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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/06/2025, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati
Antonio Buccaro - Presidente -
Alessio Marfè - Giudice –
Roberto Bianco - Giudice Relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 833 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024 avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio”
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NARDELLA ANGELO, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti
Ricorrente
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PETTINICCHIO Controparte_1 C.F._2
EMILIO, giusta procura in atti
Resistente
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
CONCLUSIONI: Le parti hanno precisato le conclusioni come in atti;
il PM ha concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n.69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
1 Con ricorso depositato in data 20.02.2024 – premesso: di aver contratto matrimonio con Parte_1 in Torremaggiore, in data 14.10.2014; che dall'unione coniugale era nato il figlio Controparte_1
(il 26.01.2015); che con decreto del 07.02.2023 il Tribunale di Foggia aveva Persona_1 omologato le condizioni di separazione consensuale dei coniugi - chiedeva al Tribunale adito: di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
di affidare il minore in modo condiviso ai genitori con collocamento presso la madre e regolazione del diritto di vista paterno come già previsto nelle condizioni di separazione;
di porre a carico del resistente il pagamento di una somma mensile pari a € 600,00 a titolo di assegno divorzile e per il mantenimento del minore, nonché il contributo, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio minore.
Deduceva, in particolare: che sussistevano le condizioni di legge per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che si era sposata all'età di ventuno anni e, pertanto, aveva sacrificato i propri studi e la propria crescita professionale per dedicarsi alla famiglia ed alla crescita del piccolo
, mentre il resistente era cresciuto professionalmente tanto da essere oggi titolare di una Persona_1 pasticcieria con fiorenti ricavi;
che attualmente lavorava saltuariamente nell'ambito dell'agricoltura ma non godeva di un reddito sufficiente e viveva insieme al figlio presso la casa della madre, disoccupata e con problemi economici.
Si costituiva in giudizio il quale, non si opponeva alla pronuncia di cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio, chiedendo, tuttavia, di confermare, come già previsto in sede di separazione, l'obbligo a suo carico di contribuire al mantenimento del figlio minore (in regime di affido condiviso) mediante il versamento della somma mensile di € 250,00, nonché di rigettare la domanda di assegno divorzile avanzata da controparte.
Deduceva all'uopo: che la ricorrente aveva svolto attività lavorativa come bracciante-operaia agricola in costanza di matrimonio, attività che svolgeva ancora;
che la sua attività di pasticceria aveva subito una grave perdita di esercizio nell'anno 2022; che era gravato dal pagamento di un mutuo con rata pari a €
733,00 mensili, contratto per l'ammodernamento e l'acquisto di macchinari-attrezzature per la propria attività lavorativa;
che era, altresì, gravato dal pagamento di un canone di locazione pari a € 350,00 mensili per il locale adibito a laboratorio.
All'esito della prima udienza, con ordinanza del 30.05.2024 il precedente Giudice istruttore adottava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c.: “autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
• affida il figlio minore (nt. il 26/1/2015) ad entrambi i genitori, Persona_1 prevedendo che resti collocato stabilmente presso la madre;
• la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai coniugi, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per i figli dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
• autorizza ciascuno dei coniugi all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
• autorizza i genitori a percepire l'A.U.U. in pari misura tra loro (50%); • il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore previa intesa con la madre;
in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-figlio vengono così regolamentati: a) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli il lunedì, il mercoledì e il venerdì di ogni
2 settimana, dalle ore 18:00 alle 21:00; b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore
21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanza natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al
6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto;
• pone, con decorrenza dalla presente decisione, a carico del resistente (tenuto conto dell'assegno concordato in sede di separazione consensuale, delle esigenze del minore e considerate le dichiarazioni reddituali del resistente non credibili, alla luce del fatto che, per sua stessa ammissione, egli sopporta un canone di locazione di euro 350,00 oltre ad un rateo di mutuo mensile di circa 700 euro con scadenza al
30.05.2026, il che induce a ritenere una capacità economica del resistente non dichiarata, come peraltro attestato dai recenti riconoscimenti all'attività imprenditoriale svolta dal resistente e debitamente documentata dalla ricorrente) l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore versando alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese la somma mensile di
€ 380, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18.3.2016, intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
• rigetta, allo stato, la domanda di contributo economico formulata dalla ricorrente per sé, stante la sua indipendenza economica (come da lei stessa sostenuto e come documentato in atti dal resistente) e tenuto conto della sua giovanissima età”; con la medesima ordinanza il Giudice Istruttore rigettava le richieste istruttorie formulate dalle parti e rinviava la causa per la decisione, onerando le parti del deposito delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni.
