciproca assistenza morale e materiale che legava R_
e la convivente more uxorio ed il suo conseguente diritto al risarcimento del
[...] Parte_5 danno da perdita del rapporto parentale. Con riferimento alla posizione di , nella qualità di erede di l'attore ha Parte_1 Persona_2 prodotto in giudizio la sentenza n. 865/2022 del 17.6.2022, passata in giudicato il 18.1.2023, pronunciata all'esito dell'analogo giudizio risarcitorio promosso dagli altri eredi della TI nei confronti di e che si è concluso con la condanna dei Controparte_2 Controparte_1 convenuti al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale. Segnatamente, la sentenza ha riconosciuto che “spetta quindi a , , e Persona_4 Persona_5 Persona_6 CP_3
, in qualità di eredi di , la somma di € 6.325,44 ciascuno (1/6 di € Controparte_4 Persona_2
37.952,65, atteso che è presente un sesto erede della TI, il figlio , che non ha agito Parte_1 in giudizio)”. La sentenza civile, oltre a produrre gli effetti propri del giudicato, può avere, anche rispetto ai terzi che non furono parti del giudizio, la diversa efficacia di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell'accertamento giudiziale (Cass. n. 9384/2011). Nel caso di specie, l'allegata pronuncia ha attestato l'effettività e la consistenza della relazione tra Persona_2
(nonna) e il defunto (nipote) e il conseguente diritto della al risarcimento del danno Pt_1 Per_2 patito a causa della sua perdita, danno che si è trasferito nella sfera giuridica dei suoi eredi al momento della morte.
Deve, pertanto, essere riconosciuta nella qualità di erede di la somma di Parte_1 Persona_2
€ 6.456,57 (€ 6.325,44 + € 131,13 a titolo di interessi sulla somma rivalutata). In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (Cass. 10579/2021). Applicando le tabelle di Milano del 2024, basate sul sistema a punti, tenuto conto dell'età della vittima (29 anni), dell'età dei congiunti, della convivenza o meno con la vittima (tutti dati accertati al momento dell'evento, cioè al 2015), della concorrente responsabilità di alla causazione del Persona_1 sinistro nella misura del 50% e delle somme già corrisposte ai congiunti dalla Controparte_1
a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, emergono i seguenti valori,
[...] attualizzati alla data odierna (va precisato che gli importi risultanti dall'applicazione delle tabelle del 2024 non sono stati rivalutati, ma solo incrementati della somma dovuta per interessi, previa devalutazione al 2015):
pagina 10 di 12 - per il padre non convivente in proprio (anni 54), € 50.868,38 (50% di € 258.126,00 = Parte_1
€ 129.063,00; € 129.063,00 - € 82.500,00 già corrisposti dalla = 46.563,00; Controparte_1
€ 46.563,00 + € 4.305,38 a titolo di interessi sulla somma devalutata = 50.868,38);
- per la madre non convivente in proprio (anni 52), € 50.868,38 (50% di € Parte_2 258.126,00 = € 129.063,00; € 129.063,00 - € 82.500,00 già corrisposti dalla Controparte_1
- 46.563,00; € 46.563,00 + € 4.305,38 a titolo di interessi sulla somma devalutata = € 50.868,38)
[...]
- per la sorella non convivente in proprio (anni 16), € 43.849,31 (50% di € 105.276,00 = Parte_3
€ 52.638,00; € 52.638,00 – € 12.500,00 già corrisposti dalla = € 40.138,00; Controparte_1
€ 40.138,00 + € 3.711,31 a titolo di interessi sulla somma devalutata = € 43.849,31);
- per la sorella non convivente in proprio (anni 32), € 40.139,31 (50% di € 98.484,00 = Parte_4
€ 49.242,00; € 49.242,00 – € 12.500 già corrisposti dalla = € 36.742,00; € Controparte_1 36.742,00 + € 3.397,31 a titolo di interessi sulla somma devalutata = € 40.139,31);
- per la convivente more uxorio in proprio (anni 28), € 108.548,80 (50% di € 363.723,00 Parte_5
- € 181.861,50; € 181.861,50 – € 82.500,00 già corrisposti dalla = € Controparte_1
99.361,50; € 99.361,50 + € 9.187,30 a titolo di interessi sulla somma devalutata = € 108.548,80);
- per la convivente more uxorio, in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore (anni 5), € 117.094,07 (50% di € 379.367,00 = € 189.683,50; € 189.683,50 – € Parte_1 82.500,00 = € 107.183,50; € 107.183,50 + € 9.910,57 a titolo di interessi sulla somma devalutata = € 117.094,07). Deve essere accolta anche la domanda di risarcimento del danno patrimoniale proposta dall'attrice per le spese funerarie sostenute, quantificate in € 5.000,00 come da allegata fattura. Parte_2 In ragione del concorso colposo di nella causazione dell'incidente, questa somma deve Persona_1 essere ridotta del 50%, per un totale di € 2.500,00. Deve, invece, essere rigettata la domanda di risarcimento del danno biologico avanzata da Pt_1
e in proprio, in quanto del tutto sprovvista di supporto probatorio.
