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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 13/11/2025, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Seconda Sezione
R.G. 706/2023
La Corte D'Appello di Lecce, Seconda Sezione, in persona dei magistrati:
Antonio Francesco Esposito Presidente
Giovanni Surdo Consigliere relatore
Consiglia Invitto Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
Parte_1
[...]
), assistito e difeso dall'Avv. AVVOCATURA DELLO STATO
[...] P.IVA_1
DI LE LE appellante e
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._1
LL SI appellato
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza n.6581/2023 del Tribunale di Lecce pubblicata il 12.07.2023.
I procuratori delle parti costituite hanno precisato le conclusioni mediante note scritte sostitutive di udienza ex art.127 ter c.p.c. per l'udienza del 7 ottobre
2025, con le quali si sono riportati ai propri scritti.
MOTIVAZIONE
1.-Con ricorso ex art.702bis c.p.c. , in proprio e nella qualità di CP_1 amministratore di sostegno di e di esercente la Controparte_2 responsabilità genitoriale sul minore , conveniva in giudizio Persona_1
l l e la destinazione dei beni sequestrati Parte_1 Parte_1
e confiscati alla criminalità organizzata (d'ora innanzi ) chiedendo di Pt_1 annullare l'ordinanza di intimazione “Prima richiesta di pagamento indennità abusiva occupazione” emessa in data 8.8.2022. Più precisamente, il ricorrente
– premesso di essere comproprietario per la quota di 1,01/10 dell'appartamento sito in Surbo alla via Pio XII, F.21 P.lla 2151 sub 5 e del box distinto allo stesso foglio con la particella 2151 sub 3; che le restanti quote dei cespiti sono di proprietà dell'Erario poiché oggetto di confisca in danno di , Persona_2 padre del ricorrente, disposta con Decreto n.10/17 dell'8.11.2017 del Tribunale di Lecce, confermato nei successivi gradi di giudizio;
che nella relazione depositata dall'amministratore giudiziario ai sensi dell'art. 36 D. Lgs. 159/2011 si leggeva che “nulla osta a parere di questo amministratore che la quota oggi sequestrata, 8,99%, possa essere concessa in uso al Sig. ; CP_1 che su detta affermazione poteva intendersi formato il silenzio-assenso poiché non vi era un provvedimento di rigetto del giudice delegato;
che poteva altresì ritenersi autorizzato all'uso dell'appartamento anche in considerazione del fatto che la sorella , il cui appartamento, parimenti, era stato in parte CP_3 colpito da confisca, era stata espressamente autorizzata all'uso dell'abitazione, con prescrizione che “ella provveda, a sua cura, alle spese ed agli oneri inerenti la suddetta unità immobiliare”; che quindi in totale buona fede CP_1 utilizzava l'appartamento per la sua intera superficie sostenendo tutte le spese ed oneri anche per la parte di proprietà dell'Erario – deduceva che la pretesa creditoria dell'Agenzia era infondata non avendo commesso CP_1 alcun illecito penalmente rilevante, dal momento che non si era introdotto arbitrariamente nell'immobile, né lo aveva illegittimamente occupato, in quanto egli ne era comproprietario e ne deteneva le chiavi;
evidenziava inoltre che non era stata in alcun modo impedita la gestione del bene da parte dell'Erario e che la resistente nulla aveva mai richiesto in tal senso al ricorrente. Pt_1
Contestava infine la quantificazione della somma richiesta in quanto errata, sia perché individuava quale base di calcolo i valori OMI che tuttavia risultavano del pag. 2/11 tutto sproporzionati rispetto al reale valore di mercato, sia per il calcolo stesso del canone mensile che, a differenza di quanto fatto dall'Agenzia, doveva ottenersi eseguendo una media ponderata tra valore minimo e valore massimo di locazione, moltiplicando il valore così ottenuto, pari a 2,9 euro/mq, per la superficie totale dell'appartamento, 109mq, ed infine dividendo detta somma per la quota di proprietà del , pari ad 1/10 da tanto potendosi CP_1 individuare l'ammontare esatto del canone mensile nella somma di euro 31,61; infine per il box non doveva utilizzarsi la stessa stima operata per l'appartamento. L'appellante concludeva evidenziando che la richiesta avanzata dall' era illegittima anche perché avrebbe determinato un suo indebito Pt_1 arricchimento, dato che egli continuava a pagare il mutuo contratto per l'acquisto dell'intero immobile, nonché tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria anche per la quota di proprietà dell'Erario.
2.- Con sentenza n. 6581/23 del 12.07.2023, il Tribunale di Lecce ha accolto l'opposizione e quindi annullato il provvedimento opposto, compensando le spese di lite.
A sostegno della decisione il primo giudice ha argomentato che l Pt_1 resistente, nel sostenere che l'immobile risultava illegittimamente occupato a seguito della confisca divenuta definitiva il 5.3.2019 e che detta condotta costituiva illecito penalmente rilevante, non considerava che la confisca ha interessato solo una quota parte dell'immobile sottoposto a comunione legale e che il ricorrente ha da sempre abitato ed utilizzato l'immobile nella sua interezza anche prima della confisca;
ha inoltre osservato che la gestione del bene non è stata resa impossibile dal ricorrente, posto che, se anche quest'ultimo non abitasse con il suo nucleo familiare nell'appartamento, l'Agenzia per gestire detto bene dovrebbe accordarsi con il ricorrente medesimo, essendo quest'ultimo comproprietario. Ha infine annotato il decidente che il CP_1 aveva chiesto di essere autorizzato ad usare l'immobile e tale richiesta non era stata rigettata.