All'udienza del 14.04.2025 - tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - le parti precisavano le conclusioni e l'odierno giudice relatore (subentrato nel ruolo in data 07.10.2024), rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
L'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/1970 prevede che la cessazione degli effetti civili del matrimonio possa essere domandata da uno dei coniugi nei casi in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione tra i coniugi” e che quest'ultima si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione degli stessi nella procedura di separazione personale.
Risulta provato il titolo addotto a sostegno della cessazione degli effetti civili del matrimonio, cioè il decreto di omologa del 07.02.2023, non reclamato.
3 È parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi e che la separazione si sia protratta ininterrottamente per il tempo prescritto dalla legge fino alla proposizione della domanda di divorzio.
Altresì provata è la circostanza, attese le risultanze processuali, che la comunione materiale e spirituale dei coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più essere ricostituita. Pertanto, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi de quibus ed eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Sull'affidamento, collocamento e diritto di visita del figlio minore Persona_1
Come noto, l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e ss. del codice civile.
L'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.p.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.
Secondo l'art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del figlio minore;
inoltre, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'affidamento esclusivo può essere disposto quando quello condiviso risulterebbe oggettivamente pregiudizievole per il minore o quando risulta che un genitore è manifestamente incapace o non idoneo ad assumere il compito di curare ed educare il minore (Cass. n. 18867/2011).
La Suprema Corte, inoltre, ha statuito che l'affidamento esclusivo dei figli ad uno dei genitori deve considerarsi come un'eccezione alla regola dell'affidamento condiviso, da applicarsi rigidamente soltanto nelle ipotesi in cui esista una situazione di gravità tale da rendere detto affidamento condiviso contrario all'interesse dei figli, valutandosi tale contrarietà esclusivamente in relazione al rapporto genitore-figlio e quindi con riferimento a carenze comportamentali di uno dei due genitori, di gravità tale da sconsigliare l'affidamento al medesimo per la sua incapacità di contribuire alla realizzazione di un tranquillo ambiente familiare (Cass. 17 dicembre 2009, n. 26587; Cass. 18 giugno 2008, n. 16593).
Ebbene, il Tribunale ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi dalla regola legale ex art. 337 ter c.c. dell'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori, atteso che nel corso del giudizio non sono emersi, né allegati, eventuali profili di inidoneità genitoriale.
Pertanto, questo Collegio ritiene di dover confermare sul punto l'ordinanza del Giudice istruttore che aveva già previsto il regime dell'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, Persona_1 peraltro, richiesto congiuntamente anche dalle stesse parti.
Per quanto riguarda il collocamento del minore, deve essere confermato anche in questa sede il collocamento prevalente presso la madre, con cui ha sempre convissuto dopo la separazione di fatto dei coniugi, tenuto conto del principio del best interest del minore che deve guidare il Tribunale nelle decisioni da adottare in ordine alla prole.
4 Per quanto attiene, invece, alla regolamentazione del diritto di visita paterno, si ritiene opportuno confermare quanto stabilito nell'ordinanza del 30.05.2024 e dunque, in mancanza di accordo tra le parti,
i tempi e le modalità degli incontri padre-figlio vengono così regolamentati: il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio: a) il lunedì, il mercoledì e il venerdì di ogni settimana, dalle ore 18:00 alle 21:00; b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo delle festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto. Con la precisazione che gli orari di visita delle minori debbano essere rispetti da entrambi i coniugi.
