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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/06/2025, n. 1913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1913 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 65/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Isabella Ciriaco Consigliere istr. est.
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 4/01/2025 avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 1601/2024, pubblicata il 04/12/2024 e notificata il 6/12/2024,
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ARCURI GIUSI (C.F. ) presso il cui studio è elettivamente domiciliato C.F._2
in Pavia, alla Via Sant'Agostino N°8, giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._3 dall'Avv. dell'Avv. PEROTTI LORENZA ( ) e dall'avv. C.F._4
SANTAGOSTINO MARINA MARIA (C.F. ) ed elettivamente C.F._5
domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Pavia, alla Via Riviera N. 39/H , giusta delega in atti;
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia. n. 1601/2024, pubblicata il
04/12/2024, in materia di “Opposizione a precetto (art. 615, l° comma c.p.c.)”.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1 pagina 1 di 8 “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, riformare la sentenza del
Tribunale di Pavia n. 1601/2024
--nella parte relativa alla determinazione delle spese di giudizio per i motivi di cui al presente atto disponendo conseguentemente la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio di primo grado;
-- nella parte in cui ha condannato l'opponente a pagare l'assegno di mantenimento della figlia maggiore nel periodo dal mese di ottobre 2022 al mese di aprile 2023, dichiarando che dette somme non sono dovute.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari del secondo grado di giudizio.''
Per : Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così giudicare:
-IN VIA PRELIMINARE E DI RITO: dichiarare inammissibile l'appello proposto dal dott.
in ragione della mancanza totale di afferenza tra i motivi di appello ed i capi Parte_1 della sentenza impugnati;
: respingere l'appello proposto dal dott. perché infondato in fatto CP_2 Parte_1 ed in diritto, di conseguenza, confermare integralmente la sentenza gravata;
-condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. in data 25/11/2022, notificava a il precetto con Controparte_1 Parte_1
l'intimazione di pagamento dell'importo totale di Euro 10.041,45, a titolo di mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, delle spese universitarie e delle spese mediche a favore della figlia nonché per il mancato pagamento delle spese mediche e dei libri di Per_1
testo a favore della figlia , somme dovute in forza del titolo esecutivo costituito dalla Per_2
sentenza n. 269/09, emessa dal Tribunale di Voghera nell'ambito del processo per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e del successivo decreto di modifica delle condizioni di divorzio pronunciato dal Tribunale di Pavia in data 3.2.2014.
2. proponeva opposizione a tale precetto deducendo che le condizioni di Parte_1
divorzio erano quelle stabilite nel decreto di modifica dell'originario titolo esecutivo che stabiliva a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie versando alla madre la somma mensile di € 900,00 a titolo di mantenimento ordinario, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, previamente concordate tra i genitori, con l'espressa statuizione che le spese non concordate sarebbero rimaste in capo al genitore che le aveva effettuate.
Ciò premesso, sosteneva l'opponente di non essere tenuto a versare nulla, atteso che non era stato informato del corso di laurea magistrale cui si era iscritta la figlia e che le spese Per_1
pagina 2 di 8 universitarie e mediche di entrambe figlie non erano state previamente concordate, come avrebbe dovuto essere;
nulla doveva inoltre per il mantenimento della figlia che, dopo Per_1
il conseguimento della laurea triennale, aveva iniziato a lavorare.
3. Si costituiva la parte opposta osservando che, contrariamente agli assunti di parte opponente, il padre era perfettamente a conoscenza, sin dall'inizio, degli studi intrapresi dalla figlia e vi aveva prestato consenso, tant'è che aveva corrisposto le rette della laurea triennale per gli anni
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e che le spese mediche esposte in precetto erano strettamente connesse al ciclo di studio in scienze motorie;
infondata era poi la pretesa sospensione del versamento dell'assegno di mantenimento a favore della figlia atteso che era in cerca Per_1
di stabile occupazione e che i lavori svolti erano saltuari;
comunque, sottolineava l'opposta, non vi era stato alcun provvedimento del Tribunale di modifica delle condizioni divorzili che avesse stabilito la cessazione dell'obbligo del di contribuire al mantenimento della Parte_1
figlia.
