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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 03/06/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di conSIlio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco S. Filocamo Presidente dott.ssa Silvia Rita Fabrizio ConSIliere avv. Antonietta Monaco ConSIliere ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 393\2022, trattenuta in decisione all'udienza del
15.05.2024 e promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Emili, giusta procura in calce Parte_1 all'atto di citazione in appello
- appellante -
CONTRO
- , in qualità di Amministratore di Sostegno di e giusta CP_1 Controparte_2 autorizzazione alla costituzione in giudizio rilasciata dal Giudice Tutelare del Tribunale di Teramo nel proc. n.r.g.v.g. 100183\2006 in data 26.7.2022, rappresentata e difesa dall'avv. Paola
Buonomano, in forza di mandato rilasciato in calce alla comparsa di costituzione in appello
- , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_3
Corrado Del Peschio Liberatore, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
- appellati -
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore
- appellata non costituita -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Teramo n. 261\2022, depositata in data
14.03.2022.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
“1) in via preliminare tenere conto di quanto esposto e dedotto in merito alla estinzione della
, cancellata dal Registro delle Imprese in data 7.10.2021 e alla Controparte_5 impossibilità di reperire il nominativo dei soci alla data di estinzione;
2) nel merito ed in via principale, accogliere gli spiegati motivi di appello e, per l'effetto riformare la sentenza, riformulando la stessa e provvedere ad accogliere le domande avanzate in primo grado che vengono qui trascritte: - dichiarare che la responsabilità del sinistro avvenuto in data 3.02.2012 è da attribuirsi in maniera esclusiva alla illegittima condotta del , Controparte_2 che apriva in maniera repentina la porta della cucina urtando violentemente la che Parte_1 riportava lesioni personali;
- dichiarare che il Comune di , in qualità di committente, CP_3 oltre che gestore della cucina della scuola, nonchè per quanto possa occorrere la cooperativa sociale “ ” in persona dei soci in quanto estinta, rispondono in solido con il per i _4 CP_2 danni subiti dall'attrice, con particolare riferimento a quanto disposto dall'art. 2049 c.c.; - dichiarare che i danni risentiti dall'attrice in termini di lesioni personali corrispondono a quanto accertato dal CTU Dott.ssa in sede di accertamento tecnico espletato dinanzi l'intestato Per_1
Tribunale e il cui fascicolo è stato acquisito, ed ammontano a complessivi Euro 20.086,63, di cui
Euro 11.501,00 per invalidità permanente, Euro 3.012,50 per invalidità temporanea totale, Euro
2.259,38 per invalidità temporanea parziale al 75%, Euro 2.410,00 per invalidità temporanea parziale al 50%, Euro 903,75 per invalidità temporanea parziale al 25%,; per cui detratta la somma di Euro 4.724,90 riconosciuta dall' a seguito del procedimento amministrativo a titolo di CP_6 danno biologico, il danno risentito in termini di lesioni è pari ad Euro 15.361,73; che le spese mediche sostenute dall'attrice ammontano ad Euro 3.926,92 e che il danno morale è pari ad Euro
5.021,66, e che le spese sostenute per la procedura di accertamento in sede conciliativa espletata ai sensi dell'art. 696 bis, sono pari ad Euro 858,51, per un importo complessivo di Euro 25.168,82, oltre interessi e rivalutazione;
- in via principale, visto anche l'art. 2049 c.c., condannare il
[...]
[..
, il SI. e, per quanto possa occorrere, la cooperativa sociale “ Controparte_3 Controparte_2
” in persona dei soci in quanto estinta, in solido tra loro, al pagamento, in favore della _4
, della somma sopra indicata di Euro 25.168,82 o in quella maggiore o Parte_1 minore che sarà determinata dal Giudice, oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda al saldo, con vittoria di spese, competenze ed onorario del presente giudizio, nonché della procedura di accertamento tecnico ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c.; - in subordine, visto l'art. 2043 c.c. condannare il SI. , al pagamento, in favore della , della Controparte_2 Parte_1 somma sopra indicata di Euro 25.168,82 o in quella maggiore o minore che sarà determinata dal
Giudice, oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda al saldo, con vittoria di spese,
2 competenze ed onorario del presente giudizio, nonché della procedura di accertamento tecnico ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c.