Sul mantenimento del figlio minore.
Quanto al mantenimento del figlio va osservato, che ai sensi dell'art. 316 bis c.c. grava su Persona_1 entrambi i genitori, in proporzione delle proprie disponibilità economiche, l'obbligo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli.
Dispone altresì l'articolo 337 ter c.c. che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio della proporzionalità, da determinarsi sulla base delle esigenze attuali del figlio, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie, andrà previsto un assegno di mantenimento a carico del padre, in qualità di genitore non collocatario, a titolo di contributo per il sostentamento del figlio minore , contributo Persona_1 che la madre fornisce in via diretta, quale genitore convivente.
Ciò posto, dalla documentazione in atti e da quanto rappresentato dalle parti è emerso quanto segue.
La ricorrente svolge attività lavorativa di bracciante agricola e ha dichiarato un reddito complessivo annuo pari a € 2.774,00 (cfr. modello 730 relativo all'anno 2022). La stessa ricorrente, inoltre, non ha ottemperato all'ordine del giudice di produzione in giudizio delle dichiarazioni dei redditi aggiornate. Al riguardo, va evidenziato che nei procedimenti di separazione o divorzio, essendo i coniugi obbligati a presentare le ultime dichiarazioni dei redditi, il legislatore ha imposto un comportamento di lealtà processuale peculiare, che giunge sino al dovere di fornire alla controparte elementi contrari al proprio interesse, a garanzia dei particolari obblighi, di rilevanza costituzionale, di reciproca protezione derivanti dal rapporto matrimoniale (art. 29 Cost.) e dagli obblighi di mantenimento della prole (art. 30 Cost). La sanzione processuale dei comportamenti che si sottraggono al particolare obbligo di lealtà così individuato consente senz'altro di trarne argomenti probanti, ex art. 116 c.p.c., contro la parte che li abbia violati.
Per tale ragione, deve desumersi una volontà della ricorrente di occultare le reali fonti di reddito, presumibilmente superiori a quelle dichiarate.
5 Il resistente, dal canto suo, è titolare di una pasticcieria in Torremaggiore ed ha dichiarato un reddito annuo pari a € 3.684,67 e 2.121,00 (cfr. certificazione unica relativa all'anno 2022 e dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2024). Anche con riferimento alla posizione del resistente deve presumersi, come correttamente rilevato dal giudice istruttore con ordinanza del 30.05.2024, una capacità reddituale superiore a quella formalmente dichiarata, tenuto conto, da un lato, che il sopporta un canone CP_1 di locazione di euro 350,00 oltre ad un rateo di mutuo mensile di circa 700 euro, trattandosi di obbligazioni negoziali liberamente assunte previa ovvia valutazione della loro sostenibilità; e, dall'altro, che il ha ricevuto importanti riconoscimenti per l'attività imprenditoriale svolta. CP_1
Pertanto, valutate comparativamente le complessive situazioni patrimoniali delle parti come sopra emerse, nonché tenuto conto delle accresciute esigenze del figlio minore in ragione dell'età rispetto al periodo della separazione (allorquando le parti avevano concordato la somma di € 250,00 per il suo mantenimento) –- atteso che l'aumento delle esigenze dei figli è legato alla crescita e allo sviluppo della sua personalità e non ha bisogno di specifica dimostrazione (cfr. Cass. civ. 2191/2009; Cass. civ.
17005/2007) - appare equo confermare l'obbligo posto a carico del resistente di contribuire al mantenimento del figlio mediante la corresponsione alla parte ricorrente, entro il giorno 5 Persona_1 di ciascun mese, della somma di € 380,00, da adeguarsi annualmente in base agli indici Istat, nonché di concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenersi in favore del minore, da individuarsi sulla base del Protocollo d'intesa sottoscritto dall'intestato Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia in data 18.3.2016.
In ragione del regime di affido condiviso va riconosciuto alle parti il diritto di percepire l'Assegno
Unico Universale nella misura del 50%.
