Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 1434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1434 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4359/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
Dott.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dott. MICHELE MAGLIULO Consigliere estensore
Dott. PAOLO MARIANI Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 4359/2019 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza del 2296/2019 del Tribunale di Napoli Nord emessa il
19/08/2019 e pubblicata in data 22/08/2019 vertente
TRA
, (c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. VINCENZO MICHELINI
APPELLANTE-APPELLATA INCIDENTALE
E
(c.f. , (c.f. CP_1 C.F._2 CP_2
), rappresentati e difesi dagli avv.ti PASQUALE PARISI e C.F._3
FRANCESCO PAOLO PIANESE
APPELLATI-APPELLANTI INCIDENTALI
CONCLUSIONI: come da note depositate all'udienza del 28 novembre 2024 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado:
Con atto di citazione notificato il 16-18.01.2016, e CP_1 CP_2
, in qualità di eredi di , convenivano in giudizio, dinanzi al
[...] Persona_1
Tribunale di Napoli Nord, chiedendo, previa convalida del Parte_1
Pagina 1
nonché al pagamento delle spese e competenze di causa, ivi comprese quelle della fase cautelare così come stabilito dal Tribunale in sede di reclamo, da attribuirsi al procuratore anticipatario.
A sostegno della pretesa avanzata, gli attori deducevano che in data 16 giugno
2005 il loro padre aveva sottoscritto un preliminare di acquisto con cui prometteva di acquistare da parte convenuta un terreno ubicato in Giugliano su cui insistevano tre rustici per un totale di 6 appartamenti e che, in virtù di tale scrittura privata, aveva versato una caparra di 200.000,00 euro, provvedendo anche al pagamento degli oneri concessori per ottenere un titolo abilitativo in sanatoria per i detti immobili.
Specificava, inoltre, che il bene oggetto del preliminare era intestato alla madre della promissaria venditrice, la quale, deceduta poi il 18.12.2006, aveva lasciato il bene in eredità alla convenuta e ai suoi altri due figli e Persona_2
. Nonostante i numerosi inviti a dar seguito al preliminare, Persona_3
tuttavia, non si addiveniva alla stipula del definitivo con il conseguente trasferimento dei beni promessi in vendita.
Si costituiva , la quale impugnava e contestava quanto Parte_1
dedotto da parte attrice. In via preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione attiva rispetto all'asserito inadempimento dell'obbligazione di vendita, evidenziando la mancata prova della qualità di eredi da parte degli attori, nonché l'intervenuta prescrizione del diritto vantato.
Chiedeva, pertanto, nel merito il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto e indiritto, con vittoria delle spese del giudizio;
spiegava, altresì, domanda riconvenzionale al fine di sentire dichiarare la risoluzione del contratto preliminare oggetto del giudizio con conseguente richiesta di risarcimento dei danni.
Pagina 2 Depositata documentazione, la causa era assegnata in decisione con i termini di giorni sessanta e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Napoli Nord così provvedeva: “1) In accoglimento della domanda di parte attrice, condanna Parte_1
al pagamento in favore degli attori, per le causali di cui in parte
[...] motiva, dell'importo di euro 400.000,00, oltre interessi legali calcolati come in parte motiva;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale;
3) Dichiara inammissibili le istanze cautelari;
4) Condanna altresì la parte convenuta rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 1.327,91, per compenso professionale ed euro 16.000,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%,
CPA ed IVA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi anticipatario”
Il giudizio di appello:
Avverso tale sentenza, con atto notificato il 30.09.2019, ha proposto appello
, la quale, in riforma dell'impugnata decisione, ha chiesto Parte_1 testualmente: “Piaccia alla Corte d'Appello Adita, respinta ogni contraria istanza:
- riformare l'impugnata sentenza per i motivi di cui sopra che abbiansi qui per integralmente riportati e trascritti;
- per l'effetto, ove riformata la sentenza per carenza di legittimazione ad agire, dichiarare prescritto il presunto diritto di credito del de cuius Persona_1
(prescrizione intervenuta il 16/06/2015) in quanto tutti gli atti anche extragiudiziali compiuti da soggetti non legittimati, non hanno prodotto un valido effetto interruttivo della stessa;
- per l'effetto revocare la misura cautelare per carenza dei presupposti fondamentali a fini concessori ossia del fumus boni iuris e del periculum in mora e comunque per la sopravvenienza di fatti, anche se anteriori, ma di cui si è avuta conoscenza solo successivamente alla sua concessione ex art. 669 decies c.p.c.;
