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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/04/2025, n. 10853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10853 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 1338/2022 R.G. proposto da SOCIETÀ AGRICOLA BIO DA.MA. S.R.L. (già Azienda Agricola Da.Ma. di VA AN), rappresentata e difesa dall’ avv. Luca Zanardo ([...]) e dall’avv. Maria Del Grosso ([...]), con domicilio digitale ex lege
- ricorrente -
contro SOCIETÀ SVIZZERA D’ASSICURAZIONE
CONTRO
LA GRANDINE S.C. – SEDE SECONDARIA ITALIANA, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea MA ([...]) e dall’avv. Domenico Vetere ([...]), con domicilio digitale ex lege
- controricorrente -
e contro ASSITEAM S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avv. IE OZ ([...]) e dall’avv. Maria Antonietta D’NT ([...]), con domicilio digitale ex lege
- controricorrente -
Civile Sent. Sez. 3 Num. 10853 Anno 2025 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: FANTICINI GIOVANNI Data pubblicazione: 24/04/2025 2 avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 3073 del 26/10/2021; udita la relazione della causa svolta all’udienza del 5/3/2025 dal Consigliere Dott. Giovanni Fanticini;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Michele Di Mauro, che ha concluso per l’accoglimento del nono e del decimo motivo del ricorso, con assorbimento dei restanti;
uditi i difensori di Bio Da.Ma. S.r.l. e di Assiteam S.r.l. e lette le memorie. FATTI DI CAUSA 1. La Società Agricola Bio Da.Ma. S.r.l. (già Azienda Agricola Da.Ma. di VA AN) – affermandosi titolare di contratti di assicurazione contro gli eventi atmosferici conclusi, per il tramite dell’agente con rappresentanza Assiteam S.r.l., con la Società Cooperativa Svizzera di Assicurazione contro la Grandine s.c. (in seguito, AGS), sia nelle forme delle polizze collettive agevolate (con contribuzione pubblica), sia di quelle integrative di prezzo e di franchigia (cc.dd. SARGA) – asseriva che, a seguito del verificarsi (il 6/7/2012 e il 29/7/2012) del rischio di eventi atmosferici avversi che ave- vano colpito i raccolti dell’impresa, aveva invano avanzato richieste di in- dennizzo in base alle polizze Sarga nn. 4788, 4805, 3431 e 3457; conse- guentemente, conveniva in giudizio la predetta AGS dinanzi al Tribunale di Milano al fine di ottenerne la condanna al pagamento dell’indennizzo con- trattualmente dovuto. 2. La AGS si costituiva nel giudizio e chiedeva il rigetto della domanda, negando la conclusione dei contratti assicurativi e il pagamento dei premi da parte della società attrice;
domandava, altresì, di essere autorizzata a chiamare in giudizio la Assiteam S.r.l., al fine di esserne manlevata nel caso di accoglimento dell’istanza attorea. 3. La Assiteam S.r.l. si costituiva nel giudizio e deduceva che il mandato era stato correttamente espletato e che i contratti assicurativi erano stati regolarmente conclusi, con corresponsione del premio assicurativo nel ter- mine indicato dalla compagnia AGS. 3 4. Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. sentenza n. 12949 del 21/12/2018, accoglieva la domanda della Bio Da.Ma. e condannava la So- cietà Svizzera di Assicurazione contro la Grandine al pagamento di Euro 27.126,04, oltre a rivalutazione monetaria e interessi, nonché alle spese di lite. 5. Proponeva impugnazione la compagnia assicuratrice e la Corte d’ap- pello di Milano, con la sentenza n. 3073 del 26/10/2021, in riforma della decisione del Tribunale, accertava l’inesistenza dei contratti assicurativi e, conseguentemente, condannava la società agricola Bio Da.Ma. e Assiteam a rimborsare ad AGS quanto corrisposto, in ottemperanza alla sentenza di primo grado, a titolo di indennizzo, oltre a interessi e rivalutazione mone- taria, e di spese di giudizio 6. Avverso tale decisione la Società Agricola Bio Da.Ma. S.r.l. proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattordici motivi. 7. Resistevano con distinti controricorsi la Assiteam S.r.l. e la Società Svizzera di Assicurazione contro la Grandine s.c. 8. Il Pubblico Ministero concludeva per l’accoglimento del nono e del de- cimo motivo del ricorso, con assorbimento dei restanti. 9. Le parti depositavano memorie ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. È superfluo illustrare i motivi d’impugnazione, perché il ricorso è im- procedibile. 2. Infatti, nel fascicolo non risulta inserito (da alcuna delle parti) qualsi- voglia documento atto a dimostrare quanto affermato dagli stessi ricorrenti circa l’avvenuta notificazione della sentenza impugnata (il ricorso è esplici- tamente volto ad impugnare la «sentenza n. 3073/2021, emessa il 20.10.2021 dalla Sez. IV della Corte d’Appello Civile di Milano, depositata il 26.10.2021 e notificata da AGS il 17.11.2021»). 