Sull'assegno di divorzio.
Con riguardo alla domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente deve rilevarsi quanto segue.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ( sentenza n. 18287/2018), al fine di fornire un'interpretazione “più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito …dagli artt. 2,3, e
29 Cost.”, hanno ritenuto di superare la consolidata giurisprudenza che aveva affermato la natura meramente assistenziale dell'assegno divorzile nonché la c.d. concezione bifasica, che prevedeva la rigida bipartizione tra la fase del giudizio riservata alla individuazione dei criteri attributivi e quella destinata alla analisi dei criteri determinativi dell'assegno (sicché solo nel caso in cui fosse stata accertata la mancanza di mezzi o l'incapacità di procurarseli per ragioni obiettive, poteva essere compiuta la valutazione sul quantum dell'assegno fondata sull'esame di uno o di più criteri contenuti nell'art. 5 comma 6 l.n. 898/1970). Con la citata pronuncia, la Suprema Corte, rilevando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, “frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.” e costituenti “l'espressione tipica dell'autodeterminazione e
6 dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”, ha riconosciuto all'assegno divorzile una natura composita, così valorizzando l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, comma 6, l.n. 898/1970.
In particolare, ha attribuito all'emolumento sia una funzione assistenziale (fondata sui parametri delle
“condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”), sia una funzione compensativa- perequativa
(valorizzando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia una funzione risarcitoria (con riferimento alle ragioni della decisione).
L'assegno, quindi, deve essere “volto non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (Cass. civ. 5603/20).
Pertanto, occorre un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno perequativo, cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio, mentre in assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa, o non può procurarseli per ragioni oggettive (Cass. civ. n.
10702/2023).
Alla luce di tali principi e tenuto conto della situazione reddituale delle parti analizzata in precedenza, deve osservarsi che, anche qualora si ritenesse sussistente uno squilibrio reddituale tra le parti, da un lato, non è stata fornita prova alcuna da parte della che, nel periodo di vita in comune, la stessa Pt_1 abbia dovuto sacrificare le proprie ambizioni lavorative e professionali (rinunciando a più remunerate e/o gratificanti occasioni di lavoro) al fine di consentire gli incrementi di reddito dello stesso, ovvero che abbia, rinunciando alle proprie ambizioni professionali, contribuito alla formazione del patrimonio familiare o del coniuge;
dall'altro, non vi è prova che la non goda di mezzi economici Pt_1 sufficientemente adeguati, ma al contrario, la risulta sicuramente idonea a procurarseli tenuto Pt_1 conto che la stessa svolge attività lavorativa retribuita e della sua giovane età.
Per tale ragione la domanda di assegno divorzile proposta dalla deve essere rigettata. Pt_1
Sulle spese processuali.
Tenuto conto dell'esito della controversia, conclusosi con una reciproca soccombenza in punto di assegno divorzile e mantenimento del minore, oltre che ad un'assenza di contrasto sulle ulteriori domande, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti
7
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi, in epigrafe meglio generalizzati, contratto in Torremaggiore in data 14.10.2014, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (anno 2014, atto n. 46, parte II, serie A);
- ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze;
- affida il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento stabile presso la madre e Persona_1 regolamentazione del diritto di visita paterno, come da parte motiva;
dispone che ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui ciascun minore resterà con ognuno di essi, mentre le decisioni di maggior interesse relative alla educazione, istruzione, salute e cura dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo;
- pone in capo a l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore Controparte_1 Per_1
[...