3.-Avverso detta ordinanza, ha proposto appello l articolando i motivi Pt_1 che verranno più avanti esaminati. pag. 3/11 Si è costituito in proprio e nella qualità in atti, con comparsa CP_1 depositata in data 5.3.2024, con la quale ha dedotto l'infondatezza delle doglianze esposte nell'atto di gravame chiedendone il rigetto.
Acquisito il fascicolo del primo grado, all'udienza del 7 ottobre 2025, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata riservata per la decisione.
** ** **
4.1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la forma del provvedimento impugnato, posto che il primo giudice, pur non avendo formalmente disposto il mutamento del rito, ha concesso i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c. di fatto applicando l'art. 702, comma 3 c.p.c., mentre avrebbe dovuto decidere con sentenza e non ordinanza.
4.2. Con il secondo motivo, l'impugnante si duole che il primo giudice ha considerato la richiesta di pagamento dell' quale ordinanza di Pt_1 ingiunzione di pagamento, nonostante emergesse con chiarezza la differente natura di detta comunicazione: la richiesta di pagamento deve intendersi quale
“costituzione in mora” dell'odierno appellato, tanto emergendo sia dalla comunicazione stessa, leggendosi in essa che “la presente è da intendersi quale costituzione in mora del debitore ed interruzione dei termini di prescrizione”, sia dal fatto che detta richiesta veniva avanzata ai sensi dell'art. 1, comma 274 L. 311/2004, secondo cui “relativamente alle somme non corrisposte all'erario per l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello
Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte dell' CP_4
ovvero degli enti gestori, della seconda richiesta di pagamento delle
[...] somme dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali”.
4.3. Con il terzo motivo, l deduce che il primo giudice ha errato nel Pt_1 ritenere che il non abbia tenuto alcuna condotta illecita idonea ad CP_1 integrare la fattispecie di occupazione abusiva sulla scorta della circostanza per cui lo stesso abitava in quell'appartamento e lo usava nella sua interezza sin dalla data di acquisto e dunque ben prima della confisca. Secondo l'avvocatura erariale la fattispecie di occupazione abusiva può dirsi integrata a prescindere pag. 4/11 dalla modalità con cui viene attuata e dunque anche in assenza di un'introduzione arbitraria nell'immobile; inoltre, quand'anche si volesse ritenere legittima l'occupazione dell'immobile per il periodo precedente alla definitività della confisca, è certamente divenuta illegittima a partire da tale momento, ossia da quando è iniziato il periodo di competenza dell'Agenzia, dato che questa non ha mai autorizzato il a permanere nell'appartamento o ad CP_1 utilizzarlo nella sua totalità. Deduce infine l'appellante che, anche qualora non fosse ravvisabile una condotta penalmente rilevante, l'appellato ha comunque reso impossibile all' l'utilizzazione del bene, da ciò derivando il diritto di Pt_1 quest'ultima a ricevere un congruo indennizzo.
4.4. Con il quarto motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza anche nella parte in cui il primo giudice ritiene che l'asserita indisponibilità del bene non ha determinato l'impossibilità, in capo all' , di gestire il bene in Pt_1 considerazione del fatto che quest'ultima non avrebbe comunque potuto gestire detto bene in via autonoma ed esclusiva essendo essa e il CP_1 comproprietari. L' ribadisce che l'odierno appellato, pur essendo Pt_1 proprietario della sola quota di 101/1000 del bene, lo utilizza nella sua totalità e da ciò deriva un indubbio vantaggio percepito da quest'ultimo a scapito dell' , la quale invece ha subito un danno derivante dalla perdita della Pt_1 possibilità di utilizzare e godere il bene in conseguenza dell'occupazione abusiva.
4.5. Con il quinto e ultimo motivo, l'appellante si duole che il primo giudice abbia ravvisato l'esistenza dell'autorizzazione in favore del ad utilizzare CP_1
l'immobile nella sua totalità, non tenendo conto del fatto che il provvedimento autorizzativo del 10.7.2017, cui l'appellato si riferisce, ha ad oggetto l'immobile in uso a ed è inoltre relativo al periodo di competenza del CP_3
Tribunale, quando ancora la confisca non era definitiva. Per il periodo successivo, ossia dal 5.3.2019, data in cui la confisca è divenuta definitiva con conseguente titolarità del cespite in capo all' , il non ha mai Pt_1 CP_1 avanzato una richiesta di autorizzazione né di rinnovo, da ciò derivando che non si è potuto formare il pur richiamato silenzio assenso, reso impossibile pag. 5/11 peraltro anche perché vi era stato un mutamento del soggetto competente a gestire il bene, il quale avrebbe dovuto confermare un'eventuale autorizzazione rilasciata precedentemente, che comunque non vi era stata.
In conclusione, l'appellante ha chiesto l'accoglimento della domanda proposta in via riconvenzionale già in primo grado, con la condanna del ricorrente “al pagamento della somma di euro 11.344,86 oltre interessi dalla domanda al soddisfo a titolo di occupazione sine titulo della quota parte confiscata e di proprietà dello Stato degli immobili”.