3) in ogni caso, con riforma della sentenza di primo grado in punto di spese legali, condannando totalmente gli appellati, in solido fra loro, alla refusione delle spese del giudizio di primo grado in favore della comprensive delle spese e dei compensi per il giudizio di accertamento Parte_1 iscritto al N.R.G. 560/2014;
6) in via istruttoria: - qualora la Corte di Appello non ritenga ammissibile e/o utilizzabile la
CTU espletata nel contraddittorio delle parti nell'ambito del procedimento di accertamento ex art. 696 bis c.p.c., il cui fascicolo iscritto al N.R.G. 560/2014 Tribunale di Teramo è stato acquisito al presente giudizio, si chiede di rinnovare la consulenza tecnica medico-legale sulla persona della al fine di accertare l'entità delle lesioni riportate dall'appellante in conseguenza dei Parte_1 fatti del 3.02.2012; 4) in via estremamente subordinata, per mero scrupolo di difensore, nella denegata ipotesi di non accoglimento dello spiegato appello, si chiede, in conseguenza della particolarità del caso in esame, disporre la compensazione delle spese sia del presente grado che del primo grado di giudizio, comprensivo della procedura di accertamento del giudizio iscritto al
N.R.G. 560/2014;
5) Infine, condannare gli appellati e il , alla restituzione degli CP_1 Controparte_3 importi che l'appellante è stata costretta a corrispondere a ciascuno in ottemperanza alla sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo.
- si insiste, in ogni caso nell'ammissione delle istanze istruttorie formulate nelle memorie istruttorie e non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente atto, e specificamente si chiede di essere ammessi alla prova testimoniale articolata nelle memorie n. 2 ex art. 183 c.p.c. (depositate in data 6.12.2016) con i seguenti capitoli:
4) Vero che la era stata incaricata di avvisarvi della chiusura avendo preso lei la telefonata giunta dal Parte_1 CP_3
6) Vero che le foto che le vengono mostrate ritraggono lo stato dei luoghi all'epoca dei fatti?
9) Vero che, appresa la notizia della chiusura della scuola lei invitava il a non cambiarsi in quanto sarebbe dovuto tornare CP_2
a casa?
10) Vero che il si agitò molto alla notizia che doveva fare ritorno a casa? CP_2
15) Vero che la urlava chiedendo al cosa avesse fatto e chiedendo al medesimo di aiutarla ad alzarsi? Parte_1 CP_2
16) Vero che il era visibilmente agitato e si allontanava con la propria bicicletta senza a fermarsi e senza prestare CP_2 soccorso?
17) Vero che aiutò lei la a rialzarsi facendola sedere e mettendole del ghiaccio sulle ginocchia? Parte_1
18) Vero che usciva molto sangue dai talloni e la non riusciva a stare in piedi? Parte_1
19) Vero che veniva richiesta l'intervento dell'ambulanza?
20) Vero che sul posto giungeva il preside della scuola chiedendo cosa fosse accaduto? 21) Vero che il SI. è alto circa mt. CP_2
1.90 ed è di corporatura molto robusta?
3 22) Vero che il lavora ancora presso la cucina della scuola? CP_2
23) Vero che successivamente ai fatti del 3.02.2012 la mamma del si presentò nella cucina della scuola con uomo CP_2 presentandolo come il proprio avvocato?
24)Vero che nell'occasione le chiesero informazioni in merito alla dinamica dei fatti e controllarono la porta da cui uscì la
Parte_1
25) Vero che l'avvocato affermo in sua presenza che la conformazione della porta poteva aver provocato il danno al tallone, in quanto la parte inferiore della porta era tagliente e pericolosa? CP_
26) Vero che la SI.ra aveva stipulato con la vostra agenzia una polizza per responsabilità civile verso terzi intestata al figlio identificata col numero 000080603? Controparte_2 CP_
27) Vero che la corrispondeva il premio relativo alla polizza citata fino all'anno 2011?
28) Vero che il sinistro del 3.02.2012 era privo di copertura assicurativa?
29) Vero che a seguito del sinistro del 3.02.2012 la ha difficoltà nello stare molte ore in piedi perché accusa dolore al Parte_1 tallone sinistro?
30) Vero che in conseguenza delle lesioni riportate la ha difficoltà nel chinarsi per via della lesione riportata? Parte_1
31) Vero che la ha difficoltà a camminare per lunghi tratti? Parte_1 Testimone_ Si indicano i seguenti testimoni: SI.ra residente in sui capitoli dal n. 4) al n. 25); il titolare CP_3 dell'Agenzia Assicurativa Axa di Roseto degli Abruzzi alla Via Triboletti n. 9 sui capitoli dal n. 26) al n. 29) ; il SI. Tes_2 residente in sui capitoli dal n. 29) al n. 31)
[...] CP_3
Inoltre, si insiste nell'ammissione della prova contraria ed indiretta articolata nelle memorie n. 3 ex art. 183 c.p.c. (depositate in data 23.12.2016) sui seguenti capitoli:
32) Vero che le inservienti erano solite entrare in cucina per comunicare il numero di bambini presenti quotidianamente a scuola per la preparazione dei pasti?
33) Vero che le inservienti venivano mandate dalle maestre in cucina per prendere l'acqua o preparare bevande calde in caso di necessità?
34) Vero che la cucina e il refettorio vengono utilizzati in occasione di alcune feste organizzate dal Comune di , quale CP_3 la Festa per gli anziani a Natale e la Festa della Coldiretti nel periodo estivo?