Pagina 3 - nel merito, ed in riforma della sentenza impugnata, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto per essere:
1) il presunto promittente acquirente, oggi nella persona degli eredi, inadempiente alla sua obbligazione contrattuale contratta in data 16/06/2005, come peraltro già acclarato da ordinanza emessa in sede di reclamo all'esito del procedimento cautelare RG. 6651/15 e perciò con conseguente inesistenza della previsione di cui all'art. 1385 co. II c.c.; 2) per inapplicabilità dell'art. 1385 со. II c.c. e dell'art. 1373 c.c., (infatti gli appellati non hanno in alcun modo fatto pervenire alla appellante un atto scritto, attestante la volontà di recedere dal contratto, anzi semmai manifestante la volontà inversa ossia di recarsi innanzi ad un notaio per rogitare il definitivo) con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 1373 c.c., tale diritto non può ritenersi esercitato né, in assenza dell'atto in questione, può essergli riconosciuta la facoltà di recesso unilaterale;
3) in quanto le somme versate a titolo di caparra confirmatoria per l'acquisto di quei tre corpi di fabbrica (euro 200.000,00) furono già restituite al SI. Per_1
dal SI. (con conseguente declaratoria di cessazione
[...] Persona_3
della materia del contendere);
- nel merito, ed in riforma della sentenza impugnata e perciò in accoglimento della già spiegata domanda in via riconvenzionale, oggetto di appello principale in quanto rigettata dal giudice di prime cure, Voglia la Corte di Appello adita, acclarato l'inadempimento del promittente acquirente, dichiarare risolto il vincolo contrattuale sorto per effetto di negozio giuridico del 16/06/2015 con conseguente richiesta di risarcimento del danno per la cui determinazione ci si rimette al suo prudente apprezzamento ex art. 1226 c.c. (o da quantificarsi nei limiti della caparra confirmatoria già trattenuta a garanzia dalla SI.ra
); Parte_1
- in via subordinata accertare la legittimità del recesso della SI.ra
[...]
dal rapporto negoziale consistente in una scrittura privata datata Parte_1
16/06/2005 avente ad oggetto la vendita di un terreno con tre corpi di fabbrica per inadempimento del promittente acquirente che non ebbe mai a versare al promittente venditore la differenza (di euro 350.000,00) che perciò, ex art. 1385
Pagina 4 co. II c.c., giustamente ha ritenuto la caparra confirmatoria, non sussistendo perciò alcun obbligo alla sua restituzione;
- per l'effetto condannare gli appellati alla restituzione di quanto indebitamente ed eventualmente percepito sulla base della riformata sentenza di primo grado, con gli interessi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo;
= condannare gli appellati al pagamento delle spese di lite (ivi incluse quelle del procedimento speciale) da corrispondersi all'Avvocato Antonio Coppola antistatario sulla base dei parametri di cui al DM55/14.”
Nel dettaglio, l'appellante ha proposto la riforma della sentenza di prime cure sulla base dei seguenti motivi di gravame:
1. Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure non ha rilevato la carenza di legittimazione attiva degli attori.Così come riportato nella ordinanza di rigetto resa all'esito del giudizio cautelare
R.G. 1096/15, infatti, e non hanno dato CP_1 CP_2
prova della loro qualità di eredi;
2. Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure non ha rilevato la non integrità del contraddittorio, disponendone l'integrazione.
Difatti, al momento del rilascio della quietanza, parte appellante non era proprietaria del bene che ha ereditato alla morte della madre insieme ai fratelli, comproprietari e per questo consorti in lite.
3. Erroneità della sentenza impugnata per mancata e/o erronea valutazione delle risultanze di causa, specificatamente nella parte in cui il giudice di prime ha omesso qualsiasi valutazione circa la condotta omissiva del promittente acquirente e ha valutato in modo Persona_1
errato gli assegni restitutori della caparra;
4. Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha disciplinato egli stesso l'assetto negoziale come risultante dalla quietanza in spregio al principio della autonomia negoziale sancito dall'art. 1322 c.c.;
Pagina 5 5. Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto assolto da parte degli attori l'onere probatorio con riferimento al versamento della residuale somma di €350.000,00;
6. Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha in maniera errata qualificato come “contratto preliminare di vendita” la quietanza del 16/06/2005, priva di tutti i requisiti proprio del contratto preliminare;
7. Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto sussistente in capo agli attori il diritto di recesso per inadempimento della promittente venditrice, nonché provata la richiesta di restituzione della caparra versata.