** ** **
5.1. Il primo motivo di appello, concernente l'asserita violazione del requisito formale del provvedimento conclusivo del giudizio di opposizione in primo grado, è da ritenere infondato, posto che la forma ai fini della legittimità del provvedimento è del tutto irrilevante. Anche nel caso in cui il giudizio di primo grado avesse dovuto concludersi con sentenza, la qualificazione formale in termini di “ordinanza” non ha privato l della possibilità di difendersi nel Pt_1 corso del procedimento e, in ogni caso, l'atto ha raggiunto i suoi effetti sostanziali di definizione del giudizio di primo grado. In altri termini, il provvedimento adottato è idoneo a raggiungere gli stessi effetti della sentenza ed è perciò suscettibile di impugnazione con l'appello. Inoltre, l'eventuale qualificazione errata dell'atto non ha comportato il sacrificio del diritto di difesa o del contraddittorio nè del diritto di proporre appello. Si rileva altresì che, in caso di procedimento sommario di cognizione introdotto ex art. 702 bis c.p.c. la forma della sentenza sarebbe stata corretta nel caso di un effettivo mutamento del rito da sommario in ordinario (che non risulta in atti). In definitiva, al di là dei meri formalismi, nessun pregiudizio è stato arrecato alla parte appellante.
5.2. Anche il secondo motivo di appello, che deduce l'errata qualificazione del provvedimento emesso dall' (denominato “prima richiesta di pagamento Pt_1 indennità abusiva occupazione”), è da ritenersi inammissibile in quanto generico e formulato in termini contraddittori. Non viene esplicitata la conseguenza di tale erronea qualificazione e, per altro verso, la stessa avvocatura erariale non manca di osservare che l'erronea assegnazione del pag. 6/11 “nomen juris” non determina un profilo di illegittimità dell'atto, laddove, viceversa, primaria importanza assume il suo contenuto sostanziale. Non è sufficiente un'interpretazione in senso letterale, essendo necessario risalire all'effettiva volontà dell'Amministrazione ed al potere concretamente esercitato da quest'ultima.
5.3. Il terzo e il quinto motivo, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono da ritenersi infondati.
La occupazione dell'immobile da parte della famiglia , che ne è CP_1 comproprietaria pro indiviso al 10,1%, non può ritenersi abusiva, né in via genetica, né per fatti sopravvenuti e cioè in seguito del giudicato sulla confisca.
Tanto esclude che gli appellati debbano corrispondere alcunché a titolo di occupazione abusiva, non ricorrendo, in disparte ogni profilo penale, neppure civilisticamente una occupazione che possa definirsi sine titulo.
In primo luogo, occorre rilevare che nella relazione depositata dall'amministratore giudiziario ai sensi dell'art. 36 D. Lgs. 159/2011 si legge che
“nulla osta a parere di questo amministratore che la quota oggi sequestrata,
89,9%, possa essere concessa in uso al Sig. . Ancorchè non CP_1 risulti intervenuto un provvedimento autorizzativo da parte del giudice delegato
(il quale, per altro verso, neppure ha adottato un esplicito provvedimento di diniego), l'interessato poteva nutrire un ragionevole affidamento circa la legittimità dell'uso dell'appartamento, anche in considerazione del fatto che la sorella (il cui appartamento, parimenti, era stato pro quota colpito CP_3 da confisca), era stata espressamente autorizzata all'uso dell'abitazione con prescrizione che “ella provveda, a sua cura, alle spese ed agli oneri inerenti la suddetta unità immobiliare”. Può quindi ritenersi che anche in CP_1 buona fede abbia continuato ad utilizzare l'appartamento per la sua intera consistenza, sostenendo tutte le spese ed oneri anche per la parte di proprietà dell'Erario.
In secondo luogo, va considerato che l'indennizzo in esame non è comunque dovuto, anche per altro profilo, posto che se pure la quota dell' 89,9% del bene appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato, e tanto non esclude che si sia pag. 7/11 in presenza di una comunione pro indiviso, sicché trova applicazione la disciplina dell'art. 1102 cc, in tema di uso della cosa comune, e nell'ipotesi di occupazione dell'intero immobile ad opera di un comproprietario pro quota e di una sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, il diritto ad una indennità in favore dell'altro comproprietario sorge solo se questi sia stato escluso dal godimento dei frutti civili ritraibili dal bene. L'indennità di occupazione mira infatti a reintegrare il comproprietario del mancato godimento del bene a causa del comportamento impeditivo posto in essere dall'altro comproprietario;
tuttavia, il presupposto affinché il comproprietario escluso possa reclamare il risarcimento del danno correlato all'altrui uso esclusivo è la previa richiesta di utilizzo diretto del bene o di disporre una organizzazione turnaria, cui segua un rifiuto e/o l'opposizione da parte del gestore esclusivo.
Viceversa, colui che utilizza in via esclusiva il bene comune non è tenuto a corrispondere alcunché al comproprietario, che rimanga inerte e/o tollerante dinanzi a tale utilizzo. In difetto, quindi, di un'istanza da parte della
Amministrazione comproprietaria di utilizzazione del bene, prima della notifica dell'atto datato 10.8.2022, nulla è dovuto per l'utilizzo anteriore del bene da parte di , fino alla intimazione di pagamento del 2022. CP_1
I motivi in esame vanno pertanto disattesi: risulta confermato e non intaccato dall'appello il passaggio della sentenza appellata che ritiene illegittima la pretesa dell' alla somma di € 11.344,86 di cui alla richiesta di Pt_1 pagamento del 10.8.2022 per difetto del presupposto di una occupazione illegittima da parte degli intimati, con conseguente assorbimento del quarto motivo di appello, con cui si censura la pronuncia del primo giudice con riferimento alla mancanza del presupposto di una evidente impossibilità di gestione e/o di utilizzo del bene, che fonda la pretesa di un indennizzo.