, mediante il versamento a entro il cinque di ciascun mese, della somma di € 380,00, Parte_1 da aggiornarsi annualmente mediante rivalutazione secondo gli indici Istat, e mediante la partecipazione, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio, così come individuate nel protocollo del 18/03/2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
- riconosce il diritto di ciascun genitore di richiedere e percepire il 50% dell'assegno unico universale;
- rigetta la domanda di assegno divorzile;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Foggia, in data 03.06.2025.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati
Antonio Buccaro - Presidente -
Alessio Marfè - Giudice –
Roberto Bianco - Giudice Relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 833 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024 avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio”
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NARDELLA ANGELO, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti
Ricorrente
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PETTINICCHIO Controparte_1 C.F._2
EMILIO, giusta procura in atti
Resistente
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
CONCLUSIONI: Le parti hanno precisato le conclusioni come in atti;
il PM ha concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n.69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
1 Con ricorso depositato in data 20.02.2024 – premesso: di aver contratto matrimonio con Parte_1 in Torremaggiore, in data 14.10.2014; che dall'unione coniugale era nato il figlio Controparte_1
(il 26.01.2015); che con decreto del 07.02.2023 il Tribunale di Foggia aveva Persona_1 omologato le condizioni di separazione consensuale dei coniugi - chiedeva al Tribunale adito: di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
di affidare il minore in modo condiviso ai genitori con collocamento presso la madre e regolazione del diritto di vista paterno come già previsto nelle condizioni di separazione;
di porre a carico del resistente il pagamento di una somma mensile pari a € 600,00 a titolo di assegno divorzile e per il mantenimento del minore, nonché il contributo, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio minore.
Deduceva, in particolare: che sussistevano le condizioni di legge per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che si era sposata all'età di ventuno anni e, pertanto, aveva sacrificato i propri studi e la propria crescita professionale per dedicarsi alla famiglia ed alla crescita del piccolo
, mentre il resistente era cresciuto professionalmente tanto da essere oggi titolare di una Persona_1 pasticcieria con fiorenti ricavi;
che attualmente lavorava saltuariamente nell'ambito dell'agricoltura ma non godeva di un reddito sufficiente e viveva insieme al figlio presso la casa della madre, disoccupata e con problemi economici.
Si costituiva in giudizio il quale, non si opponeva alla pronuncia di cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio, chiedendo, tuttavia, di confermare, come già previsto in sede di separazione, l'obbligo a suo carico di contribuire al mantenimento del figlio minore (in regime di affido condiviso) mediante il versamento della somma mensile di € 250,00, nonché di rigettare la domanda di assegno divorzile avanzata da controparte.
Deduceva all'uopo: che la ricorrente aveva svolto attività lavorativa come bracciante-operaia agricola in costanza di matrimonio, attività che svolgeva ancora;
che la sua attività di pasticceria aveva subito una grave perdita di esercizio nell'anno 2022; che era gravato dal pagamento di un mutuo con rata pari a €
733,00 mensili, contratto per l'ammodernamento e l'acquisto di macchinari-attrezzature per la propria attività lavorativa;
che era, altresì, gravato dal pagamento di un canone di locazione pari a € 350,00 mensili per il locale adibito a laboratorio.
All'esito della prima udienza, con ordinanza del 30.05.2024 il precedente Giudice istruttore adottava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c.: “autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
• affida il figlio minore (nt. il 26/1/2015) ad entrambi i genitori, Persona_1 prevedendo che resti collocato stabilmente presso la madre;
• la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai coniugi, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per i figli dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
• autorizza ciascuno dei coniugi all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
• autorizza i genitori a percepire l'A.U.U. in pari misura tra loro (50%); • il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore previa intesa con la madre;
in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-figlio vengono così regolamentati: a) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli il lunedì, il mercoledì e il venerdì di ogni
2 settimana, dalle ore 18:00 alle 21:00; b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore
21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanza natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al
6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto;
• pone, con decorrenza dalla presente decisione, a carico del resistente (tenuto conto dell'assegno concordato in sede di separazione consensuale, delle esigenze del minore e considerate le dichiarazioni reddituali del resistente non credibili, alla luce del fatto che, per sua stessa ammissione, egli sopporta un canone di locazione di euro 350,00 oltre ad un rateo di mutuo mensile di circa 700 euro con scadenza al
30.05.2026, il che induce a ritenere una capacità economica del resistente non dichiarata, come peraltro attestato dai recenti riconoscimenti all'attività imprenditoriale svolta dal resistente e debitamente documentata dalla ricorrente) l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore versando alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese la somma mensile di
€ 380, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18.3.2016, intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
• rigetta, allo stato, la domanda di contributo economico formulata dalla ricorrente per sé, stante la sua indipendenza economica (come da lei stessa sostenuto e come documentato in atti dal resistente) e tenuto conto della sua giovanissima età”; con la medesima ordinanza il Giudice Istruttore rigettava le richieste istruttorie formulate dalle parti e rinviava la causa per la decisione, onerando le parti del deposito delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni.
