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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/03/2025, n. 1495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1495 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11969/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 11969/2024 promossa da:
(C.F. ), domiciliata come in atti;
rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. MASSIMILIANO RUSSO giusta procura in atti
ATTRICE
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.2.2025 la causa è stata discussa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e posta in decisione.
pagina 1 di 5 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente premesso di essere creditrice della somma di Parte_1
euro 4.375,08 oltre accessori del resistente in Controparte_2
virtù del decreto ingiuntivo n. 124/2022 del 6.12.2022, emesso nell'ambito dal Giudice di Pace di
Catania e confermato, a seguito di opposizione, con sentenza n. 125/2024 pubblicata il 27 settembre, ha chiesto la condanna del suddetto , in persona Controparte_2
dell'amministratore pro-tempore Avv. ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ. a Controparte_3
comunicare, previo accertamento del diritto invocato, l'elenco dei condomini morosi completo delle generalità degli stessi, del codice fiscale, dell'indirizzo di residenza, dei dati catastali delle rispettive unità immobiliari e delle somme dovute da ciascuno di questi in ragione del titolo invocato. La parte ricorrente ha infine chiesto la fissazione, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., della somma di denaro dovuta per l'eventuale ritardo.
Radicatosi il contraddittorio, il convenuto non si è costituito, nonostante la CP_2
regolare costituzione in giudizio. Deve essere quindi dichiarata la contumacia del
[...]
. Controparte_2
Orbene, le domande della parte ricorrente sono fondate e meritano accoglimento per quanto di ragione.
Va infatti osservato, in diritto, che il nuovo testo dell'art. 63, co.1 disp. att. c.c., prevede che l'amministratore è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi. Il successivo secondo comma prevede inoltre che i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini.
Nella fattispecie la società ricorrente, producendo copia del decreto ingiuntivo e della sentenza del Giudice di Pace che ha rigettato l'opposizione, concedendo l'esecutorietà, ha dimostrato pagina 2 di 5 documentalmente la propria qualità di creditrice. E' stata inoltre prodotta copia della comunicazione a mezzo pec del 7.11.2024, indirizzata all'amministratore pro tempore del con la quale CP_2
parte ricorrente ha chiesto i dati dei condomini morosi già in via stragiudiziale.
All'esito il è rimasto all'apparenza inerte, sia prima dell'introduzione del giudizio CP_2
sia in corso di causa, omettendo quindi di chiarire anche le ragioni dell'inattività. Più in generale,
rimanendo contumace, il non ha sollevato alcuna questione in ordine al ricorso. CP_2
Sussistono inoltre i presupposti di cui all'art. 614 bis c.p.c., trattandosi di rimedio inizialmente previsto proprio con riferimento a prestazioni infungibili quale quella per cui è causa, al fine di assicurare l'effettività delle pronunce di condanna mediante uno strumento di coazione indiretta, e oggi riferibile a qualunque tipo di pronuncia di condanna diversa dal pagamento di somme di denaro.
Nel caso di specie, tenuto anche conto della entità del ritardo nella comunicazione dei dati dei condomini morosi (prima e dopo l'introduzione del giudizio), risulta non manifestamente iniquo fissare, per ogni giorno di ritardo nell'attuazione del presente provvedimento, il pagamento di una somma di denaro che, tenuto conto del valore della controversia (modesto), della natura della prestazione e del danno prevedibile, si determina in euro 20,00 al giorno. D'altra parte, in mancanza della comunicazione dei dati dei condomini morosi, i creditori condominiali (come la ricorrente) si trovano nell'impossibilità di agire esecutivamente per il recupero dei propri crediti (ai sensi del comma
2 dell'art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile).
Le spese di lite seguono la soccombenza del Controparte_2
, in persona dell'amministratore pro-tempore Avv. (parametro medio per
[...] Controparte_3
valore per le fasi di studio ed introduttiva, inferiore al medio per le restanti fasi, considerando la natura documentale e contumaciale).
P.Q.M.
pagina 3 di 5 Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa civile iscritta al n. r.g. 11969/2024;
1) condanna parte resistente , in persona Controparte_2
dell'amministratore pro-tempore Avv. a comunicare immediatamente Controparte_3
alla ricorrente i dati completi dei condomini morosi del Parte_1
suddetto Condominio (generalità, codice fiscale, indirizzo di residenza, dati catastali delle rispettive unità immobiliari, somme dovute da ciascuno) nel versamento delle quote relative al credito della ricorrente, ovvero, qualora non si fosse deliberato in merito alle ragioni di credito della ricorrente, a comunicare l'anagrafe completa di tutti i condomini con indicazione delle quote millesimali;
2) fissa, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., in euro 20,00 la somma di denaro dovuta dal resistente
, in persona dell'amministratore pro- Controparte_2
tempore Avv. dalla data di notifica della presente sentenza e per ogni Controparte_3
successivo giorno di ritardo nella comunicazione dei dati dei condomini;
3) condanna il resistente , in persona Controparte_2
dell'amministratore pro-tempore Avv. al pagamento, in favore della Controparte_3
ricorrente delle spese processuali, che liquida in euro 3.387,00 per compensi professionali,
oltre euro 290,00 per spese vive, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, iva e c.p.a.
