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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 11/04/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 824/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente dott. Dario Colasanti Giudice dott. Marta Paganini Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 824/2024 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANDELLI Parte_1 C.F._1
ROBERTA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANDELLI Controparte_1 C.F._2
ROBERTA
con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come precisate nel termine assegnato del 7.4.2025 e di seguito riportate “DOMANDA DI DIVORZIO
8) Dichiarare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 898/1970 e dell'art. 473 bis.51 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Imbersago (LC) in data 22.02.2003, trascritto al n. 1 – Parte II – Serie A – Anno 2003 del Registro stato civile del Comune di Imbersago in regime di separazione di beni;
9) Confermare le conclusioni previste nel provvedimento di separazione;
10) Spese processuali a carico solidale delle parti”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1
concordatario in Imbersago il 22/02/2003 a e dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso per separazione consensuale e contestuale domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 21.06.2024 i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale e, decorsi i termini previsti dall'art. 3 L. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale n. 192/2024 pubblicata il 14.10.2024, omologando le condizioni di separazione concordate dalle parti, e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e ha assegnato alle parti nuovo termine per il deposito di note scritte, con scadenza successiva al decorso del termine di sei mesi per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b) l.
n. 898/1970 decorrente dalla data di scadenza del termine originariamente assegnato per il deposito di note scritte.
I coniugi hanno depositate note scritte nel nuovo termine assegnato, chiedendo la pronuncia di sentenza di divorzio alle medesime condizioni pattuite in sede di separazione.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione. La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a
Imbersago il 22/02/2003 tra e trascritto nei registri Parte_1 Controparte_1
dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2003, parte II, serie A, numero
1;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alle parti e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di IMBERSAGO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 08/04/2025
Il Giudice relatore Il Presidente relatore dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente dott. Dario Colasanti Giudice dott. Marta Paganini Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 824/2024 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANDELLI Parte_1 C.F._1
ROBERTA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANDELLI Controparte_1 C.F._2
ROBERTA
con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come precisate nel termine assegnato del 7.4.2025 e di seguito riportate “DOMANDA DI DIVORZIO
8) Dichiarare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 898/1970 e dell'art. 473 bis.51 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Imbersago (LC) in data 22.02.2003, trascritto al n. 1 – Parte II – Serie A – Anno 2003 del Registro stato civile del Comune di Imbersago in regime di separazione di beni;
9) Confermare le conclusioni previste nel provvedimento di separazione;
10) Spese processuali a carico solidale delle parti”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1
concordatario in Imbersago il 22/02/2003 a e dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso per separazione consensuale e contestuale domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 21.06.2024 i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale e, decorsi i termini previsti dall'art. 3 L. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale n. 192/2024 pubblicata il 14.10.2024, omologando le condizioni di separazione concordate dalle parti, e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e ha assegnato alle parti nuovo termine per il deposito di note scritte, con scadenza successiva al decorso del termine di sei mesi per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b) l.
n. 898/1970 decorrente dalla data di scadenza del termine originariamente assegnato per il deposito di note scritte.
I coniugi hanno depositate note scritte nel nuovo termine assegnato, chiedendo la pronuncia di sentenza di divorzio alle medesime condizioni pattuite in sede di separazione.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione. La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a
Imbersago il 22/02/2003 tra e trascritto nei registri Parte_1 Controparte_1
dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2003, parte II, serie A, numero
1;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alle parti e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di IMBERSAGO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 08/04/2025
Il Giudice relatore Il Presidente relatore dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Tremolada