All'udienza del 14.04.2025 - tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - le parti precisavano le conclusioni e l'odierno giudice relatore (subentrato nel ruolo in data 07.10.2024), rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
L'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/1970 prevede che la cessazione degli effetti civili del matrimonio possa essere domandata da uno dei coniugi nei casi in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione tra i coniugi” e che quest'ultima si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione degli stessi nella procedura di separazione personale.
Risulta provato il titolo addotto a sostegno della cessazione degli effetti civili del matrimonio, cioè il decreto di omologa del 07.02.2023, non reclamato.
3 È parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi e che la separazione si sia protratta ininterrottamente per il tempo prescritto dalla legge fino alla proposizione della domanda di divorzio.
Altresì provata è la circostanza, attese le risultanze processuali, che la comunione materiale e spirituale dei coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più essere ricostituita. Pertanto, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi de quibus ed eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Sull'affidamento, collocamento e diritto di visita del figlio minore Persona_1
Come noto, l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e ss. del codice civile.
L'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.p.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.
Secondo l'art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del figlio minore;
inoltre, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'affidamento esclusivo può essere disposto quando quello condiviso risulterebbe oggettivamente pregiudizievole per il minore o quando risulta che un genitore è manifestamente incapace o non idoneo ad assumere il compito di curare ed educare il minore (Cass. n. 18867/2011).
La Suprema Corte, inoltre, ha statuito che l'affidamento esclusivo dei figli ad uno dei genitori deve considerarsi come un'eccezione alla regola dell'affidamento condiviso, da applicarsi rigidamente soltanto nelle ipotesi in cui esista una situazione di gravità tale da rendere detto affidamento condiviso contrario all'interesse dei figli, valutandosi tale contrarietà esclusivamente in relazione al rapporto genitore-figlio e quindi con riferimento a carenze comportamentali di uno dei due genitori, di gravità tale da sconsigliare l'affidamento al medesimo per la sua incapacità di contribuire alla realizzazione di un tranquillo ambiente familiare (Cass. 17 dicembre 2009, n. 26587; Cass. 18 giugno 2008, n. 16593).
Ebbene, il Tribunale ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi dalla regola legale ex art. 337 ter c.c. dell'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori, atteso che nel corso del giudizio non sono emersi, né allegati, eventuali profili di inidoneità genitoriale.
Pertanto, questo Collegio ritiene di dover confermare sul punto l'ordinanza del Giudice istruttore che aveva già previsto il regime dell'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, Persona_1 peraltro, richiesto congiuntamente anche dalle stesse parti.
Per quanto riguarda il collocamento del minore, deve essere confermato anche in questa sede il collocamento prevalente presso la madre, con cui ha sempre convissuto dopo la separazione di fatto dei coniugi, tenuto conto del principio del best interest del minore che deve guidare il Tribunale nelle decisioni da adottare in ordine alla prole.
4 Per quanto attiene, invece, alla regolamentazione del diritto di visita paterno, si ritiene opportuno confermare quanto stabilito nell'ordinanza del 30.05.2024 e dunque, in mancanza di accordo tra le parti,
i tempi e le modalità degli incontri padre-figlio vengono così regolamentati: il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio: a) il lunedì, il mercoledì e il venerdì di ogni settimana, dalle ore 18:00 alle 21:00; b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo delle festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto. Con la precisazione che gli orari di visita delle minori debbano essere rispetti da entrambi i coniugi.