5.4. Lo stesso motivo, tuttavia ove ne fosse consentita la disamina è infondato.
L' giustifica la pretesa al pagamento dell'importo ingiunto in termini di Pt_1 indennizzo da occupazione abusiva con l'impossibilità di gestione e/o di utilizzo del bene. Assume l'amministrazione che l'indisponibilità della quota appartenente all'Erario ha reso impossibile l'utilizzo del bene oggetto di causa pag. 8/11 da parte dell' così come la vendita del medesimo, procurando un Pt_1 danno, che la richiesta di indennità mira a reintegrare considerando che l'utilizzo per intero dell'immobile da parte degli appellati ha comportato un evidente vantaggio per i medesimi, sicché il danno risarcibile si sostanzia proprio nell'impossibilità di esercitare il diritto di godere del bene de quo senza necessità di alcuna prova ulteriore.
Anche sotto tale profilo la pretesa è priva di pregio, sulla base del rilievo dirimente che era invece necessaria la prova di un danno per la PA in concreto derivato dall'impossibilità di utilizzo del cespite. Ed infatti, non è dedotto quale avrebbe potuto essere la utilità cui il bene era destinato, tenuto conto che la PA
è proprietaria della quota del 88,9% e che, come affermato nell'atto di appello,
“il bene non può essere, e non risulta ancora venduto, in quanto sullo stesso sono state rilevare una serie di difformità rispetto al progetto originario tanto è vero che il CTU nominato nell'incidente di esecuzione ha precisato che per procedere alla vendita è necessaria la regolarizzazione delle difformità rispetto ai dati catastali, regolarizzazione che allo stato non risulta perfezionata” (pag.8 atto di appello). La genericità della allegazione del danno non consente neppure di apprezzare se l'uso del bene da parte del comproprietario fosse o meno incompatibile con un concorrente utilizzo della PA, sicché questa non ha assolto all'onere di provare l'utilità perduta per lo specifico godimento non consentito tale da giustificare la pretesa all'indennizzo ingiunto.
Sul punto occorre evidenziare che, a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 15.11.2022 n. 33645, la disciplina inerente il danno da occupazione sine titulo è stata oggetto di una approfondita rivisitazione, che ha definitivamente escluso la possibilità di ritenere il danno da occupazione sine titulo come danno in re ipsa connesso al mero fatto della mancata disponibilità di un cespite, pure sostenuto da un pregresso orientamento dei giudici di legittimità. Il principio affermato dalle Sezioni Unite è invece che << Nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita
è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, pag. 9/11 mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta.>>
Le Sezioni Unite civili risolvendo la questione se il danno da occupazione sine titulo di immobile costituisca danno in re ipsa, hanno ritenuto che la locuzione
“danno in re ipsa” vada sostituita con quella di “danno presunto” o “danno normale”, privilegiando la prospettiva della presunzione, basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato, rispetto alle quali, tuttavia, è onere del danneggiato allegare specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio sofferto, allegando, quanto al danno emergente, la concreta e specifica possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito, di cui è chiamato a fornire la prova, anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza (nel solco tracciato dalle S.U. anche Cass. 26/01/2024, n.25009).
Nel caso in esame, l'Agenzia ha affermato che la menomazione della sua facoltà di godimento era legata al mancato utilizzo dell'immobile in questione, ma l'allegazione in sé è evidentemente generica, perché non riferisce che tipo di attività avrebbe potuto svolgere, considerato che l'immobile è in comunione pro indiviso. Anche tale motivo, con assorbimento di tutte le altre questioni dedotte, va dunque disatteso.
In definitiva, l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata. Resta fermo, in difetto di censura, anche il regime delle spese di lite di primo grado contenuto nella gravata ordinanza: il giudice di appello che rigetti il gravame nei suoi aspetti di merito, confermando la sentenza di primo grado, non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare il contenuto della statuizione sulle spese processuali assunta dal giudice di primo grado, in quanto la relativa decisione si tradurrebbe in una violazione del giudicato (Cass. 19/11/2009, n.24422).
Le spese del grado seguono invece la soccombenza, valutata sulla base dell'esito complessivo del giudizio, e sono liquidate in dispositivo.
Nonostante il rigetto dell'appello dell'Amministrazione, va esclusa la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte sua, di un ulteriore pag. 10/11 importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, posto che l'obbligo ex art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (anche
Cassazione civile sez. VI, 29/01/2016, n.1778).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall Parte_1 sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nei confronti di CP_1
, in proprio e nella qualità di amministratore di sostegno di
[...] [...]
e di esercente la responsabilità genitoriale sul minore CP_2 Per_1
, avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce n. 6581/2023, pubblicata il
[...]
12.7.2023, così provvede:
1. rigetta l'appello e per l'effetto conferma il provvedimento impugnato;
2. condanna l' Parte_1 dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata al pagamento, in favore dell'avv. Massimo Bellini, procuratore della parte vittoriosa che ha chiesto la distrazione delle spese di lite ex art. 93 c.p.c. delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 3.000, 00 oltre accessori di legge e di tariffa.