3. Dalla violazione dell’art. 369 cod. proc. civ. deriva l’improcedibilità del ricorso, conformemente a quanto statuito da Cass., Sez. U, Sentenza n. 4 21349 del 06/07/2022, Rv. 665188-02, secondo cui «il ricorrente che, pur dichiarando che la sentenza impugnata è stata notificata in una certa data, depositi la copia autentica della stessa omettendo di depositare la relata della notifica, incorre nella sanzione dell’improcedibilità, trattandosi di omis- sione che impedisce alla Suprema Corte la verifica – a tutela dell’esigenza pubblicistica del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, a nulla valendo la non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricor- rente, ovvero il mero reperimento di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga, in ipotesi, la tempestività dell’impugnazione … Si deve escludere la possibilità di applicare la sanzione della improcedibilità, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo pec, ove queste risultino comunque nella disponibilità del giudice perché prodotte dalla parte controricorrente nel termine di cui all’art. 370 c.p.c., comma 3, ovvero eventualmente acquisite – nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve d’impugnazione ex art. 325 c.p.c.) – mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di uffi- cio.»). 4. Come rilevato dalla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 23 maggio 2024 - AT e altri c. IT (ricorso n. 37943/17 e altri) – la quale, in analoga fattispecie, ha escluso che la sanzione di improcedi- bilità costituisca un eccessivo formalismo e determini la violazione dell’arti- colo 6 § 1 della Convenzione –, «l’inosservanza da parte dei ricorrenti dell’articolo 369 del codice di procedura civile aveva pertanto messo la Corte di cassazione nell’impossibilità di verificare l’osservanza dei termini di im- pugnazione nella fase iniziale del procedimento. Inoltre, la Corte non è per- suasa dal rilievo dei ricorrenti che hanno affermato che essi avrebbero do- vuto poter rimediare al loro errore procedurale depositando la relazione di 5 notificazione in una fase successiva. Essa osserva che l’accettazione di de- positi tardivi avrebbe vanificato l’obiettivo di assicurare il rapido svolgi- mento del procedimento e avrebbe impedito alla Corte di cassazione di pro- nunciarsi sulla procedibilità del ricorso senza ulteriori passaggi e senza ri- tardi. La misura contestata era pertanto adeguata alla realizzazione del le- gittimo fine perseguito. Quanto alla gravità delle conseguenze sul diritto di accesso a un tribunale dei ricorrenti, la Corte ribadisce che, dato il carattere particolare del ruolo della Corte di cassazione che si limita a verificare la corretta applicazione della legge, essa può ammettere che le procedure se- guite dalla suprema Corte siano più formali, specialmente in procedimenti quali quello di cui al caso di specie dove i ricorrenti erano stati rappresentati da un avvocato specializzato iscritto all’albo giurisdizioni superiori. … Inol- tre, il ricorso dinanzi alla Corte di cassazione di cui al caso di specie era stato proposto dopo che le richieste dei ricorrenti erano state esaminate da un tribunale di primo grado e da una corte di appello entrambi dotati di piena giurisdizione …. Date tali circostanze non si può affermare che la de- cisione della Corte di cassazione costituisse a un impedimento sproporzio- nato tale da compromettere la sostanza stessa del diritto di accesso a un tribunale dei ricorrenti garantito dall’articolo 6 § 1 della Convenzione, o avesse ecceduto il margine di discrezionalità nazionale» (§§ 82, 83, 84). 5. Neppure soccorre la ricorrente il principio, elaborato dalla giurispru- denza di questa Corte, circa l’inapplicabilità della sanzione dell’improcedibi- lità da mancato deposito della copia notificata della sentenza impugnata, nel caso in cui questa sia stata pubblicata comunque non oltre sessanta giorni prima della notifica del ricorso (Cass., Sez. 6-3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013, Rv. 628539-01, e successive conformi): tale evenienza non ricorre nella specie, visto che la sentenza è stata pubblicata il 26/10/2021 ed il ricorso è stato notificato soltanto in data 17/1/2022. 6. All’improcedibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente a rifondere alle controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo. 6 7. Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;
P. Q. M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente Assiteam S.r.l. le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 6.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge;
condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente Società Coope- rativa Svizzera di Assicurazione contro la Grandine s.c. le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 4.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ri- corrente ed al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,
- ricorrente -
contro SOCIETÀ SVIZZERA D’ASSICURAZIONE
CONTRO
LA GRANDINE S.C. – SEDE SECONDARIA ITALIANA, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea MA ([...]) e dall’avv. Domenico Vetere ([...]), con domicilio digitale ex lege
- controricorrente -
e contro ASSITEAM S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avv. IE OZ ([...]) e dall’avv. Maria Antonietta D’NT ([...]), con domicilio digitale ex lege
- controricorrente -
Civile Sent. Sez. 3 Num. 10853 Anno 2025 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: FANTICINI GIOVANNI Data pubblicazione: 24/04/2025 2 avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 3073 del 26/10/2021; udita la relazione della causa svolta all’udienza del 5/3/2025 dal Consigliere Dott. Giovanni Fanticini;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Michele Di Mauro, che ha concluso per l’accoglimento del nono e del decimo motivo del ricorso, con assorbimento dei restanti;
uditi i difensori di Bio Da.Ma. S.r.l. e di Assiteam S.r.l. e lette le memorie. FATTI DI CAUSA 1. La Società Agricola Bio Da.Ma. S.r.l. (già Azienda Agricola Da.Ma. di VA AN) – affermandosi titolare di contratti di assicurazione contro gli eventi atmosferici conclusi, per il tramite dell’agente con rappresentanza Assiteam S.r.l., con la Società Cooperativa Svizzera di Assicurazione contro la Grandine s.c. (in seguito, AGS), sia nelle forme delle polizze collettive agevolate (con contribuzione pubblica), sia di quelle integrative di prezzo e di franchigia (cc.dd. SARGA) – asseriva che, a seguito del verificarsi (il 6/7/2012 e il 29/7/2012) del rischio di eventi atmosferici avversi che ave- vano colpito i raccolti dell’impresa, aveva invano avanzato richieste di in- dennizzo in base alle polizze Sarga nn. 4788, 4805, 3431 e 3457; conse- guentemente, conveniva in giudizio la predetta AGS dinanzi al Tribunale di Milano al fine di ottenerne la condanna al pagamento dell’indennizzo con- trattualmente dovuto. 2. La AGS si costituiva nel giudizio e chiedeva il rigetto della domanda, negando la conclusione dei contratti assicurativi e il pagamento dei premi da parte della società attrice;
domandava, altresì, di essere autorizzata a chiamare in giudizio la Assiteam S.r.l., al fine di esserne manlevata nel caso di accoglimento dell’istanza attorea. 3. La Assiteam S.r.l. si costituiva nel giudizio e deduceva che il mandato era stato correttamente espletato e che i contratti assicurativi erano stati regolarmente conclusi, con corresponsione del premio assicurativo nel ter- mine indicato dalla compagnia AGS. 3 4. Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. sentenza n. 12949 del 21/12/2018, accoglieva la domanda della Bio Da.Ma. e condannava la So- cietà Svizzera di Assicurazione contro la Grandine al pagamento di Euro 27.126,04, oltre a rivalutazione monetaria e interessi, nonché alle spese di lite. 5. Proponeva impugnazione la compagnia assicuratrice e la Corte d’ap- pello di Milano, con la sentenza n. 3073 del 26/10/2021, in riforma della decisione del Tribunale, accertava l’inesistenza dei contratti assicurativi e, conseguentemente, condannava la società agricola Bio Da.Ma. e Assiteam a rimborsare ad AGS quanto corrisposto, in ottemperanza alla sentenza di primo grado, a titolo di indennizzo, oltre a interessi e rivalutazione mone- taria, e di spese di giudizio 6. Avverso tale decisione la Società Agricola Bio Da.Ma. S.r.l. proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattordici motivi. 7. Resistevano con distinti controricorsi la Assiteam S.r.l. e la Società Svizzera di Assicurazione contro la Grandine s.c. 8. Il Pubblico Ministero concludeva per l’accoglimento del nono e del de- cimo motivo del ricorso, con assorbimento dei restanti. 9. Le parti depositavano memorie ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. È superfluo illustrare i motivi d’impugnazione, perché il ricorso è im- procedibile. 2. Infatti, nel fascicolo non risulta inserito (da alcuna delle parti) qualsi- voglia documento atto a dimostrare quanto affermato dagli stessi ricorrenti circa l’avvenuta notificazione della sentenza impugnata (il ricorso è esplici- tamente volto ad impugnare la «sentenza n. 3073/2021, emessa il 20.10.2021 dalla Sez. IV della Corte d’Appello Civile di Milano, depositata il 26.10.2021 e notificata da AGS il 17.11.2021»). 