4. Il thema decidendum è stato puntualmente circoscritto dal giudice di primo grado che ha riportato in sentenza le spese azionate dalla in precetto, come elencate per CP_1
“categorie”:
-Mantenimento dal 8/2021 al 10/22 Euro 464,50 per 1 mesi Euro 6.967,50 Per_1
-Spese universitarie al 50% Euro 1.961,13 Per_1
-Spese mediche al 50% Euro 317,75 Per_1
-Spese sportive 2017/2018 al 50% Euro 225,00 Per_1
-Spese mediche al 50% Euro 156,77 Per_2
testo al 50% Euro 144,20 Per_3 Per_2
È stato dato atto che l'importo di € 144,20, per i libri di testo era stato nelle more versato dal come riconosciuto dalla stessa opposta, e che nel corso del giudizio l'opposta aveva Parte_1
integrato la richiesta per il mantenimento ordinario della figlia per il periodo compreso Per_1 dall'agosto 2021 sino all'aprile 2023, quantificando l'importo a tale titolo dovuto dal nella maggior somma di € 9.754,50. Parte_1
Il Tribunale ha ritenuto dovuto l'importo preteso a titolo di assegno di mantenimento della figlia ritenuto non contestato nel quantum dall'opponente, osservando che il titolo esecutivo Per_1 azionato era valido ed efficace, non avendo l'opponente agito avanti al giudice competente per ottenerne l'eventuale modifica.
Quanto alle spese extra assegno inerenti entrambe le figlie, il Tribunale -dopo aver sottolineato che secondo i consolidati orientamenti giurisprudenziali sviluppatisi in materia il contributo alle spese sportive, di studio e mediche non necessitano di essere preventivamente concordate pagina 3 di 8 ove effettuate presso istituzioni pubbliche- ha tuttavia rigettato il chiesto rimborso spese rilevando che la parte non aveva allegato e documentato con il precetto gli esborsi effettivamente sostenuti per le spese extra mantenimento indicate in precetto.
Sulla scorta di tali motivazioni il Tribunale di Pavia con la sentenza n. 1601/2024 ha dichiarato parzialmente inefficace il precetto opposto, limitatamente alle spese extra assegno di mantenimento, inerenti entrambe le figlie, condannando l'opponente al pagamento della somma di € 9.754,50 (maturata a causa del mancato pagamento dell'assegno di mantenimento di da agosto 2021 ad aprile 2023), oltre spese di precetto e spese del giudizio. Per_1
5. Avverso tale sentenza ha proposto appello deducendo due motivi d'appello: Parte_1
5.1) con il primo motivo l'appellante ha denunciato la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice ha disposto la condanna del al pagamento integrale delle spese processuali, osservando Parte_1
che, avendo il Tribunale accolto solo in parte la domanda di parte opposta, le spese non avrebbero potuto essere poste neppure parzialmente a suo carico, ma solo compensate totalmente o parzialmente.
5.2) Con il secondo motivo la difesa ha lamentato un'“errata determinazione del Parte_1
quantum debeatur” ritenendo che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto dovuto anche l'importo richiesto dall'opposta con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. per gli assegni di mantenimento maturati nei mesi successivi alla notifica del precetto, mentre avrebbe dovuto – in tesi- decidere esclusivamente sulle somme intimate con l'atto di precetto avente ad oggetto la richiesta di pagamento degli assegni di mantenimento della figlia dal mese di agosto Per_1
2021 ad ottobre 2022.
Secondo il poiché nell'atto di precetto non era stata indicata l'intimazione di Parte_1
procedere anche per i crediti maturati successivamente alla notifica dello stesso e atteso che l'opposta in sede di comparsa di costituzione non aveva avanzato la richiesta di pagamento dei crediti successivi al precetto, essendo già stata sospesa l'efficacia esecutiva del titolo, il
Tribunale avrebbe dovuto limitarsi a decidere solo per i crediti relativi al periodo agosto
2021/ottobre 2022 indicato nel precetto.