Così deciso in Lecce il 30 ottobre 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio Francesco Esposito
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Seconda Sezione
R.G. 706/2023
La Corte D'Appello di Lecce, Seconda Sezione, in persona dei magistrati:
Antonio Francesco Esposito Presidente
Giovanni Surdo Consigliere relatore
Consiglia Invitto Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
Parte_1
[...]
), assistito e difeso dall'Avv. AVVOCATURA DELLO STATO
[...] P.IVA_1
DI LE LE appellante e
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._1
LL SI appellato
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza n.6581/2023 del Tribunale di Lecce pubblicata il 12.07.2023.
I procuratori delle parti costituite hanno precisato le conclusioni mediante note scritte sostitutive di udienza ex art.127 ter c.p.c. per l'udienza del 7 ottobre
2025, con le quali si sono riportati ai propri scritti.
MOTIVAZIONE
1.-Con ricorso ex art.702bis c.p.c. , in proprio e nella qualità di CP_1 amministratore di sostegno di e di esercente la Controparte_2 responsabilità genitoriale sul minore , conveniva in giudizio Persona_1
l l e la destinazione dei beni sequestrati Parte_1 Parte_1
e confiscati alla criminalità organizzata (d'ora innanzi ) chiedendo di Pt_1 annullare l'ordinanza di intimazione “Prima richiesta di pagamento indennità abusiva occupazione” emessa in data 8.8.2022. Più precisamente, il ricorrente
– premesso di essere comproprietario per la quota di 1,01/10 dell'appartamento sito in Surbo alla via Pio XII, F.21 P.lla 2151 sub 5 e del box distinto allo stesso foglio con la particella 2151 sub 3; che le restanti quote dei cespiti sono di proprietà dell'Erario poiché oggetto di confisca in danno di , Persona_2 padre del ricorrente, disposta con Decreto n.10/17 dell'8.11.2017 del Tribunale di Lecce, confermato nei successivi gradi di giudizio;
che nella relazione depositata dall'amministratore giudiziario ai sensi dell'art. 36 D. Lgs. 159/2011 si leggeva che “nulla osta a parere di questo amministratore che la quota oggi sequestrata, 8,99%, possa essere concessa in uso al Sig. ; CP_1 che su detta affermazione poteva intendersi formato il silenzio-assenso poiché non vi era un provvedimento di rigetto del giudice delegato;
che poteva altresì ritenersi autorizzato all'uso dell'appartamento anche in considerazione del fatto che la sorella , il cui appartamento, parimenti, era stato in parte CP_3 colpito da confisca, era stata espressamente autorizzata all'uso dell'abitazione, con prescrizione che “ella provveda, a sua cura, alle spese ed agli oneri inerenti la suddetta unità immobiliare”; che quindi in totale buona fede CP_1 utilizzava l'appartamento per la sua intera superficie sostenendo tutte le spese ed oneri anche per la parte di proprietà dell'Erario – deduceva che la pretesa creditoria dell'Agenzia era infondata non avendo commesso CP_1 alcun illecito penalmente rilevante, dal momento che non si era introdotto arbitrariamente nell'immobile, né lo aveva illegittimamente occupato, in quanto egli ne era comproprietario e ne deteneva le chiavi;
evidenziava inoltre che non era stata in alcun modo impedita la gestione del bene da parte dell'Erario e che la resistente nulla aveva mai richiesto in tal senso al ricorrente. Pt_1
Contestava infine la quantificazione della somma richiesta in quanto errata, sia perché individuava quale base di calcolo i valori OMI che tuttavia risultavano del pag. 2/11 tutto sproporzionati rispetto al reale valore di mercato, sia per il calcolo stesso del canone mensile che, a differenza di quanto fatto dall'Agenzia, doveva ottenersi eseguendo una media ponderata tra valore minimo e valore massimo di locazione, moltiplicando il valore così ottenuto, pari a 2,9 euro/mq, per la superficie totale dell'appartamento, 109mq, ed infine dividendo detta somma per la quota di proprietà del , pari ad 1/10 da tanto potendosi CP_1 individuare l'ammontare esatto del canone mensile nella somma di euro 31,61; infine per il box non doveva utilizzarsi la stessa stima operata per l'appartamento. L'appellante concludeva evidenziando che la richiesta avanzata dall' era illegittima anche perché avrebbe determinato un suo indebito Pt_1 arricchimento, dato che egli continuava a pagare il mutuo contratto per l'acquisto dell'intero immobile, nonché tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria anche per la quota di proprietà dell'Erario.
2.- Con sentenza n. 6581/23 del 12.07.2023, il Tribunale di Lecce ha accolto l'opposizione e quindi annullato il provvedimento opposto, compensando le spese di lite.
A sostegno della decisione il primo giudice ha argomentato che l Pt_1 resistente, nel sostenere che l'immobile risultava illegittimamente occupato a seguito della confisca divenuta definitiva il 5.3.2019 e che detta condotta costituiva illecito penalmente rilevante, non considerava che la confisca ha interessato solo una quota parte dell'immobile sottoposto a comunione legale e che il ricorrente ha da sempre abitato ed utilizzato l'immobile nella sua interezza anche prima della confisca;
ha inoltre osservato che la gestione del bene non è stata resa impossibile dal ricorrente, posto che, se anche quest'ultimo non abitasse con il suo nucleo familiare nell'appartamento, l'Agenzia per gestire detto bene dovrebbe accordarsi con il ricorrente medesimo, essendo quest'ultimo comproprietario. Ha infine annotato il decidente che il CP_1 aveva chiesto di essere autorizzato ad usare l'immobile e tale richiesta non era stata rigettata.
