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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 23/04/2025, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Prima sezione civile
In persona del Giudice Unico dott. Emanuela Giordano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6760/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1 P.IVA_1
- avv. SPOTORNO RAFFAELLA,
ATTRICE IN OPPOSIZIONE CONTRO Contr MAR. - Controparte_2
- avv. CICONTE MASSIMO, PICCARDI SERENA
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attrice opponente:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- In via preliminare, respingere la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
- In via principale e nel merito, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo opposto n. 1164/2024 del 13.05.2024 N. 3091/2024 R.G. emesso dal Tribunale di
Genova, con ogni effetto di legge;
- Sempre nel merito: dichiarare che nulla è dovuto alla per le causali di cui alla presente CP_3 vertenza.
- Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Convenuto opposto:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
- in via preliminare, per le ragioni tutte di cui alla superiore narrativa, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
- in via principale e nel merito: rigettare le domande tutte ex adverso proposte, in quanto inammissibili, infondate e comunque sfornite di prova, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, e/o, comunque, con condanna della al pagamento, in favore dell'esponente, della somma di euro di euro Pt_2
76.091,22 ovvero della diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia anche all'esito di istruttoria sul quantum all'esito del giudizio, oltre rivalutazione ed interessi ex d.lgs. 231/02 dal dovuto al saldo;
Con vittoria di spese ed esborsi del presente giudizio e della fase monitoria”. 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 1164/2024, emesso in data 10.5.2024, su ricorso di il CP_3
Tribunale di Genova ingiungeva ad il pagamento della somma di € 76.091,22, oltre interessi Pt_2 ex d.lgs. 231/02 e spese di lite, a fronte di fattura n. 444/F 2023, riportante la seguente causale
“conguaglio annuale relativo alle prestazioni socio sanitarie della calcolato sulla base del CP_3 riconoscimento di un unico soggetto economico gruppo titolare di accordi contrattuali 2022 del valore Pt_3 di euro 4.382.715,00”.
2. Nel proporre opposizione al detto decreto ingiuntivo, ha allegato che: Pt_2
2.1. nell'anno 2018 e ASL/3, avevano stipulato tre distinti contratti denominati ”accordo CP_4 contrattuale per la fornitura di prestazioni sociosanitarie residenziali/semiresidenziali per anziani” rispettivamente con la (contratto n. 9129, prod. 3), con la CP_5 Parte_4
(contratto n. 9080, prod. 4) e con il Centro di Riabilitazione s.r.l. (contratto n. 9066, prod. 5);
2.2. ad ogni contratto era allegata una scheda di budget con specifico importo, che rappresentava il tetto di spesa complessiva annuale per i servizi oggetto dell'accordo contrattuale;
2.3. in particolare, per (strutture Villa Fernanda e Residenza Santa Rosa) il Parte_5 budget dell'anno 2022 era stato fissato in € 758.363,11 + € 642.424,64, per un totale di €
1.400.787,75;
2.4. in base agli accordi contrattuali, ogni soggetto Gestore ogni anno raggiunge un determinato importo di “produzione” relativo alle prestazioni rese e si vede liquidare solo l'importo corrispondente al tetto di budget su base mensile, ovvero 1/12 del budget annuale, liquidato mensilmente;
2.5. in forza degli accordi contrattuali, ad ogni gestore vengono riconosciuti dei conguagli annuali;
2.6. al termine dell'anno 2022, ai sensi di Delibera Giunta Regionale n. 517 del 7.6.2022 (prod. 9), come recepita dalla Deliberazione di n. 186 del 14.06.2022 (prod. 10) e conseguente CP_4 circolare ALISA prot. 948 del 18.01.2023 (Prod.11), ASL/3 aveva provveduto a liquidare i conguagli dovuti a “nei limiti dei tetti apposti ai budget dei soggetti privati accreditati”; CP_3
2.7. con ordine NAGT 2022-131 del 31.12.2022 (prod. 12) ASL/3 aveva autorizzato la CP_5 ad emettere fattura per il conguaglio 2022 di € 3.474,99 (ad oggi non pervenuta);
[...]