6. Si è costituita contestando ogni assunto di parte appellante, Controparte_1
sottolineando, quanto alle spese di lite, che la decisione del tribunale era fondata sulla sostanziale soccombenza del atteso che solo un quarto delle somme precettate Parte_1
riguardava le spese extra assegno di mantenimento (tra l'altro non riconosciute dal tribunale solo perché non erano state allegate al precetto le quietanze delle spese anticipate) e in virtù della condotta processuale del quanto alla determinazione del quantum debeatur, Parte_1
pagina 4 di 8 l'opposta aveva esercitato il diritto sostanziale e processuale di modifica del “quantum” richiesto in forza del titolo esecutivo -Provvedimento del Tribunale di Pavia del 03.02.2014- senza modificare la domanda oggetto di giudizio.
7. Così instaurato il contraddittorio, all'udienza del 13.5.2025 il procuratore di parte all'appellante ha dato atto di aver provveduto a versare l'importo di € 6.031,63, rispetto alla somma oggetto di condanna di € 9.754,50 e, attesa la possibilità di definire la causa in tempi ristretti, ha rinunciato all'istanza inibitoria proposta. I procuratori delle parti hanno, quindi, precisato le conclusioni chiedendo concordemente fissarsi udienza per la discussione della causa avanti al collegio ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., che è stata fissata per il 24 giugno 2025.
A tale udienza, all'esito della discussione, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ult. Comma c.p.c. ed è stata discussa nella camera di consiglio tenutasi in pari data.
8. Come sopra precisato l'appello riguarda unicamente la determinazione del primo giudice riguardo alle spese di lite del primo grado di giudizio e la disposta condanna del al Parte_1 pagamento dell'assegno di mantenimento della figlia per il periodo successivo alla Per_1
notifica del precetto, ovvero per le mensilità da ottobre 2022 ad aprile 2023. Pertanto, non è oggetto di contestazione la ritenuta validità ed efficacia del titolo esecutivo azionato, nè la decisione assunta in merito alle spese extra assegno richieste da con il Controparte_1
precetto opposto e la ritenuta parziale inefficacia del precetto limitatamente a dette spese extra, con conseguente definitività della sentenza del Tribunale di Pavia n. 1601/2024 su tali punti.
8.1. Ritiene la Corte che il primo motivo d'appello sia fondato.
Il Tribunale – sia pure per ragioni in parte diverse da quelle addotte dall'opponente - ha di fatto ritenuto parzialmente inefficace il precetto notificato da ciò nonostante non ha CP_1
ritenuto di compensare neppure parzialmente le spese di lite ma le ha addossate integralmente all'opponente (in parte vittorioso) senza meglio chiarire e specificare in cosa sia consistita la stigmatizzata “condotta processuale” tenuta dal che avrebbe indotto la decisione Parte_1
del giudice. Di contro, questa Corte, non ravvisando negli atti di primo grado alcuna ragione atta a giustificare l'integrale condanna alle spese a carico del in considerazione Parte_1
della parziale soccombenza di parte opposta, tenuto conto della proporzione delle spese extra assegno rispetto all'importo dovuto da a titolo di assegno di mantenimento, ritiene Parte_1
equo compensare tra le parti le spese del giudizio di primo grado nella misura di un terzo, condannando a rifondere alla controparte la restante parte dei due terzi, ferma Parte_1 restando la liquidazione delle spese per l'intero come effettuate dal Tribunale di Pavia nell'impugnata sentenza, non contestata nel quantum dalle parti.
pagina 5 di 8 8.2. E', invece, infondato il secondo motivo d'impugnazione.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, da ultimo ribadito dalla Cass. con l'ord.
n. 29636/2024, in seguito alla proposizione di una opposizione a precetto (come all'esecuzione)
a norma dell'art. 615 cod. proc. civ., si instaura un giudizio di cognizione all'interno del quale
è consentito all'opposto proporre domanda riconvenzionale nei confronti dell'opponente per ragioni creditorie diverse rispetto a quelle azionate, al fine di conseguire una pronuncia che costituisca un nuovo titolo esecutivo, in aggiunta a quello azionato o in sostituzione di esso, se invalido (così, ex plurimis, Cass. 27/05/2003, n. 8399; Cass. 10/03/2011, n. 5708; Cass.