3.-Avverso detta ordinanza, ha proposto appello l articolando i motivi Pt_1 che verranno più avanti esaminati. pag. 3/11 Si è costituito in proprio e nella qualità in atti, con comparsa CP_1 depositata in data 5.3.2024, con la quale ha dedotto l'infondatezza delle doglianze esposte nell'atto di gravame chiedendone il rigetto.
Acquisito il fascicolo del primo grado, all'udienza del 7 ottobre 2025, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata riservata per la decisione.
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4.1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la forma del provvedimento impugnato, posto che il primo giudice, pur non avendo formalmente disposto il mutamento del rito, ha concesso i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c. di fatto applicando l'art. 702, comma 3 c.p.c., mentre avrebbe dovuto decidere con sentenza e non ordinanza.
4.2. Con il secondo motivo, l'impugnante si duole che il primo giudice ha considerato la richiesta di pagamento dell' quale ordinanza di Pt_1 ingiunzione di pagamento, nonostante emergesse con chiarezza la differente natura di detta comunicazione: la richiesta di pagamento deve intendersi quale
“costituzione in mora” dell'odierno appellato, tanto emergendo sia dalla comunicazione stessa, leggendosi in essa che “la presente è da intendersi quale costituzione in mora del debitore ed interruzione dei termini di prescrizione”, sia dal fatto che detta richiesta veniva avanzata ai sensi dell'art. 1, comma 274 L. 311/2004, secondo cui “relativamente alle somme non corrisposte all'erario per l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello
Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte dell' CP_4
ovvero degli enti gestori, della seconda richiesta di pagamento delle
[...] somme dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali”.
4.3. Con il terzo motivo, l deduce che il primo giudice ha errato nel Pt_1 ritenere che il non abbia tenuto alcuna condotta illecita idonea ad CP_1 integrare la fattispecie di occupazione abusiva sulla scorta della circostanza per cui lo stesso abitava in quell'appartamento e lo usava nella sua interezza sin dalla data di acquisto e dunque ben prima della confisca. Secondo l'avvocatura erariale la fattispecie di occupazione abusiva può dirsi integrata a prescindere pag. 4/11 dalla modalità con cui viene attuata e dunque anche in assenza di un'introduzione arbitraria nell'immobile; inoltre, quand'anche si volesse ritenere legittima l'occupazione dell'immobile per il periodo precedente alla definitività della confisca, è certamente divenuta illegittima a partire da tale momento, ossia da quando è iniziato il periodo di competenza dell'Agenzia, dato che questa non ha mai autorizzato il a permanere nell'appartamento o ad CP_1 utilizzarlo nella sua totalità. Deduce infine l'appellante che, anche qualora non fosse ravvisabile una condotta penalmente rilevante, l'appellato ha comunque reso impossibile all' l'utilizzazione del bene, da ciò derivando il diritto di Pt_1 quest'ultima a ricevere un congruo indennizzo.
4.4. Con il quarto motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza anche nella parte in cui il primo giudice ritiene che l'asserita indisponibilità del bene non ha determinato l'impossibilità, in capo all' , di gestire il bene in Pt_1 considerazione del fatto che quest'ultima non avrebbe comunque potuto gestire detto bene in via autonoma ed esclusiva essendo essa e il CP_1 comproprietari. L' ribadisce che l'odierno appellato, pur essendo Pt_1 proprietario della sola quota di 101/1000 del bene, lo utilizza nella sua totalità e da ciò deriva un indubbio vantaggio percepito da quest'ultimo a scapito dell' , la quale invece ha subito un danno derivante dalla perdita della Pt_1 possibilità di utilizzare e godere il bene in conseguenza dell'occupazione abusiva.
4.5. Con il quinto e ultimo motivo, l'appellante si duole che il primo giudice abbia ravvisato l'esistenza dell'autorizzazione in favore del ad utilizzare CP_1
l'immobile nella sua totalità, non tenendo conto del fatto che il provvedimento autorizzativo del 10.7.2017, cui l'appellato si riferisce, ha ad oggetto l'immobile in uso a ed è inoltre relativo al periodo di competenza del CP_3
Tribunale, quando ancora la confisca non era definitiva. Per il periodo successivo, ossia dal 5.3.2019, data in cui la confisca è divenuta definitiva con conseguente titolarità del cespite in capo all' , il non ha mai Pt_1 CP_1 avanzato una richiesta di autorizzazione né di rinnovo, da ciò derivando che non si è potuto formare il pur richiamato silenzio assenso, reso impossibile pag. 5/11 peraltro anche perché vi era stato un mutamento del soggetto competente a gestire il bene, il quale avrebbe dovuto confermare un'eventuale autorizzazione rilasciata precedentemente, che comunque non vi era stata.
In conclusione, l'appellante ha chiesto l'accoglimento della domanda proposta in via riconvenzionale già in primo grado, con la condanna del ricorrente “al pagamento della somma di euro 11.344,86 oltre interessi dalla domanda al soddisfo a titolo di occupazione sine titulo della quota parte confiscata e di proprietà dello Stato degli immobili”.