Così deciso in Catania, il 9 marzo 2025
pagina 4 di 5 Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 11969/2024 promossa da:
(C.F. ), domiciliata come in atti;
rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. MASSIMILIANO RUSSO giusta procura in atti
ATTRICE
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.2.2025 la causa è stata discussa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e posta in decisione.
pagina 1 di 5 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente premesso di essere creditrice della somma di Parte_1
euro 4.375,08 oltre accessori del resistente in Controparte_2
virtù del decreto ingiuntivo n. 124/2022 del 6.12.2022, emesso nell'ambito dal Giudice di Pace di
Catania e confermato, a seguito di opposizione, con sentenza n. 125/2024 pubblicata il 27 settembre, ha chiesto la condanna del suddetto , in persona Controparte_2
dell'amministratore pro-tempore Avv. ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ. a Controparte_3
comunicare, previo accertamento del diritto invocato, l'elenco dei condomini morosi completo delle generalità degli stessi, del codice fiscale, dell'indirizzo di residenza, dei dati catastali delle rispettive unità immobiliari e delle somme dovute da ciascuno di questi in ragione del titolo invocato. La parte ricorrente ha infine chiesto la fissazione, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., della somma di denaro dovuta per l'eventuale ritardo.
Radicatosi il contraddittorio, il convenuto non si è costituito, nonostante la CP_2
regolare costituzione in giudizio. Deve essere quindi dichiarata la contumacia del
[...]
. Controparte_2
Orbene, le domande della parte ricorrente sono fondate e meritano accoglimento per quanto di ragione.
Va infatti osservato, in diritto, che il nuovo testo dell'art. 63, co.1 disp. att. c.c., prevede che l'amministratore è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi. Il successivo secondo comma prevede inoltre che i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini.
Nella fattispecie la società ricorrente, producendo copia del decreto ingiuntivo e della sentenza del Giudice di Pace che ha rigettato l'opposizione, concedendo l'esecutorietà, ha dimostrato pagina 2 di 5 documentalmente la propria qualità di creditrice. E' stata inoltre prodotta copia della comunicazione a mezzo pec del 7.11.2024, indirizzata all'amministratore pro tempore del con la quale CP_2
parte ricorrente ha chiesto i dati dei condomini morosi già in via stragiudiziale.
All'esito il è rimasto all'apparenza inerte, sia prima dell'introduzione del giudizio CP_2
sia in corso di causa, omettendo quindi di chiarire anche le ragioni dell'inattività. Più in generale,
rimanendo contumace, il non ha sollevato alcuna questione in ordine al ricorso. CP_2
Sussistono inoltre i presupposti di cui all'art. 614 bis c.p.c., trattandosi di rimedio inizialmente previsto proprio con riferimento a prestazioni infungibili quale quella per cui è causa, al fine di assicurare l'effettività delle pronunce di condanna mediante uno strumento di coazione indiretta, e oggi riferibile a qualunque tipo di pronuncia di condanna diversa dal pagamento di somme di denaro.
Nel caso di specie, tenuto anche conto della entità del ritardo nella comunicazione dei dati dei condomini morosi (prima e dopo l'introduzione del giudizio), risulta non manifestamente iniquo fissare, per ogni giorno di ritardo nell'attuazione del presente provvedimento, il pagamento di una somma di denaro che, tenuto conto del valore della controversia (modesto), della natura della prestazione e del danno prevedibile, si determina in euro 20,00 al giorno. D'altra parte, in mancanza della comunicazione dei dati dei condomini morosi, i creditori condominiali (come la ricorrente) si trovano nell'impossibilità di agire esecutivamente per il recupero dei propri crediti (ai sensi del comma
2 dell'art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile).
Le spese di lite seguono la soccombenza del Controparte_2
, in persona dell'amministratore pro-tempore Avv. (parametro medio per
[...] Controparte_3
valore per le fasi di studio ed introduttiva, inferiore al medio per le restanti fasi, considerando la natura documentale e contumaciale).
P.Q.M.
pagina 3 di 5 Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa civile iscritta al n. r.g. 11969/2024;
1) condanna parte resistente , in persona Controparte_2
dell'amministratore pro-tempore Avv. a comunicare immediatamente Controparte_3
alla ricorrente i dati completi dei condomini morosi del Parte_1
suddetto Condominio (generalità, codice fiscale, indirizzo di residenza, dati catastali delle rispettive unità immobiliari, somme dovute da ciascuno) nel versamento delle quote relative al credito della ricorrente, ovvero, qualora non si fosse deliberato in merito alle ragioni di credito della ricorrente, a comunicare l'anagrafe completa di tutti i condomini con indicazione delle quote millesimali;
2) fissa, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., in euro 20,00 la somma di denaro dovuta dal resistente
, in persona dell'amministratore pro- Controparte_2
tempore Avv. dalla data di notifica della presente sentenza e per ogni Controparte_3
successivo giorno di ritardo nella comunicazione dei dati dei condomini;
3) condanna il resistente , in persona Controparte_2
dell'amministratore pro-tempore Avv. al pagamento, in favore della Controparte_3
ricorrente delle spese processuali, che liquida in euro 3.387,00 per compensi professionali,
oltre euro 290,00 per spese vive, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, iva e c.p.a.
Così deciso in Catania, il 9 marzo 2025
pagina 4 di 5 Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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