18/07/2011, n. 15731; Cass. 21/01/2014, n. 1123; Cass. 18/12/2019, n. 33728). Se, dunque l'opposto in sede di giudizio ex art. 615 cod. proc. civ. può proporre una domanda riconvenzionale diretta a costituire nuovo titolo che si aggiunga o si sostituisca a quello azionato, cioè a dire finalizzata, per l'ipotesi di accoglimento dell'avversa opposizione, ad ottenere la condanna della parte opponente al medesimo credito portato dal titolo esecutivo, non v'è ragione per ritenere che l'opposto non possa precisare la domanda, nella preposta memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., chiedendo i ratei medio tempore maturati e, quindi, ampliando solo nel quantum la pretesa creditoria basata sul medesimo titolo azionato e sulla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, senza alcun pregiudizio per il diritto di difesa della controparte.
Tale conclusione è conforme al principio espresso dalla Cass. a SSUU con la
Sentenza n. 12310 del 15/06/2015 laddove ha affermato che “la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero
l'allungamento dei tempi processuali”.
Ebbene, nel caso di specie, oggetto del giudizio è il preteso pagamento da parte del Parte_1 dell'assegno di mantenimento determinato in sede di divorzio a favore della figlia Per_1
unilateralmente sospeso dal padre gravato del relativo obbligo. Per cui nulla vieta che, in sede di giudizio di opposizione introdotto dal la presunta creditrice aggiorni la propria Parte_1
pretesa creditoria chiedendo, in sede di precisazione delle domande- con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., la maggior somma per i crediti maturati dopo la notifica del precetto, non andando tale domanda a modificare la causa petendi, né ad ampliare l'oggetto del giudizio, che rimane circoscritto alla medesima vicenda sostanziale, rispondendo altresì tale possibilità a ragioni di economia processuale.
pagina 6 di 8 Si ritiene utile sottolineare, infine, in merito alle questioni fattuali dedotte dall'opponente, che nell'opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione o divorzio a favore del figlio possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 c.p.c. o del divorzio di cui all'art. 9 della legge n. 898 del 1970.
Infatti, come più volte sottolineato dalla Suprema Corte, il titolo esecutivo in materia di famiglia
è assistito da un'attitudine al giudicato, cd. "rebus sic stantibus", e mantiene validità ed efficacia sintanto che i fatti sopravvenuti non vengano messi in rilievo attraverso la speciale procedura di revisione del provvedimento sul contributo del mantenimento del figlio, devoluta al giudice della separazione o del divorzio e a questi riservata a tutela del superiore interesse pubblicistico di composizione della crisi familiare, rilevante per l'ordine pubblico (cfr. ex plurimis, Cass.
Sent. n. 17689 del 02/07/2019; Ord. n. 27602 del 03/12/2020). Alla luce delle suesposte considerazioni, il secondo motivo d'appello va rigettato con conferma sul punto della sentenza di primo grado.
9. Al parziale accoglimento dei motivi d'appello e considerata la prevalente soccombenza di le spese di lite del presente giudizio devono essere compensate per un terzo, Parte_1 con condanna dell'appellante alla rifusione in favore della parte appellata dei restanti due terzi che (in applicazione dei parametri stabiliti dal DM n. 147/2022 per lo scaglione di valore da €
5.200,00 a € 26.000,00, applicati i valori medi attesa la media complessità delle questioni trattate ed esclusa la fase istruttoria, non tenutasi, conformemente alla nota spese di parte) si liquidano nella misura (per l'intero) di € 3.966,00 (pari ad € 1.134,00 per la fase di studio, €
921,00 per la fase introduttiva ed € 1.911,00 per la fase decisionale). Il tutto oltre spese generali,
CPA ed Iva come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in parziale accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in parziale Parte_1
riforma della sentenza del Tribunale di Pavia n. 1601/2024, pubblicata il 04/12/2024, che nel resto conferma, così provvede:
- Dichiara compensate tra le parti un terzo delle spese di lite del primo grado di giudizio e condanna l'appellante a rifondere i restanti due terzi delle Controparte_1
spese di lite, come liquidate per l'intero dal Tribunale di Pavia nell'impugnata sentenza pagina 7 di 8 in complessivi € 4.227,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge;
- Dichiara compensate tra le parti per un terzo delle spese di lite del presente grado di giudizio e condanna l'appellante a rifondere all'appellata i restanti due terzi delle spese, liquidate (per l'intero) in complessivi € 3.966,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Milano il 24/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Isabella Ciriaco Dott. Roberto Aponte
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Isabella Ciriaco Consigliere istr. est.