2.8. risultava invece pervenuta e saldata la Fattura n. 251/F del 23.03.2023 di € 39.393,98, relativa al conguaglio del 2,7% disposto in forza di D.G.R. n. 917/2022, conforme all'ordine
NAGT 2022-176 del 31.12.2022 (prod. 13);
3.10 in spregio agli accordi contrattuali sottoscritti e alla normativa vigente, in data 15.05.2023 la aveva emesso la nota fattura 444/F 2023 azionata in via monitoria ed afferente CP_5 alle prestazioni sociosanitarie della “calcolata sulla base del riconoscimento di un CP_5 unico soggetto economico gruppo titolari di accordi contrattuali 2022 del valore 4.382.715,00”; Pt_3
2 3.11 le somme dovute a conguaglio per l'anno 2022 erano dunque già state corrisposte;
3.12 infatti, in base alle “disposizioni della Giunta Regionale e di , il calcolo del conguaglio CP_4 dovuto si effettua sottraendo al tetto di budget assegnato alla di € 1.400.787,75 il liquidato CP_5 Part Part totale ( + ) di € 1.397.162,57, per la somma finale da conguagliare di € 3.625,18”;
3.13 “tale somma va ripartita proporzionalmente tra e Asl 2, in base alla differenza tra tetto di Pt_2 budget e liquidato di competenza di ciascuna (per , € 1.400.787,75 - € 1.382.945,12 = € 17.842,63; Pt_2 per Asl 2, € 14.988,67 - € 14.217,45 = € 771,22), quindi il 95,86% per pari ad € 3.474,99 ed il Pt_2
4,14% pari ad € 150,20 per Asl 2”;
3.14 la non era autorizzata a richiedere, con un'unica fattura, l'asserito conguaglio CP_5 annuale per tutte le società del gruppo in quanto erano stati stipulati n. 3 diversi Pt_3 contratti, ciascuno con allegata propria scheda di budget, ognuno afferente ad una delle tre società facenti parte del Gruppo ciascuna con propria personalità giuridica e differente Pt_3 codice fiscale.
3. Nel costituirsi in giudizio la ha sostenuto l'infondatezza dell'opposizione per i CP_3 seguenti motivi:
3.1. e Centro di riabilitazione S.r.l. sono un insieme di unità Parte_4 CP_3 che, pur formalmente tra loro autonome, sono assoggettate ad un unico soggetto economico, ed in quanto tale, costituiscono, giuridicamente, un gruppo (il “ ), oltreché, nei CP_6 rapporti con la P.A., un unico centro di responsabilità;
3.2. detiene il 100% del capitale sociale della e della Centro di Parte_4 CP_3
Riabilitazione S.r.l. ed esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti di queste ultime;
3.3. sussiste l'unicità della partita iva (di Gruppo 03831150366), con conseguente fatturazione con la partita iva comune delle operazioni verso la P.A.;
3.4. l'omesso riscontro della alle svariate comunicazioni della doveva CP_4 Parte_4 essere inteso come conferma alla possibilità del Gruppo di fatturare con la partita iva comune le operazioni verso la P.A (All.ti 3,4 e 5);
4. ha infine richiesto la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
5. Con prima memoria ex art. 171 bis c.p.c. parte opponente ha negato che cd CP_6 fosse stato contrattualizzato come tale da e ASL/3, in qualità di unico ente gestore, come CP_4 confermato anche dall'avvenuta sottoscrizione da parte delle società CP_5 Parte_4
e Centro di Riabilitazione s.r.l. di tre distinti atti di appendice contenenti tre distinte schede di
[...] budget negoziati e formalizzati a novembre 2023 (prod. 20, 21, 22, 23 e 24).
6. Depositate le memorie ex art. 171 bis c.p.c. e respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata discussa all'udienza del
10.4.2025 sulle conclusioni in epigrafe trascritte e trattenuta in decisione.