Sul mantenimento del figlio minore.
Quanto al mantenimento del figlio va osservato, che ai sensi dell'art. 316 bis c.c. grava su Persona_1 entrambi i genitori, in proporzione delle proprie disponibilità economiche, l'obbligo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli.
Dispone altresì l'articolo 337 ter c.c. che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio della proporzionalità, da determinarsi sulla base delle esigenze attuali del figlio, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie, andrà previsto un assegno di mantenimento a carico del padre, in qualità di genitore non collocatario, a titolo di contributo per il sostentamento del figlio minore , contributo Persona_1 che la madre fornisce in via diretta, quale genitore convivente.
Ciò posto, dalla documentazione in atti e da quanto rappresentato dalle parti è emerso quanto segue.
La ricorrente svolge attività lavorativa di bracciante agricola e ha dichiarato un reddito complessivo annuo pari a € 2.774,00 (cfr. modello 730 relativo all'anno 2022). La stessa ricorrente, inoltre, non ha ottemperato all'ordine del giudice di produzione in giudizio delle dichiarazioni dei redditi aggiornate. Al riguardo, va evidenziato che nei procedimenti di separazione o divorzio, essendo i coniugi obbligati a presentare le ultime dichiarazioni dei redditi, il legislatore ha imposto un comportamento di lealtà processuale peculiare, che giunge sino al dovere di fornire alla controparte elementi contrari al proprio interesse, a garanzia dei particolari obblighi, di rilevanza costituzionale, di reciproca protezione derivanti dal rapporto matrimoniale (art. 29 Cost.) e dagli obblighi di mantenimento della prole (art. 30 Cost). La sanzione processuale dei comportamenti che si sottraggono al particolare obbligo di lealtà così individuato consente senz'altro di trarne argomenti probanti, ex art. 116 c.p.c., contro la parte che li abbia violati.
Per tale ragione, deve desumersi una volontà della ricorrente di occultare le reali fonti di reddito, presumibilmente superiori a quelle dichiarate.
5 Il resistente, dal canto suo, è titolare di una pasticcieria in Torremaggiore ed ha dichiarato un reddito annuo pari a € 3.684,67 e 2.121,00 (cfr. certificazione unica relativa all'anno 2022 e dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2024). Anche con riferimento alla posizione del resistente deve presumersi, come correttamente rilevato dal giudice istruttore con ordinanza del 30.05.2024, una capacità reddituale superiore a quella formalmente dichiarata, tenuto conto, da un lato, che il sopporta un canone CP_1 di locazione di euro 350,00 oltre ad un rateo di mutuo mensile di circa 700 euro, trattandosi di obbligazioni negoziali liberamente assunte previa ovvia valutazione della loro sostenibilità; e, dall'altro, che il ha ricevuto importanti riconoscimenti per l'attività imprenditoriale svolta. CP_1
Pertanto, valutate comparativamente le complessive situazioni patrimoniali delle parti come sopra emerse, nonché tenuto conto delle accresciute esigenze del figlio minore in ragione dell'età rispetto al periodo della separazione (allorquando le parti avevano concordato la somma di € 250,00 per il suo mantenimento) –- atteso che l'aumento delle esigenze dei figli è legato alla crescita e allo sviluppo della sua personalità e non ha bisogno di specifica dimostrazione (cfr. Cass. civ. 2191/2009; Cass. civ.
17005/2007) - appare equo confermare l'obbligo posto a carico del resistente di contribuire al mantenimento del figlio mediante la corresponsione alla parte ricorrente, entro il giorno 5 Persona_1 di ciascun mese, della somma di € 380,00, da adeguarsi annualmente in base agli indici Istat, nonché di concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenersi in favore del minore, da individuarsi sulla base del Protocollo d'intesa sottoscritto dall'intestato Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia in data 18.3.2016.
In ragione del regime di affido condiviso va riconosciuto alle parti il diritto di percepire l'Assegno
Unico Universale nella misura del 50%.