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 4/01/2025 avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 1601/2024, pubblicata il 04/12/2024 e notificata il 6/12/2024,
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ARCURI GIUSI (C.F. ) presso il cui studio è elettivamente domiciliato C.F._2
in Pavia, alla Via Sant'Agostino N°8, giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._3 dall'Avv. dell'Avv. PEROTTI LORENZA ( ) e dall'avv. C.F._4
SANTAGOSTINO MARINA MARIA (C.F. ) ed elettivamente C.F._5
domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Pavia, alla Via Riviera N. 39/H , giusta delega in atti;
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia. n. 1601/2024, pubblicata il
04/12/2024, in materia di “Opposizione a precetto (art. 615, l° comma c.p.c.)”.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1 pagina 1 di 8 “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, riformare la sentenza del
Tribunale di Pavia n. 1601/2024
--nella parte relativa alla determinazione delle spese di giudizio per i motivi di cui al presente atto disponendo conseguentemente la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio di primo grado;
-- nella parte in cui ha condannato l'opponente a pagare l'assegno di mantenimento della figlia maggiore nel periodo dal mese di ottobre 2022 al mese di aprile 2023, dichiarando che dette somme non sono dovute.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari del secondo grado di giudizio.''
Per : Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così giudicare:
-IN VIA PRELIMINARE E DI RITO: dichiarare inammissibile l'appello proposto dal dott.
in ragione della mancanza totale di afferenza tra i motivi di appello ed i capi Parte_1 della sentenza impugnati;
: respingere l'appello proposto dal dott. perché infondato in fatto CP_2 Parte_1 ed in diritto, di conseguenza, confermare integralmente la sentenza gravata;
-condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. in data 25/11/2022, notificava a il precetto con Controparte_1 Parte_1
l'intimazione di pagamento dell'importo totale di Euro 10.041,45, a titolo di mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, delle spese universitarie e delle spese mediche a favore della figlia nonché per il mancato pagamento delle spese mediche e dei libri di Per_1
testo a favore della figlia , somme dovute in forza del titolo esecutivo costituito dalla Per_2
sentenza n. 269/09, emessa dal Tribunale di Voghera nell'ambito del processo per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e del successivo decreto di modifica delle condizioni di divorzio pronunciato dal Tribunale di Pavia in data 3.2.2014.
2. proponeva opposizione a tale precetto deducendo che le condizioni di Parte_1
divorzio erano quelle stabilite nel decreto di modifica dell'originario titolo esecutivo che stabiliva a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie versando alla madre la somma mensile di € 900,00 a titolo di mantenimento ordinario, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, previamente concordate tra i genitori, con l'espressa statuizione che le spese non concordate sarebbero rimaste in capo al genitore che le aveva effettuate.
Ciò premesso, sosteneva l'opponente di non essere tenuto a versare nulla, atteso che non era stato informato del corso di laurea magistrale cui si era iscritta la figlia e che le spese Per_1
pagina 2 di 8 universitarie e mediche di entrambe figlie non erano state previamente concordate, come avrebbe dovuto essere;
nulla doveva inoltre per il mantenimento della figlia che, dopo Per_1
il conseguimento della laurea triennale, aveva iniziato a lavorare.
3. Si costituiva la parte opposta osservando che, contrariamente agli assunti di parte opponente, il padre era perfettamente a conoscenza, sin dall'inizio, degli studi intrapresi dalla figlia e vi aveva prestato consenso, tant'è che aveva corrisposto le rette della laurea triennale per gli anni
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e che le spese mediche esposte in precetto erano strettamente connesse al ciclo di studio in scienze motorie;
infondata era poi la pretesa sospensione del versamento dell'assegno di mantenimento a favore della figlia atteso che era in cerca Per_1
di stabile occupazione e che i lavori svolti erano saltuari;
comunque, sottolineava l'opposta, non vi era stato alcun provvedimento del Tribunale di modifica delle condizioni divorzili che avesse stabilito la cessazione dell'obbligo del di contribuire al mantenimento della Parte_1
figlia.