3 ***
7. Il credito azionato da basato sulla fattura n. 444/F 2023, che indica come causale CP_5
“conguaglio annuale relativo alle prestazioni socio sanitarie della calcolato sulla base del CP_3 riconoscimento di un unico soggetto economico gruppo titolare di accordi contrattuali 2022 del valore Pt_3 di euro 4.382.715,00”.
8. A sostegno della domanda parte ricorrente ha prodotto la fattura e l'estratto autentico delle scritture contabili.
9. Parte ricorrente assume come dovuta a conguaglio nei confronti di la somma CP_5 indicata nella richiamata fattura - senza peraltro precisare né documentare quali siano gli elementi di calcolo da cui risulterebbe tale somma - sull'assunto che le società Parte_4 CP_3
e Centro di riabilitazione S.r.l. debbano essere considerate come un unico soggetto economico,
[...] in quanto facenti parte di un unico gruppo, dal momento che detiene il 100% Parte_4 del capitale sociale della e della Centro di Riabilitazione S.r.l. ed esercita attività di CP_3 direzione e coordinamento nei confronti di queste ultime.
10. In ragione di ciò, anche i tetti di budget contrattualmente stabiliti dovrebbero essere conteggiati unitariamente.
11. L'assunto non è fondato.
12. A prescindere dalla totale mancanza di allegazione e prova in ordine agli elementi di calcolo che determinerebbero il preteso credito azionato, va comunque osservato che le società appartenenti ad uno stesso gruppo non cessano di essere giuridicamente soggetti distinti, titolari di differenti posizioni contrattuali.
13. Con ciascuna di esse (Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria) e CP_4 [...] Pt_
) nell'anno 2018 hanno infatti stipulato un distinto contratto, Pt_6 Parte_1 con uno specifico tetto di spesa: con il contratto n. 9129 (prod. 3); CP_5
con il contratto n. 9080 (Prod. 4); Parte_4
con Centro di Riabilitazione s.r.l. il contratto n. 9066 (Prod. 5).
14. Parimenti con ciascuna delle suddette società sono stati stipulati gli addendum prodotti da parte opponente relativi all'anno 2023.
15. Ogni rapporto deve quindi essere distintamente gestito, quanto al calcolo dei conguagli rispettivamente dovuti a ciascuna delle società, avendo riguardo al rispettivo tetto di spesa.
16. In base a tale criterio, parte opponente ha allegato di avere già emesso autorizzazione alla fatturazione per il conguaglio 2022, ma di non avere ancora ricevuto la relativa fattura.
17. In particolare, ha allegato che con ordine NAGT 2022-131 del 31.12.2022 (prod. 12) ASL/3 aveva autorizzato ad emettere fattura per il conguaglio 2022 di € 3.474,99 (ad oggi CP_5 non pervenuta) e di avere invece saldato la Fattura n. 251/F del 23.03.2023 di € 39.393,98, relativa
4 al conguaglio del 2,7% disposto in forza di D.G.R. n. 917/2022, conforme all'ordine NAGT 2022-
176 del 31.12.2022 (prod. 13).
18. Tali assunti non sono stati contestai da parte opposta.
19. Alla luce di quanto sopra esposto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
20. La minor somma riconosciuta come dovuta da parte opponente pari a € 3.474,99 sarà esigibile a fronte di emissione di corrispondente fattura.
21. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da seguente tabella, oltre agli esborsi liquidati come in dispositivo.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.835,00
Fase decisionale, valore minimo: € 2.127,00
Compenso tabellare € 9.142,00
P.Q.M.
Il Giudice, respinta ogni diversa istanza, revoca il decreto ingiuntivo opposto, Cont CP_ condanna Mar. al pagamento delle spese di giudizio sostenute da parte opponente che liquida in € 406,50 per esborsi ed € 9.142,00 per onorari oltre spese generali ed oneri di legge.
Genova, 23/04/2025
Il Giudice
Emanuela Giordano
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