35) Vero che in tali occasioni i locali sono frequentati anche da persone estranee all'ente comunale che partecipano alle feste e alla loro organizzazione?
36) Vero che la all'epoca dei fatti (3.02.2012) era assunta alle dipendenze Parte_1 della Controparte_7 Testimone Si indicano a testimoni sui cap. 32) e 33) la SI.ra , sui capitoli 34) e 35) il
SI. entrambi già indicati come testi;
sul cap. 36) il legale rappresentante della qualora si Tes_2 Controparte_7 ancora attiva.
Con vittoria di spese del giudizio o, in subordine, stante la particolarità delle vicende trattate, con integrale compensazione delle stesse sia di questo grado che della fase precedente, come specificamente chiesto nel terzo motivo di appello”.
Per l'appellata , nella qualità: CP_1
“In via principale: rigettare l'appello proposto dalla SI.ra confermando Parte_1 integralmente la Sentenza impugnata N°261/2022 emessa dal Tribunale di Teramo nel
4 procedimento N°2568/2015 R.G. pubblicata il 14.3.2022 e condannare l'appellante alle spese del secondo grado di giudizio in favore della convenuta. Rigettare le istanze istruttorie già respinte in primo grado e reiterate in questo grado dall'appellante. -In subordine, previo riesame di tutte le domande eccezioni e conclusioni già svolte in primo grado, ivi comprese quelle istruttorie richieste e non ammesse, che in questa sede vengono riproposte ex art. 346 c.p.c., ritenere infondata in fatto e diritto la domanda avversaria ed in estremo subordine nella denegata ipotesi in cui dovesse essere riconosciuta una qualche responsabilità in capo al SI. CP_2 accertare e dichiarare l'abnormità della pretesa attorea, limitando questa nel quantum ai
[...] danni effettivamente provati ed allegati nonché decurtandone il corrispettivo valore pari all'apporto concorsuale ex art. 1227 c.c. della medesima SI.ra e quanto già Parte_1
CP_ pagato dall' a qualsiasi titolo, altresì dichiarare e il Parte_2 [...]
ciascuno per le rispettive responsabilità che saranno accertate, tenuti a manlevare e CP_3 tenere indenne il SI. da ogni e qualsiasi pretesa economica riconosciuta in Controparte_2 favore della SI.ra e, per l'effetto, condannarli anche a rifondere al Parte_1 convenuto quanto eventualmente tenuto a pagare a qualsiasi titolo alla SI.ra Parte_1 anche per sorte, interessi e spese;
il tutto in ogni caso con vittoria di spese, onorari e competenze di lite di tutte le fasi e gradi di giudizio”.
Per l'appellato : Controparte_3
“- rigettare l'appello siccome inammissibile, improcedibile ed infondato per quanto sin qui esposto, con conferma della sentenza gravata e rivalsa di spese e compenso di lite. - in subordine, previo specifico riesame di tutte le difese ragioni eccezioni e già svolte in primo grado che in questa sede vengono espressamente riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c., ritenere insussistente qualsiasi profilo di responsabilità dell'Amministrazione e pertanto rigettare la domanda azionata verso il , con rivalsa di spese e compenso del gravame”. Controparte_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza impugnata ha respinto la domanda proposta da (condannata Parte_1 alla rifusione delle spese di lite) nei confronti di e del e Controparte_2 Controparte_3 volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro avvenuto in data
03.02.2012 presso la scuola materna Aldo Moro, ove ella prestava attività lavorativa alle dipendenze della Cooperativa Team Service Centro Coop.
1.1 Rappresentava l'attrice che, nella indicata data, recatasi all'esterno dell'edificio per gettare la spazzatura, era stata colpita all'altezza dei talloni dalla porta antipanico improvvisamente aperta dal convenuto – il quale, disabile affetto da grave disturbo dello spettro Controparte_2 autistico, era impegnato nella scuola in qualità di aiuto cuoco, in quanto titolare di una borsa di
5 studio conferita dal Comune di – ed aveva riportato ferite e danni permanenti come CP_3 da documentazione medica allegata e quantificati in complessivi € 25.168,82.
Si costituiva quale nominato Amministratore di Sostegno del figlio convenuto CP_1
, contestando la responsabilità, dedotta nei confronti del ragazzo, secondo il Controparte_2 paradigma di cui all'art. 2043 c.c. e, complessivamente, la domanda risarcitoria attorea, chiedendo ed ottenendo di chiamare in causa, a fini di manleva, la che aveva assegnato Controparte_4 al ragazzo la borsa di studio. che rimaneva contumace. CP_7
Si costituiva il insistendo anch'esso per il rigetto della domanda Controparte_3 formulata dall'attrice nei suoi confronti ex art. 2049 c.c..