4. Il thema decidendum è stato puntualmente circoscritto dal giudice di primo grado che ha riportato in sentenza le spese azionate dalla in precetto, come elencate per CP_1
“categorie”:
-Mantenimento dal 8/2021 al 10/22 Euro 464,50 per 1 mesi Euro 6.967,50 Per_1
-Spese universitarie al 50% Euro 1.961,13 Per_1
-Spese mediche al 50% Euro 317,75 Per_1
-Spese sportive 2017/2018 al 50% Euro 225,00 Per_1
-Spese mediche al 50% Euro 156,77 Per_2
testo al 50% Euro 144,20 Per_3 Per_2
È stato dato atto che l'importo di € 144,20, per i libri di testo era stato nelle more versato dal come riconosciuto dalla stessa opposta, e che nel corso del giudizio l'opposta aveva Parte_1
integrato la richiesta per il mantenimento ordinario della figlia per il periodo compreso Per_1 dall'agosto 2021 sino all'aprile 2023, quantificando l'importo a tale titolo dovuto dal nella maggior somma di € 9.754,50. Parte_1
Il Tribunale ha ritenuto dovuto l'importo preteso a titolo di assegno di mantenimento della figlia ritenuto non contestato nel quantum dall'opponente, osservando che il titolo esecutivo Per_1 azionato era valido ed efficace, non avendo l'opponente agito avanti al giudice competente per ottenerne l'eventuale modifica.
Quanto alle spese extra assegno inerenti entrambe le figlie, il Tribunale -dopo aver sottolineato che secondo i consolidati orientamenti giurisprudenziali sviluppatisi in materia il contributo alle spese sportive, di studio e mediche non necessitano di essere preventivamente concordate pagina 3 di 8 ove effettuate presso istituzioni pubbliche- ha tuttavia rigettato il chiesto rimborso spese rilevando che la parte non aveva allegato e documentato con il precetto gli esborsi effettivamente sostenuti per le spese extra mantenimento indicate in precetto.
Sulla scorta di tali motivazioni il Tribunale di Pavia con la sentenza n. 1601/2024 ha dichiarato parzialmente inefficace il precetto opposto, limitatamente alle spese extra assegno di mantenimento, inerenti entrambe le figlie, condannando l'opponente al pagamento della somma di € 9.754,50 (maturata a causa del mancato pagamento dell'assegno di mantenimento di da agosto 2021 ad aprile 2023), oltre spese di precetto e spese del giudizio. Per_1
5. Avverso tale sentenza ha proposto appello deducendo due motivi d'appello: Parte_1
5.1) con il primo motivo l'appellante ha denunciato la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice ha disposto la condanna del al pagamento integrale delle spese processuali, osservando Parte_1
che, avendo il Tribunale accolto solo in parte la domanda di parte opposta, le spese non avrebbero potuto essere poste neppure parzialmente a suo carico, ma solo compensate totalmente o parzialmente.
5.2) Con il secondo motivo la difesa ha lamentato un'“errata determinazione del Parte_1
quantum debeatur” ritenendo che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto dovuto anche l'importo richiesto dall'opposta con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. per gli assegni di mantenimento maturati nei mesi successivi alla notifica del precetto, mentre avrebbe dovuto – in tesi- decidere esclusivamente sulle somme intimate con l'atto di precetto avente ad oggetto la richiesta di pagamento degli assegni di mantenimento della figlia dal mese di agosto Per_1
2021 ad ottobre 2022.
Secondo il poiché nell'atto di precetto non era stata indicata l'intimazione di Parte_1
procedere anche per i crediti maturati successivamente alla notifica dello stesso e atteso che l'opposta in sede di comparsa di costituzione non aveva avanzato la richiesta di pagamento dei crediti successivi al precetto, essendo già stata sospesa l'efficacia esecutiva del titolo, il
Tribunale avrebbe dovuto limitarsi a decidere solo per i crediti relativi al periodo agosto
2021/ottobre 2022 indicato nel precetto.