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5.1. Il primo motivo di appello, concernente l'asserita violazione del requisito formale del provvedimento conclusivo del giudizio di opposizione in primo grado, è da ritenere infondato, posto che la forma ai fini della legittimità del provvedimento è del tutto irrilevante. Anche nel caso in cui il giudizio di primo grado avesse dovuto concludersi con sentenza, la qualificazione formale in termini di “ordinanza” non ha privato l della possibilità di difendersi nel Pt_1 corso del procedimento e, in ogni caso, l'atto ha raggiunto i suoi effetti sostanziali di definizione del giudizio di primo grado. In altri termini, il provvedimento adottato è idoneo a raggiungere gli stessi effetti della sentenza ed è perciò suscettibile di impugnazione con l'appello. Inoltre, l'eventuale qualificazione errata dell'atto non ha comportato il sacrificio del diritto di difesa o del contraddittorio nè del diritto di proporre appello. Si rileva altresì che, in caso di procedimento sommario di cognizione introdotto ex art. 702 bis c.p.c. la forma della sentenza sarebbe stata corretta nel caso di un effettivo mutamento del rito da sommario in ordinario (che non risulta in atti). In definitiva, al di là dei meri formalismi, nessun pregiudizio è stato arrecato alla parte appellante.
5.2. Anche il secondo motivo di appello, che deduce l'errata qualificazione del provvedimento emesso dall' (denominato “prima richiesta di pagamento Pt_1 indennità abusiva occupazione”), è da ritenersi inammissibile in quanto generico e formulato in termini contraddittori. Non viene esplicitata la conseguenza di tale erronea qualificazione e, per altro verso, la stessa avvocatura erariale non manca di osservare che l'erronea assegnazione del pag. 6/11 “nomen juris” non determina un profilo di illegittimità dell'atto, laddove, viceversa, primaria importanza assume il suo contenuto sostanziale. Non è sufficiente un'interpretazione in senso letterale, essendo necessario risalire all'effettiva volontà dell'Amministrazione ed al potere concretamente esercitato da quest'ultima.
5.3. Il terzo e il quinto motivo, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono da ritenersi infondati.
La occupazione dell'immobile da parte della famiglia , che ne è CP_1 comproprietaria pro indiviso al 10,1%, non può ritenersi abusiva, né in via genetica, né per fatti sopravvenuti e cioè in seguito del giudicato sulla confisca.
Tanto esclude che gli appellati debbano corrispondere alcunché a titolo di occupazione abusiva, non ricorrendo, in disparte ogni profilo penale, neppure civilisticamente una occupazione che possa definirsi sine titulo.
In primo luogo, occorre rilevare che nella relazione depositata dall'amministratore giudiziario ai sensi dell'art. 36 D. Lgs. 159/2011 si legge che
“nulla osta a parere di questo amministratore che la quota oggi sequestrata,
89,9%, possa essere concessa in uso al Sig. . Ancorchè non CP_1 risulti intervenuto un provvedimento autorizzativo da parte del giudice delegato
(il quale, per altro verso, neppure ha adottato un esplicito provvedimento di diniego), l'interessato poteva nutrire un ragionevole affidamento circa la legittimità dell'uso dell'appartamento, anche in considerazione del fatto che la sorella (il cui appartamento, parimenti, era stato pro quota colpito CP_3 da confisca), era stata espressamente autorizzata all'uso dell'abitazione con prescrizione che “ella provveda, a sua cura, alle spese ed agli oneri inerenti la suddetta unità immobiliare”. Può quindi ritenersi che anche in CP_1 buona fede abbia continuato ad utilizzare l'appartamento per la sua intera consistenza, sostenendo tutte le spese ed oneri anche per la parte di proprietà dell'Erario.
In secondo luogo, va considerato che l'indennizzo in esame non è comunque dovuto, anche per altro profilo, posto che se pure la quota dell' 89,9% del bene appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato, e tanto non esclude che si sia pag. 7/11 in presenza di una comunione pro indiviso, sicché trova applicazione la disciplina dell'art. 1102 cc, in tema di uso della cosa comune, e nell'ipotesi di occupazione dell'intero immobile ad opera di un comproprietario pro quota e di una sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, il diritto ad una indennità in favore dell'altro comproprietario sorge solo se questi sia stato escluso dal godimento dei frutti civili ritraibili dal bene. L'indennità di occupazione mira infatti a reintegrare il comproprietario del mancato godimento del bene a causa del comportamento impeditivo posto in essere dall'altro comproprietario;
tuttavia, il presupposto affinché il comproprietario escluso possa reclamare il risarcimento del danno correlato all'altrui uso esclusivo è la previa richiesta di utilizzo diretto del bene o di disporre una organizzazione turnaria, cui segua un rifiuto e/o l'opposizione da parte del gestore esclusivo.
Viceversa, colui che utilizza in via esclusiva il bene comune non è tenuto a corrispondere alcunché al comproprietario, che rimanga inerte e/o tollerante dinanzi a tale utilizzo. In difetto, quindi, di un'istanza da parte della
Amministrazione comproprietaria di utilizzazione del bene, prima della notifica dell'atto datato 10.8.2022, nulla è dovuto per l'utilizzo anteriore del bene da parte di , fino alla intimazione di pagamento del 2022. CP_1
I motivi in esame vanno pertanto disattesi: risulta confermato e non intaccato dall'appello il passaggio della sentenza appellata che ritiene illegittima la pretesa dell' alla somma di € 11.344,86 di cui alla richiesta di Pt_1 pagamento del 10.8.2022 per difetto del presupposto di una occupazione illegittima da parte degli intimati, con conseguente assorbimento del quarto motivo di appello, con cui si censura la pronuncia del primo giudice con riferimento alla mancanza del presupposto di una evidente impossibilità di gestione e/o di utilizzo del bene, che fonda la pretesa di un indennizzo.