1.2 All'esito dell'espletata istruttoria orale e documentale – che ha visto anche l'acquisizione del fascicolo del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. svoltosi tra le parti – il giudice di primo grado ha motivato il rigetto della domanda per la carente prova della dinamica del sinistro come rappresentata dalla parte attrice.
Smentita, anzitutto, la tesi attorea di una omessa contestazione dei fatti da parte dei convenuti costituiti, il decidente, in assenza di testimoni presenti al momento del sinistro, ha operato un'indagine volta alla sussistenza della prova presuntiva ex art. 2729 c.c., valutando gli ulteriori elementi istruttori a sua disposizione (deposizioni testi e referto di Pronto Soccorso), rivelatisi tuttavia inidonei a fini probatori, pur se dotati di potenzialità in tal senso, siccome compatibili i fatti rappresentati anche con altre e diverse ricostruzioni.
In via ulteriore, ha ritenuto l'irrilevanza della richiesta di parte attrice di ordine di esibizione ex art. 210 cp.c. quanto ai documenti di valutazione dei rischi del reparto cucina della scuola o delle altre istanze istruttorie orali ai fini della prova della responsabilità del convenuto CP_2
Ha, infine, ritenuto assorbite, per effetto del rigetto, tutte le altre formulate eccezioni e domande.
2. La sentenza è avversata da , la quale – a fini di integrale riforma – la Parte_1 impugna per motivi così riassumibili:
a) carente e contraddittoria motivazione per erronea valutazione delle risultanze istruttorie, in violazione del principio dispositivo delle prove ed in falsa applicazione dell'art. 2043 c.c., quanto all'applicabilità del criterio civilistico del “più probabile che non” in merito all'accertamento del nesso causale tra l'evento ed il danno;
b) omessa pronuncia con riferimento alle ulteriori domande formulate dall'attrice, ritenute erroneamente assorbite, in ordine alla responsabilità solidale degli altri convenuti ex art. 2049 c.c. ed alla quantificazione del danno subito;
c) erronea regolazione delle spese di lite poste a suo esclusivo carico, in violazione dell'art. 92
c.p.c., attesa la sussistenza dei presupposti ai fini della sua applicabilità.
6 2.1 In via istruttoria, ha chiesto la rinnovazione della CTU medico-legale per l'ipotesi di ritenuta inutilizzabilità del mezzo espletato in sede di ATP, insistendo nella articolata prova orale, non ammessa.
3. Si è costituita , nella qualità di Amministratore di Sostegno di , CP_1 Controparte_2 insistendo per il rigetto dell'impugnazione e riproponendo, ex art. 346 c.p.c., le domande ed eccezioni formulate in primo grado e ritenute assorbite dalla sentenza;
nello specifico e per l'ipotesi di ritenuta raggiunta prova dell'evento, ha chiesto valutarsi, ai sensi dell'art. 1227 c.c., la condotta colposa dell'appellante in termini interruttivi del nesso causale.
3.1 Ha rinnovato, altresì, le ulteriori deduzioni svolte in ordine:
a) al rapporto di garanzia tra il e la , insistendo nella domanda di CP_2 Controparte_4 manleva per l'ipotesi di condanna al risarcimento;
b) alla culpa in eligendo del Comune di che ha autorizzato il quale borsista, a CP_3 CP_2 svolgere l'incarico presso la scuola comunale non accertandosi della copertura assicurativa del ragazzo contro infortuni e responsabilità civile verso terzi, di cui era onerata la CP_7
c) alla abnormità della quantificazione del danno richiesto.
4. Si è costituito il , concludendo per il rigetto del gravame. Controparte_3
4.1 Ha riproposto le domande ed eccezioni già svolte in primo grado e, specificamente, contestato la addebitata (dall'appellante) responsabilità ex art. 2049 c.c., obiettando, quanto all'evento denunciato, l'insussistenza dei presupposti di applicabilità della norma, sia perché carente qualsivoglia collegamento tra l'Ente locale ed il quale borsista della Cooperativa CP_2 obbligata a stipulare polizza a copertura della responsabilità civile, sia perché carente il nesso tra le mansioni del e l'episodio da cui sarebbero derivati i danni all'appellante, sì da escludere CP_8 margine di intervento preventivo o sorveglianza da parte dell'Amministrazione.
5. All'udienza del 15.05.2024, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno precisato le conclusioni con deposito di note di trattazione scritta e la causa è stata posta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
6. L'appello è infondato e va respinto.
7. Va, in primo luogo, affrontata la questione posta dall'appellante in ordine alla asserita impossibilità di notificazione dell'impugnazione alla , chiamata in garanzia in Controparte_4 primo grado dalla convenuta , nella qualità di Amministratore di Sostegno di CP_1 [...]
, e rimasta contumace, e nei cui confronti aveva esteso la CP_2 Parte_1 domanda.