[...] Parte_2
Quanto al risarcimento del danno biologico chiesto da nella qualità di genitore esercente Parte_5 la responsabilità genitoriale sul minore , l'attrice si è limitata ad allegare una relazione Parte_1 psicologica redatta a seguito di osservazione del piccolo , da cui emerge genericamente che “il Pt_1 bambino manifesta comportamenti inquieti, nervosismo, evitamento ed una grande emotività ogni qualvolta l'argomento cade sul padre o sulla sua assenza”. La stessa psicologa non ha, tuttavia, affermato l'immediata derivazione di un danno biologico permanente da tale sintomatologia, né tantomeno lo ha quantificato nella richiesta misura del 18%. In considerazione di ciò deve ritenersi che gli attestati disturbi siano ristorati dalla somma riconosciutagli a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, già parametrata all'età ed all'intensità del rapporto padre-figlio. Deve, infine, essere rigettata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale proposta da
[...] in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore Pt_5 Pt_1
, per la perdita della fonte di reddito di .
[...] Persona_1 L'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante o da perdita di “chance” esige la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile. Pertanto, nel caso di richiesta risarcitoria per morte da fatto illecito avanzata dal coniuge superstite, quest'ultimo, pur non essendo obbligato a fornire la prova rigorosa dello stabile contributo economico ricevuto dal consorte defunto, non è tuttavia esonerato dall'indicare al giudice gli elementi da cui possa dedursi la perdita di prestazioni o vantaggi connessi all'esistenza in vita della vittima (Cass., n. 15385/2011). Nel caso di specie, la non ha dimostrato che lei ed il figlio abbiano subito un pregiudizio Pt_5 Pt_1 economico per effetto della morte del . A tal fine, non ha chiarito la sua eventuale posizione Pt_1 lavorativa o l'eventuale percezione di introiti da fonti differenti dal reddito del defunto convivente, non ha provato che lei ed il figlio venissero mantenuti in via esclusiva dal e non ha prodotto Pt_1
pagina 11 di 12 documentazione da cui possa desumersi un'effettiva variazione reddituale del nucleo familiare a seguito del decesso del convivente, sì da fare apprezzare un'effettiva perdita economica;
si aggiunga che il percepiva € 1.000,00 mensili, che la somma andrebbe dimezzata per il concorso di colpa, Pt_1 che il residuo deve ritenersi destinato al fabbisogno personale e non del nucleo familiare ed in parte sostituito dalla pensione di reversibilità ottenuta. Alla luce di quanto esposto, stante l'operatività della polizza assicurativa n. 590.013.00001112343 al momento del sinistro ed il rispetto dei limiti del massimale, ed Controparte_1 CP_2
devono essere condannati in solido al pagamento delle seguenti somme:
[...]
- € 57.324,95 in favore di in proprio e nella qualità di erede di Parte_1 Persona_2
- € 53.368,38 in favore di Parte_2
- € 43.849,31 in favore di;
Parte_3
- € 40.139,31 in favore di;
Parte_4
- € 225.642,87 in favore di in proprio (€ 108.548,80) e nella qualità di genitore esercente Parte_5 la responsabilità genitoriale sul minore (€ 117.094,07). Parte_1
Deve, invece, rigettarsi la domanda di condanna dei convenuti al risarcimento del danno per lite temeraria avanzata da in ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda attorea Parte_5
(per un importo notevolmente inferiore a quello richiesto e per il riconoscimento del concorso di colpa in capo a ). Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei convenuti in solido nei limiti degli importi effettivamente riconosciuti a titolo di risarcimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1868/2018, al quale è riunito il procedimento n. R.G. 5170/2018, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: condanna e in solido al pagamento, in favore di Controparte_1 Controparte_2
, in proprio e n.q. di erede di della somma di € 57.324,95, oltre interessi Parte_1 Persona_2 legali dalla pronuncia al pagamento;
condanna e in solido al pagamento, in favore di Controparte_1 Controparte_2 della somma di € 53.368,38, oltre interessi legali dalla pronuncia al pagamento;
Parte_2 condanna e in solido al pagamento, in favore di Controparte_1 Controparte_2
della somma di € 43.849,31, oltre interessi legali dalla pronuncia al pagamento;
Parte_3 condanna e in solido al pagamento, in favore di Controparte_1 Controparte_2
della somma di € 40.139,31, oltre interessi legali dalla pronuncia al pagamento;
Parte_4 condanna e in solido al pagamento, in favore di Controparte_1 Controparte_2 [...]
in proprio e n.q. di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore , Pt_5 Parte_1 della somma di € 225.642,87; condanna e al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1 Controparte_2 di , , , che liquida in complessivi € Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
14.103,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali al 15%, disponendone la distrazione in favore degli avv.ti Vincenzo Di Blasi e Onofrio Di Blasi;
condanna e al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1 Controparte_2 di che liquida in complessivi € 14.103,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali al Parte_5
15%.
Ragusa, 30.5.2025
IL GIUDICE (dr Giovanni Giampiccolo)
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