Sull'assegno di divorzio.
Con riguardo alla domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente deve rilevarsi quanto segue.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ( sentenza n. 18287/2018), al fine di fornire un'interpretazione “più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito …dagli artt. 2,3, e
29 Cost.”, hanno ritenuto di superare la consolidata giurisprudenza che aveva affermato la natura meramente assistenziale dell'assegno divorzile nonché la c.d. concezione bifasica, che prevedeva la rigida bipartizione tra la fase del giudizio riservata alla individuazione dei criteri attributivi e quella destinata alla analisi dei criteri determinativi dell'assegno (sicché solo nel caso in cui fosse stata accertata la mancanza di mezzi o l'incapacità di procurarseli per ragioni obiettive, poteva essere compiuta la valutazione sul quantum dell'assegno fondata sull'esame di uno o di più criteri contenuti nell'art. 5 comma 6 l.n. 898/1970). Con la citata pronuncia, la Suprema Corte, rilevando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, “frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.” e costituenti “l'espressione tipica dell'autodeterminazione e
6 dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”, ha riconosciuto all'assegno divorzile una natura composita, così valorizzando l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, comma 6, l.n. 898/1970.
In particolare, ha attribuito all'emolumento sia una funzione assistenziale (fondata sui parametri delle
“condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”), sia una funzione compensativa- perequativa
(valorizzando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia una funzione risarcitoria (con riferimento alle ragioni della decisione).
L'assegno, quindi, deve essere “volto non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (Cass. civ. 5603/20).
Pertanto, occorre un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno perequativo, cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio, mentre in assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa, o non può procurarseli per ragioni oggettive (Cass. civ. n.
10702/2023).
Alla luce di tali principi e tenuto conto della situazione reddituale delle parti analizzata in precedenza, deve osservarsi che, anche qualora si ritenesse sussistente uno squilibrio reddituale tra le parti, da un lato, non è stata fornita prova alcuna da parte della che, nel periodo di vita in comune, la stessa Pt_1 abbia dovuto sacrificare le proprie ambizioni lavorative e professionali (rinunciando a più remunerate e/o gratificanti occasioni di lavoro) al fine di consentire gli incrementi di reddito dello stesso, ovvero che abbia, rinunciando alle proprie ambizioni professionali, contribuito alla formazione del patrimonio familiare o del coniuge;
dall'altro, non vi è prova che la non goda di mezzi economici Pt_1 sufficientemente adeguati, ma al contrario, la risulta sicuramente idonea a procurarseli tenuto Pt_1 conto che la stessa svolge attività lavorativa retribuita e della sua giovane età.
Per tale ragione la domanda di assegno divorzile proposta dalla deve essere rigettata. Pt_1
Sulle spese processuali.
Tenuto conto dell'esito della controversia, conclusosi con una reciproca soccombenza in punto di assegno divorzile e mantenimento del minore, oltre che ad un'assenza di contrasto sulle ulteriori domande, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti
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P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi, in epigrafe meglio generalizzati, contratto in Torremaggiore in data 14.10.2014, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (anno 2014, atto n. 46, parte II, serie A);
- ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze;
- affida il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento stabile presso la madre e Persona_1 regolamentazione del diritto di visita paterno, come da parte motiva;
dispone che ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui ciascun minore resterà con ognuno di essi, mentre le decisioni di maggior interesse relative alla educazione, istruzione, salute e cura dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo;
- pone in capo a l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore Controparte_1 Per_1
[...
, mediante il versamento a entro il cinque di ciascun mese, della somma di € 380,00, Parte_1 da aggiornarsi annualmente mediante rivalutazione secondo gli indici Istat, e mediante la partecipazione, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio, così come individuate nel protocollo del 18/03/2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
- riconosce il diritto di ciascun genitore di richiedere e percepire il 50% dell'assegno unico universale;
- rigetta la domanda di assegno divorzile;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Foggia, in data 03.06.2025.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
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