7.1 Riferisce l'appellante della avvenuta cancellazione della al registro delle Controparte_9 imprese in data 07.10.2021, ovverosia nel corso del giudizio di primo grado, e di non essere riuscita a reperire o avere in quale modo conoscenza dei soggetti che ricoprivano la qualifica di
7 soci alla suddetta data (non risultanti dalla visura camerale, per trattarsi – in specie – di cooperativa per la quale non vige obbligo di comunicare e\o aggiornare i dati dei soci), cui notificare l'atto di appello, essendo decorso più di un anno dalla cancellazione.
Dichiara, altresì, di non avere interesse a coltivare l'impugnazione nei confronti della CP_7 avendo a questa estesa la domanda in primo grado unicamente quale obbligata in solido al risarcimento del danno richiesto.
7.2 La Corte così ragiona.
7.3 La cancellazione della società dal registro delle imprese, come noto, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio.
Qualora l'estinzione intervenga in pendenza di giudizio del quale la società è parte, si produce un evento interruttivo che è disciplinato ex artt. 299 e segg. c.p.c..
Nell'ipotesi in cui, come in specie, l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge,
l'eventuale impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve, a pena d'inammissibilità, provenire dai soci o essere nei loro confronti indirizzata, posto che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può, comunque, eccedere il giudizio nel quale l'evento interruttivo è occorso e che, per effetto della vicenda estintiva, la legittimazione processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ex art. 110 c.p.c. in capo ai predetti soci, tra i quali viene in rilievo una situazione di litisconsorzio necessario, a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale (Cass. SS.UU. n. 6070\2013 e ord. n. 5605\2021).
In applicazione del suesposto principio, ciò che viene in rilievo è indubbiamente la questione dell'integrità del contraddittorio, tanto più tenuto conto della riproposizione, ex art. 346 c.p.c., da parte della convenuta in primo grado della domanda di manleva nei confronti della CP_1
. Controparte_4
Nondimeno “il rispetto del diritto alla ragionevole durata del processo impone al giudice di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da sostanziali garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti” (Cass. n. 4850\2017).
In senso conforme ed anzi in termini addirittura di maggiore attinenza al caso di specie, ancorché riferito al ricorso per Cassazione, ma risultando evidentemente applicabile il principio anche ai gradi di giudizio di merito, “il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un'evidente ragione d'inammissibilità del ricorso o qualora questo sia "prima facie" infondato, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un'attività processuale del tutto ininfluente sull'esito del
8 giudizio e non essendovi, in concreto, eSIenze di tutela del contraddittorio, delle garanzie di difesa e del diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità. (Cass. n. 11287\2018).
7.4 In specie, l'impugnazione è infondata, va respinta e, pertanto, in applicazione del consolidato principio di cui sopra, nonché in applicazione del principio della “ragione più liquida” che esenta la Corte dall'esaminare le questioni processuali concernenti – per quanto qui di rilievo – la regolarità del contraddittorio (Cass. Ord. n. 10839\2019), può procedersi direttamente nel merito al vaglio degli articolati motivi di appello.
8. Con la prima censura, l'appellante denuncia la violazione dell'art. 115 c.p.c., per avere il giudice di primo grado fondato la decisione su fatti mai dedotti dalle parti, così operando un evidente travisamento delle prove, anzi utilizzando elementi probatori assolutamente inesistenti.
Si duole, altresì, della falsa ed errata applicazione dell'art. 2043 c.c., con specifico riferimento alla omessa applicazione del principio del “più probabile che non” per essersi il decidente limitato a ritenere non provato il nesso causale tra l'evento ed il danno solo avendo valutato possibili ed alternative ipotesi della caduta, senza indagare ed approfondire le diverse ricostruzioni per pervenire all'accertamento della causa determinante il sinistro.
8.1 In particolare, contesta la ricostruzione della dinamica dell'evento che il decidente ha reputato poter ben essere diversa da quella rappresentata, soprattutto con riferimento alla apertura della porta antipanico, siccome fondata su introdotte nuove circostanze, quali a) quella per cui la porta non fosse stata riaperta dal ma così rimasta per scelta della altrimenti CP_2 Parte_1
l'automatica chiusura (dovuta al dispositivo antipanico) non le avrebbe consentito di rientrare nella scuola dopo aver gettato la spazzatura;
a tal proposito, obietta che proprio la presenza del dispositivo di sicurezza avrebbe reso impossibile mantenere l'apertura della porta e che, in ogni caso, le evidenze probatorie orali fossero di segno contrario per avere il teste escusso affermato che il ia stato trovato con la mano sulla porta aperta e per non essere mai emerso che la CP_2 danneggiata dovesse rientrare nei locali scolastici;
b) quella per cui la danneggiata potrebbe essere accidentalmente scivolata a causa della neve in loco e non colpita dalla porta aperta violentemente;
sostiene, di contro, che una tale ricostruzione sarebbe incompatibile con i danni riportati (lesione del tendine di Achille), oltre a non aver tenuto conto del riconoscimento del nesso causale tra l'evento (apertura porta) ed il danno da parte del CTU medico-legale.