6. Si è costituita contestando ogni assunto di parte appellante, Controparte_1
sottolineando, quanto alle spese di lite, che la decisione del tribunale era fondata sulla sostanziale soccombenza del atteso che solo un quarto delle somme precettate Parte_1
riguardava le spese extra assegno di mantenimento (tra l'altro non riconosciute dal tribunale solo perché non erano state allegate al precetto le quietanze delle spese anticipate) e in virtù della condotta processuale del quanto alla determinazione del quantum debeatur, Parte_1
pagina 4 di 8 l'opposta aveva esercitato il diritto sostanziale e processuale di modifica del “quantum” richiesto in forza del titolo esecutivo -Provvedimento del Tribunale di Pavia del 03.02.2014- senza modificare la domanda oggetto di giudizio.
7. Così instaurato il contraddittorio, all'udienza del 13.5.2025 il procuratore di parte all'appellante ha dato atto di aver provveduto a versare l'importo di € 6.031,63, rispetto alla somma oggetto di condanna di € 9.754,50 e, attesa la possibilità di definire la causa in tempi ristretti, ha rinunciato all'istanza inibitoria proposta. I procuratori delle parti hanno, quindi, precisato le conclusioni chiedendo concordemente fissarsi udienza per la discussione della causa avanti al collegio ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., che è stata fissata per il 24 giugno 2025.
A tale udienza, all'esito della discussione, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ult. Comma c.p.c. ed è stata discussa nella camera di consiglio tenutasi in pari data.
8. Come sopra precisato l'appello riguarda unicamente la determinazione del primo giudice riguardo alle spese di lite del primo grado di giudizio e la disposta condanna del al Parte_1 pagamento dell'assegno di mantenimento della figlia per il periodo successivo alla Per_1
notifica del precetto, ovvero per le mensilità da ottobre 2022 ad aprile 2023. Pertanto, non è oggetto di contestazione la ritenuta validità ed efficacia del titolo esecutivo azionato, nè la decisione assunta in merito alle spese extra assegno richieste da con il Controparte_1
precetto opposto e la ritenuta parziale inefficacia del precetto limitatamente a dette spese extra, con conseguente definitività della sentenza del Tribunale di Pavia n. 1601/2024 su tali punti.
8.1. Ritiene la Corte che il primo motivo d'appello sia fondato.
Il Tribunale – sia pure per ragioni in parte diverse da quelle addotte dall'opponente - ha di fatto ritenuto parzialmente inefficace il precetto notificato da ciò nonostante non ha CP_1
ritenuto di compensare neppure parzialmente le spese di lite ma le ha addossate integralmente all'opponente (in parte vittorioso) senza meglio chiarire e specificare in cosa sia consistita la stigmatizzata “condotta processuale” tenuta dal che avrebbe indotto la decisione Parte_1
del giudice. Di contro, questa Corte, non ravvisando negli atti di primo grado alcuna ragione atta a giustificare l'integrale condanna alle spese a carico del in considerazione Parte_1
della parziale soccombenza di parte opposta, tenuto conto della proporzione delle spese extra assegno rispetto all'importo dovuto da a titolo di assegno di mantenimento, ritiene Parte_1
equo compensare tra le parti le spese del giudizio di primo grado nella misura di un terzo, condannando a rifondere alla controparte la restante parte dei due terzi, ferma Parte_1 restando la liquidazione delle spese per l'intero come effettuate dal Tribunale di Pavia nell'impugnata sentenza, non contestata nel quantum dalle parti.
pagina 5 di 8 8.2. E', invece, infondato il secondo motivo d'impugnazione.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, da ultimo ribadito dalla Cass. con l'ord.
n. 29636/2024, in seguito alla proposizione di una opposizione a precetto (come all'esecuzione)
a norma dell'art. 615 cod. proc. civ., si instaura un giudizio di cognizione all'interno del quale
è consentito all'opposto proporre domanda riconvenzionale nei confronti dell'opponente per ragioni creditorie diverse rispetto a quelle azionate, al fine di conseguire una pronuncia che costituisca un nuovo titolo esecutivo, in aggiunta a quello azionato o in sostituzione di esso, se invalido (così, ex plurimis, Cass. 27/05/2003, n. 8399; Cass. 10/03/2011, n. 5708; Cass.