5.4. Lo stesso motivo, tuttavia ove ne fosse consentita la disamina è infondato.
L' giustifica la pretesa al pagamento dell'importo ingiunto in termini di Pt_1 indennizzo da occupazione abusiva con l'impossibilità di gestione e/o di utilizzo del bene. Assume l'amministrazione che l'indisponibilità della quota appartenente all'Erario ha reso impossibile l'utilizzo del bene oggetto di causa pag. 8/11 da parte dell' così come la vendita del medesimo, procurando un Pt_1 danno, che la richiesta di indennità mira a reintegrare considerando che l'utilizzo per intero dell'immobile da parte degli appellati ha comportato un evidente vantaggio per i medesimi, sicché il danno risarcibile si sostanzia proprio nell'impossibilità di esercitare il diritto di godere del bene de quo senza necessità di alcuna prova ulteriore.
Anche sotto tale profilo la pretesa è priva di pregio, sulla base del rilievo dirimente che era invece necessaria la prova di un danno per la PA in concreto derivato dall'impossibilità di utilizzo del cespite. Ed infatti, non è dedotto quale avrebbe potuto essere la utilità cui il bene era destinato, tenuto conto che la PA
è proprietaria della quota del 88,9% e che, come affermato nell'atto di appello,
“il bene non può essere, e non risulta ancora venduto, in quanto sullo stesso sono state rilevare una serie di difformità rispetto al progetto originario tanto è vero che il CTU nominato nell'incidente di esecuzione ha precisato che per procedere alla vendita è necessaria la regolarizzazione delle difformità rispetto ai dati catastali, regolarizzazione che allo stato non risulta perfezionata” (pag.8 atto di appello). La genericità della allegazione del danno non consente neppure di apprezzare se l'uso del bene da parte del comproprietario fosse o meno incompatibile con un concorrente utilizzo della PA, sicché questa non ha assolto all'onere di provare l'utilità perduta per lo specifico godimento non consentito tale da giustificare la pretesa all'indennizzo ingiunto.
Sul punto occorre evidenziare che, a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 15.11.2022 n. 33645, la disciplina inerente il danno da occupazione sine titulo è stata oggetto di una approfondita rivisitazione, che ha definitivamente escluso la possibilità di ritenere il danno da occupazione sine titulo come danno in re ipsa connesso al mero fatto della mancata disponibilità di un cespite, pure sostenuto da un pregresso orientamento dei giudici di legittimità. Il principio affermato dalle Sezioni Unite è invece che << Nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita
è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, pag. 9/11 mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta.>>
Le Sezioni Unite civili risolvendo la questione se il danno da occupazione sine titulo di immobile costituisca danno in re ipsa, hanno ritenuto che la locuzione
“danno in re ipsa” vada sostituita con quella di “danno presunto” o “danno normale”, privilegiando la prospettiva della presunzione, basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato, rispetto alle quali, tuttavia, è onere del danneggiato allegare specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio sofferto, allegando, quanto al danno emergente, la concreta e specifica possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito, di cui è chiamato a fornire la prova, anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza (nel solco tracciato dalle S.U. anche Cass. 26/01/2024, n.25009).
Nel caso in esame, l'Agenzia ha affermato che la menomazione della sua facoltà di godimento era legata al mancato utilizzo dell'immobile in questione, ma l'allegazione in sé è evidentemente generica, perché non riferisce che tipo di attività avrebbe potuto svolgere, considerato che l'immobile è in comunione pro indiviso. Anche tale motivo, con assorbimento di tutte le altre questioni dedotte, va dunque disatteso.
In definitiva, l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata. Resta fermo, in difetto di censura, anche il regime delle spese di lite di primo grado contenuto nella gravata ordinanza: il giudice di appello che rigetti il gravame nei suoi aspetti di merito, confermando la sentenza di primo grado, non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare il contenuto della statuizione sulle spese processuali assunta dal giudice di primo grado, in quanto la relativa decisione si tradurrebbe in una violazione del giudicato (Cass. 19/11/2009, n.24422).
Le spese del grado seguono invece la soccombenza, valutata sulla base dell'esito complessivo del giudizio, e sono liquidate in dispositivo.
Nonostante il rigetto dell'appello dell'Amministrazione, va esclusa la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte sua, di un ulteriore pag. 10/11 importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, posto che l'obbligo ex art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (anche
Cassazione civile sez. VI, 29/01/2016, n.1778).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall Parte_1 sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nei confronti di CP_1
, in proprio e nella qualità di amministratore di sostegno di
[...] [...]
e di esercente la responsabilità genitoriale sul minore CP_2 Per_1
, avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce n. 6581/2023, pubblicata il
[...]
12.7.2023, così provvede:
1. rigetta l'appello e per l'effetto conferma il provvedimento impugnato;
2. condanna l' Parte_1 dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata al pagamento, in favore dell'avv. Massimo Bellini, procuratore della parte vittoriosa che ha chiesto la distrazione delle spese di lite ex art. 93 c.p.c. delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 3.000, 00 oltre accessori di legge e di tariffa.
Così deciso in Lecce il 30 ottobre 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio Francesco Esposito
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