Lamenta, pertanto, che, anche mancando un teste oculare dell'accaduto nell'immediatezza, in ogni caso il giudice avrebbe dovuto apprezzare tutti gli elementi anche indiziari a sua disposizione, dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, sì da ritenere provata la rappresentata dinamica, in quanto unica plausibile e verosimile, secondo un giudizio da condursi in termini di probabilità, riconoscendo efficacia esclusiva nella causazione dell'evento e delle lesioni alla condotta del , conseguentemente, fondata la domanda risarcitoria. CP_2
9 8.2 Il motivo, nella sua duplice articolazione, è infondato e va respinto.
Invero, la rivalutazione delle allegazioni di parte e del materiale probatorio acquisito in primo grado non può che condurre ad una conferma dell'impugnata sentenza che ha ritenuto non provata la dinamica dell'incidente come dedotta dall'attrice nei termini della Parte_1 riconducibilità dell'incidente alla condotta tenuta da . Controparte_2
8.3 Anzitutto, deve escludersi la eccepita violazione del potere dispositivo delle parti in termini probatori, posto che il primo giudice non ha affatto introdotto nuovi elementi di prova, bensì valutato discrezionalmente tutte le emergenze istruttorie a sua disposizione e senza deviare o discostarsi dai fatti costitutivi come allegati dall'attrice, ipotizzando scenari di verificazione dell'occorso alternativi e compatibili con l'evento dannoso, ma soprattutto evidenziando come la ricostruzione offerta dall'appellante non abbia trovato riscontro incontrovertibile negli elementi acquisiti al compendio istruttorio. Questa, peraltro, costituendo l'esclusiva ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia.
8.4 Ciò posto, è certo che la testimone c.d. “oculare”, , non abbia assistito all'evento, Testimone_1 essendo sopraggiunta sul luogo successivamente alla caduta di , rinvenuta Parte_1 già in terra.
Con riguardo a tale emergenza istruttoria, pertanto, non può che confermarsene la sua irrilevanza ai fini della prova della dinamica.
8.5 Nè detta prova si evince dal compendio documentale in atti e, specificamente, dalla relazione dell'officiato medico-legale nel procedimento di accertamento tecnico preventivo o dal certificato di Pronto Soccorso che non sono suscettibili di positiva considerazione negli invocati termini indiziari.
8.6 Quanto alla consulenza d'ufficio, la mera esposizione, in elaborato, delle cause e circostanze dell'evento, come peraltro riferite dalla periziata è giuridicamente irrilevante e, ad Parte_1 ogni buon conto, neanche implicitamente tale da integrare un riconoscimento del nesso causale tra l'evento per come descritto (apertura violenta della porta ad opera di un terzo soggetto, ovverosia il ed i danni riportati, essendosi il medico-legale limitato, come richiesto dal CP_2 ruolo tecnico rivestito e dal tipo di accertamento demandatogli non certo finalizzato alla ricostruzione del sinistro, a rappresentare la compatibilità delle lesioni come derivabili da un
“impatto violento”.
8.6.1 Neppure tale affermazione – contrariamente a quanto prospettato dall'appellante – si presta ad essere valutata in termini di prova, fosse pure indiziaria, circa la riconducibilità del danno alla apertura della porta, atteso, in particolare, lo stato dei luoghi e, segnatamente, la presenza di un gradino tra la porta e l'area ove è uscita la per gettare la spazzatura: il che non esclude Parte_1 essersi verificato un impatto dell'appellante con il bordo del gradino (così – peraltro - trovando
10 astratta conferma l'alternativa ipotesi, rappresentata nella pronuncia gravata, di una caduta accidentale sia stata essa o meno causata dalla presenza di neve).
8.6.2 Ancora prima, la suddetta affermazione (“impatto violento”) a nulla rileva con riferimento alla condotta dell'appellato, ovvero in ordine alle modalità concrete di verificazione dell'evento, che – diversamente – l'appellante affida a congetturali asserzioni meramente connesse all'aspetto fisico del ragazzo, tale da poter imprimere una notevole forza cinetica nell'aprire la porta - apertura che, tuttavia, da parte sua è rimasta obiettivamente indimostrata -, o al fatto che il ragazzo stesse uscendo da lì per tornare a casa – fatto smentito dalla deposizione del teste
[...] sull'uso di quella uscita riservato al personale. Tes_3
8.7 Quanto alle certificazioni mediche acquisite, in esse si dà atto delle lesioni accertate dai sanitari, ma in nessun modo queste possono rilevare in termini di accertamento del nesso causale, tanto più che la stessa danneggiata ebbe a riferire, in sede di triage “trauma ginocchio e collo piede sin.”.