Si sono costituiti e , i quali hanno contestato CP_1 CP_2
l'impugnazione proposta ribadendo tutto quanto dedotto ed eccepito in primo grado e ne hanno chiesto il rigetto perché inammissibile, improcedibile e infondata in fatto e in diritto.
Le parti appellate hanno spiegato, altresì, appello incidentale, chiedendo testualmente, in riforma della decisione impugnata in via incidentale:
“Accogliere l'appello incidentale e, in riforma parziale della sentenza, correggere l'importo dei compensi liquidati dal Tribunale per la fase di merito e colmare l'omissione dello stesso Tribunale provvedendo alla determinazione e condanna dell'appellante anche al pagamento delle spese e compensi della intera fase cautelare come da specifica tempestivamente prodotta nel giudizio di primo grado e come indicati in motivazione ovvero nella misura ritenuta congrua in linea con i parametri ministeriali;
3)Vittoria, in ogni caso, delle spese e compensi anche del giudizio di appello con distrazione”
Acquisito digitalmente il fascicolo di primo grado, precisate le conclusioni all'udienza del 28 novembre 2024, la causa era assegnata in decisione, con i termini di giorni sessanta e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pagina 6 Con la sentenza n. 2296/2019, emessa il 19/08/2019 e pubblicata in data
21/06/2019, il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda degli attori e , condannava la convenuta CP_1 CP_2 Parte_1 al pagamento in loro favore dell'importo di euro 400.000,00, oltre interessi legali, nonché' al pagamento delle spese di lite, rigettando così la domanda riconvenzionale e dichiarando inammissibili le istanze cautelari.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , la quale, in Parte_1 riforma dell'impugnata decisione, ha chiesto testualmente: “Piaccia alla Corte
d'Appello Adita, respinta ogni contraria istanza:
- riformare l'impugnata sentenza per i motivi di cui sopra che abbiansi qui per integralmente riportati e trascritti;
- per l'effetto, ove riformata la sentenza per carenza di legittimazione ad agire, dichiarare prescritto il presunto diritto di credito del de cuius Persona_1
(prescrizione intervenuta il 16/06/2015) in quanto tutti gli atti anche extragiudiziali compiuti da soggetti non legittimati, non hanno prodotto un valido effetto interruttivo della stessa;
- per l'effetto revocare la misura cautelare per carenza dei presupposti fondamentali a fini concessori ossia del fumus boni iuris e del periculum in mora e comunque per la sopravvenienza di fatti, anche se anteriori, ma di cui si è avuta conoscenza solo successivamente alla sua concessione ex art. 669 decies c.p.c.;
- nel merito, ed in riforma della sentenza impugnata, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto per essere:
1) il presunto promittente acquirente, oggi nella persona degli eredi, inadempiente alla sua obbligazione contrattuale contratta in data 16/06/2005, come peraltro già acclarato da ordinanza emessa in sede di reclamo all'esito del procedimento cautelare RG. 6651/15 e perciò con conseguente inesistenza della previsione di cui all'art. 1385 co. II c.c.; 2) per inapplicabilità dell'art. 1385 со. II c.c. e dell'art. 1373 c.c., (infatti gli appellati non hanno in alcun modo fatto pervenire alla appellante un atto scritto, attestante la volontà di recedere dal contratto, anzi semmai manifestante la volontà inversa ossia di recarsi
Pagina 7 innanzi ad un notaio per rogitare il definitivo) con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 1373 c.c., tale diritto non può ritenersi esercitato né, in assenza dell'atto in questione, può essergli riconosciuta la facoltà di recesso unilaterale;
3) in quanto le somme versate a titolo di caparra confirmatoria per l'acquisto di quei tre corpi di fabbrica (euro 200.000,00) furono già restituite al SI.
dal SI. (con conseguente declaratoria di Persona_1 Persona_3
cessazione della materia del contendere);
- nel merito, ed in riforma della sentenza impugnata e perciò in accoglimento della già spiegata domanda in via riconvenzionale, oggetto di appello principale in quanto rigettata dal giudice di prime cure, Voglia la Corte di Appello adita, acclarato l'inadempimento del promittente acquirente, dichiarare risolto il vincolo contrattuale sorto per effetto di negozio giuridico del 16/06/2015 con conseguente richiesta di risarcimento del danno per la cui determinazione ci si rimette al suo prudente apprezzamento ex art. 1226 c.c. (o da quantificarsi nei limiti della caparra confirmatoria già trattenuta a garanzia dalla SI.ra
); Parte_1
- in via subordinata accertare la legittimità del recesso della SI.ra
[...]