3. Dalla violazione dell’art. 369 cod. proc. civ. deriva l’improcedibilità del ricorso, conformemente a quanto statuito da Cass., Sez. U, Sentenza n. 4 21349 del 06/07/2022, Rv. 665188-02, secondo cui «il ricorrente che, pur dichiarando che la sentenza impugnata è stata notificata in una certa data, depositi la copia autentica della stessa omettendo di depositare la relata della notifica, incorre nella sanzione dell’improcedibilità, trattandosi di omis- sione che impedisce alla Suprema Corte la verifica – a tutela dell’esigenza pubblicistica del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, a nulla valendo la non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricor- rente, ovvero il mero reperimento di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga, in ipotesi, la tempestività dell’impugnazione … Si deve escludere la possibilità di applicare la sanzione della improcedibilità, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo pec, ove queste risultino comunque nella disponibilità del giudice perché prodotte dalla parte controricorrente nel termine di cui all’art. 370 c.p.c., comma 3, ovvero eventualmente acquisite – nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve d’impugnazione ex art. 325 c.p.c.) – mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di uffi- cio.»). 4. Come rilevato dalla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 23 maggio 2024 - AT e altri c. IT (ricorso n. 37943/17 e altri) – la quale, in analoga fattispecie, ha escluso che la sanzione di improcedi- bilità costituisca un eccessivo formalismo e determini la violazione dell’arti- colo 6 § 1 della Convenzione –, «l’inosservanza da parte dei ricorrenti dell’articolo 369 del codice di procedura civile aveva pertanto messo la Corte di cassazione nell’impossibilità di verificare l’osservanza dei termini di im- pugnazione nella fase iniziale del procedimento. Inoltre, la Corte non è per- suasa dal rilievo dei ricorrenti che hanno affermato che essi avrebbero do- vuto poter rimediare al loro errore procedurale depositando la relazione di 5 notificazione in una fase successiva. Essa osserva che l’accettazione di de- positi tardivi avrebbe vanificato l’obiettivo di assicurare il rapido svolgi- mento del procedimento e avrebbe impedito alla Corte di cassazione di pro- nunciarsi sulla procedibilità del ricorso senza ulteriori passaggi e senza ri- tardi. La misura contestata era pertanto adeguata alla realizzazione del le- gittimo fine perseguito. Quanto alla gravità delle conseguenze sul diritto di accesso a un tribunale dei ricorrenti, la Corte ribadisce che, dato il carattere particolare del ruolo della Corte di cassazione che si limita a verificare la corretta applicazione della legge, essa può ammettere che le procedure se- guite dalla suprema Corte siano più formali, specialmente in procedimenti quali quello di cui al caso di specie dove i ricorrenti erano stati rappresentati da un avvocato specializzato iscritto all’albo giurisdizioni superiori. … Inol- tre, il ricorso dinanzi alla Corte di cassazione di cui al caso di specie era stato proposto dopo che le richieste dei ricorrenti erano state esaminate da un tribunale di primo grado e da una corte di appello entrambi dotati di piena giurisdizione …. Date tali circostanze non si può affermare che la de- cisione della Corte di cassazione costituisse a un impedimento sproporzio- nato tale da compromettere la sostanza stessa del diritto di accesso a un tribunale dei ricorrenti garantito dall’articolo 6 § 1 della Convenzione, o avesse ecceduto il margine di discrezionalità nazionale» (§§ 82, 83, 84). 5. Neppure soccorre la ricorrente il principio, elaborato dalla giurispru- denza di questa Corte, circa l’inapplicabilità della sanzione dell’improcedibi- lità da mancato deposito della copia notificata della sentenza impugnata, nel caso in cui questa sia stata pubblicata comunque non oltre sessanta giorni prima della notifica del ricorso (Cass., Sez. 6-3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013, Rv. 628539-01, e successive conformi): tale evenienza non ricorre nella specie, visto che la sentenza è stata pubblicata il 26/10/2021 ed il ricorso è stato notificato soltanto in data 17/1/2022. 6. All’improcedibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente a rifondere alle controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo. 6 7. Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;
P. Q. M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente Assiteam S.r.l. le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 6.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge;
condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente Società Coope- rativa Svizzera di Assicurazione contro la Grandine s.c. le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 4.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ri- corrente ed al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,