8.8 Sia consentito, a questo punto, fare un passo indietro e tornare all'esame della prova orale.
L'appellante opina che gli evidenti limiti probatori connessi alla deposizione, e di cui si è prima detto, sarebbero suscettibili di superamento ancora in termini indiziari avuto riguardo al fatto, riferito dalla teste che il ragazzo sia stato trovato con il braccio sul maniglione antipanico Tes_1 ed a porta aperta, ma tale circostanza, se obiettivamente non è indicativa della asserita notevole forza cinetica impressa dal ancor prima non si presta ad alcuna positiva valutazione di CP_2 un'azione di apertura posta in essere dal giovane in danno della che, altrimenti, Parte_1 cadendo per effetto dell'impatto e considerata la posizione assunta “in ginocchio”, nonché il dislivello presente, sarebbe rimasta incastrata con i piedi sotto la porta: circostanza, questa, non riferita da alcuno dei testi escussi e neppure allegata dalla appellante, la quale – anzi – la rappresenta a riprova, ma infondata, della descritta e non dimostrata diversa dinamica.
8.9 L'ultimo elemento indiziario di cui viene denunciato l'erroneo vaglio attiene alle missive inviate dall'avv. Valleriani al procuraotre della per conto dell'appellata . Missive Parte_1 CP_1 dalle quali evincersi come la madre di non abbia mai formalmente contestato le richieste CP_2 della danneggiata e come, pertanto, fosse consapevole della responsabilità del figlio nella causazione del danno.
8.9.1 contrasta la ratio decidendi con la quale il primo giudice ha ritenuto Parte_1 carente la prova che il legale che ha trasmesso quelle missive fosse munito di procura idonea a rappresentare proprio sul rilievo della mancata contestazione da parte Controparte_2 dell'appellata ; obietta, altresì, che l'utilizzo da parte dell'avv. Valleriani di espressioni del CP_1 tipo “la madre del ragazzo vuole fare la sua parte” sarebbero l'evidente segno di un riconoscimento di responsabilità dei fatti.
11 8.9.2 Anche in tal caso, la doglianza non coglie nel segno.
8.9.3 A prescindere, infatti, dalle questioni – pur condivisibili - relative alla rappresentanza o meno di da parte dell'avv. Valleriani in sede stragiudiziale, vi è che, anzitutto, Controparte_2 deve escludersi valenza confessoria, per il cliente, delle dichiarazioni rese dal difensore, tanto più se – come in specie – non sottoscritte.
Allo stesso modo, ovvero in termini escludenti la valenza confessoria, deve ragionarsi nella ipotesi, per quanto remota e già sopra ricusata, di attribuibilità di quelle dichiarazioni alla CP_1 per due ordini di ragioni:
a) in primo luogo, esse non hanno rilievo od effetto alcuno sfavorevole per il giacché al CP_2 più riferite, per l'appunto alla , ma non certo al ragazzo in termini di assunzione o CP_1 ammissione di responsabilità nell'occorso, ancor più ove si tenga conto della sua situazione di inabilità (grave ritardo mentale) e i limiti connessi all'esercizio dell'Amministrazione di Sostegno secondo il decreto di nomina del Giudice Tutelare, tali da richiedere specifica autorizzazione per disporre del diritto cui i fatti si riferiscono (“atti necessari a soddisfare le eSIenze quotidiane del SI.
– all. 1 fascicolo ): Controparte_2 CP_1
b) in secondo luogo, giacché – in ogni caso - “Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2730 cod. civ., la confessione ha ad oggetto fatti obiettivi e non opinioni o giudizi, non ha valore di confessione l'ammissione che un certo evento sia ascrivibile a propria colpa, trattandosi di un giudizio a formare il quale concorrono valutazioni di ordine giuridico” (Cass. 11266\2002 e, in senso conforme, n. 16260\2005).
8.9.4 E' altresì vero che le dichiarazioni del patrono di una delle parti, anche se contenute in atti non direttamente riferibili all'assistito, possono essere utilizzate ai fini della formazione del convincimento giudiziale in quanto suscettibili di fornire elementi valutabili ex art. 2729 c.c. (Cass.
n. 4974\2000); tuttavia, in specie, la Corte conviene con il primo giudice che, all'esito della congrua e coerente esegesi del testo, ha ritenuto quelle dichiarazioni, nella parte in cui l'avv.
Valleriani afferma “la madre vuole fare la sua parte” (all. 4c memoria istruttoria fascicolo
, giammai ammissive di responsabilità e di tenore effettivamente generico. Parte_1
8.10 In definitiva, la dinamica della caduta è rimasta ignota e indimostrata per come allegata e rappresentata, posto che tutti gli elementi che, a detta dell'appellante, avrebbero dovuto essere valorizzati, in realtà sono risultati privi di quella vis che li compendi in maniera precisa, grave e concordante in prova indiziaria, laddove per ius receptum, “il requisito della “precisione” è riferito al fatto noto che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi
e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza” (Cass. Ord. n. 9054\2022).