dal rapporto negoziale consistente in una scrittura privata datata Parte_1
16/06/2005 avente ad oggetto la vendita di un terreno con tre corpi di fabbrica per inadempimento del promittente acquirente che non ebbe mai a versare al promittente venditore la differenza (di euro 350.000,00) che perciò, ex art. 1385 co. II c.c., giustamente ha ritenuto la caparra confirmatoria, non sussistendo perciò alcun obbligo alla sua restituzione;
- per l'effetto condannare gli appellati alla restituzione di quanto indebitamente ed eventualmente percepito sulla base della riformata sentenza di primo grado, con gli interessi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo;
- condannare gli appellati al pagamento delle spese di lite (ivi incluse quelle del procedimento speciale) da corrispondersi all'Avvocato Antonio Coppola antistatario sulla base dei parametri di cui al DM55/14.”
Hanno proposto appello incidentale e , CP_1 CP_2 chiedendo, in via incidentale, di correggere l'importo dei compensi liquidati dal
Pagina 8 Tribunale per la fase di merito, provvedendo alla determinazione e condanna dell'appellante anche al pagamento delle spese e compensi della intera fase cautelare.
Tanto premesso, deve rilevarsi che, con note scritte congiunte depositate in data 26/11/2024, a cui ha fatto seguito la comparsa conclusionale sottoscritta da tutti i difensori e depositata il 17/01/2025, le parti hanno evidenziavano testualmente che: “A seguito di una migliore valutazione delle prove e di accertamenti grafici fatti fare congiuntamente dalle parti, è risultato che la firma in calce alla scrittura privata titolo del giudizio non appartenesse alla RA
. A seguito di ciò dopo attenta valutazione delle rispettive Parte_1
posizioni anche processuali, e per evitare inutili successivi giudizi le parti hanno convenuto l'espresso riconoscimento della non autenticità della firma della alla scrittura privata del 16.6.2005 e con il rigetto delle domande di Parte_1 primo grado, e l'accoglimento delle domande proposte in Appello e rinuncia all'Appello incidentale con compensazione delle spese del doppio grado di giudizio. In particolare, le parti precisano che l'accordo fra loro intervenuto è solo parziale nel senso che richiedono una pronuncia alla Corte di Appello che tenga conto del riconoscimento da parte di entrambi le parti della non veridicità della firma della RA alla scrittura privata del 16.6.2005.” Parte_1
Pertanto, entrambe le parti concordemente hanno riconosciuto la non veridicità della firma apposta dalla alla scrittura privata del 16.6.2005, e che la Parte_1
stessa, in ogni caso, non ha ad oggetto i beni in contestazione, rinunciando a qualsiasi eccezione di tardività del disconoscimento. Hanno chiesto, quindi, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento dell'appello principale, con il rigetto delle domande proposte dai in primo grado e la rinuncia Per_1 all'appello incidentale.
Hanno, infine, concluso per l'integrale compensazione delle spese dei due gradi del giudizio, essendo stato tutto ciò oggetto di specifico accordo fra le parti.
Devono, pertanto, accogliersi certamente le richieste appena esposte perché congiuntamente formulate dalle parti ed afferenti a diritti di natura disponibile, con la conseguenza che, in accoglimento dell'appello proposto da Pt_1
Pagina 9 Postiglione, va riformata la sentenza impugnata e devono rigettarsi le domande proposte nei suoi confronti dagli odierni appellati, come pure quella spiegata da questi ultimi in via incidentale (relativa alla liquidazione delle spese di primo grado).
Ne consegue anche la integrale compensazione delle spese dei due gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2296/2019 del Parte_1
Tribunale di Napoli Nord nei confronti di e , così CP_1 CP_2
provvede:
a) in conformità delle richieste finali congiuntamente formulate dalle parti, come sopra riportate, accoglie l'appello proposto da nei confronti Parte_1
di e e, in riforma della sentenza impugnata, CP_1 CP_2
rigetta tutte le domande rispettivamente proposte dalle parti;
b) compensa interamente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 13/03/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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