18/07/2011, n. 15731; Cass. 21/01/2014, n. 1123; Cass. 18/12/2019, n. 33728). Se, dunque l'opposto in sede di giudizio ex art. 615 cod. proc. civ. può proporre una domanda riconvenzionale diretta a costituire nuovo titolo che si aggiunga o si sostituisca a quello azionato, cioè a dire finalizzata, per l'ipotesi di accoglimento dell'avversa opposizione, ad ottenere la condanna della parte opponente al medesimo credito portato dal titolo esecutivo, non v'è ragione per ritenere che l'opposto non possa precisare la domanda, nella preposta memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., chiedendo i ratei medio tempore maturati e, quindi, ampliando solo nel quantum la pretesa creditoria basata sul medesimo titolo azionato e sulla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, senza alcun pregiudizio per il diritto di difesa della controparte.
Tale conclusione è conforme al principio espresso dalla Cass. a SSUU con la
Sentenza n. 12310 del 15/06/2015 laddove ha affermato che “la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero
l'allungamento dei tempi processuali”.
Ebbene, nel caso di specie, oggetto del giudizio è il preteso pagamento da parte del Parte_1 dell'assegno di mantenimento determinato in sede di divorzio a favore della figlia Per_1
unilateralmente sospeso dal padre gravato del relativo obbligo. Per cui nulla vieta che, in sede di giudizio di opposizione introdotto dal la presunta creditrice aggiorni la propria Parte_1
pretesa creditoria chiedendo, in sede di precisazione delle domande- con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., la maggior somma per i crediti maturati dopo la notifica del precetto, non andando tale domanda a modificare la causa petendi, né ad ampliare l'oggetto del giudizio, che rimane circoscritto alla medesima vicenda sostanziale, rispondendo altresì tale possibilità a ragioni di economia processuale.
pagina 6 di 8 Si ritiene utile sottolineare, infine, in merito alle questioni fattuali dedotte dall'opponente, che nell'opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione o divorzio a favore del figlio possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 c.p.c. o del divorzio di cui all'art. 9 della legge n. 898 del 1970.
Infatti, come più volte sottolineato dalla Suprema Corte, il titolo esecutivo in materia di famiglia
è assistito da un'attitudine al giudicato, cd. "rebus sic stantibus", e mantiene validità ed efficacia sintanto che i fatti sopravvenuti non vengano messi in rilievo attraverso la speciale procedura di revisione del provvedimento sul contributo del mantenimento del figlio, devoluta al giudice della separazione o del divorzio e a questi riservata a tutela del superiore interesse pubblicistico di composizione della crisi familiare, rilevante per l'ordine pubblico (cfr. ex plurimis, Cass.
Sent. n. 17689 del 02/07/2019; Ord. n. 27602 del 03/12/2020). Alla luce delle suesposte considerazioni, il secondo motivo d'appello va rigettato con conferma sul punto della sentenza di primo grado.
9. Al parziale accoglimento dei motivi d'appello e considerata la prevalente soccombenza di le spese di lite del presente giudizio devono essere compensate per un terzo, Parte_1 con condanna dell'appellante alla rifusione in favore della parte appellata dei restanti due terzi che (in applicazione dei parametri stabiliti dal DM n. 147/2022 per lo scaglione di valore da €
5.200,00 a € 26.000,00, applicati i valori medi attesa la media complessità delle questioni trattate ed esclusa la fase istruttoria, non tenutasi, conformemente alla nota spese di parte) si liquidano nella misura (per l'intero) di € 3.966,00 (pari ad € 1.134,00 per la fase di studio, €
921,00 per la fase introduttiva ed € 1.911,00 per la fase decisionale). Il tutto oltre spese generali,
CPA ed Iva come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in parziale accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in parziale Parte_1
riforma della sentenza del Tribunale di Pavia n. 1601/2024, pubblicata il 04/12/2024, che nel resto conferma, così provvede:
- Dichiara compensate tra le parti un terzo delle spese di lite del primo grado di giudizio e condanna l'appellante a rifondere i restanti due terzi delle Controparte_1
spese di lite, come liquidate per l'intero dal Tribunale di Pavia nell'impugnata sentenza pagina 7 di 8 in complessivi € 4.227,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge;
- Dichiara compensate tra le parti per un terzo delle spese di lite del presente grado di giudizio e condanna l'appellante a rifondere all'appellata i restanti due terzi delle spese, liquidate (per l'intero) in complessivi € 3.966,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Milano il 24/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Isabella Ciriaco Dott. Roberto Aponte
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