12 Ed in specie, certamente è carente il requisito della “precisione”, non bastando il fatto noto della caduta a rendere chiaro il nesso causale sotteso;
è carente il requisito della “gravità”, giacché il fatto ignoto (la riconducibilità dell'evento alla condotta del non è affatto assistito da quel CP_2 grado di probabilità che possa desumersi in via automatica dal fatto noto;
è carente il requisito della “concordanza”, poiché tutti gli elementi c.d. presuntivi non convergono in modo chiaro ed inequivocabile verso la sussistenza del fatto ignoto.
8.11 La debolezza della tesi di parte appellante trova conferma proprio all'esito della pur condotta
(dal Collegio) valutazione analitica e sistematica di tutti quegli elementi invocati in termini indiziari, e ciò in applicazione del principio che la Suprema Corte ha ribadito anche di recente e che, in tale sede, è d'uopo richiamare: “In tema di prova per presunzioni, il giudice, dovendo rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto alla base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola in due valutazioni: una analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria e una complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati, per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, magari non raggiunta con certezza considerandoli atomisticamente, con la conseguente censurabilità in cassazione della decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio, senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi” (Cass. Ord. n. 8115\2025).
9. Quanto sopra è sufficiente a ritenere insussistente anche la lamentata violazione della regola civilistica, in tema di prova, della “preponderanza dell'evidenza” o del “più probabile che non”.
Lo standard della “certezza probabilistica”, infatti, non può essere ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica della frequenza con cui si verificano classi di eventi, mentre deve applicarsi dal giudice anche quando vi siano ipotesi tra loro incompatibili o contraddittorie, dovendo scegliere e porre a base della decisione la soluzione derivante dal criterio di probabilità prevalente che, comparata con altre, goda del supporto logico relativamente maggiore sulla base degli elementi di prova disponibili (Cass. n. 10285\2009).
9.1 Ebbene, per quanto di rilievo ed emerso in questa sede, tale principio è inapplicabile, difettando proprio la prova – di cui l'appellante, fosse pure in termini presuntivi ed indiziari, è rimasta onerata senza assolverla – del nesso causale in termini di ascrivibilità dell'evento lesivo alla condotta del CP_2
10. Al complessivo rigetto dei motivi di impugnazione come sopra, consegue l'assorbimento della terza articolata censura, della richiesta di ammissione della prova orale respinta in primo grado, nonché di tutte le doglianze riproposte dagli appellati ex art. 346 c.p.c..
13 10. Va, infine, respinto anche il motivo con il quale l'appellante contesta l'attribuitole carico degli oneri processuali del primo grado, asserendo la violazione dell'art. 92 c.p.c., applicabile in specie, per avere, in buona sostanza, il decidente riconosciuto la fondatezza della domanda proposta nella parte motiva della sentenza, laddove ha affermato l'astratta compatibilità con la ricostruzione della dinamica avuto riguardo alla testimonianza, al compendio documentale ed alle condizioni di tempo e luogo.
Postula, pertanto, una riforma del regime delle spese nel senso della integrale loro compensazione.
10.1 All'accoglimento della censura osta il disposto – e chiaro - rigetto della domanda, in primo grado, per infondatezza, senza che ciò sia controvertibile in ordine alla ritenuta astratta compatibilità della ricostruzione della dinamica, non certo idonea a contrastare l'infondatezza della pretesa vantata.
10.2 In tal senso, pertanto, non vi è ragione di discostarsi dalla statuizione di cui alla sentenza impugnata, maturata in coerente applicazione dell'art. 91 c.p.c. e del principio della soccombenza.
11. Anche le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 147\2022, in ragione della non complessità delle questioni trattate, tenuto conto del valore della controversia e delle attività effettivamente svolte e, pertanto, con esclusione dei compensi per la fase di trattazione che non ha visto espletamento di istruttoria.
12. Ricorrono, infine, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater d.p.r. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, nei confronti di in qualità di Amministratore di Sostegno di Parte_1 CP_1
, del , in persona del Sindaco pro tempore, della Controparte_2 Controparte_3
, già in liquidazione coatta amministrativa ed estinta, in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Teramo n. 261\2022, depositata in data 14.03.2022. ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore degli appellati costituiti, facendo delle stesse liquidazione, per ciascuno di essi, in € 1.984,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge dovuti,
• ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della
L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
14 dell'appellante, a titolo di contributo unificato di un ulteriore importo pari a quello dovuto per il giudizio di appello, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di conSIlio del 6 maggio 2025, tenutasi in videoconferenza.
Il ConSIliere ausiliario estensore Il Presidente
Antonietta Monaco Francesco S. Filocamo
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